Art. 5.
Agli effetti della promozione a vicebrigadiere, gli allievi sottufficiali, che abbiano superati gli esami finali, seguiranno, in graduatoria, l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato, da ciascuno di essi, in conformita' alle vigenti disposizioni del regolamento di servizio interno per la Scuola.
Agli effetti della promozione a vicebrigadiere, gli allievi sottufficiali, che abbiano superati gli esami finali, seguiranno, in graduatoria, l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato, da ciascuno di essi, in conformita' alle vigenti disposizioni del regolamento di servizio interno per la Scuola.