CASS
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2024, n. 36894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36894 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sete le conclusioni del PG T. Cojii?...tru..A.1 .- ctke tits2„ ccut....teC-0 >3 A;
ri-C>0 del kcc.z.)0-3 i Penale Sent. Sez. 1 Num. 36894 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 14/06/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 marzo 2024 la Corte di Assise di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto le domande introdotte da ZI IO, in riferimento alla determinazione - nell'ultimo decreto di cumulo - del momento iniziale della espiazione della pena dell'ergastolo ed in riferimento alla durata della libertà vigilata. 1.1 ZI IO risulta detenuto - senza soluzione di continuità - dal 30 settembre del 2008 ed è stato condannato, sempre in costanza di detenzione, per più fatti di reato, tutti commessi prima dell'inizio della carcerazione (si tratta di più delitti di omicidio, strage, associazione mafiosa ed altro) . 1.2 La prima questione posta in sede di incidente di esecuzione riguarda la decorrenza della pena a seguito dell'emissione di un ultimo decreto di cumulo in data 14 gennaio 2021. In detto decreto è stata determinata la pena complessiva da espiare in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre (ivi assorbita l'ulteriore pena detentiva e pecuniaria) ma è stato fissato il momento iniziale della decorrenza dell'ergastolo non al 30 settembre 2008 (come era avvenuto in precedenti decreti di cumulo) ma in una data posteriore, al 4 aprile 2012, data in cui è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa per il reato che (per ultimo giudicato pur se commesso nel 2002), risulta punito con l'ergastolo (tra i diversi fatti implicanti la pena perpetua). Secondo il Giudice dell'esecuzione tale determinazione è corretta (si compie riferimento al principio di diritto espresso da Cass. Sez. V nella sentenza numero 12288 del 14.11.2016). 1.3 La seconda questione riguarda la previsione della sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni venti, contenuta nel decreto di cumulo. Anche in tal caso il Giudice della esecuzione ritiene corretta detta indicazione. 2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione ZI IO deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia in sintesi che : 2 a) la decorrenza della pena in un momento posteriore l'inizio della carcerazione - anche per quanto concerne l'ergastolo - può avvenire solo per fatti commessi dopo l'inizio della carcerazione e non per fatti commessi prima. In ciò si evidenzia che il precedente citato nella decisione si riferisce a fatti posteriori e non a fatti antecedenti, come è pacificamente nel caso del ZI;
b) sarebbe pertanto violata la regola della unitarietà della pena espressa negli articoli 663 e 657 cod.proc.pen., con illegittimo spostamento 'in avanti' della decorrenza della pena, dal 30 settembre del 2018 al 4 aprile del 2012, senza reale giustificazione;
c) sarebbe apparente la motivazione in tema di libertà vigilata. 3. Il ricorso è fondato, in riferimento al tema della fissazione del dies a quo della pena attualmente in esecuzione. 3.1 Ad avviso del Collegio il punto da cui occorre partire in sede di verifica della legittimità dei provvedimenti di esecuzione della pena - derivanti da plurime decisioni - è necessariamente quello della unitarietà sostanziale o autonomia dei provvedimenti di cumulo. 3.2 Come è stato ricordato in più arresti, che è opportuno richiamare, le norme che regolano la fattispecie, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale dall'art.71 all'art.80 . Nell'articolo 80 del codice penale si ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona. Da ciò deriva l'applicabilità necessaria tanto del cd. criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., che del criterio legale di assorbimento delle pene temporanee, in caso di concorso con la pena dell'ergastolo, nell'isolamento diurno ai sensi dell'articolo 72, con lil limite massimo di tre anni (che risulta, per l'appunto, raggiunto dal ZI). Da tali disposizioni di legge deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati tutti commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, per tutte, Sez. I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al 3 condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale 'novità' del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di nuovi reati commessi durante l'espiazione della pena o dopo che l'esecuzione si stata definita. In tali casi l'organo dell'esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell'art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. 3.3 Ma nella diversa ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fatti antecedenti l'inizio della detenzione, a ben vedere, non si tratta di emettere un 'nuovo' cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (tra le altre, Sez. I n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez, I n. 14507 del 5.3.2009, rv 243145) con piena applicabilità, in tal caso, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e delle altre norme riguardanti l'esecuzione di pene concorrenti, tra cui, come si è detto, l'articolo 72. 3.4 Dall'articolo 72, peraltro, non si desume affatto il principio regolativo affermato dal giudice della esecuzione, posto che la pena viene determinata ex lege secondo criteri ben precisi: l'ergastolo viene ridotto ad unità anche se derivante da più condanne alla pena perpetua (con isolamento diurno da sei mesi a tre anni); le pene detentive temporanee, lì dove superino in concreto la quota dei cinque anni, si trasformano in isolamento diurno (fino al limite di diciotto mesi). La pena che ne deriva è pena unica «legale» che ricomprende tutti i fattori che la compongono (singoli ergastoli + pene detentive temporanee). E il momento iniziale della detenzione - ai sensi dell'art. 657 cod.proc.pen. che impone di computare la custodia subita per lo stesso o per altro reato - è quello in cui il soggetto è stato privato della libertà per la prima volta e per uno qualsiasi dei fatti confluiti nel cumulo (nel caso in esame il 30 settembre del 2008) sempre che i fatti di reato confluiti nel decreto di cumulo siano antecedenti l'inizio della detenzione, come si è detto più volte. Ragionare in modo diverso significherebbe rendere più onerosa - senza ragione alcuna ed in violazione dei principi regolativi sin qui rievocati - la strada che l'ergastolano deve poter percorrere per giungere - in ipotesi - alla liberazione 4 condizionale, lì dove si computa il periodo minimo di pena espiata (comprensivo di liberazione anticipata) ai sensi dell'art. 176 cod.pen. . 3.5 D precedente rappresentato da Sez. V n. 12288 del 2017 non appare in contrasto con quanto si è sinora affermato, posto che dalla lettura dei riferimenti in fatto contenuti nella motivazione della sentenza ben si comprende che la carcerazione della persona cui la decisione si riferisce si era interrotta, il che rende non omogenee le situazioni in comparazione. In ogni caso, proprio i principi di diritto espressi in detto arresto, quanto a perdita di identità' delle pene detentive temporanee, che si risolvono nell'isolamento diurno, portano a rafforzare la tesi in diritto sin qui esposta, sempre che non vi sia alcuna soluzione di continuità della detenzione ed il provvedimento di cumulo riguardi esclusivamente fatti commessi prima dell'inizio della carcerazione. Sarebbe, come si è detto, del tutto arbitrario fissare il dies a quo della detenzione in un momento posteriore rispetto a quello 'realmente iniziale', proprio in ragione del fatto che tutti i fattori che compongono la condizione detentiva sono unificati ex lege nell'ergastolo con isolamento diurno. Quanto al tema della durata della misura di sicurezza personale va - di
contro
- rilevato che non vi è alcun attuale interesse alla decisione, posto che il tema potrebbe venire in rilievo solo nell'ambito di un procedimento di valutazione di una domanda di liberazione condizionale. 3.6 Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli. Sosì deciso il 14 giugno 2024 w z7 . o. ,u o •3, -- .,.. F...... 1 o , ,- .L:
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ri-C>0 del kcc.z.)0-3 i Penale Sent. Sez. 1 Num. 36894 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 14/06/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 marzo 2024 la Corte di Assise di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto le domande introdotte da ZI IO, in riferimento alla determinazione - nell'ultimo decreto di cumulo - del momento iniziale della espiazione della pena dell'ergastolo ed in riferimento alla durata della libertà vigilata. 1.1 ZI IO risulta detenuto - senza soluzione di continuità - dal 30 settembre del 2008 ed è stato condannato, sempre in costanza di detenzione, per più fatti di reato, tutti commessi prima dell'inizio della carcerazione (si tratta di più delitti di omicidio, strage, associazione mafiosa ed altro) . 1.2 La prima questione posta in sede di incidente di esecuzione riguarda la decorrenza della pena a seguito dell'emissione di un ultimo decreto di cumulo in data 14 gennaio 2021. In detto decreto è stata determinata la pena complessiva da espiare in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre (ivi assorbita l'ulteriore pena detentiva e pecuniaria) ma è stato fissato il momento iniziale della decorrenza dell'ergastolo non al 30 settembre 2008 (come era avvenuto in precedenti decreti di cumulo) ma in una data posteriore, al 4 aprile 2012, data in cui è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa per il reato che (per ultimo giudicato pur se commesso nel 2002), risulta punito con l'ergastolo (tra i diversi fatti implicanti la pena perpetua). Secondo il Giudice dell'esecuzione tale determinazione è corretta (si compie riferimento al principio di diritto espresso da Cass. Sez. V nella sentenza numero 12288 del 14.11.2016). 1.3 La seconda questione riguarda la previsione della sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni venti, contenuta nel decreto di cumulo. Anche in tal caso il Giudice della esecuzione ritiene corretta detta indicazione. 2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione ZI IO deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia in sintesi che : 2 a) la decorrenza della pena in un momento posteriore l'inizio della carcerazione - anche per quanto concerne l'ergastolo - può avvenire solo per fatti commessi dopo l'inizio della carcerazione e non per fatti commessi prima. In ciò si evidenzia che il precedente citato nella decisione si riferisce a fatti posteriori e non a fatti antecedenti, come è pacificamente nel caso del ZI;
b) sarebbe pertanto violata la regola della unitarietà della pena espressa negli articoli 663 e 657 cod.proc.pen., con illegittimo spostamento 'in avanti' della decorrenza della pena, dal 30 settembre del 2018 al 4 aprile del 2012, senza reale giustificazione;
c) sarebbe apparente la motivazione in tema di libertà vigilata. 3. Il ricorso è fondato, in riferimento al tema della fissazione del dies a quo della pena attualmente in esecuzione. 3.1 Ad avviso del Collegio il punto da cui occorre partire in sede di verifica della legittimità dei provvedimenti di esecuzione della pena - derivanti da plurime decisioni - è necessariamente quello della unitarietà sostanziale o autonomia dei provvedimenti di cumulo. 3.2 Come è stato ricordato in più arresti, che è opportuno richiamare, le norme che regolano la fattispecie, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale dall'art.71 all'art.80 . Nell'articolo 80 del codice penale si ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona. Da ciò deriva l'applicabilità necessaria tanto del cd. criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., che del criterio legale di assorbimento delle pene temporanee, in caso di concorso con la pena dell'ergastolo, nell'isolamento diurno ai sensi dell'articolo 72, con lil limite massimo di tre anni (che risulta, per l'appunto, raggiunto dal ZI). Da tali disposizioni di legge deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati tutti commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, per tutte, Sez. I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al 3 condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale 'novità' del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di nuovi reati commessi durante l'espiazione della pena o dopo che l'esecuzione si stata definita. In tali casi l'organo dell'esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell'art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. 3.3 Ma nella diversa ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fatti antecedenti l'inizio della detenzione, a ben vedere, non si tratta di emettere un 'nuovo' cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (tra le altre, Sez. I n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez, I n. 14507 del 5.3.2009, rv 243145) con piena applicabilità, in tal caso, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e delle altre norme riguardanti l'esecuzione di pene concorrenti, tra cui, come si è detto, l'articolo 72. 3.4 Dall'articolo 72, peraltro, non si desume affatto il principio regolativo affermato dal giudice della esecuzione, posto che la pena viene determinata ex lege secondo criteri ben precisi: l'ergastolo viene ridotto ad unità anche se derivante da più condanne alla pena perpetua (con isolamento diurno da sei mesi a tre anni); le pene detentive temporanee, lì dove superino in concreto la quota dei cinque anni, si trasformano in isolamento diurno (fino al limite di diciotto mesi). La pena che ne deriva è pena unica «legale» che ricomprende tutti i fattori che la compongono (singoli ergastoli + pene detentive temporanee). E il momento iniziale della detenzione - ai sensi dell'art. 657 cod.proc.pen. che impone di computare la custodia subita per lo stesso o per altro reato - è quello in cui il soggetto è stato privato della libertà per la prima volta e per uno qualsiasi dei fatti confluiti nel cumulo (nel caso in esame il 30 settembre del 2008) sempre che i fatti di reato confluiti nel decreto di cumulo siano antecedenti l'inizio della detenzione, come si è detto più volte. Ragionare in modo diverso significherebbe rendere più onerosa - senza ragione alcuna ed in violazione dei principi regolativi sin qui rievocati - la strada che l'ergastolano deve poter percorrere per giungere - in ipotesi - alla liberazione 4 condizionale, lì dove si computa il periodo minimo di pena espiata (comprensivo di liberazione anticipata) ai sensi dell'art. 176 cod.pen. . 3.5 D precedente rappresentato da Sez. V n. 12288 del 2017 non appare in contrasto con quanto si è sinora affermato, posto che dalla lettura dei riferimenti in fatto contenuti nella motivazione della sentenza ben si comprende che la carcerazione della persona cui la decisione si riferisce si era interrotta, il che rende non omogenee le situazioni in comparazione. In ogni caso, proprio i principi di diritto espressi in detto arresto, quanto a perdita di identità' delle pene detentive temporanee, che si risolvono nell'isolamento diurno, portano a rafforzare la tesi in diritto sin qui esposta, sempre che non vi sia alcuna soluzione di continuità della detenzione ed il provvedimento di cumulo riguardi esclusivamente fatti commessi prima dell'inizio della carcerazione. Sarebbe, come si è detto, del tutto arbitrario fissare il dies a quo della detenzione in un momento posteriore rispetto a quello 'realmente iniziale', proprio in ragione del fatto che tutti i fattori che compongono la condizione detentiva sono unificati ex lege nell'ergastolo con isolamento diurno. Quanto al tema della durata della misura di sicurezza personale va - di
contro
- rilevato che non vi è alcun attuale interesse alla decisione, posto che il tema potrebbe venire in rilievo solo nell'ambito di un procedimento di valutazione di una domanda di liberazione condizionale. 3.6 Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
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