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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2000/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202101222299157000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1708/2025 depositato il 08/07/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, domiciliata presso lo studio dell'avv. Difensore_1 del foro di Catania (codice fiscale CF_Difensore_1 n. iscr. P.IVA_1 ); che la rappresenta e difende impugna cartella n. 29320210122299157 notificata il 19/01/2024, relativa a tasse automobilistiche anno 2016;
Conviene in giudizio
REGIONE SICILIANA – ASS. ECON. DIP. FIN.E CRED. SERV. 2 TASSE AUTO,
AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PROVINCIA DI CATANIA
FATTO
In data 19.01.2024 l'odierno ricorrente riceveva la cartella di Pagamento opposta con la quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 753,64 per tasse automobilistiche 2016, pretesa in forza delle superiori cartelle di pagamento mai ritualmente notificate, con espressa avvertenza che in caso d'inadempimento si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Preliminarmente si evidenzia che l'atto impugnato riguarda somme asseritamente vantate dall'Ente Impositore, tuttavia, integralmente prescritte.
DIRITTO
1) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA A CAUSA DELLA PERDITA DI POSSESSO
Come si avrà modo di documentare il ricorrente ha perso il possesso, perciò l'imposta relativa all'anno 2016 non può essere richiesta.
2 MANCATA NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO
Nella cartella si assume che in data 10/10/2019 è stato notificato l'atto di accertamento, presupposto, per la richiesta del tributo.
Detto atto non è stato ritualmente notificato perciò la pretesa si è estinta per prescrizione e per decadenza.
NEL MERITO
3 INTERVENUTA DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA
RICHIESTA.
Il credito di cui è stato intimato il pagamento, è, ormai, ampiamente prescritto. La pretesa, trattandosi di tasse automobilistiche, va esercitata entro tre anni, poichè è lo stesso ordinamento che, seppur non esplicitamente, sancisce un termine di prescrizione per il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria,
e lo fa quando dispone il termine decadenziale entro cui la “posizione” del contribuente relativamente ad un determinato anno d'imposta, non può più esser oggetto di rettifiche da parte dell'amministrazione medesima.
4 DECADENZA DELLA PRETESA PER MANCATO RISPETTO DELL'ART. 25 D.P.R. 602/73LETT. C
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
La Regione Siciliana , Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, per quanto concerne la notifica di atti prodromici, anno 2016, devesi precisare che per tale anno risulta agli atti, essere stato prodotto, gli avvisi di accertamento in allegato, spedito tramite raccomandata e regolarmente notificati, per i veicoli targati, come da verifiche che sono state effettuate in collaborazione con ACI sulla documentazione del sistema del percorso postale riferito al suddetto avviso hanno dato esito “ consegnato a casa del destinatario” in merito a tali accertamenti. (vedi allegato).
Pertanto, fornisce elementi atti a provare in modo assolutamente certo e in modo inconfutabile il buon fine della notifica dell'atto di accertamento sopra riportato, con effetti interruttivi della prescrizione.
In ordine all'asserita intervenuta prescrizione e decadenza del credito, devesi tuttavia farsi incontestabile richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica e non menzionata da controparte.
Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno
2021, esattamente reso esecutivo il 23.04.2021, e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Alla stregua di quanto sopra, questa difesa ha avviato ricerche effettuate di concerto on Aci in ordine a entrambi i veicoli inseriti nella cartella di pagamento, all'esito delle quali si rappresenta:
- in ordine al veicolo tg Targa_1, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2010, in quanto, l'ultimo atto trascritto al PRA è il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 24.06.2010 con validità dall'11 giugno 2010 e ancora intestato al ricorrente alla data odierna.
- In ordine al veicolo tg Targa_2, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2015, in quanto, risulta il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 15 gennaio 2015 con validità dalla medesima data, cui segue, un successivo trasferimento di proprietà solamente in data 2 maggio 2022, per cui, anche tale veicolo era intestato a ricorrente nell'anno tributario intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo si osserva che il 18.10.2019 l'accertamento veniva notificato e non risulta sia stato impugnato.
La cartella successiva è stata notificata in data 19.1.24, tempestiva per effetto della normativa emergenziale covid 19 che prevede un ulteriore periodo di 24 mesi di sospensione.
Nessuna valutazione di merito relativa alla debenza del tributo può essere esaminata in quanto doveva essere sollevata attraverso l'impugnazione degli atti prodromici.
Ne consegue che la cartella va confermata ma per effetto della normativa emergenziale che ha prorogato i termini di 24 mesi si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 7.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2000/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202101222299157000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1708/2025 depositato il 08/07/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, domiciliata presso lo studio dell'avv. Difensore_1 del foro di Catania (codice fiscale CF_Difensore_1 n. iscr. P.IVA_1 ); che la rappresenta e difende impugna cartella n. 29320210122299157 notificata il 19/01/2024, relativa a tasse automobilistiche anno 2016;
Conviene in giudizio
REGIONE SICILIANA – ASS. ECON. DIP. FIN.E CRED. SERV. 2 TASSE AUTO,
AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PROVINCIA DI CATANIA
FATTO
In data 19.01.2024 l'odierno ricorrente riceveva la cartella di Pagamento opposta con la quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 753,64 per tasse automobilistiche 2016, pretesa in forza delle superiori cartelle di pagamento mai ritualmente notificate, con espressa avvertenza che in caso d'inadempimento si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Preliminarmente si evidenzia che l'atto impugnato riguarda somme asseritamente vantate dall'Ente Impositore, tuttavia, integralmente prescritte.
DIRITTO
1) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA A CAUSA DELLA PERDITA DI POSSESSO
Come si avrà modo di documentare il ricorrente ha perso il possesso, perciò l'imposta relativa all'anno 2016 non può essere richiesta.
2 MANCATA NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO
Nella cartella si assume che in data 10/10/2019 è stato notificato l'atto di accertamento, presupposto, per la richiesta del tributo.
Detto atto non è stato ritualmente notificato perciò la pretesa si è estinta per prescrizione e per decadenza.
NEL MERITO
3 INTERVENUTA DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA
RICHIESTA.
Il credito di cui è stato intimato il pagamento, è, ormai, ampiamente prescritto. La pretesa, trattandosi di tasse automobilistiche, va esercitata entro tre anni, poichè è lo stesso ordinamento che, seppur non esplicitamente, sancisce un termine di prescrizione per il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria,
e lo fa quando dispone il termine decadenziale entro cui la “posizione” del contribuente relativamente ad un determinato anno d'imposta, non può più esser oggetto di rettifiche da parte dell'amministrazione medesima.
4 DECADENZA DELLA PRETESA PER MANCATO RISPETTO DELL'ART. 25 D.P.R. 602/73LETT. C
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
La Regione Siciliana , Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, per quanto concerne la notifica di atti prodromici, anno 2016, devesi precisare che per tale anno risulta agli atti, essere stato prodotto, gli avvisi di accertamento in allegato, spedito tramite raccomandata e regolarmente notificati, per i veicoli targati, come da verifiche che sono state effettuate in collaborazione con ACI sulla documentazione del sistema del percorso postale riferito al suddetto avviso hanno dato esito “ consegnato a casa del destinatario” in merito a tali accertamenti. (vedi allegato).
Pertanto, fornisce elementi atti a provare in modo assolutamente certo e in modo inconfutabile il buon fine della notifica dell'atto di accertamento sopra riportato, con effetti interruttivi della prescrizione.
In ordine all'asserita intervenuta prescrizione e decadenza del credito, devesi tuttavia farsi incontestabile richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica e non menzionata da controparte.
Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno
2021, esattamente reso esecutivo il 23.04.2021, e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Alla stregua di quanto sopra, questa difesa ha avviato ricerche effettuate di concerto on Aci in ordine a entrambi i veicoli inseriti nella cartella di pagamento, all'esito delle quali si rappresenta:
- in ordine al veicolo tg Targa_1, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2010, in quanto, l'ultimo atto trascritto al PRA è il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 24.06.2010 con validità dall'11 giugno 2010 e ancora intestato al ricorrente alla data odierna.
- In ordine al veicolo tg Targa_2, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2015, in quanto, risulta il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 15 gennaio 2015 con validità dalla medesima data, cui segue, un successivo trasferimento di proprietà solamente in data 2 maggio 2022, per cui, anche tale veicolo era intestato a ricorrente nell'anno tributario intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo si osserva che il 18.10.2019 l'accertamento veniva notificato e non risulta sia stato impugnato.
La cartella successiva è stata notificata in data 19.1.24, tempestiva per effetto della normativa emergenziale covid 19 che prevede un ulteriore periodo di 24 mesi di sospensione.
Nessuna valutazione di merito relativa alla debenza del tributo può essere esaminata in quanto doveva essere sollevata attraverso l'impugnazione degli atti prodromici.
Ne consegue che la cartella va confermata ma per effetto della normativa emergenziale che ha prorogato i termini di 24 mesi si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 7.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO