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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14220/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123973462000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12322/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240123973462000, notificata il 6 maggio 2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.
Con tale atto l'Amministrazione finanziaria disconosceva, in tutto o in parte, il credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, utilizzato dalla contribuente in compensazione, sul presupposto della mancata indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, richiedendo il pagamento di imposte, sanzioni e interessi per un importo complessivo pari a euro 21.707,66.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella di pagamento, sostenendo che la fruizione del credito d'imposta non fosse subordinata, a pena di decadenza, alla compilazione del quadro RU, trattandosi di adempimento avente finalità meramente informative e di monitoraggio. Ha esposto, inoltre, di avere correttamente maturato e utilizzato il credito nei limiti riconosciuti dai provvedimenti ministeriali competenti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, la quale, nelle more del giudizio, ha rappresentato che il competente Ufficio territoriale, a seguito di ulteriori verifiche e della documentazione prodotta dalla contribuente, aveva proceduto alla riliquidazione della dichiarazione e, riconosciuta la spettanza del credito d'imposta, che ha, quindi, disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata, con provvedimento n. 2024S793709 del 9 dicembre 2024.
Conseguentemente, l'Amministrazione resistente chiedeva a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso,
l'Amministrazione finanziaria ha esercitato il potere di autotutela, procedendo allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, con integrale eliminazione della pretesa tributaria oggetto di contestazione.
Ne consegue che è venuto meno l'oggetto della controversia, non residuando alcun interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, né alcuna questione ancora suscettibile di esame da parte del Collegio.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cessata materia del contendere, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene che la definizione della controversia sia intervenuta a seguito dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, senza che si sia pervenuti a una decisione sul merito delle questioni giuridiche dedotte;
peraltro, parte ricorrente in udienza ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
Sussistono, pertanto, i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
SA CL
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14220/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123973462000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12322/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240123973462000, notificata il 6 maggio 2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.
Con tale atto l'Amministrazione finanziaria disconosceva, in tutto o in parte, il credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, utilizzato dalla contribuente in compensazione, sul presupposto della mancata indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, richiedendo il pagamento di imposte, sanzioni e interessi per un importo complessivo pari a euro 21.707,66.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella di pagamento, sostenendo che la fruizione del credito d'imposta non fosse subordinata, a pena di decadenza, alla compilazione del quadro RU, trattandosi di adempimento avente finalità meramente informative e di monitoraggio. Ha esposto, inoltre, di avere correttamente maturato e utilizzato il credito nei limiti riconosciuti dai provvedimenti ministeriali competenti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, la quale, nelle more del giudizio, ha rappresentato che il competente Ufficio territoriale, a seguito di ulteriori verifiche e della documentazione prodotta dalla contribuente, aveva proceduto alla riliquidazione della dichiarazione e, riconosciuta la spettanza del credito d'imposta, che ha, quindi, disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata, con provvedimento n. 2024S793709 del 9 dicembre 2024.
Conseguentemente, l'Amministrazione resistente chiedeva a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso,
l'Amministrazione finanziaria ha esercitato il potere di autotutela, procedendo allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, con integrale eliminazione della pretesa tributaria oggetto di contestazione.
Ne consegue che è venuto meno l'oggetto della controversia, non residuando alcun interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, né alcuna questione ancora suscettibile di esame da parte del Collegio.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cessata materia del contendere, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene che la definizione della controversia sia intervenuta a seguito dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, senza che si sia pervenuti a una decisione sul merito delle questioni giuridiche dedotte;
peraltro, parte ricorrente in udienza ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
Sussistono, pertanto, i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
SA CL