Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 483/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Nicoletta LAZZARI, elettivamente domiciliato in Viale Parte_1
Angeli n. 8, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Nicoletta LAZZARI;
e con il patrocinio dell'Avv. Paola BERTELLO e dell'Avv. Stefania Controparte_1
MARGARIA, elettivamente domiciliata in Viale Angeli n. 8, Cuneo (CN) presso il difensore dell'Avv.
Paola BERTELLO;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1
esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Borgo San Dalmazzo (CN) il 24/09/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 22, Parte II, Serie A, dell'anno 2011; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 07/01/2009, a Cuneo Persona_1 Persona_2
(CN) il 02/08/2012 e , a Cuneo (CN) il 22/12/2019; Persona_3
che sin dalla data di comparizione virtuale nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice disponeva che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al
18/04/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 27/02/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e ati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto Per_1 Per_2 Per_3 ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
24/09/2011 in Borgo San Dalmazzo (CN) da: , nato ad [...] il Parte_1 15/01/1981, e da , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto Controparte_1 nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo al n. 22, Parte II, Serie
A, Anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) I figli oggi di anni 16, oggi di anni 12 e oggi di anni 5vengono affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3
secondo i princìpi dell'affido condiviso ed avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa paterna.
2) La responsabilità genitoriale per i figli e verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di Per_1 Per_2 Per_3
maggiore interesse per i minori, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute degli stessi saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, la mamma terrà con sé i figli e ei seguenti tempi: Per_1 Per_2 Per_3
- infrasettimanalmente: un giorno, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 fino al giovedì mattina, curando la madre l'accompagnamento di a scuola o presso la casa del padre o dei nonni paterni o presso i centri estivi;
Per_3
- a weekend alternati: dal venerdì pomeriggio ore 16:00fino alla domenica sera ore 20:00/20:30 (cena presso la madre, salvo diversi accordi tra i genitori).
I genitori concordano che nei weekend di spettanza materna nonché nel giorno infrasettimanale di competenza materna, allorquando la madre non preleverà i figli all'uscita da scuola/asilo, quest'ultima si farà carico di prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione paterna;
- due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, nel periodo che la madre comunicherà al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, verrà rispettata la calendarizzazione sopra indicata, con la previsione dell'alternanza delle maggiori festività quali il Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania, nonché la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
La madre si impegna, al termine di ogni periodo di permanenza di presso di lei, a restituire l'abbigliamento fornito Per_3 dal padre ed indossato dal minore al momento della consegna.
4) La sig.ra corrisponderà al sig. tramite bonifico bancario entro il giorno 20(venti) di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per ifigli e la somma di € 200,00 (euro Per_1 Per_2 Per_3
duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. Le parti concordano fin d'ora che, dopo il mese di giugno
2026, tale importo verrà revisionato.
5) Le spese extra-assegno in favore dei figli verranno sostenute nella misura del 100% dal sig. Parte_1
I genitori sosterranno nella misura del 50%, previa preventiva concertazione fra le parti, le spese indicate dal Protocollo
CNF 29/11/2017 (doc. n.11) alla voce “Spese extra-assegno obbligatorie”, ad eccezione dei libri scolastici, bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, che verranno invece sostenute al 100% dal padre.
I genitori sosterranno altresì nella misura del 50% le spese relative al percorso psicologico in favore dei figli e Per_1 Per_2 finalizzato al recupero del compromesso rapporto della madre con i figli avanti il SSN, così pure le spese per il sostegno psicologiche si renderanno necessarie qualora il figlio oggi di anni 5, dovesse manifestare problematiche nel rapporto Per_3 con la madre, rifiutando di recarsi presso di lei.
Dette spese dovranno essere tutte effettuate presso il SSN nonché presso la NPI - ASL CN1.
6) I genitori si impegnano reciprocamente, in considerazione della tenera età del figlio a farsi da intermediari nel Per_3
garantire almeno una telefonata quotidiana con il genitore che in quel momento non si trova con il minore.
La telefonata quotidiana viene indicativamente prevista verso le ore 20:00, salvo diverso orario che i genitori concorderanno tra loro.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dal sig. Parte_1
8) Le parti dichiarano di essere, allo stato, autonome economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, istanza reciproca di assegno divorzile.
9) Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purché vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico- patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra loro.
10) Le spese legali si intendono integralmente compensate e gli Avv.ti Nicoletta Lazzari, Paola Bertello e Stefania
Margaria, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, L.31/12/2012 n.247.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 24/04/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi