Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6791/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 6791/2024
tra
RA EL
PARTE ATTRICE
e
RA SC BE
PARTE CONVENUTA
L'11/3/2025, alle ore 10.44, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte attrice la sig.ra AN RA con l'avv. ALESSANDRO EDGARDO PAOLO
AGOSTINI, che dichiara che le unità immobiliari site in Milano, via Onorato Balzac n. 11 sono state rilasciate il 30/1/2025;
per parte convenuta l'Avv. COSTANZA LA ROCCA in sostituzione degli Avv. ti PAOLO
FILIPPO FERRATI e MARCO FERRATI.
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 6791/2024 promossa da:
RA EL, nata a [...] il [...] (C. F. [...]), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto n. 7, con l'Avv. ALESSANDRO AGOSTINI
ATTRICE contro
RA SC BE, nata a [...] il [...] (C. F. [...]), elettivamente domiciliata in Milano, via Nicola Piccinni n. 3, con gli Avv.ti PAOLO FILIPPO FERRATI e MARCO FERRATI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Dichiarare risolto il contratto de quo per finito comodato d'uso, condannando la sig.ra CE LL RA al rilascio dell'immobile innanzi descritto con conferma dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c. del 20/2/2024. Accertare l'illegittima occupazione degli immobili de quibus da pare della Sig.ra CE AB RA e conseguentemente condannarla al pagamento della somma di € 1.320 al mese, o alla minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo per l'occupazione delle predette unità immobiliari a partire dal mese di settembre 2023 fino all'effettivo rilascio delle stesse libere da persone o cose. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
2 Parte convenuta: “Respingere, i quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate ad AN RA nei confronti di CE LL RA. In via riconvenzionale, dato atto della intestazione fiduciaria e fittizia in capo an AN RA delle unità immobiliari site in Milano, via Onorato Balzac 11, riconoscere in capo a CE LL RA la proprietà della quota del 50 %; per l'effetto, dichiarare la Sig.ra CE LL RA proprietaria della quota del 50 % delle sopra descritte unità immobiliari;
in subordine, per l'effetto, condannare la Sig.ra AN RA a trasferire a favore di CE LL RA, senza alcun corrispettivo, la proprietà della quota del 50 % delle sopra descritte unità immobiliari;
in considerazione di quanto sopra, in ogni caso, revocare l'ordinanza di rilascio delle medesime unità immobiliari pronunciata in data 20/2/2024. Con vittoria di spese e compensi, anche del procedimento di sfratto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, EL RA adiva questo Tribunale, chiedendo che venisse convalidato lo sfratto per finito comodato delle unità immobiliari (appartamento e box di pertinenza) site in Milano, via Onorato Balzac n. 11, detenute dalla sorella SC BE RA, nonostante la scadenza del contratto il 9/9/2023.
Si costituiva in giudizio SC BE RA che si opponeva alla convalida, sostenendo di essere comproprietaria delle unità immobiliari oggetto di comodato.
A fronte dell'opposizione della convenuta, il giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini per l'integrazione degli atti processuali, ed emetteva l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c. sollecitata dall'attrice EL RA, ricorrendone i relativi presupposti.
Nel prosieguo EL RA ha chiesto pronuncia di risoluzione del contratto di comodato e la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità di occupazione dal settembre 2023 alla data di rilascio delle unità immobiliari e la convenuta ha ribadito le proprie difese ed eccezioni ed ha proposto domanda riconvenzionale di accertare l'intestazione fittizia dell'unità immobiliari oggetto di comodato in capo alla sorella, che ha chiesto venga condannata a trasferirle la quota di proprietà del 50 %.
Esaurita l'istruzione e trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha provato il proprio diritto ex art. 2697 c. c., mentre parte convenuta non ha dato prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata ed ha proposto una domanda riconvenzionale inammissibile.
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di comodato per il periodo di quattro anni dal 10/9/2019 (doc. 2) e della richiesta di restituzione del 21/1/2023 (doc. 3) posti a fondamento della domanda e rappresentando che parte convenuta continua ad abitare presso l'immobile (fatto riconosciuto dalla stessa parte convenuta) ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di restituzione azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
3 Ai sensi dell'art. 1809 c. c. il comodatario è tenuto alla restituzione del bene alla scadenza del termine pattuito e la ricezione della richiesta di restituzione del 21/1/2023 ha in ogni caso impedito la rinnovazione tacita del contratto oltre il 10/9/2023.
Per quanto riguarda la parte convenuta, SC BE RA ha rivendicato la comproprietà dei beni immobili comodati in base alla asserita volontà manifestata a voce, in vita, del precedente proprietario, GI IE (deceduto il 28/7/2010). Detta asserita volontà si pone, tuttavia, in contrasto col legato testamentario che indica come unica beneficiaria di detti beni AN RA (cfr. testamento olografo di GI IE pubblicato dal notaio Valerio Tacchini di Milano il 4/11/2010 n. 104.190 di repertorio) in un sistema che non riconosce il testamento nuncupativo (dalle XII tavole, uti lingua nuncupassit, ita ius esto), vieta i patti successori (art. 458 c. c.), fa discendere dalla revocabilità del testamento (art. 587 c. c.) il diritto del testatore di cambiare idea per tutta la vita in ordine alla disposizione delle proprie sostanze (ambulatoria eninm est voluntas defuncti usque ad vitae supremun exitum) e non ammette azione per accertare che le disposizioni fatte a favore di una persona nel testamento siano soltanto apparenti (art. 627 c. c.).
Per quanto riguarda, poi, la disponibilità – risalente al 2015 - di EL RA a riconoscere alla sorella una quota ideale di proprietà degli immobili ricevuti da GI IE, la stessa non può essere ritenuta vincolante e deve ritenersi superata dal contratto di comodato – stipulato nel 2019 – dove EL RA è indicata proprietaria dell'unità abitativa. Detto contrato non può considerarsi simulato in assenza delle controdichiarazioni o scritti di verità (art. 1417 c. c.).
Ne consegue che parte convenuta non ha più alcun titolo che giustifichi l'attuale detenzione degli immobili oggetto di causa che devono, pertanto, essere restituiti all'attrice.
Poiché le unità immobiliari site a Milano, via Onorato Balzac n. 11, sono già state rilasciate il 30/1/2025, non va confermata l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa il 20/2/2024 e va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al rilascio.
Deve infine essere accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per mancato tempestivo rilascio degli immobili in base ai seguenti principi di diritto enunciati dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione, Sez. Un., 15/11/2022 n. 33.659 e n. 33.645:
a) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
b) se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice ex art. 1226 c. c. con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Alla luce dei superiori principi, all'attrice va riconosciuta un'indennità di occupazione di € 13.130,
80 (€ 722.40 mensili per 17 mensilità dal settembre 2023 al gennaio 2025).
4 Non possono essere riconosciuti gli importi richiesti a titolo di indennità di occupazione che andranno a maturare sino al rilascio, trattandosi di inammissibile condanna in futuro, essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 664 c. p. c., che è norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
Le spese di lite – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.630, 30 (€ 1.500 per compensi ed € 130, 30 per esborsi) per la fase sommaria ed in € 2.140 per la fase di merito (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % per la fase di merito, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 6791/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il contratto di comodato stipulato tra EL RA (comodante) e SC BE RA (comodataria) in data 10/9/2019 relativamente alle unità immobiliari (appartamento e box di pertinenza) site in Milano, via Onorato Balzac n. 11, ha cessato i propri effetti il 10/9/2023 per scadenza del termine convenuto;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio delle unità immobiliari site in Milano, via Onorato Balzac n. 11;
3) condanna SC BE RA a corrispondere a EL RA la somma di € 13.130, 80 (euro tredicimilacentotrenta/80), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità di occupazione delle unità immobiliari site a Milano, via Onorato Balzac n. 11, per il periodo dal settembre 2023 al gennaio 2025;
4) condanna SC BE RA alla refusione in favore di EL RA delle spese di lite, che si liquidano in € 1.630, 30 (euro duemilatrecentosedici/00) per la fase sommaria ed in € 2.140 (euro duemilacentoquaranta/00) per la fase di merito (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 11/3/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
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