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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 300/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. BIASIN ELENA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “Le parti nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti economico- patrimoniali in sede di divorzio e quale atto funzionale ed indispensabile ai fini della definizione consensuale della crisi coniugale concordano quanto segue:
a. Il IG. si impegna a trasferire a titolo gratuito alla IG. ra la sua Parte_2 Parte_1 quota di ½ di piena proprietà dell'immobile sito in Rovigo-censuario Borsea, come di seguito descritto, salvo errori e/o omissioni: partita 8026 fabbricati N.C.E.U. fg 4 mapp. n. 244 sub 1-Via Tazzoli n. 2 piano T 1 cat. A/3 cl. 2 vani 5,5 mq 129 fg 4 mapp. n. 244 sub 2-Via Tazzoli n. 2 piano T cat. C/6 cl. 2 mq 15 partita 555 terreni fg 4 mapp. nn. 244 ha 0.03.27 ente urbano b) La IG. ra continuerà ad abitare nell'immobile come sopra descritto servendosi di Parte_1
tutti gli arredi e corredi, che resteranno a lei assegnati;
il trasferimento anzidetto non prevede corrispettivo, in quanto concordato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coniugi in sede di divorzio.
c) L'atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro quattro mesi dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo eventuali dilazioni congiuntamente accordate tra i ricorrenti, presso un Notaio scelto dalla IG.ra . L'immobile in oggetto sarà ceduto con tutti gli Parte_1
annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, azioni e ragioni, usi e diritti, servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui versa. Le spese dell'atto notarile rimarranno integralmente a carico della IG.ra ; Parte_1
d) Le parti sempre nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali in sede di divorzio e quale atto funzionale ed indispensabile ai fini della definizione consensuale della crisi coniugale, danno atto in questa sede che il IG. si impegna a trasferire alla Parte_2
moglie la piena proprietà del veicolo Y10 tg FT056WL entro due mesi dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo eventuali dilazioni congiuntamente accordate tra i ricorrenti.
Il trasferimento anzidetto non prevede corrispettivo, in quanto concordato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coniugi in sede di divorzio. Le spese della pratica saranno a carico della IG.ra ; Pt_1
e) Le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, per cui nessuna ulteriore pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto;
f) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già definito in separata sede la divisione dei risparmi comuni e qualsiasi altra questione economica non ivi regolamentata;
g) Le parti dichiarano di rinunciare preventivamente ai termini per l'impugnazione.
h) Nulla in punto di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.1.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Rovigo in data 2.1.1982 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rovigo atto n.1 P.II S
A anno 1982, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_1
15.4.1984, e in data 13.9.1990, entrambi economicamente autosufficienti. Per_2 Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che la
è titolare di un reddito annuo di euro 22.000,00 circa, mentre il di euro 43.000,00 Pt_1 Pt_2
circa.
I coniugi hanno precisato di essersi separati consensualmente avanti all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Rovigo mediante l'accordo di separazione del 3.10.2019 iscritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 198 P II s C anno 2019 con conferma in data 21.11.2019 iscritta al n. 247 P II s C anno 2019.
I ricorrenti hanno allegato essere trascorso dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del comune di Rovigo il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 ed essere impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 28.1.2025 il presidente ha deIGnato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 14.2.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato e sulla scorta delle note di trattazione scritta depositate telematicamente, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dal 3.10.2019, data dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale concluso innanzi all'Ufficiale di stato civile.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di cui sopra è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe che il tribunale reputa di poter recepire.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROVIGO in data 2.1.1982 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di ROVIGO nell'anno 1982, atto n.1 P.II s A anno 1982;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Rovigo, nella camera di conIGlio tenutasi in data 5.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio