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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2187/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2187/2019 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 14/11/2024, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in CASSINO via D. Cimarosa n. 13, presso lo studio dell'Avv. ROSSINI
MARCO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliato in CASSINO via Cristoforo Colombo n. 40, presso lo studio dell'Avv.
LUCCIOLA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2019, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 21/06/2003 e CP_1 che dall'unione erano nati i figli (il 21/04/2005), (il 10/01/2010) e Per_1 Per_2 Per_3
(il 22/06/2014), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva di non aver potuto condurre una normale vita di coppia al di fuori delle mura domestiche;
di essersi occupata della gestione quotidiana della famiglia a causa dell'assenza del marito;
di essersi trasferita, nell'anno 2016, presso l'abitazione dei genitori unitamente ai figli a causa dell'intollerabile prosecuzione della convivenza;
che il sig. ha dato luogo a CP_1
comportamenti minacciosi e violenti nei confronti della ricorrente;
di aver preso in locazione una nuova abitazione in Piedimonte S. Germano unitamente al suo nuovo compagno;
che il sig. ostacolava il rapporto madre-figli. CP_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre di e e di secondo la sua volontà, e regolamentazione del Per_2 Per_3 Per_1
diritto di visita paterno;
3) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore dei figli e nella misura complessiva di € 400,00, oltre rivalutazione Per_2 Per_3
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , non CP_1
opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale. Deduceva: che la ricorrente confessava al marito di aver intrattenuto una relazione extraconiugale;
di aver tentato di recuperare il rapporto con la sig.ra che la ricorrente abbandonava il tetto Pt_1 coniugale nell'anno 2016; che nell'anno 2017 la ricorrente si trasferiva in Piedimonte S.
Germano intraprendendo una nuova convivenza
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei
2 coniugi, con addebito a carico della sig.ra ; 2) disporre l'affido condiviso dei Pt_1
figli con collocamento presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno;
3) porre a carico della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 600,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4) in via subordinata, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocamento della figlia presso il Per_1
padre e dei figli e presso la madre con regolamentazione del diritto di Per_2 Per_3 visita paterno e un contributo al mantenimento a carico del resistente pari ad € 200,00 mensili per i figli e (€ 100,00 per ciascuno) ed ulteriori € 200,00 mensili a Per_2 Per_3
carico della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per la figlia oltre Per_1 ad € 200,00 a carico della ricorrente in favore del resistente a titolo di contributo al mantenimento.
Alla udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.11.2020, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento di presso il padre e di e presso la madre, Per_1 Per_2 Per_3
regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari ad €200,00 (€100,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, invitava i S.S. di Pontecorvo a prendere in carico la minore al fine di favorire il recupero del rapporto con la Per_1
figura materna.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 953/2021 del 23/06/2021 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e monitoraggio dei Servizi Sociali.
All'udienza cartolare del 14/11/2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dal resistente sia meritevole di accoglimento.
3 Come noto, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I,
1999, n 7566)”. E' stato altresì precisato che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto." (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022,
n.3426 e la giurisprudenza dalla stessa richiamata, Cass. 648/2020; 25966/2016;
19328/2015).
Nel caso di specie, la teste , escussa all'udienza del 15.11.2022, Testimone_1
ha riferito che la ricorrente nel 2016 si allontanava dal domicilio coniugale per recarsi a
Milano al fine di incontrare una persona conosciuta sui social network, affermando:
“…mi fu riferito direttamente dalla Sig.ra la circostanza del soggiorno Pt_1 milanese, poiché, all'epoca dei fatti, eravamo in confidenza… la coppia aveva tentato di ricomporre il rapporto coniugale dopo gli eventi di cui ai capitoli precedenti…dopo che la è ritornata in casa, la coppia ha avuto un litigio poiché la stessa Pt_1 continuava a “chattare” sul social network con la persona che aveva conosciuto”. Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste escussa Testimone_2 all'udienza del 09/04/2024, che ha dichiarato che successivamente “la sig.ra Pt_1 abbandonò definitivamente il tetto coniugale nell'ottobre 2016, trasferendosi dai genitori portando con sé i figli e senza comunicare il nuovo domicilio”. Il teste
[...]
escusso all'udienza del 09/04/2024, ha dichiarato “la sig.ra subito Tes_3 Pt_1 dopo l'evento di Milano andò via da casa” e ancora “poco dopo la sig.ra se ne Pt_1 andò definitivamente da casa, portando i figli con sé”.
4 Ne consegue che risulta essere stata adeguatamente soddisfatta la prova dell'efficienza causale dei comportamenti lamentati sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Non risulta invece provata la dedotta condizione di subordinazione subita dalla ricorrente, che avrebbe determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, non essendo stata prodotta alcuna prova né circa i comportamenti vessatori lamentanti, né dell'efficienza causale degli stessi sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Ciò posto, vanno preliminarmente revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita relativamente alla figlia nelle Per_1
more divenuta maggiorenne. In relazione ai figli minorenni, va senza dubbio confermata l'ordinanza presidenziale in merito all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, tenuto conto delle positive relazioni dei Servizi Sociali e non essendo emersi sopravvenuti motivi ostativi.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso
l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che la ricorrente è insegnante precaria
5 presso una Scuola dell'infanzia e primaria guadagnando circa € 1300,00 mensili e vive in affitto versando € 300,00 mensili.
Dalle dichiarazioni delle parti e dalle relazioni dei Servizi Sociali risulta che il padre lavora saltuariamente svolgendo diverse attività manuali. Ha dichiarato di guadagnare € 700/800 e di non sostenere costi abitativi.
Entrambi i coniugi risultano percepire adeguati redditi propri, dovendo pertanto rigettarsi la domanda di mantenimento formulata dal resistente.
Alla luce di quanto esposto, considerate le aumentate esigenze dei minori e Per_2
, anche in relazione all'età, e il loro collocamento presso la madre, ritiene il Per_3
Collegio che vada posto a carico del padre il versamento della somma mensile di complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, risulta Per_1
che la stessa ha intrapreso gli studi universitari ed è sostenuta nelle spese dal contributo economico del padre. Alla luce di quanto esposto, considerato che il collocamento della figlia risulta presso il padre, ritiene il Collegio che vada posto a carico della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili in favore della figlia , Per_1
ponendo le spese straordinarie a carico del padre al 70% e della madre al 30%.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore indeterminabile, complessità media, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
953/2021 del 23/06/2021 e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 11/06/2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara l'addebito alla ricorrente della già pronunciata separazione personale fra i coniugi;
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 20/11/2020 relativamente all'affido condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la Per_2 Per_3
madre e diritto di visita del padre;
6 3) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, CP_1
entro il giorno 5 del mese, l'importo complessivo di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€200,00 per ciascuno), Per_2 Per_3
oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie;
4) pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al resistente, Parte_1
entro il giorno 5 del mese, l'importo di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre rivalutazione istat, ponendo le spese Per_1
straordinarie a carico del padre al 70% e della madre al 30%;
5) rigetta la domanda di mantenimento proposta dal resistente;
6) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che liquida in euro 5431,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Cassino, 12/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2187/2019 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 14/11/2024, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in CASSINO via D. Cimarosa n. 13, presso lo studio dell'Avv. ROSSINI
MARCO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliato in CASSINO via Cristoforo Colombo n. 40, presso lo studio dell'Avv.
LUCCIOLA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2019, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 21/06/2003 e CP_1 che dall'unione erano nati i figli (il 21/04/2005), (il 10/01/2010) e Per_1 Per_2 Per_3
(il 22/06/2014), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva di non aver potuto condurre una normale vita di coppia al di fuori delle mura domestiche;
di essersi occupata della gestione quotidiana della famiglia a causa dell'assenza del marito;
di essersi trasferita, nell'anno 2016, presso l'abitazione dei genitori unitamente ai figli a causa dell'intollerabile prosecuzione della convivenza;
che il sig. ha dato luogo a CP_1
comportamenti minacciosi e violenti nei confronti della ricorrente;
di aver preso in locazione una nuova abitazione in Piedimonte S. Germano unitamente al suo nuovo compagno;
che il sig. ostacolava il rapporto madre-figli. CP_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre di e e di secondo la sua volontà, e regolamentazione del Per_2 Per_3 Per_1
diritto di visita paterno;
3) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore dei figli e nella misura complessiva di € 400,00, oltre rivalutazione Per_2 Per_3
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , non CP_1
opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale. Deduceva: che la ricorrente confessava al marito di aver intrattenuto una relazione extraconiugale;
di aver tentato di recuperare il rapporto con la sig.ra che la ricorrente abbandonava il tetto Pt_1 coniugale nell'anno 2016; che nell'anno 2017 la ricorrente si trasferiva in Piedimonte S.
Germano intraprendendo una nuova convivenza
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei
2 coniugi, con addebito a carico della sig.ra ; 2) disporre l'affido condiviso dei Pt_1
figli con collocamento presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno;
3) porre a carico della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 600,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4) in via subordinata, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocamento della figlia presso il Per_1
padre e dei figli e presso la madre con regolamentazione del diritto di Per_2 Per_3 visita paterno e un contributo al mantenimento a carico del resistente pari ad € 200,00 mensili per i figli e (€ 100,00 per ciascuno) ed ulteriori € 200,00 mensili a Per_2 Per_3
carico della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per la figlia oltre Per_1 ad € 200,00 a carico della ricorrente in favore del resistente a titolo di contributo al mantenimento.
Alla udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.11.2020, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento di presso il padre e di e presso la madre, Per_1 Per_2 Per_3
regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari ad €200,00 (€100,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, invitava i S.S. di Pontecorvo a prendere in carico la minore al fine di favorire il recupero del rapporto con la Per_1
figura materna.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 953/2021 del 23/06/2021 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e monitoraggio dei Servizi Sociali.
All'udienza cartolare del 14/11/2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dal resistente sia meritevole di accoglimento.
3 Come noto, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I,
1999, n 7566)”. E' stato altresì precisato che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto." (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022,
n.3426 e la giurisprudenza dalla stessa richiamata, Cass. 648/2020; 25966/2016;
19328/2015).
Nel caso di specie, la teste , escussa all'udienza del 15.11.2022, Testimone_1
ha riferito che la ricorrente nel 2016 si allontanava dal domicilio coniugale per recarsi a
Milano al fine di incontrare una persona conosciuta sui social network, affermando:
“…mi fu riferito direttamente dalla Sig.ra la circostanza del soggiorno Pt_1 milanese, poiché, all'epoca dei fatti, eravamo in confidenza… la coppia aveva tentato di ricomporre il rapporto coniugale dopo gli eventi di cui ai capitoli precedenti…dopo che la è ritornata in casa, la coppia ha avuto un litigio poiché la stessa Pt_1 continuava a “chattare” sul social network con la persona che aveva conosciuto”. Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste escussa Testimone_2 all'udienza del 09/04/2024, che ha dichiarato che successivamente “la sig.ra Pt_1 abbandonò definitivamente il tetto coniugale nell'ottobre 2016, trasferendosi dai genitori portando con sé i figli e senza comunicare il nuovo domicilio”. Il teste
[...]
escusso all'udienza del 09/04/2024, ha dichiarato “la sig.ra subito Tes_3 Pt_1 dopo l'evento di Milano andò via da casa” e ancora “poco dopo la sig.ra se ne Pt_1 andò definitivamente da casa, portando i figli con sé”.
4 Ne consegue che risulta essere stata adeguatamente soddisfatta la prova dell'efficienza causale dei comportamenti lamentati sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Non risulta invece provata la dedotta condizione di subordinazione subita dalla ricorrente, che avrebbe determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, non essendo stata prodotta alcuna prova né circa i comportamenti vessatori lamentanti, né dell'efficienza causale degli stessi sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Ciò posto, vanno preliminarmente revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita relativamente alla figlia nelle Per_1
more divenuta maggiorenne. In relazione ai figli minorenni, va senza dubbio confermata l'ordinanza presidenziale in merito all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, tenuto conto delle positive relazioni dei Servizi Sociali e non essendo emersi sopravvenuti motivi ostativi.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso
l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che la ricorrente è insegnante precaria
5 presso una Scuola dell'infanzia e primaria guadagnando circa € 1300,00 mensili e vive in affitto versando € 300,00 mensili.
Dalle dichiarazioni delle parti e dalle relazioni dei Servizi Sociali risulta che il padre lavora saltuariamente svolgendo diverse attività manuali. Ha dichiarato di guadagnare € 700/800 e di non sostenere costi abitativi.
Entrambi i coniugi risultano percepire adeguati redditi propri, dovendo pertanto rigettarsi la domanda di mantenimento formulata dal resistente.
Alla luce di quanto esposto, considerate le aumentate esigenze dei minori e Per_2
, anche in relazione all'età, e il loro collocamento presso la madre, ritiene il Per_3
Collegio che vada posto a carico del padre il versamento della somma mensile di complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, risulta Per_1
che la stessa ha intrapreso gli studi universitari ed è sostenuta nelle spese dal contributo economico del padre. Alla luce di quanto esposto, considerato che il collocamento della figlia risulta presso il padre, ritiene il Collegio che vada posto a carico della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili in favore della figlia , Per_1
ponendo le spese straordinarie a carico del padre al 70% e della madre al 30%.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore indeterminabile, complessità media, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
953/2021 del 23/06/2021 e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 11/06/2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara l'addebito alla ricorrente della già pronunciata separazione personale fra i coniugi;
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 20/11/2020 relativamente all'affido condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la Per_2 Per_3
madre e diritto di visita del padre;
6 3) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, CP_1
entro il giorno 5 del mese, l'importo complessivo di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€200,00 per ciascuno), Per_2 Per_3
oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie;
4) pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al resistente, Parte_1
entro il giorno 5 del mese, l'importo di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre rivalutazione istat, ponendo le spese Per_1
straordinarie a carico del padre al 70% e della madre al 30%;
5) rigetta la domanda di mantenimento proposta dal resistente;
6) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che liquida in euro 5431,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Cassino, 12/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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