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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2701/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2701 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. TATTI
MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PISTONI
FRANCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti comunicati 25/10/2024 - Cass. civ. n.
40377/2021).
OGGETTO: “Querela di falso e responsabilità professionale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per parte attrice : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le Pt_1 declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori, meglio visti e ritenuti: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1)dichiarare la falsità della sottoscrizione della IG.ra apposta sulla Parte_1 richiesta di variazione catastale di cui al doc. sub. 3 dell'atto di citazione;
2)per l'effetto, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato e escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie;
3)dichiarare la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, per l'illecita presentazione dell'istanza da parte del geom. ; Controparte_1
4)per l'effetto, condannare il Geom. al risarcimento della somma di € 30.133,21 CP_1
(euro trentatremilacentotrentatre/21) alla IG.ra , oltre interessi legali e rivalutazione Pt_1
monetaria dalla domanda al saldo;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, I.V.A. ed oneri di legge inclusi”.
IN VIA ISTRUTTORIA: in caso di contestazione della perizia calligrafica di parte, disporre CTU GRAFOLOGICA tendente ad accertare che la sottoscrizione “ ”, apposta sulla richiesta di Parte_1
variazione catastale di cui al doc. sub. 3 dell'atto di citazione è falsa e non apposta dall'attrice, con il seguente quesito: “accerti il CTU se la sottoscrizione apposta sulla richiesta di variazione catastale di cui al doc. sub. 3 dell'atto di citazione è riferibile alla
IG.ra ”. Parte_1
Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi ed interpello:
1)“vero o non vero che nel mese di ottobre del 2017 il geom. dichiarava di Controparte_1
aver presentato la richiesta di variazione catastale di cui al doc. sub. 3 dell'atto di citazione senza averne ricevuto mandato e senza la sottoscrizione della IG.ra ”; Parte_1
2)“vero o non vero che nel mese di ottobre del 2017 il geom. dichiarava Controparte_1
che in caso di conferma delle sanzioni comminate alla IG.ra avrebbe Parte_1 provveduto a rimborsare integralmente le somme”;
3)“vero o non vero che ho redatto la perizia grafotecnica allegata quale documento sub 12 all'atto di citazione che mi si rammostra”.
4)“vero o non vero che nel periodo dal 2005 al 2006 la IG.ra ha seguito Parte_1 personalmente i lavori di ristrutturazione dell'agriturismo “la Nuova Fattoria di Rasotto
Ornella”.
Si indica a teste sui capitoli 1) e 2) e 4) il IG. residente in [...]
L. Ariosto n. 19. Sul capitolo 3) la Dott.ssa , residente in [...], Testimone_2
pagina 2 di 9 Via Calamandrei n.
5. Sul capitolo 4): il legale rappresentante della ditta Crestani Srl, con sede in 21051 Arcisate (VA), Via Cavour n. 90, il IG. , residente in 21010 Persona_1
AG PR (VA), Via Garzonio Pierino n. 20 e il IG. , residente in 21050 Persona_2
Besano (VA), Via Papa Giovanni XXIII n. 1.
Con espressa e formale riserva di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre documenti, di dedurre altre circostanze e testi, di modificare e di ampliare le argomentazioni e conclusioni nei termini di legge.”;
Per parte convenuta : “Il sottoscritto difensore nell'interesse del convenuto Geom. CP_1
richiamato integralmente il contenuto dei precedenti scritti, produzioni, Controparte_1 deduzioni anche a verbale di udienza, dichiarato di non accettare l'estensione del contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte, conclude: previa richiesta, nel caso di rimessione della causa a ruolo, di accoglimento delle domande istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c che qui si trascrivono:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione
“vero che”
1)- la signora ha gestito in proprio l'attività di ristorazione nel periodo Parte_1
2003-2005 presso i locali di Arcisate via Molino PR( già via Molino del Freddo), n.2, allora di proprietà dei genitori e . CP_2 Controparte_3
2)- il IGnor si è sempre occupato, fino alla sua morte avvenuta nell'anno CP_2
2019, di effettuare lavori e di regolarizzare gli edifici (quattro corpi di fabbrica) che componevano il complesso aziendale di Arcisate via Molino PR (già via Molino del
Freddo), n.2, conferendo incarico, per tale ultimo scopo, al Geom. anche Controparte_1
per le porzioni della suddetta azienda già oggetto di cessione in favore della figlia . Pt_1
Testi: , residente a [...]; Testimone_3 Tes_4
, residente a [...];
[...]
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Pt_1
, in ordine alla domanda di responsabilità professionale ex artt.2236 e 1218 c,c,, in
[...]
capo al convenuto Geom. , avendo la stessa dichiarato di non aver conferito Controparte_1
a quest'ultimo alcun incarico ad effettuare le pratiche di variazione catastale del 2011 per la regolarizzazione delle opere di ampliamento dell'immobile di Arcisate.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la domanda svolta in via subordinata dall'attrice di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. del Geom. Controparte_1
pagina 3 di 9 improcedibile per il decorso dei termini di cui all'art.2935c.c., con conseguente intervenuta prescrizione ex art.2947 c.c..
- NEL MERITO: respingere le domande attoree non ravvisandosi errore professionale, fonte di responsabilità contrattuale ex artt.2236 e 1218 c,c,, nell'operato del convenuto Geom.
[...]
e/o extracontrattuale ex art.2043 c.c. per i motivi esposti nella narrativa della CP_1
comparsa di costituzione del 25.01.2024.
Condannare l'attrice ex art.96 c.p.c. a corrispondere al convenuto la somma di €.5.000,00.=
o la somma diversa che l'On. Tribunale adito riterrà congrua e di giustizia. con il favore delle spese e competenze di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 09/11/2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il Geometra Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della falsità della sottoscrizione riferibile all'attrice apposta sulla pratica di richiesta di variazione catastale (doc. 3 attore) , con conseguente ordine di cancellazione di tale sottoscrizione da detto documento ed esclusione dello stesso dalle fonti di prova del presente giudizio, volto ad ottenere l'accertamento della responsabilità (in tesi contrattuale, in subordine extracontrattuale) del professionista convenuto per l'illecita presentazione di detta pratica, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 30.133,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato che il geometra convenuto avrebbe avviato in data 10/11/2011 una pratica di revisione catastale, da D10 a D1, per l'immobile sito in Arcisate (VA), via Molino n. 1, senza incarico da parte dell'attrice, proprietaria dello stesso;
a tale attività è conseguito che l'Agenzia ha Controparte_4
modificato al categoria da D10 a D8 (essendo stata soppressa la categoria D1, con conseguente sottoposizione dell'immobile a IMU (imposta per complessivi € 23.409,00 per gli anni dal 2012 al 2016; nel 2017 la destinazione d'uso è stata nuovamente modificata a D10 esente IMU), nonostante la destinazione d'uso sia sempre rimasta quella di attività di agriturismo.
Parte attrice ha allegato poi di aver impugnato l'imposta avanti alla C.T.P., ma che il ricorso le era stato rigettato, in quanto il giudice tributario aveva ritenuto che la categoria pagina 4 di 9 rilevante fosse quella risultante catastalmente, non rilevando l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile.
Ancora, l'attrice ha allegato di essersi accorta di quanto occorso solo in data
24/03/2021 allorquando il Comune di Arcisate le ha notificato l'ingiunzione di pagamento con gli importi IMU per gli anni 2012/2016, e successivamente l'importo per il 2017.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il professionista convenuto, OM.
, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in Controparte_1 capo all'attrice in relazione alla domanda di responsabilità contrattuale, avendo ella stessa allegato di non aver mai conferito alcun incarico al convenuto;
ancora in via preliminare, il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione subordinata di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c. Nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite attivata in mala fede, con pagamento in favore del convenuto di una somma di € 5.000,00 ovvero diversa di giustizia.
A sostegno delle proprie richieste, il convenuto ha allegato che l'incarico alla pratica amministrativa svolta era stato conferito dal sig. , padre dell'odierna attrice ad CP_2
oggi deceduto, inerente la regolarizzazione della porzione di fabbricato intestata all'attrice, adibito sin dal 2003 ad attività di ristorazione e oggetto di opere di ristrutturazione e ampliamento, al fine di ottenere dal Comune la dichiarazione di agibilità; ne consegue, nella prospettazione convenuta, il difetto di legittimazione attiva della sig.ra Pt_1
all'azione contrattuale in danno del convenuto.
[...]
Nel merito, il convenuto ha rimarcato la legittimità del suo operato, deducendo che la categoria D10 era possibile solo per l'immobile fintanto che era gestito dai genitori dell'odierna attrice, persone fisiche, che ivi svolgevano attività di ristorazione ma contestualmente anche quella di agricoltori;
al contrario, dopo la vendita dell'immobile e il passaggio di gestione in capo alla figlia e al genero, i quali svolgevano la loro attività di ristorazione in forma societaria, non vi sarebbero più stati i requisiti di legge venendo meno la coincidenza fra proprietà dell'immobile e esercente attività di ristorazione.
Ancora, il convenuto ha contestato che l'attrice sia venuta a conoscenza dei fatti posti a fondamento della presente causa solo nel marzo 2021, producendo comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ala 'attrice del 27/09/2013 in cui le veniva comunicata proprio il cambio di destinazione d'uso da D8, richiesto dalla parte, a D1, d'ufficio; ne consegue,
pagina 5 di 9 pertanto, anche la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità extracontrattuale svolta in via subordinata.
Circa la dedotta falsità della firma apposta sul documento, il convenuto ha evidenziato che non sussiste in capo allo stesso l'onere di certificazione della sottoscrizione dei documenti che predispone, deducendo di averli consegnati al committente (padre dell'attrice) e che questi glieli avrebbe restituiti debitamente sottoscritti.
Svolte le verifiche preliminari con decreto ex art. 171 bis c.p.c. 31/10/2024, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 09/04/2024 ove non è stato possibile svolgere tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza della parte attrice personalmente
(cfr. art. 183 co. 1 c.p.c.), con ordinanza riservata in pari data sono state rigettate le istanze di prova delle parti ed è stata fissata udienza per la remissione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c.
Brevemente differita tale udienza, al fine di consentire le disposte comunicazioni al
Pubblico Ministero (interventore necessario per la domanda di querela di falso), la causa passa in decisione.
***********
1) Preliminarmente
In via preliminare occorre in questa sede confermare le statuizioni istruttorie già rese in corso di causa;
invero, entrambe le parti hanno concluso anche in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi.
In particolare, ritiene il giudicante che le istanze di prova (CTU grafologica e prova orale, testimoniale e per interrogatorio formale), sia superflui ai fini del decidere oltre che inammissibili, per le motivazioni meglio specificate nell'ordinanza già resa in corso di causa
09/04/2024, che qui integralmente si richiama.
2) L'eccezione di difetto di legittimazione attiva
L'eccezione di parte convenuta deve essere vagliata prima del merito, trattandosi di questione pregiudiziale di rito attinente ad una condizione dell'azione.
Ebbene, l'eccezione è fondata.
Parte convenuta ha eccepito che l'attrice, secondo la sua stessa prospettazione, non avrebbe titolo per la proposizione di azione “contrattuale” di responsabilità professionale in pagina 6 di 9 danno del professionista convenuto, con al conseguente richiesta di pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.
L'eccezione coglie nel segno.
Infatti, l'intera impostazione dell'atto di citazione ha come presupposto il mancato conferimento di mandato professionale al convenuto, il quale avrebbe agito spontaneamente e senza autorizzazione.
Pertanto, l'attrice non è legittimata attiva alla proposizione dell'azione contrattuale.
3) L'eccezione di prescrizione
Ancora in via preliminare, risulta fondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di intervenuta prescrizione dell'azione attorea “extracontrattuale” per infruttuoso decorso del termine quinquennale di legge.
Ed infatti, la contestata variazione della categoria catastale dell'immobile dell'attrice è entrata nella sfera di conoscenza dell'attrice con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27/09/2013 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa), ove documentalmente emerge che trattasi di “Rettifica della categoria proposta dalla parte” (cfr. oggetto della comunicazione amministrativa citata).
Tanto è sufficiente per consentire di stabilire che il termine di prescrizione quinquennale sia ampiamente decorso al momento della prima diffida stragiudiziale, pacificamente e documentalmente intervenuta solo nel luglio 2021 (cfr. doc. 22 citazione).
Invero, è del tutto inverosimile la circostanza per cui, a fronte della comunicazione supra indicata, l'attrice abbia atteso oltre 4 anni, fino al 10.04.2017, per attivarsi;
ed invero, proprio dalla narrazione attorea (cfr. pag. 2 citazione) emerge che l'attrice “accortasi della variazione catastale (…) incaricava il Geom. di eseguire una nuova Controparte_5
rettifica della categoria catastale”, senza che risulti alcuna marcazione temporale di tali eventi.
Ancora, ai fini specifici della rilevanza per l'eccepita prescrizione, risulta irrilevante la circostanza secondo cui l'attrice fosse “convita che si trattasse di un mero errore da parte degli
Uffici del Territorio”, in primo luogo in quanto tale convinzione è documentalmente e agilmente smentita dall'oggetto della comunicazione pervenutale, ove è chiaramente indicato che la variazione deriva da richiesta della parte stessa;
in secondo luogo, perché in ogni caso,
a fronte dell'eccezione, ella non ha allegato e documentato la scansione temporale degli eventi di incarico al nuovo professionista e di deduzione e prova dell'effettivo momento in cui ella sia venuta a conoscenza delle responsabilità che ascrive al convenuto.
Pertanto, l'azione ex art. 2043 c.c. è prescritta.
pagina 7 di 9 4) Le ulteriori domande formulate
Le ulteriori domande formulate da parte attrice risultano assorbite.
Ed invero, il richiesto accertamento della falsità della sottoscrizione del documento con conseguente sua esclusione dagli elementi probatori di questa causa è domanda connessa e funzionale alle domande di merito di accertamento della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, con conseguente condanna al risarcimento del danno;
in ragione delle questioni preliminari che hanno paralizzato sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale, ogni ulteriore questione rimane irrimediabilmente assorbita.
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, pur in presenza del requisito di legge della soccombenza della controparte, non trova però accoglimento in questa sede.
Ed invero, qualora la domanda si intenda proposta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., la stessa non è fondata, in difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della stessa, costituiti dalla deduzione del danno patito, della sua connessione causale con la condotta giudiziaria avversaria, nonché dell'indicazione della quantificazione;
in atti non si rinvengono tali elementi.
Ed invero, qualora la domanda si intenda proposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., azionabile anche d'ufficio, ritiene il giudicante che non possa ritenersi che l'attrice soccombente abbia agito in giudizio con malafede, come invocato da parte convenuta, in ragione dell'attivazione di un giudizio al fine di vedere riconosciuto un diritto, nonostante l'esito poi verificatosi, senza abuso dello strumento processuale.
5) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte attrice soccombente;
invero, l'esito della domanda ex art. 96 c.p.c. non incide sul riparto delle spese di lite, trattandosi di domanda meramente accessoria, come da costante giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. civ., Sent. n. 9532/2017).
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (valore della pagina 8 di 9 domanda per € 30.133,21), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria solo documentale, nonché delle modalità semplificate di decisione, anche in ragione dell'esito in rito della lite che giustifica la riduzione del compenso (art. 4 comma 9 D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1 relazione all'azione contrattuale di responsabilità professionale del convenuto;
2) ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione extracontrattuale subordinata svolta dall'attrice ; Parte_1
3) DICHIARA assorbita ogni altra domanda;
4) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta CP_1
[...]
5) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del Controparte_1
D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 07 febbraio 2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2701 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. TATTI
MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PISTONI
FRANCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti comunicati 25/10/2024 - Cass. civ. n.
40377/2021).
OGGETTO: “Querela di falso e responsabilità professionale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per parte attrice : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le Pt_1 declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori, meglio visti e ritenuti: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1)dichiarare la falsità della sottoscrizione della IG.ra apposta sulla Parte_1 richiesta di variazione catastale di cui al doc. sub. 3 dell'atto di citazione;
2)per l'effetto, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato e escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie;
3)dichiarare la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, per l'illecita presentazione dell'istanza da parte del geom. ; Controparte_1
4)per l'effetto, condannare il Geom. al risarcimento della somma di € 30.133,21 CP_1
(euro trentatremilacentotrentatre/21) alla IG.ra , oltre interessi legali e rivalutazione Pt_1
monetaria dalla domanda al saldo;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, I.V.A. ed oneri di legge inclusi”.
IN VIA ISTRUTTORIA: in caso di contestazione della perizia calligrafica di parte, disporre CTU GRAFOLOGICA tendente ad accertare che la sottoscrizione “ ”, apposta sulla richiesta di Parte_1
variazione catastale di cui al doc. sub. 3 dell'atto di citazione è falsa e non apposta dall'attrice, con il seguente quesito: “accerti il CTU se la sottoscrizione apposta sulla richiesta di variazione catastale di cui al doc. sub. 3 dell'atto di citazione è riferibile alla
IG.ra ”. Parte_1
Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi ed interpello:
1)“vero o non vero che nel mese di ottobre del 2017 il geom. dichiarava di Controparte_1
aver presentato la richiesta di variazione catastale di cui al doc. sub. 3 dell'atto di citazione senza averne ricevuto mandato e senza la sottoscrizione della IG.ra ”; Parte_1
2)“vero o non vero che nel mese di ottobre del 2017 il geom. dichiarava Controparte_1
che in caso di conferma delle sanzioni comminate alla IG.ra avrebbe Parte_1 provveduto a rimborsare integralmente le somme”;
3)“vero o non vero che ho redatto la perizia grafotecnica allegata quale documento sub 12 all'atto di citazione che mi si rammostra”.
4)“vero o non vero che nel periodo dal 2005 al 2006 la IG.ra ha seguito Parte_1 personalmente i lavori di ristrutturazione dell'agriturismo “la Nuova Fattoria di Rasotto
Ornella”.
Si indica a teste sui capitoli 1) e 2) e 4) il IG. residente in [...]
L. Ariosto n. 19. Sul capitolo 3) la Dott.ssa , residente in [...], Testimone_2
pagina 2 di 9 Via Calamandrei n.
5. Sul capitolo 4): il legale rappresentante della ditta Crestani Srl, con sede in 21051 Arcisate (VA), Via Cavour n. 90, il IG. , residente in 21010 Persona_1
AG PR (VA), Via Garzonio Pierino n. 20 e il IG. , residente in 21050 Persona_2
Besano (VA), Via Papa Giovanni XXIII n. 1.
Con espressa e formale riserva di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre documenti, di dedurre altre circostanze e testi, di modificare e di ampliare le argomentazioni e conclusioni nei termini di legge.”;
Per parte convenuta : “Il sottoscritto difensore nell'interesse del convenuto Geom. CP_1
richiamato integralmente il contenuto dei precedenti scritti, produzioni, Controparte_1 deduzioni anche a verbale di udienza, dichiarato di non accettare l'estensione del contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte, conclude: previa richiesta, nel caso di rimessione della causa a ruolo, di accoglimento delle domande istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c che qui si trascrivono:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione
“vero che”
1)- la signora ha gestito in proprio l'attività di ristorazione nel periodo Parte_1
2003-2005 presso i locali di Arcisate via Molino PR( già via Molino del Freddo), n.2, allora di proprietà dei genitori e . CP_2 Controparte_3
2)- il IGnor si è sempre occupato, fino alla sua morte avvenuta nell'anno CP_2
2019, di effettuare lavori e di regolarizzare gli edifici (quattro corpi di fabbrica) che componevano il complesso aziendale di Arcisate via Molino PR (già via Molino del
Freddo), n.2, conferendo incarico, per tale ultimo scopo, al Geom. anche Controparte_1
per le porzioni della suddetta azienda già oggetto di cessione in favore della figlia . Pt_1
Testi: , residente a [...]; Testimone_3 Tes_4
, residente a [...];
[...]
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Pt_1
, in ordine alla domanda di responsabilità professionale ex artt.2236 e 1218 c,c,, in
[...]
capo al convenuto Geom. , avendo la stessa dichiarato di non aver conferito Controparte_1
a quest'ultimo alcun incarico ad effettuare le pratiche di variazione catastale del 2011 per la regolarizzazione delle opere di ampliamento dell'immobile di Arcisate.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la domanda svolta in via subordinata dall'attrice di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. del Geom. Controparte_1
pagina 3 di 9 improcedibile per il decorso dei termini di cui all'art.2935c.c., con conseguente intervenuta prescrizione ex art.2947 c.c..
- NEL MERITO: respingere le domande attoree non ravvisandosi errore professionale, fonte di responsabilità contrattuale ex artt.2236 e 1218 c,c,, nell'operato del convenuto Geom.
[...]
e/o extracontrattuale ex art.2043 c.c. per i motivi esposti nella narrativa della CP_1
comparsa di costituzione del 25.01.2024.
Condannare l'attrice ex art.96 c.p.c. a corrispondere al convenuto la somma di €.5.000,00.=
o la somma diversa che l'On. Tribunale adito riterrà congrua e di giustizia. con il favore delle spese e competenze di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 09/11/2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il Geometra Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della falsità della sottoscrizione riferibile all'attrice apposta sulla pratica di richiesta di variazione catastale (doc. 3 attore) , con conseguente ordine di cancellazione di tale sottoscrizione da detto documento ed esclusione dello stesso dalle fonti di prova del presente giudizio, volto ad ottenere l'accertamento della responsabilità (in tesi contrattuale, in subordine extracontrattuale) del professionista convenuto per l'illecita presentazione di detta pratica, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 30.133,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato che il geometra convenuto avrebbe avviato in data 10/11/2011 una pratica di revisione catastale, da D10 a D1, per l'immobile sito in Arcisate (VA), via Molino n. 1, senza incarico da parte dell'attrice, proprietaria dello stesso;
a tale attività è conseguito che l'Agenzia ha Controparte_4
modificato al categoria da D10 a D8 (essendo stata soppressa la categoria D1, con conseguente sottoposizione dell'immobile a IMU (imposta per complessivi € 23.409,00 per gli anni dal 2012 al 2016; nel 2017 la destinazione d'uso è stata nuovamente modificata a D10 esente IMU), nonostante la destinazione d'uso sia sempre rimasta quella di attività di agriturismo.
Parte attrice ha allegato poi di aver impugnato l'imposta avanti alla C.T.P., ma che il ricorso le era stato rigettato, in quanto il giudice tributario aveva ritenuto che la categoria pagina 4 di 9 rilevante fosse quella risultante catastalmente, non rilevando l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile.
Ancora, l'attrice ha allegato di essersi accorta di quanto occorso solo in data
24/03/2021 allorquando il Comune di Arcisate le ha notificato l'ingiunzione di pagamento con gli importi IMU per gli anni 2012/2016, e successivamente l'importo per il 2017.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il professionista convenuto, OM.
, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in Controparte_1 capo all'attrice in relazione alla domanda di responsabilità contrattuale, avendo ella stessa allegato di non aver mai conferito alcun incarico al convenuto;
ancora in via preliminare, il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione subordinata di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c. Nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite attivata in mala fede, con pagamento in favore del convenuto di una somma di € 5.000,00 ovvero diversa di giustizia.
A sostegno delle proprie richieste, il convenuto ha allegato che l'incarico alla pratica amministrativa svolta era stato conferito dal sig. , padre dell'odierna attrice ad CP_2
oggi deceduto, inerente la regolarizzazione della porzione di fabbricato intestata all'attrice, adibito sin dal 2003 ad attività di ristorazione e oggetto di opere di ristrutturazione e ampliamento, al fine di ottenere dal Comune la dichiarazione di agibilità; ne consegue, nella prospettazione convenuta, il difetto di legittimazione attiva della sig.ra Pt_1
all'azione contrattuale in danno del convenuto.
[...]
Nel merito, il convenuto ha rimarcato la legittimità del suo operato, deducendo che la categoria D10 era possibile solo per l'immobile fintanto che era gestito dai genitori dell'odierna attrice, persone fisiche, che ivi svolgevano attività di ristorazione ma contestualmente anche quella di agricoltori;
al contrario, dopo la vendita dell'immobile e il passaggio di gestione in capo alla figlia e al genero, i quali svolgevano la loro attività di ristorazione in forma societaria, non vi sarebbero più stati i requisiti di legge venendo meno la coincidenza fra proprietà dell'immobile e esercente attività di ristorazione.
Ancora, il convenuto ha contestato che l'attrice sia venuta a conoscenza dei fatti posti a fondamento della presente causa solo nel marzo 2021, producendo comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ala 'attrice del 27/09/2013 in cui le veniva comunicata proprio il cambio di destinazione d'uso da D8, richiesto dalla parte, a D1, d'ufficio; ne consegue,
pagina 5 di 9 pertanto, anche la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità extracontrattuale svolta in via subordinata.
Circa la dedotta falsità della firma apposta sul documento, il convenuto ha evidenziato che non sussiste in capo allo stesso l'onere di certificazione della sottoscrizione dei documenti che predispone, deducendo di averli consegnati al committente (padre dell'attrice) e che questi glieli avrebbe restituiti debitamente sottoscritti.
Svolte le verifiche preliminari con decreto ex art. 171 bis c.p.c. 31/10/2024, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 09/04/2024 ove non è stato possibile svolgere tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza della parte attrice personalmente
(cfr. art. 183 co. 1 c.p.c.), con ordinanza riservata in pari data sono state rigettate le istanze di prova delle parti ed è stata fissata udienza per la remissione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c.
Brevemente differita tale udienza, al fine di consentire le disposte comunicazioni al
Pubblico Ministero (interventore necessario per la domanda di querela di falso), la causa passa in decisione.
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1) Preliminarmente
In via preliminare occorre in questa sede confermare le statuizioni istruttorie già rese in corso di causa;
invero, entrambe le parti hanno concluso anche in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi.
In particolare, ritiene il giudicante che le istanze di prova (CTU grafologica e prova orale, testimoniale e per interrogatorio formale), sia superflui ai fini del decidere oltre che inammissibili, per le motivazioni meglio specificate nell'ordinanza già resa in corso di causa
09/04/2024, che qui integralmente si richiama.
2) L'eccezione di difetto di legittimazione attiva
L'eccezione di parte convenuta deve essere vagliata prima del merito, trattandosi di questione pregiudiziale di rito attinente ad una condizione dell'azione.
Ebbene, l'eccezione è fondata.
Parte convenuta ha eccepito che l'attrice, secondo la sua stessa prospettazione, non avrebbe titolo per la proposizione di azione “contrattuale” di responsabilità professionale in pagina 6 di 9 danno del professionista convenuto, con al conseguente richiesta di pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.
L'eccezione coglie nel segno.
Infatti, l'intera impostazione dell'atto di citazione ha come presupposto il mancato conferimento di mandato professionale al convenuto, il quale avrebbe agito spontaneamente e senza autorizzazione.
Pertanto, l'attrice non è legittimata attiva alla proposizione dell'azione contrattuale.
3) L'eccezione di prescrizione
Ancora in via preliminare, risulta fondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di intervenuta prescrizione dell'azione attorea “extracontrattuale” per infruttuoso decorso del termine quinquennale di legge.
Ed infatti, la contestata variazione della categoria catastale dell'immobile dell'attrice è entrata nella sfera di conoscenza dell'attrice con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27/09/2013 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa), ove documentalmente emerge che trattasi di “Rettifica della categoria proposta dalla parte” (cfr. oggetto della comunicazione amministrativa citata).
Tanto è sufficiente per consentire di stabilire che il termine di prescrizione quinquennale sia ampiamente decorso al momento della prima diffida stragiudiziale, pacificamente e documentalmente intervenuta solo nel luglio 2021 (cfr. doc. 22 citazione).
Invero, è del tutto inverosimile la circostanza per cui, a fronte della comunicazione supra indicata, l'attrice abbia atteso oltre 4 anni, fino al 10.04.2017, per attivarsi;
ed invero, proprio dalla narrazione attorea (cfr. pag. 2 citazione) emerge che l'attrice “accortasi della variazione catastale (…) incaricava il Geom. di eseguire una nuova Controparte_5
rettifica della categoria catastale”, senza che risulti alcuna marcazione temporale di tali eventi.
Ancora, ai fini specifici della rilevanza per l'eccepita prescrizione, risulta irrilevante la circostanza secondo cui l'attrice fosse “convita che si trattasse di un mero errore da parte degli
Uffici del Territorio”, in primo luogo in quanto tale convinzione è documentalmente e agilmente smentita dall'oggetto della comunicazione pervenutale, ove è chiaramente indicato che la variazione deriva da richiesta della parte stessa;
in secondo luogo, perché in ogni caso,
a fronte dell'eccezione, ella non ha allegato e documentato la scansione temporale degli eventi di incarico al nuovo professionista e di deduzione e prova dell'effettivo momento in cui ella sia venuta a conoscenza delle responsabilità che ascrive al convenuto.
Pertanto, l'azione ex art. 2043 c.c. è prescritta.
pagina 7 di 9 4) Le ulteriori domande formulate
Le ulteriori domande formulate da parte attrice risultano assorbite.
Ed invero, il richiesto accertamento della falsità della sottoscrizione del documento con conseguente sua esclusione dagli elementi probatori di questa causa è domanda connessa e funzionale alle domande di merito di accertamento della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, con conseguente condanna al risarcimento del danno;
in ragione delle questioni preliminari che hanno paralizzato sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale, ogni ulteriore questione rimane irrimediabilmente assorbita.
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, pur in presenza del requisito di legge della soccombenza della controparte, non trova però accoglimento in questa sede.
Ed invero, qualora la domanda si intenda proposta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., la stessa non è fondata, in difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della stessa, costituiti dalla deduzione del danno patito, della sua connessione causale con la condotta giudiziaria avversaria, nonché dell'indicazione della quantificazione;
in atti non si rinvengono tali elementi.
Ed invero, qualora la domanda si intenda proposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., azionabile anche d'ufficio, ritiene il giudicante che non possa ritenersi che l'attrice soccombente abbia agito in giudizio con malafede, come invocato da parte convenuta, in ragione dell'attivazione di un giudizio al fine di vedere riconosciuto un diritto, nonostante l'esito poi verificatosi, senza abuso dello strumento processuale.
5) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte attrice soccombente;
invero, l'esito della domanda ex art. 96 c.p.c. non incide sul riparto delle spese di lite, trattandosi di domanda meramente accessoria, come da costante giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. civ., Sent. n. 9532/2017).
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (valore della pagina 8 di 9 domanda per € 30.133,21), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria solo documentale, nonché delle modalità semplificate di decisione, anche in ragione dell'esito in rito della lite che giustifica la riduzione del compenso (art. 4 comma 9 D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1 relazione all'azione contrattuale di responsabilità professionale del convenuto;
2) ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione extracontrattuale subordinata svolta dall'attrice ; Parte_1
3) DICHIARA assorbita ogni altra domanda;
4) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta CP_1
[...]
5) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del Controparte_1
D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 07 febbraio 2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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