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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4863/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4863 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06.11.2024 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
VIA APPULO SANNITICA, N.83 LUCERA presso lo studio dell'Avv.
NICOLA BIANCHI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA CP C.F._2
ENRICO TOTI, N.30 LUCERA, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO
FERNANDO MONTUORI, c.f.: dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 07/10/2023, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 21/08/1975 e che da tale unione sono nati tre figli: CP
(n.ta a ER il 23/04/1976), (n.ta a ER il 12/08/1977) _1 Per_2
e (n.to a ER il 28/05/1983), maggiorenni e ancora conviventi con Per_3
la madre;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n.169/2003 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, che, per quanto qui ancora interessa, aveva previsto la corresponsione da parte del di un Parte_1
assegno di mantenimento a favore dei figli e della per la somma CP complessiva di € 750,00 mensili;
che dalla separazione è trascorso il tempo necessario per la pronuncia di divorzio, senza che siano ripresi rapporti o frequentazioni e stante l'impossibilità di una riconciliazione;
che il figlio oramai ha 41 anni e, asseritamente, non si sarebbe attivato per la Per_3
ricerca di un lavoro;
che non riceverebbe più benefici economici da Per_2 parte dell'INPS, pertanto, secondo la propria ricostruzione, il suo grado di invalidità “non è più esistente o, se lo è, non ha un grado di gravità tale da impedirle di cercarsi un impiego e rendersi autonoma”; che è _1 portatrice di “handicap grave”, ma, secondo la propria tesi, è autosufficiente economicamente, perché percepisce una pensione di invalidità di € 1.227,34
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mensili; che non ha diritto alla corresponsione di un assegno di CP
mantenimento, perché sempre secondo la propria ricostruzione, lui le avrebbe trasferito “gratuitamente” pro quota la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, come “pagamento satisfattivo una tantum” dell'assegno divorzile;
che lui è “invalido totale con necessità di accompagnamento per via delle lesioni patite in conseguenza di un incidente sul lavoro occorsogli nel 1993 e di altre sopraggiunte patologie”, a causa delle quali risulta essere “allettato” e bisognoso di “assistenza domiciliare continuativa”, che le viene prestata anche dai nipoti e Antonio;
che percepisce una pensione di Persona_4 invalidità di circa € 555,00 mensili a cui va aggiunta una rendita a CP_2 causa del patito infortunio di circa € 2.500,00 mensili e circa € 75,00 dalla
Cassa Svizzera di Compensazione a titolo di rendita per l'attività lavorativa svolta;
che deve sostenere continue spese sia per la propria assistenza sia derivanti da canone di locazione, utenze domestiche e alimenti, per tutte le quali afferma di spendere la somma complessiva di circa € 2.600,00 mensili.
Pertanto, il ricorrente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento così come stabilito in sede di separazione in favore dei tre figli, opponendosi alla corresponsione di un assegno divorzile nei confronti della;
“in CP subordine” di revocare l'assegno di mantenimento nei confronti dei tre figli, essendo disponibile a riconoscere un assegno divorzile nei confronti della di € 200,00 mensili. CP
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , che non CP
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto: che dal momento della separazione il si sarebbe Parte_1
disinteressato dei figli, versando in loro favore solamente l'assegno di mantenimento;
che risulta essere affetta da handicap grave e, _1 pertanto, ha asserito come a causa di tali gravi patologie “necessita di cure e assistenza continue”, che vengono prestate da lei e, dal germano, Per_5
; che, asseritamente, anche risulta “portatrice di gravi
[...] Per_2
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handicap” ed è in cura presso il Centro Salute Mentale di ER e, pertanto, ha asserito, che anche lei necessiterebbe “di cure ed assistenza continue”, prestate da e;
che anche se non CP Persona_5 Per_2
gode della pensione di invalidità, asseritamente non potrebbe esercitare attività lavorativa, a causa della sua invalidità; che non è Per_3
economicamente autosufficiente non espletando alcuna attività lavorativa, in quanto si dedicherebbe alla cura delle sorelle e della anziana madre;
che la non riesce a far ricorso alle cure di terzi, in quanto le somme di cui CP
dispone non sarebbero sufficienti per far fronte alle esigenze di vita quotidiana e alle cure mediche sue e delle figlie;
che, asseritamente, a causa delle sue patologie, non riesce a lavorare e non avrebbe fonti reddituali ed economiche, non percependo alcun reddito o pensione;
che l'unica fonte reddituale di cui gode il nucleo familiare sarebbe costituita dalla sola pensione della figlia che, secondo la propria ricostruzione, non sarebbe _1 intervenuto un atto di cessione volontaria di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, da parte del;
che le spese sostenute dal Parte_1 Parte_1
sarebbero inferiori a quanto da lui dichiarato, perchè abiterebbe con i propri nipoti;
che il , asseritamente, non avrebbe versato alcuni importi del Parte_1
mantenimento, limitatamente ad alcuni mesi, per cui la ha depositato CP
una denuncia.
Pertanto, la resistente, oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre un assegno di mantenimento mensile a favore dei tre figli di € 300,00 ciascuno e un assegno divorzile a proprio favore di € 500,00 mensili;
di condannare parte ricorrente alle spese del giudizio, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione
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spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione tra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia
n.169/2003 del 19/03/2003 (dep. 17/04/2003).
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che, nei dodici mesi antecedenti alla proposizione della domanda, la separazione si sia protratta ininterrottamente.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
Pertanto, la domanda può trovare accoglimento.
Sull'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto, con domanda riconvenzionale, disporsi un assegno divorzile in suo favore di € 300,00 mensili, in quanto, a causa delle proprie condizioni, non percepisce alcun reddito né alcuna pensione e, pertanto, sostiene di non avere sufficienti redditi propri.
Il ricorrente, invece, si oppone al suo riconoscimento, in quanto sostiene di aver corrisposto tale “assegno”, attraverso il trasferimento a titolo “gratuito” alla della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa CP
coniugale.
Il ricorrente, inoltre, sul presupposto della mancata concessione di un assegno di mantenimento a favore dei figli, si è, comunque, dichiarato disposto al riconoscimento in favore della di un assegno divorzile pari ad € 200,00 CP
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mensili, tenendo conto dell'asserito trasferimento pro quota della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, in favore della resistente.
L'art. 5 L.898/1970 prevede che il Tribunale ricorrendo le condizioni indicate dallo stesso articolo, possa disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, che ha visto il suo apice nel 2018 con l'importante sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287.
Occorre brevemente riportare il percorso giurisprudenziale compiuto fino al
2018.
A partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. di questa Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la
Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
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Con la sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla
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quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, quindi, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Giova ricordare che è il richiedente l'assegno divorzile a dover provare la fondatezza del suo diritto, in base ai generali criteri sull'onere della prova
(Cass. Civ. Sez. 1 Ord. n.9144/2023; Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n.29920/2022).
In applicazione di tali principi deve essere riconosciuto un assegno divorzile alla resistente in funzione assistenziale.
Infatti, “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
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economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
La non ha alcuna fonte reddituale sia in considerazione dell'età della CP
resistente di 76 anni sia della circostanza che si è dedicata in maniera prevalente alla famiglia, accudendo nella vita matrimoniale i tre figli, mentre il marito si è dedicato al proprio lavoro, fino all'infortunio occorsogli nel
1993 (cfr. sentenza di separazione 169/03 del 19/03/2003, dep. 17/04/2003).
Tale circostanza non le ha permesso all'attualità di avere sufficienti redditi propri.
Infatti, attualmente se da una parte il gode almeno fino a Febbraio Parte_1
2021 di una pensione di invalidità per € 555,70 (cfr. estratto INPS pagamenti eseguiti anno 2020 e 2021), di una rendita di € 2.522,16 (cfr. estratto CP_2
INPS pagamenti eseguiti anno 2020 e 2021) e di una rendita della Cassa
Svizzera di Compensazione di circa € 75,00 per il lavoro prestato in tale Stato
(cfr. ricorso ), dall'altra la non ha alcun reddito e, pertanto, Parte_1 CP
non è autosufficiente economicamente, avendo, però, dato un concreto apporto al patrimonio comune durante la non breve vita matrimoniale di circa
22 anni.
Il ricorrente sostiene che l'assegno divorzile non deve essere riconosciuto alla resistente in quanto lo avrebbe già corrisposto cedendo “a titolo gratuito” alla la propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale. Il CP
afferma che tale cessione sarebbe avvenuta dopo la separazione e in Parte_1
vista del futuro divorzio, avendo le parti convenuto in tale maniera il pagamento satisfattivo una tantum dell'assegno divorzile. La , invece, CP
afferma che non vi sarebbe stato alcun atto di cessione della quota del ricorrente in suo favore.
Tale accordo, ove effettivamente fosse intervenuto in tali termini, avrebbe causa illecita, perché vertente su diritti indisponibili ex artt. 143 c.c. e 160
c.c.
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Infatti, si deve distinguere tra accordi stipulati “in occasione” della separazione o del divorzio, anche contenuti nel verbale di udienza, e accordi stipulati “in vista” della futura crisi, e, pertanto, nulli per illiceità della causa
(si veda Cass. S.U. n.21761/2021; Cass. civ. ord. n.20745/2022 “gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico- patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art.
160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio”; vedi anche Cass. civ. sez. 1 sent. 2224/2017 che ha ripreso il costante orientamento secondo cui
“gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell'art. 5 ottavo comma, della legge 898 del
1970 nel testo di cui alla legge n.74 del 1987 – a norma del quale su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio”; si veda anche Cass. civ.
n.5302/2006; Cass. civ. n.15064/2003).
Quindi, l'affermazione del ricorrente non coglie nel segno, non solo perché, in ogni caso, laddove fosse stato concluso tale accordo, questo sarebbe nullo per l'illiceità della causa, ma anche per la circostanza che nel caso di specie
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l'assegno divorzile assume una funzione assistenziale, sempre contemperando il contributo dato dalla durante la vita matrimoniale al patrimonio CP comune e dell'altro coniuge.
Per quanto riguarda la sua quantificazione, in considerazione, come già visto, della pensione di invalidità e delle rendite e della Cassa Svizzera CP_2
percepite dal ricorrente, ma anche dell'età (anni 83) e della grave invalidità di cui è affetto il (cfr. verbale accertamento invalidità), che Parte_1
comportano una importante difficoltà a provvedere ai propri bisogni di vita quotidiana, il Tribunale ritiene opportuno che il versi alla Parte_1 CP entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT.
Per quanto riguarda le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente e resistente va confermata l'ordinanza di non ammissione.
La prova testimoniale formulata è superflua in quanto si tratta di fatti già accertati documentalmente. In atti, infatti, vi è il certificato comprovante la grave invalidità e inabilità lavorativa e ad attendere alle normali attività della vita quotidiana del . Parte_1
Per quanto riguarda l'interrogatorio formale deferito dalla resistente al ricorrente, questo riguarda circostanze irrilevanti ai fini del decidere, perché in ogni caso la cessione pro quota della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale alla resistente sarebbe affetta da nullità per illiceità della causa ove fosse stata effettivamente posta in essere unicamente per la causale invocata.
Inoltre, sono irrilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale il luogo in cui attualmente abita , in Parte_1
mancanza, anche, di qualsiasi domanda di assegnazione della casa coniugale, come anche le circostanze che il conto corrente del sia cointestato Parte_1
con altra persona e il mancato pagamento di alcune mensilità degli assegni di mantenimento disposti dalla sentenza di separazione. Ciò per una triplice regione: la prima è che l'assegno divorzile si basa sui redditi o condizioni economiche del soggetto obbligato, circostanza già presa in considerazione da
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questo Tribunale, in quanto accertate documentalmente;
la seconda riguarda la circostanza che in caso di inadempimento, la resistente potrà esperire ogni più idonea azione;
infine, per il capitolo teso a dimostrare un inadempimento del , vi è in atti una denuncia oggetto, casomai, di separato e diverso Parte_1
procedimento e comunque irrilevante perché la resistente ha a disposizione le appropriate azioni previste in caso di inadempimento. Ancora, risultano generiche e irrilevanti ai fini del decidere i capitoli di prova testimoniale articolati dalla resistente nei confronti di in quanto nel Parte_2
presente giudizio non rileva da quanto il abiterebbe con i nipoti o Parte_1
chi sarebbe incaricato di prendere gli atti giudiziari, vista la certificata invalidità, anche motoria del . Parte_1
Altresì non sono da ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati nei confronti del dott. sulle condizioni di salute della e la CTU Tes_1 CP medica, perché irrilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, che si basa sul presupposto di una insufficienza reddituale del richiedente che ha offerto un fattivo contribuito durante la vita matrimoniale e che ha raggiunto un'età nella quale inserirsi in contesti lavorativi è praticamente impossibile, tenuto anche conto che ancora accudisce la figlia disabile al
100%.
Si conferma anche la non ammissione di CTU tecnica tesa ad accertare la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, per tutti i motivi espressi in precedenza, o meglio per la superfluità del predetto accertamento che sarebbe in ogni caso esplorativo.
A chiusura e conferma delle decisioni in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile si richiama infine la seguente giurisprudenza: “La funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno
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pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca della risoluzione del vincolo matrimoniale, la quantificazione dell'assegno dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando”. L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della “crisi” del giudicato – o accordi equiparati – rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significati da parte dell'ex coniuge richiedente” (si veda Cass. civ. sez. 1 n.19306/2023).
Sull'assegno di mantenimento dei figli.
La resistente chiede disporsi un assegno di mantenimento nei confronti dei tre figli, maggiorenni e con lei conviventi, per € 300,00 ciascuno, in quanto non economicamente indipendenti. In particolare, riferisce che e _1
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risultino portatrici di handicap grave, mentre si Per_2 Per_3
dedicherebbe esclusivamente alla loro assistenza.
Il ricorrente chiede che venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, in quanto risulterebbe Per_3
colpevolmente non autosufficiente oltreché da molti anni maggiorenne e non risulta essersi mai attivato nella ricerca di un lavoro, mentre è _1
invalida al 100%, ma gode della pensione di invalidità, essendo perciò economicamente autosufficiente. Per quanto riguarda, invece, il Per_2
ricorrente eccepisce che non percependo più alcun assegno da parte dell'INPS, la stessa avrebbe raggiunto un grado di invalidità minore o non più rilevante, motivo per il quale sarebbe nella condizione di “cercarsi un lavoro
e rendersi autonoma”.
Orbene, la coppia ha avuto tre figli: attualmente di anni 48, _1
attualmente di anni 47 e di anni 41. Per_2 Per_3
In tema di assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, la giurisprudenza ha chiarito che in base all'art. 337 septies c.c. possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n.26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d. “funzione educativa”, dall'altro sul c.d.
“principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri
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educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto,
“la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Invece, in tema di onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che
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fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023).
Ulteriormente, va detto che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, che “in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale, e, poi, di una collocazione lavorativa” (si veda
Cass. Civ. sez. 1 sent. 26875/2023; si veda anche Cass. n. 29779 del
29/12/2020, con cui si è statuito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Infine, l'art. 337 septies co 2 c.c. stabilisce che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
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L'art. 37 bis disp. att. c.c. chiarisce che sono portatori di handicap grave
“coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104”.
L'art. 3 co 3 L.104/92, nel testo ancora vigente, prevede che sia considerata grave la minorazione, singola o plurima che “abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Orbene, nel caso di specie, possono essere esaminate dapprima la situazione di e e successivamente quella di _1 Per_2 Per_3
risulta essere invalida al 100% (cfr. referto Commissione medica per _1
l'accertamento dello stato di invalidità, ricorso NA e comparsa di costituzione e risposta ) e affetta da “oligofrenia e ritardo mentale” già CP dall'età di 20 anni (cfr. referto Commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità).
A causa di ciò non riesce ad attendere alle attività della vita quotidiana, essendo aiutata in tali adempimenti dal fratello e dalla anziana madre, oltre a percepire una pensione assistenziale (cfr. attestazione INPS del 22/09/2023).
Anche il ricorrente ha affermato che è affetta da handicap grave (cfr. _1
ricorso ), non contestando il suo bisogno di assistenza continua. Parte_1
Pertanto, essendo affetta da patologie così gravi che non le _1
consentono sia lo svolgimento di un qualsiasi tipo di lavoro sia di attendere alle proprie incombenze quotidiane e di relazione, le deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento, in virtù di quanto disposto dall'art. 337 septies co 2 c.c.
Infatti, l'eccezione del ricorrente circa l'erogazione di una pensione di invalidità da parte dell'INPS in favore di non coglie nel segno, in _1
quanto il diritto di al percepimento di un assegno di mantenimento _1
discende dalla sua disabilità grave (rectius, handicap grave) ex art. 337 septies co 2 c.c (ex multis Cass. civ. 5177/2024; Cass. civ. 26875/2023),
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potendo, al massimo, rilevare solo per il quantum del dovuto assegno di mantenimento, in considerazione dell'indennità di accompagnamento riconosciutale dall'INPS, che riveste altra natura e funzione rispetto ai bisogni della beneficiaria.
Per quanto riguarda il certificato del S.S. C.S.M di ER certifica Per_2
che la stessa è in cura presso il locale Centro di Salute Mentale dal
29/07/2013, e almeno fino al 25/01/2023, con la diagnosi di schizofrenia.
La circostanza che fosse affetta da tale patologia fin dal 1997, Per_2
essendole stata riconosciuta una invalidità al 75% e in revisione un aggravamento all'80% nel 2005 per “psicosi schizofrenica tipo Ebrefrenich cronica” (cfr. cfr. referto Commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità), risulta anche già oggetto di accertamento da parte della sentenza di separazione tra i coniugi del Tribunale di Foggia n.169/03 del 19/03/2003
(dep. il 17/04/2003) (cfr. sentenza 169/03 del Tribunale di Foggia in cui il
Collegio giudicante afferma che le figlie e erano affette da _1 Per_2
ritardo mentale).
Tale grave patologia e, in particolare, la ridotta capacità di relazionarsi in maniera compiuta con gli altri, già dall'età di 20 anni, non ha permesso a di poter reperire un'occupazione, né di poter frequentare percorsi Per_2
specializzanti che le consentissero di entrare nel mondo del lavoro e di divenire, non solo economicamente indipendente, ma anche di procurarsi un reddito per poter attendere alle sue quotidiane esigenze di vita.
Infatti, anche volendo prescindere dalla grave patologia di cui risulta affetta
è stato affermato che “se il riconoscimento del diritto al Per_2
mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionalizzante o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di
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impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa” (Cass. civ. sez 1 n.5177/2024).
Non coglie nel segno, quindi, l'affermazione del ricorrente sulla mancata erogazione di prestazioni assistenziali da parte dell'INPS a favore di Per_2
perché se da una parte la patologia di cui è affetta risulta altamente Per_2 invalidante sia nell'attendere ad alcune attività quotidiane sia, soprattutto, in quelle di relazione, dall'altra per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, anche nella sua accezione di un assegno alimentare (un minus rispetto all'assegno di mantenimento, cfr. ex multis Cass. civ. n.5177/2024; Cass. civ. n.23133/2023), bisogna accertare che il richiedente abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, o che si sia attivato, con lo stesso impegno, nella ricerca di un lavoro. Nel caso di specie, invece, in Per_2 conseguenze della sua grave patologia, dalla quale risultava già affetta all'età di 20 anni, non si è potuta dedicare alla ricerca di un lavoro, e attualmente non riesce a dedicarsi anche per quei tipi di occupazione che richiedono meno impegno, sia fisico che mentale.
Inoltre, risulta generica e non dimostrata l'affermazione del ricorrente secondo cui non godendo di alcun contributo INPS avrebbe un Per_2
grado di invalidità minore rispetto al momento della sentenza di separazione o non più esistente, per cui potrebbe trovare un'occupazione. Infatti, non solo l'indennità INPS assurge ad una funzione ed è giustificata da presupposti non sovrapponibili a quelli che giustificano e legittimano un doveroso contributo alimentare (non potendosi considerare che il venir meno dell'uno giustifichi anche il venir meno dell'altro in via automatica), inoltre, nel corso del procedimento, è emerso come soffra ancora di schizofrenia, motivo Per_2
per il quale è ancora in cura presso il Centro di Salute Mentale di ER, e ciò da oltre dieci anni (cfr. referto Centro Salute Mentale di ER del
25/01/2023).
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Per tali motivi, deve essere riconosciuto da parte del un assegno di Parte_1
mantenimento anche in favore di la quale non solo risulta affetta da Per_2
una patologia grave ma in ogni caso può ritenersi non autonoma per causa non alla stessa addebitabile.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno da corrispondere in favore di e di si può affermare quanto segue. _1 Per_2
Il gode di una pensione di invalidità di € 555,70 mensile, di una Parte_1 rendita di € 2.522,16, giustificata dalla grave lesione alla propria CP_2
integrità e tenuto conto proprio dell'attuale permanente disabilità dello stesso,
e di una rendita della Cassa Svizzera di Compensazione di circa € 75,00.
La , invece, afferma di non avere alcun reddito e si prende cura delle CP due figlie che vivono presso di sé, unitamente all'altro figlio (di cui Per_3
si dirà infra).
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno quantificare il richiesto assegno in complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), da versarsi alla , CP
genitore convivente con le figlie, entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate dal protocollo intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda non deve essergli riconosciuto alcun assegno di Per_3
mantenimento per i seguenti motivi. ha attualmente 41 anni. Allo stato sembra non avere Per_3 un'occupazione, nemmeno precaria, non essendosi attivato nemmeno nella sua ricerca.
La resistente, infatti, ha basato la propria richiesta di assegno, per la circostanza che si dedica all'assistenza delle sorelle e Per_3 _1
e dell'anziana madre. Per_2
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Tale affermazione non coglie nel segno, non solo perché il figlio è ampiamente maggiorenne (41 anni), ma anche perché, per i principi sopra espressi, si sarebbe dovuto provare come risulti effettivamente Per_3
dedito in via esclusiva alla famiglia e come questo possa giustificare l'omessa ricerca di un'attività lavorativa, proprio in virtù di quel principio di autoresponsabilità che esclude il riconoscimento del richiesto assegno di mantenimento.
Inoltre, la non ha nemmeno asserito il percorso formativo, o, nel caso, CP
post-universitario o specializzante, seguito dal figlio e le ragioni, per cui, eventualmente, spendendo tali titoli, non è riuscito a reperire un'occupazione lavorativa stabile o, che comunque, lo rendesse economicamente autosufficiente. Ciò in ragione di quei principi educativi e di autoresponsabilità dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, che presuppongono, a una data età (in questo caso ampiamente superata), un dovere del figlio di ricercare un'autosufficienza economica, contemperando le proprie aspirazioni con ciò che il mercato del lavoro offre in concreto.
In tali casi il figlio non può fare ancora affidamento sulla corresponsione di un assegno di mantenimento da parte dei genitori, ma sui diversi strumenti di ausilio assistenziale, finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (vedi Cass. civ. ord. n. 24731/2024 “il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”; si veda anche Cass. civ. 5177/2024; Cass. civ. od. n. 12133/2024;
Cass. civ. sez. 1 ord. n.29264/2022).
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Per tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda formulata dalla resistente di assegno di mantenimento a favore di Per_3
Per quanto riguarda la prova testimoniale articolata dalla resistente, si deve confermare l'ordinanza di non ammissione, in quanto si tratta di fatti già accertati documentalmente, come il grave handicap di o la patologia _1
di cui soffre Per gli stessi motivi deve essere rigettata la richiesta di Per_2
CTU medica nei confronti di e Infine, non è rilevante ai _1 Per_2
fini del decidere che il i capitoli di prova sul se Persona_5 quest'ultimo si fosse dedicato alla cura delle sorelle, in quanto il diritto al percepimento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni si basa su presupposti diversi, relativi all'impegno profuso nello studio o nella ricerca fattiva di un lavoro, tenuto anche conto di come una delle due sorelle percepisca proprio per la dovuta e necessaria assistenza un assegno di accompagnamento in funzione della necessaria assistenza. Alla luce di quanto esposto le argomentazioni utilizzate dalla resistente non elidono gli obblighi di autoresponsabilità gravanti sul figlio maggiorenne (40enne) in ordine al dovere di rendersi indipendente.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., stante l'esito del giudizio con la parziale soccombenza delle domande formulate dal ricorrente e di quelle formulate dalla resistente (assegno di mantenimento
), con l'accoglimento delle altre seppur in misura ridotta (assegno di Per_3
mantenimento e e assegno divorzile). _1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
LUCERA (FG) in data 21/08/1975 tra , Parte_1
nato a [...] in data [...], e , nata a CP
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LUCERA (FG) in data 03/02/1948 (atto n.137, parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 1975);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. pone a carico di , quale assegno di divorzio a Parte_1 favore di l'obbligo di versarle entro il giorno 5 di CP ciascun mese l'importo di € 150,00 da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione come per legge secondo gli indici ISTAT;
4. pone a carico di , quale assegno di mantenimento Parte_1 in favore di e , l'obbligo di Parte_3 Persona_6 versare a entro il 5 di ciascun mese l'importo di € 300,00 CP
(€ 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di ciascuna figlia, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5. rigetta la domanda formulata dalla resistente di assegno di mantenimento in favore di , così come da parte Persona_5
motiva;
6. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 26.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4863 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06.11.2024 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
VIA APPULO SANNITICA, N.83 LUCERA presso lo studio dell'Avv.
NICOLA BIANCHI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA CP C.F._2
ENRICO TOTI, N.30 LUCERA, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO
FERNANDO MONTUORI, c.f.: dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 07/10/2023, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 21/08/1975 e che da tale unione sono nati tre figli: CP
(n.ta a ER il 23/04/1976), (n.ta a ER il 12/08/1977) _1 Per_2
e (n.to a ER il 28/05/1983), maggiorenni e ancora conviventi con Per_3
la madre;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n.169/2003 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, che, per quanto qui ancora interessa, aveva previsto la corresponsione da parte del di un Parte_1
assegno di mantenimento a favore dei figli e della per la somma CP complessiva di € 750,00 mensili;
che dalla separazione è trascorso il tempo necessario per la pronuncia di divorzio, senza che siano ripresi rapporti o frequentazioni e stante l'impossibilità di una riconciliazione;
che il figlio oramai ha 41 anni e, asseritamente, non si sarebbe attivato per la Per_3
ricerca di un lavoro;
che non riceverebbe più benefici economici da Per_2 parte dell'INPS, pertanto, secondo la propria ricostruzione, il suo grado di invalidità “non è più esistente o, se lo è, non ha un grado di gravità tale da impedirle di cercarsi un impiego e rendersi autonoma”; che è _1 portatrice di “handicap grave”, ma, secondo la propria tesi, è autosufficiente economicamente, perché percepisce una pensione di invalidità di € 1.227,34
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mensili; che non ha diritto alla corresponsione di un assegno di CP
mantenimento, perché sempre secondo la propria ricostruzione, lui le avrebbe trasferito “gratuitamente” pro quota la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, come “pagamento satisfattivo una tantum” dell'assegno divorzile;
che lui è “invalido totale con necessità di accompagnamento per via delle lesioni patite in conseguenza di un incidente sul lavoro occorsogli nel 1993 e di altre sopraggiunte patologie”, a causa delle quali risulta essere “allettato” e bisognoso di “assistenza domiciliare continuativa”, che le viene prestata anche dai nipoti e Antonio;
che percepisce una pensione di Persona_4 invalidità di circa € 555,00 mensili a cui va aggiunta una rendita a CP_2 causa del patito infortunio di circa € 2.500,00 mensili e circa € 75,00 dalla
Cassa Svizzera di Compensazione a titolo di rendita per l'attività lavorativa svolta;
che deve sostenere continue spese sia per la propria assistenza sia derivanti da canone di locazione, utenze domestiche e alimenti, per tutte le quali afferma di spendere la somma complessiva di circa € 2.600,00 mensili.
Pertanto, il ricorrente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento così come stabilito in sede di separazione in favore dei tre figli, opponendosi alla corresponsione di un assegno divorzile nei confronti della;
“in CP subordine” di revocare l'assegno di mantenimento nei confronti dei tre figli, essendo disponibile a riconoscere un assegno divorzile nei confronti della di € 200,00 mensili. CP
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , che non CP
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto: che dal momento della separazione il si sarebbe Parte_1
disinteressato dei figli, versando in loro favore solamente l'assegno di mantenimento;
che risulta essere affetta da handicap grave e, _1 pertanto, ha asserito come a causa di tali gravi patologie “necessita di cure e assistenza continue”, che vengono prestate da lei e, dal germano, Per_5
; che, asseritamente, anche risulta “portatrice di gravi
[...] Per_2
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handicap” ed è in cura presso il Centro Salute Mentale di ER e, pertanto, ha asserito, che anche lei necessiterebbe “di cure ed assistenza continue”, prestate da e;
che anche se non CP Persona_5 Per_2
gode della pensione di invalidità, asseritamente non potrebbe esercitare attività lavorativa, a causa della sua invalidità; che non è Per_3
economicamente autosufficiente non espletando alcuna attività lavorativa, in quanto si dedicherebbe alla cura delle sorelle e della anziana madre;
che la non riesce a far ricorso alle cure di terzi, in quanto le somme di cui CP
dispone non sarebbero sufficienti per far fronte alle esigenze di vita quotidiana e alle cure mediche sue e delle figlie;
che, asseritamente, a causa delle sue patologie, non riesce a lavorare e non avrebbe fonti reddituali ed economiche, non percependo alcun reddito o pensione;
che l'unica fonte reddituale di cui gode il nucleo familiare sarebbe costituita dalla sola pensione della figlia che, secondo la propria ricostruzione, non sarebbe _1 intervenuto un atto di cessione volontaria di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, da parte del;
che le spese sostenute dal Parte_1 Parte_1
sarebbero inferiori a quanto da lui dichiarato, perchè abiterebbe con i propri nipoti;
che il , asseritamente, non avrebbe versato alcuni importi del Parte_1
mantenimento, limitatamente ad alcuni mesi, per cui la ha depositato CP
una denuncia.
Pertanto, la resistente, oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre un assegno di mantenimento mensile a favore dei tre figli di € 300,00 ciascuno e un assegno divorzile a proprio favore di € 500,00 mensili;
di condannare parte ricorrente alle spese del giudizio, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione
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spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione tra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia
n.169/2003 del 19/03/2003 (dep. 17/04/2003).
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che, nei dodici mesi antecedenti alla proposizione della domanda, la separazione si sia protratta ininterrottamente.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
Pertanto, la domanda può trovare accoglimento.
Sull'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto, con domanda riconvenzionale, disporsi un assegno divorzile in suo favore di € 300,00 mensili, in quanto, a causa delle proprie condizioni, non percepisce alcun reddito né alcuna pensione e, pertanto, sostiene di non avere sufficienti redditi propri.
Il ricorrente, invece, si oppone al suo riconoscimento, in quanto sostiene di aver corrisposto tale “assegno”, attraverso il trasferimento a titolo “gratuito” alla della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa CP
coniugale.
Il ricorrente, inoltre, sul presupposto della mancata concessione di un assegno di mantenimento a favore dei figli, si è, comunque, dichiarato disposto al riconoscimento in favore della di un assegno divorzile pari ad € 200,00 CP
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mensili, tenendo conto dell'asserito trasferimento pro quota della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, in favore della resistente.
L'art. 5 L.898/1970 prevede che il Tribunale ricorrendo le condizioni indicate dallo stesso articolo, possa disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, che ha visto il suo apice nel 2018 con l'importante sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287.
Occorre brevemente riportare il percorso giurisprudenziale compiuto fino al
2018.
A partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. di questa Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la
Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
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Con la sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla
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quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, quindi, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Giova ricordare che è il richiedente l'assegno divorzile a dover provare la fondatezza del suo diritto, in base ai generali criteri sull'onere della prova
(Cass. Civ. Sez. 1 Ord. n.9144/2023; Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n.29920/2022).
In applicazione di tali principi deve essere riconosciuto un assegno divorzile alla resistente in funzione assistenziale.
Infatti, “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
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economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
La non ha alcuna fonte reddituale sia in considerazione dell'età della CP
resistente di 76 anni sia della circostanza che si è dedicata in maniera prevalente alla famiglia, accudendo nella vita matrimoniale i tre figli, mentre il marito si è dedicato al proprio lavoro, fino all'infortunio occorsogli nel
1993 (cfr. sentenza di separazione 169/03 del 19/03/2003, dep. 17/04/2003).
Tale circostanza non le ha permesso all'attualità di avere sufficienti redditi propri.
Infatti, attualmente se da una parte il gode almeno fino a Febbraio Parte_1
2021 di una pensione di invalidità per € 555,70 (cfr. estratto INPS pagamenti eseguiti anno 2020 e 2021), di una rendita di € 2.522,16 (cfr. estratto CP_2
INPS pagamenti eseguiti anno 2020 e 2021) e di una rendita della Cassa
Svizzera di Compensazione di circa € 75,00 per il lavoro prestato in tale Stato
(cfr. ricorso ), dall'altra la non ha alcun reddito e, pertanto, Parte_1 CP
non è autosufficiente economicamente, avendo, però, dato un concreto apporto al patrimonio comune durante la non breve vita matrimoniale di circa
22 anni.
Il ricorrente sostiene che l'assegno divorzile non deve essere riconosciuto alla resistente in quanto lo avrebbe già corrisposto cedendo “a titolo gratuito” alla la propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale. Il CP
afferma che tale cessione sarebbe avvenuta dopo la separazione e in Parte_1
vista del futuro divorzio, avendo le parti convenuto in tale maniera il pagamento satisfattivo una tantum dell'assegno divorzile. La , invece, CP
afferma che non vi sarebbe stato alcun atto di cessione della quota del ricorrente in suo favore.
Tale accordo, ove effettivamente fosse intervenuto in tali termini, avrebbe causa illecita, perché vertente su diritti indisponibili ex artt. 143 c.c. e 160
c.c.
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Infatti, si deve distinguere tra accordi stipulati “in occasione” della separazione o del divorzio, anche contenuti nel verbale di udienza, e accordi stipulati “in vista” della futura crisi, e, pertanto, nulli per illiceità della causa
(si veda Cass. S.U. n.21761/2021; Cass. civ. ord. n.20745/2022 “gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico- patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art.
160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio”; vedi anche Cass. civ. sez. 1 sent. 2224/2017 che ha ripreso il costante orientamento secondo cui
“gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell'art. 5 ottavo comma, della legge 898 del
1970 nel testo di cui alla legge n.74 del 1987 – a norma del quale su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio”; si veda anche Cass. civ.
n.5302/2006; Cass. civ. n.15064/2003).
Quindi, l'affermazione del ricorrente non coglie nel segno, non solo perché, in ogni caso, laddove fosse stato concluso tale accordo, questo sarebbe nullo per l'illiceità della causa, ma anche per la circostanza che nel caso di specie
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l'assegno divorzile assume una funzione assistenziale, sempre contemperando il contributo dato dalla durante la vita matrimoniale al patrimonio CP comune e dell'altro coniuge.
Per quanto riguarda la sua quantificazione, in considerazione, come già visto, della pensione di invalidità e delle rendite e della Cassa Svizzera CP_2
percepite dal ricorrente, ma anche dell'età (anni 83) e della grave invalidità di cui è affetto il (cfr. verbale accertamento invalidità), che Parte_1
comportano una importante difficoltà a provvedere ai propri bisogni di vita quotidiana, il Tribunale ritiene opportuno che il versi alla Parte_1 CP entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT.
Per quanto riguarda le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente e resistente va confermata l'ordinanza di non ammissione.
La prova testimoniale formulata è superflua in quanto si tratta di fatti già accertati documentalmente. In atti, infatti, vi è il certificato comprovante la grave invalidità e inabilità lavorativa e ad attendere alle normali attività della vita quotidiana del . Parte_1
Per quanto riguarda l'interrogatorio formale deferito dalla resistente al ricorrente, questo riguarda circostanze irrilevanti ai fini del decidere, perché in ogni caso la cessione pro quota della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale alla resistente sarebbe affetta da nullità per illiceità della causa ove fosse stata effettivamente posta in essere unicamente per la causale invocata.
Inoltre, sono irrilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale il luogo in cui attualmente abita , in Parte_1
mancanza, anche, di qualsiasi domanda di assegnazione della casa coniugale, come anche le circostanze che il conto corrente del sia cointestato Parte_1
con altra persona e il mancato pagamento di alcune mensilità degli assegni di mantenimento disposti dalla sentenza di separazione. Ciò per una triplice regione: la prima è che l'assegno divorzile si basa sui redditi o condizioni economiche del soggetto obbligato, circostanza già presa in considerazione da
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questo Tribunale, in quanto accertate documentalmente;
la seconda riguarda la circostanza che in caso di inadempimento, la resistente potrà esperire ogni più idonea azione;
infine, per il capitolo teso a dimostrare un inadempimento del , vi è in atti una denuncia oggetto, casomai, di separato e diverso Parte_1
procedimento e comunque irrilevante perché la resistente ha a disposizione le appropriate azioni previste in caso di inadempimento. Ancora, risultano generiche e irrilevanti ai fini del decidere i capitoli di prova testimoniale articolati dalla resistente nei confronti di in quanto nel Parte_2
presente giudizio non rileva da quanto il abiterebbe con i nipoti o Parte_1
chi sarebbe incaricato di prendere gli atti giudiziari, vista la certificata invalidità, anche motoria del . Parte_1
Altresì non sono da ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati nei confronti del dott. sulle condizioni di salute della e la CTU Tes_1 CP medica, perché irrilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, che si basa sul presupposto di una insufficienza reddituale del richiedente che ha offerto un fattivo contribuito durante la vita matrimoniale e che ha raggiunto un'età nella quale inserirsi in contesti lavorativi è praticamente impossibile, tenuto anche conto che ancora accudisce la figlia disabile al
100%.
Si conferma anche la non ammissione di CTU tecnica tesa ad accertare la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, per tutti i motivi espressi in precedenza, o meglio per la superfluità del predetto accertamento che sarebbe in ogni caso esplorativo.
A chiusura e conferma delle decisioni in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile si richiama infine la seguente giurisprudenza: “La funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno
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pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca della risoluzione del vincolo matrimoniale, la quantificazione dell'assegno dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando”. L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della “crisi” del giudicato – o accordi equiparati – rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significati da parte dell'ex coniuge richiedente” (si veda Cass. civ. sez. 1 n.19306/2023).
Sull'assegno di mantenimento dei figli.
La resistente chiede disporsi un assegno di mantenimento nei confronti dei tre figli, maggiorenni e con lei conviventi, per € 300,00 ciascuno, in quanto non economicamente indipendenti. In particolare, riferisce che e _1
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risultino portatrici di handicap grave, mentre si Per_2 Per_3
dedicherebbe esclusivamente alla loro assistenza.
Il ricorrente chiede che venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, in quanto risulterebbe Per_3
colpevolmente non autosufficiente oltreché da molti anni maggiorenne e non risulta essersi mai attivato nella ricerca di un lavoro, mentre è _1
invalida al 100%, ma gode della pensione di invalidità, essendo perciò economicamente autosufficiente. Per quanto riguarda, invece, il Per_2
ricorrente eccepisce che non percependo più alcun assegno da parte dell'INPS, la stessa avrebbe raggiunto un grado di invalidità minore o non più rilevante, motivo per il quale sarebbe nella condizione di “cercarsi un lavoro
e rendersi autonoma”.
Orbene, la coppia ha avuto tre figli: attualmente di anni 48, _1
attualmente di anni 47 e di anni 41. Per_2 Per_3
In tema di assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, la giurisprudenza ha chiarito che in base all'art. 337 septies c.c. possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n.26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d. “funzione educativa”, dall'altro sul c.d.
“principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri
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educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto,
“la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Invece, in tema di onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che
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fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023).
Ulteriormente, va detto che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, che “in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale, e, poi, di una collocazione lavorativa” (si veda
Cass. Civ. sez. 1 sent. 26875/2023; si veda anche Cass. n. 29779 del
29/12/2020, con cui si è statuito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Infine, l'art. 337 septies co 2 c.c. stabilisce che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
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L'art. 37 bis disp. att. c.c. chiarisce che sono portatori di handicap grave
“coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104”.
L'art. 3 co 3 L.104/92, nel testo ancora vigente, prevede che sia considerata grave la minorazione, singola o plurima che “abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Orbene, nel caso di specie, possono essere esaminate dapprima la situazione di e e successivamente quella di _1 Per_2 Per_3
risulta essere invalida al 100% (cfr. referto Commissione medica per _1
l'accertamento dello stato di invalidità, ricorso NA e comparsa di costituzione e risposta ) e affetta da “oligofrenia e ritardo mentale” già CP dall'età di 20 anni (cfr. referto Commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità).
A causa di ciò non riesce ad attendere alle attività della vita quotidiana, essendo aiutata in tali adempimenti dal fratello e dalla anziana madre, oltre a percepire una pensione assistenziale (cfr. attestazione INPS del 22/09/2023).
Anche il ricorrente ha affermato che è affetta da handicap grave (cfr. _1
ricorso ), non contestando il suo bisogno di assistenza continua. Parte_1
Pertanto, essendo affetta da patologie così gravi che non le _1
consentono sia lo svolgimento di un qualsiasi tipo di lavoro sia di attendere alle proprie incombenze quotidiane e di relazione, le deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento, in virtù di quanto disposto dall'art. 337 septies co 2 c.c.
Infatti, l'eccezione del ricorrente circa l'erogazione di una pensione di invalidità da parte dell'INPS in favore di non coglie nel segno, in _1
quanto il diritto di al percepimento di un assegno di mantenimento _1
discende dalla sua disabilità grave (rectius, handicap grave) ex art. 337 septies co 2 c.c (ex multis Cass. civ. 5177/2024; Cass. civ. 26875/2023),
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potendo, al massimo, rilevare solo per il quantum del dovuto assegno di mantenimento, in considerazione dell'indennità di accompagnamento riconosciutale dall'INPS, che riveste altra natura e funzione rispetto ai bisogni della beneficiaria.
Per quanto riguarda il certificato del S.S. C.S.M di ER certifica Per_2
che la stessa è in cura presso il locale Centro di Salute Mentale dal
29/07/2013, e almeno fino al 25/01/2023, con la diagnosi di schizofrenia.
La circostanza che fosse affetta da tale patologia fin dal 1997, Per_2
essendole stata riconosciuta una invalidità al 75% e in revisione un aggravamento all'80% nel 2005 per “psicosi schizofrenica tipo Ebrefrenich cronica” (cfr. cfr. referto Commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità), risulta anche già oggetto di accertamento da parte della sentenza di separazione tra i coniugi del Tribunale di Foggia n.169/03 del 19/03/2003
(dep. il 17/04/2003) (cfr. sentenza 169/03 del Tribunale di Foggia in cui il
Collegio giudicante afferma che le figlie e erano affette da _1 Per_2
ritardo mentale).
Tale grave patologia e, in particolare, la ridotta capacità di relazionarsi in maniera compiuta con gli altri, già dall'età di 20 anni, non ha permesso a di poter reperire un'occupazione, né di poter frequentare percorsi Per_2
specializzanti che le consentissero di entrare nel mondo del lavoro e di divenire, non solo economicamente indipendente, ma anche di procurarsi un reddito per poter attendere alle sue quotidiane esigenze di vita.
Infatti, anche volendo prescindere dalla grave patologia di cui risulta affetta
è stato affermato che “se il riconoscimento del diritto al Per_2
mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionalizzante o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di
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impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa” (Cass. civ. sez 1 n.5177/2024).
Non coglie nel segno, quindi, l'affermazione del ricorrente sulla mancata erogazione di prestazioni assistenziali da parte dell'INPS a favore di Per_2
perché se da una parte la patologia di cui è affetta risulta altamente Per_2 invalidante sia nell'attendere ad alcune attività quotidiane sia, soprattutto, in quelle di relazione, dall'altra per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, anche nella sua accezione di un assegno alimentare (un minus rispetto all'assegno di mantenimento, cfr. ex multis Cass. civ. n.5177/2024; Cass. civ. n.23133/2023), bisogna accertare che il richiedente abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, o che si sia attivato, con lo stesso impegno, nella ricerca di un lavoro. Nel caso di specie, invece, in Per_2 conseguenze della sua grave patologia, dalla quale risultava già affetta all'età di 20 anni, non si è potuta dedicare alla ricerca di un lavoro, e attualmente non riesce a dedicarsi anche per quei tipi di occupazione che richiedono meno impegno, sia fisico che mentale.
Inoltre, risulta generica e non dimostrata l'affermazione del ricorrente secondo cui non godendo di alcun contributo INPS avrebbe un Per_2
grado di invalidità minore rispetto al momento della sentenza di separazione o non più esistente, per cui potrebbe trovare un'occupazione. Infatti, non solo l'indennità INPS assurge ad una funzione ed è giustificata da presupposti non sovrapponibili a quelli che giustificano e legittimano un doveroso contributo alimentare (non potendosi considerare che il venir meno dell'uno giustifichi anche il venir meno dell'altro in via automatica), inoltre, nel corso del procedimento, è emerso come soffra ancora di schizofrenia, motivo Per_2
per il quale è ancora in cura presso il Centro di Salute Mentale di ER, e ciò da oltre dieci anni (cfr. referto Centro Salute Mentale di ER del
25/01/2023).
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Per tali motivi, deve essere riconosciuto da parte del un assegno di Parte_1
mantenimento anche in favore di la quale non solo risulta affetta da Per_2
una patologia grave ma in ogni caso può ritenersi non autonoma per causa non alla stessa addebitabile.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno da corrispondere in favore di e di si può affermare quanto segue. _1 Per_2
Il gode di una pensione di invalidità di € 555,70 mensile, di una Parte_1 rendita di € 2.522,16, giustificata dalla grave lesione alla propria CP_2
integrità e tenuto conto proprio dell'attuale permanente disabilità dello stesso,
e di una rendita della Cassa Svizzera di Compensazione di circa € 75,00.
La , invece, afferma di non avere alcun reddito e si prende cura delle CP due figlie che vivono presso di sé, unitamente all'altro figlio (di cui Per_3
si dirà infra).
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno quantificare il richiesto assegno in complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), da versarsi alla , CP
genitore convivente con le figlie, entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate dal protocollo intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda non deve essergli riconosciuto alcun assegno di Per_3
mantenimento per i seguenti motivi. ha attualmente 41 anni. Allo stato sembra non avere Per_3 un'occupazione, nemmeno precaria, non essendosi attivato nemmeno nella sua ricerca.
La resistente, infatti, ha basato la propria richiesta di assegno, per la circostanza che si dedica all'assistenza delle sorelle e Per_3 _1
e dell'anziana madre. Per_2
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Tale affermazione non coglie nel segno, non solo perché il figlio è ampiamente maggiorenne (41 anni), ma anche perché, per i principi sopra espressi, si sarebbe dovuto provare come risulti effettivamente Per_3
dedito in via esclusiva alla famiglia e come questo possa giustificare l'omessa ricerca di un'attività lavorativa, proprio in virtù di quel principio di autoresponsabilità che esclude il riconoscimento del richiesto assegno di mantenimento.
Inoltre, la non ha nemmeno asserito il percorso formativo, o, nel caso, CP
post-universitario o specializzante, seguito dal figlio e le ragioni, per cui, eventualmente, spendendo tali titoli, non è riuscito a reperire un'occupazione lavorativa stabile o, che comunque, lo rendesse economicamente autosufficiente. Ciò in ragione di quei principi educativi e di autoresponsabilità dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, che presuppongono, a una data età (in questo caso ampiamente superata), un dovere del figlio di ricercare un'autosufficienza economica, contemperando le proprie aspirazioni con ciò che il mercato del lavoro offre in concreto.
In tali casi il figlio non può fare ancora affidamento sulla corresponsione di un assegno di mantenimento da parte dei genitori, ma sui diversi strumenti di ausilio assistenziale, finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (vedi Cass. civ. ord. n. 24731/2024 “il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”; si veda anche Cass. civ. 5177/2024; Cass. civ. od. n. 12133/2024;
Cass. civ. sez. 1 ord. n.29264/2022).
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Per tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda formulata dalla resistente di assegno di mantenimento a favore di Per_3
Per quanto riguarda la prova testimoniale articolata dalla resistente, si deve confermare l'ordinanza di non ammissione, in quanto si tratta di fatti già accertati documentalmente, come il grave handicap di o la patologia _1
di cui soffre Per gli stessi motivi deve essere rigettata la richiesta di Per_2
CTU medica nei confronti di e Infine, non è rilevante ai _1 Per_2
fini del decidere che il i capitoli di prova sul se Persona_5 quest'ultimo si fosse dedicato alla cura delle sorelle, in quanto il diritto al percepimento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni si basa su presupposti diversi, relativi all'impegno profuso nello studio o nella ricerca fattiva di un lavoro, tenuto anche conto di come una delle due sorelle percepisca proprio per la dovuta e necessaria assistenza un assegno di accompagnamento in funzione della necessaria assistenza. Alla luce di quanto esposto le argomentazioni utilizzate dalla resistente non elidono gli obblighi di autoresponsabilità gravanti sul figlio maggiorenne (40enne) in ordine al dovere di rendersi indipendente.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., stante l'esito del giudizio con la parziale soccombenza delle domande formulate dal ricorrente e di quelle formulate dalla resistente (assegno di mantenimento
), con l'accoglimento delle altre seppur in misura ridotta (assegno di Per_3
mantenimento e e assegno divorzile). _1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
LUCERA (FG) in data 21/08/1975 tra , Parte_1
nato a [...] in data [...], e , nata a CP
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LUCERA (FG) in data 03/02/1948 (atto n.137, parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 1975);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. pone a carico di , quale assegno di divorzio a Parte_1 favore di l'obbligo di versarle entro il giorno 5 di CP ciascun mese l'importo di € 150,00 da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione come per legge secondo gli indici ISTAT;
4. pone a carico di , quale assegno di mantenimento Parte_1 in favore di e , l'obbligo di Parte_3 Persona_6 versare a entro il 5 di ciascun mese l'importo di € 300,00 CP
(€ 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di ciascuna figlia, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5. rigetta la domanda formulata dalla resistente di assegno di mantenimento in favore di , così come da parte Persona_5
motiva;
6. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 26.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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