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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9142 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
OS Filippi presidente
Claudio Antonio Tranquillo giudice
BR RL TO giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4222/2025 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
(c. f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FERRARO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in
VIA DEI VACCIUOLI, 1/4 17100 SAVONA presso lo studio della difenditrice e, pertanto, presso il suo domicilio digitale Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA, domiciliato in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, in composizione monocratica, respinta e disattesa ogni diversa domanda e/o istanza, previa ogni meglio vista pronuncia anche per quanto riguarda le prove da assumersi, accertata la propria competenza,
In via cautelare: pagina 1 di 13 respingere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per tutte le ragioni espresse in fatto e in diritto;
- respingere la richiesta di concessione dell'ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via principale:
-Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16615/2024 emesso in data 9 dicembre 2024 dal
Tribunale di Milano, in ogni sua parte, con rigetto d'ogni domanda avversaria per tutte le ragioni in fatto ed in diritto indicate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria 171 ter c.p.c. e tenuto, altresì, conto del pagamento da parte del dell'importo di € 26.169,32 a titolo di rimborso del capitale finanziato Parte_3
con il contratto di mutuo n. 4879461;
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte, la nullità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta dai signori e in data Parte_2 Parte_1
07.07.2017 in quanto redatta su modulo uniforme ABI o comunque contenente clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.12.2024, notificato in data 16 dicembre 2024 e per l'effetto mandare assolti i signori
[...]
e da qualsivoglia pretesa creditoria di Parte_2 Parte_1 CP_1
con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
[...]
- in ogni caso e comunque, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
09.12.2024, notificato in data 16 dicembre 2024, per tutte le motivazioni esposte ed in ogni caso in applicazione degli artt. 1956, 1337, 1775 c.c. accertare e dichiarare la liberazione dei signori e dagli obblighi fideiussori Parte_2 Parte_1
assunti, con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione azionata e/o inesistenza e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inopponibilità agli opponenti per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della domanda avversaria, anche per l'intervenuta decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
pagina 2 di 13 - accertare e dichiarare la nullità dell'intera fideiussione del 7 luglio 2017 firmata dai signori e con il ai sensi Parte_2 Parte_1 Controparte_1 dell'art. 1419 comma 1 c.c. e -in ogni caso, accertare e dichiarare che i signori
[...]
e nulla devono per la fideiussione del 7 luglio 2017 Parte_2 Parte_1
firmata con Controparte_1
Nel merito: respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata;
in ogni caso, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.12.2024, notificato in data 16 dicembre 2024 in quanto l'asserito credito del andrà Controparte_1
parzialmente compensato – e quindi ridotto - con le somme dovute dal garante Pt_3
, così come previsto in entrambi i mutui chirografari (n. 4325764 e Controparte_2
04879461) e per le ragioni indicate nell'atto di citazione in opposizione e per le percentuali ivi esposte o in quelle meglio viste ed, in ogni caso, ulteriormente ridotto in quanto gli interessi applicati dal eccedono i limiti ammessi dalla legge;
Controparte_1
in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dai signori
[...]
e in data 07.07.2017 in quanto redatta su modulo Parte_2 Parte_1
uniforme ABI o comunque contenente clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.12.2024, notificato in data 16 dicembre 2024, con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e fatto espressamente salvo il suo diritto di precisare e/o modificare le proprie conclusioni in conformità al disposto dell'art. 171 ter c.p.c., voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico, in via interinale: previa – se del caso - revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Milano n. 16615/2024, concedere ordinanza-ingiunzione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. recante condanna della Sig.ra (c.f. Parte_2
), residente in [...]int. C.F._2
10, e del Sig. (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_3
pagina 3 di 13 Savona (SV), Via dei Sormano n. 1/int. 3, al pagamento a favore di in Controparte_1
via tra loro solidale, della somma di € 25.693,92 oltre agli interessi di mora, calcolati al tasso contrattualmente pattuito pari a 4,5000 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente al periodo di applicazione, comunque, nei limiti di cui alla legge n.
108/1996, dal dovuto al saldo, e oltre alle spese legali di detta ordinanza e successive, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né la causa di pronta soluzione;
nel merito, e in via principale: respingere tutte le domande proposte dalla nei Parte_4
confronti del condannando comunque, se del caso in via riconvenzio- Controparte_1
nale, per il titolo di cui al predetto decreto, i nominati Sig.ra (c.f. Parte_2
), residente in [...]int. C.F._2
10, e Sig. (c.f. ), residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_3
(SV), Via dei Sormano n. 1/int. 3la nominata P.F. al pagamento, in via tra loro solidale, a favore del della somma di € 25.693,92 oltre agli interessi di mora, calcolati al CP_1 tasso contrattualmente pattuito pari a 4,5000 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente al periodo di applicazione, comunque, nei limiti di cui alla legge n.
108/1996, dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta e comunque nei limiti di cui alla legge 108/1996, dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di controparte per i motivi di cui agli atti depositati.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 16.12.2024 e Parte_1
hanno proposto opposizione al decreto n. 16615/2024, Parte_2 pubblicato il 9.12.2024 con il quale gli è stato ingiunto di pagare € 51.863,24, oltre interessi legali da calcolare al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dal
7.3.2024 al saldo effettivo in favore di quale debito residuo Controparte_1
derivante da un contratto di mutuo del valore di 30.000 euro (doc. 4) e uno di finanziamento dal valore di 60.000 euro (doc. 3) conclusi con l'istituto di credito da già Controparte_3 [...]
garantiti dagli ingiunti tramite una Controparte_4
fideiussione prestata il 7.7.2017 a garanzia di tutti i debiti maturato dalla società verso l'istituto di credito sino all'importo di 150.000 euro (doc. 5 conv.).
pagina 4 di 13 2. A fondamento dell'opposizione proposta e : Parte_1 Parte_2
Co a. hanno documentato di essere stati soci della Controparte_4
e e c. rispettivamente per il 10 e 20% del suo
[...] Controparte_3
capitale sociale e di aver esercitato il diritto di recedere dal contratto sociale il 14.1.2019 senza ricevere alcun importo per la liquidazione della loro quota
(doc. 5);
b. hanno allegato che il 14.1.2020 la società ha quindi cambiato la sua denominazione sociale in Controparte_3
e che la società dal 4.3.2024 è in liquidazione;
Controparte_3
c. hanno dedotto che la fideiussione da loro prestata è nulla ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 poiché ricalca il modello predisposto dall'ABI nel 2003 (doc. 7) tramite il quale si realizzerebbe un'intesa restrittiva della concorrenza in ragione del fatto che le clausole oggetto degli artt. 2, 6 e 8 del modello hanno l'effetto di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza gravanti sulla banca e che il loro inserimento in un modello proposto da associazione di categoria ne faciliterebbe un'applicazione su un mercato rilevate, comportando una restrizione della concorrenza;
d. hanno quindi eccepito inoltre l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver l'opposta agito nei confronti della debitrice principale o dei fideiussori entro 6 mesi da quando il credito derivante dai mutui è divenuto esigibile;
e. hanno eccepito, inoltre, l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956
c.c. poiché entrambi i contratti di finanziamento nell'ambito dei quali è maturato il debito oggetto del decreto opposto sono stati stipulati dopo il recesso dei soci dalla società garantita e inoltre, nonostante la debitrice fosse inadempiente all'obbligo di pagare i canoni restitutori concordati sin da novembre/dicembre 2023, la creditrice garantita ha atteso sino a ottobre
2024 per proporre ricorso per decreto ingiuntivo, facendo credito alla debitrice nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, confidando nell'estinzione dello stesso da parte dei fideiussori;
f. hanno dedotto infine che il credito oggetto del decreto opposto potrebbe essere estinto per pagamento da parte della garante pubblica pagina 5 di 13 he ha garantito sino al 70% il mutuo Parte_5
n. 4325764 e per il 100% il mutuo n. 04879461; chiedendo di conseguenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. L'opposta tempestivamente costituitasi nel giudizio di Controparte_1
opposizione, ha chiesto di rigettare l'opposizione, deducendo di aver documentato il suo credito, sorto il 7.3.2024 per effetto della decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine accordato in entrambi i mutui (doc.ti 3 e 4, 8) in conseguenza del suo protratto inadempimento all'obbligo di pagare i ratei dovuti
(cfr. doc. 10), dei quali è stato preteso il pagamento assieme al capitale a scadere anche nei confronti dei garanti a titolo di esatto adempimento all'obbligo di garanzia assunto con la fideiussione prestata il 7.7.2017 (doc. 9), cui ha fatto seguito il deposito il 22.7.2024 di un primo ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e i garanti che sono ancora suoi attuali soci, poi pubblicato il
17.8.2024 con il n. 12067/2024 del Tribunale di Milano (doc.ti 11 e 12), la cui notificazione ed esecuzione si è rivelata infruttuosa, ragione per la quale è stato chiesto il successivo 15.10.2024 ulteriore decreto ingiuntivo verso gli altri fideiussori. L'opposta ha contestato che gli odierni opponenti abbiano dimostrato che la fideiussione da loro prestata sia frutto di un illecito anticoncorrenziale, hanno contestato inoltre che gli attori abbiano fornito prova dei fatti costitutivi dell'eccezione proposta ai sensi dell'art. 1956 c.c. e dedotto di aver documentato di aver agito nei confronti del debitore principale nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
4. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., gli attori opponenti hanno prodotto il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia che ha sanzionato il modello di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI nel 2003 quale frutto di illecito anticoncorrenziale;
parte convenuta opposta ha dato atto di aver ricevuto pagamento parzialmente estintivo del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ricevuto € 26.169,32 che hanno integralmente estinto il debito maturato dalla garantita in relazione al mutuo n. 4879461, con sussistenza di credito residuo dell'importo di € 25.63,92 in relazione al solo mutuo n. 4325764 dei quali l'opposta chiede il pagamento oltre interessi al saggio di mora legali pari all'euribor 3 mesi base 360+4%.
pagina 6 di 13 5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. gli opponenti hanno prodotto, a dimostrazione della perduranza dell'illecito anticoncorrenziale le condizioni generali di altre fideiussioni omnibus utilizzati da altri istituti di credito
(doc. 9) e a dimostrazione del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice garantita rendiconti di altri finanziamenti accordati da Controparte_1
attestanti ritardi nei pagamenti (doc. 11) e degli estratti conto della società garantita del 2019 e 2020 (doc.ti 11 e 12) oltre a risultanze catastali riferite ai due soci della garantita (doc.ti 13 e 14), suoi fideiussori nei confronti della convenuta opposta, dalle quali ritiene di poter desumere che gli ulteriori finanziamenti concessi furono disposti confidando nella solvibilità degli odierni opponenti.
6. La causa è stata istruita solo documentalmente, rigettando le istanze istruttorie di parte opponente con ordinanza del 25.9.2025.
7. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il Controparte_1
pagamento da e del debito Parte_2 Parte_1
residuo maturato in relazione a un contratto di mutuo del valore di 30.000 euro (doc.
4) e a un contratto di finanziamento del valore di 60.000 euro (doc. 3) conclusi da già Controparte_3 Controparte_3 [...]
con l'istituto di credito e garantiti Controparte_4
dagli ingiunti tramite una fideiussione prestata il 7.7.2017 a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri dalla società verso l'istituto di credito sino all'importo massimo di
150.000 euro (doc. 5 conv.).
8. La creditrice ha fornito prova documentale dei contratti in esecuzione dei quali è maturato il credito da lei vantato (doc.ti 3, 4, e 5), ha allegato che Controparte_3
non ha pagato i canoni restitutori concordati con tali contratti a partire da
[...]
novembre 2023 e ha documentato di aver quindi dichiarato la debitrice decaduta dal beneficio del termine avvalendosi contestualmente delle clausole risolutive espresse concordate all'art. 14 del contratto di finanziamento (doc. 3) e 13 del contratto di mutuo (doc. 4) con raccomandate ricevute dalla debitrice principale il 14.3.2024
(doc. 9), diffidando contestualmente la debitrice principale e i fideiussori al pagamento del debito da loro maturato per effetto della risoluzione di diritto di entrambi i contratti, avvenuta ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza tuttavia che venisse successivamente pagato né dalla debitrice principale né dai fideiussori tale debito residuo per capitale e interessi corrispettivi, pari a € 25.693,92 in relazione al pagina 7 di 13 contratto di finanziamento (doc. 3) e a € 26.169,32 in relazione al contratto di mutuo (doc. 4).
9. Tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. Sez. Unite 13533/2001, analogamente tra le molte Cass. Sez. II, 22.6.2022, n. 20150; Cass. Sez. II,.
20.1.2020, n. 1080), ha quindi provato il credito vantato nei Controparte_1
confronti di e avendo provato il titolo della Pt_2 Parte_1
sua domanda proposta nei loro confronti e allegato il loro inadempimento.
10. Gli attori opponenti hanno dedotto di non essere tenuti al pagamento del credito vantato dalla convenuta opposta, in primo luogo, perché la fideiussione da loro prestata sarebbe nulla.
11. La domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità (totale e in via subordinata parziale) della fideiussione prestata da e si è Pt_2 Parte_1
rivelata tuttavia documentalmente infondata.
Gli attori opponenti hanno allegato che la fideiussione da loro prestata (doc. 5 conv.) sarebbe frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento
55/2005 di Banca d'Italia in ragione del fatto gli articoli 2, 6 ed 8 delle condizioni generali del contratto da loro sottoscritto ricalcherebbero quelli oggetto del modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) l'11.7.2003
(doc. 7 att.).
È tuttavia pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (doc. 8 att.) quale
(allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione in forza della quale è maturato il credito vantato da di tal che Controparte_1
l'accertamento compiuto da Banca d'Italia non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che coinvolge anche la fideiussione prestata dagli attori opponenti per altro 15 anni dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria compiuta dall'autorità garante per l'adozione del provvedimento sanzionatorio richiamato.
Il valore presuntivo della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla pagina 8 di 13 giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita.
Da tale principio deve, inoltre, desumersi che l'accertamento compiuto da Banca
d'Italia costituisce una prova (presuntiva) rilevante al fine di dimostrare la correlazione tra l'intesa anticoncorrenziale accertata e i contratti conclusi in favore di intermediari bancari esclusivamente per quelle fideiussioni omnibus interamente
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Nel caso oggetto del presente giudizio, tuttavia, risulta documentalmente sia che il contenuto complessivo della fideiussione prestata dagli opponenti non ricalca integralmente il modello predisposto dall'ABI nel 2003 (cfr. doc.ti 6 e 7 att.), sia che - almeno a partire dal 2013 – erano disponibili e utilizzati nel mercato del credito italiano modelli di fideiussioni ominibus radicalmente diversi da quello sanzionato da Banca d'Italia con il provvedimento 55/2005.
Per esempio, il modello di condizioni generali di contratto elaborato da CP_5
(cfr. pag. 3 ss. doc. 9 att.) non esclude affatto l'opponibilità da parte del
[...]
fideiussore dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c., imponendo alla creditrice di agire in giudizio per pretendere il pagamento dei crediti garantiti nel termine di 36 mesi dalla loro scadenza a pena di estinzione della garanzia.
Di conseguenza gli stessi attori opponenti hanno documentato che, almeno dal
2013, era possibile accedere sul mercato italiano a fideiussioni omnibus il cui contenuto era difforme da quello oggetto del modello elaborato dall'ABI del 2003, il che consente di escludere che l'illecito anticoncorrenziale accertato da Banca
d'Italia nel 2005 fosse ancora perdurante nel 2017 quando gli attori opponenti hanno prestato la fideiussione in forza della quale sono chiamati a rispondere nel presente giudizio, fatto che ha reso superfluo ogni approfondimento istruttorio ulteriore sul punto.
Né parte opponente ha provato o si è offerta di provare che le condizioni generali di contratto imposte da a e Controparte_1 Pt_2 Parte_6
pagina 9 di 13 fossero frutto di altra diversa e specifica intesa anticoncorrenziale, di cui parte attrice non ha indicato nessuno degli elementi costitutivi. Parte attrice opponente non ha infatti mai indicato in corso di causa quali sarebbero state le parti di tale intesa, quale sarebbe stato il suo contenuto o in che l'intesa abbia alterato il funzionamento di un mercato rilevante.
Di conseguenza parte attrice non ha fornito né elementi di fatto sufficientemente specifici né prove in ordine alla sussistenza un'intesa anticoncorrenziale rilevante di cui la fideiussione prestata costituirebbe l'attuazione.
La domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità (totale e parziale) della fideiussione prestata da e per violazione dell'art. Pt_2 Parte_6
2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 deve, quindi, essere rigettata siccome rivelatasi documentalmente infondata.
12. Di conseguenza, avendo gli attori opponenti rinunciato convenzionalmente con l'art. 6 della fideiussione da loro sottoscritta a proporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. e avendo gli attori opponenti specificamente approvato tale rinuncia,
l'eccezione di liberazione dei fideiussori proposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. deve essere ritenuta improponibile nel presente giudizio.
La stessa, del resto, appare anche manifestamente infondata nel merito, avendo dimostrato documentalmente di aver agito verso la debitrice Controparte_1
principale con (altro) ricorso per decreto ingiuntivo nel termine di 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite (doc. 11 conv.), avvenuta il 14.3.2024 quando la debitrice e i fideiussori hanno ricevuto la raccomandata con la quale la banca ha dichiarato la debitrice principale decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., risolvendo contestualmente i contratti di mutuo e di finanziamento avvalendosi delle clausole risolutive espresse convenute in tali contratti (doc. 9 fasc. mon.).
13. Gli attori opponenti hanno inoltre dedotto di non essere tenuti al pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto perché la fideiussione omnibus da loro prestata sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la creditrice garantita concluso i contratti di finanziamento e di mutuo senza aver ottenuto l'autorizzazione dei fideiussori nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale.
pagina 10 di 13 14. A dimostrazione della fondatezza dell'eccezione proposta, gli attori hanno innanzi tutto documentato di aver sottoscritto la fideiussione quando erano ancora soci della debitrice garantita e di aver tuttavia poi esercitato diritto di recesso dal contratto sociale il 14.1.2019 (doc. 5), fatto che ha impedito loro di monitorare le condizioni patrimoniali della debitrice. Sia il mutuo che il finanziamento in esecuzione dei quali è maturato il credito oggetto delle domande proposte in questo giudizio sono stati conclusi inoltre dopo il recesso dei fideiussori dal contratto sociale
(rispettivamente a luglio 2019 e ottobre 2020, cfr. doc.ti 3 e 4 conv.).
Gli attori opponenti hanno infine dimostrato che nel corso del 2019 e del 2020 la debitrice ha fatto ricorso all'indebitamento bancario (cfr. doc.ti 11-13) e che i soci illimitatamente responsabili della garantita non hanno un patrimonio immobiliare facilmente aggredibile (doc.ti 14 e 15 att.).
Tali elementi sono tuttavia insufficienti a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di parte attrice opponente, non essendo idonei a dimostrare che le condizioni patrimoniali della garantita al momento della conclusione dei contratti di mutuo e finanziamento erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del credito rispetto al momento nel quale i fideiussori hanno prestato la garanzia, elementi costitutivi dell'eccezione prevista dall'art. 1956 c.c.
Manca, infatti, completamente la prova di quale fosse la situazione patrimoniale della debitrice garantita al momento della prestazione della garanzia da parte degli attori e che questa fosse migliore rispetto a quella esistente al momento della conclusione degli ulteriori contratti di mutuo e finanziamento. Inoltre gli elementi forniti dagli attori per dimostrare l'incapienza patrimoniale della debitrice non sono idonei allo scopo, perché non consentono di valutare la consistenza complessiva del patrimonio di quest'ultima.
15. Tutti i motivi di opposizione proposti dagli attori opponenti si sono, quindi, rivelati documentalmente infondati.
16. Nondimeno per effetto del documentato integrale pagamento da parte della terza dell'intero debito maturato da Parte_5 [...]
per effetto della risoluzione del Controparte_3
contratto di mutuo oggetto del doc. 4 di parte convenuta (cfr. doc. 20), il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
pagina 11 di 13 17. Risulta quindi ancora sussistente e provato al momento della pronuncia di questa sentenza il solo credito vantato da parte convenuta opposta in relazione al contratto di finanziamento di cui al doc. 3 di parte convenuta, pari a € 25.693,62, sul quale maturano dalla data del 14.3.2024 (doc. 9 conv.) anche gli interessi moratori da calcolare, così come richiesto, al saggio convenzionale del 4,5%+euribor 3 mesi
(base 360) sino alla data di pagamento effettivo.
18. Gli attori opponenti devono quindi essere condannati a pagare solidalmente a parte convenuta opposta € 25.693,62 oltre agli interessi di mora da calcolare al tasso convenzionale (4,5%+euribor 3 mesi su base 360) dal 14.3.2024 al saldo effettivo.
19. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono calcolate in dispositivo sul valore residuo della domanda applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornati nel 2022) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria siccome esclusivamente documentale. Vengono inoltre riconosciute le spese esenti sostenute per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo in ragione del fatto che la sua revoca è dipesa solo da pagamento eseguito da terzo.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale sesta sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 16615/2024 pubblicato il 9.12.2024 dal
[...]
Tribunale di Milano in favore di e le domande riconvenzionali Controparte_1
proposte da e nei confronti Parte_2 Parte_1
di Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 pubblicato il 9.12.2024 dal Tribunale di
Milano in favore di e nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e per effetto di parziale pagamento da parte di un Parte_1 terzo dell'importo oggetto del decreto;
3) condanna e , in solido, al Parte_2 Parte_1 pagamento di € 25.693,62, oltre agli interessi di mora da calcolare al tasso convenzionale (4,5%+euribor 3 mesi su base 360) dal 14.3.2024 al saldo effettivo;
pagina 12 di 13 4) condanna altresì e , in solido, Parte_2 Parte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute da per il presente Controparte_1 giudizio, pari a € 4.237,00 per compensi e a € 286,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese, IVA e
CPA sugli importi imponibili.
Così deciso a Milano all'esito della camera di consiglio tenutasi il 26 novembre 2025.
Presidente Giudice est.
OS Filippi BR RL TO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
OS Filippi presidente
Claudio Antonio Tranquillo giudice
BR RL TO giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4222/2025 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
(c. f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FERRARO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in
VIA DEI VACCIUOLI, 1/4 17100 SAVONA presso lo studio della difenditrice e, pertanto, presso il suo domicilio digitale Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA, domiciliato in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, in composizione monocratica, respinta e disattesa ogni diversa domanda e/o istanza, previa ogni meglio vista pronuncia anche per quanto riguarda le prove da assumersi, accertata la propria competenza,
In via cautelare: pagina 1 di 13 respingere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per tutte le ragioni espresse in fatto e in diritto;
- respingere la richiesta di concessione dell'ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via principale:
-Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16615/2024 emesso in data 9 dicembre 2024 dal
Tribunale di Milano, in ogni sua parte, con rigetto d'ogni domanda avversaria per tutte le ragioni in fatto ed in diritto indicate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria 171 ter c.p.c. e tenuto, altresì, conto del pagamento da parte del dell'importo di € 26.169,32 a titolo di rimborso del capitale finanziato Parte_3
con il contratto di mutuo n. 4879461;
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte, la nullità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta dai signori e in data Parte_2 Parte_1
07.07.2017 in quanto redatta su modulo uniforme ABI o comunque contenente clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.12.2024, notificato in data 16 dicembre 2024 e per l'effetto mandare assolti i signori
[...]
e da qualsivoglia pretesa creditoria di Parte_2 Parte_1 CP_1
con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
[...]
- in ogni caso e comunque, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
09.12.2024, notificato in data 16 dicembre 2024, per tutte le motivazioni esposte ed in ogni caso in applicazione degli artt. 1956, 1337, 1775 c.c. accertare e dichiarare la liberazione dei signori e dagli obblighi fideiussori Parte_2 Parte_1
assunti, con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione azionata e/o inesistenza e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inopponibilità agli opponenti per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della domanda avversaria, anche per l'intervenuta decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
pagina 2 di 13 - accertare e dichiarare la nullità dell'intera fideiussione del 7 luglio 2017 firmata dai signori e con il ai sensi Parte_2 Parte_1 Controparte_1 dell'art. 1419 comma 1 c.c. e -in ogni caso, accertare e dichiarare che i signori
[...]
e nulla devono per la fideiussione del 7 luglio 2017 Parte_2 Parte_1
firmata con Controparte_1
Nel merito: respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata;
in ogni caso, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.12.2024, notificato in data 16 dicembre 2024 in quanto l'asserito credito del andrà Controparte_1
parzialmente compensato – e quindi ridotto - con le somme dovute dal garante Pt_3
, così come previsto in entrambi i mutui chirografari (n. 4325764 e Controparte_2
04879461) e per le ragioni indicate nell'atto di citazione in opposizione e per le percentuali ivi esposte o in quelle meglio viste ed, in ogni caso, ulteriormente ridotto in quanto gli interessi applicati dal eccedono i limiti ammessi dalla legge;
Controparte_1
in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dai signori
[...]
e in data 07.07.2017 in quanto redatta su modulo Parte_2 Parte_1
uniforme ABI o comunque contenente clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.12.2024, notificato in data 16 dicembre 2024, con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e fatto espressamente salvo il suo diritto di precisare e/o modificare le proprie conclusioni in conformità al disposto dell'art. 171 ter c.p.c., voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico, in via interinale: previa – se del caso - revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Milano n. 16615/2024, concedere ordinanza-ingiunzione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. recante condanna della Sig.ra (c.f. Parte_2
), residente in [...]int. C.F._2
10, e del Sig. (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_3
pagina 3 di 13 Savona (SV), Via dei Sormano n. 1/int. 3, al pagamento a favore di in Controparte_1
via tra loro solidale, della somma di € 25.693,92 oltre agli interessi di mora, calcolati al tasso contrattualmente pattuito pari a 4,5000 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente al periodo di applicazione, comunque, nei limiti di cui alla legge n.
108/1996, dal dovuto al saldo, e oltre alle spese legali di detta ordinanza e successive, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né la causa di pronta soluzione;
nel merito, e in via principale: respingere tutte le domande proposte dalla nei Parte_4
confronti del condannando comunque, se del caso in via riconvenzio- Controparte_1
nale, per il titolo di cui al predetto decreto, i nominati Sig.ra (c.f. Parte_2
), residente in [...]int. C.F._2
10, e Sig. (c.f. ), residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_3
(SV), Via dei Sormano n. 1/int. 3la nominata P.F. al pagamento, in via tra loro solidale, a favore del della somma di € 25.693,92 oltre agli interessi di mora, calcolati al CP_1 tasso contrattualmente pattuito pari a 4,5000 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente al periodo di applicazione, comunque, nei limiti di cui alla legge n.
108/1996, dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta e comunque nei limiti di cui alla legge 108/1996, dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di controparte per i motivi di cui agli atti depositati.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 16.12.2024 e Parte_1
hanno proposto opposizione al decreto n. 16615/2024, Parte_2 pubblicato il 9.12.2024 con il quale gli è stato ingiunto di pagare € 51.863,24, oltre interessi legali da calcolare al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dal
7.3.2024 al saldo effettivo in favore di quale debito residuo Controparte_1
derivante da un contratto di mutuo del valore di 30.000 euro (doc. 4) e uno di finanziamento dal valore di 60.000 euro (doc. 3) conclusi con l'istituto di credito da già Controparte_3 [...]
garantiti dagli ingiunti tramite una Controparte_4
fideiussione prestata il 7.7.2017 a garanzia di tutti i debiti maturato dalla società verso l'istituto di credito sino all'importo di 150.000 euro (doc. 5 conv.).
pagina 4 di 13 2. A fondamento dell'opposizione proposta e : Parte_1 Parte_2
Co a. hanno documentato di essere stati soci della Controparte_4
e e c. rispettivamente per il 10 e 20% del suo
[...] Controparte_3
capitale sociale e di aver esercitato il diritto di recedere dal contratto sociale il 14.1.2019 senza ricevere alcun importo per la liquidazione della loro quota
(doc. 5);
b. hanno allegato che il 14.1.2020 la società ha quindi cambiato la sua denominazione sociale in Controparte_3
e che la società dal 4.3.2024 è in liquidazione;
Controparte_3
c. hanno dedotto che la fideiussione da loro prestata è nulla ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 poiché ricalca il modello predisposto dall'ABI nel 2003 (doc. 7) tramite il quale si realizzerebbe un'intesa restrittiva della concorrenza in ragione del fatto che le clausole oggetto degli artt. 2, 6 e 8 del modello hanno l'effetto di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza gravanti sulla banca e che il loro inserimento in un modello proposto da associazione di categoria ne faciliterebbe un'applicazione su un mercato rilevate, comportando una restrizione della concorrenza;
d. hanno quindi eccepito inoltre l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver l'opposta agito nei confronti della debitrice principale o dei fideiussori entro 6 mesi da quando il credito derivante dai mutui è divenuto esigibile;
e. hanno eccepito, inoltre, l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956
c.c. poiché entrambi i contratti di finanziamento nell'ambito dei quali è maturato il debito oggetto del decreto opposto sono stati stipulati dopo il recesso dei soci dalla società garantita e inoltre, nonostante la debitrice fosse inadempiente all'obbligo di pagare i canoni restitutori concordati sin da novembre/dicembre 2023, la creditrice garantita ha atteso sino a ottobre
2024 per proporre ricorso per decreto ingiuntivo, facendo credito alla debitrice nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, confidando nell'estinzione dello stesso da parte dei fideiussori;
f. hanno dedotto infine che il credito oggetto del decreto opposto potrebbe essere estinto per pagamento da parte della garante pubblica pagina 5 di 13 he ha garantito sino al 70% il mutuo Parte_5
n. 4325764 e per il 100% il mutuo n. 04879461; chiedendo di conseguenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. L'opposta tempestivamente costituitasi nel giudizio di Controparte_1
opposizione, ha chiesto di rigettare l'opposizione, deducendo di aver documentato il suo credito, sorto il 7.3.2024 per effetto della decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine accordato in entrambi i mutui (doc.ti 3 e 4, 8) in conseguenza del suo protratto inadempimento all'obbligo di pagare i ratei dovuti
(cfr. doc. 10), dei quali è stato preteso il pagamento assieme al capitale a scadere anche nei confronti dei garanti a titolo di esatto adempimento all'obbligo di garanzia assunto con la fideiussione prestata il 7.7.2017 (doc. 9), cui ha fatto seguito il deposito il 22.7.2024 di un primo ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e i garanti che sono ancora suoi attuali soci, poi pubblicato il
17.8.2024 con il n. 12067/2024 del Tribunale di Milano (doc.ti 11 e 12), la cui notificazione ed esecuzione si è rivelata infruttuosa, ragione per la quale è stato chiesto il successivo 15.10.2024 ulteriore decreto ingiuntivo verso gli altri fideiussori. L'opposta ha contestato che gli odierni opponenti abbiano dimostrato che la fideiussione da loro prestata sia frutto di un illecito anticoncorrenziale, hanno contestato inoltre che gli attori abbiano fornito prova dei fatti costitutivi dell'eccezione proposta ai sensi dell'art. 1956 c.c. e dedotto di aver documentato di aver agito nei confronti del debitore principale nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
4. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., gli attori opponenti hanno prodotto il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia che ha sanzionato il modello di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI nel 2003 quale frutto di illecito anticoncorrenziale;
parte convenuta opposta ha dato atto di aver ricevuto pagamento parzialmente estintivo del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ricevuto € 26.169,32 che hanno integralmente estinto il debito maturato dalla garantita in relazione al mutuo n. 4879461, con sussistenza di credito residuo dell'importo di € 25.63,92 in relazione al solo mutuo n. 4325764 dei quali l'opposta chiede il pagamento oltre interessi al saggio di mora legali pari all'euribor 3 mesi base 360+4%.
pagina 6 di 13 5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. gli opponenti hanno prodotto, a dimostrazione della perduranza dell'illecito anticoncorrenziale le condizioni generali di altre fideiussioni omnibus utilizzati da altri istituti di credito
(doc. 9) e a dimostrazione del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice garantita rendiconti di altri finanziamenti accordati da Controparte_1
attestanti ritardi nei pagamenti (doc. 11) e degli estratti conto della società garantita del 2019 e 2020 (doc.ti 11 e 12) oltre a risultanze catastali riferite ai due soci della garantita (doc.ti 13 e 14), suoi fideiussori nei confronti della convenuta opposta, dalle quali ritiene di poter desumere che gli ulteriori finanziamenti concessi furono disposti confidando nella solvibilità degli odierni opponenti.
6. La causa è stata istruita solo documentalmente, rigettando le istanze istruttorie di parte opponente con ordinanza del 25.9.2025.
7. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il Controparte_1
pagamento da e del debito Parte_2 Parte_1
residuo maturato in relazione a un contratto di mutuo del valore di 30.000 euro (doc.
4) e a un contratto di finanziamento del valore di 60.000 euro (doc. 3) conclusi da già Controparte_3 Controparte_3 [...]
con l'istituto di credito e garantiti Controparte_4
dagli ingiunti tramite una fideiussione prestata il 7.7.2017 a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri dalla società verso l'istituto di credito sino all'importo massimo di
150.000 euro (doc. 5 conv.).
8. La creditrice ha fornito prova documentale dei contratti in esecuzione dei quali è maturato il credito da lei vantato (doc.ti 3, 4, e 5), ha allegato che Controparte_3
non ha pagato i canoni restitutori concordati con tali contratti a partire da
[...]
novembre 2023 e ha documentato di aver quindi dichiarato la debitrice decaduta dal beneficio del termine avvalendosi contestualmente delle clausole risolutive espresse concordate all'art. 14 del contratto di finanziamento (doc. 3) e 13 del contratto di mutuo (doc. 4) con raccomandate ricevute dalla debitrice principale il 14.3.2024
(doc. 9), diffidando contestualmente la debitrice principale e i fideiussori al pagamento del debito da loro maturato per effetto della risoluzione di diritto di entrambi i contratti, avvenuta ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza tuttavia che venisse successivamente pagato né dalla debitrice principale né dai fideiussori tale debito residuo per capitale e interessi corrispettivi, pari a € 25.693,92 in relazione al pagina 7 di 13 contratto di finanziamento (doc. 3) e a € 26.169,32 in relazione al contratto di mutuo (doc. 4).
9. Tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. Sez. Unite 13533/2001, analogamente tra le molte Cass. Sez. II, 22.6.2022, n. 20150; Cass. Sez. II,.
20.1.2020, n. 1080), ha quindi provato il credito vantato nei Controparte_1
confronti di e avendo provato il titolo della Pt_2 Parte_1
sua domanda proposta nei loro confronti e allegato il loro inadempimento.
10. Gli attori opponenti hanno dedotto di non essere tenuti al pagamento del credito vantato dalla convenuta opposta, in primo luogo, perché la fideiussione da loro prestata sarebbe nulla.
11. La domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità (totale e in via subordinata parziale) della fideiussione prestata da e si è Pt_2 Parte_1
rivelata tuttavia documentalmente infondata.
Gli attori opponenti hanno allegato che la fideiussione da loro prestata (doc. 5 conv.) sarebbe frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento
55/2005 di Banca d'Italia in ragione del fatto gli articoli 2, 6 ed 8 delle condizioni generali del contratto da loro sottoscritto ricalcherebbero quelli oggetto del modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) l'11.7.2003
(doc. 7 att.).
È tuttavia pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (doc. 8 att.) quale
(allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione in forza della quale è maturato il credito vantato da di tal che Controparte_1
l'accertamento compiuto da Banca d'Italia non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che coinvolge anche la fideiussione prestata dagli attori opponenti per altro 15 anni dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria compiuta dall'autorità garante per l'adozione del provvedimento sanzionatorio richiamato.
Il valore presuntivo della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla pagina 8 di 13 giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita.
Da tale principio deve, inoltre, desumersi che l'accertamento compiuto da Banca
d'Italia costituisce una prova (presuntiva) rilevante al fine di dimostrare la correlazione tra l'intesa anticoncorrenziale accertata e i contratti conclusi in favore di intermediari bancari esclusivamente per quelle fideiussioni omnibus interamente
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Nel caso oggetto del presente giudizio, tuttavia, risulta documentalmente sia che il contenuto complessivo della fideiussione prestata dagli opponenti non ricalca integralmente il modello predisposto dall'ABI nel 2003 (cfr. doc.ti 6 e 7 att.), sia che - almeno a partire dal 2013 – erano disponibili e utilizzati nel mercato del credito italiano modelli di fideiussioni ominibus radicalmente diversi da quello sanzionato da Banca d'Italia con il provvedimento 55/2005.
Per esempio, il modello di condizioni generali di contratto elaborato da CP_5
(cfr. pag. 3 ss. doc. 9 att.) non esclude affatto l'opponibilità da parte del
[...]
fideiussore dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c., imponendo alla creditrice di agire in giudizio per pretendere il pagamento dei crediti garantiti nel termine di 36 mesi dalla loro scadenza a pena di estinzione della garanzia.
Di conseguenza gli stessi attori opponenti hanno documentato che, almeno dal
2013, era possibile accedere sul mercato italiano a fideiussioni omnibus il cui contenuto era difforme da quello oggetto del modello elaborato dall'ABI del 2003, il che consente di escludere che l'illecito anticoncorrenziale accertato da Banca
d'Italia nel 2005 fosse ancora perdurante nel 2017 quando gli attori opponenti hanno prestato la fideiussione in forza della quale sono chiamati a rispondere nel presente giudizio, fatto che ha reso superfluo ogni approfondimento istruttorio ulteriore sul punto.
Né parte opponente ha provato o si è offerta di provare che le condizioni generali di contratto imposte da a e Controparte_1 Pt_2 Parte_6
pagina 9 di 13 fossero frutto di altra diversa e specifica intesa anticoncorrenziale, di cui parte attrice non ha indicato nessuno degli elementi costitutivi. Parte attrice opponente non ha infatti mai indicato in corso di causa quali sarebbero state le parti di tale intesa, quale sarebbe stato il suo contenuto o in che l'intesa abbia alterato il funzionamento di un mercato rilevante.
Di conseguenza parte attrice non ha fornito né elementi di fatto sufficientemente specifici né prove in ordine alla sussistenza un'intesa anticoncorrenziale rilevante di cui la fideiussione prestata costituirebbe l'attuazione.
La domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità (totale e parziale) della fideiussione prestata da e per violazione dell'art. Pt_2 Parte_6
2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 deve, quindi, essere rigettata siccome rivelatasi documentalmente infondata.
12. Di conseguenza, avendo gli attori opponenti rinunciato convenzionalmente con l'art. 6 della fideiussione da loro sottoscritta a proporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. e avendo gli attori opponenti specificamente approvato tale rinuncia,
l'eccezione di liberazione dei fideiussori proposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. deve essere ritenuta improponibile nel presente giudizio.
La stessa, del resto, appare anche manifestamente infondata nel merito, avendo dimostrato documentalmente di aver agito verso la debitrice Controparte_1
principale con (altro) ricorso per decreto ingiuntivo nel termine di 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite (doc. 11 conv.), avvenuta il 14.3.2024 quando la debitrice e i fideiussori hanno ricevuto la raccomandata con la quale la banca ha dichiarato la debitrice principale decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., risolvendo contestualmente i contratti di mutuo e di finanziamento avvalendosi delle clausole risolutive espresse convenute in tali contratti (doc. 9 fasc. mon.).
13. Gli attori opponenti hanno inoltre dedotto di non essere tenuti al pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto perché la fideiussione omnibus da loro prestata sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la creditrice garantita concluso i contratti di finanziamento e di mutuo senza aver ottenuto l'autorizzazione dei fideiussori nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale.
pagina 10 di 13 14. A dimostrazione della fondatezza dell'eccezione proposta, gli attori hanno innanzi tutto documentato di aver sottoscritto la fideiussione quando erano ancora soci della debitrice garantita e di aver tuttavia poi esercitato diritto di recesso dal contratto sociale il 14.1.2019 (doc. 5), fatto che ha impedito loro di monitorare le condizioni patrimoniali della debitrice. Sia il mutuo che il finanziamento in esecuzione dei quali è maturato il credito oggetto delle domande proposte in questo giudizio sono stati conclusi inoltre dopo il recesso dei fideiussori dal contratto sociale
(rispettivamente a luglio 2019 e ottobre 2020, cfr. doc.ti 3 e 4 conv.).
Gli attori opponenti hanno infine dimostrato che nel corso del 2019 e del 2020 la debitrice ha fatto ricorso all'indebitamento bancario (cfr. doc.ti 11-13) e che i soci illimitatamente responsabili della garantita non hanno un patrimonio immobiliare facilmente aggredibile (doc.ti 14 e 15 att.).
Tali elementi sono tuttavia insufficienti a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di parte attrice opponente, non essendo idonei a dimostrare che le condizioni patrimoniali della garantita al momento della conclusione dei contratti di mutuo e finanziamento erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del credito rispetto al momento nel quale i fideiussori hanno prestato la garanzia, elementi costitutivi dell'eccezione prevista dall'art. 1956 c.c.
Manca, infatti, completamente la prova di quale fosse la situazione patrimoniale della debitrice garantita al momento della prestazione della garanzia da parte degli attori e che questa fosse migliore rispetto a quella esistente al momento della conclusione degli ulteriori contratti di mutuo e finanziamento. Inoltre gli elementi forniti dagli attori per dimostrare l'incapienza patrimoniale della debitrice non sono idonei allo scopo, perché non consentono di valutare la consistenza complessiva del patrimonio di quest'ultima.
15. Tutti i motivi di opposizione proposti dagli attori opponenti si sono, quindi, rivelati documentalmente infondati.
16. Nondimeno per effetto del documentato integrale pagamento da parte della terza dell'intero debito maturato da Parte_5 [...]
per effetto della risoluzione del Controparte_3
contratto di mutuo oggetto del doc. 4 di parte convenuta (cfr. doc. 20), il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
pagina 11 di 13 17. Risulta quindi ancora sussistente e provato al momento della pronuncia di questa sentenza il solo credito vantato da parte convenuta opposta in relazione al contratto di finanziamento di cui al doc. 3 di parte convenuta, pari a € 25.693,62, sul quale maturano dalla data del 14.3.2024 (doc. 9 conv.) anche gli interessi moratori da calcolare, così come richiesto, al saggio convenzionale del 4,5%+euribor 3 mesi
(base 360) sino alla data di pagamento effettivo.
18. Gli attori opponenti devono quindi essere condannati a pagare solidalmente a parte convenuta opposta € 25.693,62 oltre agli interessi di mora da calcolare al tasso convenzionale (4,5%+euribor 3 mesi su base 360) dal 14.3.2024 al saldo effettivo.
19. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono calcolate in dispositivo sul valore residuo della domanda applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornati nel 2022) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria siccome esclusivamente documentale. Vengono inoltre riconosciute le spese esenti sostenute per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo in ragione del fatto che la sua revoca è dipesa solo da pagamento eseguito da terzo.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale sesta sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 16615/2024 pubblicato il 9.12.2024 dal
[...]
Tribunale di Milano in favore di e le domande riconvenzionali Controparte_1
proposte da e nei confronti Parte_2 Parte_1
di Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 16615/2024 pubblicato il 9.12.2024 dal Tribunale di
Milano in favore di e nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e per effetto di parziale pagamento da parte di un Parte_1 terzo dell'importo oggetto del decreto;
3) condanna e , in solido, al Parte_2 Parte_1 pagamento di € 25.693,62, oltre agli interessi di mora da calcolare al tasso convenzionale (4,5%+euribor 3 mesi su base 360) dal 14.3.2024 al saldo effettivo;
pagina 12 di 13 4) condanna altresì e , in solido, Parte_2 Parte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute da per il presente Controparte_1 giudizio, pari a € 4.237,00 per compensi e a € 286,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese, IVA e
CPA sugli importi imponibili.
Così deciso a Milano all'esito della camera di consiglio tenutasi il 26 novembre 2025.
Presidente Giudice est.
OS Filippi BR RL TO
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