Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 191
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva per perdita di possesso

    La Corte ha accertato che l'ultimo atto trascritto al PRA relativo al veicolo targato Targa_1 è il trasferimento di proprietà al ricorrente nel 2010, e che il veicolo targato Targa_2 era intestato al ricorrente nell'anno tributario in questione. Pertanto, il ricorrente risulta ancora proprietario dei veicoli.

  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha rilevato che l'atto di accertamento del 18.10.2019 non risulta essere stato impugnato. La successiva cartella è stata notificata il 19.1.24, ritenuta tempestiva per effetto della normativa emergenziale COVID-19 che prevede una sospensione dei termini di 24 mesi.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza del diritto alla riscossione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto la cartella tempestiva grazie alla sospensione dei termini di riscossione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19, che ha prorogato i termini di decadenza e prescrizione di ventiquattro mesi. La Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nel 2021 e la notifica è avvenuta prima della maturazione del termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 191
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 191
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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