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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa LL LE Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 812 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti ALLEGRINI FABRIZIO, MAIDA MARIA GRAZIA, Pt_1
appellante
E
con l'avv. CAPUTO FRANCESCO, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1024/2023, pubblicata in data 14/06/2023; rendita da infortunio sul lavoro.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 7.8.2023, l' ha chiesto la riforma della sentenza con cui il Giudice Pt_1 del lavoro di Cosenza lo ha condannato costituire in favore di la rendita nella Controparte_1 misura corrispondente al 16% di danno biologico riportato dall'assicurato a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 18.9.2020 , oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In particolare, l'appellante ha addebitato al Tribunale di avere recepito acriticamente le conclusioni del ctu senza considerare che: a) il perito non ha acquisito le cartelle cliniche relative agli interventi eseguiti dall'infortunato; tali cartelle avrebbero consentito di inquadrare meglio la lesione e la relativa valutazione;
b) doveroso e corretto sarebbe stato far eseguire un esame oculistico presso una struttura pubblica anziché asseverare quanto certificato in data 7.6.2021 – a distanza di quasi un anno dall'evento - dal Dr. , nominato CTP dallo stesso sig. nel Persona_1 CP_1 ricorso introduttivo di primo grado.
1 2. Nella resistenza dell'appellato, la Corte ha disposto la rinnovazione delle indagini peritali e all'esito, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha deliberato la seguente sentenza.
DIRITTO.
3.L'appello va accolto per quanto di ragione.
4.L'accertamento medico legale effettuato nel presente grado ha dato atto che:
è affetto da: “Esiti da ferita penetrante con CE con esiti macula distrofica ed Controparte_1 esiti di laser trattamento retinico periferico, cicatrice corneale settore paraottica, pupilla irregolare e asimmetrica con pseudocoloboma settore infero temporale, pseudoafachia per cataratta posttraumatica. Visus Odx 1/20 naturale, 4/10 corretto con lenti. (soggetto trattato con
OD: Faco + IOL in C.P. Vitrectomia post. Rimozione C.E. Endolaser. PDMS in CV. e Scambio Pers PDMS-BSS-ARIA) Visus 10/10. Presenza di piccolo opuscolo radiopaco superficiale nei tessuti molli extracranici al passaggio sfenotemporale sinistro”;
-sussiste del nesso di causalità tra tale patologia e il denunciato infortunio sul lavoro;
- descritto, determinano un danno biologico complessivo quale danno biologico nella misura del 12
(dodici)%.> a decorrere dalla data dell'infortunio, 18.9.2020.
5.Va ricordato che il consulente ha puntualmente motivato le sue conclusioni, dopo avere sottoposto ad una scrupolosa visita medica il periziando e dopo avere puntualmente esaminato i documenti sanitari in atti.
Esse sono pienamente condivisibili perché sorrette da argomentazioni razionali e coerenti, improntate ad una corretta applicazione della scienza medica, basate su un metodo scientifico ineccepibile e peraltro incontestate dalle parti.
6.La misura del danno biologico sofferto dell'assicurato va dunque affermata nei predetti termini, con conseguente con conseguente attribuzione all'appellato dell'indennizzo in conto capitale, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in tal senso parzialmente riformandosi l'impugnata sentenza.
2 7. Le spese del grado vanno compensate avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza, mentre quelle di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste per l'intero a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 07/08/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza , giudice del lavoro, n. 1024/2023, pubblicata in data 14/06/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza condanna l' ad erogare l'indennizzo corrispondente alla percentuale di Pt_1 Controparte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%, oltre accessori di legge;
-compensa le spese del grado;
- pone le spese di ctu a carico dell' liquidate con separato decreto. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 26/10/2025.
La Presidente est.
LL LE
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa LL LE Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 812 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti ALLEGRINI FABRIZIO, MAIDA MARIA GRAZIA, Pt_1
appellante
E
con l'avv. CAPUTO FRANCESCO, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1024/2023, pubblicata in data 14/06/2023; rendita da infortunio sul lavoro.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 7.8.2023, l' ha chiesto la riforma della sentenza con cui il Giudice Pt_1 del lavoro di Cosenza lo ha condannato costituire in favore di la rendita nella Controparte_1 misura corrispondente al 16% di danno biologico riportato dall'assicurato a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 18.9.2020 , oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In particolare, l'appellante ha addebitato al Tribunale di avere recepito acriticamente le conclusioni del ctu senza considerare che: a) il perito non ha acquisito le cartelle cliniche relative agli interventi eseguiti dall'infortunato; tali cartelle avrebbero consentito di inquadrare meglio la lesione e la relativa valutazione;
b) doveroso e corretto sarebbe stato far eseguire un esame oculistico presso una struttura pubblica anziché asseverare quanto certificato in data 7.6.2021 – a distanza di quasi un anno dall'evento - dal Dr. , nominato CTP dallo stesso sig. nel Persona_1 CP_1 ricorso introduttivo di primo grado.
1 2. Nella resistenza dell'appellato, la Corte ha disposto la rinnovazione delle indagini peritali e all'esito, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha deliberato la seguente sentenza.
DIRITTO.
3.L'appello va accolto per quanto di ragione.
4.L'accertamento medico legale effettuato nel presente grado ha dato atto che:
è affetto da: “Esiti da ferita penetrante con CE con esiti macula distrofica ed Controparte_1 esiti di laser trattamento retinico periferico, cicatrice corneale settore paraottica, pupilla irregolare e asimmetrica con pseudocoloboma settore infero temporale, pseudoafachia per cataratta posttraumatica. Visus Odx 1/20 naturale, 4/10 corretto con lenti. (soggetto trattato con
OD: Faco + IOL in C.P. Vitrectomia post. Rimozione C.E. Endolaser. PDMS in CV. e Scambio Pers PDMS-BSS-ARIA) Visus 10/10. Presenza di piccolo opuscolo radiopaco superficiale nei tessuti molli extracranici al passaggio sfenotemporale sinistro”;
-sussiste del nesso di causalità tra tale patologia e il denunciato infortunio sul lavoro;
- descritto, determinano un danno biologico complessivo quale danno biologico nella misura del 12
(dodici)%.> a decorrere dalla data dell'infortunio, 18.9.2020.
5.Va ricordato che il consulente ha puntualmente motivato le sue conclusioni, dopo avere sottoposto ad una scrupolosa visita medica il periziando e dopo avere puntualmente esaminato i documenti sanitari in atti.
Esse sono pienamente condivisibili perché sorrette da argomentazioni razionali e coerenti, improntate ad una corretta applicazione della scienza medica, basate su un metodo scientifico ineccepibile e peraltro incontestate dalle parti.
6.La misura del danno biologico sofferto dell'assicurato va dunque affermata nei predetti termini, con conseguente con conseguente attribuzione all'appellato dell'indennizzo in conto capitale, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in tal senso parzialmente riformandosi l'impugnata sentenza.
2 7. Le spese del grado vanno compensate avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza, mentre quelle di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste per l'intero a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 07/08/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza , giudice del lavoro, n. 1024/2023, pubblicata in data 14/06/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza condanna l' ad erogare l'indennizzo corrispondente alla percentuale di Pt_1 Controparte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%, oltre accessori di legge;
-compensa le spese del grado;
- pone le spese di ctu a carico dell' liquidate con separato decreto. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 26/10/2025.
La Presidente est.
LL LE
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