Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01922/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2025, proposto da
Quadrifoglio Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone, Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Biblioteca Universitaria di Pisa - Sede Distaccata di San Matteo in Soarta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 6.12.2024, con la quale l'esponente ha richiesto all'Amministrazione l'emissione del Certificato di Esecuzione Lavori (C.E.L.) relativo al contratto di appalto Rep. n. 701, del 3 novembre 2023 - CIG 985632832C – CUP F55I18001350001, con pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio e, comunque, per la declaratoria dell'obbligo dell'Ente intimato all'emissione del C.E.L. ai sensi dell'art. 86, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RE CI e udita l’Avvocatura dello Stato per la PP.AA., come specificato nel verbale.
Preso atto della nota difensiva depositata il 28 ottobre 2025, con cui parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
Ritenuto di compensare le spese di lite tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio e che nulla vada disposto sulle spese nei confronti del soggetto non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio.
Nulla spese nei confronti del soggetto non costituitosi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES CA, Presidente
RE CI, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE CI | ES CA |
IL SEGRETARIO