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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2906/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2906/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 giugno 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Barbara Bisoffi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 14 maggio 2016, trascritto nel
1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 4, Anno 2016,
e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 20 luglio 2015, minorenne. Per_1
I ricorrenti hanno allegato che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, che il sig. è proprietario esclusivo dell'immobile Pt_1 contraddistinto dalla p.m. 3 della p.ed. 5027 C.C. Trento e che la sig.ra è Pt_2 proprietaria esclusiva dell'immobile contraddistinto dalla p.m. 2 della p.ed. 1095/1
C.C. Trento.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“1) il figlio minore viene affidato in modo condiviso e paritario ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) starà con il padre: Per_1
--- a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (ore 12.00) (oppure, indicativamente, dalle ore 10.30 in periodo non scolastico) alla domenica sera, allorquando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore
21.00;
--- due o tre pomeriggi durante la settimana (solitamente il lunedì ed il mercoledì pomeriggio e, talvolta, il venerdì pomeriggio), dalle ore 16.00 fino alle ore 08.00 del giorno successivo, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola oppure, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna;
3) nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore un periodo di ferie di Per_1 due settimane, anche non consecutive, con impegno reciproco di comunicare i relativi periodi di ferie entro il 31.05 di ogni anno;
4) quanto alle festività, trascorrerà con ciascun genitore: Per_1
2 --- alternativamente, la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché i giorni dal
26 al 30 dicembre (ore 14.00) ed i giorni dal 30 dicembre (14.00) al 06 gennaio;
--- alternativamente, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta, nonché metà delle vacanze pasquali;
--- alternativamente, il 25 aprile con il padre ed il 01 maggio con la madre, il 02 giugno con la madre ed il 01 novembre con il padre mentre trascorrerà l'08 dicembre un anno con il padre e l'anno successivo con la madre e così via: le festività di cui al presente punto partiranno dalle ore 18.30 del giorno precedente, in modo tale da consentire al genitore di trascorrere l'intera festività con il figlio, che verrà riaccompagnato a casa entro le ore 21.00;
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di durante i Per_1 periodi di permanenza presso di sé, mantenimento ordinario da intendersi comprensivo delle sole spese di vitto e alloggio.
I genitori concordano di suddividere, in ragione di una metà ciascuno, ogni altra spesa diversa dal vitto e dall'alloggio rientrante nel mantenimento “ordinario” di
(quale, a mero titolo esemplificativo, abbigliamento, spese scolastiche, Per_1 mensa, etc.), da concordarsi se superiore, per singola spesa anche frazionata, ad €
100,00;
6) le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee guida del Per_1
C.N.F., sono a carico di ciascun genitore in ragione di una metà ciascuno e da concordarsi, ove richiesto dalle predette Linee guida, se superiori, per singola spesa anche frazionata, ad € 150,00.
7) gli assegni familiari ed ogni analoga provvidenza statale, regionale o provinciale saranno suddivisi tra i genitori in ragione di una metà ciascuno e saranno richiesti dalla madre;
le deduzioni fiscali seguiranno la percentuale delle spese straordinarie, fermo restando che ogni genitore potrà dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi il figlio a carico nella misura identica del 50%”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
3 visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2906/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 giugno 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Barbara Bisoffi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 14 maggio 2016, trascritto nel
1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 4, Anno 2016,
e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 20 luglio 2015, minorenne. Per_1
I ricorrenti hanno allegato che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, che il sig. è proprietario esclusivo dell'immobile Pt_1 contraddistinto dalla p.m. 3 della p.ed. 5027 C.C. Trento e che la sig.ra è Pt_2 proprietaria esclusiva dell'immobile contraddistinto dalla p.m. 2 della p.ed. 1095/1
C.C. Trento.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“1) il figlio minore viene affidato in modo condiviso e paritario ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) starà con il padre: Per_1
--- a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (ore 12.00) (oppure, indicativamente, dalle ore 10.30 in periodo non scolastico) alla domenica sera, allorquando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore
21.00;
--- due o tre pomeriggi durante la settimana (solitamente il lunedì ed il mercoledì pomeriggio e, talvolta, il venerdì pomeriggio), dalle ore 16.00 fino alle ore 08.00 del giorno successivo, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola oppure, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna;
3) nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore un periodo di ferie di Per_1 due settimane, anche non consecutive, con impegno reciproco di comunicare i relativi periodi di ferie entro il 31.05 di ogni anno;
4) quanto alle festività, trascorrerà con ciascun genitore: Per_1
2 --- alternativamente, la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché i giorni dal
26 al 30 dicembre (ore 14.00) ed i giorni dal 30 dicembre (14.00) al 06 gennaio;
--- alternativamente, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta, nonché metà delle vacanze pasquali;
--- alternativamente, il 25 aprile con il padre ed il 01 maggio con la madre, il 02 giugno con la madre ed il 01 novembre con il padre mentre trascorrerà l'08 dicembre un anno con il padre e l'anno successivo con la madre e così via: le festività di cui al presente punto partiranno dalle ore 18.30 del giorno precedente, in modo tale da consentire al genitore di trascorrere l'intera festività con il figlio, che verrà riaccompagnato a casa entro le ore 21.00;
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di durante i Per_1 periodi di permanenza presso di sé, mantenimento ordinario da intendersi comprensivo delle sole spese di vitto e alloggio.
I genitori concordano di suddividere, in ragione di una metà ciascuno, ogni altra spesa diversa dal vitto e dall'alloggio rientrante nel mantenimento “ordinario” di
(quale, a mero titolo esemplificativo, abbigliamento, spese scolastiche, Per_1 mensa, etc.), da concordarsi se superiore, per singola spesa anche frazionata, ad €
100,00;
6) le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee guida del Per_1
C.N.F., sono a carico di ciascun genitore in ragione di una metà ciascuno e da concordarsi, ove richiesto dalle predette Linee guida, se superiori, per singola spesa anche frazionata, ad € 150,00.
7) gli assegni familiari ed ogni analoga provvidenza statale, regionale o provinciale saranno suddivisi tra i genitori in ragione di una metà ciascuno e saranno richiesti dalla madre;
le deduzioni fiscali seguiranno la percentuale delle spese straordinarie, fermo restando che ogni genitore potrà dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi il figlio a carico nella misura identica del 50%”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
3 visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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