Sentenza 4 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2018, n. 54165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54165 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/04/2018 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
-Fette/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI i ei-44 _ Yt 3 0e-14 jt L .e..4.4. te to, al o-cm %, fv-0-9-)te o. w. pr.).(7 uk c.tu'i-v370 -e o. e c-or L'AA.~70 crui
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 27 aprile 2018 il Tribunale di Catania - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone, in data 4 aprile 2018, nei confronti di ON SA.
1.1 La contestazione provvisoria riguarda l'omicidio di ES SE ed il tentato omicidio di ES EL, fatto avvenuto il 26 febbraio 2018 in una zona di campagna ed in ore pomeridiane, mentre i due ES - allevatori di bestiame - erano intenti a recintare un terreno. L'omicidio risulta commesso con esplosione di più colpi di fucile verso le vittime ed è verosimile l'utilizzo di due armi diverse, in virtù delle risultanze di prova generica . Due rosate di pallettoni hanno investito ES SE alla schiena ed alla spalla, determinandone la morte, mentre le ferite riportate da ES EL presentano fori di ingresso di dimensioni più ridotte, verosimilmente ascrivibili alla esplosione di pallini.
1.2 La vicenda, sul piano ricostruttivo, risulta di una certa complessità in virtù della sequenza di atti di indagine che hanno riguardato la particolare fonte dichiarativa rappresentata da ES EL, soggetto scampato all'agguato e rimasto in corna - per le conseguenze delle gravi ferite al capo - dal 26 febbraio sino al 7 marzo del 2018. Le attività di assunzione di informazioni si sono verificate in tre occasioni distinte tra febbraio ed aprile del 2018. In data 8 marzo 2018, al suo risveglio in ospedale, ES EL ha realizzato con esito positivo la individuazione fotografica di ON AN (foto n.47), ON ZI CI (foto n.51) e ON SA (foto n.48), allevatori anche loro e soggetti con cui erano sorti, si afferma, dei contrasti per lo sconfinamento degli animali. Il Tribunale osserva che l'atto in questione - di cui viene visionata anche la videoregistrazione - va ritenuto spontaneo e utilizzabile, in rapporto alle sue modalità. ES EL ha indicato, in un album contenente 51 immagini fotografiche, gli aggressori (come prima nominati), pur esprimendosi a gesti, date le particolari condizioni in cui si trovava. E' stato in grado di attribuire le singole condotte, nel senso che ha fatto comprendere agli interroganti che a sparare furono ON AN e ON SA (v. pag. 10 della ordinanza impugnata). Circa tali aspetti l'atto è ritenuto pienamente valutabile dal Tribunale che lo qualifica, per la prossimità ai fatti, come evento probatorio dotato di particolare valore dimostrativo. A tale primo atto di indagine seguono delle assunzioni di informazioni, sempre rese da ES EL, che il Tribunale - pur riconoscendo l'esistenza di difficoltà di comprensione del narrato, atteggiamenti dichiarativi a volte incongruenti e ondivaghi - ritiene in ogni caso valutabili, nel loro nucleo essenziale, come confermative della originaria individuazione fotografica.
1.3 D Tribunale, sul punto, esamina le doglianze difensive incentrate sul preteso travisamento dei contenuti del verbale delle dichiarazioni rese da ES EL. Si afferma che le prime dichiarazioni del ES non sono state raccolte correttamente, in quanto il dichiarante non era in condizioni fisiche tali da poter rispondere agli stimoli esterni. Inoltre, vi sarebbero state rilevanti difformità - secondo la difesa - tra la sequenza videoregistrata dell'atto e il contenuto del verbale di sintesi, posto che il ES ha più volte fornito risposte prive di senso e/o contraddittorie con quanto appena affermato. ON SA, inoltre, rappresentava di non essere parente dei due coindagati e di non possedere terreni confonanti con i ES, a sostegno della sua estraneità ai fatti. Sul punto, viene confermata la valutazione di attendibilità di ES EL, pur dandosi atto degli atteggiamenti dichiarativi non sempre lineari. Si ritiene, in particolare, che la condotta dichiarativa del ES sia stata di certo influenzata da alcuni fattori perturbanti, quali le condizioni fisiche (reduce da un delicato intervento all'atto della prima individuazione), il serio timore per la propria incolumità (essendo appena scampato alla morte ed avendo assistito all'omicidio del fratello), la modesta capacità espressiva di base. Tali fattori consentono di riconoscere, pur in presenza di momenti negatori, la complessiva coerenza della versione di accusa, essenzialmente incentrata sulle risultanze dell'atto di individuazione e sui momenti di sincerità espressiva rinvenibili nel corso delle complesse audizioni. Viene esaminato il contenuto di ogni singolo atto di indagine (da pag. 9 a pag. 25 della decisione impugnata) al fine di valutare la doglianza difensiva, con il risultato prima evidenziato (attendibilità del nucleo essenziale della deposizione, in virtù della frequente rievocazione dei risultati positivi della individuazione, pur con momenti di sostanziale ritrattazione per incoerenza del narrato, cui faceva seguito una nuova conferma della identità degli sparatori).
1.4 L'attendibilità del ES EL sarebbe, inoltre, confermata : a) dalle stesse risultanze di prova generica, nella parte in cui da tali dati si ricava in modo inequivoco la sua vicinanza al luogo dell'aggressione portata al fratello (viene colpito anche lui e si accascia nei pressi dell'auto) e la visibilità degli aggressori, peraltro persone da lui già conosciute, nonchè la duplicità di armi utilizzate;
b) dai contenuti narrativi, circa la possibile causale, resi da LU AT SE (nipote e collaboratore dei ES nella attività agricola) e da TI AR ND , sintetizzati nella decisione impugnata e reputati attendibili, quanto ai contrasti sugli sconfinamenti per il pascolo in contrada RF (la progressione narrativa evidenziata dalla difesa è ampiamente giustificata, in tesi, dallo stato di timore in cui versavano i soggetti subito dopo il gravissimo fatto di sangue, peraltro chiaramente riferiti dal LU ).Si ritiene, inoltre, inutilizzabile una registrazione di colloquio intercorso, dopo le prime informazioni rese dal ES, dall'avv. Villardita (tema diffusamente trattato in motivazione). Il Tribunale, inoltre, afferma che il ES non ha mai riferito circa l'esistenza di un rapporto di parentela tra ON SA e ON AN, il che esclude che il dato dell'assenza di tale rapporto sia rilevante sul piano della verifica di attendibilità. Il ES ha riconosciuto in fotografia ON SA e ha affermato che costui in passato abitava vicino a ON AN: Del resto, sostiene il Tribunale, il ON AN non ha negato la conoscenza con il ON SA (riferendo che ..forse è un lontano cugino), anch'egli dedito all'attività di allevatore. Non viene dunque ritenuto rilevante il fatto che ON SA non possieda terreni confinanti con i ES, posto che - in tesi di accusa - il suo intervento si sarebbe verificato a sostegno delle ragioni di ON AN.
1.5 II Tribunale motiva circa la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, data l'età dell'indagato. Si valorizza a tal fine il mancato rinvenimento delle armi (che vanno ritenute ancora in possesso degli indagati), il contesto familiare di produzione dell'evento, l'elevata conflittualità tra i nuclei familiari emersa dalle indagini.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - ON SA, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, nonchè travisamento dei dati dimostrativi.
2.1 Il ricorrente rappresenta che l'unico reale indizio a carico del ON è rappresentato dal contributo dichiarativo del ES, reso in condizioni psicofisiche non adeguate e ricco di contraddizioni interne, riconosciute dallo stesso Tribunale. Non vi sarebbero reali elementi di sostegno alle affermazioni del ES, nè vi è riferibilità del preteso movente alla persona del ricorrente. Si contesta la ritenuta inutillizabilità del colloquio registrato dall'avv. Villardita, contenente dichiarazioni di segno diverso rese dal ES. Si contesta la ricorrenza, in fatto, del movente. Si afferma che il Tribunale ha estratto dalla sequenza degli atti di indagine un profilo di attendibilità del ES che è smentito dal contenuto degli atti medesimi ed ha finito con il non valutare le doglianze difensive. Viene anche in tal caso confrontato il contenuto degli atti istruttori con le affermazioni rese dal Tribunale (si rinvia, per tali dettagliate deduzioni, ai contenuti dell'atto) affermando la illogicità e scarsa aderenza al dato istruttorio delle seconde. La censura di vizio motivazionale si estende ai profili argomentativi su esigenze cautelari e adeguatezza della misura. Non poteva essere valorizzato, quale elemento a carico il mancato rinvenimento delle armi e non si è tenuto conto dei profili positivi della personalità del ricorrente e della sua estraneità al preteso movente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Le pur articolate deduzioni difensive, pur rientrando nel perimetro della ammissibilità - in quanto si rivolgono principalmente alle argomentazioni esposte dal Tribunale e non sollecitano una nuova valutazione dei dati informativi - non possono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.
2.1 Va premesso che la valutazione in fatto, espressa dal Tribunale del Riesame in punto di gravità indiziaria, deve rapportarsi in modo chiaro e controllabile alla particolare regola di giudizio - art. 273 cod.proc.pen. - espressa dal legislatore per la fase cautelare, nel senso più volte ribadito da questa Corte (ex multis Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243) per cui la restrizione di libertà risulta possibile solo in presenza di elementi conoscitivi idonei alla formulazione di una prognosi di «elevata probabilità di condanna», il che impone di tener conto della particolare natura degli elementi sottoposti a valutazione, con utilizzo di criteri prudenziali già in tale fase. Su tale aspetto si concorda con l'impostazione in diritto coltivata dal ricorrente, ma la disamina del ragionamento giustificativo espresso nel provvedimento impugnato non conduce alla constatazione di un effettivo disallineamento tra la valutazione dei dati dimostrativi e la regola di giudizio di cui all'art.273 cod.proc.pen. . Nel caso in esame, il Tribunale appare del tutto consapevole di dover realizzare un accurato vaglio di attendibilità della principale fonte informativa, rappresentata da ES EL, sopravvissuto all'agguato. Ed il modo in cui tale vaglio di attendibilità - con il limite tipico del procedimento incidentale - viene realizzato, si sottrae alle censure difensive.
2.2 Ciò perchè l'esame delle risultanze dimostrative appare, in primo luogo, completo. Il Tribunale, in effetti, non trascura alcun aspetto delle critiche e si pone - come è d'obbligo fare - in chiave dubitativa verso l'apporto di una fonte del tutto particolare come ES EL. Fonte da un iato particolarmente preziosa perchè - con assoluta certezza - presente al momento dell'esplosione dei colpi, tanto da venire anch'egli colpito, dall'altro densa di non negate problematicità, accentuatesi con il progredire dell' attività di indagine. Fonte che, tuttavia, viene sottoposta ad un controllo accurato, in motivazione, con valorizzazione di un momento cui viene attribuita particolare valenza, rappresentato dal primo atto di indagine, la individuazione fotografica. Circa tale atto le doglianze difensive non possono trovare accoglimento. Non illogica risulta, in particolare, la scissione operata dal Tribunale - assistita dal confonto con i contenuti della videoripresa - tra la «sequenza di interazione» correlata alla sottoposizione delle immagini e alle reazioni, anche fisiche, del ES, e la parte finale dell'atto in cui la complessità delle domande - a contenuto prevalentemente informativo - viene ritenuta portatrice di una sostanziale inabilità del ES a fornire risposte adeguate. La denunziata contraddittorietà, a parere del Collegio, non sussiste perchè è di intuitiva evidenza la differenza che corre tra la sottoposizione di una immagine tesa a provocare l'identificazione dell'autore di un fatto di sangue (è lui o non è lui?) da parte di un soggetto che ne è rimasto anch'egli vittima e la domanda 'aperta' circa le cause di quanto accaduto. Il secondo interrogativo implica, infatti, una capacità non tanto di elaborazione quanto di trasmissione della conoscenza che ben poteva ipotizzarsi come pregiudicata dalle precarie condizioni fisiche del ES, lì dove alla prima domanda basta, così come risulta dal testo della decisione, la apposizione di un dito sulla immagine, attività che non irragionevolmente è stata ritenuta alla portata di ES EL. E la assenza di vizi di legittimità in tale segmento della decisione consente - sia pure nell'ambito del controllo su un giudizio incidentale - di ritenere non manifestamente illogica l'intera progressione argomentativa, che sulla rievocazione - durante le successive audizioni - di quel 'primo' atto di indagine, sostanzialmente, si basa. In effetti il Tribunale inserisce - pur prendendo atto delle oscillazioni narrative - un elemento esplicativo che la difesa del ricorrente finisce con il non considerare, rappresentato dai timori del ES, derivanti dalla particolare gravità di quanto accaduto (con ritrosìa a proseguire nella riaffermazione delle risultanze della individuazione), in una con le generali difficoltà espressive. Tale aspetto, convalidato sul piano logico dalle affermazioni rese dal teste LU, è non solo sostanzialmente ignorato nel ricorso - sotto tale profilo della giustificazione delle incertezze espressive manifestate dal ES - ma rappresenta una non illogica chiave di lettura di una condotta dichiarativa che mostra - senza dubbio - delle contraddizioni interne, che tuttavia - come affermato dal Tribunale - vengono sempre risolte, nel corso degli atti, con la riaffermazione della validità della prima affermazione, risalente al verbale di individuazione. In tal senso, non risulta illogica l'affermazione - operata dal Tribunale - di una riconoscibile linea di fondo dichiarativa, rappresentata dalla avvenuta identificazione degli autori materiali del fatto, tra cui l'odierno ricorrente, posto che oltre ad essere supportata da quanto detto sopra, tale affermazione trova elementi di sostegno indipendenti, tratti dall'esame delle risultanze di prova generica (in particolare la necessaria vicinanza del ES EL al ES SE) e dai contenuti espressivi dei testi LU e TI quanto ai timori 'soggettivizzati' verso il nucleo dei ON ed alla probabile causale dell'accaduto.In ciò va ritenuto che la descritta - nel provvedimento impugnato - convergenza dei dati indizianti non è smentita dai contenuti delle doglianze, con rigetto del ricorso sul tema della gravità indiziaria. Va inoltre precisato, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, che : - la doglianza relativa alla affermata, dal Tribunale, inutilizzabilità della registrazione operata dall'avvocato Villardita è infondata. Correttamente, in diritto, il Tribunale ha ritenuto che l'avvenuto conferimento, in via di fatto, del mandato difensivo a tale legale da parte degli indagati inibiva in radice l'attività di indagine difensiva diretta ad ottenere informazioni dalla principale fonte di accusa - ES EL - su quanto costui aveva già riferito agli inquirenti, in virtù di quanto previsto dall'art. 391 bis co.4 cod.proc.pen. . Con tale disposizione il legislatore ha introdotto, nel regolamentare l'attività di investigazione del difensore, una disposizione tesa ad evitare possibili pressioni o condizionamenti sul soggetto già ascoltato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, prevedendo che alle persone già sentite dal p.m. o dalla p.g. non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date. Dunque il legale in questione, con utilizzo di uno strumento di documentazione (la registrazione informale) parimenti irrituale, perchè non assistito dalla redazione di un verbale e dagli avvisi previsti dall'art. 391 bis co.3 cod.proc.pen. (tra cui, alla lettera e, rientra quello relativo al divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria e le risposte date) ha palesemente violato un divieto di legge relativo alla disciplina delle modalità di contatto con la potenziale fonte di prova, il che conduce alla inutilizzabilità della attività, in qualsiasi forma, realizzata, ai sensi dell'art. 191 cod. proc.pen.; - la estraneità del ON SA al movente 'diretto', in virtù della diversa collocazione geografica dei terreni da lui adibiti al pascolo, rispetto a quelli di ON AN, è aspetto valutato in modo non illogico dal Tribunale, che evidenzia come dalla ritenuta attendibilità dell'atto di individuazione compiuto dal ES si ricava la compresenza del ricorrente e il suo ruolo attivo nella commissione del reato, con evidenza che sta a significare l'adesione concorsuale del ON SA al proposito criminoso. Sul punto, l'assenza di prova delle modalità dell'accordo criminoso non è lelemento tale da incrinare la coerenza logica della valutazione, ben potendosi desumere l'esistenza di un accordo da un inequivoco comportamento successivo, di attuazione del medesimo, ove tale comportamento sia ricostruito in modo conforme alle regole di valutazione probatoria tipiche della fase procedirnentale.
3. La ritenuta assenza di vizi nel primo segmento della valutazione cautelare porta a ritenere infondate le doglianze anche in tema di ricorrenza di esigenze cautelari e adeguatezza della misura. Il fatto, in sè considerato, denota estrema aggressività, capacità organizzative e di riproposizione di particolare intensità, come ritenuto nel Trasmessa copia ex art. 23 n. l ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì E 4 D I C, 2018 provvedimento impugnato, né può dirsi che il mancato reperimento delle armi - una volta risolta in senso positivo la quaestio sui gravi indizi di colpevolezza - sia un elemento a discarico, come ipotizzato dal ricorrente. Ciò depone infatti per la capacità dì reperimento e utilizzo di luoghi idonei al nascondimento delle stesse, il che rende non illogica la tesi di una facilità di riproduzione di reati con uso di armi o comunque della stessa specie di quello per cui si procede. Il negativo giudizio sulla personalità si pone, dunque, come logico antecedente causale della prognosi di non affidabilità circa l'osservanza di misure diverse da quella che risulta applicata. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancell