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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 842/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone Cecchinato e Corrado Farinon ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brendola (VI), Piazza del Mercato n. 18;
appellante;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._2
(CF ); CP_2 C.F._3
(CF ); CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Pascale De Falco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cazziago di Pianiga (VE), Via Friuli-Venezia Giulia n. 8/5;
appellati.
In punto a: appello avverso la sentenza n. n.526/24 del Tribunale di Padova depositata il 1° marzo 2024;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, nel merito:
- riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova, 1° Sez. civile, n. 526/2024 pubblicata il 01.03.2024, e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate dagli attori nei confronti del sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e/o in diritto, compresa quella risarcitoria e quella riproposta con l'appello incidentale;
- in subordine e per la, invero, non creduta ipotesi che I'II.ma Corte d'Appello dovesse accogliere il motivo d'appello incidentale ed esaminare, a sua volta accogliendola, la domanda subordinata volta alla costituzione della servitù di passaggio coattivo, si ripropone espressamente, per mero scrupolo tuzioristico, la domanda volta alla determinazione della indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. e alla condanna degli attori al pagamento della stessa;
- con vittoria delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio;
- ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado, medio tempore eseguita il 27.08.2024, al n. reg. gen. 33001 - n. reg. part. 23649. in via istruttoria si ripropongono espressamente, affinché non possano ritenersi rinunciate, le istanze istruttorie proposte con le conclusioni di primo grado: "In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 del 21.06.2022 indicati ai capitoli n. 1,2,3,4,5,6 e 10”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa ogni declaratoria occorenda, contrariis reiectis, in principalità nel merito: per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, confermare la sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello proposto dall'appellante e di ogni domanda e richiesta di controparte;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui l'appello principale del Sig. Pt_1 venisse accolto, gli appellati formulano appello incidentale e
[...] chiedono che vengano accolte, in riforma dell'appellata sentenza, le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
“in subordine nel merito: acclarare i fatti esposti e di cui in narrativa, accertato che i fondi censiti al fg. 12, mappali 222 e 59 del C.T. del Comune di Cadoneghe (PD), non hanno un accesso alla via pubblica, ovvero un accesso sufficiente a soddisfare le esigenze di coltivazione del fondo, ed accertata l'utilità in favore dei predetti fondi ad ottenere un accesso alla via pubblica, costituire in favore dei succitati fondi, sull'immobile censito al fg. 12, mappale 994, del NCEU del Comune di Cadoneghe (PD), di proprietà del Sig. , una Parte_1 servitù coatta di passaggio di ampiezza pari a 4,00 mt., ovvero nella diversa misura ed ampiezza che si riterrà adeguata al passaggio di persone e mezzi agricoli, con il tracciato meno incomodo per il fondo servente, determinando un equo indennizzo a suo favore, nonché per i fatti sopra esposti condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori, così come verrà accertato in corso di causa, anche in via equitativa dal Giudice in ogni caso: con piena vittoria delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I fratelli , e , proprietari per successione CP_3 CP_1 CP_2 paterna di due terreni siti nel Comune di Cadoneghe, censiti al Catasto terreni al foglio 12 coi mappali 222 e 59, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il sig. , proprietario confinante, al fine di Parte_1 veder costituita una servitù ex art. 1062 c.c., per destinazione del padre di famiglia, a carico della proprietà del convenuto ed a favore della loro proprietà, in quanto divenuta interclusa a seguito della vendita forzosa, per procedura esecutiva, del mappale 994, consistente in un lotto di terreno con sovrastante un fabbricato, già di loro proprietà e aggiudicato al convenuto il Pt_1 quale non consentiva loro il passaggio. In via subordinata, chiedevano che venisse costituita servitù di passaggio coattiva sul fondo del convenuto.
Chiedevano altresì il risarcimento dei danni provocati dal diniego di controparte al transito veicolare di mezzi agricoli.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto sig. chiedendo il rigetto delle Pt_1 domande di parte attrice, dal momento che la proprietà acquistata nel procedimento esecutivo veniva dal medesimo destinata a officina per veicoli da campeggio nella parte edificata (fabbricato) e a parcheggio di camper e roulotte nel cortile;
eccepiva altresì, che i cortili non possono patire servitù di passaggio e che la servitù richiesta poteva essere esercitata richiedendola alla proprietà del fondo limitrofo, del sig. destinato alla coltivazione e Parte_2 dove già insisteva uno stradello con accesso alla pubblica via di mezzi agricoli.
3. Espletata con esito negativo la mediazione, la causa è stata istruita mediante prove documentali, testimoniali e tecniche (CTU), all'esito delle quali il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e accertava l'esistenza ex art. 1062 c.c. di un diritto di servitù di passaggio di persone e mezzi a favore della proprietà e a carico della proprietà per destinazione del CP_1 Pt_1 padre di famiglia;
veniva respinta la richiesta risarcitoria di parte attrice perché non provata, né quantificabile.
4. Contro la sentenza n.526/24 ha promosso appello il sig. Parte_1 formulando un solo motivo di gravame:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1062 cc in ordine ai presupposti per la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Erronea considerazione delle circostanze di fatto relative alla condizione degli immobili delle parti. Violazione dell'art. 116 cpc per non avere il Tribunale adeguatamente valutato, con prudente apprezzamento, le risultanze dell'istruttorie e, in particolare, la CTU”.
Parte appellante sostiene che per poter riconoscere come esistente una servitù per destinazione del padre di famiglia debbano sussistere opere visibili e permanenti per l'esercizio della servitù, che nel caso di specie, anche secondo la CTU, mancherebbero totalmente. Il contesta anche la fondatezza della domanda formulata in via Pt_1 subordinata dalla controparte e rimasta assorbita in primo grado, rivolta alla costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 cc..
5. Si sono costituiti gli appellati chiedendo la reiezione dell'appello.
Essi hanno riproposto, in via subordinata, la domanda rivolta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio e proposto gravame incidentale contro il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
6. L'appello principale è fondato.
La CTU espletata in primo grado ha rilevato l'interclusione della proprietà di parte appellata che, in seguito alla vendita al del fondo adiacente, Pt_1 non può più accedere alla pubblica via con i propri mezzi agricoli (che dalla pubblica via andrebbero poi su altri fondi di proprietà di parte appellata), ma ha anche precisato che non sono visibili opere preordinate all'esercizio della pretesa servitù per destinazione del padre di famiglia, servitù sul fondo del sig. e che, se si desse luogo alla servitù richiesta, anche in via coattiva, Pt_1 verrebbe istituito un peso assai gravoso sul cortile del sig. , mentre, Pt_1
a lato della proprietà del sig. sussiste la proprietà del sig. Pt_1 Pt_2
, mapp 223, consistente in terreno agricolo, priva di recinzione verso il
[...] fondo dei e con un tracciato già esistente per il passaggio dei mezzi CP_1 agricoli fino alla pubblica via;
in sostanza, il CTU non ha riscontrato l'esistenza di opere evidenti e permanenti destinate all'esercizio della servitù richiesta da parte appellata (pagg. 18 e 19 CTU). La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia riguarda le servitù apparenti e dipende da un fatto oggettivo, non rilevando, una semplice volontà espressa o tacita dell'originario unico proprietario diretta alla costituzione della servitù medesima, ma richiede l'esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti, necessarie per identificare la presenza della servitù ed attestarne il suo acquisto. Al riguardo, tra l'altro, la Corte di Cassazione sancisce, che
“l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza” (Cass. Ordinanza, 19/06/2023, n. 17475). La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia richiede pertanto, la presenza di opere permanenti destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario e preesistenti al momento in cui il fondo venga diviso fra più proprietari. La Suprema Corte ha precisato inoltre, che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. Peraltro, il CTU ha accertato che “ad oggi non è visibile alcuna uscita che colleghi direttamente i mappali 59 e 222 degli attori alla pubblica via” (pag. 17 della relazione) e le due immagini riportate rispettivamente a fine pag. 16 e inizio pag. 17 sono chiaramente esplicative della circostanza che, come detto, non vi è alcuna opera visibile e permanente da cui possa adesso, e potesse al tempo della vendita del 10-7-2001 e del decreto di trasferimento del 28-2-2020, desumersi l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del mapp. 994 (fabbricati e cortile) e a favore dei mappali 222 e 59 (terreno agricolo). Il CTU ha inoltre preso espressamente posizione in ordine all'affermazione degli attori secondo i quali vi sarebbe stato “un precedente tracciato che dipartiva dal cancello carrabile insistente sulla part. 994 attraversava il cortile 994 e raggiungeva il loro fondo”, osservando, a pag. 18 della CTU, che dall'esame del documento prodotto all'uopo dagli attori (doc. 5 di primo grado) “si riscontra una difformità tra il tracciato indicato in verde nelle riprese del 2021 e il tracciato identificato con le frecce nere nella ripresa del 2019”, sì da non essere “chiaro quale sarebbe il tracciato preciso del passaggio preteso dagli attori. Anche dall'esame delle riprese aeree storiche a far data dal 2016 non sono visibili elementi utili ad individuare eventuali 'opere visibili e permanenti' atte a riconoscere il preteso tracciato sul mappale 994” (ultimo capoverso di pag. 18 e primo della successiva). Seguono le riprese aeree storiche dal 2016 al 2021. Osserva anche, conclusivamente, il CTU che “alcun accenno in merito alla presenza di eventuali servitù è riportato nella perizia e nel decreto di trasferimento nell'esecuzione immobiliare 381/2015”.
Anche le prove testimoniali assunte in primo grado hanno confermato che, seppure saltuariamente, parte appellata ha utilizzato il passaggio con mezzi agricoli sulla proprietà di (teste , teste , Parte_2 Tes_1 Testimone_2 teste , teste ), adiacente alle proprietà delle parti e con Tes_3 Tes_4 accesso alla pubblica via (mapp 223). Il motivo di appello deve pertanto essere accolto, dal momento che manca il requisito della permanenza e apparenza delle opere che consentono l'applicazione dell'art. 1062 c.c. (pagg. 18 e 19 CTU).
8. Va esaminata a questo punto la domanda riproposta in via subordinata dagli appellati di costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo dell'appellante
La domanda è infondata.
La proprietà del sig. ha destinazione artigianale (adibita a officina Pt_1 per la riparazione di camper), circostanza questa che renderebbe gravosa e pericolosa l'imposizione della servitù di passaggio coattivo di mezzi agricoli attraverso l'area pertinenziale esterna al capannone, adibita a spazio di manovra e rimessaggio di camper e roulotte.
Sebbene la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19901/23 abbia chiarito che l'elencazione contenuta nell'art. 1051 c.c., l'ultimo comma, è tassativa (“sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”) e trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare l'integrità di case di abitazioni e delle pertinenze che le rendono più comode, escludendo in tal modo gli insediamenti produttivi, non può negarsi la pericolosità del passaggio di mezzi agricoli attraverso l'area pertinenziale esterna al capannone, adibita a spazio di manovra e rimessaggio di camper e roulotte
Inoltre Il CTU a pag. 27 della sua relazione ha riferito che “i tracciati alternativi proposti dal convenuto ( sarebbero comunque i più brevi e di minore Pt_1 danno ai fondi serventi posto che sono accessi già destinati al passaggio di macchine agricole”.
Quello attraverso la proprietà del sig. non risulta quindi, come Pt_1 richiede l'art. 1051, comma 2, c.c., il passaggio rispetto al quale “l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito”.
9. L'accoglimento dell'appello principale comporta il rigetto del gravame incidentale contro il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni. 10. Le spese di lite relative ai due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza:
1) rigetta la domanda diretta alla costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. proposta dagli attori;
2) rigetta la domanda diretta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. proposta dagli attori;
3) condanna parte appellata a rifondere le spese del primo grado, che si liquidano in euro 3.809,00, oltre a spese forfettarie 15%, IVA e CPA;
4) Condanna parte appellata a rifondere al Signor le spese del grado Pt_1 di appello che si liquidano in € 3.000,00 oltre 15% spese generali, 4% CPA e IVA di legge.
5) Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado, medio tempore eseguita il 27.08.2024, al n. reg. gen. 33001 - n. reg. part. 23649, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Venezia, lì 24 aprile 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 842/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone Cecchinato e Corrado Farinon ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brendola (VI), Piazza del Mercato n. 18;
appellante;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._2
(CF ); CP_2 C.F._3
(CF ); CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Pascale De Falco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cazziago di Pianiga (VE), Via Friuli-Venezia Giulia n. 8/5;
appellati.
In punto a: appello avverso la sentenza n. n.526/24 del Tribunale di Padova depositata il 1° marzo 2024;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, nel merito:
- riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova, 1° Sez. civile, n. 526/2024 pubblicata il 01.03.2024, e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate dagli attori nei confronti del sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e/o in diritto, compresa quella risarcitoria e quella riproposta con l'appello incidentale;
- in subordine e per la, invero, non creduta ipotesi che I'II.ma Corte d'Appello dovesse accogliere il motivo d'appello incidentale ed esaminare, a sua volta accogliendola, la domanda subordinata volta alla costituzione della servitù di passaggio coattivo, si ripropone espressamente, per mero scrupolo tuzioristico, la domanda volta alla determinazione della indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. e alla condanna degli attori al pagamento della stessa;
- con vittoria delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio;
- ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado, medio tempore eseguita il 27.08.2024, al n. reg. gen. 33001 - n. reg. part. 23649. in via istruttoria si ripropongono espressamente, affinché non possano ritenersi rinunciate, le istanze istruttorie proposte con le conclusioni di primo grado: "In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 del 21.06.2022 indicati ai capitoli n. 1,2,3,4,5,6 e 10”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa ogni declaratoria occorenda, contrariis reiectis, in principalità nel merito: per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, confermare la sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello proposto dall'appellante e di ogni domanda e richiesta di controparte;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui l'appello principale del Sig. Pt_1 venisse accolto, gli appellati formulano appello incidentale e
[...] chiedono che vengano accolte, in riforma dell'appellata sentenza, le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
“in subordine nel merito: acclarare i fatti esposti e di cui in narrativa, accertato che i fondi censiti al fg. 12, mappali 222 e 59 del C.T. del Comune di Cadoneghe (PD), non hanno un accesso alla via pubblica, ovvero un accesso sufficiente a soddisfare le esigenze di coltivazione del fondo, ed accertata l'utilità in favore dei predetti fondi ad ottenere un accesso alla via pubblica, costituire in favore dei succitati fondi, sull'immobile censito al fg. 12, mappale 994, del NCEU del Comune di Cadoneghe (PD), di proprietà del Sig. , una Parte_1 servitù coatta di passaggio di ampiezza pari a 4,00 mt., ovvero nella diversa misura ed ampiezza che si riterrà adeguata al passaggio di persone e mezzi agricoli, con il tracciato meno incomodo per il fondo servente, determinando un equo indennizzo a suo favore, nonché per i fatti sopra esposti condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori, così come verrà accertato in corso di causa, anche in via equitativa dal Giudice in ogni caso: con piena vittoria delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I fratelli , e , proprietari per successione CP_3 CP_1 CP_2 paterna di due terreni siti nel Comune di Cadoneghe, censiti al Catasto terreni al foglio 12 coi mappali 222 e 59, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il sig. , proprietario confinante, al fine di Parte_1 veder costituita una servitù ex art. 1062 c.c., per destinazione del padre di famiglia, a carico della proprietà del convenuto ed a favore della loro proprietà, in quanto divenuta interclusa a seguito della vendita forzosa, per procedura esecutiva, del mappale 994, consistente in un lotto di terreno con sovrastante un fabbricato, già di loro proprietà e aggiudicato al convenuto il Pt_1 quale non consentiva loro il passaggio. In via subordinata, chiedevano che venisse costituita servitù di passaggio coattiva sul fondo del convenuto.
Chiedevano altresì il risarcimento dei danni provocati dal diniego di controparte al transito veicolare di mezzi agricoli.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto sig. chiedendo il rigetto delle Pt_1 domande di parte attrice, dal momento che la proprietà acquistata nel procedimento esecutivo veniva dal medesimo destinata a officina per veicoli da campeggio nella parte edificata (fabbricato) e a parcheggio di camper e roulotte nel cortile;
eccepiva altresì, che i cortili non possono patire servitù di passaggio e che la servitù richiesta poteva essere esercitata richiedendola alla proprietà del fondo limitrofo, del sig. destinato alla coltivazione e Parte_2 dove già insisteva uno stradello con accesso alla pubblica via di mezzi agricoli.
3. Espletata con esito negativo la mediazione, la causa è stata istruita mediante prove documentali, testimoniali e tecniche (CTU), all'esito delle quali il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e accertava l'esistenza ex art. 1062 c.c. di un diritto di servitù di passaggio di persone e mezzi a favore della proprietà e a carico della proprietà per destinazione del CP_1 Pt_1 padre di famiglia;
veniva respinta la richiesta risarcitoria di parte attrice perché non provata, né quantificabile.
4. Contro la sentenza n.526/24 ha promosso appello il sig. Parte_1 formulando un solo motivo di gravame:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1062 cc in ordine ai presupposti per la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Erronea considerazione delle circostanze di fatto relative alla condizione degli immobili delle parti. Violazione dell'art. 116 cpc per non avere il Tribunale adeguatamente valutato, con prudente apprezzamento, le risultanze dell'istruttorie e, in particolare, la CTU”.
Parte appellante sostiene che per poter riconoscere come esistente una servitù per destinazione del padre di famiglia debbano sussistere opere visibili e permanenti per l'esercizio della servitù, che nel caso di specie, anche secondo la CTU, mancherebbero totalmente. Il contesta anche la fondatezza della domanda formulata in via Pt_1 subordinata dalla controparte e rimasta assorbita in primo grado, rivolta alla costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 cc..
5. Si sono costituiti gli appellati chiedendo la reiezione dell'appello.
Essi hanno riproposto, in via subordinata, la domanda rivolta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio e proposto gravame incidentale contro il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
6. L'appello principale è fondato.
La CTU espletata in primo grado ha rilevato l'interclusione della proprietà di parte appellata che, in seguito alla vendita al del fondo adiacente, Pt_1 non può più accedere alla pubblica via con i propri mezzi agricoli (che dalla pubblica via andrebbero poi su altri fondi di proprietà di parte appellata), ma ha anche precisato che non sono visibili opere preordinate all'esercizio della pretesa servitù per destinazione del padre di famiglia, servitù sul fondo del sig. e che, se si desse luogo alla servitù richiesta, anche in via coattiva, Pt_1 verrebbe istituito un peso assai gravoso sul cortile del sig. , mentre, Pt_1
a lato della proprietà del sig. sussiste la proprietà del sig. Pt_1 Pt_2
, mapp 223, consistente in terreno agricolo, priva di recinzione verso il
[...] fondo dei e con un tracciato già esistente per il passaggio dei mezzi CP_1 agricoli fino alla pubblica via;
in sostanza, il CTU non ha riscontrato l'esistenza di opere evidenti e permanenti destinate all'esercizio della servitù richiesta da parte appellata (pagg. 18 e 19 CTU). La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia riguarda le servitù apparenti e dipende da un fatto oggettivo, non rilevando, una semplice volontà espressa o tacita dell'originario unico proprietario diretta alla costituzione della servitù medesima, ma richiede l'esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti, necessarie per identificare la presenza della servitù ed attestarne il suo acquisto. Al riguardo, tra l'altro, la Corte di Cassazione sancisce, che
“l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza” (Cass. Ordinanza, 19/06/2023, n. 17475). La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia richiede pertanto, la presenza di opere permanenti destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario e preesistenti al momento in cui il fondo venga diviso fra più proprietari. La Suprema Corte ha precisato inoltre, che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. Peraltro, il CTU ha accertato che “ad oggi non è visibile alcuna uscita che colleghi direttamente i mappali 59 e 222 degli attori alla pubblica via” (pag. 17 della relazione) e le due immagini riportate rispettivamente a fine pag. 16 e inizio pag. 17 sono chiaramente esplicative della circostanza che, come detto, non vi è alcuna opera visibile e permanente da cui possa adesso, e potesse al tempo della vendita del 10-7-2001 e del decreto di trasferimento del 28-2-2020, desumersi l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del mapp. 994 (fabbricati e cortile) e a favore dei mappali 222 e 59 (terreno agricolo). Il CTU ha inoltre preso espressamente posizione in ordine all'affermazione degli attori secondo i quali vi sarebbe stato “un precedente tracciato che dipartiva dal cancello carrabile insistente sulla part. 994 attraversava il cortile 994 e raggiungeva il loro fondo”, osservando, a pag. 18 della CTU, che dall'esame del documento prodotto all'uopo dagli attori (doc. 5 di primo grado) “si riscontra una difformità tra il tracciato indicato in verde nelle riprese del 2021 e il tracciato identificato con le frecce nere nella ripresa del 2019”, sì da non essere “chiaro quale sarebbe il tracciato preciso del passaggio preteso dagli attori. Anche dall'esame delle riprese aeree storiche a far data dal 2016 non sono visibili elementi utili ad individuare eventuali 'opere visibili e permanenti' atte a riconoscere il preteso tracciato sul mappale 994” (ultimo capoverso di pag. 18 e primo della successiva). Seguono le riprese aeree storiche dal 2016 al 2021. Osserva anche, conclusivamente, il CTU che “alcun accenno in merito alla presenza di eventuali servitù è riportato nella perizia e nel decreto di trasferimento nell'esecuzione immobiliare 381/2015”.
Anche le prove testimoniali assunte in primo grado hanno confermato che, seppure saltuariamente, parte appellata ha utilizzato il passaggio con mezzi agricoli sulla proprietà di (teste , teste , Parte_2 Tes_1 Testimone_2 teste , teste ), adiacente alle proprietà delle parti e con Tes_3 Tes_4 accesso alla pubblica via (mapp 223). Il motivo di appello deve pertanto essere accolto, dal momento che manca il requisito della permanenza e apparenza delle opere che consentono l'applicazione dell'art. 1062 c.c. (pagg. 18 e 19 CTU).
8. Va esaminata a questo punto la domanda riproposta in via subordinata dagli appellati di costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo dell'appellante
La domanda è infondata.
La proprietà del sig. ha destinazione artigianale (adibita a officina Pt_1 per la riparazione di camper), circostanza questa che renderebbe gravosa e pericolosa l'imposizione della servitù di passaggio coattivo di mezzi agricoli attraverso l'area pertinenziale esterna al capannone, adibita a spazio di manovra e rimessaggio di camper e roulotte.
Sebbene la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19901/23 abbia chiarito che l'elencazione contenuta nell'art. 1051 c.c., l'ultimo comma, è tassativa (“sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”) e trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare l'integrità di case di abitazioni e delle pertinenze che le rendono più comode, escludendo in tal modo gli insediamenti produttivi, non può negarsi la pericolosità del passaggio di mezzi agricoli attraverso l'area pertinenziale esterna al capannone, adibita a spazio di manovra e rimessaggio di camper e roulotte
Inoltre Il CTU a pag. 27 della sua relazione ha riferito che “i tracciati alternativi proposti dal convenuto ( sarebbero comunque i più brevi e di minore Pt_1 danno ai fondi serventi posto che sono accessi già destinati al passaggio di macchine agricole”.
Quello attraverso la proprietà del sig. non risulta quindi, come Pt_1 richiede l'art. 1051, comma 2, c.c., il passaggio rispetto al quale “l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito”.
9. L'accoglimento dell'appello principale comporta il rigetto del gravame incidentale contro il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni. 10. Le spese di lite relative ai due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza:
1) rigetta la domanda diretta alla costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. proposta dagli attori;
2) rigetta la domanda diretta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. proposta dagli attori;
3) condanna parte appellata a rifondere le spese del primo grado, che si liquidano in euro 3.809,00, oltre a spese forfettarie 15%, IVA e CPA;
4) Condanna parte appellata a rifondere al Signor le spese del grado Pt_1 di appello che si liquidano in € 3.000,00 oltre 15% spese generali, 4% CPA e IVA di legge.
5) Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado, medio tempore eseguita il 27.08.2024, al n. reg. gen. 33001 - n. reg. part. 23649, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Venezia, lì 24 aprile 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi