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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4716/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4716/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LO RUSSO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
18/08/1968, con il patrocinio dell'avv. DADDIO DONATELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente eventuali mutamenti di residenza.
1.AFFIDO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre. Stante, l'affidamento condiviso suddetto, entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio minorenne, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni dello stesso. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta il figlio sarà con l'uno o con l'altro genitore. I genitori, sin d'ora, si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altra documentazione amministrativa che si rendesse necessaria per il figlio minore.
2. MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il sig. stante la completa indipendenza economica del figlio maggiorenne dall'8 Pt_1 Per_2 marzo 2021, continuerà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento unicamente per il figlio minorenne la somma complessiva mensile di € 456,00 Per_1
(quattrocentocinquantasei//00), sino all'indipendenza economica di quest'ultimo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione utile a decorrere da aprile 2026.
Tale importo verrà versato, in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico bancario alle coordinate già note al sig. Pt_1
Nel predetto ammontare devono intendersi comprese le spese per: vitto, abbigliamento incluso cambio stagione, eventuale contributo per affitto e/o mutuo e spese e imposte dell'abitazione, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) cura della persona, ricarica cellulare, trattamenti estetici, materiale scolastico di cancelleria e libri di testo durante l'anno scolastico, questi ultimi in misura non superiore a due, spese di trasporto non direttamente collegate ad esigenze di istruzione e tutto quanto non espressamente indicato quale spesa straordinaria nei punti seguenti. Le parti concordano che l'assegno unico corrisposto mensilmente dall' per il figlio CP_2 minore per l'importo dal medesimo istituto determinato, a decorrere dalla Per_1 sottoscrizione della presente, sarà percepito interamente dalla madre che provvederà a farne apposita richiesta (e provvedendo a presentare ogni anno proprio Isee). L'intero importo dell'assegno unico resterà nella piena disponibilità della ricorrente che utilizzerà nell'interesse del figlio. Resta inteso che, laddove il citato assegno unico non dovesse più essere corrisposto dal detto ovvero dovesse essere anche solo diminuito o comunque sia rideterminato nell'importo CP_3 per cause in qualunque modo dipendenti dalla signora nulla potrà essere richiesto al CP_1 signor Nella denegata ipotesi in cui la signora dovesse richiedere eventuali Pt_1 CP_1 modifiche delle presenti condizioni a causa l'eventuale diminuzione dell'importo del suddetto assegno unico per altre ragioni, il signor avrà nuovamente diritto a percepire la propria Pt_1 quota di assegno unico del 50%. MODALITA' DI ACCORDO E RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE
I genitori concordano di accollarsi, per il citato figlio minorenne , nella misura del Per_1
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, le seguenti spese straordinarie mediche e scolastiche:
• Spese scolastiche subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private, iscrizioni, rette universitarie pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero, corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza.
• Spese scolastiche non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (oltre i due) comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di trasporto per esigenze di istruzione. Spese medico-sanitarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: spese per interventi chirurgici, spese sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, logopedia e psicoterapia non coperte dal SSN, spese dentistiche, ortodontiche ed oculistiche anche se coperte dal SSN ma effettuate presso strutture private, spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi, anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia). , ticket per esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritte dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate non in regime privato. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es: occhiali, scarpa ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato.
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi, anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia).
Spese medico-sanitarie non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: spese sanitarie urgenti ed indifferibili, ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) Spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese sanitarie coperte dal
SSN.
I genitori concordano, altresì, che tutte le altre spese straordinarie, necessarie nell'interesse del figlio, e non menzionate nel precedente punto, restano a carico di entrambi nella misura del
50% ciascuno, ed in particolare:
• Spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, ecc.); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout, ecc..) baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione, carburante del mezzo di trasporto intestato al figlio;
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Per ogni specifica spesa da concordare dovrà essere inoltrata, all'altro genitore, una richiesta di approvazione della spesa stessa, in forma scritta (whatsapp o e-mail), almeno quindici giorni prima rispetto alla data in cui dovrà essere sostenuta, specificando sia il tipo spesa che il relativo onere da sostenere.
L'altro genitore ha l'obbligo di comunicare il proprio eventuale dissenso, sempre in forma scritta
(whatsapp o mail), entro e non oltre, cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Inoltre, entro il termine di cui sopra, potrà sottoporre altri preventivi che, in ogni caso, dovranno garantire la qualità della spesa stessa e fermo restando il diritto al diniego nel caso in cui un diverso preventivo non dovesse essere concordemente accettato da entrambi i genitori.
I genitori si impegnano, comunque, a garantire che ogni specifica spesa da concordare venga sostenuta entro l'originario termine di quindici giorni decorrenti dalla data di richiesta di approvazione della spesa stessa. Qualora la richiesta di approvazione delle spese non venga riscontrata nel termine di cinque giorni, la spesa si riterrà concordata e il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso della quota della stessa. Diversamente, ove nel termine sopra indicato uno dei genitori abbia, per qualsivoglia ragione, comunicato il proprio dissenso la spesa ove sostenuta comunque, graverà integralmente ed esclusivamente sul genitore che l'ha sostenuta senza il consenso dell'altro e, dunque, senza alcun diritto a rimborsi di qualunque tipo.
Solo le spese urgenti ed indifferibili nell'interesse esclusivo del figlio non dovranno essere concordate tra i genitori e colui che ne anticiperà l'onere economico avrà diritto al rimborso della relativa quota, nei termini dettagliati al successivo punto 9). Il rimborso di tutte le spese straordinarie, sopra elencate, potrà essere richiesto dal genitore anticipatario, anche a mezzo whatsapp o mail, solo esibendo il relativo giustificativo. Il predetto rimborso dovrà essere corrisposto, a mezzo bonifico bancario o in contanti, previo rilascio di una ricevuta valevole quale quietanza liberatoria, entro e non oltre, sette giorni dalla richiesta e dalla consegna dell'originale del giustificativo della spesa sostenuta all'altro genitore. In difetto di documentazione attestante il pagamento e, di consegna dei relativi originali nel termine suddetto, di ogni spesa straordinaria indicata nei punti che precedono, l'altro genitore sarà legittimato a non corrispondere alcun rimborso. Qualsivoglia deduzione derivante da assicurazioni personali o simili sarà ad esclusivo beneficio del soggetto che sopporta il costo del relativo premio.
In caso di spese superiori ad € 300,00 (trecento/00), il genitore non anticipatario dovrà versare all'altro, prima che venga sostenuta la spesa stessa, la quota di sua competenza.
La detrazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio potrà essere richiesta esclusivamente dal sig. poiché la signora in forza del suo volume d'affari, è Pt_1 CP_1 fiscalmente in regime forfettario.
Pertanto, per le spese mediche detraibili quest'ultima si impegna a far intestare le stesse al figlio per il quale la spesa viene sostenuta, anche tramite utilizzo della tessera sanitaria dello stesso, ovvero al signor permettendogli così la relativa deducibilità, impegnandosi per le visite, Pt_1 ricoveri o interventi, o esami del sangue e di laboratorio svolti presso strutture private non accreditate e per visite specialistiche presso studi privati come anche per le spese scolastiche, universitarie ed extra-scolastiche deducibili ai sensi della vigente normativa tributaria, a richiedere al signor di sostenere direttamente l'esborso per la spesa relativa, il quale, a Pt_1 sua volta, potrà effettuare il pagamento della stessa mediante strumenti di pagamento tacciabili e poter così, ai sensi della vigente normativa, richiederne la deducibilità.
In difetto della richiesta suddetta, la signora salvo il caso di spese indifferibili per necessità CP_1
e urgenza del figlio, decadrà da ogni diritto al rimborso ove sostenesse comunque la spesa.
Tuttavia, fermo restando il diritto al diniego alla spesa ove rientrante tra quelle da concordare, qualora il sig. non rispettasse il termine di quindici giorni dalla richiesta di cui sopra, la Pt_1 sig.ra nell'interesse del figlio, potrà anticipare la spesa stessa ed avere diritto al rimborso CP_1 da parte del coniuge anche se quest'ultimo non potrà accedere alla detrazione assumendosene la responsabilità. Resta inteso che qualora la sig.ra dovesse, in virtù del proprio volume di affari, rientrare CP_1 fiscalmente nel regime ordinario le detrazioni per le spese straordinarie del figlio torneranno a carico di ciascun genitore secondo le quote di cui ai punti precedenti. In ogni caso, medio tempore eventuali rimborsi per spese portate in detrazione verranno suddivisi tra i coniugi secondo le rispettive quote in base alle diverse tipologie di spesa. Le parti danno atto che essendo ormai il figlio maggiorenne economicamente Per_2 autosufficiente, nulla è dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento dello stesso neppure a titolo di eventuali arretrati.
3. MODALITA' DI VISITA DEI FIGLIO Il figlio , in considerazione della sua maggiore età e piena indipendenza economica, Per_2 potrà frequentare liberamente entrambi i genitori.
Il figlio minore, , vivrà prevalentemente con la madre, ma è interesse comune dei Per_1 genitori stabilire, sin d'ora, delle modalità di visita che garantiscano allo stesso e al genitore non convivente una frequentazione continuativa e significativa.
• Visite infrasettimanali e nel weekend
Settimana con turno lavorativo del sig. dalle 06.00 alle 14.00 Pt_1
Le parti concordano che, in questa settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio il Per_1 mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.30, con impegno ad accompagnarlo agli allenamenti di basket.
In questa settimana, il sig. potrà tenere con sé anche nelle giornate di lunedì Pt_1 Per_1
e martedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa, salvo diverso accordo tra i genitori.
I genitori concordano, altresì, che nei giorni infrasettimanali pernotterà sempre con Per_1 la madre e il weekend di tale settimana verrà trascorso con la stessa. Settimana con turno lavorativo del sig. dalle 14.00 alle 22.00 Pt_1
Le parti concordano che, in questa settimana, il padre trascorrerà con il figlio solo il Per_1 weekend dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 21.30 della domenica, con pernottamento del sabato presso la casa del sig. Pt_1 • Vacanze natalizie, pasquali nonché festività durante l'annoIl padre, ad anni alterni con la madre, trascorrerà con la vigilia e il giorno di Natale, la vigilia e la festività di Per_1
Capodanno e, sempre seguendo il criterio dell'alternanza, le vacanze pasquali e quelli di carnevale nonché ogni altra festività durante l'anno.
• Vacanze estive
I genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane consecutive. Per_1
Quanto alla sig.ra poiché l'attività di lavanderia che gestisce chiude l'ultima settimana di CP_1 luglio e la prima settimana di agosto, i genitori concordano, sin d'ora, che trascorrerà Per_1 tale periodo con la madre.
Quanto al sig. dovrà comunicare il periodo prescelto entro la fine del mese di maggio di Pt_1 ogni anno.
Qualora la sig.ra dovesse modificare la sua situazione lavorativa, i genitori concorderanno CP_1 tra loro il periodo da trascorrere, rispettivamente, con sempre entro il mese di Per_1 maggio di ogni anno.
I genitori, in ogni caso, potranno concordare di ampliare e/o modificare le predette modalità di frequentazione considerando quale criterio di riferimento per la determinazione dell'eventuali modifiche il prevalente interesse di oltre alla facoltà del padre di vedere il figlio e/o Per_1 di contattarli telefonicamente liberamente.
4. ACCORDI ECONOMICO – PATRIMONIALI Le parti danno atto che, come da accordi in sede di separazione, il sig. ha provveduto Pt_1 ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura modello Fiat Panda, tg. EK649EM in favore della sig.ra che, pertanto, né è oggi l'unica esclusiva proprietaria e ogni costo e CP_1 spesa in qualunque modo riconducibile all'autovettura medesima è, dunque, ad esclusivo carico di quest'ultima. Resta, dunque, di proprietà ed uso esclusivo del signor l'autovettura Pt_1
Peugeot tg. FP505FY. Le parti danno altresì atto che l'autovettura modello Volkswagen Polo, tg. DC046VJ, di proprietà del signor è stata venduta ed il ricavato utilizzato per l'acquisto dell'auto per il Pt_1 figlio maggiorenne . Per_2
I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, assegno divorzile o a qualsivoglia altro titolo.
Col puntuale adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più alcunché
a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo o ragione.
Spese, competenze ed onorari della presente procedura compensate tra le parti con espressa rinuncia della solidarietà ex art. 13 c. 8 L. 247/12.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza del 01.10.2020. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (16.04.2008) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 07/07/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Monza (MB) in data 04/07/1992 (atto n. 242, Parte II, Serie A, del registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4716/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LO RUSSO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
18/08/1968, con il patrocinio dell'avv. DADDIO DONATELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente eventuali mutamenti di residenza.
1.AFFIDO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre. Stante, l'affidamento condiviso suddetto, entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio minorenne, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni dello stesso. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta il figlio sarà con l'uno o con l'altro genitore. I genitori, sin d'ora, si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altra documentazione amministrativa che si rendesse necessaria per il figlio minore.
2. MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il sig. stante la completa indipendenza economica del figlio maggiorenne dall'8 Pt_1 Per_2 marzo 2021, continuerà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento unicamente per il figlio minorenne la somma complessiva mensile di € 456,00 Per_1
(quattrocentocinquantasei//00), sino all'indipendenza economica di quest'ultimo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione utile a decorrere da aprile 2026.
Tale importo verrà versato, in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico bancario alle coordinate già note al sig. Pt_1
Nel predetto ammontare devono intendersi comprese le spese per: vitto, abbigliamento incluso cambio stagione, eventuale contributo per affitto e/o mutuo e spese e imposte dell'abitazione, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) cura della persona, ricarica cellulare, trattamenti estetici, materiale scolastico di cancelleria e libri di testo durante l'anno scolastico, questi ultimi in misura non superiore a due, spese di trasporto non direttamente collegate ad esigenze di istruzione e tutto quanto non espressamente indicato quale spesa straordinaria nei punti seguenti. Le parti concordano che l'assegno unico corrisposto mensilmente dall' per il figlio CP_2 minore per l'importo dal medesimo istituto determinato, a decorrere dalla Per_1 sottoscrizione della presente, sarà percepito interamente dalla madre che provvederà a farne apposita richiesta (e provvedendo a presentare ogni anno proprio Isee). L'intero importo dell'assegno unico resterà nella piena disponibilità della ricorrente che utilizzerà nell'interesse del figlio. Resta inteso che, laddove il citato assegno unico non dovesse più essere corrisposto dal detto ovvero dovesse essere anche solo diminuito o comunque sia rideterminato nell'importo CP_3 per cause in qualunque modo dipendenti dalla signora nulla potrà essere richiesto al CP_1 signor Nella denegata ipotesi in cui la signora dovesse richiedere eventuali Pt_1 CP_1 modifiche delle presenti condizioni a causa l'eventuale diminuzione dell'importo del suddetto assegno unico per altre ragioni, il signor avrà nuovamente diritto a percepire la propria Pt_1 quota di assegno unico del 50%. MODALITA' DI ACCORDO E RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE
I genitori concordano di accollarsi, per il citato figlio minorenne , nella misura del Per_1
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, le seguenti spese straordinarie mediche e scolastiche:
• Spese scolastiche subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private, iscrizioni, rette universitarie pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero, corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza.
• Spese scolastiche non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (oltre i due) comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di trasporto per esigenze di istruzione. Spese medico-sanitarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: spese per interventi chirurgici, spese sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, logopedia e psicoterapia non coperte dal SSN, spese dentistiche, ortodontiche ed oculistiche anche se coperte dal SSN ma effettuate presso strutture private, spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi, anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia). , ticket per esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritte dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate non in regime privato. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es: occhiali, scarpa ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato.
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi, anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia).
Spese medico-sanitarie non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: spese sanitarie urgenti ed indifferibili, ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) Spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese sanitarie coperte dal
SSN.
I genitori concordano, altresì, che tutte le altre spese straordinarie, necessarie nell'interesse del figlio, e non menzionate nel precedente punto, restano a carico di entrambi nella misura del
50% ciascuno, ed in particolare:
• Spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, ecc.); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout, ecc..) baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione, carburante del mezzo di trasporto intestato al figlio;
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Per ogni specifica spesa da concordare dovrà essere inoltrata, all'altro genitore, una richiesta di approvazione della spesa stessa, in forma scritta (whatsapp o e-mail), almeno quindici giorni prima rispetto alla data in cui dovrà essere sostenuta, specificando sia il tipo spesa che il relativo onere da sostenere.
L'altro genitore ha l'obbligo di comunicare il proprio eventuale dissenso, sempre in forma scritta
(whatsapp o mail), entro e non oltre, cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Inoltre, entro il termine di cui sopra, potrà sottoporre altri preventivi che, in ogni caso, dovranno garantire la qualità della spesa stessa e fermo restando il diritto al diniego nel caso in cui un diverso preventivo non dovesse essere concordemente accettato da entrambi i genitori.
I genitori si impegnano, comunque, a garantire che ogni specifica spesa da concordare venga sostenuta entro l'originario termine di quindici giorni decorrenti dalla data di richiesta di approvazione della spesa stessa. Qualora la richiesta di approvazione delle spese non venga riscontrata nel termine di cinque giorni, la spesa si riterrà concordata e il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso della quota della stessa. Diversamente, ove nel termine sopra indicato uno dei genitori abbia, per qualsivoglia ragione, comunicato il proprio dissenso la spesa ove sostenuta comunque, graverà integralmente ed esclusivamente sul genitore che l'ha sostenuta senza il consenso dell'altro e, dunque, senza alcun diritto a rimborsi di qualunque tipo.
Solo le spese urgenti ed indifferibili nell'interesse esclusivo del figlio non dovranno essere concordate tra i genitori e colui che ne anticiperà l'onere economico avrà diritto al rimborso della relativa quota, nei termini dettagliati al successivo punto 9). Il rimborso di tutte le spese straordinarie, sopra elencate, potrà essere richiesto dal genitore anticipatario, anche a mezzo whatsapp o mail, solo esibendo il relativo giustificativo. Il predetto rimborso dovrà essere corrisposto, a mezzo bonifico bancario o in contanti, previo rilascio di una ricevuta valevole quale quietanza liberatoria, entro e non oltre, sette giorni dalla richiesta e dalla consegna dell'originale del giustificativo della spesa sostenuta all'altro genitore. In difetto di documentazione attestante il pagamento e, di consegna dei relativi originali nel termine suddetto, di ogni spesa straordinaria indicata nei punti che precedono, l'altro genitore sarà legittimato a non corrispondere alcun rimborso. Qualsivoglia deduzione derivante da assicurazioni personali o simili sarà ad esclusivo beneficio del soggetto che sopporta il costo del relativo premio.
In caso di spese superiori ad € 300,00 (trecento/00), il genitore non anticipatario dovrà versare all'altro, prima che venga sostenuta la spesa stessa, la quota di sua competenza.
La detrazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio potrà essere richiesta esclusivamente dal sig. poiché la signora in forza del suo volume d'affari, è Pt_1 CP_1 fiscalmente in regime forfettario.
Pertanto, per le spese mediche detraibili quest'ultima si impegna a far intestare le stesse al figlio per il quale la spesa viene sostenuta, anche tramite utilizzo della tessera sanitaria dello stesso, ovvero al signor permettendogli così la relativa deducibilità, impegnandosi per le visite, Pt_1 ricoveri o interventi, o esami del sangue e di laboratorio svolti presso strutture private non accreditate e per visite specialistiche presso studi privati come anche per le spese scolastiche, universitarie ed extra-scolastiche deducibili ai sensi della vigente normativa tributaria, a richiedere al signor di sostenere direttamente l'esborso per la spesa relativa, il quale, a Pt_1 sua volta, potrà effettuare il pagamento della stessa mediante strumenti di pagamento tacciabili e poter così, ai sensi della vigente normativa, richiederne la deducibilità.
In difetto della richiesta suddetta, la signora salvo il caso di spese indifferibili per necessità CP_1
e urgenza del figlio, decadrà da ogni diritto al rimborso ove sostenesse comunque la spesa.
Tuttavia, fermo restando il diritto al diniego alla spesa ove rientrante tra quelle da concordare, qualora il sig. non rispettasse il termine di quindici giorni dalla richiesta di cui sopra, la Pt_1 sig.ra nell'interesse del figlio, potrà anticipare la spesa stessa ed avere diritto al rimborso CP_1 da parte del coniuge anche se quest'ultimo non potrà accedere alla detrazione assumendosene la responsabilità. Resta inteso che qualora la sig.ra dovesse, in virtù del proprio volume di affari, rientrare CP_1 fiscalmente nel regime ordinario le detrazioni per le spese straordinarie del figlio torneranno a carico di ciascun genitore secondo le quote di cui ai punti precedenti. In ogni caso, medio tempore eventuali rimborsi per spese portate in detrazione verranno suddivisi tra i coniugi secondo le rispettive quote in base alle diverse tipologie di spesa. Le parti danno atto che essendo ormai il figlio maggiorenne economicamente Per_2 autosufficiente, nulla è dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento dello stesso neppure a titolo di eventuali arretrati.
3. MODALITA' DI VISITA DEI FIGLIO Il figlio , in considerazione della sua maggiore età e piena indipendenza economica, Per_2 potrà frequentare liberamente entrambi i genitori.
Il figlio minore, , vivrà prevalentemente con la madre, ma è interesse comune dei Per_1 genitori stabilire, sin d'ora, delle modalità di visita che garantiscano allo stesso e al genitore non convivente una frequentazione continuativa e significativa.
• Visite infrasettimanali e nel weekend
Settimana con turno lavorativo del sig. dalle 06.00 alle 14.00 Pt_1
Le parti concordano che, in questa settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio il Per_1 mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.30, con impegno ad accompagnarlo agli allenamenti di basket.
In questa settimana, il sig. potrà tenere con sé anche nelle giornate di lunedì Pt_1 Per_1
e martedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa, salvo diverso accordo tra i genitori.
I genitori concordano, altresì, che nei giorni infrasettimanali pernotterà sempre con Per_1 la madre e il weekend di tale settimana verrà trascorso con la stessa. Settimana con turno lavorativo del sig. dalle 14.00 alle 22.00 Pt_1
Le parti concordano che, in questa settimana, il padre trascorrerà con il figlio solo il Per_1 weekend dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 21.30 della domenica, con pernottamento del sabato presso la casa del sig. Pt_1 • Vacanze natalizie, pasquali nonché festività durante l'annoIl padre, ad anni alterni con la madre, trascorrerà con la vigilia e il giorno di Natale, la vigilia e la festività di Per_1
Capodanno e, sempre seguendo il criterio dell'alternanza, le vacanze pasquali e quelli di carnevale nonché ogni altra festività durante l'anno.
• Vacanze estive
I genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane consecutive. Per_1
Quanto alla sig.ra poiché l'attività di lavanderia che gestisce chiude l'ultima settimana di CP_1 luglio e la prima settimana di agosto, i genitori concordano, sin d'ora, che trascorrerà Per_1 tale periodo con la madre.
Quanto al sig. dovrà comunicare il periodo prescelto entro la fine del mese di maggio di Pt_1 ogni anno.
Qualora la sig.ra dovesse modificare la sua situazione lavorativa, i genitori concorderanno CP_1 tra loro il periodo da trascorrere, rispettivamente, con sempre entro il mese di Per_1 maggio di ogni anno.
I genitori, in ogni caso, potranno concordare di ampliare e/o modificare le predette modalità di frequentazione considerando quale criterio di riferimento per la determinazione dell'eventuali modifiche il prevalente interesse di oltre alla facoltà del padre di vedere il figlio e/o Per_1 di contattarli telefonicamente liberamente.
4. ACCORDI ECONOMICO – PATRIMONIALI Le parti danno atto che, come da accordi in sede di separazione, il sig. ha provveduto Pt_1 ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura modello Fiat Panda, tg. EK649EM in favore della sig.ra che, pertanto, né è oggi l'unica esclusiva proprietaria e ogni costo e CP_1 spesa in qualunque modo riconducibile all'autovettura medesima è, dunque, ad esclusivo carico di quest'ultima. Resta, dunque, di proprietà ed uso esclusivo del signor l'autovettura Pt_1
Peugeot tg. FP505FY. Le parti danno altresì atto che l'autovettura modello Volkswagen Polo, tg. DC046VJ, di proprietà del signor è stata venduta ed il ricavato utilizzato per l'acquisto dell'auto per il Pt_1 figlio maggiorenne . Per_2
I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, assegno divorzile o a qualsivoglia altro titolo.
Col puntuale adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più alcunché
a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo o ragione.
Spese, competenze ed onorari della presente procedura compensate tra le parti con espressa rinuncia della solidarietà ex art. 13 c. 8 L. 247/12.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza del 01.10.2020. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (16.04.2008) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 07/07/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Monza (MB) in data 04/07/1992 (atto n. 242, Parte II, Serie A, del registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona