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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/12/2024, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. NN. 2729/2023 + 498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2729/2023 e 498/2024 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati a Prato, Via della Repubblica n. 235 presso lo C.F._2
studio degli avv.ti Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo li rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce agli atti di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORI
E
, in persona del curatore dott. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata a Prato, Via Santa Trinita n. 27 presso lo studio dell'avv. Paolo CP_2
Donati che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce alle comparse di costituzione
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Diritti reali – possesso – trascrizioni
CONCLUSIONI
Per e : “come in atti di citazione, previa ammissione dei mezzi di Parte_1 Parte_2 prova richiesti”, ovvero nel merito:
- nel giudizio n. R.G. 2729/2023: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - dichiarare che gli attori sono eredi della sig.ra e, come tali, hanno accettato la eredità della de cuius, nata il Persona_1
14.5.1938 e deceduta il 24.6.2012, già coniugata in regime di comunione dei beni con P_
- accertare conseguentemente il diritto di comproprietà degli attori, ciascuno per quota
[...] indivisa di 1/6 sui beni immobili di seguito indicati, facenti parte dell'eredità della defunta Per_1 pagina 1 di 10 , oppure, quanto al sig. , per la maggiore quota che risulterà di giustizia, Per_1 Parte_2
corrispondente ai suoi diritti verso gli altri coeredi, sul fabbricato posto a Prato in via Di Dogaia n.
257; - dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art. 481 c.c. ex adverso proposto e degli atti della procedura n. 1934/2019 R.G.V. Trib. Prato”;
- nel giudizio n. 498/2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa riunione ex art. 273 c.p.c. con la causa pendente tra le parti con il n. 2729/2023 R.G.: - dichiarare che gli attori sono eredi della sig.ra
e, come tali, hanno accertato la eredità della de cuius, nata il [...] e deceduta il Persona_1
24.6.2012, già coniugata in regime di comunione dei beni con - accertare Controparte_1
conseguentemente il diritto di comproprietà degli attori, ciascuno per quota indivisa di 1/6 sui beni immobili di seguito indicati, facenti parte dell'eredità della defunta , oppure, quanto al Persona_1 sig. , per la maggiore quota che risulterà di giustizia, corrispondente ai suoi diritti Parte_2
verso gli altri coeredi, sul fabbricato posto a Prato in via Di Dogaia n. 257; - condannare il convenuto alla restituzione in favore degli attori, ciascuno per la quota di sua spettanza, dei beni immobili di seguito indicati ai sensi dell'art. 533 c.c.; - dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art.
481 c.c. ex adverso proposto e degli atti della procedura n. 1934/2019 R.G.V. Trib. Prato. - Con vittoria di spese di lite”.
Per il , entrambi i procedimenti riuniti: “Voglia il Tribunale, in tesi Controparte_3
rigettare le domande attrici perché infondate per i motivi ut supra esposti e conseguentemente accertare, a seguito dell'espletata actio interrogatoria, la intervenuta perdita del diritto di accettare da parte di entrambi gli attori, per aver omesso la dichiarazione ex art. 481 c.c. in denegata ipotesi, in caso di accoglimento anche parziale delle domande, pronunciare sulle spese processuali tenendo conto dell'art. 92 c.p.c. Vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Co Co Nel giudizio n. R.G. 2729/2023 e (d'ora innanzi anche solo ” o ”) Pt_1 Parte_2 hanno citato in giudizio la curatela del fallimento di chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni innanzi riportate. A fondamento delle proprie domande gli attori hanno dedotto: di essere gli eredi legittimi di deceduta il 24/6/2012; che al momento dell'apertura della Persona_1
Co successione , unitamente al padre , si trovava nel possesso dei beni immobili Controparte_1 facenti parte dell'eredità, caduti in comunione legale dei beni ex art. 177, lett. a) c.c. tra i coniugi Co
e che aveva pertanto acquistato ex lege l'eredità per effetto Controparte_1 Persona_1 della mancata formazione dell'inventario entro tre mesi ai sensi dell'art. 485 c.c.; che FD al momento della morte della madre risiedeva nell'immobile sito a Prato, Via di Dogaia n. 257, costituente la Co residenza familiare;
che aveva quindi acquistato, quale erede, la comproprietà della quota indivisa pagina 2 di 10 Co di 1/6 di detto immobile;
che aveva compiuto atti di accettazione tacita avendo effettuato il pagamento, negli anni precedenti e successivi all'apertura della successione, delle spese necessarie per la ristrutturazione della casa di proprietà comune dei genitori caduti in successione;
che il pagamento
Co dei debiti lasciati dalla de cuius manifestava la volontà di di accettare l'eredità della madre;
che Co pertanto anche aveva acquistato la titolarità della quota indivisa di 1/6 dell'immobile di Via di
Dogaia n. 257 ovvero la maggiore quota corrispondente alle spese di ristrutturazione sostenute e al suo conseguente diritto al relativo rimborso verso gli altri coeredi a norma dell'art. 1115, c. 3 c.c.; che entrambi gli attori avevano recentemente appreso che il Curatore del Fallimento di , Controparte_1
dichiarato con sentenza del Tribunale di Prato del 22/9/2016, aveva vantato il diritto di proprietà su detti beni, avendo domandato con ricorso apparentemente notificato in data 29/05 – 5/06/2020 e
30/06/2020, ma in realtà mai ricevuto, la fissazione di un termine ex art. 481 c.c. per l'accettazione dell'eredità di e avendo successivamente proceduto all'accettazione di tale eredità per Persona_1
l'intero in luogo del fallito;
che la notificazione del ricorso ex art. 481 c.c. era viziata da nullità essendo stata effettuata a mezzo del servizio postale in base alla speciale disposizione dettata per l'emergenza sanitaria da Covid-19 art. 108, c. 1 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 46, c. 1 D.L. 34/2020, ovvero senza accertare la presenza del soggetto destinatario o di persona abilitata al ritiro, come richiesto dalla citata norma;
che era loro interesse accertare la sussistenza dei loro interessi ereditari contro l'apparente erede convenuto, proponendo azione di petizione dell'eredità ex art. 533 c.c.
Si è costituita la Curatela del Fallimento (d'ora innanzi anche solo il Controparte_3
”) deducendo: che il ricorso per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità era P_
datato 15/11/2019 ed era stato depositato telematicamente il 21/11/2019; che il tribunale aveva fissato l'udienza di comparizione per il giorno 13/03/2020, con decreto del 12/02/2020; che il ricorso e il decreto erano stati notificati in data 14/02/2020 e la notifica si era perfezionata nei confronti di
[...]
il 27/02/2020 e nei confronti di per compiuta giacenza;
che le Parte_2 Parte_1
contestazioni di controparte facevano riferimento ad una successiva notifica;
che con decreto del
10/03/2020 il Tribunale aveva rinviato d'ufficio l'udienza prima al giorno 03/04/2020 (ai sensi dell'art. 1 D.L. 11/2020) e quindi al 14/7/2020 (ai sensi dell'art. 83 D. L. 18/2020); che il , pur non P_
essendo obbligato, aveva notificato nuovamente il ricorso e i pedissequi decreti che avevano disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza; che erano queste le notifiche a cui gli attori facevano riferimento;
che dette notifiche erano state effettuate ai sensi dell'art. 46 D.L. 34/2020, modificativo dell'art. 108 D.L.
17/3/2020; che l'operatore postale si era attenuto alla previsione normativa;
che con decreto del
23/6/2020 era stato comunicato l'ennesimo rinvio d'ufficio all'udienza del 09/07/2020; che anche detto decreto era stato notificato agli odierni attori;
che anche detta notificazione era stata effettuata in base pagina 3 di 10 all'art. 46 D.L. 34/2020, a mani nei confronti di e per compiuta giacenza nei Parte_2
Co confronti di;
che la prima notificazione era andata a buon fine, tanto che , per il Parte_1
tramite del proprio difensore, aveva avuto accesso al fascicolo telematico del procedimento ex art. 481
c.c.; che l'esito delle successive notifiche era pertanto non rilevante;
che la mancata accettazione Co Co dell'eredità da parte di e entro il termine assegnato dal giudice aveva precluso la possibilità per gli stessi di accettare l'eredità; che FD era residente presso la residenza familiare sita a Prato, Via di
Dogaia n. 257 e alla morte della madre coabitava con il padre;
che quest'ultimo, quale P_
coniuge superstite, aveva acquisito ex art. 540 c.c. il diritto di abitazione sulla residenza;
che pertanto la Co permanenza di nel predetto immobile discendeva dalla consenso/tolleranza del padre P_
, quale titolare del diritto di abitazione;
che dunque abitare nell'immobile ereditario non Parte_2
rappresentava manifestazione di possesso del medesimo, da cui far discendere gli obblighi e gli effetti
Co previsti dall'art. 485 c.c.; che non aveva provato di aver provveduto ai generici pagamenti dedotti;
che nonostante la regolare ricezione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza relativi al procedimento ex art. 481 c.c., gli attori avevano preferito non costituirsi in detto giudizio, ma introdurre un successivo contenzioso ispirato a finalità meramente dilatorie;
che pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate ex art. 92 c.p.c.
Previo deposito dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio da parte della giudice delegato ed esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo, gli attori hanno formulato istanza di riunione del procedimento n. R.G. 2729/2023 con il procedimento, pendente tra le medesime parti, iscritto al n. R.G. 498/2024 ed assegnato a differente giudice.
Con ordinanza del 27/6/2024 resa all'esito dell'udienza del 19/06/2024, ritenuta la riconducibilità della pendenza dei due procedimenti alla fattispecie prevista dall'art. 274, c. 2 c.p.c., è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente della sezione civile del Tribunale, che ha disposto che gli stessi fossero chiamati davanti allo scrivente giudice per l'eventuale riunione. Previa audizione delle parti, il giudizio n. R.G: 2729/2023 e il giudizio n. 498/2024 sono stati riuniti.
Co Nel giudizio n. 498/2024 FD e hanno citato in giudizio il deducendo le medesime P_
ragioni di fatto e di diritto già poste a fondamento delle domande spiegate nel giudizio n. R.G.
2729/2023 e chiedendo la riunione dei due procedimenti e l'accoglimento, oltre che delle domande già spiegate in quest'ultimo giudizio, anche della domanda di condanna del alla restituzione in P_
favore degli attori, ciascuno per la quota di sua spettanza, dei seguenti beni immobili ereditari: a) immobile ad uso abitazione facente uso civile abitazione facente parte del fabbricato sito a Prato in via
Di Dogaia n. 257, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30, particella 1407,
pagina 4 di 10 subalterno 500; b) unità immobiliare ad uso civile abitazione facente parte del fabbricato sito a Prato in via Di Dogaia n. 257, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30, particella 1407, subalterno 501; c) terreno posto nelle vicinanze di detto fabbricato, rappresentato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 30, particella 1083; d) unità immobiliare facente parte del complesso immobiliare ubicato in Marliana (PT), località Panicagliora, via Mammianese n. 475, rappresentato al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 20, particella 285, subalterno n. 7.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e quindi, previo deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI INTEGRITÀ DEL CONTRADITTORIO
Nella memoria ex art. 171 bis, n. 2 c.p.c. depositata il 23/04/2024, gli attori hanno eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato in giudizio , il diretto Controparte_6 discendente di , deducendo che questi avrebbe indiscutibilmente acquistato il diritto Parte_2 di accettare l'eredità a decorrere dal raggiungimento della maggiore età e che il suo coinvolgimento del Co giudizio era conseguenza dell'eccezione della curatela in merito alla perdita da parte di del diritto ad accettare l'eredità di Persona_1
L'eccezione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
La parte attrice non ha fornito prova né che sia erede, non essendo neanche stati Controparte_6
indicati gli atti di accettazione tacita o espressa da questo eventualmente compiuti, né che sia chiamato all'eredità. Anzi, sono gli stessi attori ad aver precisato che subentrerebbe per Controparte_6 rappresentazione ove accertata la rinuncia dell'eredità da parte di . Quest'ultimo, Persona_2
dunque, non è un litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Dalla prospettazione di parte attrice emerge invero che la richiesta integrazione del contraddittorio sarebbe volta a consentire a di "partecipare, in qualità di erede per Controparte_6
rappresentazione della defunta NN , spiegando le sue legittime domande sull'asse Persona_1
ereditario dedotto in giudizio": finalità, questa, cui l'istituto dell'integrazione del contraddittorio certamente non risponde, ma che eventualmente dovrebbero essere oggetto di separato giudizio.
2. SULL'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DI EREDE DA PARTE DI Parte_1
ha agito nei confronti del Fallimento chiedendo di accertare il suo status di erede Parte_1
della madre A fondamento della propria domanda ha dedotto di trovarsi nel possesso Persona_1
dei beni ereditari alla data del decesso della madre, essendo residente insieme al padre P_
pagina 5 di 10 nell'immobile sito a Prato, Via di Dogaia n. 257, e di non aver effettuato l'inventario entro tre Pt_2 mesi dell'apertura della successione, come previsto dall'art. 485 c.c.
In primo luogo, si deve evidenziare che, differentemente da quanto dedotto dalla parte attrice, l'azione proposta non può essere qualificata come di petizione di eredità. La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede sono accomunate dal fatto che entrambe mirano all'accertamento dello "status" di erede, ma differiscono tra loro in quanto la prima è un'azione recuperatoria, vòlta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre la seconda è un'azione dichiarativa, che solo eventualmente può essere associata ad una domanda di condanna di restituzione dei beni ereditari. Nel giudizio n. R.G. 2729/2023 gli attori non hanno formulato alcuna domanda di condanna alla restituzione dei beni ereditari, ma solo azione volta ad accertare la loro qualità di (co)erede.
Ciò precisato, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che lo stesso non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La permanenza del figlio unitamente al coniuge superstite nella casa familiare di proprietà parziale del de cuius non costituisce manifestazione del possesso dei beni ereditari, ma dell'esercizio da parte del coniuge superstite del diritto di abitazione e di uso sulla casa familiare previsto in suo favore dall'art. 540, c. 2 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto di abitazione ed uso sulla casa familiare non sorge in capo al coniuge superstite a titolo successorio-derivativo, bensì è fondato sulla qualità di coniuge e prescinde dai diritti successori: il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che glielo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito semmai in forza di legato ex lege (cfr. Cass. 16/11/2015 n. 23406, che si è pronunciata su una ipotesi del tutto affine al caso di specie;
Cass. SS. UU. 27/02/2013, n. 4847, sul titolo di acquisizione del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite).
, quale titolare del diritto di abitazione ed uso della quota indivisa di ½ della Controparte_1
residenza familiare di via di Dogaia e proprietario della restante quota, legittimato a risiedere e a fare uso di immobile.
Co Il fatto che abbia potuto continuare a risiedere presso l'abitazione familiare deve pertanto ritenersi – in assenza di qualsiasi altro elemento in senso contrario – conseguenza del consenso (anche tacitamente) in tal senso reso da . Controparte_1
pagina 6 di 10 3. SULL'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DI EREDE DA PARTE DI Parte_2
ha agito nei confronti del Fallimento chiedendo di accertare il suo status di erede
[...]
della madre A fondamento della propria domanda ha dedotto di aver provveduto al Persona_1 pagamento “negli anni precedenti e successivi all'apertura della successione delle spese necessarie per la ristrutturazione della casa di proprietà comune dei genitori caduta in successione”, precisando che tra il 2008 e il 2011 i genitori avrebbero provveduto a demolire e quindi a ricostruire l'immobile frazionandolo in due unità abitative, a realizzare le opere di rifinitura interna ed esterna e ad effettuare le opere di risistemazione del resede e dell'annesso ripostiglio.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Ai pagamenti asseritamente effettuati precedentemente all'apertura della successione (peraltro non provati) non può essere riconosciuto alcun valore di accettazione tacita dell'eredità, proprio perché Co effettuati – secondo la stessa ricostruzione di parte attrice – quando non era ancora chiamato all'eredità della madre, ancora in vita. Co I pagamenti asseritamente effettuati da successivamente al decesso della madre non risultano invece provati;
né tale difetto probatorio avrebbe potuto essere sopperito con il capitolo di prova per testi articolato sub n. 3 della memoria attorea ex art. 171 bis, n. 2 c.p.c. che è inammissibile in quanto genericamente formulato senza alcuna indicazione delle circostanze di luogo e di tempo in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati.
4. SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ E DI CONDANNA ALLA
RESTITUZIONE DEI BENI EREDITARI
Co Co Il rigetto delle domande di accertamento della qualità di erede parte di e determina il conseguenziale rigetto della domanda volta ad accertare in capo agli attori il diritto di proprietà pro quota dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario così come di quella volta ad ottenere la condanna del Fallimento alla restituzione dei medesimi.
5. SULLA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEL RICORSO EX ART. 481 C.C. E DEGLI ATTI DELLA
PROCEDURA RG
Gli attori chiesto di accertare la nullità della notificazione “apparentemente” effettuata nei loro confronti rispettivamente il 05/06/2020 e il 29/05/2020 del ricorso ex art. 481 c.c. unitamente al decreto del giudice “tutelare” del 31/03/2020 ai fini della comparizione all'udienza del 14/07/2020 nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 1934/2019 dell'intestato Tribunale, introdotto dal Fallimento per Co Co ottenere la fissazione nei confronti di e di un termine affinché gli stessi procedessero ad accettare o a rinunciare all'eredità relitta da nonché di tutti gli atti del predetto Persona_1
procedimento. A fondamento della predetta domanda hanno dedotto che la notificazione, effettuata ai pagina 7 di 10 sensi dell'art. 108, c. 1 D.L. 18/2020 mediante la sola immissione in cassetta dell'atto da notificare da parte dell'agente postale, sarebbe nulla avendo l'agente notificatore omesso di accertare la presenza del soggetto destinatario o di persona abilitata al ritiro, come invece richiesto da detta norma.
La domanda è inammissibile.
Gli attori avrebbero dovuto far valere le ragioni di nullità dell'ordinanza emessa all'esito del richiamato procedimento di volontaria giurisdizione proponendo reclamo avverso detta ordinanza previa istanza di remissione nel relativo termine;
ragioni di nullità che non possono invece essere fatti valere nel presente giudizio ordinario, introdotto peraltro ben oltre i dieci giorni dopo l'acquisizione della conoscenza dell'assegnazione del termine previsto dall'art. 481 c.c.
6. SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA DECADENZA DEGLI ATTORI DAL DIRITTO AD ACCETTARE
L'EREDITÀ
Il Fallimento ha invece chiesto di accertare la “intervenuta perdita del diritto di accettare da parte di entrambi gli attori, per aver omesso la dichiarazione ex art. 481 c.c.” l'eredità della predetta
[...]
Per_1
La domanda deve essere accolta in quanto fondata.
Risulta infatti provato:
Co 1) che il ha introdotto nei confronti di e ai sensi dell'art. 481 c.c. per P_ Controparte_7 ottenere la fissazione nei loro confronti di un termine per l'accettazione dell'eredità di Persona_1
(v. doc. 2, pagg. 1 – 3, fascicolo di parte del ); P_
2) che in detto procedimento il contraddittorio si è correttamente instaurato, per essere stato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti tempestivamente e regolarmente notificato a e , rispettivamente il 27/02/2020 e il 29/02/2020 (v. doc. 2 Parte_1 Parte_2
fascicolo di parte del ); P_
4) che il procedimento, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio disposti dal giudice assegnatario in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1 D.L. 11/2020 e 83 D.L. 18/2020, si è concluso all'udienza del 09/07/2020 con l'assegnazione agli odierni attori di un termine di 30 giorni per dichiarare se accettare o rinunciare all'eredità di (v. doc. 10 fascicolo di parte ); Persona_1 Parte_2
5) che alla data del 10/09/2020, come risultante dall'attestazione di Cancelleria riportante pari data, gli attori non avevano reso alcuna dichiarazione di accettazione (v. doc. 7 fascicolo di parte del
). P_
Poiché dunque il termine assegnato nell'ambito del predetto procedimento è decorso senza che gli attori manifestassero la propria volontà in merito all'accettazione dell'eredità della madre, in applicazione dell'art. 481 c.c. (ai sensi del quale “chiunque vi abbia interesse può chiedere che
pagina 8 di 10 l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”) gli stessi sono decaduti da detto diritto.
7. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Anche in questa sede devono essere rigettate le istanze istruttorie di parte attrice per le seguenti ragioni.
I capitoli di prova testimoniali formulati nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. sono in parte inammissibili (cap. 1, nella parte in cui è volto a provare circostanze di fatto nuove e non tempestivamente allegate;
cap. 3 in quanto generico non indicando le circostanze di luogo, di tempo e le modalità dei pagamenti) e in parte superflui (cap. 1, nella parte in cui attiene a fatti provati documentalmente;
cap. 2 superfluo in conseguenza dell'inammissibilità del capitolo n. 3).
La consulenza tecnica d'ufficio richiesta per stimare il dedotto aumento di valore degli immobili oggetto di causa è del tutto superflua per la decisione della controversia.
8. SPESE DI LITE
Le spese di lite di entrambi i giudizi devono essere regolate in base al principio di soccombenza.
e , avendo visto il rigetto di tutte le domande spiegate in entrambi i Parte_1 Parte_2
giudizi riuniti, devono essere condannati a rifondere nei confronti del le spese di entrambi P_
nonché quelle di mediazione che si liquidano come segue:
1) quanto al giudizio n. R.G. 2729/2023 in € 5.261,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), in applicazione dei valori “minimi” (ritenuti applicabili in considerazione della semplicità delle questioni di diritto trattate e dell'assenza di istruttoria orale) previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria per le cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 (applicabile anche a quelle di valore indeterminabile) e di quelli “medi” (sempre per il medesimo scaglione di valore) per la fase decisoria svoltasi dopo la riunione;
2) quanto al giudizio n. R.G. 498/2024 in € 2.356,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), in applicazione dei valori “minimi” (ritenuti applicabili in considerazione della semplicità delle questioni di diritto trattate e dell'assenza di istruttoria orale) previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria per cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00
(applicabile anche a quelle di valore indeterminabile) svoltesi prima della riunione;
3) quanto al procedimento di mediazione, in € 804,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), in applicazione dei valori “minimi” (ritenuti applicabili in considerazione della semplicità delle questioni di diritto oggetto della controversia) previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per la fase di attivazione e negoziazione per cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (applicabile anche a quelle di valore indeterminabile).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nei giudizi iscritti ai nn. R.G. 2729/2023 e 498/2024, pendenti tra , e il Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del curatore dott. ogni altra istanza, difesa ed Controparte_3 Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice in entrambi i procedimenti;
2) accoglie la domanda spiegata da parte convenuta in entrambi i giudizi e, per l'effetto, accerta che e sono decaduti dal diritto di accettare l'eredità di Pt_1 Parte_2 Parte_2 Persona_1
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere nei confronti del Parte_1 Parte_2
le spese di lite di entrambi i giudizi nonché del procedimento di Controparte_3 mediazione, che liquida in complessivi € 8.421,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Prato, 30/12/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2729/2023 e 498/2024 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati a Prato, Via della Repubblica n. 235 presso lo C.F._2
studio degli avv.ti Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo li rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce agli atti di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORI
E
, in persona del curatore dott. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata a Prato, Via Santa Trinita n. 27 presso lo studio dell'avv. Paolo CP_2
Donati che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce alle comparse di costituzione
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Diritti reali – possesso – trascrizioni
CONCLUSIONI
Per e : “come in atti di citazione, previa ammissione dei mezzi di Parte_1 Parte_2 prova richiesti”, ovvero nel merito:
- nel giudizio n. R.G. 2729/2023: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - dichiarare che gli attori sono eredi della sig.ra e, come tali, hanno accettato la eredità della de cuius, nata il Persona_1
14.5.1938 e deceduta il 24.6.2012, già coniugata in regime di comunione dei beni con P_
- accertare conseguentemente il diritto di comproprietà degli attori, ciascuno per quota
[...] indivisa di 1/6 sui beni immobili di seguito indicati, facenti parte dell'eredità della defunta Per_1 pagina 1 di 10 , oppure, quanto al sig. , per la maggiore quota che risulterà di giustizia, Per_1 Parte_2
corrispondente ai suoi diritti verso gli altri coeredi, sul fabbricato posto a Prato in via Di Dogaia n.
257; - dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art. 481 c.c. ex adverso proposto e degli atti della procedura n. 1934/2019 R.G.V. Trib. Prato”;
- nel giudizio n. 498/2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa riunione ex art. 273 c.p.c. con la causa pendente tra le parti con il n. 2729/2023 R.G.: - dichiarare che gli attori sono eredi della sig.ra
e, come tali, hanno accertato la eredità della de cuius, nata il [...] e deceduta il Persona_1
24.6.2012, già coniugata in regime di comunione dei beni con - accertare Controparte_1
conseguentemente il diritto di comproprietà degli attori, ciascuno per quota indivisa di 1/6 sui beni immobili di seguito indicati, facenti parte dell'eredità della defunta , oppure, quanto al Persona_1 sig. , per la maggiore quota che risulterà di giustizia, corrispondente ai suoi diritti Parte_2
verso gli altri coeredi, sul fabbricato posto a Prato in via Di Dogaia n. 257; - condannare il convenuto alla restituzione in favore degli attori, ciascuno per la quota di sua spettanza, dei beni immobili di seguito indicati ai sensi dell'art. 533 c.c.; - dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art.
481 c.c. ex adverso proposto e degli atti della procedura n. 1934/2019 R.G.V. Trib. Prato. - Con vittoria di spese di lite”.
Per il , entrambi i procedimenti riuniti: “Voglia il Tribunale, in tesi Controparte_3
rigettare le domande attrici perché infondate per i motivi ut supra esposti e conseguentemente accertare, a seguito dell'espletata actio interrogatoria, la intervenuta perdita del diritto di accettare da parte di entrambi gli attori, per aver omesso la dichiarazione ex art. 481 c.c. in denegata ipotesi, in caso di accoglimento anche parziale delle domande, pronunciare sulle spese processuali tenendo conto dell'art. 92 c.p.c. Vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Co Co Nel giudizio n. R.G. 2729/2023 e (d'ora innanzi anche solo ” o ”) Pt_1 Parte_2 hanno citato in giudizio la curatela del fallimento di chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni innanzi riportate. A fondamento delle proprie domande gli attori hanno dedotto: di essere gli eredi legittimi di deceduta il 24/6/2012; che al momento dell'apertura della Persona_1
Co successione , unitamente al padre , si trovava nel possesso dei beni immobili Controparte_1 facenti parte dell'eredità, caduti in comunione legale dei beni ex art. 177, lett. a) c.c. tra i coniugi Co
e che aveva pertanto acquistato ex lege l'eredità per effetto Controparte_1 Persona_1 della mancata formazione dell'inventario entro tre mesi ai sensi dell'art. 485 c.c.; che FD al momento della morte della madre risiedeva nell'immobile sito a Prato, Via di Dogaia n. 257, costituente la Co residenza familiare;
che aveva quindi acquistato, quale erede, la comproprietà della quota indivisa pagina 2 di 10 Co di 1/6 di detto immobile;
che aveva compiuto atti di accettazione tacita avendo effettuato il pagamento, negli anni precedenti e successivi all'apertura della successione, delle spese necessarie per la ristrutturazione della casa di proprietà comune dei genitori caduti in successione;
che il pagamento
Co dei debiti lasciati dalla de cuius manifestava la volontà di di accettare l'eredità della madre;
che Co pertanto anche aveva acquistato la titolarità della quota indivisa di 1/6 dell'immobile di Via di
Dogaia n. 257 ovvero la maggiore quota corrispondente alle spese di ristrutturazione sostenute e al suo conseguente diritto al relativo rimborso verso gli altri coeredi a norma dell'art. 1115, c. 3 c.c.; che entrambi gli attori avevano recentemente appreso che il Curatore del Fallimento di , Controparte_1
dichiarato con sentenza del Tribunale di Prato del 22/9/2016, aveva vantato il diritto di proprietà su detti beni, avendo domandato con ricorso apparentemente notificato in data 29/05 – 5/06/2020 e
30/06/2020, ma in realtà mai ricevuto, la fissazione di un termine ex art. 481 c.c. per l'accettazione dell'eredità di e avendo successivamente proceduto all'accettazione di tale eredità per Persona_1
l'intero in luogo del fallito;
che la notificazione del ricorso ex art. 481 c.c. era viziata da nullità essendo stata effettuata a mezzo del servizio postale in base alla speciale disposizione dettata per l'emergenza sanitaria da Covid-19 art. 108, c. 1 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 46, c. 1 D.L. 34/2020, ovvero senza accertare la presenza del soggetto destinatario o di persona abilitata al ritiro, come richiesto dalla citata norma;
che era loro interesse accertare la sussistenza dei loro interessi ereditari contro l'apparente erede convenuto, proponendo azione di petizione dell'eredità ex art. 533 c.c.
Si è costituita la Curatela del Fallimento (d'ora innanzi anche solo il Controparte_3
”) deducendo: che il ricorso per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità era P_
datato 15/11/2019 ed era stato depositato telematicamente il 21/11/2019; che il tribunale aveva fissato l'udienza di comparizione per il giorno 13/03/2020, con decreto del 12/02/2020; che il ricorso e il decreto erano stati notificati in data 14/02/2020 e la notifica si era perfezionata nei confronti di
[...]
il 27/02/2020 e nei confronti di per compiuta giacenza;
che le Parte_2 Parte_1
contestazioni di controparte facevano riferimento ad una successiva notifica;
che con decreto del
10/03/2020 il Tribunale aveva rinviato d'ufficio l'udienza prima al giorno 03/04/2020 (ai sensi dell'art. 1 D.L. 11/2020) e quindi al 14/7/2020 (ai sensi dell'art. 83 D. L. 18/2020); che il , pur non P_
essendo obbligato, aveva notificato nuovamente il ricorso e i pedissequi decreti che avevano disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza; che erano queste le notifiche a cui gli attori facevano riferimento;
che dette notifiche erano state effettuate ai sensi dell'art. 46 D.L. 34/2020, modificativo dell'art. 108 D.L.
17/3/2020; che l'operatore postale si era attenuto alla previsione normativa;
che con decreto del
23/6/2020 era stato comunicato l'ennesimo rinvio d'ufficio all'udienza del 09/07/2020; che anche detto decreto era stato notificato agli odierni attori;
che anche detta notificazione era stata effettuata in base pagina 3 di 10 all'art. 46 D.L. 34/2020, a mani nei confronti di e per compiuta giacenza nei Parte_2
Co confronti di;
che la prima notificazione era andata a buon fine, tanto che , per il Parte_1
tramite del proprio difensore, aveva avuto accesso al fascicolo telematico del procedimento ex art. 481
c.c.; che l'esito delle successive notifiche era pertanto non rilevante;
che la mancata accettazione Co Co dell'eredità da parte di e entro il termine assegnato dal giudice aveva precluso la possibilità per gli stessi di accettare l'eredità; che FD era residente presso la residenza familiare sita a Prato, Via di
Dogaia n. 257 e alla morte della madre coabitava con il padre;
che quest'ultimo, quale P_
coniuge superstite, aveva acquisito ex art. 540 c.c. il diritto di abitazione sulla residenza;
che pertanto la Co permanenza di nel predetto immobile discendeva dalla consenso/tolleranza del padre P_
, quale titolare del diritto di abitazione;
che dunque abitare nell'immobile ereditario non Parte_2
rappresentava manifestazione di possesso del medesimo, da cui far discendere gli obblighi e gli effetti
Co previsti dall'art. 485 c.c.; che non aveva provato di aver provveduto ai generici pagamenti dedotti;
che nonostante la regolare ricezione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza relativi al procedimento ex art. 481 c.c., gli attori avevano preferito non costituirsi in detto giudizio, ma introdurre un successivo contenzioso ispirato a finalità meramente dilatorie;
che pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate ex art. 92 c.p.c.
Previo deposito dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio da parte della giudice delegato ed esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo, gli attori hanno formulato istanza di riunione del procedimento n. R.G. 2729/2023 con il procedimento, pendente tra le medesime parti, iscritto al n. R.G. 498/2024 ed assegnato a differente giudice.
Con ordinanza del 27/6/2024 resa all'esito dell'udienza del 19/06/2024, ritenuta la riconducibilità della pendenza dei due procedimenti alla fattispecie prevista dall'art. 274, c. 2 c.p.c., è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente della sezione civile del Tribunale, che ha disposto che gli stessi fossero chiamati davanti allo scrivente giudice per l'eventuale riunione. Previa audizione delle parti, il giudizio n. R.G: 2729/2023 e il giudizio n. 498/2024 sono stati riuniti.
Co Nel giudizio n. 498/2024 FD e hanno citato in giudizio il deducendo le medesime P_
ragioni di fatto e di diritto già poste a fondamento delle domande spiegate nel giudizio n. R.G.
2729/2023 e chiedendo la riunione dei due procedimenti e l'accoglimento, oltre che delle domande già spiegate in quest'ultimo giudizio, anche della domanda di condanna del alla restituzione in P_
favore degli attori, ciascuno per la quota di sua spettanza, dei seguenti beni immobili ereditari: a) immobile ad uso abitazione facente uso civile abitazione facente parte del fabbricato sito a Prato in via
Di Dogaia n. 257, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30, particella 1407,
pagina 4 di 10 subalterno 500; b) unità immobiliare ad uso civile abitazione facente parte del fabbricato sito a Prato in via Di Dogaia n. 257, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30, particella 1407, subalterno 501; c) terreno posto nelle vicinanze di detto fabbricato, rappresentato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 30, particella 1083; d) unità immobiliare facente parte del complesso immobiliare ubicato in Marliana (PT), località Panicagliora, via Mammianese n. 475, rappresentato al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 20, particella 285, subalterno n. 7.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e quindi, previo deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI INTEGRITÀ DEL CONTRADITTORIO
Nella memoria ex art. 171 bis, n. 2 c.p.c. depositata il 23/04/2024, gli attori hanno eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato in giudizio , il diretto Controparte_6 discendente di , deducendo che questi avrebbe indiscutibilmente acquistato il diritto Parte_2 di accettare l'eredità a decorrere dal raggiungimento della maggiore età e che il suo coinvolgimento del Co giudizio era conseguenza dell'eccezione della curatela in merito alla perdita da parte di del diritto ad accettare l'eredità di Persona_1
L'eccezione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
La parte attrice non ha fornito prova né che sia erede, non essendo neanche stati Controparte_6
indicati gli atti di accettazione tacita o espressa da questo eventualmente compiuti, né che sia chiamato all'eredità. Anzi, sono gli stessi attori ad aver precisato che subentrerebbe per Controparte_6 rappresentazione ove accertata la rinuncia dell'eredità da parte di . Quest'ultimo, Persona_2
dunque, non è un litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Dalla prospettazione di parte attrice emerge invero che la richiesta integrazione del contraddittorio sarebbe volta a consentire a di "partecipare, in qualità di erede per Controparte_6
rappresentazione della defunta NN , spiegando le sue legittime domande sull'asse Persona_1
ereditario dedotto in giudizio": finalità, questa, cui l'istituto dell'integrazione del contraddittorio certamente non risponde, ma che eventualmente dovrebbero essere oggetto di separato giudizio.
2. SULL'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DI EREDE DA PARTE DI Parte_1
ha agito nei confronti del Fallimento chiedendo di accertare il suo status di erede Parte_1
della madre A fondamento della propria domanda ha dedotto di trovarsi nel possesso Persona_1
dei beni ereditari alla data del decesso della madre, essendo residente insieme al padre P_
pagina 5 di 10 nell'immobile sito a Prato, Via di Dogaia n. 257, e di non aver effettuato l'inventario entro tre Pt_2 mesi dell'apertura della successione, come previsto dall'art. 485 c.c.
In primo luogo, si deve evidenziare che, differentemente da quanto dedotto dalla parte attrice, l'azione proposta non può essere qualificata come di petizione di eredità. La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede sono accomunate dal fatto che entrambe mirano all'accertamento dello "status" di erede, ma differiscono tra loro in quanto la prima è un'azione recuperatoria, vòlta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre la seconda è un'azione dichiarativa, che solo eventualmente può essere associata ad una domanda di condanna di restituzione dei beni ereditari. Nel giudizio n. R.G. 2729/2023 gli attori non hanno formulato alcuna domanda di condanna alla restituzione dei beni ereditari, ma solo azione volta ad accertare la loro qualità di (co)erede.
Ciò precisato, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che lo stesso non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La permanenza del figlio unitamente al coniuge superstite nella casa familiare di proprietà parziale del de cuius non costituisce manifestazione del possesso dei beni ereditari, ma dell'esercizio da parte del coniuge superstite del diritto di abitazione e di uso sulla casa familiare previsto in suo favore dall'art. 540, c. 2 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto di abitazione ed uso sulla casa familiare non sorge in capo al coniuge superstite a titolo successorio-derivativo, bensì è fondato sulla qualità di coniuge e prescinde dai diritti successori: il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che glielo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito semmai in forza di legato ex lege (cfr. Cass. 16/11/2015 n. 23406, che si è pronunciata su una ipotesi del tutto affine al caso di specie;
Cass. SS. UU. 27/02/2013, n. 4847, sul titolo di acquisizione del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite).
, quale titolare del diritto di abitazione ed uso della quota indivisa di ½ della Controparte_1
residenza familiare di via di Dogaia e proprietario della restante quota, legittimato a risiedere e a fare uso di immobile.
Co Il fatto che abbia potuto continuare a risiedere presso l'abitazione familiare deve pertanto ritenersi – in assenza di qualsiasi altro elemento in senso contrario – conseguenza del consenso (anche tacitamente) in tal senso reso da . Controparte_1
pagina 6 di 10 3. SULL'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DI EREDE DA PARTE DI Parte_2
ha agito nei confronti del Fallimento chiedendo di accertare il suo status di erede
[...]
della madre A fondamento della propria domanda ha dedotto di aver provveduto al Persona_1 pagamento “negli anni precedenti e successivi all'apertura della successione delle spese necessarie per la ristrutturazione della casa di proprietà comune dei genitori caduta in successione”, precisando che tra il 2008 e il 2011 i genitori avrebbero provveduto a demolire e quindi a ricostruire l'immobile frazionandolo in due unità abitative, a realizzare le opere di rifinitura interna ed esterna e ad effettuare le opere di risistemazione del resede e dell'annesso ripostiglio.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Ai pagamenti asseritamente effettuati precedentemente all'apertura della successione (peraltro non provati) non può essere riconosciuto alcun valore di accettazione tacita dell'eredità, proprio perché Co effettuati – secondo la stessa ricostruzione di parte attrice – quando non era ancora chiamato all'eredità della madre, ancora in vita. Co I pagamenti asseritamente effettuati da successivamente al decesso della madre non risultano invece provati;
né tale difetto probatorio avrebbe potuto essere sopperito con il capitolo di prova per testi articolato sub n. 3 della memoria attorea ex art. 171 bis, n. 2 c.p.c. che è inammissibile in quanto genericamente formulato senza alcuna indicazione delle circostanze di luogo e di tempo in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati.
4. SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ E DI CONDANNA ALLA
RESTITUZIONE DEI BENI EREDITARI
Co Co Il rigetto delle domande di accertamento della qualità di erede parte di e determina il conseguenziale rigetto della domanda volta ad accertare in capo agli attori il diritto di proprietà pro quota dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario così come di quella volta ad ottenere la condanna del Fallimento alla restituzione dei medesimi.
5. SULLA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEL RICORSO EX ART. 481 C.C. E DEGLI ATTI DELLA
PROCEDURA RG
Gli attori chiesto di accertare la nullità della notificazione “apparentemente” effettuata nei loro confronti rispettivamente il 05/06/2020 e il 29/05/2020 del ricorso ex art. 481 c.c. unitamente al decreto del giudice “tutelare” del 31/03/2020 ai fini della comparizione all'udienza del 14/07/2020 nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 1934/2019 dell'intestato Tribunale, introdotto dal Fallimento per Co Co ottenere la fissazione nei confronti di e di un termine affinché gli stessi procedessero ad accettare o a rinunciare all'eredità relitta da nonché di tutti gli atti del predetto Persona_1
procedimento. A fondamento della predetta domanda hanno dedotto che la notificazione, effettuata ai pagina 7 di 10 sensi dell'art. 108, c. 1 D.L. 18/2020 mediante la sola immissione in cassetta dell'atto da notificare da parte dell'agente postale, sarebbe nulla avendo l'agente notificatore omesso di accertare la presenza del soggetto destinatario o di persona abilitata al ritiro, come invece richiesto da detta norma.
La domanda è inammissibile.
Gli attori avrebbero dovuto far valere le ragioni di nullità dell'ordinanza emessa all'esito del richiamato procedimento di volontaria giurisdizione proponendo reclamo avverso detta ordinanza previa istanza di remissione nel relativo termine;
ragioni di nullità che non possono invece essere fatti valere nel presente giudizio ordinario, introdotto peraltro ben oltre i dieci giorni dopo l'acquisizione della conoscenza dell'assegnazione del termine previsto dall'art. 481 c.c.
6. SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA DECADENZA DEGLI ATTORI DAL DIRITTO AD ACCETTARE
L'EREDITÀ
Il Fallimento ha invece chiesto di accertare la “intervenuta perdita del diritto di accettare da parte di entrambi gli attori, per aver omesso la dichiarazione ex art. 481 c.c.” l'eredità della predetta
[...]
Per_1
La domanda deve essere accolta in quanto fondata.
Risulta infatti provato:
Co 1) che il ha introdotto nei confronti di e ai sensi dell'art. 481 c.c. per P_ Controparte_7 ottenere la fissazione nei loro confronti di un termine per l'accettazione dell'eredità di Persona_1
(v. doc. 2, pagg. 1 – 3, fascicolo di parte del ); P_
2) che in detto procedimento il contraddittorio si è correttamente instaurato, per essere stato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti tempestivamente e regolarmente notificato a e , rispettivamente il 27/02/2020 e il 29/02/2020 (v. doc. 2 Parte_1 Parte_2
fascicolo di parte del ); P_
4) che il procedimento, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio disposti dal giudice assegnatario in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1 D.L. 11/2020 e 83 D.L. 18/2020, si è concluso all'udienza del 09/07/2020 con l'assegnazione agli odierni attori di un termine di 30 giorni per dichiarare se accettare o rinunciare all'eredità di (v. doc. 10 fascicolo di parte ); Persona_1 Parte_2
5) che alla data del 10/09/2020, come risultante dall'attestazione di Cancelleria riportante pari data, gli attori non avevano reso alcuna dichiarazione di accettazione (v. doc. 7 fascicolo di parte del
). P_
Poiché dunque il termine assegnato nell'ambito del predetto procedimento è decorso senza che gli attori manifestassero la propria volontà in merito all'accettazione dell'eredità della madre, in applicazione dell'art. 481 c.c. (ai sensi del quale “chiunque vi abbia interesse può chiedere che
pagina 8 di 10 l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”) gli stessi sono decaduti da detto diritto.
7. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Anche in questa sede devono essere rigettate le istanze istruttorie di parte attrice per le seguenti ragioni.
I capitoli di prova testimoniali formulati nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. sono in parte inammissibili (cap. 1, nella parte in cui è volto a provare circostanze di fatto nuove e non tempestivamente allegate;
cap. 3 in quanto generico non indicando le circostanze di luogo, di tempo e le modalità dei pagamenti) e in parte superflui (cap. 1, nella parte in cui attiene a fatti provati documentalmente;
cap. 2 superfluo in conseguenza dell'inammissibilità del capitolo n. 3).
La consulenza tecnica d'ufficio richiesta per stimare il dedotto aumento di valore degli immobili oggetto di causa è del tutto superflua per la decisione della controversia.
8. SPESE DI LITE
Le spese di lite di entrambi i giudizi devono essere regolate in base al principio di soccombenza.
e , avendo visto il rigetto di tutte le domande spiegate in entrambi i Parte_1 Parte_2
giudizi riuniti, devono essere condannati a rifondere nei confronti del le spese di entrambi P_
nonché quelle di mediazione che si liquidano come segue:
1) quanto al giudizio n. R.G. 2729/2023 in € 5.261,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), in applicazione dei valori “minimi” (ritenuti applicabili in considerazione della semplicità delle questioni di diritto trattate e dell'assenza di istruttoria orale) previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria per le cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 (applicabile anche a quelle di valore indeterminabile) e di quelli “medi” (sempre per il medesimo scaglione di valore) per la fase decisoria svoltasi dopo la riunione;
2) quanto al giudizio n. R.G. 498/2024 in € 2.356,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), in applicazione dei valori “minimi” (ritenuti applicabili in considerazione della semplicità delle questioni di diritto trattate e dell'assenza di istruttoria orale) previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria per cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00
(applicabile anche a quelle di valore indeterminabile) svoltesi prima della riunione;
3) quanto al procedimento di mediazione, in € 804,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), in applicazione dei valori “minimi” (ritenuti applicabili in considerazione della semplicità delle questioni di diritto oggetto della controversia) previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per la fase di attivazione e negoziazione per cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (applicabile anche a quelle di valore indeterminabile).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nei giudizi iscritti ai nn. R.G. 2729/2023 e 498/2024, pendenti tra , e il Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del curatore dott. ogni altra istanza, difesa ed Controparte_3 Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice in entrambi i procedimenti;
2) accoglie la domanda spiegata da parte convenuta in entrambi i giudizi e, per l'effetto, accerta che e sono decaduti dal diritto di accettare l'eredità di Pt_1 Parte_2 Parte_2 Persona_1
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere nei confronti del Parte_1 Parte_2
le spese di lite di entrambi i giudizi nonché del procedimento di Controparte_3 mediazione, che liquida in complessivi € 8.421,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Prato, 30/12/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 10 di 10