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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1414 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 01/07/1971 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 29/11/1963 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Gioacchino Ventura n. 5, presso lo studio dell'avv. Romeo Salvatore che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19/03/2025.
All'udienza del 17 giugno 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi restano reciprocamente liberati dall'obbligo della convivenza, della coabitazione e dell'assistenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_ 2) la residenza familiare di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla stessa ricorrente;
3) il sig. trasferirà la propria residenza e dimora presso altra abitazione entro un anno Pt_2 dall'omologa del presente ricorso;
4) I ricorrenti, in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere concordemente regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere altro reciprocamente a pretendere;
Per ogni ulteriore determinazione non prevista dal presente atto i coniugi si rimettono a quanto disposto dalla legge”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 19/03/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 06/09/1989 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.177 - parte II- serie A – Anno 1989);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1414 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 01/07/1971 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 29/11/1963 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Gioacchino Ventura n. 5, presso lo studio dell'avv. Romeo Salvatore che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19/03/2025.
All'udienza del 17 giugno 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi restano reciprocamente liberati dall'obbligo della convivenza, della coabitazione e dell'assistenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_ 2) la residenza familiare di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla stessa ricorrente;
3) il sig. trasferirà la propria residenza e dimora presso altra abitazione entro un anno Pt_2 dall'omologa del presente ricorso;
4) I ricorrenti, in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere concordemente regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere altro reciprocamente a pretendere;
Per ogni ulteriore determinazione non prevista dal presente atto i coniugi si rimettono a quanto disposto dalla legge”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 19/03/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 06/09/1989 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.177 - parte II- serie A – Anno 1989);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini