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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 19/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Prima, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Veronica Milone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 19/2023 R.G., posta in decisione all'esito dell'udienza del
10.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa in Via Piave n. 23, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Adige n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Vernuccio che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- opponente contro
C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via Pozzo di Mazza n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Uccello per mandato in atti;
-opposta oggetto: opposizione al precetto;
conclusioni: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto, notificatogli il 19.12.2022 ad istanza della ex moglie, , per il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 5.052,00 oltre accessori così determinata:
€ 1.800 a titolo di mantenimento per i mesi di marzo, giugno, luglio, agosto settembre ottobre e novembre 2022;
€ 75 per spese straordinarie del mese di ottobre 2022;
pagina 1 di 4 € 2.877 per assegni familiari.
Ha dedotto l'insussistenza del diritto della Partescano a procedere in executivis dato che dai bonifici prodotti si ricava l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per il mantenimento del figlio.
Quanto agli assegni familiari ha dedotto che, a tacere dalla genericità della pretesa del tutto priva anche di riferimento temporale, egli a far data dal settembre 2019 non ha più percepito gli assegni familiari essendo stato licenziato.
Ha chiesto quindi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto di precetto e nel merito la declaratoria di insussistenza del diritto della Partescano ad agire esecutivamente contro di lui in forza dell'intimato precetto, con condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c.. si è costituita eccependo che i bonifici prodotti dal non documentano il Controparte_1 Parte_1
pagamento delle mensilità relative a marzo, giugno, agosto e ottobre 2022; quanto al mancato pagamento degli assegni familiari ha dedotto che il li ha percepiti unitamente all'indennità di Parte_1
disoccupazione dopo la cessazione nel 2019 del rapporto di lavoro subordinato.
In esito alla comparizione delle parti, il giudice con ordinanza dell'11.1.2024 ha sospeso l'esecutività del titolo per l'importo superiore a € 1075,00 ed ha rimesso la causa, di natura documentale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024.
A tale udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni qui di seguito esposte.
Con riferimento al precetto per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
relativamente ai mesi di marzo, giugno, luglio, agosto settembre ottobre e novembre 2022 resta fermo quanto già esposto nell'ordinanza dell'11.1.2024 che qui di seguito si riporta:
“rilevato che dalla documentazione prodotta (bonifici bancari) risulta che il dal marzo 2022 Parte_1
a dicembre 2022 ha corrisposto € 2.146,50, considerando che uno dei due bonifici di € 300 effettuati a dicembre a titolo di mantenimento del figlio è da imputare a mensilità pregressa e che nel mese di settembre 2022 è stato versato l'importo di € 500 con la causale “Mantenimento , Parte_2 extra e mangime animali, arretrato” comprensivo dell'assegno di mantenimento ordinario oggetto di precetto;
che considerato che per l'intero arco temporale da marzo a novembre 2022 l'importo da corrispondere a titolo di mantenimento ordinario è di complessivi € 2.700 ( € 300 x mesi 9) e che per il periodo suddetto risultano versati € 1.500 ( quale quota di € 300 oggetto dei bonifici da marzo e considerato un solo bonifico di dicembre); che i bonifici di luglio e settembre comprendono anche la voce “arretrati” che in questa fase può
pagina 2 di 4 quantificarsi in € 100 per ciascun bonifico in riferimento al mantenimento ordinario;
che conseguentemente può considerarsi che rispetto all'importo complessivo di € 2.146,50 corrisposto nel periodo considerato, l'importo di € 1.700 è stato versato per il mantenimento ordinario rispetto ai
€ 2.700 dovuti, con la conseguenza che residua l'importo a saldo delle 9 mensilità considerate di €
1.000 cui va aggiunto –in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento l'importo di € 75 per spese straordinarie del mese di ottobre 2022, oggetto di precetto, per un importo di €1.075,00”.
Risulta inoltre che il ha effettuato il pagamento dell'importo residuo di € 1.075 cosicchè con Parte_1
riferimento all'importo precettato a titolo di mantenimento del figlio per le mensilità di cui al precetto non sussiste il diritto a procedere in executivis, sia perché, per le ragioni sopra esposte, prima dell'intimato precetto il ha documentato di avere parzialmente versato le somme dovute, sia Parte_1
perché è stato successivamente effettuato il pagamento di quanto dovuto a saldo.
Non merita accoglimento la domanda di pagamento avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta in quanto detta domanda esula della presente opposizione a precetto, senza contare che la ricorrente ha titolo per agire per il recupero di eventuali altre somme non versate.
Quanto al precetto inerente al mancato pagamento degli assegni familiari vale quanto osservato con la citata ordinanza in merito al fatto che la relativa pretesa “è oltre modo generica difettando di specificazione sia nella determinazione del periodo temporale di riferimento che nella quantificazione dell'importo precettato, senza che la successiva costituzione in giudizio abbia fatto adeguata chiarezza della pretesa azionata”.
Ferma la genericità e la non specificità della pretesa in oggetto – che già di per sé rende illegittima la pretesa azionata- va rilevato che l'assunto della convenuta secondo cui l'opponente avrebbe ricevuto le somme dovute a titolo di assegni familiari unitamente all'indennità di disoccupazione non ha, comunque, trovato adeguato riscontro.
Invero la nota dell'INPS trasmessa alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale a seguito della denuncia della è contraddetta dall'estratto conto dell'INPS prodotto dal da CP_1 Parte_1
cui risulta che lo stesso nel periodo considerato non ha percepito assegni per il nucleo familiare.
Ciò a tacer del fatto che non è dato conoscere quale sia stato l'esito delle notizie trasmesse alla Procura della Repubblica.
In ogni caso, resta comunque l'ambivalenza e la contraddittorietà degli elementi addotti che non offrono adeguato riscontro alla tesi della convenuta.
Le domande ex art. 96 c.p.c. vanno entrambe rigettate data la parziale fondatezza delle pretesa azionata.
Considerato l'esito complessivo della causa le spese del giudizio vanno compensate per metà con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore dell'opponente della resta metà da pagina 3 di 4 liquidarsi secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore in concreto della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
-In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara che Parte_1 CP_1
ha diritto a procedere in executivis con il precetto intimato il 19.12.2022 limitatamente
[...]
all'importo di € 1.075,00, già interamente corrisposto;
rigetta nel resto;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, della restante metà che liquida in complessivi € 449,50 di cui 118,50 per spese, oltre Parte_1
rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Siracusa, il 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Prima, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Veronica Milone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 19/2023 R.G., posta in decisione all'esito dell'udienza del
10.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa in Via Piave n. 23, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Adige n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Vernuccio che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- opponente contro
C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via Pozzo di Mazza n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Uccello per mandato in atti;
-opposta oggetto: opposizione al precetto;
conclusioni: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto, notificatogli il 19.12.2022 ad istanza della ex moglie, , per il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 5.052,00 oltre accessori così determinata:
€ 1.800 a titolo di mantenimento per i mesi di marzo, giugno, luglio, agosto settembre ottobre e novembre 2022;
€ 75 per spese straordinarie del mese di ottobre 2022;
pagina 1 di 4 € 2.877 per assegni familiari.
Ha dedotto l'insussistenza del diritto della Partescano a procedere in executivis dato che dai bonifici prodotti si ricava l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per il mantenimento del figlio.
Quanto agli assegni familiari ha dedotto che, a tacere dalla genericità della pretesa del tutto priva anche di riferimento temporale, egli a far data dal settembre 2019 non ha più percepito gli assegni familiari essendo stato licenziato.
Ha chiesto quindi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto di precetto e nel merito la declaratoria di insussistenza del diritto della Partescano ad agire esecutivamente contro di lui in forza dell'intimato precetto, con condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c.. si è costituita eccependo che i bonifici prodotti dal non documentano il Controparte_1 Parte_1
pagamento delle mensilità relative a marzo, giugno, agosto e ottobre 2022; quanto al mancato pagamento degli assegni familiari ha dedotto che il li ha percepiti unitamente all'indennità di Parte_1
disoccupazione dopo la cessazione nel 2019 del rapporto di lavoro subordinato.
In esito alla comparizione delle parti, il giudice con ordinanza dell'11.1.2024 ha sospeso l'esecutività del titolo per l'importo superiore a € 1075,00 ed ha rimesso la causa, di natura documentale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024.
A tale udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni qui di seguito esposte.
Con riferimento al precetto per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
relativamente ai mesi di marzo, giugno, luglio, agosto settembre ottobre e novembre 2022 resta fermo quanto già esposto nell'ordinanza dell'11.1.2024 che qui di seguito si riporta:
“rilevato che dalla documentazione prodotta (bonifici bancari) risulta che il dal marzo 2022 Parte_1
a dicembre 2022 ha corrisposto € 2.146,50, considerando che uno dei due bonifici di € 300 effettuati a dicembre a titolo di mantenimento del figlio è da imputare a mensilità pregressa e che nel mese di settembre 2022 è stato versato l'importo di € 500 con la causale “Mantenimento , Parte_2 extra e mangime animali, arretrato” comprensivo dell'assegno di mantenimento ordinario oggetto di precetto;
che considerato che per l'intero arco temporale da marzo a novembre 2022 l'importo da corrispondere a titolo di mantenimento ordinario è di complessivi € 2.700 ( € 300 x mesi 9) e che per il periodo suddetto risultano versati € 1.500 ( quale quota di € 300 oggetto dei bonifici da marzo e considerato un solo bonifico di dicembre); che i bonifici di luglio e settembre comprendono anche la voce “arretrati” che in questa fase può
pagina 2 di 4 quantificarsi in € 100 per ciascun bonifico in riferimento al mantenimento ordinario;
che conseguentemente può considerarsi che rispetto all'importo complessivo di € 2.146,50 corrisposto nel periodo considerato, l'importo di € 1.700 è stato versato per il mantenimento ordinario rispetto ai
€ 2.700 dovuti, con la conseguenza che residua l'importo a saldo delle 9 mensilità considerate di €
1.000 cui va aggiunto –in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento l'importo di € 75 per spese straordinarie del mese di ottobre 2022, oggetto di precetto, per un importo di €1.075,00”.
Risulta inoltre che il ha effettuato il pagamento dell'importo residuo di € 1.075 cosicchè con Parte_1
riferimento all'importo precettato a titolo di mantenimento del figlio per le mensilità di cui al precetto non sussiste il diritto a procedere in executivis, sia perché, per le ragioni sopra esposte, prima dell'intimato precetto il ha documentato di avere parzialmente versato le somme dovute, sia Parte_1
perché è stato successivamente effettuato il pagamento di quanto dovuto a saldo.
Non merita accoglimento la domanda di pagamento avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta in quanto detta domanda esula della presente opposizione a precetto, senza contare che la ricorrente ha titolo per agire per il recupero di eventuali altre somme non versate.
Quanto al precetto inerente al mancato pagamento degli assegni familiari vale quanto osservato con la citata ordinanza in merito al fatto che la relativa pretesa “è oltre modo generica difettando di specificazione sia nella determinazione del periodo temporale di riferimento che nella quantificazione dell'importo precettato, senza che la successiva costituzione in giudizio abbia fatto adeguata chiarezza della pretesa azionata”.
Ferma la genericità e la non specificità della pretesa in oggetto – che già di per sé rende illegittima la pretesa azionata- va rilevato che l'assunto della convenuta secondo cui l'opponente avrebbe ricevuto le somme dovute a titolo di assegni familiari unitamente all'indennità di disoccupazione non ha, comunque, trovato adeguato riscontro.
Invero la nota dell'INPS trasmessa alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale a seguito della denuncia della è contraddetta dall'estratto conto dell'INPS prodotto dal da CP_1 Parte_1
cui risulta che lo stesso nel periodo considerato non ha percepito assegni per il nucleo familiare.
Ciò a tacer del fatto che non è dato conoscere quale sia stato l'esito delle notizie trasmesse alla Procura della Repubblica.
In ogni caso, resta comunque l'ambivalenza e la contraddittorietà degli elementi addotti che non offrono adeguato riscontro alla tesi della convenuta.
Le domande ex art. 96 c.p.c. vanno entrambe rigettate data la parziale fondatezza delle pretesa azionata.
Considerato l'esito complessivo della causa le spese del giudizio vanno compensate per metà con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore dell'opponente della resta metà da pagina 3 di 4 liquidarsi secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore in concreto della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
-In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara che Parte_1 CP_1
ha diritto a procedere in executivis con il precetto intimato il 19.12.2022 limitatamente
[...]
all'importo di € 1.075,00, già interamente corrisposto;
rigetta nel resto;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, della restante metà che liquida in complessivi € 449,50 di cui 118,50 per spese, oltre Parte_1
rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Siracusa, il 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
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