Art. 5.
In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore dall' articolo 1 della, legge 5 marzo 1961, n. 158 , e con le modalita' stabilite dalla, legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono autorizzate le seguenti spese:
1) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;
2) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);
3) lire 2.200 milioni per spese di cui alla, lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera 6);
4) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);
5) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);
6) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).
In aggiunta agli stanziamenti di bilancio e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Universita' di cui all' articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 .
L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore dall' articolo 1 della, legge 5 marzo 1961, n. 158 , e con le modalita' stabilite dalla, legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono autorizzate le seguenti spese:
1) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;
2) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);
3) lire 2.200 milioni per spese di cui alla, lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera 6);
4) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);
5) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);
6) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).
In aggiunta agli stanziamenti di bilancio e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Universita' di cui all' articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 .
L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .