CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di PO - PO 53036 PO SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 431 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L. A SOCIO UNICO, cf.P.IVA_1, con sede in Sorrento, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1 (cf. CF_1), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, cf.CF_Difensore_1, presso cui elegge domicilio, unitamente al Dott. Difensore_2
, commercialista, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 431 del 22/04/2025, emesso dal Comune di PO per parziale versamento IMU per l'anno 2023.
Parte ricorrente così esponeva in premessa: “Nel corso dell'anno solare 2023, la sopra citata società, esercente l'attività di affittacamere, codice ATECO 55.20.4, prima acquistava (in data 24 aprile 2023) e poi cedeva ad altro Ente IA (il successivo 30 novembre 2023), l'immobile sito in Indirizzo_2, PO (SI), come questo ancor meglio censito al Catasto, con gli estremi qui di seguito indicati: - -
Tipologia: Altro Fabbricato;
Categoria D02; Foglio: 21; Num. 1780; Sub. 44. Ebbene. Come solo in parte rappresentato dallo stesso Comune qui convenuto, su di esso fabbricato sopra detto, sulla scorta del periodo di possesso dello stesso (7/12 di anno), nel rispetto delle norme e in relazione alla sua rendita catastale (€ 46.022,50) dichiarata con apposito Modello di Agenzia delle Entrate (Cfr. “Mod. D1” datata 12 aprile 2023 - Allegato n. 5), l'odierna esponente effettuava, regolarmente, tutti quanti i pagamenti al detto titolo d'imposta dovuti, come questi in illo tempore liquidati e versati in misura pari a € 19.444,00.”
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:
-I. violazione ovvero falsa applicazione del disposto combinato degli artt.
6-bis, co. 1 e 2 - legge n. 212/2000
(“principio del contraddittorio”) e 2 - decreto 24 aprile 2024 (“individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”), fatto questo dal quale discende l'annullabilità dell'avviso ex artt.
6-bis, co. 1 e 7-bis - legge n. 212/2000, ciò per mancata attivazione del c.d. “contraddittorio preventivo obbligatorio” tra le due parti.
-II. violazione dell'art. 1, co. 162 - legge n. 296/2006, fatto questo dal quale consegue l'annullabilità dell'avviso impugnato ex art.
7-bis - legge n. 212/2000, ciò per mancata od illegittima sua sottoscrizione.
-III. violazione degli artt. 1, co. 162 - legge n. 296/2006 e 7, co.
1 - legge n. 212/2000, fatto questo che comporta l'annullabilità dell'avviso ex art.
7-bis - legge n. 212/2000, ciò per omessa indicazione dei sottesi presupposti per i quali è stata in vero attribuita una presunta “maggiore rendita catastale” mai prima di adesso concessa in conoscenza alla scrivente, ciò anche in violazione dell'art. 74, co.
1 - legge n. 342/2000.
-IV. richiesta di annullamento giudiziale dell'avviso per cui oggi è processo ex art.
7-bis - legge n. 212/2000, per assenza manifesta del sotteso presupposto impositivo, per avere la scrivente rettamente denunciato, liquidato e versato quanto imposto dalla legge tributaria sostanziale.
Tutte le argomentazioni difensive di parte ricorrente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva per:”annullamento giudiziale dell'avviso di accertamento ex art.
7-bis - Legge n. 212/2000“.
Il Comune di PO, si costituiva in giudizio, depositando le controdeduzioni ed insistendo, sostanzialmente, sulla legittimità e fondatezza del proprio operato. Il Comune così esponeva in premessa:” L'Ufficio Tributi con atto di accertamento n. 431 del 22.04.2025, provvedeva a richiedere alla società in oggetto il pagamento dell' IMU dovuta per l'anno 2023, per PARZIALE
VERSAMENTO dell'imposta relativamente ad una unità immobiliare posta in PO, cat. D02 Foglio 21, Part. n. 1780, sub. 44, per complessive € 19.359,91 comprensivi di sanzioni ed interessi in quanto, a seguito di verifica sulle banche dati in possesso dell'ufficio sono risultate incongruenze tra quanto è stato dichiarato e corrisposto dalla società ricorrente (rendita di euro 46.022,50) e quanto accertato dall'ufficio (rendita di euro 79.200,00 a seguito di rettifica DOCFA – AMPLIAMENTO E DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI -13.04.2023 PROT. N. SI0042744)”
Tutte le argomentazioni difensive di parte resistente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte.
Parte resistente concludeva per la reiezione del ricorso.
In data 24.11.25 parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'udienza del 28 novembre 2025, questa Corte di Giustizia con Ordinanza n. 164/2025 così statuiva: “La
Corte, ex art 7, comma 1, D.lgs 546/92, dispone che l'A.d.E. - Ufficio del Territorio di Siena documenti con specifica produzione l'eventuale notifica della variazione di rendita catastale dell'immobile sito in PO (SI), categoria D02, foglio 21, particella 1780, sub 44, a seguito di rettifica DOCFA prot. n. SI0042/44 del 13/04/2023. Il citato deposito dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione”.
In data 23.12.25 l'Agenzia delle Entrate di Siena depositava con atto di trasmissione i documenti richiesti ed in particolare:-accertamento catastale n.2024SI0017818;- avviso di ricevimento postale attestante la mancata consegna per irreperibilità del destinatario;
-richiesta di notifica a messo comunale del 2.5.24 prot.30719;- relata di notifica del 3.5.24 di avvenuta consegna.
In data 30.01.26 parte ricorrente depositava motivi aggiunti ex art.24 Dlgs.n.546/1992 in base ai documenti prodotti da AdE, Ufficio del Territorio, di Siena.
All'udienza del 16.02.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda ritiene, rigettate le eccezioni preliminari, nel merito fondati i motivi di impugnazione e, quindi, il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente, è da rilevare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, co. 2, L.n. 212/2000 “non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni”. Pertanto, l'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune sono da ritenere sostanzialmente automatizzati: nel caso di specie la rendita rettificata da €46.022,50 in €79.200,00 (a seguito di docfa del 13.04.2023 prot. n. si0042744 per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni) è stata acquisita dal Comune tramite la banca dati “SISTER” dell'Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, l'eccezione sollevata da parte ricorrente sull' obbligatorietà del contraddittorio è da ritenere infondata e, quindi, va rigettata.
Anche l'eccezioni attinenti alla notifica dell'avviso impugnato ed alla sua sottoscrizione sono infondate e vanno rigettate.
L'avviso di accertamento IMU/2023 impugnato è stato correttamente notificato a mezzo PEC, in formato PDF/A, completo di firma digitale in formato PADES, come da normativa in materia, tramite SEND, la
Piattaforma Nazionale per le Notifiche Digitali, ex art. 16 D.L. n. 76/2020, che digitalizza la gestione delle comunicazioni a valore legale, semplificando il processo di notifica sia per chi le invia che per chi le riceve.
In ogni caso, parte ricorrente costituendosi in giudizio ed esercitando adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza subire alcun pregiudizio, ha sanato ogni vizio di nullità relativamente alla notifica dell'atto impugnato, che ha raggiunto il suo scopo a cui era destinato.
La sottoscrizione dell'avviso impugnato è stata legittimamente apposta dal dott. Nominativo_3, quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali per il Comune di PO (si veda delibera GC n. 105 del
15.04.2025, allegata alle controdeduzioni).
Nel merito della vicenda, si deve evidenziare che l'avvenuta variazione di rendita catastale è di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio. Le risultanze catastali obbligano il Comune alla piena osservanza, non avendo alcun diritto a derogarvi.
Parte ricorrente, in base agli atti, non risulta posta a conoscenza della rettifica di variazione catastale, in quanto la stessa è stata notificata solamente ad Società_1 srl, società acquirente con contratto Rep. 1997 del 30 novembre 2023, in data 3.5.24 presso la sede in PO, Indirizzo_2 (immobile compravenduto). Dalla relativa relata (prot.1274/2024 del registro notifiche del Comune di PO) emerge la notifica dell'accertamento catastale codice atto n. 2024 SI00 17878 (si veda proprio all.4 controdeduzioni).
Anche dai documenti trasmessi da AdE non risulta alcuna notifica nei confronti della ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. A SOCIO UNICO cf.P.IVA_1.
Pertanto, trattandosi di enti commerciali distinti (Ricorrente_1 S.R.L. a socio unico ed Società_1 srl), con differente soggettività giuridica, a nulla rileva che la procedura docfa (datata 13.04.2023 prot. n. si0042744 per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni) sia stata a suo tempo promossa da parte ricorrente in assenza di ulteriori avvisi e notificazioni alla stessa.
Di conseguenza, l'atto impugnato deve ritenersi nullo in quanto fondato su una rendita non notificata e, pertanto, improduttiva di effetti (si veda sul punto Cass.Ord. n. 24532 del 12.09.2024) nei confronti della società Ricorrente_1 S.R.L. a socio unico.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti e ragionevoli motivi per la compensazione integrale tra le parti, stante anche la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di PO - PO 53036 PO SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 431 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L. A SOCIO UNICO, cf.P.IVA_1, con sede in Sorrento, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1 (cf. CF_1), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, cf.CF_Difensore_1, presso cui elegge domicilio, unitamente al Dott. Difensore_2
, commercialista, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 431 del 22/04/2025, emesso dal Comune di PO per parziale versamento IMU per l'anno 2023.
Parte ricorrente così esponeva in premessa: “Nel corso dell'anno solare 2023, la sopra citata società, esercente l'attività di affittacamere, codice ATECO 55.20.4, prima acquistava (in data 24 aprile 2023) e poi cedeva ad altro Ente IA (il successivo 30 novembre 2023), l'immobile sito in Indirizzo_2, PO (SI), come questo ancor meglio censito al Catasto, con gli estremi qui di seguito indicati: - -
Tipologia: Altro Fabbricato;
Categoria D02; Foglio: 21; Num. 1780; Sub. 44. Ebbene. Come solo in parte rappresentato dallo stesso Comune qui convenuto, su di esso fabbricato sopra detto, sulla scorta del periodo di possesso dello stesso (7/12 di anno), nel rispetto delle norme e in relazione alla sua rendita catastale (€ 46.022,50) dichiarata con apposito Modello di Agenzia delle Entrate (Cfr. “Mod. D1” datata 12 aprile 2023 - Allegato n. 5), l'odierna esponente effettuava, regolarmente, tutti quanti i pagamenti al detto titolo d'imposta dovuti, come questi in illo tempore liquidati e versati in misura pari a € 19.444,00.”
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:
-I. violazione ovvero falsa applicazione del disposto combinato degli artt.
6-bis, co. 1 e 2 - legge n. 212/2000
(“principio del contraddittorio”) e 2 - decreto 24 aprile 2024 (“individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”), fatto questo dal quale discende l'annullabilità dell'avviso ex artt.
6-bis, co. 1 e 7-bis - legge n. 212/2000, ciò per mancata attivazione del c.d. “contraddittorio preventivo obbligatorio” tra le due parti.
-II. violazione dell'art. 1, co. 162 - legge n. 296/2006, fatto questo dal quale consegue l'annullabilità dell'avviso impugnato ex art.
7-bis - legge n. 212/2000, ciò per mancata od illegittima sua sottoscrizione.
-III. violazione degli artt. 1, co. 162 - legge n. 296/2006 e 7, co.
1 - legge n. 212/2000, fatto questo che comporta l'annullabilità dell'avviso ex art.
7-bis - legge n. 212/2000, ciò per omessa indicazione dei sottesi presupposti per i quali è stata in vero attribuita una presunta “maggiore rendita catastale” mai prima di adesso concessa in conoscenza alla scrivente, ciò anche in violazione dell'art. 74, co.
1 - legge n. 342/2000.
-IV. richiesta di annullamento giudiziale dell'avviso per cui oggi è processo ex art.
7-bis - legge n. 212/2000, per assenza manifesta del sotteso presupposto impositivo, per avere la scrivente rettamente denunciato, liquidato e versato quanto imposto dalla legge tributaria sostanziale.
Tutte le argomentazioni difensive di parte ricorrente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva per:”annullamento giudiziale dell'avviso di accertamento ex art.
7-bis - Legge n. 212/2000“.
Il Comune di PO, si costituiva in giudizio, depositando le controdeduzioni ed insistendo, sostanzialmente, sulla legittimità e fondatezza del proprio operato. Il Comune così esponeva in premessa:” L'Ufficio Tributi con atto di accertamento n. 431 del 22.04.2025, provvedeva a richiedere alla società in oggetto il pagamento dell' IMU dovuta per l'anno 2023, per PARZIALE
VERSAMENTO dell'imposta relativamente ad una unità immobiliare posta in PO, cat. D02 Foglio 21, Part. n. 1780, sub. 44, per complessive € 19.359,91 comprensivi di sanzioni ed interessi in quanto, a seguito di verifica sulle banche dati in possesso dell'ufficio sono risultate incongruenze tra quanto è stato dichiarato e corrisposto dalla società ricorrente (rendita di euro 46.022,50) e quanto accertato dall'ufficio (rendita di euro 79.200,00 a seguito di rettifica DOCFA – AMPLIAMENTO E DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI -13.04.2023 PROT. N. SI0042744)”
Tutte le argomentazioni difensive di parte resistente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte.
Parte resistente concludeva per la reiezione del ricorso.
In data 24.11.25 parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'udienza del 28 novembre 2025, questa Corte di Giustizia con Ordinanza n. 164/2025 così statuiva: “La
Corte, ex art 7, comma 1, D.lgs 546/92, dispone che l'A.d.E. - Ufficio del Territorio di Siena documenti con specifica produzione l'eventuale notifica della variazione di rendita catastale dell'immobile sito in PO (SI), categoria D02, foglio 21, particella 1780, sub 44, a seguito di rettifica DOCFA prot. n. SI0042/44 del 13/04/2023. Il citato deposito dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione”.
In data 23.12.25 l'Agenzia delle Entrate di Siena depositava con atto di trasmissione i documenti richiesti ed in particolare:-accertamento catastale n.2024SI0017818;- avviso di ricevimento postale attestante la mancata consegna per irreperibilità del destinatario;
-richiesta di notifica a messo comunale del 2.5.24 prot.30719;- relata di notifica del 3.5.24 di avvenuta consegna.
In data 30.01.26 parte ricorrente depositava motivi aggiunti ex art.24 Dlgs.n.546/1992 in base ai documenti prodotti da AdE, Ufficio del Territorio, di Siena.
All'udienza del 16.02.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda ritiene, rigettate le eccezioni preliminari, nel merito fondati i motivi di impugnazione e, quindi, il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente, è da rilevare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, co. 2, L.n. 212/2000 “non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni”. Pertanto, l'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune sono da ritenere sostanzialmente automatizzati: nel caso di specie la rendita rettificata da €46.022,50 in €79.200,00 (a seguito di docfa del 13.04.2023 prot. n. si0042744 per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni) è stata acquisita dal Comune tramite la banca dati “SISTER” dell'Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, l'eccezione sollevata da parte ricorrente sull' obbligatorietà del contraddittorio è da ritenere infondata e, quindi, va rigettata.
Anche l'eccezioni attinenti alla notifica dell'avviso impugnato ed alla sua sottoscrizione sono infondate e vanno rigettate.
L'avviso di accertamento IMU/2023 impugnato è stato correttamente notificato a mezzo PEC, in formato PDF/A, completo di firma digitale in formato PADES, come da normativa in materia, tramite SEND, la
Piattaforma Nazionale per le Notifiche Digitali, ex art. 16 D.L. n. 76/2020, che digitalizza la gestione delle comunicazioni a valore legale, semplificando il processo di notifica sia per chi le invia che per chi le riceve.
In ogni caso, parte ricorrente costituendosi in giudizio ed esercitando adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza subire alcun pregiudizio, ha sanato ogni vizio di nullità relativamente alla notifica dell'atto impugnato, che ha raggiunto il suo scopo a cui era destinato.
La sottoscrizione dell'avviso impugnato è stata legittimamente apposta dal dott. Nominativo_3, quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali per il Comune di PO (si veda delibera GC n. 105 del
15.04.2025, allegata alle controdeduzioni).
Nel merito della vicenda, si deve evidenziare che l'avvenuta variazione di rendita catastale è di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio. Le risultanze catastali obbligano il Comune alla piena osservanza, non avendo alcun diritto a derogarvi.
Parte ricorrente, in base agli atti, non risulta posta a conoscenza della rettifica di variazione catastale, in quanto la stessa è stata notificata solamente ad Società_1 srl, società acquirente con contratto Rep. 1997 del 30 novembre 2023, in data 3.5.24 presso la sede in PO, Indirizzo_2 (immobile compravenduto). Dalla relativa relata (prot.1274/2024 del registro notifiche del Comune di PO) emerge la notifica dell'accertamento catastale codice atto n. 2024 SI00 17878 (si veda proprio all.4 controdeduzioni).
Anche dai documenti trasmessi da AdE non risulta alcuna notifica nei confronti della ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. A SOCIO UNICO cf.P.IVA_1.
Pertanto, trattandosi di enti commerciali distinti (Ricorrente_1 S.R.L. a socio unico ed Società_1 srl), con differente soggettività giuridica, a nulla rileva che la procedura docfa (datata 13.04.2023 prot. n. si0042744 per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni) sia stata a suo tempo promossa da parte ricorrente in assenza di ulteriori avvisi e notificazioni alla stessa.
Di conseguenza, l'atto impugnato deve ritenersi nullo in quanto fondato su una rendita non notificata e, pertanto, improduttiva di effetti (si veda sul punto Cass.Ord. n. 24532 del 12.09.2024) nei confronti della società Ricorrente_1 S.R.L. a socio unico.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti e ragionevoli motivi per la compensazione integrale tra le parti, stante anche la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.