Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 04/05/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai magistrati:
OM Guzzi Presidente MA EN Primo Referendario (relatore)
DO Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24411 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;
— attore —
nei confronti di BO CO nato a [...] il [...], residente in [...],
Piazza Cundari Antonio n. 4, C.F.: [...], rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Rendace del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza, Via Zanotti Bianco n. 14, p.e.c.: nicola.rendace@avvocaticosenza.it, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
— convenuto —
Sentenza n. 131/2026 IT PP nato a [...] il [...], residente in [...]
(CS), Via XXIV Maggio n. 13, C.F.: [...], rappresentato e difeso dall’avv. Angelo De Paoli del Foro di Cosenza, con studio in Piane Crati
(CS), Viale della Repubblica n. 21/D, p.e.c.: avvangelodepaoli@pec.it, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
— convenuto —
CO DO CO nato a [...] il [...], residente in Cosenza, Via Pasquale Galluppi n. 61, C.F.: [...],
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria Cirio e Francesca Attinà, con studio in Cosenza, Via Nicola Serra n. 85, p.e.c.:
studiolegalecirio@pec.giuffre.it,francesca.attina@avvocaticatanzaro.legalmai l.it, presso il quale studio è elettivamente domiciliato;
— convenuto —
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, il giudice relatore Primo Referendario MA EN, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e gli avvocati delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato in data 9 ottobre 2025, la Procura regionale della Corte dei Conti per la Calabria ha convenuto in giudizio i signori ON CO, OL PP e LO DO CO, per sentirli condannare al pagamento a favore dell'Azienda Ospedaliera
"Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara" di Cosenza, della somma di complessivi € 31.214,56 corrispondenti ai danni erariali loro ascritti, rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e spese di giustizia.
2. La vicenda trae origine dall’esposto presentato il 26 settembre 2023 alla Procura della Repubblica di Cosenza dal Commissario Straordinario pro tempore dell’Azienda Ospedaliera, che segnalava anomalie nelle buste paga di taluni dipendenti. L’indagine interna aveva rilevato che, sin dai primi mesi del 2021, alcuni dipendenti percepivano somme maggiori di quelle spettanti;
la società fornitrice del software di gestione dei trattamenti retributivi, Data Processing S.p.A. – Gruppo FI, aveva accertato che gli incrementi anomali erano imputabili all’inserimento manuale dell’utente “PPLGPP60”,
corrispondente al sig. OL PP. Dagli accertamenti è risultata altresì una posizione di responsabilità relativa all’utente “CLSGFR61”,
identificato nel sig. LO DO CO. Con decreto del Procuratore regionale del 20 giugno 2025 è stato disposto lo scorporo delle posizioni dei tre convenuti dall’originario fascicolo I00029/2024, con apertura del fascicolo I01206/2025/PP, nell’ambito del quale la Procura ha contestato le condotte di seguito descritte. A seguito dell’invito a dedurre ex art. 67 c.g.c.,
soltanto il sig. LO ha prodotto deduzioni difensive.
3. Al sig. ON, inquadrato come commesso presso l’UOC Gestione tecnico-patrimoniale, è contestato di aver percepito indebitamente, dal dicembre 2020 al novembre 2023, voci della retribuzione accessoria (lavoro straordinario ordinario, notturno e festivo) non spettanti, per complessivi €
26.478,33, di cui € 25.068,82 determinati dagli inserimenti del sig. OL PP (€ 9.888,96 per straordinario notturno e festivo non autorizzato, giusta nota prot. n. 0013470 del 16 novembre 2023 del Dirigente UOS GRU,
€ 16.589,37 per straordinario ordinario pagato più volte, in misura superiore alle ore espletate o relativo a ore eccedenti non timbrate) ed € 1.409,51 determinati dagli inserimenti del sig. LO. La Procura ha imputato al ON l’omessa segnalazione e restituzione delle somme a titolo di dolo, sul presupposto che una cifra di tale entità non avrebbe potuto sfuggire all’attenzione del dipendente, anche considerando che nel 2021 aveva chiesto e ottenuto dall’Azienda un certificato di stipendio e un atto di benestare per esigenze finanziarie. In subordine ne contesta gli addebiti a titolo di colpa grave.
4. Al sig. OL, dipendente assegnato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane
– Settore Economico Previdenziale, è contestato di aver inserito nel sistema informatico di elaborazione degli stipendi, nello stesso periodo e in favore del sig. ON, dati determinanti il pagamento indebito di € 25.068,82. La Procura ha imputato tale condotta a titolo di dolo, in ragione del carattere reiterato e macroscopico delle violazioni (inserimento di prestazioni non autorizzate, pagamento multiplo delle medesime ore, riconoscimento di ore eccedenti non timbrate) e della specifica competenza del convenuto. La condotta è contestata in subordine a titolo di colpa grave. La Procura ha chiesto la condanna in solido con il ON (dolo) o in via sussidiaria (colpa grave) per € 25.068,82.
5. Al sig. LO, anch’egli dipendente dello stesso ufficio, sono contestati due addebiti: il primo, per aver inserito n. 254,28 ore come straordinario non autorizzato e non timbrato a proprio favore, con indebita percezione di €
4.736,23; il secondo, per aver inserito nelle buste paga di gennaio e febbraio 2023 il pagamento delle ore di straordinario effettivamente espletate dal ON con termine a 30 giorni anziché a 60, come previsto dall’impostazione di base del sistema, determinando una duplicazione indebita di € 1.409,51. Entrambe le condotte sono imputate a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave. La parte attrice ha chiesto la condanna per €
4.736,23 in via diretta e in solido (dolo) o in via sussidiaria (colpa grave) con il ON per € 1.409,51.
6. Con comparsa del 2 marzo 2026 si è costituito il sig. LO, che in via preliminare ha chiesto: la sospensione del giudizio ex artt. 106 c.g.c. e 295 c.p.c., stante la pendenza del procedimento penale n. 3350/2023 RGNR, n.
740/2024 R.G.G.i.p., fissato davanti al GUP di Cosenza per la stessa data del 25 marzo 2026; la prescrizione per i fatti risalenti al 2020-2021, ex art.
1, comma 2, L. n. 20/1994; la nullità dell’atto di citazione per genericità della contestazione, omessa allegazione documentale e duplice formulazione alternativa del titolo soggettivo. Nel merito, ha negato l’elemento oggettivo, ha sostenuto di aver sempre operato in base ad autorizzazioni dirigenziali, ha richiamato a suo discarico quanto dichiarato dall’OL in sede penale, sottolineando altresì che gli inserimenti illeciti erano stati attribuiti dalla FI all’utente “PPLGPP60” e non al “CLSGFR61”; ha rilevato che il GIP non aveva esteso il sequestro preventivo alla sua posizione e che l’Azienda non lo aveva sottoposto a procedimento disciplinare. Ha eccepito la carenza del nesso causale con riferimento alla duplicazione di € 1.409,51. In via subordinata, ha chiesto l’applicazione del potere riduttivo e la vittoria delle spese.
7. Con comparsa del 4 marzo 2026 si è costituito il sig. ON, contestando il dolo e la colpa grave ed evidenziando: che il procedimento disciplinare si era concluso con la sanzione più lieve (rimprovero scritto/censura, delibera del Commissario Straordinario n. 71 del 15 febbraio 2024); che doveva tenersi conto dell’esiguità delle somme, della sua totale inattitudine all’utilizzo dei mezzi informatici, circostanza quest’ultima della quale aveva tenuto conto la Commissione disciplinare, nonché della propria disponibilità alla restituzione; che la media mensile dell’eccedenza di circa € 735,00 non era percepibile come anomala, specie da un soggetto che non era in grado di accedere al cedolino elettronico; che le certificazioni di stipendio richieste all’Azienda attestavano la sua buona fede; che le dichiarazioni di OL escludevano che avesse mai richiesto inserimenti indebiti o corrisposto denaro, a differenza di altri dipendenti per i quali OL aveva ammesso di aver ricevuto compensi. In via subordinata, ha chiesto la riduzione al 30% ex art. 1, comma 1-octies, L. n. 20/1994 e la compensazione delle spese.
8. Con DFU n. 353/2025 del 9 ottobre 2025, ritualmente notificato alle parti, è stata fissata l’udienza di trattazione del 25 marzo 2026.
9. Con comparsa del 24 marzo 2026 si è costituito il sig. OL. Il convenuto ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per carenza di sentenza penale passata in giudicato, atteso che il procedimento penale n. 3350/2023 RGNR era fissato per la stessa data del 25 marzo 2026.
Ha contestato il quantum, osservando che € 25.068,82 supera la cifra imputata in sede penale. Nel merito, ha negato il dolo, sostenendo che gli inserimenti relativi al ON erano stati effettuati su indicazione del sig.
LO, in attesa di autorizzazioni che sarebbero seguite, e che non aveva mai percepito somme dal ON; ha analogamente escluso la colpa grave.
In via subordinata, ha chiesto la riduzione al 30% ex art. 1, comma 1-octies, L. n. 20/1994 e la compensazione delle spese.
10. All’udienza del 25 marzo 2026 il Pubblico Ministero e le parti costituite hanno concluso come da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione.
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11. L’istanza di sospensione del giudizio, basata sulla pendenza del procedimento penale n. 3350/2023 RGNR per i medesimi fatti, non è fondata. L'art. 106, comma 1, c.g.c. subordina la sospensione necessaria al concorso di due presupposti: che sussista un rapporto di dipendenza tra cause in senso tecnico (c.d. pregiudizialità tecnica) e che il relativo accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Entrambi difettano nella specie. Il codice della giustizia contabile ha positivizzato il principio di piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile rispetto a qualsiasi altro processo e di qualunque plesso giurisdizionale; principio che le Sezioni riunite hanno consolidato attraverso una serie di pronunce, chiarendo che, sebbene l'art. 106 c.g.c. non escluda in radice che una controversia penale possa porsi quale antecedente necessario, di regola la causa penale non assume carattere pregiudiziale, imponendo al giudice contabile un autonomo accertamento dei fatti (Cass. SS.UU. n. 27337/2008; Corte dei conti, SS.RR.
n. 9/2018/RCS; SS.RR. ord. n. 3/2021/RCS; SS.RR. ord. n. 3/2023; Sez.
Sicilia n. 959/2019). Quanto alla sospensione facoltativa ex art. 106, comma 2, c.g.c., essa non è applicabile, difettando l'istanza concorde delle parti e non ricorrendo giustificati motivi, attesa la piena autonomia del giudizio contabile rispetto a ogni altro processo.
12. L’eccezione di prescrizione sollevata dal sig. LO per i fatti risalenti al 2020-2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, non è fondata. La condotta illecita è consistita nell’inserimento manuale fraudolento di dati nel sistema informatico di gestione degli stipendi, accessibile esclusivamente agli operatori abilitati, senza che alcun elemento esteriore potesse rivelare l’anomalia all’Amministrazione, pertanto, deve ritenersi sussistente l’occultamento doloso del danno, con la conseguenza che il termine quinquennale decorre dalla sua scoperta e non dalle singole condotte causali. La scoperta è avvenuta il 26 settembre 2023, data dell’esposto del Commissario Straordinario alla Procura della Repubblica; l’atto di citazione è stato depositato il 9 ottobre 2025, dunque ampiamente entro il termine di prescrizione.
13. L’eccezione di nullità e inammissibilità dell’atto di citazione, sollevata dal sig. LO per genericità della contestazione e omessa allegazione documentale, è anch’essa infondata. L’atto di citazione descrive analiticamente le condotte di ciascun convenuto, indica gli importi, le date degli inserimenti riscontrati dal tracciato informatico e richiama la documentazione istruttoria; d’altra parte, la puntualità delle difese articolate dal convenuto dimostra che la contestazione era sufficientemente determinata ai sensi dell’art. 86 c.g.c.
14. L’eccezione di improcedibilità per carenza di giudicato penale sollevata dal sig. OL è manifestamente infondata. Nel richiamare quanto in precedenza osservato riguardo alla sospensione pregiudiziale ex art. 106 c.g.c., è sufficiente osservare che la pendenza del procedimento penale non costituisce causa di improcedibilità dell’azione erariale, posto che nell’ordinamento vigente non è rinvenibile alcuna norma che subordini l’esercizio dell’azione contabile alla previa definizione del processo penale.
L’art. 51, comma 7, c.g.c. attribuisce efficacia propulsiva alla sentenza penale irrevocabile di condanna, ma non condiziona in alcun modo l’autonomo esercizio dell’azione erariale.
15. Nel merito, quanto alla posizione di OL PP, la condotta è imputabile a titolo di dolo. OL era specificamente preposto all’elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera e conosceva puntualmente la disciplina in materia di remunerabilità del lavoro straordinario, ivi compresi i presupposti dell’autorizzazione preventiva e della timbratura. Tale competenza esclude qualsiasi ipotesi di errore nella condotta di chi, per tre anni, ha sistematicamente inserito prestazioni non autorizzate, pagamenti multipli delle medesime ore e ore eccedenti non timbrate. La prova del dolo trova conferma decisiva nelle dichiarazioni rese dallo stesso OL davanti al Pubblico Ministero in sede penale, nelle quali ha ammesso gli inserimenti illeciti e ha distinto, significativamente, i casi in cui aveva ricevuto denaro dai beneficiari da quelli in cui aveva agito su indicazione del LO. Tale ammissione conferma la consapevolezza del carattere illecito degli inserimenti e la volontà di cagionare il danno erariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 20/1994, come modificato dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1 (di seguito: l. n. 20/1994).
16. Le difese di OL non incidono su tale conclusione. La contestazione sul quantum, fondata sulla asserita difformità rispetto all’importo, oggetto del procedimento penale, non trova riscontro negli atti: la somma di €
25.068,82 è stata determinata sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza e del tracciato informatico FI, elementi probatori autonomi rispetto alle risultanze penali. La buona fede invocata in relazione agli inserimenti a favore del ON è incompatibile con la reiterazione sistematica degli stessi, per un triennio in assenza di qualsiasi autorizzazione acquisita.
17. Quanto alla posizione di LO DO CO, le condotte contestate si articolano su due profili distinti. Con riferimento al primo addebito, l’inserimento di n. 254,28 ore come straordinario non autorizzato e non timbrato a proprio favore, per € 4.736,23, la condotta è imputabile a titolo di dolo, nella considerazione del fatto che il convenuto possedeva la stessa specifica competenza di OL e aveva accesso diretto al sistema informatico; l’inserimento di ore a proprio favore in assenza di autorizzazioni e timbrature, per un arco temporale prolungato, esclude qualsiasi ipotesi di errore. Le autorizzazioni prodotte dalla difesa non possono essere scrutinate in quanto inidonee sotto il profilo dell’attendibilità, mancando di data, timbro, indicazione dell’ufficio e dell’organo firmatario, e sono comunque inidonee a giustificare le specifiche prestazioni contestate.
18. Con riferimento al secondo addebito, l’inserimento nelle buste paga di gennaio e febbraio 2023 del pagamento delle ore di straordinario del ON con termine a 30 giorni anziché a 60, con conseguente duplicazione indebita di € 1.409,51, la condotta è del pari imputabile a titolo di dolo. Il convenuto, in ragione della sua competenza specifica, non poteva non rappresentarsi che l’inserimento a 30 giorni, senza disattivare la funzione automatica di pagamento a 60, avrebbe prodotto una duplicazione, pertanto, la condotta inerte rispetto a tale conseguenza è sintomatica dell’accettazione volontaria del relativo rischio.
19. Le difese di LO non mutano tale giudizio. L’attribuzione sistematica degli inserimenti illeciti all’utente “PPLGPP60” da parte della FI non esclude la responsabilità del convenuto per gli inserimenti riferibili all’utente “CLSGFR61”, riscontrati dal tracciato informatico e non contestati nella loro materialità. L’assenza di procedimento disciplinare e la mancata estensione del sequestro preventivo da parte del GIP costituiscono valutazioni assunte in contesti diversi da quello contabile e, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte in ordine ai rapporti tra il giudizio penale e quello di responsabilità amministrativa, non certo vincolano questo Collegio.
20. Riguardo alla posizione di ON CO, la condotta si configura come omissiva ed è imputabile a titolo di dolo. Il convenuto non ha operato sul sistema informatico, ma ha consapevolmente omesso di segnalare all’Amministrazione la percezione di voci retributive non spettanti e di provvedere alla restituzione, traendo vantaggio da una situazione di cui non poteva ignorare l’anomalia. La prova della consapevolezza emerge direttamente dagli atti: nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022, nel pieno del periodo di percezione delle somme indebite, il convenuto ha chiesto e ottenuto dall’Azienda un certificato di stipendio e un atto di benestare per esigenze finanziarie, utilizzandoli per ottenere finanziamenti presso terzi. Tali circostanze attestano che il convenuto aveva piena contezza della consistenza della propria situazione retributiva e risultano logicamente incompatibili con la prospettazione difensiva fondata sull’incapacità informatica.
21. Depone ulteriormente nel senso del dolo la durata triennale della vicenda illecita e l’entità della somma percepita pari a € 26.478,33, ovvero un elemento temporale e uno quantitativo ragionevolmente inconciliabili con l’umana disattenzione. Le difese articolate non incidono su tale conclusione.
Le dichiarazioni di OL, secondo cui il ON non ha mai richiesto inserimenti indebiti né corrisposto denaro, attengono alle modalità esecutive del meccanismo illecito e non alla consapevolezza del percettore, di tal che la condotta omissiva dolosa contestata al ON non può che ritenersi autonoma rispetto al profilo dell’iniziativa degli inserimenti. Né si potrebbe pervenire ad una diversa conclusione considerando la tenuità della sanzione irrogata in sede disciplinare, in primo luogo per la diversità dei contesti e dei relativi procedimenti, amministrativo per la sanzione, giurisdizionale per l’azione di responsabilità e, in secondo luogo, perché l’accertamento dell’elemento psicologico del dolo in sede giudiziaria contabile non può in alcun modo essere condizionato dall’esito di altre iniziative di censura a carico del dipendente quando, come nel caso di specie, ricorrono elementi e connotazioni comportamentali inconfutabilmente conducenti verso la sussistenza del requisito soggettivo in contestazione.
22. Quanto al nesso causale tra le condotte e il danno erariale, gli inserimenti di OL hanno determinato i pagamenti indebiti a favore del ON per
€ 25.068,82; quelli di LO hanno determinato la duplicazione in favore del ON per € 1.409,51 e l’indebita percezione propria per € 4.736,23;
l’omissione del ON ha impedito il tempestivo recupero delle somme. In assenza di tali condotte il danno non si sarebbe prodotto.
23. Per tutto quanto sopra trovano applicazione i criteri di responsabilità solidale stabiliti dall’art. 1 della l. n. 20/1994. In conformità con la domanda attorea e in ragione del concorso di più soggetti nella determinazione del danno, il quantum è così articolato: LO DO CO per la somma di € 4.736,23, corrispondente all’importo indebitamente percepito a proprio favore mediante inserimento illecito nella propria busta paga; ON CO per la somma complessiva di € 26.478,33, corrispondente all’intera retribuzione accessoria indebitamente percepita, in solido con OL PP per la quota di € 25.068,82, determinata dagli inserimenti illeciti di quest’ultimo, e in solido con LO DO CO per la quota di € 1.409,51, determinata dalla duplicazione ascritta al medesimo; OL PP in solido con ON CO per € 25.068,82. A ciascuna delle somme suddette si aggiungono rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti e interessi come per legge.
24. L’invocato potere riduttivo ex art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994 dalle difese non è applicabile alla fattispecie concreta, escludendo espressamente la norma l’esercizio nei casi di danno cagionato con dolo.
25. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità erariale iscritto al n. 24411 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei
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confronti di LO DO CO, ON CO, OL PP accoglie la domanda attorea per l’intero e, per l’effetto, li condanna al pagamento in favore dell’Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara” di Cosenza delle somme di seguito indicate:
- LO DO CO per la somma di € 4.736,23;
- ON CO € 26.478,33 e in solido con OL PP, per €
25.068,82 e LO DO CO, per € 1.409,51;
- OL PP € 25.068,82 in solido con ON CO, oltre rivalutazione monetaria per tutti i suddetti importi dalla data dei singoli pagamenti e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Condanna altresì i sig.ri ON CO, OL PP e LO DO CO al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano come da nota margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente MA EN OM Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 29/04/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente