Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 31.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 333 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, quale erede di , con l'Avv. Sidney Arena Parte_1 Persona_1
appellante
E
a dei ragionieri e dei Controparte_1 CP_2 periti commerciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Vincenzo D'Isidoro
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Omissioni contributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 18.4.19 si opponeva al decreto ingiuntivo n° 11/19, dell'importo Persona_1 di euro 75.684,21, emesso dal tribunale di Vibo Valentia su richiesta della Parte_2 per omessa contribuzione, sanzioni ex artt. 14 e 15 del regolamento della e
[...] CP_1 interessi di mora.
2) Con l'opposizione si denunciava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base della sola attestazione del direttore generale della peraltro prodotta in copia di cui si contestava la CP_1 conformità all'originale, che non conteneva indicazioni circa i criteri di quantificazione dell'importo richiesto. Si aggiungeva che nessuno degli atti allegati dal ricorrente sono mai stati notificati o comunicati al resistente, per cui deve dichiararsi, anche estinto il diritto del creditore di procedere
3) Nella resistenza della cassa convenuta, con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha respinto l'opposizione del con le seguenti motivazioni: Per_1
“….. 5. L'opposizione non merita accoglimento, poiché I) i criteri di calcolo e i presupposti normativi della quantificazione delle somme ingiunte risultano perspicui, ancorché evincibili per relationem, ossia valorizzando i riferimenti veicolati dalle disposizioni regolative dell'azione della , II) CP_1 nessun fenomeno estintivo delle pretese vantate dall'Ente può reputarsi integrato nella specie
(essendo risultata documentata e inconfutata la trasmissione all'ingiunto d'atti interruttivi del termine eventualmente idoneo a prescrivere, III) le attestazioni concernenti la sussistenza e l'entità dell'esposizione debitoria di nei confronti della (come provenute dal direttore della Per_1 CP_1 sede dell'avversaria, competente per territorio) sono adeguate all'ottenimento d'un provvedimento monitorio (e non sono state comunque convincentemente contrastate dal professionista), e IV)
l'indicazione del codice fiscale è evidentemente sufficiente a identificare univocamente la persona del debitore.
6. L'opposizione va, pertanto, rigettata e il decreto impugnato conseguentemente confermato”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello quale erede di , Parte_1 Persona_1 denunciando:
4.1) l'erronea statuizione del tribunale secondo cui i criteri di calcolo e i presupposti normativi della quantificazione delle somme ingiunte risultano perspicui, ancorché evincibili per relationem, ossia valorizzando i riferimenti veicolati dalle disposizioni regolative dell'azione della . CP_1 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'unico criterio determinativo degli eventuali importi dovuti sono le dichiarazioni dei redditi prodotti dall'ingiunto opponente, che nel caso di specie non sono stati prodotti giudizio e negli atti di accertamento non vengono nemmeno indicati. Pertanto l'eccezione di carenza di motivazione dell'attestazione del direttore generale dell'ente pensionistico preposto, avrebbe dovuto essere accolta, ed il giudice di prime cure avrebbe dovuto statuire, a differenza di come ha fatto per il presente punto, che i criteri ed i presupposti di quantificazione delle somme ingiunte erano state stabilite arbitrariamente dall'opposta, non erano motivate e applicate in violazione dei presupposti normativi.
4.2) l'errore del giudice per aver respinto l'eccezione di prescrizione, dal momento che dagli atti di causa emergeva che il primo atto interruttivo della prescrizione è del 22.12.2013; pertanto i contributi richiesti ed accertati fino al 2008 sono prescritti. Pertanto dal decreto ingiuntivo opposto e comunque dalla pretesa risultante dagli atti dell'avversario devono essere decurtati tutti i contributi, le relative sanzioni e gli interessi, e quindi l'importo di € 32.100,19 (S.E.E.O.) in quanto prescritti per intervenuta prescrizione. Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, in ordine a tale punto della sentenza, affermare la parziale soccombenza delle parti e ridurre l'importo ingiunto nell'opposto decreto da € 75.684,21 ad euro 43.584,02, ed in virtù di tale soccombenza reciproca compensare le spese del relativo giudizio o comunque ridurre il relativo ammontare al minimo di legge.
4.3) l'errore del tribunale per non aver valorizzato che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso solo previa produzione di una copia fotostatica di un provvedimento, contestata dall'opponente nella propria opposizione;
rispetto a tale eccezione, l'opposta non ha prodotto alcunché, ma ciononostante il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente ai fini della prova del credito. Ad avviso di questa difesa, il Giudicante ha errato, in quanto avrebbe dovuto statuire che il credito non è stato dimostrato dalla parte opposta, e quindi avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accogliere la domanda dell'opponente, con condanna dell'avversario alla refusione delle spese del giudizio da quantificarsi come da sentenza impugnata, ma a carico della controparte;
4.4) l'errore del tribunale per non aver dichiarato la cessata materia del contendere tenuto conto che la morte del debitore provoca l'estinzione degli obblighi contributivi previdenziali, atteso che sulle relative richieste oggetto di causa non erano definitive (non sono state accertate) durante il periodo in cui era in vita il ricorrente, pertanto il relativo debito non è trasmissibile agli eredi in quanto non ancora definitivo al tempo in cui viveva il dante causa. Negli stessi termini non sono trasmissibili nemmeno le relative sanzioni oggetto della pretesa (Cass. Sez. lav. 14475 del 19.6.2009).
5) La Cassa appellata si è costituita sollevando preliminare eccezione di improcedibilità del gravame, atteso che la ricorrente aveva notificato l'atto di appello solo in vista dell'udienza del 20.6.23, fissata per l'inibitoria, senza procedere ad ulteriore notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il merito del 21.1.25. Nel merito ha contrastato i motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è improcedibile.
8) Con l'atto di appello la ricorrente aveva chiesto anche la sospensione della sentenza impugnata.
9) Per tale ragione, in data 4.5.23 era stato notificato all'appellante il decreto di pari data con cui si fissava l'udienza del 20.6.23 per la discussione della proposta inibitoria.
10) Con ulteriore decreto datato 8.5.23, notificato all'appellante il 9.5.23, è stata fissata per la discussione nel merito l'udienza del 21.1.25.
11) Ora, sebbene l'appellante non abbia documentato di aver notificato l'appello nemmeno in vista dell'udienza del 20.6.23, fissata solo per l'istanza di sospensione della sentenza, la circostanza è pacifica perché è stata ammessa dalla stessa appellata nel momento in cui afferma che in data
5.5.2023 parte appellante ha notificato il ricorso in appello unitamente soltanto al decreto di fissazione dell'udienza del 20.6.2023 per la discussione della sola sospensiva.
12) Ciò detto, in atti non vi è prova della notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il 21.1.25 e nemmeno con le note di trattazione l'appellante prende posizione sulla eccezione dell'appellata che, appunto, denuncia l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per il merito.
13) Ora, la Corte di Cassazione (Cass. 20613/13; Cass. 3145/24) è ormai costante nell'affermare che
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se
è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
14) Deve poi rilevarsi che, comunque, la Cassa appellata si è tempestivamente costituita anche in vista dell'udienza di discussione del 21.1.25 sollevando, come detto, eccezione di improcedibilità dell'appello, ma prendendo posizione anche sui motivi di gravame. Tanto è avvenuto perché, come precisato nella memoria di costituzione, l'odierna appellata, allarmata dalla circostanza di non ricevere alcuna notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di merito, ha provveduto autonomamente ad avere conoscenza che la Corte di Appello, con provvedimento dell'8.5.2023 aveva già fissato l'udienza del 21.1.2025 h. 9,30 per la discussione del merito.
15) L'avvenuta costituzione dell'appellata nei termini sopra chiariti, però, non può determinare la sanatoria del vizio di omessa notifica in vista della udienza di discussione del 21.1.25 e la conseguente improcedibilità dell'appello.
16) Sotto tale profilo, infatti, deve prendersi atto della recente pronuncia di legittimità (Cass.
2408/24), dettata proprio con riferimento al rito lavoro e alle cui motivazioni si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui Nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.
17) Il sopravvenire della pronuncia di legittimità n° 2408/24 in pendenza del grado di appello giustifica la compensazione delle spese di lite, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 247/23, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 10.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale