Art. 17.
All' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto stesso, possono essere modificate le modalita' di effettuazione delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo".
All' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto stesso, possono essere modificate le modalita' di effettuazione delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo".