Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2714/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 22.10.2020 e vertente t r a
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Racalbuto,
ATTRICE
e
(c.f. nato a [...] l'[...], ivi residente nella CP_1 C.F._2
via Ducezio n. 37, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lo Faso.
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, come da atto di citazione: “- ritenere e dichiarare che l'incidente occorso alla
IG.ra il 09/04/11 per il danno fisico esitato in conseguenza Parte_1
dell'incauta
intestata al IG. , in linea con quanto denunciato in premeSS;
CP_1
- ritenere e dichiarare il diritto della IG.ra a ricevere, a titolo Parte_1
risarcitorio, dal IG. n.q. di titolare della citata parrucchieria
1
da questa patito, in dipendenza del sinistro, giusto conteggio depositato in atti, redatto in forza della perizia medico legale a firma dei Dr. , con in aggiunta quanto suggerito Per_1
dalla consulenza della Dr.SS (psicologa); Persona_2
- condannare per l'effetto il convenuto, IG. , n.q. spiegata, per le causali di cui CP_1
sopra, all'integrale risarcimento del danno fisico ammontante nel complesso a (circa) €
50.000,00, per come sopra esitato dalla IG.ra , in dipendenza Parte_1
dell'incidente occorsole il 09/04/11, avvenuto in conseguenza dell'incauta tintura applicata sul suo capo all'interno della parrucchieria
conformità a quanto lamentato in premeSS;
- condannare altresì il convenuto a corrispondere sulla somma liquidanda per come sopra
determinata, rivalutazione monetaria ed interessi legali, a far data dal dì del sinistro
(09/04/11) sino all'effettivo soddisfo;
[…]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore del difensore
che se ne dichiara antistatario”.
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione e risposta: “- Ritenere e dichiarare
infondata la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla IG. ; Parte_1
- Conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento danni di € 50.000,00 per i motivi esposti in narrativa
- In subordine e nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda ritenere e
dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.
- Ritenere e dichiarare la responsabilità aggravata della IG.ra di cui Parte_1
all'art. 96 I e III c.p.c. e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento di una somma a titolo
di risarcimento in favore del IG. da liquidare anche in via equitativa per i CP_1
motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi”.
2 M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio n.q. di titolare del salone di acconciature “Capogiro” a Canicattì, CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 50.000,00. A
fondamento delle proprie difese, deduceva che il 9.4.2011, l'attrice (allora minorenne)
aveva effettuato presso il salone del convenuto la tintura di meches ai capelli;
tale trattamento le cagionava decolorazione ai capelli e un immediato intenso fastidio alla testa che esitava in forte dolore, prurito intenso, comparsa di bolle nonché profonde ferite al cuoio capelluto. Indi si recava alla Guardia Medica la quale le diagnosticava
“manifestazione ulcerosa rotondeggiante di 2-3 cm. di diametro, ricoperta da squame e crosta mielicerica, compatibile quale esito traumatico di eventuale trattamento aggressivo con secondaria infezione”. Il 2.7.2011 per il tramite della madre Parte_1
sporgeva denuncia querela innanzi alla legione dei Carabinieri di Persona_3
Canicattì nei confronti del convenuto Prendeva dunque avvio il CP_1
procedimento penale che esitava nella sentenza del 31.1.2019, pubblicata il 29.4.2019 con la quale il Tribunale di Agrigento assolveva e perché il fatto CP_1 Persona_4
non costituisce reato. L'attrice affermava però che in capo al convenuto è comunque ravvisabile responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per la lesione fisica a lei provocata e concludeva per la condanna di a risarcirle il danno arrecatole. CP_1
Si costituiva in giudizio precisando, in punto di fatto, che la sentenza CP_1
penale di assoluzione – impugnata dall'attrice costituita parte civile – veniva confermata in
Corte d'Appello di Palermo;
indi la proponeva ricorso per Parte_1
caSSzione dichiarato inammissibile. Nel merito, rilevava il difetto di causalità tra il trattamento di mèches richiesto e i danni al cuoio capelluto dell'attrice. Affermava che l'attrice al termine del trattamento non aveva manifestato alcuna Parte_1
rimostranza ma anzi aveva regolarmente pagato il servizio lasciando il salone. A supporto delle proprie argomentazioni, deduceva che la prima e unica richiesta di intervento medico
3 risaliva a un mese dopo l'accaduto (25.5.2011) mentre la prima lamentela manifestata nei confronti del convenuto era stata avanzata circa tre mesi dopo il fatto ossia al momento della proposizione della querela (2.7.2011). Sotto altro profilo, rilevava l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. atteso che l'unico valido atto interruttivo era del 25.9.2013. Chiedeva infine la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. per avere abusato del suo diritto di difesa costringendo a difendersi contemporaneamente in sede civile e CP_1
penale nonché per avere sottaciuto in malafede l'esistenza dei giudizi di appello e legittimità dall'attrice steSS proposti. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda proposta da
Parte_1
All'udienza del 15.2.2021, il giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, fiSSva un termine per esperirla. Atteso l'esito negativo, il giudizio proseguiva. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e, a seguito della precisazione delle conclusioni, veniva posta in decisione con i termini cui all'art. 190 c.p.c.
Le istanze di prove costituende, in particolare, sono state rigettate con ordinanza dell'11.10.2023 in quanto sono stati prodotti gli atti dell'istruttoria svolta in sede penale,
dove l'attrice si era costituita parte civile. Sul punto si rileva che tali risultanze, unitamente alle sentenze, sono utilizzabili e possono fondare il convincimento del giudice (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025, Rv. 674632 – 01: “Le prove assunte
in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente
valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente
prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della
produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento
dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la
verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse”).
4 Orbene, nel caso di specie l'attrice ha chiesto la prova per testi del Vice BR
(agente che ha raccolto la querela della il 2.7.2011), di Testimone_1 Pt_1 Tes_2
(all'epoca fidanzato dell'attrice), e (addetta del salone che aveva
[...] Persona_4
eseguito il trattamento all'attrice). In relazione al BR e a , la Per_1 Persona_4
prova è stata ritenuta superflua in quanto, da un lato, il BR aveva raccolto la denuncia circa tre mesi dopo i fatti e i capitoli formulati non attengono ad alcuna attività
di indagine svolta successivamente, dall'altro, la ha una posizione limitrofa a Per_4
quella del convenuto (infatti era coimputata in sede penale) e, in ogni caso, in sede penale era stato effettuato l'accertamento peritale sul casco termico utilizzato (come indicato nella sentenza). Per quanto concerne invece , si è ritenuta la prova orale Testimone_2
superflua in quanto le dichiarazioni rese nel dibattimento penale (allegate anche dall'attrice) sono molto più vicine temporalmente ai fatti di causa e quindi risultano più
idonee a fondare la decisione rispetto all'escussione del medesimo teste in sede civile a distanza di più di dieci anni dall'accaduto. Parimenti superfluo, alla luce delle risultanze del dibattimento penale, è stato ritenuto l'interrogatorio formale del convenuto.
Infine, la richiesta CTU medico legale è stata ritenuta superflua alla luce delle risultanze in atti in relazione all'an della pretesa.
In ultima analisi, le prove assunte nel precedente processo penale e qui ritualmente acquisite sono state ritenute idonee a fondare la decisione.
Sulla prescrizione.
Il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento del danno ex art. 2947 co. 1 c.c. sul presupposto che l'unico atto interruttivo della prescrizione risale al 25.9.2013 giusta lettera di diffida e meSS mora inviatagli dall'attrice Parte_1
L'eccezione è infondata.
L'art. 2943 c.c. dispone che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio nonché dalla domanda proposta in corso di giudizio e non
5 soltanto dagli atti di costituzione in mora. Nel caso in esame, la prescrizione è stata interrotta dalla costituzione di parte civile dell'attrice nel processo penale nonché dai successivi atti di impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado oltre che dalla successiva lettera racc. a/r di diffida e meSS in mora del 28.7.2019.
Merito della lite.
ha chiesto la condanna di , titolare dal salone Parte_1 CP_1
unisex “Capogiro” sita in Canicattì, al risarcimento del danno fisico e morale cagionatole al cuoio capelluto in esito al trattamento di tintura delle meches effettuato dall'attrice presso l'esercizio commerciale del convenuto.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
L'attrice si recava presso il salone “Capogiro” di il 9.4.2011 per ivi CP_1
effettuare una tintura per meches. Il trattamento veniva effettuato da , la Persona_4
quale prestava attività lavorativa come parrucchiera alle dipendenze del titolare CP_1
L'attrice sentita in sede penale all'udienza del 6.4.2016,
[...] Parte_1
ha ripercorso le fasi applicative del trattamento praticatole. In particolare, ha affermato che anzitutto le fu meSS una cuffia traforata e successivamente della pellicola;
indi venne meSS sotto il casco termico ove cominciò ad accusare bruciore al cuoio capelluto che, nei giorni seguenti, si trasformò in prurito fino alla comparsa di bolle. Tuttavia, l'attrice dichiarava che nell'immediatezza del fatto non aveva notato alcun segno;
al termine del trattamento aveva regolarmente pagato quanto dovuto ed era andava via. Tale circostanza veniva confermata altresì da (all'epoca fidanzato dell'attrice) il quale Testimone_3
affermava di non avere riscontrato alcun problema e che pertanto dopo il pagamento avevano lasciato il salone. ha poi dichiarato di avere tenuto per sé Parte_1
l'accaduto e di avere per qualche tempo nascosto la zona indoSSndo costantemente cappelli. Durante questo primo periodo l'attrice non si sottopose ad alcuna visita medica né avanzò alcuna lamentela al convenuto . Il primo accertamento medico CP_1
risale infatti al 25.5.2011, oltre un mese dopo l'occorso, giusto certificato della Guardia
6 Medica di Canicattì a firma della dott.SS , allegato alla denuncia-querela. Persona_5
Anche il teste dichiarava che entrambi non si erano accorti di alcun Testimone_3
danno al cuoio capelluto fino a circa due settimane dopo. La steSS visita specialistica dal dermatologo dott. avvenne a distanza di due mesi dalla tintura ossia il Persona_6
10.6.2011. Escusso all'udienza del 7.7.2016, il medico riferiva di avere accertato sull'attrice la presenza di una manifestazione squamo crostosa di Parte_1
carattere ulcerativo, con impetiginizzazione, quale esito traumatico di eventuale trattamento aggressivo con secondaria infezione, ossia l'impetigine. Escludeva che tale sintomatologia fosse originata da un'allergia alla tintura o da un'ustione da casco termico atteso che l'ulcerazione era ristretta a una zona di 2-3 cm e non a tutto il cuoio capelluto;
riteneva invece compatibile questa ulcerazione con un trauma “da pettine forte”
confermando che l'origine del danno era stato un trauma, il quale poteva essere ascrivibile anche a una condotta della steSS attrice.
Pertanto, il notevole lasso di tempo trascorso tra la tintura effettuata in data 9.4.2011
e gli interventi medici di primo soccorso e in visita specialistica dermatologica effettuati a distanza di oltre un mese dall'accaduto nonché le deposizioni assunte in sede penale – in
Per_ particolare del dott. – escludono il nesso di causa materiale tra la condotta omissiva di e l'evento dannoso subito dall'attrice, anche nell'alveo del paradigma del CP_1
“più probabile che non” proprio del giudizio civile. Si ritiene infatti che, ove la causa della lesione fosse da ravvisare nella tintura o nel casco utilizzati dalla parrucchiera,
verosimilmente il danno sarebbe stato esteso a tutto il cuoio capelluto (e non solo a una zona ben delimitata); ove poi, secondo la prospettazione dell'attrice, si fosse trattato di un'ustione dovuta al trattamento, ella avrebbe verosimilmente manifestato dolori intensi nell'immediatezza del fatto e nelle ore successive (invece ha dichiarato che, arrivata a casa dopo essere stata in salone, non aveva dolore). Sul punto la perizia di parte del dott. , Per_1
medico chirurgo e non dermatologo, alquanto generica, non offre elementi valutabili in relazione al nesso di causalità.
7 In relazione poi all'elemento soggettivo, si rileva che l'attrice non ha fornito la prova della colpa in capo al convenuto , come invece era suo onere in un'azione ex art. CP_1
2043 c.c. La sentenza penale di assoluzione ha infatti escluso la sussistenza di responsabilità professionale in capo a quest'ultimo sulla scorta delle risultanze istruttorie;
in particolare la perizia tecnica effettuata sul casco termico non ha riscontrato anomalie nel funzionamento o difformità dagli standard di sicurezza e, in generale, non è stato allegato dall'attrice nessun elemento specifico relativo al mancato rispetto degli standard professionali. Il convenuto aveva inoltre affermato, durante il suo esame, CP_1
che non vi era stato alcun contatto fisico tra i prodotti di decolorazione utilizzati e il cuoio capelluto atteso che alla convenuta era stata fatta indoSSre la cuffia traforata (circostanza che emerge anche dalle trascrizioni dell'istruttoria dibattimentale)
La domanda va pertanto rigettata non sussistendo gli elementi della responsabilità ex
art. 2043 c.c.
Va rigettata altresì la domanda proposta dal convenuto sulla CP_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., non ravvisandosi malafede o abuso del diritto.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate, e a favore dell'Erario stante l'ammissione del convenuto al patrocinio a spese dello
Stato (in misura piena e non dimezzata a norma dei principi di cui alla sentenza Corte
cost. n. 64/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
8 2) condanna l'attrice a rifondere a favore dell'Erario le spese Parte_1
di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 17.6.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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