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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PE EL ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1892 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e di- Parte_1
fesa dall'avv. Santino Cuffaro Farruggia e dall'avv. Carmelo Brucculeri, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO nato a [...] ( Egitto), il 10 feb- Controparte_1
braio 2001, rappresentato e difeso dall'avv. Marichiara Conigliaro, giusta pro- cura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 23 settembre
2025.
DEL P.M.: cfr. visto del 18 settembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 5 settembre 2024, premettendo di Parte_1
avere - in data 30 gennaio 2022 – contratto matrimonio con CP_2
[...
dalla cui unione è nato nel 2024 il figlio , ha chie- Controparte_1 Per_1
sto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito.
In particolare, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di incomprensioni e ha chiesto l'affidamento condiviso del minore, con collo- camento stabile presso la casa coniugale e la previsione in capo al convenuto di contribuire al mantenimento del figlio, versandole un assegno di € 250,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, depositata il 16 ottobre 2024, si è costituito richiamando le conclusioni di cui Controparte_1
all'istanza di mutamento del rito sottoscritta dalle parti il 3 ottobre 2024 e de- positata il 16 ottobre 2024.
A seguito di un rinvio, richiesto dai coniugi per tentare una riconciliazione, all'udienza del 23 settembre 2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno insistito per il mutamento del rito sulla scorta delle condizioni di cui all'istanza congiunta.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il giudice delegato, alla medesima udienza del 23 settembre 2025, preso atto della vo-
- 2 - lontà delle parti di separarsi consensualmente alle condizioni concordate, ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come di- chiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni di cui all'istanza congiunta del 16 ot- tobre 2024 siano rispondenti all'interesse del minore e non siano in contrasto con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, di seguito esposte:
Pt_
“ la casa coniugale di in MU sarà assegnata alla sig.ra Parte_2
[.
che la abiterà insieme al neonato e il sig. si impegna a lasciarla libera Per_1 CP_1
entro e non oltre il 17/10/2024; le parti riconoscono l'affidamento condiviso del piccolo che vivrà con la mamma in Per_1
considerazione della sua tenera età con diritto del padre di vederlo compatibilmente con le necessità del neonato previo accordo telefonico per l'orario e i giorni nella scelta dei quali pre- varranno le necessità del minore, l'incontro avverrà sempre in presenza della sig.ra Pt_1
posto che il neonato ha la necessità continua delle cure materne,
l'assegno di mantenimento in favore del piccolo di € 250,00 mensili sarà a carico del Per_1
padre sig. da versarsi entro il 5 di ogni mese, CP_1
entrambi i coniugi parteciperanno al 50 % al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore ( mediche, scolastiche, educative, sportive e ricreative etc), la sig. rinuncia al mantenimento per sé stessa dichiarandosi autonoma, Pt_1
la sig.ra corrisponderà al sig. a titolo di mantenimento una tantum e per- Pt_1 CP_1
tanto il sig. non avrà altro da pretendere per il proprio mantenimento € 9000,00 CP_1
- 3 - da versare nel c/c del marito ed € 1000,00 che saranno versati in contanti”.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Nessuna statuizione sulle spese, tenuto conto dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi i difensori delle parti e il P.M.: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a MU Controparte_1
il 30 gennaio 2022, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di MU al n. 1, parte I, dell'anno 2022 alle condizioni di cui all'istanza sottoscritta il 3 ottobre 2024 e depositata il 16 ottobre 2024, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al com- petente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 ottobre 2025.
Il Presidente
PE EL ER
Il Giudice
G. UD GU
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PE EL ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1892 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e di- Parte_1
fesa dall'avv. Santino Cuffaro Farruggia e dall'avv. Carmelo Brucculeri, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO nato a [...] ( Egitto), il 10 feb- Controparte_1
braio 2001, rappresentato e difeso dall'avv. Marichiara Conigliaro, giusta pro- cura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 23 settembre
2025.
DEL P.M.: cfr. visto del 18 settembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 5 settembre 2024, premettendo di Parte_1
avere - in data 30 gennaio 2022 – contratto matrimonio con CP_2
[...
dalla cui unione è nato nel 2024 il figlio , ha chie- Controparte_1 Per_1
sto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito.
In particolare, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di incomprensioni e ha chiesto l'affidamento condiviso del minore, con collo- camento stabile presso la casa coniugale e la previsione in capo al convenuto di contribuire al mantenimento del figlio, versandole un assegno di € 250,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, depositata il 16 ottobre 2024, si è costituito richiamando le conclusioni di cui Controparte_1
all'istanza di mutamento del rito sottoscritta dalle parti il 3 ottobre 2024 e de- positata il 16 ottobre 2024.
A seguito di un rinvio, richiesto dai coniugi per tentare una riconciliazione, all'udienza del 23 settembre 2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno insistito per il mutamento del rito sulla scorta delle condizioni di cui all'istanza congiunta.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il giudice delegato, alla medesima udienza del 23 settembre 2025, preso atto della vo-
- 2 - lontà delle parti di separarsi consensualmente alle condizioni concordate, ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come di- chiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni di cui all'istanza congiunta del 16 ot- tobre 2024 siano rispondenti all'interesse del minore e non siano in contrasto con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, di seguito esposte:
Pt_
“ la casa coniugale di in MU sarà assegnata alla sig.ra Parte_2
[.
che la abiterà insieme al neonato e il sig. si impegna a lasciarla libera Per_1 CP_1
entro e non oltre il 17/10/2024; le parti riconoscono l'affidamento condiviso del piccolo che vivrà con la mamma in Per_1
considerazione della sua tenera età con diritto del padre di vederlo compatibilmente con le necessità del neonato previo accordo telefonico per l'orario e i giorni nella scelta dei quali pre- varranno le necessità del minore, l'incontro avverrà sempre in presenza della sig.ra Pt_1
posto che il neonato ha la necessità continua delle cure materne,
l'assegno di mantenimento in favore del piccolo di € 250,00 mensili sarà a carico del Per_1
padre sig. da versarsi entro il 5 di ogni mese, CP_1
entrambi i coniugi parteciperanno al 50 % al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore ( mediche, scolastiche, educative, sportive e ricreative etc), la sig. rinuncia al mantenimento per sé stessa dichiarandosi autonoma, Pt_1
la sig.ra corrisponderà al sig. a titolo di mantenimento una tantum e per- Pt_1 CP_1
tanto il sig. non avrà altro da pretendere per il proprio mantenimento € 9000,00 CP_1
- 3 - da versare nel c/c del marito ed € 1000,00 che saranno versati in contanti”.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Nessuna statuizione sulle spese, tenuto conto dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi i difensori delle parti e il P.M.: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a MU Controparte_1
il 30 gennaio 2022, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di MU al n. 1, parte I, dell'anno 2022 alle condizioni di cui all'istanza sottoscritta il 3 ottobre 2024 e depositata il 16 ottobre 2024, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al com- petente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 ottobre 2025.
Il Presidente
PE EL ER
Il Giudice
G. UD GU
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