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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2694/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12162/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Afragola, alla via Piave n. 15/b presso lo studio dell'Avv. Ferdinando
Del Mondo, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'insussistenza dell'indebito contestatogli dall' per l'effetto dichiarare l'illegittimità CP_2 della rideterminazione della prestazione, con condanna al pagamento dei ratei di prestazione spettanti.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere titolare della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 26/06/2020; b) Di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 03/10/2022 all'esito della quale le veniva riconosciuta l'invalidità al 60%, con conseguente provvedimento di revoca a partire dal 03/10/2022;
c) Di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale è stata riconosciuta invalida al 77% a partire dalla visita di revisione;
d) Che l' ha provveduto a liquidare i ratei della prestazione, ma esclusivamente a partire CP_2 dal gennaio 2024, ritenendo sussistente un indebito per l'anno 2022 per superamento dei requisiti reddituali e ritenendo non spettante la prestazione per l'anno 2023 per le medesime ragioni;
e) Che il provvedimento dell' è scorretto non sussistendo alcun indebito e non essendo CP_2 correttamente calcolato il requisito reddituale, con la conseguenza che l'indebito va annullato e vanno riconosciuti tutti i ratei di prestazione maturati a partire dalla visita di revisione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso. CP_2
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
In via preliminare è opportuno chiarire l'oggetto del giudizio anche ai fini di una più ordinata trattazione del processo: parte ricorrente, infatti, propone una prima azione volta ad accertare l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito ricevuto, con le conseguenziali pronunce ed una seconda azione volta al pagamento dei ratei effettivamente spettantile.
Procedendo secondo un ordine logico, dunque, è opportuno analizzare primariamente la domanda relativa al provvedimento di indebito;
tale domanda, dunque, si fonda sull'accertamento del superamento del limite reddituale previsto nell'anno 2022 per il godimento dell'assegno mensile di assistenza.
In tema di indebito, dunque, deve essere ancora una volta ribadito il principio granitico nella giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Venendo ad applicare il principio appena riportato al presente giudizio deve osservarsi che parte ricorrente nell'anno 2022 ha conseguito redditi pari ad euro 6.235,00 di cui euro 2.815,00 da lavoro dipendente ed euro 3.420,00 da fabbricati. Ne deriva che il limite reddituale per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, pari per l'anno 2022 ad euro 5.025,02 è stato certamente superato e la prestazione ricevuta è conseguentemente indebita.
In senso contrario non possono avere rilievo le allegazioni di parte ricorrente che pretende di considerare come annualità le mensilità andanti dal luglio dell'anno precedente fino al giugno dell'anno successivo proprio perché – come per altro aspetto evidenziato dalla stessa ricorrente – non si tratta di prima liquidazione della prestazione, in relazione alla quale è necessario fare una valutazione prospettica sulla base dei redditi degli anni precedenti, ma dovendosi al contrario guardare al reddito dell'anno di riferimento.
Una volta stabilita la natura indebita della prestazione ricevuta dalla ricorrente nell'anno
2022 è necessario verificare se la prestazione indebitamente ricevuta sia ripetibile dall'ente previdenziale.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale. Vanno per tale ragione applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la giurisprudenza ritiene (Cass. Civ. Sez. Lav. del 15.10.2019, n. 26036) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. Tuttavia, la stessa giurisprudenza reputa che tale principio non operi qualora ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, quali le prestazioni erogate a causa di un dolo comprovato dello stesso. Di grande rilievo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28771 del
9.11.2018, ancora una volta in merito all'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge: l'ente è abilitato alla ripetizione delle somme versate non solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ma anche di quelle versate a partire dal momento esatto in cui gli stessi siano stati superati
“allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”.
Ebbene, nel caso oggetto del giudizio sussistono molteplici elementi che fanno ritenere che la ricorrente non fosse nella condizione tale da consentire la ripetizione delle somme erogate dall' : da un lato, infatti, il superamento dei redditi non appare tale da configurare quella CP_2 sproporzione richiesta dalla giurisprudenza per determinare il dolo della parte e quindi l'assenza di un affidamento da tutelare;
a ciò deve aggiungersi che il rapporto di lavoro che ha determinato il superamento dei limiti reddituali era un rapporto a tempo determinato, di breve durata, ed è iniziato in corso di anno e terminato prima della fine dell'anno, circostanze che possono aver contribuito a determinare l'affidamento che la percezione delle somme fosse legittima.
Per tali ragioni non è ripetibile dall' quanto versato a titolo di assegno mensile di CP_2 assistenza per l'anno 2022 e l' deve essere condannato a restituire le somme illegittimamente CP_2 ripetute.
A fronte del superamento dei requisiti reddituali per l'anno 2022, tuttavia, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di pagamento dei ratei di prestazione per i mesi di novembre e dicembre 2022.
Procedendo nell'analisi del ricorso, dunque, deve essere analizzata la domanda di pagamento dei ratei di prestazione relativi all'anno 2023.
L'ente previdenziale, infatti, ha negato il pagamento della prestazione anche per tale annualità sulla base dei redditi posseduti dalla ricorrente nell'anno 2022, ritenendo che trattandosi di una nuova liquidazione a fronte della revoca della prestazione, si dovesse guardare ai redditi dell'anno precedente.
Dai documenti in atti e sulla base della dialettica processuale non è in discussione il requisito reddituale con riferimento all'anno 2023.
Non trattandosi di prima liquidazione, tuttavia, non è corretto il rigetto da parte dell' , che CP_2 avrebbe dovuto liquidare la prestazione alla ricorrente sulla base dei redditi da lei posseduti nell'anno 2023. Per tale ragione, con riferimento all'anno 2023, la domanda va accolta e l' va CP_2 condannato al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi. Conclusivamente il ricorso deve essere parzialmente accolto e deve essere dichiarato sussistente, ma irripetibile l'indebito relativamente alle somme corrisposte alla ricorrente nell'anno
2022, con condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente ripetute. Deve invece CP_2 essere rigettata la domanda di condanna al pagamento dei ratei relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022, mentre l' deve essere condannato al pagamento dei ratei per l'anno 2023, oltre CP_2 interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili i ratei di prestazione indebitamente corrisposti alla ricorrente nell'anno 2022, con conseguente condanna dell' alla CP_2 restituzione dei ratei illegittimamente ripetuti;
- rigetta la domanda di pagamento dei ratei per i mesi di novembre e dicembre 2022;
- condanna l' al pagamento dei ratei maturati dalla ricorrente nell'anno 2023, oltre interessi;
CP_2
-condanna l' al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.697,00, CP_2 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 28.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12162/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Afragola, alla via Piave n. 15/b presso lo studio dell'Avv. Ferdinando
Del Mondo, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'insussistenza dell'indebito contestatogli dall' per l'effetto dichiarare l'illegittimità CP_2 della rideterminazione della prestazione, con condanna al pagamento dei ratei di prestazione spettanti.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere titolare della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 26/06/2020; b) Di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 03/10/2022 all'esito della quale le veniva riconosciuta l'invalidità al 60%, con conseguente provvedimento di revoca a partire dal 03/10/2022;
c) Di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale è stata riconosciuta invalida al 77% a partire dalla visita di revisione;
d) Che l' ha provveduto a liquidare i ratei della prestazione, ma esclusivamente a partire CP_2 dal gennaio 2024, ritenendo sussistente un indebito per l'anno 2022 per superamento dei requisiti reddituali e ritenendo non spettante la prestazione per l'anno 2023 per le medesime ragioni;
e) Che il provvedimento dell' è scorretto non sussistendo alcun indebito e non essendo CP_2 correttamente calcolato il requisito reddituale, con la conseguenza che l'indebito va annullato e vanno riconosciuti tutti i ratei di prestazione maturati a partire dalla visita di revisione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso. CP_2
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
In via preliminare è opportuno chiarire l'oggetto del giudizio anche ai fini di una più ordinata trattazione del processo: parte ricorrente, infatti, propone una prima azione volta ad accertare l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito ricevuto, con le conseguenziali pronunce ed una seconda azione volta al pagamento dei ratei effettivamente spettantile.
Procedendo secondo un ordine logico, dunque, è opportuno analizzare primariamente la domanda relativa al provvedimento di indebito;
tale domanda, dunque, si fonda sull'accertamento del superamento del limite reddituale previsto nell'anno 2022 per il godimento dell'assegno mensile di assistenza.
In tema di indebito, dunque, deve essere ancora una volta ribadito il principio granitico nella giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Venendo ad applicare il principio appena riportato al presente giudizio deve osservarsi che parte ricorrente nell'anno 2022 ha conseguito redditi pari ad euro 6.235,00 di cui euro 2.815,00 da lavoro dipendente ed euro 3.420,00 da fabbricati. Ne deriva che il limite reddituale per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, pari per l'anno 2022 ad euro 5.025,02 è stato certamente superato e la prestazione ricevuta è conseguentemente indebita.
In senso contrario non possono avere rilievo le allegazioni di parte ricorrente che pretende di considerare come annualità le mensilità andanti dal luglio dell'anno precedente fino al giugno dell'anno successivo proprio perché – come per altro aspetto evidenziato dalla stessa ricorrente – non si tratta di prima liquidazione della prestazione, in relazione alla quale è necessario fare una valutazione prospettica sulla base dei redditi degli anni precedenti, ma dovendosi al contrario guardare al reddito dell'anno di riferimento.
Una volta stabilita la natura indebita della prestazione ricevuta dalla ricorrente nell'anno
2022 è necessario verificare se la prestazione indebitamente ricevuta sia ripetibile dall'ente previdenziale.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale. Vanno per tale ragione applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la giurisprudenza ritiene (Cass. Civ. Sez. Lav. del 15.10.2019, n. 26036) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. Tuttavia, la stessa giurisprudenza reputa che tale principio non operi qualora ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, quali le prestazioni erogate a causa di un dolo comprovato dello stesso. Di grande rilievo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28771 del
9.11.2018, ancora una volta in merito all'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge: l'ente è abilitato alla ripetizione delle somme versate non solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ma anche di quelle versate a partire dal momento esatto in cui gli stessi siano stati superati
“allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”.
Ebbene, nel caso oggetto del giudizio sussistono molteplici elementi che fanno ritenere che la ricorrente non fosse nella condizione tale da consentire la ripetizione delle somme erogate dall' : da un lato, infatti, il superamento dei redditi non appare tale da configurare quella CP_2 sproporzione richiesta dalla giurisprudenza per determinare il dolo della parte e quindi l'assenza di un affidamento da tutelare;
a ciò deve aggiungersi che il rapporto di lavoro che ha determinato il superamento dei limiti reddituali era un rapporto a tempo determinato, di breve durata, ed è iniziato in corso di anno e terminato prima della fine dell'anno, circostanze che possono aver contribuito a determinare l'affidamento che la percezione delle somme fosse legittima.
Per tali ragioni non è ripetibile dall' quanto versato a titolo di assegno mensile di CP_2 assistenza per l'anno 2022 e l' deve essere condannato a restituire le somme illegittimamente CP_2 ripetute.
A fronte del superamento dei requisiti reddituali per l'anno 2022, tuttavia, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di pagamento dei ratei di prestazione per i mesi di novembre e dicembre 2022.
Procedendo nell'analisi del ricorso, dunque, deve essere analizzata la domanda di pagamento dei ratei di prestazione relativi all'anno 2023.
L'ente previdenziale, infatti, ha negato il pagamento della prestazione anche per tale annualità sulla base dei redditi posseduti dalla ricorrente nell'anno 2022, ritenendo che trattandosi di una nuova liquidazione a fronte della revoca della prestazione, si dovesse guardare ai redditi dell'anno precedente.
Dai documenti in atti e sulla base della dialettica processuale non è in discussione il requisito reddituale con riferimento all'anno 2023.
Non trattandosi di prima liquidazione, tuttavia, non è corretto il rigetto da parte dell' , che CP_2 avrebbe dovuto liquidare la prestazione alla ricorrente sulla base dei redditi da lei posseduti nell'anno 2023. Per tale ragione, con riferimento all'anno 2023, la domanda va accolta e l' va CP_2 condannato al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi. Conclusivamente il ricorso deve essere parzialmente accolto e deve essere dichiarato sussistente, ma irripetibile l'indebito relativamente alle somme corrisposte alla ricorrente nell'anno
2022, con condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente ripetute. Deve invece CP_2 essere rigettata la domanda di condanna al pagamento dei ratei relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022, mentre l' deve essere condannato al pagamento dei ratei per l'anno 2023, oltre CP_2 interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili i ratei di prestazione indebitamente corrisposti alla ricorrente nell'anno 2022, con conseguente condanna dell' alla CP_2 restituzione dei ratei illegittimamente ripetuti;
- rigetta la domanda di pagamento dei ratei per i mesi di novembre e dicembre 2022;
- condanna l' al pagamento dei ratei maturati dalla ricorrente nell'anno 2023, oltre interessi;
CP_2
-condanna l' al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.697,00, CP_2 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 28.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Cirillo