Sentenza 10 marzo 1987
Massime • 1
Rientra nella Competenza del giudice ordinario, e non già in quella funzionale del giudice del lavoro, la controversia promossa dal lavoratore assicurato nei confronti dell'INPS al fine di conseguire il risarcimento del danno che egli, a seguito della reiezione della istanza per la pensione di anzianità a causa della insufficienza dei contributi, assume di aver subito per effetto delle inesatte informazioni fornitegli dall'istituto in ordine alla entità complessiva dei contributi accreditatigli (cosiddetto monte contributivo). ( V 3273/80, mass n 407076).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/1987, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1987 |
Testo completo
Rientra nella Competenza del giudice ordinario, e non già in quella funzionale del giudice del lavoro, la controversia promossa dal lavoratore assicurato nei confronti dell'INPS al fine di conseguire il risarcimento del danno che egli, a seguito della reiezione della istanza per la pensione di anzianità a causa della insufficienza dei contributi, assume di aver subito per effetto delle inesatte informazioni fornitegli dall'istituto in ordine alla entità complessiva dei contributi accreditatigli (cosiddetto monte contributivo). ( V 3273/80, mass n 407076).*