Articolo 32 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 31Articolo 33
Versione
6 luglio 1989
Art. 32. 1. I contributi dello Stato concessi a fronte di operazioni di credito navale in virtu' della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad essere corrisposti fino alla prevista scadenza, anche se il beneficiario provvede ad estinguere l'operazione di finanziamento cui il contributo stesso e' riferito.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989