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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 129/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urselli Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ER AP Resistente
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.01.2024 il ricorrente asseriva di aver contratto la patologia
“placche pleuriche e/o ispessimenti pleurici” e che la stessa fosse di origine professionale.
Ciò per avere svolto la propria attività lavorativa, dal 1980 a tutt'oggi, alle dipendenze di varie aziende presso l'Impianto Siderurgico di Taranto come guardia giurata, con conseguente esposizione dell'apparato respiratorio a sostanze nocive.
In ragione di tanto, riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 11.05.2023 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia.
IN aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava la natura CP_1 professionale della malattia e l'esposizione al rischio specifico e concludeva per il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha confermato la sussistenza della patologia denunciata
(“Ispessimenti pleurici in pregressa possibile esposizione professionale all'asbesto”)
e ha poi concluso che i postumi relativi alla patologia comportino una percentuale d'invalidità del 3%.
In sostanza, all'esame medico legale la patologia contratta dal ricorrente è apparsa la conseguenza della costante e prolungata sollecitazione dell'apparato respiratorio causata dalle lavorazioni svolte.
Sebbene sul piano fattuale i testi escussi abbiano confermato l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo specifico e il ctu abbia riconosciuto la sussistenza del nesso causale, cionondimeno i postumi conseguenti alla patologia denunciata sono stati quantificati dal Ctu in misura inferiore (3%) alla soglia minima indennizzabile (6%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Nel caso di specie, alla luce delle emergenze processuali, deve pertanto ritenersi che la presenza di postumi indennizzabili/menomazioni in misura inferiore alla soglia del 6% esclude l'erogazione di indennità/rendita . CP_1
In ragione di quanto motivato consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio sono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 17.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urselli Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ER AP Resistente
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.01.2024 il ricorrente asseriva di aver contratto la patologia
“placche pleuriche e/o ispessimenti pleurici” e che la stessa fosse di origine professionale.
Ciò per avere svolto la propria attività lavorativa, dal 1980 a tutt'oggi, alle dipendenze di varie aziende presso l'Impianto Siderurgico di Taranto come guardia giurata, con conseguente esposizione dell'apparato respiratorio a sostanze nocive.
In ragione di tanto, riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 11.05.2023 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia.
IN aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava la natura CP_1 professionale della malattia e l'esposizione al rischio specifico e concludeva per il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha confermato la sussistenza della patologia denunciata
(“Ispessimenti pleurici in pregressa possibile esposizione professionale all'asbesto”)
e ha poi concluso che i postumi relativi alla patologia comportino una percentuale d'invalidità del 3%.
In sostanza, all'esame medico legale la patologia contratta dal ricorrente è apparsa la conseguenza della costante e prolungata sollecitazione dell'apparato respiratorio causata dalle lavorazioni svolte.
Sebbene sul piano fattuale i testi escussi abbiano confermato l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo specifico e il ctu abbia riconosciuto la sussistenza del nesso causale, cionondimeno i postumi conseguenti alla patologia denunciata sono stati quantificati dal Ctu in misura inferiore (3%) alla soglia minima indennizzabile (6%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Nel caso di specie, alla luce delle emergenze processuali, deve pertanto ritenersi che la presenza di postumi indennizzabili/menomazioni in misura inferiore alla soglia del 6% esclude l'erogazione di indennità/rendita . CP_1
In ragione di quanto motivato consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio sono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 17.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli