Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 78
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità avvisi di accertamento per violazione artt. 7-ter e 7-quinquies L. 212/2000

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo che la normativa applicabile non richieda un'autorizzazione giudiziaria per gli accessi nei locali commerciali e che la giurisprudenza europea non trovi immediata esecuzione nell'ordinamento italiano senza intervento legislativo.

  • Rigettato
    Illegittimità della verifica fiscale per mancanza di motivazione nell'autorizzazione

    La Corte rigetta l'eccezione, ribadendo che l'autorizzazione all'accesso riveste natura di mero adempimento procedimentale e non richiede una giustificazione specifica o preventiva autorizzazione giudiziaria.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento per mancata prova della consapevolezza della frode IVA

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia assolto all'onere probatorio dimostrando la fittizietà della società interposta, la consapevolezza della contribuente della frode fiscale e la simulazione dei contratti di leasing.

  • Rigettato
    Applicazione del principio del favor rei e dello ius superveniens in materia sanzionatoria

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo che le modifiche apportate dal d.lvo 87/2024 non abbiano portata retroattiva e che il principio di retroattività della lex mitior non si applichi alle sanzioni amministrative, salvo quelle di natura sostanzialmente penale, non essendo tale la materia sanzionatoria tributaria.

  • Accolto
    Passaggio in giudicato dei rilievi IRES e IRAP

    La Corte dichiara il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'annullamento dei rilievi ai fini IRES ed IRAP, dato che l'Agenzia delle Entrate ha prestato acquiescenza su tale punto.

  • Rigettato
    Verifica della consapevole partecipazione alla frode IVA

    La Corte ritiene provata la consapevole partecipazione alla frode da parte della Società_1 s.r.l., evidenziando l'identità soggettiva dei contraenti, la fittizietà della società interposta e le sovrapposizioni patrimoniali, e che la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare la diligenza massima esigibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 78
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 78
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo