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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1296/2024 L.P.
Parte_1
contro
BRT SPA
Udienza del 25/06/2025
All'udienza del 25/06/2025 innanzi al Dott. M. Ianigro, è presente per il ricorrente Sig. l'Avv. Matteo Laugeni, anche in sostituzione degli Parte_1
Avvocati Franco Laugeni e Do ziano. L'Avv. Laugeni, riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo, ai successivi verbali di udienza, nonché alle proprie note autorizzate concesse in vista dell'odierna udienza, e più in generale a tutti i precedenti momenti processuali, chiede all'Ill.mo Giudice adito l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio ricorso ex art. 414 cpc, nonché il rigetto di tutte le eccezioni, argomentazioni e conclusioni formulate da parte resistente nella propria memoria di costituzione e nei successivi momenti processuali in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto, con vittoria di spese. Come ribadito nelle note autorizzate concesse in vista dell'odierna udienza, nella denegata ipotesi di soccombenza, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia valutare di disporre la compensazione fra le parti delle spese legali, considerata anche la non univocità e la vivacità del dibattito giurisprudenziale in ordine alla decadenza dall'azione tesa all'accertamento del fenomeno interpositorio negli appalti, la quale lascia adito ad interpretazioni differenti tutte meritevoli di considerazione e condivisione, ma che portano ad esiti completamente opposti. In sostituzione degli avvocati della resistente l'avv. Stefano RE il quale contesta quanto ex adverso dedotto da controparte e si riporta ai precedenti scritti difensivi in particolare alle note autorizzate ed insiste nell' accoglimento delle conclusioni ivi spiegate chiedendo integrale rigetto del ricorso. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono la decisione della causa. IL GIUDICE Da atto che al termine dell'udienza si ritirerà in camera di consiglio per deliberare. Viterbo lì 25/06/2025 ore 9.30
**************
Alle ore 10.00 all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale in forma telematica: Viterbo lì 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO SI DA ATTO CHE IL PRESENTE VERBALE E' STATO REDATTO IN FORMATO TELEMATICO E COME TALE SOTTOSCRITTO DAL G.d.L. CON FIRMA DIGITALE. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1296 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e non, dagli Avv.ti Franco Laugeni (C.F. ), Matteo C.F._2 Laugeni ( ) e Dominique Di Graziano ( ), ed C.F._3 C.F._4 elettivam o studio dell'Avv. Franco Laug Via Roma 44/A, in virtù di procura speciale da considerarsi ex art. 83 c.p.c. apposta in calce al ricorso intyroduttivo. Comunicazioni di rito all'indirizzo pec Email_1 Email_2 ;
[...] Email_3 Email_4 Email_5
[...] RICORRENTE E BRT S.p.A. (C.F. = ), P.IVA_1 con sede legale in ziano 32, in persona del procuratore speciale, Dott. CP_1 (C.F. ), giusta procura per atto notaio dott. di Bologna
[...] C.F._5 Per_1
2 m 407, fasc. n. 48887 (all. A), rappres fesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Prof. Arturo Maresca (C.F. ; C.F._6
, (C.F. ; Email_6 Controparte_2 C.F._7
ed (C.F. Email_7 Controparte_3 C.F._8 eletti so lo Email_8 RE ( in Viterbo, Via della Sapienza, n. Email_9
19, come da tuzione ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, ai sensi degli artt. 133, 3 comma, 134, 3 comma e 176, 2 comma, c.p.c., agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra riportati;
RESISTENTE E
(C.F. = ), Controparte_4 P.IVA_2
e, con s oma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Simona Miglio (c.f. ; indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: C.F._9 Email_10 t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_11
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, Persona_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Avvocatura provinciale sita in Viterbo, via Matteotti n. 29. RESISTENTE OGGETTO: interposizione fittizia e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.9.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro esponendo di aver à lavorativa in favore di BRT s.p.a. con mansioni di autista - corriere presso la sede di Viterbo sita in Via Santa Maria in Silice, n. 18, senza soluzione di continuità dal 21.10.2021 al 25.02.2022; che il rapporto di lavoro era stato formalizzato in data 21.10.2021 con la mediante contratto di lavoro Pt_2 Parte_3 full time a tempo determinato, prorog ttosi fino al 25.02.2022, data delle dimissioni rassegnate per giusta causa, identificata nella mancata corresponsione del salario;
che tuttavia il contratto era stato sottoscritto presso la sede di BRT e il rapporto si era svolto alle dirette dipendenze della medesima società, secondo le direttive impartite dai suoi responsabili, sotto il loro diretto controllo effettuato per il tramite del palmare consegnatogli dalla società, secondo l'orario predeterminato unilateralmente da costoro (07:00 - 18,30 dal lunedì al venerdì e 07:00 - 14:00 il sabato); che ferie e permessi dovevano essere autorizzate da BRT, alla quale dovevano essere giustificate le eventuali assenze;
di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità della prestazione fornita, maturando così un credito per differenze retributive di € 10.962,30; di aver percepito importi per mensilità aggiuntive inferiori al dovuto;
di non aver goduto di ferie e permessi né della relativa indennità sostitutiva, di non aver percepito compensi per lavoro straordinario, indennità di cassa e trasferta, né la retribuzione di gennaio 2022 e il TFR. Tanto premesso ha riferito che con decreto 23 marzo 2023, il Tribunale di Milano aveva disposto l'amministrazione giudiziaria della società ai sensi dell'art. 34 del d.lvo 159/2011 (come modificato dalla Legge 161/2017); che a seguito di esposto di un ex dipendente la Guardia di Finanza di Viterbo aveva accertato “119 lavoratori irregolari, tra i quali il sig. Parte_1
dei quali 74 avevano periodi lavorativi in nero, oltre a 230 mila ore di lavoro straordinario fat
[...] risultanti dalle retribuzioni”. In diritto ha dedotto che il rapporto tra BRT e . fosse da inquadrare Pt_2 Parte_3 nell'ambito dell'appalto dei servizi di trasporto;
che il rapporto di lavoro fosse da qualificare alle dipendenze della società convenuta e in violazione dell'art 29 d. lgs 276/2003 e art. 38 d.lgs e che nella fattispecie fosse ravvisabile un'ipotesi di interposizione di manodopera, ricorrente allorché l'appaltatore si limiti, in concreto, a fornire solo la manodopera;
che tale stato di cose era stato riscontrato anche dalla Procura presso il Tribunale di Milano (come emerge dal decreto del 23 marzo 2023 di applicazione dell'amministrazione giudiziaria disposta ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017) e dalla G.d.F. e dall'ITL di Viterbo (come da verbale unico di accertamento di cui si è chiesta l'acquisizione). Ha inoltre dedotto l'inefficacia della cessazione del rapporto di lavoro, essendo state le dimissioni rassegnate nei confronti di un soggetto solo apparentemente datore di lavoro, con conseguente obbligo della società resistente di reintegrare il ricorrente nell'originario posto di lavoro;
l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010, essendo a tal fine indispensabile un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto. Nel merito rivendicato il diritto all'inquadramento nel IV° livello del CCNL Controparte_5
, affermata l'esistenza di un litisconsorzio necessario con l e dedotta l'esistenza
[...] CP_6 onsabilità aggravata di BRT ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ha so chiedendo "In via principale:
1. Accertare e dichiarare che dal 21.10.2021 al 25.02.2022, senza alcuna soluzione di continuità, il Sig. ha svolto attività lavorativa subordinata full time a tempo indeterminato in favore della BRT Parte_1
s.p.a. in forza di una interposizione vietata e/o illecita di manodopera e/o un'ipotesi di somministrazione irregolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.lgs. n. 81/2015, e/o una ipotesi di appalto illecito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e di conseguenza 2. Accertata e dichiarata la nullità e/o comunque la inefficacia del contratto di lavoro a tempo determinato con le relative proroghe, sottoscritto dal Sig.
in data 02.10.2021 con la . dichiarare la costituzione di un Parte_1 Pt_2 Parte_3 oro subordinato a tempo inde ipendenze della BRT s.p.a. dal 02.10.2021, o da altra data ritenuta di giustizia;
3. Accertare e dichiarare, per i motivi ut supra esposti, la nullità/inesistenza e/o l'inefficacia delle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate dal ricorrente nei confronti della . e per gli stessi motivi dell'apposizione del termine del 30.04.2022 apposto Pt_2 Parte_3 al co enza 4. Accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro tuttora in corso tra il ricorrente e la BRT s.p.a., condannare questa ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con il Sig. mediante la Parte_1 sua riammissione in servizio nel posto di lavoro occupato e/o il ripristino del corretto sinallagma contrattuale, con inquadramento nel livello 4° del CCNL Trasporti , con adeguamento della retribuzione agli scatti di CP_5 anzianità come stabilito dal medesimo vigente CCNL, o altro ritenuto di giustizia, o, in subordine, in altri posti di lavoro equivalenti;
5. Condannare la BRT s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore dal ricorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla riammissione in servizio, anche a titolo di inadempimento e/o risarcimento del danno, pari ad € 1.556,29 mensili ( ultimo salario tabellare di febbraio 2022) corrispondente al livello 4° del CCNL Trasporto e , CP_5
o la diversa somma – maggiore e/o minore – accertata in giudizio, anche in applicazione del diverso C inquadramento contrattuale ritenuto di giustizia) fino all'effettivo ripristino del sinallagma contrattuale, nonché al pagamento, per il medesimo periodo, dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell ovvero, CP_6 in via subordinata, condannare la BRT s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 39, comma 2°, D. Lgs. n. 81/2015, nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di € 1.815,67 (€ 1.556,29 (salario tabellare) + € 129,69 (1/12 della 13°) + € 129,69 (1/12 della 14°) o altra somma ritenuta di giustizia (o in applicazione del differente parametro retributivo derivante dal diverso CCNL o dal diverso inquadramento contrattuale ritenuto di giustizia);
6. Accertata e dichiarata l'insufficienza della retribuzione percepita dal ricorrente, in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto in favore di BRT s.p.a. da parametrarsi al livello 4° del CCNL Trasporto e Logistica, condannare questa ultima, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del Sig. delle differenze retributive rimaste Parte_1 insolute alla cessazione del rapporto di lavoro per la compless € 10.962,30 come da dettagliato conteggio quivi allegato, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
7. Accertata e dichiarata l'evasione contributiva da parte della BRT s.p.a. in danno del ricorrente, condannare questa ultima, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a costituire presso l una posizione CP_6 previdenziale in favore del ricorrente nonché al versamento di tutti i contributi dovuti e non osti relativi al periodo lavorativo dedotto in ricorso e sulle accertate differenze retributive, ferma e riservata ogni azione per danno;
8. Dichiarare l'obbligo di legge dell' a raccogliere i contributi ancora dovuti nei limiti della prescrizione e non CP_6 versati dalla BRT s.p.a. con ricostituzione della posizione previdenziale del ricorrente, con salvezza del risarcimento del danno.
9. Condannare la BRT s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
10. Condannare la BRT s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre S.G., IVA e CPA. in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari".
****** BRT Spa si è costituita eccependo
- la decadenza del ricorrente ai sensi dell'art. 32, lettera d), l. 183/2010
- l'infondatezza della pretesa di ricostituzione del rapporto per effetto delle dimissioni rassegnate in data 25 febbraio 2022 e comunque della risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso;
- l'esistenza, genuinità e regolarità di plurimi contratti di trasporto tra BRT ed Pt_2 Parte_3
[...] enza di qualsiasi rapporto lavorativo tra le parti in causa;
- l'infondatezza della pretesa di una indennità di maneggio denaro. La convenuta ha altresì contestato le deduzioni in fatto del ricorrente ed in particolare la qualificazione dei rapporti tra le società in termini di appalto;
ha parimenti negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e BRT s.p.a. ed ha contestato l'infondatezza della domanda di differenze retributive, di indennità di trasferta, di lavoro straordinario, di indennità di cassa, di ferie, di permessi non goduti, di tredicesima e di quattordicesima riparametrata, nonché di tfr e ultima mensilità, formulando esplicita contestazione dei conteggi. Ha infine contestato il diritto all'indennità risarcitoria di cui all'art. 39, D. Lgs. 81/2015, assumendo l'applicabilità dell'art. 38 co.
3. Per l'ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di BRT e/o della ritenuta spettanza di qualsivoglia somma, ha comunque chiesto Pa dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di Asserita in ultimo l'insussistenza Pt_2 Parte_3 dei presupposti per l'applicazione dell'ar entemente concluso: "contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di inammissibilità del ricorso e/o di singole domande, per intervenuta decadenza dall'impugnativa e/o per le altre ragioni, respingere il ricorso avversario, assolvendo la Società da tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Conclusivamente, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di BRT e/o della ritenuta spettanza di qualsivoglia somma, si chiede dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di Con vittoria di spese e compensi Pt_2 Parte_3 professionali liquidati come per legge".
****** L' si è costituito rimettendosi al Tribunale in merito all'accertamento dei presupposti CP_6 dell'obbligo contributivo chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dei contributi non prescritti lì dove fosse accertata la fondatezza in tutto o in parte del ricorso. Ritenute superflue le prove orali articolate da parte ricorrente, la causa è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito di note conclusionali e trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
***** Deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza ex art. 3232, lettera d), l. 183/2010. Nel caso in esame si deduce un fenomeno interpositorio in violazione dell'art 29 d. lgs 276/2003 e d.lgs 81/2015, per appalto illecito e/o somministrazione di mera mano d'opera posto in essere da BRT s.p.a.; si rivendica conseguentemente il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time nei confronti di BRT s.p.a. con effetti ex tunc dal 10.06.2021 al 31.08.2022, con conseguente obbligo di riassunzione nel posto di lavoro, pagamento differenze retributive e regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. A tal fine di rappresentano i seguenti rapporti formali
1) con la con contratto a tempo determinato full time, Controparte_7 formali otraeva sino al 30.07.2021, e
2) con la . contratto di lavoro full time a tempo determinato dal Pt_2 Parte_3
02.08. terminava il 31.08.2022 Il ricorrente rammenta altresì di aver invitato controparte via pec in data 12.04.2024, ad una convenzione di negoziazione assistita e che con comunicazione del 29.08.2024, BRT spa aveva negato la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro Tanto premesso in fatto, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 L. 604/66 "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. …". L'attuale contenuto della norma è il frutto dell'intervento operato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. L'art. 32 co. 4 della l. 183/2010 la quale ha infatti disposto che "4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto". La ratio di tali interventi è facilmente intuibile: il legislatore ha voluto assicurare la certezza dei rapporti giuridici impedendo che – come in passato – il datore di lavoro rimanesse esposto ad libitum alla iniziativa del lavoratore e al riconoscimento di un rapporto di lavoro anche a notevole distanza dalla sua concreta cessazione. Alle stesse ragioni è ispirato l'istituto riguardante le azioni dirette alla costituzione o all'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. La norma ha inteso fare riferimento ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), in virtù dei quali il lavoratore rivendichi l'esistenza del rapporto con il reale utilizzatore della prestazione lavorativa in luogo di quello con il datore di lavoro apparente o formale. Fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 nell'ambito di applicazione della disposizione (genericamente riferita ad ogni altro caso) ricadevano la somministrazione di manodopera, l'appalto e il distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti, poiché con riferimento alla somministrazione l'art. 39 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". Riguardo alle restanti ipotesi dell'appalto e della somministrazione la giurisprudenza si è invece a lungo interrogata sul dies a quo di decorrenza del termine di decadenza. È infatti da sottolineare come nelle altre ipotesi soggette all'operatività della decadenza, è possibile far decorrere il termine da specifici atti datoriali come il licenziamento, il recesso nei rapporti di collaborazione, il trasferimento (anche nell'ipotesi di cessione del contratto) o al più da fatti come la scadenza del contratto a termine o la cessazione del distacco. Tale possibilità manca nell'ipotesi disciplinata dalla lett. d) in cui si realizza uno sdoppiamento tra il rapporto instaurato con il datore di lavoro formale, titolare del contratto di lavoro, e quello concretamente instauratosi con l'utilizzatore della prestazione;
situazione in ragione della quale all'utilizzatore appaltante è inibito adottare atti formali aventi efficacia diretta sul rapporto in essere;
circostanza questa che impedisce l'identificazione di un fatto tipico che possa essere fatto oggetto di impugnazione nel termine di decorrenza previsto dalla norma. Si è peraltro osservato che nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore ha sempre individuato il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza nel momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità; si è quindi inizialmente sostenuto che per coerenza “interna”, anche l'ipotesi di cui alla lettera d) dovesse intendersi disciplinata nel medesimo senso. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è tuttavia consolidato nel tempo sul convincimento che il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024; Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024; Sez. L, Sentenza n. 40652 del 17/12/2021, ed altre). Assodato il principio occorre tuttavia chiedersi in quale atto o fatto tipico debba essere ravvisata la suddetta dissociazione e quindi la decorrenza del termine: vale a dire se – come sostiene il ricorrente – esso debba necessariamente consistere in un atto dell'appaltante/utilizzatore della prestazione, che esplicitamente neghi l'esistenza di un rapporto di lavoro, o se possa essere individuato in qualsiasi atto formale o fatto a esso conseguenziale, idoneo a manifestare la dissociazione tra datore formale e utilizzatore. Il dubbio sembra legittimo considerando che nell'ipotesi dell'appalto l'adozione di atti formali inerenti il rapporto di lavoro costituisce un diritto/potere dell'appaltatore datore di lavoro formale e non anche dell'appaltante utilizzatore della prestazione;
in mancanza di una iniziativa del lavoratore tendente a sollecitare una presa di posizione dell'appaltante, quest'ultimo non avrebbe alcuna ragione di adottare un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro;
e tuttavia una interpretazione dell'art. 32 che ancori la decorrenza esclusivamente ad un atto formale dell'appaltante/utilizzatore avrebbe un valore abrogativo della norma, rimettendone l'operatività all'iniziativa del lavoratore;
ciò che appare del tutto contrario agli obiettivi di certezza giuridica dei rapporti a cui si ispirava il legislatore. La risposta al quesito può essere tratta dalla motivazione di Cass. n. 11901 del 03/05/2024: "Questa Corte (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) ha già evidenziato che «… nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata invero corretta … per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che, all'art.39, ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto». Ciò posto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 81 cit. al distacco, va considerato che l'art. 32, co. 4, lettera d), L. cit. si riferisce ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), ossia in origine aveva un ambito applicativo che, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, ricomprendeva somministrazione di manodopera, appalto, distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti. La portata omnicomprensiva della norma (“in ogni altro caso”) è tale da imporre che il dies a quo, anche per ragioni di parità di trattamento ex art. 3 Cost., vada individuato in modo comune a tutte le ipotesi, ma pur sempre nel rispetto del limite rappresentato dall'impossibilità di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di norme sulla decadenza (come l'art. 39 d.lgs. n. 81 cit.) in quanto eccezionali (art. 14 disp.prel.c.c.). Pertanto, proseguendo l'opera di ricostruzione normativa di cui al citato precedente di questa Corte, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del) la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro. Orbene, nel caso del distacco possono verificarsi varie ipotesi. Se il distacco è a tempo determinato, e così nel caso in cui il termine finale sia stato prorogato con atto scritto, il dies a quo è quello della scadenza del termine (eventualmente prorogato). Anche in tal caso sotto il profilo della decadenza rileva un atto scritto (il distacco disposto dal formale datore di lavoro) di cui si contesta la legittimità, sebbene il differimento del dies a quo (per l'impugnazione) alla scadenza del relativo termine sia coerente con l'esigenza – di rango anche costituzionale (espressamente richiamata anche da Cass. n. 40652/2021) – di non comprimere eccessivamente il diritto d'azione ex art. 24 Cost., come invece sarebbe se il dies a quo fosse quello della data di adozione del distacco. Peraltro, identica disciplina vige per l'impugnazione di un contratto a tempo determinato: l'azione di nullità del termine finale è soggetta al termine di decadenza che decorre non dalla stipula del contratto, bensì dalla scadenza del termine medesimo (art. 32, co. 4, lett. a), L. n. 183 cit.). Intesa in tal modo la norma sulla decadenza di cui all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183 cit. si inserisce in modo coerente nel sistema: il dies a quo coincide con la cessazione della dissociazione datoriale (tra formale datore di lavoro e soggetto che riceve la prestazione lavorativa); sussiste l'atto scritto dal quale evincere tale cessazione (id est il termine finale apposto al provvedimento di distacco); è rispettato il limite dell'impossibilità di ricorrere all'interpretazione estensiva
o all'applicazione analogica. Se invece il distacco è a tempo indeterminato, oppure è intervenuto “di fatto”, oppure era in origine a tempo determinato, ma è poi proseguito “di fatto”, il dies a quo è quello in cui sia intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine […]". Le argomentazioni articolate dalla S.C. con riguardo all'ipotesi del distacco, appaiono estensibili all'appalto. Da esse si desume che – in coerenza con gli obiettivi di certezza - in un rapporto di lavoro con l'appaltatore a tempo determinato il termine di decadenza debba farsi decorrere dalla scadenza del contratto che aveva consacrato la definitiva dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro. È nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che assume rilievo l'atto formale dell'appaltante utilizzatore: e tuttavia la citata pronuncia dà in tal caso rilievo a qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine;
è al contempo chiarito che l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza)” (Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024). Ciò che rileva ai fini della decadenza è conclusivamente un atto o un fatto tipico che determini la dissociazione tra datore di lavoro formale e utilizzatore della prestazione;
nei rapporti a tempo indeterminato esso non può individuarsi nel mero atto di licenziamento proveniente dall'appaltatore/datore di lavoro formale, essendo necessario un atto dell'appaltante/utilizzatore che si risolva nella negazione del rapporto;
nel rapporto a tempo determinato (come nella specie) è invece sufficiente la scadenza del termine e la cessazione del rapporto, essendo esso un fatto idoneo ad impedire la prosecuzione dell'attività e a determinare la dissociazione tra datore formale e utilizzatore. Nella specie il ricorrente ha dedotto di aver stipulato con un contratto a Pt_2 Parte_3 tempo determinato la cui validità, in virtù di successive proroghe, avrebbe dovuto protrarsi fino al 30.4.2022; ha altresì dedotto di aver unilateralmente posto fine al rapporto con la formale datrice di lavoro nel febbraio 2022 rassegnando le proprie dimissioni per giusta causa;
pur assumendo l'esistenza di un rapporto diretto con l'utilizzatrice BRT Spa nulla aveva rivendicato nei suoi confronti, né in seguito alle dimissioni, né dopo la prevista scadenza del contratto;
solo ad aprile 2024 (dopo oltre due anni dalla cessazione del rapporto) si era determinato ad invitare la convenuta alla conclusione di una negoziazione assistita così sollecitandola ad assumere una posizione. Il tempo trascorso dalla cessazione (effettiva o comunque concordata) del rapporto consente di ravvisare la decadenza dall'azione. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ex art. 32 co. 4 lett. d) della l. 183/2010 quanto all'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti. Ogni altra domanda di natura economica connessa al riconoscimento del rapporto, va conseguentemente respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei confronti di BRT S.p.a. Parte_1 essendo il ricorso decaduto dall'azione ai sensi dell'art. 32, lettera d), l. 183/2010; respinge ogni altra domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle restanti parti costituite in € 1580,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì 25 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1296/2024 L.P.
Parte_1
contro
BRT SPA
Udienza del 25/06/2025
All'udienza del 25/06/2025 innanzi al Dott. M. Ianigro, è presente per il ricorrente Sig. l'Avv. Matteo Laugeni, anche in sostituzione degli Parte_1
Avvocati Franco Laugeni e Do ziano. L'Avv. Laugeni, riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo, ai successivi verbali di udienza, nonché alle proprie note autorizzate concesse in vista dell'odierna udienza, e più in generale a tutti i precedenti momenti processuali, chiede all'Ill.mo Giudice adito l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio ricorso ex art. 414 cpc, nonché il rigetto di tutte le eccezioni, argomentazioni e conclusioni formulate da parte resistente nella propria memoria di costituzione e nei successivi momenti processuali in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto, con vittoria di spese. Come ribadito nelle note autorizzate concesse in vista dell'odierna udienza, nella denegata ipotesi di soccombenza, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia valutare di disporre la compensazione fra le parti delle spese legali, considerata anche la non univocità e la vivacità del dibattito giurisprudenziale in ordine alla decadenza dall'azione tesa all'accertamento del fenomeno interpositorio negli appalti, la quale lascia adito ad interpretazioni differenti tutte meritevoli di considerazione e condivisione, ma che portano ad esiti completamente opposti. In sostituzione degli avvocati della resistente l'avv. Stefano RE il quale contesta quanto ex adverso dedotto da controparte e si riporta ai precedenti scritti difensivi in particolare alle note autorizzate ed insiste nell' accoglimento delle conclusioni ivi spiegate chiedendo integrale rigetto del ricorso. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono la decisione della causa. IL GIUDICE Da atto che al termine dell'udienza si ritirerà in camera di consiglio per deliberare. Viterbo lì 25/06/2025 ore 9.30
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Alle ore 10.00 all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale in forma telematica: Viterbo lì 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO SI DA ATTO CHE IL PRESENTE VERBALE E' STATO REDATTO IN FORMATO TELEMATICO E COME TALE SOTTOSCRITTO DAL G.d.L. CON FIRMA DIGITALE. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1296 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e non, dagli Avv.ti Franco Laugeni (C.F. ), Matteo C.F._2 Laugeni ( ) e Dominique Di Graziano ( ), ed C.F._3 C.F._4 elettivam o studio dell'Avv. Franco Laug Via Roma 44/A, in virtù di procura speciale da considerarsi ex art. 83 c.p.c. apposta in calce al ricorso intyroduttivo. Comunicazioni di rito all'indirizzo pec Email_1 Email_2 ;
[...] Email_3 Email_4 Email_5
[...] RICORRENTE E BRT S.p.A. (C.F. = ), P.IVA_1 con sede legale in ziano 32, in persona del procuratore speciale, Dott. CP_1 (C.F. ), giusta procura per atto notaio dott. di Bologna
[...] C.F._5 Per_1
2 m 407, fasc. n. 48887 (all. A), rappres fesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Prof. Arturo Maresca (C.F. ; C.F._6
, (C.F. ; Email_6 Controparte_2 C.F._7
ed (C.F. Email_7 Controparte_3 C.F._8 eletti so lo Email_8 RE ( in Viterbo, Via della Sapienza, n. Email_9
19, come da tuzione ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, ai sensi degli artt. 133, 3 comma, 134, 3 comma e 176, 2 comma, c.p.c., agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra riportati;
RESISTENTE E
(C.F. = ), Controparte_4 P.IVA_2
e, con s oma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Simona Miglio (c.f. ; indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: C.F._9 Email_10 t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_11
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, Persona_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Avvocatura provinciale sita in Viterbo, via Matteotti n. 29. RESISTENTE OGGETTO: interposizione fittizia e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.9.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro esponendo di aver à lavorativa in favore di BRT s.p.a. con mansioni di autista - corriere presso la sede di Viterbo sita in Via Santa Maria in Silice, n. 18, senza soluzione di continuità dal 21.10.2021 al 25.02.2022; che il rapporto di lavoro era stato formalizzato in data 21.10.2021 con la mediante contratto di lavoro Pt_2 Parte_3 full time a tempo determinato, prorog ttosi fino al 25.02.2022, data delle dimissioni rassegnate per giusta causa, identificata nella mancata corresponsione del salario;
che tuttavia il contratto era stato sottoscritto presso la sede di BRT e il rapporto si era svolto alle dirette dipendenze della medesima società, secondo le direttive impartite dai suoi responsabili, sotto il loro diretto controllo effettuato per il tramite del palmare consegnatogli dalla società, secondo l'orario predeterminato unilateralmente da costoro (07:00 - 18,30 dal lunedì al venerdì e 07:00 - 14:00 il sabato); che ferie e permessi dovevano essere autorizzate da BRT, alla quale dovevano essere giustificate le eventuali assenze;
di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità della prestazione fornita, maturando così un credito per differenze retributive di € 10.962,30; di aver percepito importi per mensilità aggiuntive inferiori al dovuto;
di non aver goduto di ferie e permessi né della relativa indennità sostitutiva, di non aver percepito compensi per lavoro straordinario, indennità di cassa e trasferta, né la retribuzione di gennaio 2022 e il TFR. Tanto premesso ha riferito che con decreto 23 marzo 2023, il Tribunale di Milano aveva disposto l'amministrazione giudiziaria della società ai sensi dell'art. 34 del d.lvo 159/2011 (come modificato dalla Legge 161/2017); che a seguito di esposto di un ex dipendente la Guardia di Finanza di Viterbo aveva accertato “119 lavoratori irregolari, tra i quali il sig. Parte_1
dei quali 74 avevano periodi lavorativi in nero, oltre a 230 mila ore di lavoro straordinario fat
[...] risultanti dalle retribuzioni”. In diritto ha dedotto che il rapporto tra BRT e . fosse da inquadrare Pt_2 Parte_3 nell'ambito dell'appalto dei servizi di trasporto;
che il rapporto di lavoro fosse da qualificare alle dipendenze della società convenuta e in violazione dell'art 29 d. lgs 276/2003 e art. 38 d.lgs e che nella fattispecie fosse ravvisabile un'ipotesi di interposizione di manodopera, ricorrente allorché l'appaltatore si limiti, in concreto, a fornire solo la manodopera;
che tale stato di cose era stato riscontrato anche dalla Procura presso il Tribunale di Milano (come emerge dal decreto del 23 marzo 2023 di applicazione dell'amministrazione giudiziaria disposta ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017) e dalla G.d.F. e dall'ITL di Viterbo (come da verbale unico di accertamento di cui si è chiesta l'acquisizione). Ha inoltre dedotto l'inefficacia della cessazione del rapporto di lavoro, essendo state le dimissioni rassegnate nei confronti di un soggetto solo apparentemente datore di lavoro, con conseguente obbligo della società resistente di reintegrare il ricorrente nell'originario posto di lavoro;
l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010, essendo a tal fine indispensabile un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto. Nel merito rivendicato il diritto all'inquadramento nel IV° livello del CCNL Controparte_5
, affermata l'esistenza di un litisconsorzio necessario con l e dedotta l'esistenza
[...] CP_6 onsabilità aggravata di BRT ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ha so chiedendo "In via principale:
1. Accertare e dichiarare che dal 21.10.2021 al 25.02.2022, senza alcuna soluzione di continuità, il Sig. ha svolto attività lavorativa subordinata full time a tempo indeterminato in favore della BRT Parte_1
s.p.a. in forza di una interposizione vietata e/o illecita di manodopera e/o un'ipotesi di somministrazione irregolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.lgs. n. 81/2015, e/o una ipotesi di appalto illecito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e di conseguenza 2. Accertata e dichiarata la nullità e/o comunque la inefficacia del contratto di lavoro a tempo determinato con le relative proroghe, sottoscritto dal Sig.
in data 02.10.2021 con la . dichiarare la costituzione di un Parte_1 Pt_2 Parte_3 oro subordinato a tempo inde ipendenze della BRT s.p.a. dal 02.10.2021, o da altra data ritenuta di giustizia;
3. Accertare e dichiarare, per i motivi ut supra esposti, la nullità/inesistenza e/o l'inefficacia delle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate dal ricorrente nei confronti della . e per gli stessi motivi dell'apposizione del termine del 30.04.2022 apposto Pt_2 Parte_3 al co enza 4. Accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro tuttora in corso tra il ricorrente e la BRT s.p.a., condannare questa ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con il Sig. mediante la Parte_1 sua riammissione in servizio nel posto di lavoro occupato e/o il ripristino del corretto sinallagma contrattuale, con inquadramento nel livello 4° del CCNL Trasporti , con adeguamento della retribuzione agli scatti di CP_5 anzianità come stabilito dal medesimo vigente CCNL, o altro ritenuto di giustizia, o, in subordine, in altri posti di lavoro equivalenti;
5. Condannare la BRT s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore dal ricorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla riammissione in servizio, anche a titolo di inadempimento e/o risarcimento del danno, pari ad € 1.556,29 mensili ( ultimo salario tabellare di febbraio 2022) corrispondente al livello 4° del CCNL Trasporto e , CP_5
o la diversa somma – maggiore e/o minore – accertata in giudizio, anche in applicazione del diverso C inquadramento contrattuale ritenuto di giustizia) fino all'effettivo ripristino del sinallagma contrattuale, nonché al pagamento, per il medesimo periodo, dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell ovvero, CP_6 in via subordinata, condannare la BRT s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 39, comma 2°, D. Lgs. n. 81/2015, nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di € 1.815,67 (€ 1.556,29 (salario tabellare) + € 129,69 (1/12 della 13°) + € 129,69 (1/12 della 14°) o altra somma ritenuta di giustizia (o in applicazione del differente parametro retributivo derivante dal diverso CCNL o dal diverso inquadramento contrattuale ritenuto di giustizia);
6. Accertata e dichiarata l'insufficienza della retribuzione percepita dal ricorrente, in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto in favore di BRT s.p.a. da parametrarsi al livello 4° del CCNL Trasporto e Logistica, condannare questa ultima, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del Sig. delle differenze retributive rimaste Parte_1 insolute alla cessazione del rapporto di lavoro per la compless € 10.962,30 come da dettagliato conteggio quivi allegato, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
7. Accertata e dichiarata l'evasione contributiva da parte della BRT s.p.a. in danno del ricorrente, condannare questa ultima, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a costituire presso l una posizione CP_6 previdenziale in favore del ricorrente nonché al versamento di tutti i contributi dovuti e non osti relativi al periodo lavorativo dedotto in ricorso e sulle accertate differenze retributive, ferma e riservata ogni azione per danno;
8. Dichiarare l'obbligo di legge dell' a raccogliere i contributi ancora dovuti nei limiti della prescrizione e non CP_6 versati dalla BRT s.p.a. con ricostituzione della posizione previdenziale del ricorrente, con salvezza del risarcimento del danno.
9. Condannare la BRT s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
10. Condannare la BRT s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre S.G., IVA e CPA. in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari".
****** BRT Spa si è costituita eccependo
- la decadenza del ricorrente ai sensi dell'art. 32, lettera d), l. 183/2010
- l'infondatezza della pretesa di ricostituzione del rapporto per effetto delle dimissioni rassegnate in data 25 febbraio 2022 e comunque della risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso;
- l'esistenza, genuinità e regolarità di plurimi contratti di trasporto tra BRT ed Pt_2 Parte_3
[...] enza di qualsiasi rapporto lavorativo tra le parti in causa;
- l'infondatezza della pretesa di una indennità di maneggio denaro. La convenuta ha altresì contestato le deduzioni in fatto del ricorrente ed in particolare la qualificazione dei rapporti tra le società in termini di appalto;
ha parimenti negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e BRT s.p.a. ed ha contestato l'infondatezza della domanda di differenze retributive, di indennità di trasferta, di lavoro straordinario, di indennità di cassa, di ferie, di permessi non goduti, di tredicesima e di quattordicesima riparametrata, nonché di tfr e ultima mensilità, formulando esplicita contestazione dei conteggi. Ha infine contestato il diritto all'indennità risarcitoria di cui all'art. 39, D. Lgs. 81/2015, assumendo l'applicabilità dell'art. 38 co.
3. Per l'ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di BRT e/o della ritenuta spettanza di qualsivoglia somma, ha comunque chiesto Pa dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di Asserita in ultimo l'insussistenza Pt_2 Parte_3 dei presupposti per l'applicazione dell'ar entemente concluso: "contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di inammissibilità del ricorso e/o di singole domande, per intervenuta decadenza dall'impugnativa e/o per le altre ragioni, respingere il ricorso avversario, assolvendo la Società da tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Conclusivamente, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di BRT e/o della ritenuta spettanza di qualsivoglia somma, si chiede dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di Con vittoria di spese e compensi Pt_2 Parte_3 professionali liquidati come per legge".
****** L' si è costituito rimettendosi al Tribunale in merito all'accertamento dei presupposti CP_6 dell'obbligo contributivo chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dei contributi non prescritti lì dove fosse accertata la fondatezza in tutto o in parte del ricorso. Ritenute superflue le prove orali articolate da parte ricorrente, la causa è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito di note conclusionali e trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
***** Deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza ex art. 3232, lettera d), l. 183/2010. Nel caso in esame si deduce un fenomeno interpositorio in violazione dell'art 29 d. lgs 276/2003 e d.lgs 81/2015, per appalto illecito e/o somministrazione di mera mano d'opera posto in essere da BRT s.p.a.; si rivendica conseguentemente il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time nei confronti di BRT s.p.a. con effetti ex tunc dal 10.06.2021 al 31.08.2022, con conseguente obbligo di riassunzione nel posto di lavoro, pagamento differenze retributive e regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. A tal fine di rappresentano i seguenti rapporti formali
1) con la con contratto a tempo determinato full time, Controparte_7 formali otraeva sino al 30.07.2021, e
2) con la . contratto di lavoro full time a tempo determinato dal Pt_2 Parte_3
02.08. terminava il 31.08.2022 Il ricorrente rammenta altresì di aver invitato controparte via pec in data 12.04.2024, ad una convenzione di negoziazione assistita e che con comunicazione del 29.08.2024, BRT spa aveva negato la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro Tanto premesso in fatto, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 L. 604/66 "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. …". L'attuale contenuto della norma è il frutto dell'intervento operato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. L'art. 32 co. 4 della l. 183/2010 la quale ha infatti disposto che "4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto". La ratio di tali interventi è facilmente intuibile: il legislatore ha voluto assicurare la certezza dei rapporti giuridici impedendo che – come in passato – il datore di lavoro rimanesse esposto ad libitum alla iniziativa del lavoratore e al riconoscimento di un rapporto di lavoro anche a notevole distanza dalla sua concreta cessazione. Alle stesse ragioni è ispirato l'istituto riguardante le azioni dirette alla costituzione o all'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. La norma ha inteso fare riferimento ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), in virtù dei quali il lavoratore rivendichi l'esistenza del rapporto con il reale utilizzatore della prestazione lavorativa in luogo di quello con il datore di lavoro apparente o formale. Fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 nell'ambito di applicazione della disposizione (genericamente riferita ad ogni altro caso) ricadevano la somministrazione di manodopera, l'appalto e il distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti, poiché con riferimento alla somministrazione l'art. 39 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". Riguardo alle restanti ipotesi dell'appalto e della somministrazione la giurisprudenza si è invece a lungo interrogata sul dies a quo di decorrenza del termine di decadenza. È infatti da sottolineare come nelle altre ipotesi soggette all'operatività della decadenza, è possibile far decorrere il termine da specifici atti datoriali come il licenziamento, il recesso nei rapporti di collaborazione, il trasferimento (anche nell'ipotesi di cessione del contratto) o al più da fatti come la scadenza del contratto a termine o la cessazione del distacco. Tale possibilità manca nell'ipotesi disciplinata dalla lett. d) in cui si realizza uno sdoppiamento tra il rapporto instaurato con il datore di lavoro formale, titolare del contratto di lavoro, e quello concretamente instauratosi con l'utilizzatore della prestazione;
situazione in ragione della quale all'utilizzatore appaltante è inibito adottare atti formali aventi efficacia diretta sul rapporto in essere;
circostanza questa che impedisce l'identificazione di un fatto tipico che possa essere fatto oggetto di impugnazione nel termine di decorrenza previsto dalla norma. Si è peraltro osservato che nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore ha sempre individuato il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza nel momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità; si è quindi inizialmente sostenuto che per coerenza “interna”, anche l'ipotesi di cui alla lettera d) dovesse intendersi disciplinata nel medesimo senso. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è tuttavia consolidato nel tempo sul convincimento che il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024; Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024; Sez. L, Sentenza n. 40652 del 17/12/2021, ed altre). Assodato il principio occorre tuttavia chiedersi in quale atto o fatto tipico debba essere ravvisata la suddetta dissociazione e quindi la decorrenza del termine: vale a dire se – come sostiene il ricorrente – esso debba necessariamente consistere in un atto dell'appaltante/utilizzatore della prestazione, che esplicitamente neghi l'esistenza di un rapporto di lavoro, o se possa essere individuato in qualsiasi atto formale o fatto a esso conseguenziale, idoneo a manifestare la dissociazione tra datore formale e utilizzatore. Il dubbio sembra legittimo considerando che nell'ipotesi dell'appalto l'adozione di atti formali inerenti il rapporto di lavoro costituisce un diritto/potere dell'appaltatore datore di lavoro formale e non anche dell'appaltante utilizzatore della prestazione;
in mancanza di una iniziativa del lavoratore tendente a sollecitare una presa di posizione dell'appaltante, quest'ultimo non avrebbe alcuna ragione di adottare un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro;
e tuttavia una interpretazione dell'art. 32 che ancori la decorrenza esclusivamente ad un atto formale dell'appaltante/utilizzatore avrebbe un valore abrogativo della norma, rimettendone l'operatività all'iniziativa del lavoratore;
ciò che appare del tutto contrario agli obiettivi di certezza giuridica dei rapporti a cui si ispirava il legislatore. La risposta al quesito può essere tratta dalla motivazione di Cass. n. 11901 del 03/05/2024: "Questa Corte (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) ha già evidenziato che «… nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata invero corretta … per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che, all'art.39, ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto». Ciò posto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 81 cit. al distacco, va considerato che l'art. 32, co. 4, lettera d), L. cit. si riferisce ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), ossia in origine aveva un ambito applicativo che, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, ricomprendeva somministrazione di manodopera, appalto, distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti. La portata omnicomprensiva della norma (“in ogni altro caso”) è tale da imporre che il dies a quo, anche per ragioni di parità di trattamento ex art. 3 Cost., vada individuato in modo comune a tutte le ipotesi, ma pur sempre nel rispetto del limite rappresentato dall'impossibilità di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di norme sulla decadenza (come l'art. 39 d.lgs. n. 81 cit.) in quanto eccezionali (art. 14 disp.prel.c.c.). Pertanto, proseguendo l'opera di ricostruzione normativa di cui al citato precedente di questa Corte, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del) la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro. Orbene, nel caso del distacco possono verificarsi varie ipotesi. Se il distacco è a tempo determinato, e così nel caso in cui il termine finale sia stato prorogato con atto scritto, il dies a quo è quello della scadenza del termine (eventualmente prorogato). Anche in tal caso sotto il profilo della decadenza rileva un atto scritto (il distacco disposto dal formale datore di lavoro) di cui si contesta la legittimità, sebbene il differimento del dies a quo (per l'impugnazione) alla scadenza del relativo termine sia coerente con l'esigenza – di rango anche costituzionale (espressamente richiamata anche da Cass. n. 40652/2021) – di non comprimere eccessivamente il diritto d'azione ex art. 24 Cost., come invece sarebbe se il dies a quo fosse quello della data di adozione del distacco. Peraltro, identica disciplina vige per l'impugnazione di un contratto a tempo determinato: l'azione di nullità del termine finale è soggetta al termine di decadenza che decorre non dalla stipula del contratto, bensì dalla scadenza del termine medesimo (art. 32, co. 4, lett. a), L. n. 183 cit.). Intesa in tal modo la norma sulla decadenza di cui all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183 cit. si inserisce in modo coerente nel sistema: il dies a quo coincide con la cessazione della dissociazione datoriale (tra formale datore di lavoro e soggetto che riceve la prestazione lavorativa); sussiste l'atto scritto dal quale evincere tale cessazione (id est il termine finale apposto al provvedimento di distacco); è rispettato il limite dell'impossibilità di ricorrere all'interpretazione estensiva
o all'applicazione analogica. Se invece il distacco è a tempo indeterminato, oppure è intervenuto “di fatto”, oppure era in origine a tempo determinato, ma è poi proseguito “di fatto”, il dies a quo è quello in cui sia intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine […]". Le argomentazioni articolate dalla S.C. con riguardo all'ipotesi del distacco, appaiono estensibili all'appalto. Da esse si desume che – in coerenza con gli obiettivi di certezza - in un rapporto di lavoro con l'appaltatore a tempo determinato il termine di decadenza debba farsi decorrere dalla scadenza del contratto che aveva consacrato la definitiva dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro. È nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che assume rilievo l'atto formale dell'appaltante utilizzatore: e tuttavia la citata pronuncia dà in tal caso rilievo a qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine;
è al contempo chiarito che l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza)” (Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024). Ciò che rileva ai fini della decadenza è conclusivamente un atto o un fatto tipico che determini la dissociazione tra datore di lavoro formale e utilizzatore della prestazione;
nei rapporti a tempo indeterminato esso non può individuarsi nel mero atto di licenziamento proveniente dall'appaltatore/datore di lavoro formale, essendo necessario un atto dell'appaltante/utilizzatore che si risolva nella negazione del rapporto;
nel rapporto a tempo determinato (come nella specie) è invece sufficiente la scadenza del termine e la cessazione del rapporto, essendo esso un fatto idoneo ad impedire la prosecuzione dell'attività e a determinare la dissociazione tra datore formale e utilizzatore. Nella specie il ricorrente ha dedotto di aver stipulato con un contratto a Pt_2 Parte_3 tempo determinato la cui validità, in virtù di successive proroghe, avrebbe dovuto protrarsi fino al 30.4.2022; ha altresì dedotto di aver unilateralmente posto fine al rapporto con la formale datrice di lavoro nel febbraio 2022 rassegnando le proprie dimissioni per giusta causa;
pur assumendo l'esistenza di un rapporto diretto con l'utilizzatrice BRT Spa nulla aveva rivendicato nei suoi confronti, né in seguito alle dimissioni, né dopo la prevista scadenza del contratto;
solo ad aprile 2024 (dopo oltre due anni dalla cessazione del rapporto) si era determinato ad invitare la convenuta alla conclusione di una negoziazione assistita così sollecitandola ad assumere una posizione. Il tempo trascorso dalla cessazione (effettiva o comunque concordata) del rapporto consente di ravvisare la decadenza dall'azione. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ex art. 32 co. 4 lett. d) della l. 183/2010 quanto all'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti. Ogni altra domanda di natura economica connessa al riconoscimento del rapporto, va conseguentemente respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei confronti di BRT S.p.a. Parte_1 essendo il ricorso decaduto dall'azione ai sensi dell'art. 32, lettera d), l. 183/2010; respinge ogni altra domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle restanti parti costituite in € 1580,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì 25 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO