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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7202/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta SeZIne Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7202/2021 promossa da:
(Cod. Fisc. , personalmente e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc. , (Cod. Fisc. Persona_1 C.F._2 Parte_2
), personalmente e in qualità di erede di (Cod. C.F._3 Persona_1
Fisc. , (Cod. Fisc. ), C.F._2 Parte_3 C.F._4
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Parte_4 C.F._5 Parte_5
), difesi dall'avv. FEZIA MARIO e dall'avv. MONOPOLI ISABELLA, ed C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio in VIA AVOGADRO, 19 10121 TORINO
ATTORI contro
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
(Cod. Fisc. ), difese dall'avv. VIETTI MONICA e dall'avv. GROMIS
[...] C.F._8
DI NA RI, ed elettivamente domiciliate presso lo studio in VIA LAMARMORA, 56
10100 Torino
(Cod. Fisc. e P.I. ), difesa dall'avv. MORELLI Controparte_3 P.IVA_1
ADRIANA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in VIA CURTATONE N. 6 20122 MILANO
CONVENUTE
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, ecceZIne e deduZIne, previe le più opportune declaratorie e provvidenze del caso e di legge
- Previa, se del caso, acquisiZIne nel presente giudiZI del fascicolo relativo al procedimento penale
Giudice di Pace di Torino rubricato con il n. 595/2016 R.G.P.M. e n. 684/2016 R.G. GdP mod. 16 bis intentato nei confronti della signora Controparte_1
- previa, se del caso, disposiZIne di una nuova consulenza tecnica volta ad accertare la dinamica sinistro incorso al sig. e le responsabilità del conducente del veicolo investitore Fiat 500 Parte_1 signora , oltre che ad accertare e quantificare i danni tutti lamentati dalle parti Controparte_1 attrici
NEL MERITO:
- Previo accertamento e declaratoria di responsabilità unica ed esclusiva della signora CP_1
quale conducente e altresì proprietaria del veicolo FIAT 500, targato DM940ZW, nella
[...] causaZIne dei danni per cui è giudiZI, condannarsi la stessa e la comproprietaria dell'autoveicolo signora e la società in persona del legale CP_2 Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, compagnia assicurativa del veicolo della parte convenuta, in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti:
a) dal sig. ing. , per un totale come da narrativa di € 3.927.932,28 (Euro Parte_1 tremilioninovecentoventisettemilanovecentotrentadue/28) (di cui € 3.546.873,28 a titolo di danno patrimoniale ed € 1.111.059,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
b) dal signor , nella propria qualità di padre del sig. , per un totale Parte_3 Parte_1 come da narrativa di € 356.194,00 (Euro trecentocinquanta seimilacentonovantaquattro/00) (di cui
Euro 24.274,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
c) dalla signora nella propria qualità di madre del sig. , per un Persona_1 Parte_1 totale come da narrativa di € 331.920,00 (Euro trecento trentunomilanovecentoventi/00) (di cui Euro
331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
d) dalla signora nella propria qualità di sorella del sig. per un totale Parte_2 Parte_1 come da narrativa di € 351.466,00 (Euro trecentocinquantunomila quattrocentosessantasei/00) (di cui
Euro 207.336,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
2 e) dal minore in persona dell'esercente la potestà genitoriale signora , Parte_4 Parte_2 nella propria qualità di nipote del sig. , per un totale come da narrativa di € 144.130,00 Parte_1
(Euro centoquarantaquattromilacento trenta/00) a titolo di danno non patrimoniale od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
f) dalla signora nella propria qualità di convivente more uxorio del signor Parte_5 Pt_1
, per un totale come da narrativa di € 338.991,00 (Euro
[...] trecentotrentottomilanovecentonovantuno/00) (di cui Euro 7.071,00 a titolo di danno patrimoniale ed
Euro € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
- il tutto oltre a rivalutaZIne monetaria ove dovuta ex art. 1124 c.c. pari all'indice annuo ISTAT, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno per i titoli di premessa;
- compensi di avvocato, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15% ex art. 13 l. 247/2012 e art. 2 D.M. 55 del 2014, rimborso forfetario ed eventuali anticipaZIni al CTU ed al CTP giuste note, tasse di registraZIne di sentenza interamente rifusi.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Per le convenute e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria deduZIne, istanza ed ecceZIne: in via istruttoria:
-se del caso, disporsi la rinnovaZIne/l'integraZIne della CTU cinematico-ricostruttiva per i motivi espressi in atti dalla convenuta Controparte_3
-richiedere ai sensi dell'art. 213 c.p.c. informaZIni scritte all'INPS relativamente a tutti i sussidi/pensioni/assegni/indennità percepiti e percipiendi dal sig. in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa e in funZIne di ristoro del pregiudiZI sofferto;
-rigettare le istanze istruttorie formulate dagli attori e non ammesse, per i motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. ovvero perché non riproposte;
nel merito:
-accertato e dichiarato sussistente il concorso di colpa nella causaZIne del sinistro per cui è causa tra il sig. e, conducente del motociclo Piaggio FLY targato CM41170 e la sig.ra Parte_1 [...] conducente della autovettura Fiat 500 targata DM940ZW, determinare le percentuali di CP_1 effettiva responsabilità a ciascuno ascrivibili e, per l'effetto, circoscrivere l'eventuale condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno degli attori nella quota di responsabilità accertata in capo alla sig.ra e ai soli danni strettamente dovuti siccome fondati e provati, CP_1
3 detratta la somma già pagata in favore del sig. dalla Parte_1 Controparte_3 detratte le prestaZIni a qualunque titolo riconosciute al danneggiato dall'INPS e dagli altri enti di assistenza e detratto l'importo percepito dall'attore a titolo di indennizzo in forza di Parte_1 polizza infortuni privata;
in via riconvenZInale
-dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a tenere indenne e manlevare le convenute signore e Controparte_1 CP_2
da tutte le somme, quali capitale, interessi e spese, comprese quelle di lite, eventuali CTU
[...]
e CTP, che le convenute siano tenute a corrispondere agli attori in relaZIne al sinistro per cui è causa;
-dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a rifondere alle signore e le spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, comprese quelle di CTP e CTU, sostenute per resistere all'aZIne degli attori;
in ogni caso:
-con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
Per la convenuta Controparte_3
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, ecceZIne e deduZIne reietta, previa declaratoria di concorrente responsabilità di per il verificarsi dell'incidente, di carenza Parte_1 di legittimaZIne attiva del predetto attore per le somme pagate e/o capitalizzate dall'INPS in suo favore e previe le altre declaratorie del caso,
A) dato atto che la convenuta ha già corrisposto a il complessivo Controparte_3 Parte_1 importo di € 780.000,00 - di cui di € 50.000,00 in data 18/05/2017 a titolo di provvisionale, oltre alle somme di € 480.000,00 e di € 250.000,00 indicate in atto di citaZIne - dichiarare la predetta somma congrua ed esaustiva di ogni obbligaZIne delle convenute e, conseguentemente ASSOLVERE la da ogni ulteriore domanda e pretesa dal medesimo avanzata, tenuto conto Controparte_3 altresì dell'indennizzo percepito dall'attore in forza di polizza privata infortuni. Vinte le Parte_1 spese.
B) Respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande proposte da Parte_3
in proprio e quale madre del minore e Persona_1 Parte_2 Parte_4
Vinte le spese. Parte_5
C) In via subordinata, salvo gravame, liquidare i danni degli attori nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto e per quanto in stretto nesso causale con l'incidente per cui è causa,
4 detratte le somme già pagate dalla previa rivalutaZIne ed interessi e detratte in Controparte_3 ogni caso le somme di competenza dell'INPS e degli altri Enti assistenziali, nonché le somme pagate all'attore in forza di polizza infortuni.
Respinta ogni diversa e maggior pretesa attorea.
Vinte o compensate le spese.
D) In ogni caso dichiarare infondata la pretesa delle convenute e Controparte_1 CP_2 di condanna di a rifondere loro le spese processuali e,
[...] Controparte_3 conseguentemente, respingere la relativa domanda.
E) In via istruttoria: si chiede occorrendo, la rinnovaZIne della consulenza cinematica d'ufficio ovvero la sua integraZIne per gli aspetti ancora controversi con affidamento dell'incarico ad altro perito. Si ribadisce la contestaZIne delle conclusioni della c,t.u. medico legale per i motivi tutti illustrati nelle osservaZIni del C.T. di parte Dott. Per_2
Si insiste, nella richiesta di informaZIni scritte ex art. 213 c.p.c. all'INPS in merito alle somme pagate
e/o capitalizzate e comunque riconosciute a favore di in conseguenza dell'incidente per Parte_1 cui è causa.
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citaZIne regolarmente notificata, Parte_1 Persona_1 [...]
e citavano in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudiZI e Controparte_1 Controparte_2 [...] rappresentando i seguenti fatti. Controparte_3
• In data 8.2.2016, alle ore 13.30 circa, era alla guida del proprio scooter Piaggio Parte_1
FLY tg. CM41170 e stava percorrendo Via Nizza a Torino, in direZIne Corso Vittorio
LE II.
• Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il era violentemente urtato da Pt_1 CP_1 che, alla guida del veicolo Fiat 500 tg. DM940ZW, percorreva Via Nizza in senso
[...] opposto a quello dell'attore e cioè in direZIne Corso LL;
la in prossimità CP_1 dell'interseZIne tra Via Nizza e Corso Marconi, girava a sinistra senza concedere al la Pt_1 precedenza.
5 • Sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale di Torino che redigevano apposito verbale di sinistro n. 75/2016 e raccoglievano le dichiaraZIni rese dalla e da CP_1 [...]
che aveva assistito al sinistro. Gli agenti riscontravano la violaZIne dell'art. 41 9° Per_3 comma (mancata concessione di precedenza al veicolo del e dell'146 2° comma Codice Pt_1 della Strada (violaZIne della segnaletica stradale), elevando relativo verbale alla conducente della Fiat 500.
• A seguito dell'impatto, il riportava lesioni gravissime ed era trasportato all'Ospedale Pt_1
TO di Torino, dove i sanitari pronosticavano la guarigione dell'attore entro 180 giorni per politrauma, grave trauma cranico e maxillo facciale, trauma toracico e trauma addominale.
• Dall'8.2.2016 al 14.3.2016, il era ricoverato presso il riparto di Anestesia e RianimaZIne Pt_1 del TO di Torino.
• Dal 14.3.2016 al 19.12.2016 il era trasferito presso il reparto di Pt_1 CP_4 del TO di Torino.
[...]
• In data 19.12.2016 era dimesso dal TO e trasferito presso il centro di riabilitaZIne neurologica CA AR di EL ove rimaneva dal 19.12.2016 al 19.4.2017 e dal
2.5.2017 al 13.10.2017.
• Dal 13.10.2017 a febbraio 2019 il era trasferito presso il Centro Puzzle di Torino, Via Pt_1
Cimabue n. 2, dove era sottoposto a iter riabilitativo specifico consistente in riabilitaZIne neuropsicologica e fisioterapia specifica. Trascorreva altresì un periodo presso il Presidio
Riabilitativo Villa TT in Costamasnaga dal 31.1.2019 al 21.3.2019.
• In data 28.2.2019, il in persona della curatrice (sorella), acquistava un Pt_1 Parte_2 immobile in Corso LL n. 20 al fine di essere più vicino al centro Puzzle dove effettuava le terapie fisioterapiche e riabilitative e presso il quale si recava con un automezzo specificamente attrezzato. Da giugno a settembre 2019, effettuava altresì alcune sedute di fisioterapia/rieducaZIne presso il proprio domicilio.
• Negli anni, si sottoponeva a numerose visite, anche specialistiche, tra cui una a Innsbruck nell'agosto 2019.
• A far data dal 7.6.2016, il era dichiarato dall'INPS “invalido con totale e permanente Pt_1 invalidità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (l. 18/80)”.
• I difensori del anche per conto dei di lui congiunti, provvedevano a inoltrare alla Pt_1 [...]
compagnia assicuratrice del veicolo Fiat 500, la richiesta di apertura del sinistro CP_3
6 e la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non;
la Controparte_3 apriva quindi il sinistro n. 1/755/16/00181 del 08.02.2016.
• In data 3.5.2016, il in persona della procuratrice presentava denuncia Pt_1 Parte_2 querela nei confronti della conducente del veicolo Fiat 500, per le gravissime lesioni CP_1 riportate nel sinistro, con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni.
• La era citata a giudiZI davanti al Giudice di Pace quale imputata del reato di cui all'art. CP_1
590 1°, 2° e 3° comma e art. 583 1° comma n. 1 e 2° comma n. 1 e 3 c.p.
• In data 12.10.2016, il Senati depositava atto di costituZIne di parte civile e la
[...] si costituiva quale responsabile civile, riconoscendo pacificamente la CP_3 responsabilità della nel sinistro, asserendo tuttavia la sussistenza di un concorso CP_1 colposo da parte del sulla base della relaZIne dinamico-cinetica del proprio consulente. Pt_1
• Il produceva in giudiZI la relaZIne tecnico cinetica del proprio consulente, dalla quale Pt_1 emergeva invece l'esclusiva responsabilità della CP_1
• In data 18.10.2017, la provvedeva a liquidare a favore del la Controparte_3 Pt_1 somma di € 480.000,00, trattenuta dal a titolo di acconto. Pt_1
• Il procedimento penale davanti al Giudice di Pace (n. 595/2016 R.G.P.M.) iniziava a novembre
2017 e proseguiva nei mesi successivi;
nelle more, si instauravano tra le parti delle trattative e con quietanza del 27.2.2019, il dava atto di aver ricevuto da un Pt_1 Controparte_3 ulteriore acconto di € 250.000,00, con impegno dello stesso a revocare la costituZIne di parte civile e a rimettere la querela, poi rimessa in data 8.4.2019.
• Con invito datato 30.7.2020, i difensori degli attori invitavano gli odierni convenuti a concludere convenZIne di negoziaZIne assistita, senza esito positivo.
• Assumendo come esclusiva la responsabilità del veicolo Fiat 500 nel sinistro per cui è causa, gli attori chiedevano con l'atto di citaZIne, il risarcimento dei seguenti danni: in favore di Parte_1
- danno biologico permanente al 90% con personalizzaZIne massima al 25%: € 1.050.985,00
- danno biologico temporaneo al 100% per la durata di 613 giorni: € 60.074,00
- danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica: €
849.934,48
- danno patrimoniale pensionistico: € 293.675,05
- spese mediche: € 11.320,80
- spese di viaggio verso i luoghi di cura e spese alberghiere presso i luoghi di cura: € 22.078,98
7 - acquisto nuova casa adatta alle esigenze di cura e fattura notaio per atto di vendita: € 455.000,00
+ € 7.000,00
- acquisto nuova autovettura dedicata con annesse modifiche: € 25.493,34 + € 4.992,00
- spese per procura notarile: € 1.100,00
- spesa per perizia medico legale: € 1.220,00
- spese legali relative al procedimento penale: € 40.543,28
- spese mediche future (aspettativa di vita 82 anni): € 1.159.071,00
- spese per assistenza domiciliare (comprensive di quelle già sostenute e di quelle future con stima aspettativa di vita 82 anni): € 624.587,10 (di cui € 31.048,56 sostenute da novembre
2017 a maggio 2020)
- spese locaZIne di un appartamento presso il centro Puzzle fino a febbraio 2019: € 13.517,00
- spese varie (riparaZIne rolex danneggiato nell'incidente, sostituZIne smartphone, medicinali, gestione contratto badante etc…): € 37.340,25
- E così per complessivi € 4.657.932,28 da cui detrarre gli acconti già ricevuti da
[...]
fatta salva la costituZIne di una rendita ex art. 2057 c.c. per il danno CP_3 patrimoniale futuro.
in favore di (madre del Persona_1 Pt_1
✓ € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di (padre del Parte_3 Pt_1
✓ € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 24.274,00 per danno patrimoniale in favore di (convivente more uxorio del Parte_5 Pt_1
✓ € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 7.071,00 per danno patrimoniale in favore di (sorella del Parte_2 Pt_1
✓ € 144.130,00 per danno non patrimoniale ed € 207.336,00 per danno patrimoniale in favore di (nipote del Parte_4 Pt_1
✓ € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale
Si costituivano conducente del veicolo Fiat 500 al momento del Controparte_1 sinistro dell'8.2.2016, e , proprietaria del veicolo Fiat 500, che Controparte_2 svolgevano le seguenti difese.
• In data 8.2.2016, alle ore 13.27, la era alla guida del veicolo Fiat 500, targato CP_1
DM940ZW, e percorreva in Torino la Via Nizza in direZIne Corso LL;
giunta in prossimità dell'interseZIne con Corso Marconi, regolata con impianto semaforico, la Casacci,
8 dovendo svoltare a sinistra per dirigersi verso Corso Marconi, si portava con luce verde in centro strada ove andava a collidere con lo scooter Piaggio condotto dal e proveniente in Pt_1 senso opposto dalla stessa Via Nizza, in direZIne Corso Vittorio LE II.
• Nell'immediatezza del fatto, la rendeva spontanee dichiaraZIni agli Agenti di P.G. CP_1 giunti sul posto, precisando che si era portata in centro strada per svoltare a sinistra con la luce semaforica verde e che, non appena aveva visto sopraggiungere dalla direZIne opposta il motociclo, aveva frenato nel tentativo di evitare l'urto, ma invano. La era sottoposta ad CP_1 alcoltest, con esito negativo.
• All'incidente assisteva la quale, assunta a SIT dagli agenti intervenuti, confermava Persona_3 che la aveva iniziato la svolta a sinistra con semaforo verde;
nel verbale di sommarie CP_1 informaZIni la dichiarava: “Ero sul marciapiede di Via Nizza davanti al civico 20 e stavo per Per_3 attraversare Via Nizza per andare verso Corso Marconi. …. Al momento del sinistro il semaforo pedonale per l'attraversamento di Via Nizza era rosso”.
• In data 10.2.2016, le attrici denunciavano l'incidente alla che apriva il Controparte_3 sinistro n. 1/755/16/00181.
• In data 3.5.2016 , in persona del curatore speciale Parte_1 Parte_2 presentava presso la Procura della Repubblica di Torino denuncia querela nei confronti della per le lesioni subite a seguito dell'incidente, cui seguiva in data 13.06.2016 la citaZIne CP_1
a giudiZI dell'imputata avanti al Giudice di Pace di Torino per il reato di cui all'art. 590 comma 1, 2 e 3 primo periodo in relaZIne all'art. 583 comma 1 n. 1 e comma 2 n. 1 e n. 3 c.p.
(procedimento rubricato al 595-16 R.G. P.M. mod. 21 bis e al n. 684-16 R.G. GDP mod. 16 bis). In data 12.10.2016 il Senati depositava atto di costituZIne di parte civile.
• Con atto depositato in data 3.10.2017, la compagnia assicuratrice Controparte_3 dell'autovettura Fiat 500, si costituiva regolarmente nel suddetto procedimento penale quale responsabile civile, assumendo sussistere un concorso di colpa del sulla base delle Pt_1 risultanze della relaZIne cinematica del proprio consulente.
• In data 18.10.2017 liquidava in favore del la somma di € Controparte_3 Pt_1
480.000,00 accettata ed incassata dal in acconto sul maggior dovuto. Pt_1
• Nelle more del procedimento penale intervenivano trattative tra i legali del dell'imputata Pt_1
e della in esito alle quali si conveniva che, dietro il versamento CP_1 Controparte_3 da parte di della ulteriore somma di € 250.000,00, il avrebbe Controparte_3 Pt_1 rimesso la querela con riserva di far valere in sede civile le maggiori pretese risarcitorie.
9 All'udienza del 8.4.2019, il Senati, dato atto dell'incasso della somma, rimetteva la querela e il
Giudice di Pace emetteva sentenza di non luogo a procedere.
• Nell'agosto 2020 la e la ricevevano dall'avv. Mario Fezia, per conto degli CP_1 CP_2 odierni attori, l'invito a concludere una convenZIne di negoziaZIne assistita volta ad ottenere il risarcimento di tutti i maggiori pretesi danni. Di ciò le esponenti informavano la
[...] chiedendo di conoscere le determinaZIni della compagnia in proposito. CP_3 [...] comunicava di non partecipare al procedimento di negoziaZIne assistita. CP_3
• Le convenute, citate nel presente giudiZI, eccepivano un concorso colposo del nel Pt_1 sinistro per cui è causa, evidenziando che l'attore non procedeva vicino al margine destro della carreggiata in violaZIne dell'art. 143 Codice della Strada e non era stato in grado di mantenere il controllo del proprio mezzo. Le convenute contestavano poi le voci di danno come quantificate dagli attori.
Le convenute chiedevano quindi di accertare e determinare l'entità concorso colposo del e Pt_1 per l'effetto, di circoscrivere la condanna delle convenute;
chiedevano altresì, in caso di condanna, di essere manlevate dall'AssicuraZIne.
Si costituiva compagnia assicurativa del veicolo Fiat 500, Controparte_3 che contestava l'an ed il quantum della domanda attorea.
Con riferimento alla responsabilità nel sinistro dell'8.2.2016, la eccepiva un Controparte_3 concorso colposo ex art. 1227 c.c. del Senati, nella misura non inferiore al 30%, perché:
• il procedeva a velocità non commisurata allo stato dei luoghi, al centro della strada e non Pt_1 in corrispondenza del margine destro, come previsto dall'art. 143 Codice della Strada;
se il avesse mantenuto la destra, la collisione non si sarebbe verificata in quanto il Pt_1 ciclomotore avrebbe superato l'interseZIne senza interferire con la traiettoria della Fiat 500 che si era fermata in prossimità della linea di mezzeria.
• Il ha perso il controllo del mezzo prima dell'urto, probabilmente a seguito del tentativo Pt_1 di eseguire una manovra di deviaZIne per evitare l'auto; circostanza questa che non si sarebbe verificata se il avesse mantenuto la destra e avesse tenuto una velocità conforme allo Pt_1 stato dei luoghi. Sebbene il non viaggiasse oltre il limite vigente di 50 km/h, teneva Pt_1 comunque una velocità eccessiva e non prudenziale in relaZIne al luogo (interseZIne semaforizzata); e ciò in violaZIne dell'art. 141 Codice della Strada.
Con riferimento alle lesioni, rilevava che le stesse hanno riguardato principalmente il cranio e il volto del cosa che fa supporre un inadeguato utilizzo del casco protettivo, forse non Pt_1
10 correttamente allacciato. Eccepiva quindi un concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attore per i danni che questi avrebbe potuto evitare se avesse correttamente indossato il casco, con conseguente proporZInale riduZIne del risarcimento del danno non patrimoniale.
Contestava le ulteriori richieste risarcitorie, patrimoniali e non, in quanto non provate nell'an e nel quantum.
La causa è stata istruita a mezzo CTU cinematico-ricostruttiva, CTU medico legale e prove testimoniali.
Il Giudice ha assegnato alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 15.7.2025 per la precisaZIne delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in data 16.7.2025, con assegnaZIne alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In data 15.10.2025, il difensore di parte attrice ha depositato comparsa ex art. 300 c.p.c. per la costituZIne volontaria in giudiZI di e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
(madre di , deceduta il 26.7.2025. Persona_1 Parte_1
****
Sulla dinamica del sinistro
La ricostruZIne del sinistro dell'8.2.2016 che ha coinvolto alla guida dello scooter, Parte_1
e la conducente della Fiat 500, è stata effettuata a mezzo CTU cinematica, dalla quale è CP_1 emerso quanto segue.
Luogo del sinistro
➢ L'incidente è avvenuto all'interseZIne fra Via Nizza e Corso Marconi, tratto compreso fra
Corso Vittorio LE II/Via Baretti (situati a nord) e Corso LL/Via Giacosa (situati a sud);
➢ Via Nizza, ad orientamento nord-sud, è formata da una carreggiata unica bidireZInale della larghezza complessiva di circa 16 metri;
è suddivisa in due semicarreggiate larghe circa 8 metri, separate fra loro da una striscia continua di mezzeria;
➢ Corso Marconi si innesta al margine est di Via Nizza con interseZIne a “T”, formando un'ampia area di scambio a forma di mezza luna;
➢ L'interseZIne è regolata da impianto semaforico plurimo e automatico in entrambe le direZIni di marcia;
non sono presenti luci con pittogrammi a freccia specifici per la svolta a sinistra da
Via Nizza direZIne esterno città e cioè nel senso di marcia percorso dalla Fiat 500. Le fasi
11 semaforiche in entrambi i sensi di marcia sono sincrone, e cioè all'attivaZIne di un colore per una direZIne di marcia, corrisponde l'attivaZIne del medesimo colore per il senso di marcia contrario;
➢ La visuale di Via Nizza nel punto in cui è possibile effettuare la svolta su Corso Marconi, è libera da ostacoli ed è ottimale stante la rettilineità della sede stradale;
➢ Il limite di velocità vigente sulla strada è 50 km/h;
PosiZIne dei veicoli post urto
➢ Al momento dell'intervento degli Agenti, la Fiat 500 era stata spostata di poche decine di centimetri per agevolare le operaZIni di soccorso ed era quindi trovata dagli Agenti al centro della mezzeria della corsia di Via Nizza direZIne Corso Vittorio LE II, in linea all'asse della sede stradale delle carreggiate centrali di Corso Marconi, con asse longitudinale deviato di circa 30° verso est rispetto alla originale direZIne di marcia (esterno città) (cfr. pag. 23-24 perizia);
➢ Il motociclo era trovato coricato sul fianco sinistro ad un paio di metri ad ovest rispetto al fianco destro della vettura;
appena ad est rispetto alla mezzeria di Via Nizza, asse longitudinale ruotato di circa una sessantina di gradi a destra rispetto alla originaria direZIne di marcia verso centro città (cfr. pag. 26 perizia);
➢ Dalle fotografie sono visibili tracce sul manto stradale e serie di detriti e spezzoni, in parte riportati nella planimetria, ed in particolare traccia scura sfumata rettilinea, di circa 3.1 metri, situata a circa 2.7 metri dalla mezzeria della carreggiata di Via Nizza;
chiazza ematica entro la corsia in direZIne Corso Vittorio LE II, a circa 3.4 metri dalla mezzeria di Via Nizza e a circa 90 centimetri dalla traccia scura suddetta;
detriti nell'area tra i due veicoli e davanti alle strutture anteriori della Fiat 500.
Danni ai veicoli
➢ La Fiat 500 ha riportato: Rottura dello spigolo DX dello scudo paraurti anteriore, rottura del trasparente e danni al gruppo ottico anteriore DX, ammaccatura sul passaruota anteriore DX, abrasioni (con deposito di tracce marroni) sulla porta DX, abrasione sul passaruota posteriore
DX e traccia di colore marrone nella zona anteriore del medesimo, deformaZIne radiale della balconata esterna del cerchio ruota posteriore DX;
➢ Il motociclo ha riportato: sfondamento della struttura anteriore con distruZIne del lato sinistro dello scudo, frantumaZIne del parafango anteriore, grave ripiegamento del braccio sinistro del manubrio, distruZIne del cupolino e della strumentaZIne, distruZIne del parabrezza e ripiegamento del canotto di sterzo Abrasioni sul lato destro sulla pedana poggiapiedi, sullo
12 spigolo destro dello scudo anteriore e sulla parte estrema della leva del freno destro del manubrio Fuoriuscita di liquidi dal motore.
Zona d'urto
➢ La traccia scura sfumata, praticamente rettilinea all'asse della corsia direZIne C.so Vittorio
LE II, considerata la presenza delle marcate abrasioni sul fianco DX del motociclo
(fianco nel quale sono installati particolari in materiale plastico di colore nero), è da associare ad una fase di strisciamento del motociclo nel momento in cui questo si trovava già coricato sul fianco;
➢ la serie di danni riportati dalla nello spigolo anteriore DX, sono riconducibili ad un CP_5 urto inferto da struttura abbastanza rigida dotata di sagoma tondeggiante situata a modesta elevaZIne dal piano viabile.
➢ Da tali condiZIni si deduce quindi che la collisione è avvenuta nel momento in cui il motociclo era già caduto sul fianco DX, in noto aberrante, a strisciare sul manto stradale, con vettura
FIAT 500 in fase di svolta alla sua SX per immettersi nella carreggiata centrale sud della sede di C.so Marconi (cfr. immagine pag. 36 perizia);
➢ A causa dell'urto, il motociclo subiva ulteriore ribaltamento a terminare sul fianco SX, mentre il corpo del conducente, dopo avere impattato sul manto stradale, andava ad urtare, con aZIne molto modesta, il fianco DX della FIAT 500 lasciando alcune tracce ematiche sulla superficie della carrozzeria. La deformaZIne radiale localizzata alla balconata esterna del cerchio ruota posteriore DX evidenzia, stante la sua tipologia, un sormonto della ruota medesima su una parte di struttura dello scooter particolarmente rigida.
Velocità dei veicoli all'urto
➢ Considerata la letteratura esistente e l'attuale generaZIne di Regolamenti ECE-ONU e Direttive
CE inerenti alle prescriZIni per l'omologaZIne degli autoveicoli al riguardo della proteZIne dei pedoni in caso di investimento, in questo caso, considerato anche che i veicoli erano in movimento e i danni dagli stessi riportati, la velocità relativa (ossia la differenza vettoriale delle velocità dei veicoli all'urto) al momento della collisione, era di 50 km/h circa;
➢ tenuto conto della deviaZIne di circa 30° della vettura al momento della collisione, l'ordine dei valori delle velocità assolute dei veicoli all'urto, secondo la componente parallela all'asse di
Via Nizza, sono i seguenti: ➢ vettura FIAT, componente V parallela a Via Nizza = 30 * cos(30°) = 26 km/h; ➢ scooter PIAGGIO, V = 50 – 26 = 24 km/h; considerato che il motociclo, prima di collidere con la vettura, lasciava una traccia di circa 3.1 metri sul manto stradale, lo
13 scooter, al momento della caduta sul fianco aveva una velocità di circa 30 km/h (come calcolato dal CTU a pag. 44 perizia);
➢ considerata la massa dei veicoli (come visto in rapporto 1 a 5 fra massa scooter e massa FIAT
500) ed il suddetto ordine di velocità all'urto, lo scrivente evidenzia che non può esservi stato significativo spostamento trasversale della vettura a causa dell'urto da parte dello scooter, atteso che anche la vettura si trovava in movimento, e dunque la zona dell'urto deve essere individuata sulla traiettoria della vettura, la quale, come visto, era deviata alla propria SX di circa 30°.
➢ considerata la traccia rettilinea lasciata dallo scooter già coricato sul fianco, la zona del P.U.
è da situare nella corsia direZIne C.so Vittorio LE II (di originaria pertinenza dello scooter) nel momento in cui la vettura aveva il suo spigolo anteriore DX a circa 2.6 metri dalla mezzeria di Via Nizza, in allineamento all'asse globale della sede stradale di C.so Marconi, come riassunto nelle grafiche 3D (cfr. immagine pag. 45-46 perizia);
Traiettorie ante urto dei veicoli
➢ il centro dell'interseZIne fra la sede stradale di Corso Marconi e la sede stradale di Via Nizza si trova nella interseZIne geometrica fra gli assi delle due strade (cfr. immagine pag. 47 perizia);
➢ considerata la posiZIne della carreggiata di ingresso a Corso Marconi e della deviaZIne della vettura alla sua sinistra di circa 30 gradi, la Fiat 500 ha svoltato a sinistra mentre si trovava davanti alla carreggiata di uscita dal corso con invasione della corsia di marcia opposta e trovandosi a percorrerla contromano per un discreto tratto (cfr. immagine pag. 48 perizia);
➢ la fase di svolta è stata quindi anticipata dalla conducente della Fiat 500 che ha eseguito questa manovra senza preventivo assestamento in prossimità della mezzeria della carreggiata di Via
Nizza;
➢ il motociclo invece, negli istanti precedenti la caduta, stava percorrendo la corsia di sua pertinenza nella semicorsia a sinistra, con traiettoria rettilinea posiZInata a 2.7 metri circa dalla mezzeria della carreggiata di Via Nizza;
ciò anche considerato che un'aZIne è preceduta da un tempo psicotecnico di reaZIne che, nelle ore diurne, è di circa 1 secondo, brevissimo arco di tempo in cui il conducente non è in grado di mettere in atto manovre diversive;
pertanto, la traccia di strisciamento rettilinea indicata la traiettoria originale dello scooter;
➢ non ci sono elementi per stabilire se la collisione poteva essere evitata nel caso in cui il motociclo si fosse posiZInato più a destra;
➢ Nella verosimile svolta intrapresa dalla Fiat 500, lo spigolo anteriore sinistro, dal momento della manovra di svolta, all'urto, ha potuto percorrere una traiettoria di circa 13 metri in un
14 lasso di tempo (se considerata la velocità di 30 km/h come ipotizzata, costante) dell'ordine di
1.6 secondi circa. Tenuto conto del suddetto tempo psicotecnico di reaZIne, al conducente del motociclo è rimasto un lasso di tempo veramente esiguo per tentare di mettere in atto una efficace aZIne atta ad evitare l'intersecarsi delle traiettorie. Nel momento dell'iniZI della svolta a sinistra, lo scooter, con velocità costante anch'esso di 30 km/h (8.3 metri al secondo), si trovava ad una distanza dal frontale della Fiat 500 inferiore a 30 metri, quindi, il veicolo era perfettamente visibile alla conducente della vettura.
➢ In sostanza, il CTU ha accertato che
- entrambi i veicoli procedevano a velocità inferiori al limite vigente sulla strada, e cioè al di sotto dei 50 km/h;
- la Fiat 500 ha svoltato a sinistra mentre si trovava davanti alla carreggiata di uscita da Corso
Marconi, così anticipando la svolta e invadendo la corsia opposta di marcia a quella che avrebbe dovuto impegnare, percorrendola contromano per un tratto;
- lo scooter viaggiava nella semicorsia sinistra;
non ci sono elementi per dire se la collisione avrebbe potuto essere evitata ove il avesse viaggiato nella corsia più a destra;
in ogni Pt_1 caso, la Fiat 500 aveva piena visibilità e quindi lo scooter era perfettamente visibile dalla conducente della Fiat 500.
ha svolto nei confronti della consulenza le seguenti osservaZIni, cui si sono Controparte_3 associate anche le altre convenute:
• contrariamente a quanto sostenuto dal CTU, è possibile affermare che l'impatto tra i due veicoli sarebbe stato evitato se lo scooter si fosse posiZInato più a destra: il CTU ha quantificato in 5.3 metri la distanza, tenuta dal dal margine destro della corsia di Via Nizza;
considerato Pt_1 che la semicarreggiata percorsa dallo scooter misura 8 metri, lo spaZI libero per il transito dello scooter era di 2.7 metri, spaZI sufficiente per passare indenne ove il si fosse mantenuto Pt_1 sulla destra, come previsto dall'art. 143 CdS;
• è pacifico che la caduta del ciclomotore e di conseguenza quella del siano avvenute Pt_1 prima della collisione con l'autovettura, a causa della perdita di controllo del mezzo perché il ha dovuto mettere in atto una manovra di deviaZIne;
questa manovra, tuttavia, non Pt_1 sarebbe stata necessaria se il avesse viaggiato sulla destra;
Pt_1
• la velocità tenuta dal al momento del sinistro non era commisurata allo stato dei luoghi. Pt_1
Le contestaZIni sollevate non sono fondate
per questi motivi
.
15 L'art. 143 del Codice della Strada stabilisce: 1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. (…)
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalaZIne, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relaZIne alla direZIne che essi intendono prendere alla successiva interseZIne;
i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
La norma, quindi, non vieta ai conducenti che percorrono le strade urbane di transitare nella corsia più a sinistra, anzi ammette tale condotta nel caso in cui ciò sia necessario per sorpassare altri veicoli, oppure quando la corsia percorsa sia quella più opportuna in relaZIne alla direZIne di marcia del conducente e ciò a prescindere dall'intensità del traffico.
Nel caso di specie, non è quindi rimproverabile al il fatto di aver scelto di percorrere la Pt_1 corsia più a sinistra, considerato che il sinistro è avvenuto in un giorno lavorativo intorno alle 13.30, in una strada a lunga percorrenza che notoriamente, soprattutto a quell'ora, può essere interessata da una intensa circolaZIne di veicoli;
atteso che il sinistro è avvenuto in un punto in cui i veicoli provenienti da Via Nizza, direZIne corso Vittorio LE, possono svoltare in corso Marconi, non si può escludere che la corsia a sinistra fosse, in quel momento, quella più opportuna per il per Pt_1 proseguire dritto verso il centro città, non intralciando la manovra dei veicoli su via Nizza che intendevano svoltare a destra in Corso Marconi;
sembra anzi che trattandosi di motociclo, la scelta di non trovarsi in prossimità della svolta a destra di altre vetture, fosse la più prudenziale.
In ogni caso, non è stato provato in questo giudiZI che, se il avesse viaggiato più in Pt_1 prossimità del margine destro della semicarreggiata, avrebbe evitato la collisione con la Fiat 500.
Il CTU ha riferito che non ci sono elementi tecnici che permettano di stabilire se la collisione tra i due mezzi avrebbe potuto essere evitata qualora lo scooter si fosse posiZInato nella corsia più a destra.
Il consulente ha spiegato che dal momento della manovra di svolta, lo spigolo anteriore sinistro della
Fiat 500 ha percorso circa 13 metri in 1.6 secondi, considerata la velocità di circa 30 km/h. Dalla rappresentaZIne grafica proposta dal CTP dell'AssicuraZIne (pag. 3 delle osservaZIni alla CTU allegate alle note del 15.11.2023), si evince che la Fiat 500, al momento dell'impatto, si trovava ben CP_ oltre la metà della semicarreggiata;
dunque considerata la velocità della ed il tempo di percorrenza delle distanze – misurabile, come detto, in appena 1.6 secondi per percorrere 13 metri -, non si può
16 escludere che quandanche il avesse viaggiato sulla destra e quindi entro lo spaZI di circa 2.7 Pt_1 metri dal margine destro della carreggiata, avrebbe evitato la collisione.
Va oltretutto considerato che è emerso chiaramente dalla CTU e sul punto non c'è stata contestaZIne da parte delle convenute, che lo scooter era perfettamente visibile dalla Fiat 500 sin dal momento di iniZI della svolta a sinistra, cosa che fa ritenere quindi che la Fiat 500, pur potendo vedere e quindi evitare il motociclo, ha comunque iniziato la svolta;
svolta che peraltro ha anticipato rispetto al punto di entrata nella carreggiata di corso Marconi, in sostanza tagliando al curva.
Infine, è condivisibile quanto sostenuto dal CTU in merito al tempo ed al tipo di reaZIne che ci si può attendere dal motociclista, che comprensibilmente ha tentato di evitare l'urto, così cadendo prima dell'impatto. Questa condotta non si può ritenere essere stata causata da una incapacità del motociclista di mantenere il controllo del mezzo – che viaggiava a velocità moderata (circa 30 km/h), ben al di sotto del limite vigente sulla strada, e adeguata allo stato dei luoghi (strada rettilinea con diritto di precedenza) -, ma piuttosto da una reaZIne fisiologica del conducente che si è trovato improvvisamente un veicolo innanzi a sé che ostacolava la sua direZIne di marcia. Sul punto, il CTU ha infatti spiegato che il lasso di tempo per una reaZIne alla deviaZIne di un veicolo è significativamente inferiore rispetto al tempo c.d. psicotecnico per la messa in atto di una frenata di emergenza, a dire circa 0.7 s per il primo caso e circa 1 s per la frenata. Per cui non è così infrequente che un conducente di motociclo (veicolo intrinsecamente instabile a differenza di un veicolo su quattro ruote), a fronte di una improvvisa turbativa generatasi a breve distanza, tentando una istintiva deviaZIne, si destabilizzi e cada sul fianco prima ancora di riuscire ad effettuare una frenata.
Si deve concludere quindi che, la circostanza incontestata che il non viaggiasse nella corsia Pt_1 più a destra, non ha concorso causalmente al sinistro.
La responsabilità del sinistro va imputata quindi esclusivamente alla condotta di guida della che ha anticipato la svolta in Corso Marconi, senza fermarsi per dare la precedenza allo scooter CP_1 che avrebbe potuto e dovuto vedere. In merito alla possibilità di vedere il motociclo, la CP_1 interrogata all'udienza del 5.4.2022, ha dichiarato: Non ricordo esattamente;
ma se ho iniziato ad effettuare la svolta ho l'impressione che la strada era libera ricordo però che avevo il sole contro che mi veniva di fronte abbastanza abbagliante;
il sole era contro di me in via Nizza; circostanza questa che, a maggior ragione, avrebbe dovuto indurre la conducente ad attraversare l'incrocio con più prudenza e solo nel momento in cui fosse stata sicura che non c'erano veicoli dal senso opposto di marcia.
17 Sui danni patiti da Parte_1
1. Danno non patrimoniale biologico permanente e temporaneo
È stata svolta una CTU medico legale per valutare l'entità e la gravità delle lesioni patite dal nel sinistro per cui è causa;
all'esito della perizia medica è emerso che: Pt_1
• nell'incidente del 8.2.2016, ha riportato un severo politrauma caratterizzato da Parte_1 plurime lesioni ovvero da: - severo trauma cranio-encefalico (GCS 8 sul luogo dell'incidente), con evidenza strumentale di lesioni contusive encefaliche post-traumatiche in sede fronto- basale bilaterale, fronto-opercolare, parietale destra e occipitale a destra, nel polo temporale destro ed una localizzata a livello dello splenio del corpo calloso potrebbe indicare anche la concomitante presenza di un danno assonale traumatico;
- dissecaZIne bilaterale delle arterie carotidi interne con evidenza di multiple aree ischemiche in sede insulare anteriore sinistra e frontale bilaterale, sia con coinvolgimento della corteccia cerebrale che della sostanza bianca sottocorticale;
- successivo riscontro di idrocefalo trattato con posiZInamento di DVP
(derivaZIne ventricolo peritoneale) parrebbe nel settembre 2017; - trauma contusivo del massiccio facciale con fratture multiple [frattura delle ossa proprie del naso, frattura del clivus
a destra irradiata al condilo occipitale, frattura del complesso orbito mascellare destro
(frattura del seno mascellare con interessamento dei processi pterigoidei e del pavimento orbitario), frattura della branca ascendente della mandibola destra, frattura del complesso orbito maxillo zigomatico sinistro (frattura del seno mascellare con interessamento dei processi pterigoidei e del pavimento orbitario, frattura della parete laterale dell'orbita, frattura bifocale dell'arco zigomatico), frattura scomposta della branca ascendente della mandibola sinistra] che rendevano necessario un intervento chirurgico di riduZIne e sintesi con placche (eseguito in data 24/02/2016) e parrebbe anche un successivo intervento chirurgico di correZIne della frattura mandibolare sinistra (che sarebbe stato eseguito in data 13/07/2016); - attendibile trauma minore del rachide;
- trauma contusivo toracico con fratture multiple scomposte all'emitorace destro associato ad enfisema sottocutaneo e pneumotorace drenato chirurgicamente;
- trauma contusivo addominale con evidenza di lesione lacerocontusa del lobo epatico destro del fegato e laceraZIne del labbro anteriore e posteriore del rene destro.
• Le lesioni post traumatiche accertate (lesioni contusive encefaliche post traumatiche e lesioni ischemiche cerebrali secondarie a dissecaZIne bilaterale delle arterie carotidi interne) risultano compatibili con l'uso del casco al momento dell'evento traumatico;
• A causa del grave quadro clinico post traumatico, il ha dovuto affrontare un lungo Pt_1 periodo di ospedalizzaZIne, che è durato dal 8.2.2016 fino al 13.10.2017, con necessità di
18 trattamenti medici, interventi chirurgici, trattamenti riabilitativi. È quindi delineabile una invalidità temporanea totale di 613 giorni, nel corso della quale la sofferenza morale è stimabile in grado 5°, che è il valore massimo di sofferenza. Non vi è stata una invalidità temporanea parziale perché il danno si è stabilizzato con postumi permanenti gravissimi.
• Attualmente il presenta postumi permanenti stabilizzati, riconducibili al severo trauma Pt_1 cranico patito associato all'evenienza di multiple lesioni ischemiche cerebrali secondarie a dissecaZIne bilaterale delle arterie carotidi interne con presenza di un quadro di tetraparesi spastica grave e da gravi deficit della comunicaZIne, che giustificano il riconoscimento di una invalidità biologica permanente nella misura del 95%, con un grado di sofferenza pari a 5 che è il valore massimo di sofferenza. Questo comporta la necessità per il paziente di essere assistito da terzi per eseguire passaggi posturali (anche nel letto) e trasferimenti;
il ha perso la Pt_1 propria autonomia nello svolgimento delle attività ordinarie e strumentali della quotidianità, con necessità di assistenza continua da parte di terzi e necessità di costanti controlli clinici, specifici ausili/presidi e trattamenti riabilitativi – a cadenza bisettimanale -, ciò al fine di evitare lo sviluppo di anchilosi e lesioni da pressione. Il necessita, quindi, di assistenza tutti i Pt_1 giorni, 24 ore su 24 (15 ore durante il giorno e 9 ore durante la notte), da parte di un operatore non necessariamente qualificato dal punto di vista sanitario, ma adeguatamente preparato a svolgere le seguenti attività: preparaZIne alimenti e monitoraggio durante l'alimentaZIne; cura e igiene personale;
vestiZIne e svestiZIne, passaggi posturali anche nel letto, somministraZIne di farmaci ed esecuZIne di semplici medicaZIni.
• Il Collegio ha spiegato che il quadro clinico del dominato da tetraparesi spastica e da Pt_1 gravi deficit dell'espressione linguistica, è compatibile con la combinaZIne delle lesioni traumatiche contusive (e di un eventuale danno assonale traumatico) e delle lesioni ischemiche frontali bilaterali e dell'insula sinistra. Queste ultime sono da imputarsi alla dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotidea interna che è un evento raro e solamente nel 4% dei casi è di origine traumatica;
per questa ragione non ci sono dati accurati sulla mortalità a lungo termine nei soggetti portatori di questa condiZIne patologica. La valutaZIne dell'aspettativa di vita del signor deve tener conto del quadro clinico post traumatico accertato che può esser Pt_1 definito secondo et al (1979) e et al (2023) come sindrome locked-in Tes_1 Persona_4 incompleta. Secondo AL et al (2023) sono inquadrati in tale sindrome i soggetti che Per_4 soddisfano quattro criteri: - grave deficit della comunicaZIne;
- plegia o paresi in tutti e 4 gli arti;
- completa dipendenza nella partecipaZIne ad attività della vita quotidiana - e normale o quasi normale status cognitivo (cioè, orientamento temporo-spaziale e orientamento circa la
19 situaZIne contingente preservati).
In questo studio (AL IL et al. 2023), gli autori riportano la stima della percentuale di sopravvivenza delle sindromi locked-in classiche e incomplete a 3, 5 e 10 anni dall'evento lesivo, riportando che a 3 anni dall'evento sopravvive l'87% dei soggetti, a 5 anni il 79% e a 10 anni il 73%. Il Collegio ha chiarito però che questo studio è stato eseguito su pazienti che, a differenza del erano affetti da sindrome ad eZIlogia solamente cerebrovascolare, Pt_1 ragione per cui il Collegio ha ritenuto di non poterli adottare nel caso di specie.
Secondo il Collegio sono invece pertinenti al caso che ci occupa, gli studi di OU et al.
(2003), eseguiti su 29 pazienti che, analogamente al erano affetti da sindrome locked-in Pt_1
a eZIlogia sia traumatiche che cerebrovascolare;
questo studio riporta una percentuale di sopravvivenza dall'evento lesivo a 10 anni dell'83% e a 20 anni del 40%; per cui a 20 anni dall'evento lesivo il 60% dei pazienti è deceduto.
In sostanza, quindi, il Collegio, aderendo alle conclusioni di quest'ultimo studio – poiché come detto è stato eseguito su pazienti in condiZIni analoghe al -, ha spiegato che il dal Pt_1 Pt_1 sinistro del febbraio 2016 fino al momento della perizia (2024) ha vissuto 8 anni e quindi egli certamente rientra nell'83% dei casi che sopravvive a 10 anni dall'evento lesivo;
ha poi stimato che il possa sopravvivere per ulteriori 10 anni decorrenti dalla visita neurologica del Pt_1
10.1.2024, poiché, secondo le stime esaminate dal Collegio, a 20 anni dall'evento lesivo sopravvive solo il 40% dei soggetti, mentre il 60% muore, e cioè è più probabile che non che il deceda prima o comunque entro i 20, piuttosto che egli sopravviva oltre. Il Collegio, Pt_1 quindi, ha stimato un'aspettativa di vita dell'attore di circa 18 anni dall'evento lesivo, comprensiva degli 8 anni vissuti dal sinistro alla valutaZIne neurologica del gennaio 2024, e di ulteriori 10 dalla visita neurologica fino al 10.1.2034 quando il avrà compiuto 65 anni di Pt_1 età.
Tenuto conto delle valutaZIni medico legali espresse dal Collegio in questo giudiZI, nonché di tutto quanto allegato in atti, si osserva quanto segue in merito alla determinaZIne e liquidaZIne del risarcimento del danno biologico:
• Nell'atto di citaZIne parte attrice aveva calcolato la percentuale di invalidità permanente nella misura del 90%, salvo poi aderire alle conclusioni del Collegio che ha accertato un'invalidità permanente nella misura del 95%. Si ritiene quindi di quantificare e liquidare l'invalidità permanente nella misura indicata dal Collegio, atteso che questa è la percentuale di invalidità accertata in giudiZI nel contraddittorio tra tutte le parti e i rispettivi consulenti.
20 • Va respinta la richiesta dell'AssicuraZIne di riduZIne del risarcimento ex art. 1227 c.c. per le conseguenze dannose che il avrebbe evitato se avesse correttamente indossato il casco. Pt_1
All'udienza del 5.12.2023, il dr. (CTU in questo giudiZI - medico specialista Persona_5 in neurologia), chiariva che nel caso in cui un motociclista non porti il casco, arriva in pronto soccorso con ematomi, escoriaZIni o addirittura abrasioni della scatola cranica;
e cioè con lesioni che comunque dimostrano l'impatto diretto della testa sul cemento. Ove questo non accada, significa che l'impatto è avvenuto tra cemento e casco e tutte le ripercussioni sono interne alla scatola cranica.
La valutaZIne in merito alla compatibilità tra le lesioni e l'uso del caso era poi rimessa al
Collegio con uno specifico quesito integrativo, al quale i periti rispondevano – come più sopra già riportato - spiegando che “Le lesioni post traumatiche accertate (lesioni contusive encefaliche post traumatiche e lesioni ischemiche cerebrali secondarie a dissecaZIne bilaterale delle arterie carotidi interne) risultano compatibili con l'uso del casco al momento dell'evento traumatico”.
Pertanto, non è emerso dagli atti di causa che il non indossasse il casco al momento Pt_1 della collisione, circostanza del resto che non è stata riferita né dalla né dalla testimone CP_1 oculare, entrambe presenti il giorno del sinistro;
né tantomeno questa circostanza risulta dalla documentaZIne allegata in atti;
non è neppure emerso che il casco non fosse correttamente indossato dal Al contrario è stato accertato che, dal punto di vista medico, le lesioni Pt_1 patite dal sono compatibili con l'utilizzo del casco al momento del sinistro. Pt_1
• Parte attrice ha chiesto un aumento a titolo di personalizzaZIne del danno biologico permanente e temporaneo, sostenendo che, in conseguenza delle lesioni subite, il ha Pt_1 perso le capacità motorie;
ha subito una grave compromissione delle capacità comunicative;
non è più in grado di svolgere attività della vita quotidiana, relaZInale, familiare e sociale;
è in grado di percepire la propria condiZIne, cosa che ha dato luogo ad una sindrome depressiva;
la sofferenza patita dal sia durante il periodo di invalidità temporanea, sia per quanto Pt_1 riguarda la permanente, è stato quantificato dal Collegio in una scala da 0 a 5, in 5 e cioè nel grado massimo.
In merito alla personalizzaZIne del danno, si evidenzia quanto segue.
"In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivaZIne analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del
21 tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzaZIne" in aumento (Cass., 3 n. 28988 dell'11/11/2019, Cass. 6-3, n. 5865 del 4/3/2021 secondo cui Cass., 3, n. 9007 del 21/3/2022:
"In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicaZIne risarcitoria la congiunta attribuZIne del "danno biologico" e del "danno dinamico- relaZInale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relaZInali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funZInale).
(Cass. 3114/2025).
In sostanza:
- con la liquidaZIne dell'invalidità permanente sono risarcite tutte le conseguenze - anche con riferimento alle attività quotidiane, sociali, e ai profili dinamico-relaZInali - dipendenti dal fatto illecito e che, seppure gravi o gravissime, sono necessariamente comuni a tutti coloro che patiscono quel tipo di lesione, con quella gravità;
- la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato rileva ai fini della liquidaZIne del danno morale;
- è riconoscibile in favore del danneggiamento un aumento a titolo di personalizzaZIne quando le conseguenze lesive patite siano del tutto peculiari e cioè abbiano arrecato alla vittima un danno diverso e maggiore di quello che un'altra persona, nella medesima condiZIne, avrebbe patito.
Nel caso che ci occupa, i testi hanno riferito: Capo 17: era una persona molto attiva e Pt_1 sportiva, andava a correre. Io non andavo con lui ma lo vedevo uscire in tenuta da corsa.
Capo 18: è vero, frequentava la palestra, io all'ora di pranzo lavoro e quindi non lo vedevo direttamente ma lui me lo raccontava. (teste ; Capo 17: è vero, Testimone_2 faceva footing più o meno una volta a settimana. Era molto sportivo. Capo 18: è vero, frequentava la palestra, ricordo che voleva convincermi a lasciare la mia per andare nella sua. (teste . Testimone_3
Alla luce di queste testimonianze, si ritiene di riconoscere in favore del una Pt_1 personalizzaZIne del danno biologico permanente nella misura del 10%. È emerso infatti che il prima del sinistro, praticava attività fisica, a livello dilettantistico e per finalità Pt_1 ludico/salutiste, ma comunque svolta con una certa intensità, circostanza questa non comune alla generalità delle persone considerata anche l'età dell'attore; si tratta quindi di un fatto
22 certamente rilevante ai fini della liquidaZIne del danno a titolo di personalizzaZIne. Ed infatti le lesioni gravissime, patite dal gli impediscono oggi di praticare qualsiasi attività Pt_1 sportiva che, invece, prima del sinistro svolgeva con assiduità e regolarità, e che sicuramente gli procurava un benessere fisico e mentale ed un arricchimento della sua vita personale.
Non possono invece considerarsi ai fini della personalizzaZIne tutte le altre circostanze dedotte dall'attore e più sopra riportate, poiché i riflessi che le lesioni hanno avuto sulla vita quotidiana e sociale del - che non si mette in dubbio che, prima dell'evento per cui è Pt_1 causa, fosse una persona attiva, vivace ed energica – rilevano sotto il profilo del danno biologico di tipo dinamico-relaZInale e quindi sono già state valutate e considerate nella misura percentuale del danno biologico.
La sofferenza soggettiva, quantificata dal Collegio nel massimo grado, verrà invece liquidata a titolo di danno morale, come indicato nelle tabelle di Milano.
• In merito al rilievo della parte convenuta di ridurre il risarcimento del danno non patrimoniale in misura proporZInale alla ridotta aspettativa di vita del si evidenzia quanto segue. Pt_1
È pacifico, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 26118/2021; Cass.
n. 29815/2024) che il fatto di provocare, in conseguenza della propria condotta illecita, una lesione tanto grave da ridurre la speranza di vita del danneggiato, integra una lesione del diritto alla salute e quindi un danno risarcibile;
difatti, con la propria condotta, il danneggiante non solo ha cagionato lesioni gravissime, ma ha altresì privato il danneggiato della sua aspettativa di vita, di fatto riducendola. La riduZIne dell'aspettativa di vita integra, pertanto, un pregiudiZI ulteriore e diverso di cui il Giudice deve tenere conto nella liquidaZIne equitativa del danno non patrimoniale, secondo due modalità proposte dalla giurisprudenza sopra citata:
-Se il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidaZIne del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della
(minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente;
e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta.
-Se invece questo pregiudiZI non sia stato tenuto in conto nel grado percentuale di invalidità permanente (vuoi perché non contemplato dal bareme utilizzato nel caso concreto;
vuoi per maltalento del medico-legale), … dovrà tenerne conto il giudice, maggiorando la liquidaZIne in via equitativa: e nell'ambito di questa liquidaZIne equitativa non gli sarà certo vietato
23 scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media naZInale, invece che alla speranza di vita del caso concreto. A mero titolo di esempio, ciò sarà possibile nei casi più gravi, e cioè quando massimo è il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie, e la concreta speranza di vita residuata all'infortunio.
Nel caso di specie, atteso il fatto che la percentuale di invalidità permanente è stata determinata dal Collegio soltanto sulla base degli attuali postumi riportati dal nulla avendo detto il Pt_1
Collegio in merito alla valutaZIne nel baréme della ridotta aspettativa di vita, pregiudiZI che è stato oggetto di una valutaZIne separata da parte del Collegio, questo Giudice ritiene di dover liquidare equitativamente anche questo danno, quantificandolo sulla base del criterio valutativo proposto dalla CassaZIne e cioè adottando il valore monetario del punto di invalidità, considerata l'età della vittima al momento dell'evento. In questo modo, la liquidaZIne del danno è ancorata alla speranza di vita media e non alla aspettativa di vita concreta.
Diversamente ragionando, e cioè limitando il risarcimento del danno alla aspettativa di vita in concreto, l'esito sarebbe quello di non riconoscere in favore del il risarcimento di un Pt_1 pregiudiZI ulteriore – quello della ridotta aspettativa di vita – che invece è stato effettivamente patito e che è causalmente riconducibile al fatto illecito altrui.
• Nella propria memoria conclusiva, parte attrice ha chiesto la liquidaZIne del danno sulla base della Tabella Unica NaZIne 2025 (o TUN).
Sul punto, si evidenzia che l'art. 5 del D.P.R. 12/2025 (in vigore dal 5.3.2025), con il quale è stata adottata la TUN, espressamente prevede: “
1. Le disposiZIni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.”.
Recentemente, il Tribunale di Milano ha sollevato questione pregiudiziale, oggi al vaglio della
Corte di CassaZIne, in merito alla possibilità per il giudice, in sede di liquidaZIne equitativa del danno, di applicare la TUN anche al di fuori del suo ambito applicativo (ratione temporis o per materia); è stato chiesto alla CassaZIne se il giudice sia tenuto a fare applicaZIne della
Tabella di Milano in ragione della sua efficacia para-normativa, ciò al fine di non incorrere nel viZI di violaZIne di legge;
oppure se il giudice sia tenuto ad applicare la TUN in ragione del fatto che la stessa ha assunto valenza di nuovo parametro di conformità per la liquidaZIne equitativa del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, sebbene non coperta dalla disposiZIne normativa ratione temporis o materia;
oppure, ancora, se il giudice, previa adeguata motivaZIne sulle peculiarità del caso concreto, possa applicare l'una o l'altra, vista la rilevanza della questione poiché l'applicaZIne della Tabella di Milano o della TUN non
24 sempre è indifferente per il danneggiato, poiché talvolta, a parità di lesioni, le tabelle portano a risultati liquidatori sensibilmente diversi.
Poiché la questione è controversa, questo Tribunale, nell'attesa di una definiZIne della stessa da parte della Corte di CassaZIne, ha ritenuto di continuare ad utilizzare la Tabella di Milano come parametro per la liquidaZIne equitativa del danno;
si evidenzia che in questo caso specifico, la liquidaZIne del danno con la Tabella di Milano piuttosto che con la TUN, determina una quantificaZIne del risarcimento in misura inferiore (cfr. tabelle sottostante)1.
Considerato tutto quanto sopra, tenuto conto altresì che al momento dell'evento lesivo il Pt_1 aveva 47 anni di età, si riporta di seguito la quantificaZIne del danno eseguita in base alla Tabella di
Milano 2024.
Danno biologico permanente € 699.415,00 personalizzaZIne del 10 % sul danno biologico
€ 69.941,50 permanente danno morale nella misura prevista in tabella € 349.708,00
Totale danno biologico permanente + danno morale +
€ 1.119.064,50 personalizzaZIne
Totale danno biologico temporaneo (613 giorni al 100%
€ 70.495,00 x valore punto di 115 euro)
Totale generale: € 1.189.559,50
1 Si riporta a conferma di quanto sopra motivato anche il calcolo del danno non patrimoniale eseguito con la Tabella Unica NaZInale (2025):
Danno biologico permanente (€ 10.139,91 x 95 x 0,772) € 743.660,90
Danno morale nel valore massimo (€ 6.002,83 x 95 x 0,772) € 440.247,25
A) Danno permanente complessivo (€ 1.533.559,78 x 0,772): € 1.183.908,15
Invalidità temporanea totale per 613 giorni: € 54.179,39
B) Danno temporaneo totale: € 54.179,39
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 1.238.087,54
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (10% di € 1.183.908,15): € 118.390,82
Totale generale (A + B + C): € 1.356.478,36
25 Il danno è quindi liquidato equitativamente sulla base dei parametri di cui alle Tabelle di Milano
2024 nei seguenti importi:
€ 1.119.064,50 per danno biologico permanente, già considerati l'aumento del 10% a titolo di personalizzaZIne soltanto sul danno biologico permanente, il danno morale e il danno per ridotta aspettativa di vita;
€ 70.495,00 per danno biologico temporaneo.
Totale danno non patrimoniale: € 1.189.559,50.
Dall'importo di € 1.189.559,50 vanno decurtati gli importi versati da al Controparte_3
a seguito del sinistro e cioè: Pt_1
- € 50.000,00 in data 18.5.2017. Si evidenzia che in merito a questo importo parte attrice non ne ha confermato la riceZIne da parte dell'AssicuraZIne; in ogni caso l'erogaZIne della stessa in favore del Senati risulta documentalmente (cfr. doc. 3 memoria n. 1 ; Controparte_3 pertanto l'importo va detratto dall'ammontare del danno.
- € 480.000,00 in data 18.10.2017;
- € 250.000,00 in data 27.02.2019.
Vanno altresì decurtati, € 76.000,00 percepiti in data 16.9.2017 da una assicuraZIne privata del
Senati, come riferito dall'attore.
Si precisa che le somme sopra indicate sono decurtate dall'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale atteso che l'attore non ha assolto all'onere che su lui incombeva di chiarire in modo puntuale a che titolo i suddetti importi era stati percepiti;
si precisa altresì che la decurtaZIne degli acconti è eseguita prendendo come riferimento le date di pagamento indicate dalle parti o che risultano dai documenti allegati in atti.
Va pertanto operata la devalutaZIne e la rivalutaZIne con detraZIne degli acconti di volta in volta versati;
il calcolo è il seguente:
❖ L'importo di € 1.189.559,50 va devalutato da oggi alla data del sinistro (8.2.2016) = €
975.048,77
❖ L'importo di € 975.048,77 va rivalutato dal sinistro alla data di pagamento del primo acconto
(18.5.2017) = € 990.649,55;
❖ Dall'importo di € 990.649,55 va detratto l'acconto di € 50.000,00, con il risultato di €
940.649,55;
❖ La somma di € 940.649,55 va rivalutata dalla data del primo acconto (18.5.2017) fino alla data
26 di pagamento del secondo acconto (16.9.2017), con il risultato di € 940.649,55;
❖ Dall'importo di € 940.649,55 va detratto l'acconto € 76.000,00, con il risultato di € 864.649,55;
❖ La somma di € 864.649,55 va rivalutata dalla data del secondo acconto (16.9.2017) fino alla data di pagamento del terzo acconto (18.10.2017), con il risultato di € 862.920,25;
❖ Dall'importo di € 862.920,25 va detratto l'acconto di €480.000,00, con il risultato di €
382.920,25;
❖ La somma di € 382.920,25 va rivalutata dalla data del terzo acconto (18.10.2017) fino alla data di pagamento dell'ultimo acconto (27.02.2019), con il risultato di € 388.281,13;
❖ Dall'importo di € 388.281,13 va detratto l'acconto € 250.000,00, con il risultato di €
138.281,13;
❖ La somma di € 138.281,13 va rivalutata dalla data dell'ultimo acconto (27.2.2019) fino ad oggi con il risultato di € 164.139,70.
❖ Sulla somma di € 164.139,70 sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
2. Danno patrimoniale
Modalità di liquidaZIne del danno patrimoniale
Parte attrice ha chiesto la liquidaZIne di tutti i danni patrimoniali indicati in citaZIne, chiedendo in via subordinata e limitatamente alle spese future mediche e di assistenza domiciliare, la costituZIne di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 2057 c.c.;
Le parti convenute, considerata la ridotta speranza di vita del hanno chiesto di liquidare Pt_1 il danno patrimoniale nella misura individuata dal Collegio e comunque limitatamente al periodo di aspettativa di vita concreta accertata dal Collegio, periodo in cui effettivamente quelle spese saranno sostenute e il danno sarà sopportato dall'attore.
Sul punto, si osserva quanto segue.
o Nel caso del Senati si è verificato non soltanto un severo trauma cranico, ma anche lesioni ischemiche cerebrali dovute a dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotide interna, che è una evenienza rara2, ragione per cui non si dispone di dati di letteratura relativi alla aspettativa di vita di soggetti portatori di questa specifica condiZIne patologica;
o Per poter esprimere una valutaZIne circostanziata sulla speranza di vita del il Collegio Pt_1 ha ritenuto di basarsi non sull'eZIlogia del quadro clinico, ma sul quadro sindromico ad esso correlato, ossia la locked-in syndrome parziale;
o Gli studi più pertinenti sul punto sono quelli di OU et al. (2003) poiché sono stati eseguiti su
29 pazienti che, analogamente al erano affetti da sindrome locked-in a eZIlogia sia Pt_1 traumatiche che cerebrovascolare;
questo studio riporta una percentuale di sopravvivenza dall'evento lesivo a 10 anni dell'83% e a 20 anni del 40%, per cui a 20 anni dall'evento lesivo il 60% dei pazienti è deceduto.
o Oggi, a quasi 10 anni dall'evento lesivo, il è ancora in vita e quindi egli certamente Pt_1 rientra nell'83% dei soggetti danneggiati che sopravvivono a 10 anni dall'evento lesivo.
Superata la soglia dei 10 anni dall'evento, secondo le valutaZIni scientifiche del Collegio, solo il 40% dei soggetti sopravvive a 20 dall'evento lesivo, mentre il 60% di essi muore entro i 20 anni. Pur essendo vero che applicando in maniera rigorosa il criterio probabilistico, secondo questa valutaZIne, è più probabile che non che il non sopravviva oltre i 20 anni Pt_1 dall'evento lesivo e quindi che, avendone vissuti già 8 fino al gennaio 2024 (e ad oggi quasi
10), egli venga a mancare entro i 10-12 anni dalla visita neurologica del 10.1.2024 e cioè entro il 10.1.2034 o al più tardi entro il 10.1.2036; è altrettanto vero che residua una percentuale
(40%), comunque considerevole e dunque non meno rilevante, di poco inferiore al 50%, di soggetti che sopravvivono oltre i 20 anni dall'evento lesivo;
sicché è impossibile, allo stato, escludere con certezza o ragionevole probabilità che il non possa rientrare nel 40% dei Pt_1 soggetti che sopravvivono oltre i 20 anni dall'evento e che quindi egli in concreto non potrà vivere più di quanto è stato stimato dal Collegio in questo giudiZI. L'attendibilità nel caso concreto di queste percentuali inoltre è ridotta in ragione del fatto che le conseguenze della particolare problematica del Senati – dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotidea – non sono supportate da adeguati dati statistici.
Pertanto,
stante il carattere permanente della menomaZIne patita dal la particolarità e gravità Pt_1 della sua condiZIne fisica e delle lesioni riportate che hanno totalmente compromesso la capacità reddituale del e che implicano la necessità di spese mediche e di un'assistenza Pt_1 domiciliare continua;
considerato il dato statistico offerto dal Collegio che è a cavallo del 50% (40%-60%)
considerata l'impossibilità di stabilire con ragionevole probabilità una durata presumibile della vita dell'attore, soprattutto per l'assenza di dati in merito alla speranza di vita di soggetti che, come il hanno subito una dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotidea;
Pt_1 questo Giudice ritiene, in relaZIne alle spese mediche future, alle spese di assistenza domiciliare future
28 e al danno da lucro cessante, di provvedere ai sensi dell'art. 2057 c.c. mediante la costituZIne di una rendita vitalizia annuale che sarà erogata al Senati vita natural durante con rivalutaZIne di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
La scelta di liquidare il danno sotto forma di rendita vitalizia consente di realizzare una perfetta coincidenza tra permanenza del danno e permanenza del risarcimento, e dunque il risarcimento sarà erogato soltanto e per tutto il tempo in cui il effettivamente avrà necessità di sostenere le spese Pt_1 sopra indicate;
evitando in questo modo, da un lato, di risarcire somme non sufficienti a coprire tutti i costi, ove il Senati dovesse vivere più del tempo indicato dal Collegio;
e dall'altro, di riconoscere un importo superiore a quello di cui egli avrà effettivamente bisogno nel caso di morte prematura rispetto alle statistiche.
Si precisa che la costituZIne della rendita avrà ad oggetto le spese sopra indicate – ad ecceZIne di alcune spese mediche future di cui si dirà – liquidate dal momento della sentenza vita natural durante, con rivalutaZIne anno per anno;
il danno a titolo di spese mediche, assistenza domiciliare e mancato guadagno, fino ad oggi sopportate, sarà invece liquidato per l'intero in un'unica soluZIne, con rivalutaZIne delle somme.
Parimenti per quanto riguarda gli ulteriori danni patrimoniali lamentati dal (acquisto Pt_1 automobile, spese di vitto/alloggio etc…), non avendo questi alcuna proieZIne futura, trattandosi di spese già sostenute in conseguenza del sinistro, i medesimi saranno liquidati per l'intero con rivalutaZIne delle somme.
In merito alla rivalutaZIne monetaria, si precisa sin d'ora che in ragione della enorme mole di spese allegate (ad esempio mediche, di vitto e alloggio, di assistenza….); della loro entità in taluni casi anche esigua;
del fatto che sono state sostenute nell'arco di diversi anni, per semplicità di calcolo si ritiene di non rivalutare ciascuna spesa a partire dal momento in cui è stata sostenuta, e si propone di rivalutare tutte le spese secondo il medesimo criterio, cioè da una data che si trovi a metà del periodo di tempo in cui ciascuna tipologia di spesa è stata sostenuta, fino alla attualità, considerando che questo criterio di calcolo si approssimi in modo senz'altro soddisfacente all'importo dovuto. Questo criterio non sarà, invece, adottato per le spese più consistenti e puntuali (ad esempio acquisto di autovettura), per cui la rivalutaZIne verrà eseguita dal momento esatto in cui la spesa è stata sostenuta o comunque documentalmente dovuta;
sulle somme rivalutate o liquidate all'attualità, sono dovuti gli interessi legali dalla attualità al saldo (Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della
29 prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutaZIne monetaria -Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023-, prova non offerta nel caso di specie);
2.a. Spese mediche già sostenute e da sostenere
A fronte della contestaZIne di in merito alla necessità e congruità delle Controparte_3 spese mediche e di cura e di assistenza, per presidi, farmaci, nonché quelle di fisioterapia e di riabilitaZIne già sostenute e la necessità o meno di eventuali spese future, poiché lo status di invalido civile al 100% e di portatore di handicap comporta che tutti i farmaci e la terapia fisica e riabilitativa devono essere forniti dal serviZI sanitario naZInale, è stata rimessa al Collegio la valutaZIne in ordine alla pertinenza e congruità di tutte le spese mediche già sostenute in conseguenza del sinistro, nonché di quelle future.
Il Collegio ha concluso che sono congrue e pertinenti spese mediche già affrontate per €
25.870,40, per visite specialistiche, presidi/ausili, riabilitaZIne, logopedia, farmaci/dispositivi medici
(cfr. tabella riassuntiva pag. 168 perizia).
Vanno altresì risarcite le somme di € 180,00 per calzature ortopediche (doc. 39), € 35,00 per copia cartella clinica (doc. 35), € 26,70 per prestaZIne specialista ambulatoriale (ticket per densitometria ossea) (doc. 36) e € 17,00 per prestaZIne sanitaria (esame del sangue) doc. 34.
Il totale delle spese mediche già sostenute ammonta quindi ad € 26.129,10. Le spese sono rivalutate dal 31.1.2019 con il risultato di € 31.041,37 (di cui € 4.912,27 per rivalutaZIne).
Per quanto riguarda invece le spese mediche future, parte attrice aveva chiesto il risarcimento di
€ 1.152.000,00, sostenendo che per la cura e i trattamenti del sono necessari circa € 3.000,00 al Pt_1 mese, almeno fino al 2050, quando il avrà compiuto 82 anni (aspettativa di vita media). Pt_1
Sul punto si osserva che
• Il Collegio che ha quantificato le spese mediche future necessarie tenendo conto dell'aspettativa di vita accertata in concreto, cioè 10 anni dalla visita neurologica del 10.1.2024, calcolando €
64.040,00, di cui € 59.100,00 per prestaZIni mediche prevedibili e necessarie (visite neurochirurgiche per valvola, una volta all'anno per 10 anni, al costo orientativo di € 150,00 a vista, e trattamenti riabilitativi a cadenza bisettimanale per 10 anni, al costo orientativo mesile di € 480,00 e annuo di € 5.760,00), ed € 4.940,00 per spese a carico del periziato per presidi/ausili (cfr. tabella riassuntiva pag. 169 perizia). In particolare, l'importo di € 4.940,00 comprende: € 1.500,00 per letto elettrificato (non ancora in dotaZIne); € 240,00 per n. 3 rinnovi di cuscini antidecubito, € 1.000,00 per dispositivi posturali su misura (n. 2 rinnovi in 10
30 anni), € 2.000,00, forfettariamente determinato dal Collegio, per acquisto di calze elastiche ad alta pressione (considerare almeno 3 paia per volta con rinnovo ogni 6 mesi), con congrua richiesta di 6 paia di calze all'anno, per dieci-dodici anni, ovvero 60 – 72 paia di calze, ed €
200,00, forfettariamente quantificati dai CTU, per tavoletta di trasferimento;
• Non sono risarcite le spese per salviette umidificate, cardioaspirina, Medicinale Benerva e scottex per scialorrea perché si tratta di spese non indicate dal Collegio e sulla cui necessità parte attrice nulla ha allegato.
• La quantificaZIne delle spese come indicata dal Collegio non è stata contestata dalle convenute, né dalla parte attrice;
quest'ultima ha soltanto rilevato che il Collegio si è limitato a quantificare le spese di natura strettamente sanitaria – oggetto del quesito peritale - e non anche le altre spese di cui, comunque, parte attrice ha chiesto il risarcimento e di cui si dirà nei paragrafi che seguono.
• Nel caso di specie, si ritiene di liquidare in un'unica soluZIne la somma di € 1.500,00 per letto elettrificato (non ancora in dotaZIne), ed l'importo di € 200,00, forfettariamente quantificati dai CTU, per tavoletta di trasferimento, perché si tratta di spese puntuali e non di esborsi da sostenere continuativamente negli anni;
il totale ammonta quindi ad € 1.700,00.
Il resto delle spese mediche future è invece liquidato sotto forma di rendita annuale dalla data della presente pronuncia e per tutta la durata della vita del beneficiario, come segue:
✓ € 5.760,00 annui per trattamenti riabilitativi (cadenza bisettimanale);
✓ € 150,00 per n. 1 visita neurochirurgica/anno per controllo/taratura della valvola;
✓ € 2.000,00, forfettariamente determinato dal Collegio, per acquisto di calze elastiche ad alta pressione (considerare almeno 3 paia per volta con rinnovo ogni 6 mesi), con congrua richiesta di 6 paia di calze all'anno, per dieci-dodici anni, ovvero 60 – 72 paia di calze, cioè
€ 33,33 all'anno (€ 2.000,00 : 60 paia di calze);
✓ € 240,00 per n. 3 rinnovi di cuscini antidecubito e cioè € 80,00 a rinnovo;
quindi, annualmente il costo ammonta ad € 26,66 (€ 80,00 : 3 rinnovi);
✓ € 1.000,00 per dispositivi posturali su misura (n. 2 rinnovi in 10 anni), cioè € 500,00 a rinnovo;
e dunque annualmente € 100,00 (€ 500,00 : 5 rinnovi);
✓ Il totale della rendita ammonta quindi ad € 6.069,99 arrotondato a € 6.070,00, da erogare annualmente vita natural durante, con rivalutaZIne di anno in anno sulla base degli indici
ISTAT.
Devono poi essere riconosciute in favore del , le spese di vitto e alloggio che Parte_1
31 questi dovrà sostenere per recarsi e soggiornare a EL, dove si trova il Centro CA AR presso il quale egli dovrà svolgere le annuali visite neurochirurgiche per la valvola.
Si precisa che le convenute non hanno mai contestato che sia opportuno e necessario svolgere la visita annuale presso il Centro di EL, come indicato da parte attrice nel suo atto introduttivo, essendosi limitate a contestare genericamente la spesa. Questa spesa, in difetto di argomentaZIni in contrario, sembra condivisibile alla luce del fatto che il centro di EL ha in cura sin dall'iniZI il ed evidentemente si tratta di un centro specializzato. Pt_1
Per quanto riguarda la necessità di tali spese, queste sono giustificate dal fatto che il Centro CA
AR si trova in provincia di Parma, cosa che implica uno spostamento piuttosto lungo (circa 2 ore 30 minuti/3 ore sia all'andata che al ritorno) e gravoso per il in ragione delle particolari condiZIni Pt_1 cliniche in cui egli si trova.
Si ritiene altresì giustificata la richiesta di calcolare le spese per due accompagnatori, atteso il fatto che per lo spostamento sono necessarie almeno due persone: una che si occupi della guida del veicolo, ed un'altra che assista il sia in fase di salita e discesa dal mezzo, che eventualmente durante il Pt_1 viaggio.
In merito alla quantificaZIne di tale spesa, si ritiene di liquidarla come segue:
✓ considerato che il già in precedenza per esigenze di cura, ha frequentato l'albergo di Pt_1
EL, che si trova vicino al Centro CA AR, documentando un costo mensile per la stanza, verosimilmente convenZInato per una lunga permanenza di circa € 650,00 ( e cioè €
21,66) e circa € 12,00 per il pasto (cfr. doc. 14 di parte attrice), importo già molto basso per un pasto;
per una quota giornaliera a testa di 45 euro arrotondati (21,66 +12+12) . Si può quindi stimare un costo giornaliero arrotondato di circa € 150,00 per il e per i due Pt_1 accompagnatori, considerato che dovranno essere affittate due camere o quantomeno una camera con tre posti letto, e che sia il che i suoi due accompagnatori dovranno usufruire Pt_1 dei pasti durante la permanenza, anche se di breve durata;
✓ spese di viaggio, considerato il costo del carburante e i pedaggi autostradali, si possono stimare in € 114,00 per andata e ritorno, come chiesto da parte attrice (importo verosimilmente sottostimato rispetto alle tabelle Michelin).
Pertanto, l'importo complessivo di € 264,00 (per vitto/alloggio/spese di viaggio) è il valore della rendita da erogare annualmente vita natural durante, con rivalutaZIne di anno in anno sulla base degli indici ISTAT.
2.b. Spese di locaZIne appartamento presso Centro Puzzle
32 Il ha chiesto il ristoro di quanto pagato per la locaZIne di un appartamento presso il Pt_1
Centro Puzzle, da ottobre 2017 a febbraio 2019.
Le convenute non hanno contestato la documentaZIne allegata in atti dall'attore, né la durata del soggiorno, né tantomeno la necessità medica del Senati di sottoporsi a riabilitaZIne di tipo cognitivo/motoria e logopedica presso il Centro Puzzle di Torino.
Le convenute hanno invece contestato l'eccessività, nonché la necessità della spesa;
in particolare, ha evidenziato che il Centro si trova a Torino, nello stesso luogo di residenza Controparte_3 dell'attore; ha quindi eccepito l'ingiustificato aggravamento dell'onere risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 2° comma c.c.
In merito a questa spesa si osserva che
✓ al tempo della riabilitaZIne il era residente in [...] a Torino;
Pt_1
✓ l'appartamento presso il Centro Puzzle, situato in Via Cimabue 2 a Torino, è stato locato, al costo di € 850,00 mensili, al fine di svolgere i trattamenti riabilitativi di cui al doc. 24 citaZIne, trattamenti la cui necessità non è contestata dalle parti convenute;
✓ nel periodo compreso tra ottobre 2017 e dicembre 2017 sono state svolte 12 giornate di prestaZIni di riabilitaZIne neuropsicologica nel mese di ottobre 2017, 21 giornate prestaZIni di riabilitaZIne neuropsicologica nel mese di novembre 2017, 18 giornate di prestaZIni di riabilitaZIne neuropsicologica nel mese di dicembre 2017); nel periodo compreso tra febbraio
2018 e febbraio 2019 le terapie sono state eseguite con minore frequenza, avendo il Pt_1 svolto un numero di sedute variabile da una seduta al mese fino a 5 sedute nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2018, e 6 sedute a novembre 2018 e gennaio 2019;
✓ non è emerso che la permanenza fissa nel Centro Puzzle fosse giustificata da un'esigenza medica.
Considerata quindi la cadenza con cui sono stati svolti i trattamenti riabilitativi - che, per un periodo, sono stati eseguiti con maggiore frequenza (anche se mai quotidianamente) e per un altro periodo, da febbraio 2018, con cadenze molto più irregolari-, nonché, considerata l'assenza, dal punto di vista medico, di una giustificaZIne per la permanenza quotidiana nel Centro ed altresì, considerata la vicinanza tra il Centro e la residenza del entrambi situati in Torino, si ritiene di non poter Pt_1 liquidare la somma di € 12.670,00 a titolo di spese per la locaZIne dell'appartamento al Centro Puzzle, poiché trattasi di una spesa non necessaria e non giustificata dalle esigenze di cura;
il infatti Pt_1 avrebbe potuto recarsi, di volta in volta, presso il Centro usufruendo eventualmente di un serviZI di trasporto specializzato che avrebbe avuto costi inferiori al canone di € 850,00.
Ed infatti, in atto di citaZIne, il ha riferito che, a giugno 2019, dopo essersi trasferito in corso Pt_1
33 LL a Torino, si recava presso il Centro Puzzle per svolgere i trattamenti riabilitativi usufruendo di un trasporto con automezzo specificamente attrezzato il cui costo documentato è pari ad € 18,00
(doc. 28). Tale importo, se moltiplicato per tutte le giornate/sedute di terapia eseguite, dà il risultato di
€ 1.656,00 (ossia € 18,00 per 92 giornate/sedute cfr. doc. 24 citaZIne); sicché se il avesse Pt_1 usufruito di questo trasporto sin dall'ottobre 2017 avrebbe sostenuto una spesa inferiore ad € 12.670,00 pagati per la locaZIne dell'appartamento.
Dato atto quindi di non poter riconoscere il risarcimento del canone speso, si evidenzia tuttavia che la domanda dell'attore può essere intesa come richiesta di risarcimento di una spesa comunque connessa alle esigenze di cure e sostenuta in funZIne delle stesse - quali sono appunto anche le spese di locaZIne dell'appartamento -; sicchè pur non potendo riconoscere il rimborso del canone locatiZI, si ritiene comunque di liquidare al danneggiato il minore importo di € 1.656,00 e cioè la spesa minima che egli avrebbe dovuto affrontare per potersi recare al Centro Puzzle dove ha svolto le terapie riabilitative necessarie. L'importo di € 1.656,00 è rivalutato dal 31.7.2018 con il risultato di € 1.960,70
(di cui € 304,70 per rivalutaZIne).
2.c. Spese per acquisto autovettura dedicata e necessarie modifiche
Il ha riferito di aver dovuto acquistare una nuova autovettura, Fiat Doblò, che è stata Pt_1 modificata per adattarla alle sue necessità (sollevatore per la carrozzina), sostenendo un costo di €
30.485,34 per auto ed adattamenti, come da doc. 61 – 62 allegati alla citaZIne.
ha contestato la necessità di questa spesa, considerato anche che il Controparte_3 relativo costo avrebbe potuto essere posto a carico degli enti pubblici preposti, in consideraZIne dello status di invalido civile e di portatore di handicap riconosciuto al Pt_1
La richiesta risarcitoria va accolta.
È facilmente comprensibile che la condiZIne fisica del costretto a spostarsi, a causa Pt_1 della sua immobilità, mediante l'uso di una specifica carrozzina, implichi la necessità per l'attore di disporre di un veicolo adeguato e adattato alle sue esigenze che gli consenta di spostarsi da un luogo ad un altro. Questa necessità è stata confermata nel corso dell'istruttoria dal medico curante del dr. Pt_1
, il quale, sentito come testimone all'udienza del 1.4.2025, ha dichiarato: è vero, il sig. Persona_7 può viaggiare solo con un'autovettura adattata alle sue necessità e quindi dotata di ausili Pt_1 specifici. Il sig. non ha alcuna mobilità autonoma, può muovere solo le braccia a malapena. Pt_1
Non possono inoltre condividersi le contestaZIni del tutto generiche sul punto sollevate dalla
AssicuraZIne che non ha spiegato quali enti pubblici o, comunque, quali benefici di natura assistenziale/fiscale avrebbero potuto coprire, anche parzialmente, suddetta spesa, esonerando in tal
34 modo il dal doverla sostenere personalmente. Pt_1
Atteso ciò e considerato altresì che le convenute non hanno contestato che l'attore abbia sostenuto questa spesa, né tantomeno hanno contestato la sua entità, va risarcita in favore dell'attore la somma pari ad € 30.485,34 di cui € 25.493,34 per acquisto vettura Fiat Doblò + € 4.992,00 per adattamenti.
La somma di € 25.493,34 va rivalutata dalla data del preventivo (29.12.2017), non essendo stata indicata la data esatta del pagamento, fino ad oggi con il risultato di € 30.617,50 (di cui € 5.124,16 per rivalutaZIne). Anche la somma di € 4.992,00 va rivalutata dalla data del preventivo (10.1.2018), con il risultato di € 5.970,43 (di cui € 978,43 per rivalutaZIne). Per un totale di € 36.587,93.
2.d. Spese per acquisto immobile in Corso LL n. 20 Torino
Il ha riferito di aver acquistato un nuovo appartamento in Torino, Corso LL n. 20, Pt_1 al fine di essere più vicino al centro Puzzle ove effettuava le terapie fisioterapiche. L'immobile era acquistato al prezzo di € 455.000,00, oltre € 7.000,00 per spese notarili relative all'atto di compravendita, somme di cui l'attore ha chiesto il risarcimento in questo giudiZI.
Le convenute e hanno contestato la risarcibilità delle spese per l'acquisto della CP_1 CP_2 casa;
medesima contestaZIne è stata sollevata da la quale ha evidenziato che, Controparte_3 quandanche le ragioni dell'acquisto fossero legate ai postumi residuati dopo il sinistro, questo esborso non integra una perdita e dunque non è un danno.
Le difese delle convenute e delle terze chiamate vanno condivise.
L'acquisto di un immobile non può considerarsi un danno. Difatti, il a fronte Pt_1 dell'esborso della somma, ha acquistato la proprietà dell'appartamento e cioè ha acquisito al suo patrimonio un cespite immobiliare del valore di € 455.000,00; in ragione di ciò non può dirsi che egli abbia patito una perdita e cioè un danno perché l'acquisto della proprietà di un bene integra una posta attiva nel patrimonio e non una passività.
La richiesta risarcitoria avrebbe potuto essere in qualche modo considerata limitatamente alle spese notarili e di agenzia o al costo di acquisto superiore a quello di mercato- ove il avesse Pt_1 riferito di aver dovuto comprare l'immobile perché il precedente appartamento, cioè quello dove egli aveva la residenza all'epoca del sinistro, si trovava in luogo troppo lontano dal Centro Puzzle e cioè ad una distanza tale da rendere gli spostamenti eccessivamente gravosi, nonché onerosi, e quindi incompatibili con un normale spostamento in città.
La decisione del di acquistare un immobile vicino al Centro Puzzle è stata frutto di una Pt_1 scelta non necessitata da ragioni mediche che non sono emerse in giudiZI. Inoltre, l'attore dispone di
35 una vettura adattata alle sue esigenze che gli avrebbe consentito di spostarsi senza necessariamente dover acquistare una nuova casa, scelta evidentemente motivata da ragioni personali.
2.e. Spese di viaggio/trasporto verso luoghi di cura e spese alberghiere presso la località
Il ha chiesto il ristoro delle spese di trasporto, di viaggio, di vitto e alloggio (cfr. tabella a Pt_1 pag. 18 e seguenti dell'atto di citaZIne); in particolare ha riferito di aver sostenuto, anche per i propri accompagnatori, le seguenti spese: spese di ambulanza per trasporto TO (31.12.2016) – EL (2.5.2017) – (19.4.2017) Per_8
o € 810,00 spese di trasporto centro Puzzle da giugno 2019
o € 217,00 periodo di ricovero presso il Centro CA AR di EL dal 19.12.2016 al 19.4.2017 e dal
2.5.2017 al 13.10.2017:
❖ spese buoni pasto ospite - CA AR € 189,98
❖ spese foresteria centro CA AR € 100,00
❖ spese albergo DI EL - CA AR € 5.700,00
❖ spese cene albergo DI EL - CA AR € 4.255,00
❖ spese cene altri ristoranti EL - CA AR € 3.400,00 periodi riabilitativo presso il Presidio Villa TT in Costamasnaga (LC) dal 31.01.2019 e il
21.03.2019
o locaZIne appartamento per accompagnatore del € 1.040,00 Pt_1
o spesa viaggi Villa TT per 6 weekend, come da report via michelin (Febbraio-Marzo 2019) €
1.102,00
o spesa viaggi badante per 6 settimane per Villa TT, come da report Trenitalia € 442,00
o spese cibo/detersci/cene Febbraio-Marzo 2019 convivente/badante € 1.500,00 (importo quantificato dalla parte attrice in misura forfettaria)
o spesa viaggio visite periodiche Dott. - - 2 all'anno per tre anni - come Per_9 Persona_10 da report via Michelin € 2.088,00
o spesa albergo per convivente e badante - 2 volte all'anno per tre anni - Persona_10 Pt_1 costo stimato € 1.200,00 viaggio e pernotto a Innsbruck per visita specialistica dell'agosto 2019
o spesa pernotto Innsbruck presso Park Hotel € 762,00
o spesa viaggio Torino - Innsbruck (andata e ritorno), come da report via michelin € 300,00
36 Le convenute e hanno contestato tutte le spese non supportate da fatture ma solo CP_1 CP_2 da preventivi/report o addirittura stimate, tutte le spese non direttamente riconducibili al danneggiato
e/o al sinistro, e comunque tutte le spese eccessive e superflue. (e poi anche le Controparte_3 convenute in comparsa conclusionale) rilevava che le spese sopra indicate comportano un ingiustificato aggravamento degli oneri risarcitori ex art. 1227 2° comma c.c.; chiedeva pertanto di non porle a carico della parte convenuta.
In merito alle spese sopra indicate, si osserva che
▪ vanno risarcite le spese documentate di trasporto, di viaggio e di albergo/alloggio che il
Pt_1 ha riferito di aver sostenuto per se stesso e talune anche in favore dei propri accompagnatori, perché 1) si tratta di costi sostenuti per raggiungere i centri dove pacificamente il
Pt_1 svolgeva trattamenti e riabilitaZIni;
quindi, pur non essendo spese di natura strettamente medica, sono comunque esborsi connessi e funZInali alle necessità di cura del 2) è
Pt_1 verosimile ed anzi comprensibile che la famiglia dell'attore, nella specie che i familiari, si siano recati presso la località al fine di trascorrente del tempo con il necessità questa che si
Pt_1 giustifica tanto per i parenti ma anche per il malato stesso;
ed infatti vista la grave condiZIne del l'intensità delle cure e dei trattamenti, è comprensibile che la famiglia abbia voluto
Pt_1 restargli vicino al fine di confortarlo e accompagnarlo in questo impegnativo e lungo percorso di cura, così come è verosimile che la vicinanza della famiglia possa essere stata per il un
Pt_1 conforto e un aiuto. Si evidenzia peraltro che per le spese di maggiore entità (albergo DI di
EL doc. 13-14-15), ha testimoniato il legale rappresentante della struttura, Tes_4 che ha riferito: è vero, riconosco le ricevute 13, 14 e 15. Ricordo di aver avuto i sig.ri
[...]
e come clienti nell'albergo. Pt_5 Pt_1
• Per quanto riguarda le spese di viaggio/albergo non documentate e che il ha riferito di Pt_1 aver sostenuto per sé e per i propri accompagnatori, queste sono risarcibili soltanto nei casi in cui il pur non avendo a proprie mani i giustificativi delle spese, ha comunque provato in Pt_1 altro modo, eventualmente anche a mezzo testi, che quelle spese, sebbene prive di supporto documentale, sono state sostenute, e per quanto tempo si sono rese necessarie.
Dunque, sono risarcibili le spese del viaggio ad Innsbruck perché il teste (cognato Tes_5 del ha confermato che il e la ad agosto si erano recati a Innsbruck per la Pt_1 Pt_1 Pt_5 visita specialistica, circostanza che trova conferma anche nella fattura dell'albergo (doc. 32) che risale proprio ad agosto 2019.
Non sono invece risarcibili i costi soltanto stimati a Villa TT e le spese di viaggio/albergo a
37 Queste spese ove provate, a mezzo testi in difetto di giustificativo, avrebbero Persona_10 potuto essere risarcite perché si sarebbe trattato di spese connesse e funZInali alla cura del
Senati e quindi in qualche modo motivate dalla esigenza di essere vicino al proprio familiare ricoverato e gravemente invalido o comunque di essere assistito dal badante. In questo caso invece non possono essere risarcite perché non c'è alcuna prova che queste spese siano state effettivamente sostenute, prova che, in assenza di documentaZIne, non può essere presunta per il solo fatto che in quei periodi il fosse ricoverato presso i centri di cura/riabilitaZIne. Pt_1
L'attore avrebbe potuto/dovuto, in assenza di giustificativi, offrire una prova, come si è detto anche per testi, formulando specifici capi in merito a quali e soprattutto quanti viaggi erano stati fatti da ciascun accompagnatore nel periodo per cui è chiesto il risarcimento. In assenza di alcuna prova, le spese meramente stimate non possono essere riconosciute perché non è dato sapere se e quante volte la badante o il familiare abbia viaggiato verso il luogo di cura, né è indicato in modo preciso il mezzo di trasporto che sarebbe stato utilizzato. Il costo stimato da parte attrice per un numero di viaggi da lei stessa autonomamente determinato non ha trovato quindi alcun riscontro né nella documentaZIne né all'esito dell'istruttoria.
La domanda per queste spese va pertanto respinta.
Non possono neppure essere risarcite le spese di viaggio per visite periodiche Dott. - Per_9
- 2 all'anno per tre anni - come da report via Michelin e gli asseriti costi per Persona_10
l'albergo, poiché parte attrice non ha indicato in modo preciso, né documentato le visite periodiche con fatture o versamenti, né ha offerto questa prova a mezzo testi.
• Per quanto riguarda le spese per i pranzi e per le cene, nonché per i buoni pasto, queste possono essere risarcite ove documentate; tuttavia, il risarcimento va riconosciuto in misura ridotta, con accoglimento sul punto dell'ecceZIne sollevata da parte convenuta.
È verosimile che il fatto di doversi recare presso i centri di cura e di soggiornarvi per alcuni periodi di tempo, abbia determinato l'esigenza per il e i suoi accompagnatori, di Pt_1 pranzare e cenare al ristorante o in albergo e quindi di sostenere spese maggiori di quelle che l'attore avrebbe avuto se fosse rimasto a Torino. Tuttavia, a prescindere dal fatto illecito altrui, il nonché i suoi accompagnatori, avrebbero comunque dovuto sostenere spese Pt_1 alimentari. Si ritiene quindi di ridurre equitativamente le spese sostenute per i pasti nella misura del 20% proprio al fine di tenere conto che una parte di queste spese sarebbe stata in ogni caso sostenuta dal ed in consideraZIne che solo una parte dei pasti è stata Pt_1 consumata presso un albergo vicino alla struttura EL, dove il costo del pasto era di soli € 12,00 (evidentemente importo convenZInato per il quale, soltanto, non sarebbe sembrata
38 congrua una decurtaZIne, come si è motivato più sopra). Non saranno invece risarcite le spese non documentate perché, anche con riferimento a queste, in assenza di prova scritta, la parte attrice ben avrebbe potuto capitolare prova per testi al fine di dimostrare che vi era stata una permanenza presso la località che aveva reso necessarie le spese per pranzi e cene.
Pertanto, le spese rimborsabili in favore del sono le seguenti: Pt_1
❖ € 810,00 per spese di ambulanza per trasporto TO (31.12.2016) – EL (2.5.2017)
– (19.4.2017) (doc. 10-16) Per_8
❖ € 217,00 per spese di trasporto centro Puzzle da giugno 2019 (doc. 28)
❖ € 100,00 spese foresteria centro CA AR (doc. 12)
❖ € 5.700,00 spese albergo DI EL - CA AR (doc. 13)
❖ € 189,98 – 20% per spese buoni pasto ospite - CA AR = € 151,98 (doc. 11)
❖ € 4.255,00 – 20% per spese cene albergo DI EL - CA AR = € 3.404,00
(doc. 14)
❖ € 3.400,00 – 20% per spese cene altri ristoranti EL - CA AR = € 2.720,00
(doc. 15)
❖ € 1.040,00 locaZIne appartamento per accompagnatore del per due mesi (esborso Pt_1 sicuramente inferiore a quello che avrebbe comportato il soggiorno in albergo) (doc. 27);
❖ € 762,00 spesa pernotto Innsbruck presso Park Hotel (doc. 32);
❖ € 300,00 spesa viaggio Torino - Innsbruck (andata e ritorno), che appare comunque congrua considerata la distanza Torino-Innsbruck da percorrere per l'andata e per il ritorno.
❖ Totale € 15.204,98; la somma va rivalutata sulla base del criterio di cui sopra, cioè da una data intermedia tra i vari esborsi, che in questo caso è individuata a giugno 2017 anche in ragione del fatto che il maggior numero di spese è stato sostenuto nel corso del 2017, sicché l'importo è rivalutato da giugno 2017 fino all'attualità con il risultato di € 18.276,39
(di cui € 3.071,41 per rivalutaZIne).
2.f. Spese già sostenute e da sostenere per assistenza domiciliare (badanti)
Il Collegio ha accertato la necessità per il periziato di ricevere aiuto da parte di terzi per eseguire i passaggi posturali (anche nel letto) ed trasferimenti, concretizzando altresì una perdita di autonomia nello svolgimento delle attività ordinarie e strumentali della vita quotidiana, con conseguente necessità permanente di assistenza continuativa da parti di terzi nello svolgimento delle stesse e necessità di costanti controlli clinici, trattamenti riabilitativi, in particolare finalizzati ad
39 evitare lo sviluppo di anchilosi e di lesioni da pressione.
Gli esiti del politrauma patito giustificano la necessità di assistenza 24 ore su 24 (ovvero di un'assistenza diurna per n. 15 ore al giorno tutti i giorni e di un'assistenza notturna per 9 ore al giorno tutti i giorni) da parte di un operatore non necessariamente qualificato da un punto di vista sanitario, tuttavia adeguatamente preparato a gestire attività quali: preparaZIne degli alimenti e monitoraggio durante l'alimentaZIne; cura e igiene personale;
vestiZIne e svestiZIne;
passaggi posturali;
variaZIni posturali nel letto per evitare lesioni da pressione;
somministraZIne di farmaci o esecuZIne di semplici medicaZIni.
Il ha provato di ricevere un'assistenza domiciliare sin dal novembre 2017 (cfr. Pt_1 cedolini/buste paga doc. 68 citaZIne) ed ha sostenuto che il costo medio per l'assistenza domiciliare generica è pari ad € 1.634,13 – doc. 68 – (importo pari alla retribuZIne lorda annuale oltre all'importo medio dei contributi previdenziali annuali); ha documentato di aver sostenuto, da novembre 2017 fino a maggio 2020, costi per retribuZIni e contributi dei tre badanti che si sono succeduti, per complessivi €
31.048,56. Nei successivi atti, ha poi documentato ulteriori spese relative al periodo da ottobre 2020 a ottobre 2021 (compensi e contributi badanti cfr. doc. 82 – 83).
non ha contestato che il sia stato assistito da un badante e che egli Controparte_3 Pt_1 necessiti di questa assistenza per il resto della sua vita;
rispetto al quantum non ha contestato l'importo mensile già sostenuto per la retribuZIne del collaboratore, né ha contestato in modo specifico il calcolo proposto per queste spese future;
non ha infatti indicato una diversa quantificaZIne sulla base della documentaZIne allegata. ha invece contestato in modo specifico la sproporZIne e l'eccessiva quantificaZIne della CP_6 somma alla luce del fatto che il Collegio ha stimato una aspettativa di vita del ridotta a 10 anni e Pt_1 che le spese per coloro che prestano assistenza domiciliare devono essere quantificate detraendo i benefici previsti dalle legislaZIne regionale per l'assistenza domiciliare e l'indennità di accompagnamento, quest'ultima destinata proprio a coprire i costi per il personale indispensabile per la cura del soggetto invalido. A questa difesa si sono associate anche le altre convenute.
L'AssicuraZIne ha poi evidenziato che in atti non risultano gli importi percepiti dal a titolo di, Pt_1 indennità di accompagnamento, che nel 2025 ammonta alla somma di € 542,00 mensili.
La richiesta risarcitoria va accolta con le precisaZIni che seguono.
• Vanno risarcite le spese di assistenza domiciliare documentate da novembre 2021 a maggio
2020 (doc. 68) e da ottobre 2020 a ottobre 2021 (doc. 82 e 83) che sono liquidate per l'intero con rivalutaZIne degli importi che, per semplicità di calcolo, è eseguita secondo le modalità di cui si è detto più sopra e cioè partendo da una data intermedia tra i vari esborsi, fino
40 all'attualità.
• L'attore ha chiesto la liquidaZIne di tutte le spese di assistenza anche successive all'instauraZIne del presente giudiZI che tuttavia, ad ecceZIne di un brevissimo periodo, non sono state documentate. Si ritiene di liquidare comunque le spese di assistenza anche per i periodi non documentati, atteso che non è contestato che il abbia avuto bisogno, fin da Pt_1 subito, della cura di un badante e che abbia usufruito della sua assistenza. Questa esigenza peraltro è indicata anche dal Collegio che ha ritenuto necessaria, anche per il futuro, una assistenza continuativa proprio in ragione dei postumi riportati dopo il sinistro. In virtù di ciò, si ritiene di liquidare il pregresso, non documentato ma necessario quale conseguenza immediata e diretta del sinistro, e le spese per l'assistenza futura di cui il avrà bisogno. Pt_1
• Sotto il profilo della quantificaZIne, le spese pregresse non documentate sono liquidate sulla base del costo mensile documentato dall'attore per gli altri periodi;
ovviamente detraendo l'indennità di accompagnamento come si dirà in seguito, e con rivalutaZIne delle somme. Per quanto riguarda le spese di assistenza domiciliare future, cioè dalla pronuncia, queste sono liquidate sulla base del costo mensile documentato dall'attore, detratta l'indennità di accompagnamento, con il metodo della rendita, dalla data della pronuncia per tutta la durata della vita del beneficiario;
in questo modo l'importo è erogato vita natural durante con la certezza che l'attore beneficerà di tutte le spese necessarie per il tempo che avrà da vivere e durante il quale evidentemente avrà esigenza dell'assistenza domiciliare;
• le convenute e hanno prodotto il doc. 7 e cioè la dichiaraZIne ex art. 142 Cod. CP_1 CP_2
Ass. Priv., datata 23.1.2019, sottoscritta da per conto di e inviata a Parte_5 Parte_1
nella quale il ha dichiarato di avere diritto a prestaZIni da parte Controparte_3 Pt_1 di Istituti che gestiscono assicuraZIni sociali obbligatorie e precisamente da: INPS per
l'assegno di invalidità o la pensione d'inabilità ai sensi della legge 222/84; INPS per pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della legge n. 163/2010;
• Il non ha riferito nei propri atti se e da quanto ha iniziato a percepire l'indennità di Pt_1 accompagnamento, né l'importo di tale indennità; la parte si è limitata ad allegare i cedolini
INPS da giugno a ottobre 2024 dai quali risulta un importo a titolo di pensione ed un altro importo di circa € 531,76 a titolo di indennità, tuttavia non meglio definita. In ragione dell'importo di questa indennità e della esiguità dello stesso, comunque di provenienza dell'INPS, si può ritenere che essa sia una indennità di accompagnamento, il cui ammontare è di € 531,76 (doc. d allegato alle note del 18.10.2024). Questa indennità va detratta dalle spese di assistenza poiché si tratta di una prestaZIne economica che l'INPS, su richiesta dell'interessato,
41 riconosce in favore di coloro che sono invalidi civili totali e che necessitano di assistenza continua per gli atti della vita quotidiana e per la deambulaZIne. Tale beneficio non subordinato a limiti di età né di reddito, è riconosciuto per 12 mensilità ed è esente da tassaZIne. Il non ha indicato quando avesse fatto la domanda di accompagnamento Pt_1
(abbiamo in atti soltanto i cedolini Inps nel 2024). Tuttavia considerato che il si è Pt_1 sottoposto alla visita INPS per il riconoscimento dell'invalidità (verbale INPS doc. 40 citaZIne) e che a partire da novembre 2017 ha assunto una badante, deve ritenersi verosimile che già a quella data gli fosse stato riconosciuto un assegno di accompagnamento, eventualmente con il differimento della corresponsione degli emolumenti in arretrato. In ogni caso egli certamente a quella data avrebbe potuto/dovuto fare domanda all'INPS per ottenere l'accompagnamento, cosa che gli avrebbe consentito di coprire, anche se parzialmente, le spese di assistenza così da evitare un aggravamento dell'onere risarcitorio relativo alle spese di assistenza domiciliare.
Per questi motivi
, si ritiene comunque di decurtare l'indennità di accompagnamento almeno dal momento dell'assunZIne della badante (novembre 2017) essendo presumibile che la pratica per l'indennità sia stata fatta tempestivamente e sicuramente prima del novembre 2017 quando il ha iniziato a fruire della badante;
o che, per quanto Pt_1 motivato più sopra, almeno da quella data avrebbe dovuto essere diligente esperita.
• Non può, invece, essere accolta la richiesta delle convenute in verità molto generica, di decurtare ulteriori importi asseritamente percepiti dal danneggiato a titolo di assistenza domiciliare poiché non c'è prova che egli li abbia percepiti;
l'AssicuraZIne peraltro non ha specificato di che prestaZIni economiche si tratterebbe;
in ogni caso, considerato che il Pt_1 necessita di una assistenza domiciliare continuativa, tutti i giorni per tutto il giorno, è inverosimile che gli enti pubblici riconoscano una copertura così ampia e completa per l'assistenza domiciliare, circostanza che infatti nessuno ha riferito in questo giudiZI.
Pertanto, vanno riconosciute a favore di le seguenti somme: Parte_1
❖ spese di assistenza domiciliare da novembre 2017 a maggio 2020 = € 31.048,56 (somma indicata dallo stesso attore e non specificamente contestata dalle convenute); da questa somma vanno detratte gli importi mensili a titolo di indennità di accompagnamento percepiti o che il avrebbe potuto ricevere se ne avesse fatto richiesta all'INPS, stimati in € 531,76 per 31 Pt_1 mesi (da novembre 2017 a maggio 2020) = € 16.484,56 cioè la somma che il avrebbe Pt_1 ricevuto dall'INPS; dunque € 31.048,56 - € 16.484,56= € 14.564,00 che è la somma che sarebbe comunque rimasta a carico del perché non coperta dagli enti previdenziali;
tale somma è Pt_1
42 rivalutata – con il solito criterio della data intermedia - da febbraio 2019 ad oggi, con il risultato di € 17.287,47 (€ 2.723,47 per rivalutaZIne);
❖ spese di assistenza da giugno 2020 a settembre 2020: Dato atto che parte attrice non ha documentato le spese di assistenza domiciliare relative a questo periodo, premesso quanto detto, queste sono liquidate sulla base di quanto documentato dall'attore per il periodo dal novembre
2017 a maggio 2020 che peraltro è il periodo più prossimo a quello di cui si discute e quindi è verosimile che gli importi mensili siano stati pressoché i medesimi;
il calcolo è il seguente: €
31.048,56 : 31 mesi (dal novembre 2017 a maggio 2020) = € 1.001,56 che è il costo mensile omnicomprensivo per retribuZIne badante;
dalla somma di 1.001,56 va detratta l'indennità di accompagnamento (€ 531,76), con il risultato di € 469,80 che è l'importo mensile a carico del per l'assistenza domiciliare;
l'importo di € 469.80 va poi moltiplicato per 4 mensilità, per Pt_1 un totale di = € 1.879,20; ; questa somma va rivalutata da agosto 2020 all'attualità con il risultato di € 2.224,97 (di € 345,77 per rivalutaZIne).
❖ spese di assistenza domiciliare da ottobre 2020 fino a ottobre 2021 = € 12.891,00 (doc. 82 -83 parte attrice); da questa somma vanno detratte gli importi mensili a titolo di indennità di accompagnamento percepiti o che il avrebbe potuto ricevere se ne avesse fatto richiesta Pt_1 all'INPS, stimati in € 531,76 per 13 mesi = € 6.912,88, cioè la somma che il avrebbe Pt_1 ricevuto dall'INPS. Dunque, € 12.891,00 - € 6.912,88 = € 5.978,12 che è la somma che sarebbe comunque rimasta a carico del perché in ogni caso non coperta dagli enti previdenziali;
Pt_1 tale somma è rivalutata da marzo 2021 ad oggi, con il risultato di € 7.024,29 (di cui € 1.046,17 per rivalutaZIne);
❖ spese di assistenza domiciliare da novembre 2021 alla data della sentenza (dicembre 2025): dato atto che, anche in questo caso, parte attrice non ha documentato le spese di assistenza domiciliare relative a questo periodo, premesso quanto detto, le spese sono liquidate sulla base di quanto documentato dall'attore per il periodo da ottobre 2020 a ottobre 2021 che è il periodo più prossimo a quello di cui si discute, essendo verosimile che le spese siano state più o meno le stesse. Il calcolo è quindi il seguente: € 12.891,00 : 13 mensilità (da ottobre 2020 a ottobre
2021) = € 991,61; dalla somma di € 991,61 va detratto l'importo stimato per indennità di accompagnamento (€ 531,76) con il risultato di € 459,85 che è l'importo mensile a carico del per l'assistenza domiciliare;
l'importo di € 459,85 va poi moltiplicato per 50 mensilità Pt_1
(cioè 2 mesi da novembre 2021 a dicembre 2021 + 48 mesi da gennaio 2022 a dicembre 2025 incluso), per un totale di € 22.992,50 rivalutata da novembre 2023 con il risultato di € 23.521,33
(di cui € 528,83 per rivalutaZIne).
43 ❖ Per un totale di € 50.058,06 per spese di assistenza domiciliare già sostenute fino al deposito della sentenza.
❖ per quanto riguarda le spese future di assistenza domiciliare e cioè le spese per badanti che il dovrà sostenere da gennaio 2026, questo danno è liquidato sotto forma di rendita Pt_1 vitalizia, per le ragioni più sopra spiegate, svolgendo il seguente calcolo:
✓ le spese di assistenza mensili sostenute sulla base della più recente documentaZIne in atti (€
12.891,00 da ottobre 2020 a ottobre 2021) per un importo mensile di € 991, 61 (€ 12.891,00
: 13 mesi da ottobre 2020 a ottobre 2021);
✓ l'importo di € 991,61 è rivalutato da ottobre 2021 all'attualità considerato che dal 2021 sono decorsi 4 anni, con il risultato di € 1.145,31. Dall'importo di € 1.145,31 è detratto quanto il percepisce dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento (€ 531,76) per un Pt_1 importo di € 613,55;
✓ € 613,55 è quindi il valore della rendita da erogare annualmente vita natural durante, con rivalutaZIne di anno in anno sulla base degli indici ISTAT, per spese di badante
A titolo di spese di assistenza domiciliare, il ha richiesto le seguenti ulteriori somme: Pt_1
- € 7.320,00 (€ 6.000,00 + iva) pari al costo preventivato per l'istallaZIne di kit base domotica;
- € 1.200,00 per istallaZIne letto motorizzato.
Sul punto, si osserva che
• Non può essere riconosciuta la somma di € 1.200,00 per il letto motorizzato poiché tale spesa è già stata considerata e quantificata dal Collegio nelle spese mediche future per presidi e ausili, spese su cui si è già provveduto riconoscendole integralmente a favore del Pt_1
• In merito alla spesa per il kit domotica, si evidenzia che la stessa non è stata specificamente contestata dalle convenute;
tuttavia ha chiesto di accertare la necessità e Controparte_3 congruità delle spese mediche e di cura e di assistenza, per presidi,…già sostenute e la necessità o meno di eventuali spese future. Dunque, non è contestata la richiesta nel quantum, quanto piuttosto che questa spesa rientri in quelle necessarie di assistenza.
La somma non può essere riconosciuta atteso che, a fronte della contestaZIne di parte convenuta sotto il profilo della necessità della spesa, parte attrice non ha spiegato quale o quali esigenze di tipo medico/assistenziale giustifichino questo esborso e dunque l'utilità nonché la necessità dello stesso, che non è neppure emersa nella CTU;
il Collegio infatti, valutata la condiZIne fisica del ha stimato i costi per le spese future necessarie, includendo, ad Pt_1
44 esempio, il letto elettrificato, ma non il kit domotica, evidentemente non ritenendolo una spesa indispensabile per l'assistenza del In ogni caso si evidenzia che il kit domotica non pare Pt_1 neanche giustificato alla luce del fatto che è stata riconosciuta una assistenza domiciliare 24 ore su 24.
2.g. Lucro cessante
Il ha riferito che prima del sinistro per cui è causa lavorava come ingegnere informatico, Pt_1 consulente direZInale di sistemi informativi, Coordinatore del Master in “IT Governance &
Compliance” presso la SAA – School of Management;
dopo il sinistro ha perso totalmente la capacità lavorativa specifica e generica con conseguente danno patrimoniale da perdita di reddito. Ha chiesto quindi il risarcimento di € 849.394,48, considerato il reddito netto più elevato percepito nei tre anni antecedenti il sinistro e cioè quello risultante dal modello Unico 2015.
Le convenute e hanno contestato la modalità di calcolo proposta dall'attore CP_1 CP_2 poiché egli ha preso come riferimento il reddito più elevato, quello del 2015, che tuttavia se raffrontato a quello degli anni precedenti, non può essere ritenuto stabile e permanente, come richiesto dalla giurisprudenza.
ha rilevato che dai modelli Unico prodotti in causa risulta che il Controparte_3 Pt_1 abbia percepito redditi da lavoro dipendente;
dunque, durante il periodo di malattia ha continuato a percepire la retribuZIne dal datore di lavoro;
per questa ragione nel conteggio del danno da lucro cessante non si deve tenere conto dell'età dell'attore al momento del sinistro, ma della sua età alla fine del periodo di malattia;
va altresì considerata la ridotta aspettativa di vita stimata dal Collegio. Inoltre, il reddito utilizzato dal come base di calcolo è un reddito lordo, mentre occorre fare riferimento Pt_1 al reddito netto, cioè a quello risultante dopo la detraZIne delle imposte e dei contributi previdenziali.
Ancora, dovranno essere detratte le erogaZIni percepite dall'INPS o da altri assicuratori privati.
Non è contestato che a causa della gravità delle lesioni riportate nel sinistro, il abbia Pt_1 perso totalmente la propria capacità lavorativa con la conseguenza che egli, in ragione dei postumi permanenti riportati, non può continuare l'attività lavorativa pregressa, né svolgere alcuna altra attività lavorativa;
con pregiudiZI alla capacità lavorativa specifica, semispecifica e generica pari al 100%
(cfr. verbale di accertamento INPS doc. 40 di parte attrice e CTU). Non è quindi contestato il diritto del al risarcimento del danno per i redditi persi (cd. lucro cessante). Pt_1
È invece contestato l'ammontare del risarcimento quantificato dall'attore ed in particolare il reddito da porre a base del calcolo e l'esistenza di redditi da lavoro dipendente.
Sul punto di osserva quanto segue.
45 ▪ Non risulta documentalmente che il abbia prestato attività lavorativa come lavoratore Pt_1 dipendente subordinato, non essendo stato prodotto in atti un contratto di lavoro;
l'attore ha riferito di aver svolto, in qualità di ingegnere informato, attività come consulente direZInale di sistemi informativi, Coordinatore del Master Universitario in “IT Governance & Compliance” presso la SAA – School of Management di Torino; peraltro in sede penale (cfr. doc. 55 pag. 18 lettera del l'attore espressamente ha scritto che prima dell'incidente lavorava come Pt_1 libero professionista, come Consulente di Sistemi Informativi presso grandi aziende e aveva un incarico come coordinatore presso la SAA. Pertanto, in assenza di ogni diversa indicaZIne, del contratto di lavoro, dei cedolini di stipendio, si deve ritenere che egli abbia lavorato come libero professionista;
indicaZIne diversa non emerge neppure dai Modelli Unico allegati dall'attore dove si legge soltanto redditi di lavoro dipendente e assimilati e cioè, deve ritenersi, anche redditi frutto di attività di collaboraZIne similari senza vincolo di subordinaZIne. Si evidenzia altresì che il a prova di quanto guadagnato negli anni, ha allegato i modelli Unico e non Pt_1 la dichiaraZIne 730, cosa che rende verosimile che egli non abbia percepito redditi da lavoro dipendente subordinato ma redditi da lavoro autonomo. Ed infatti il Modello Unico è predisposto dal contribuente lavoratore autonomo con partita IVA, dalle imprese, da soggetti che devono presentare dichiaraZIni IVA,IRAP,770…; in alcuni casi specifici anche i lavoratori dipendenti presentano il Modello Unico (ad esempio quando c'è stato un cambio di lavoro nel corso degli anni e il lavoratore ha ricevuto due certificaZIni uniche con imposta sul reddito oltre una certa soglia, etc…); circostanze queste che non sono state dedotte o allegate nel caso di specie. Si deve ritenere quindi, in assenza di altra documentaZIne o allegaZIne, che il Pt_1 abbia prestato attività solo come lavoratore autonomo.
▪ È condivisibile quanto sostenuto dalle convenute e e cioè che non debba essere CP_1 CP_2 utilizzato come parametro di calcolo il reddito più alto prodotto nei tre anni precedenti il sinistro.
Si dà atto dell'orientamento della CassaZIne, che ritiene che ai fini della quantificaZIne del danno da lucro cessante, lo stesso è calcolato per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni (Cass. 11759/2018). Questa soluZIne pare senz'altro condivisibile per il lavoratore subordinato atteso che il medesimo percepisce redditi che si caratterizzano per il fatto di essere tendenzialmente stabili nel tempo;
mentre per il lavoratore autonomo pare opportuna una valutaZIne caso per caso, avuto riguardo ad indici di stabilità del guadagno nel corso degli anni;
di tal che quando dalle dichiaraZIni prodotte dal
46 lavoratore autonomo risultano oscillaZIni consistenti del reddito, come nel caso che ci occupa, non si può presumere sic et sempliciter che il reddito annuo più alto sia quello che in futuro il professionista avrebbe percepito.
Dalla documentaZIne di causa risulta che il abbia percepito un reddito imponibile di € Pt_1
44.665,00 (Modello Unico 2013); un reddito imponibile di € 32.761,00 (Modello Unico 2014) ed infine un reddito imponibile di € 65.732,00 (Modello Unico 2015), con una evidente e forte oscillaZIne per i diversi anni verosimilmente in dipendenza della mole degli incarichi affidati, delle tempistiche dei pagamenti o di altri svariati fattori, anche soggettivi... Per questa ragione, si ritiene più congruo calcolare il lucro cessante sulla base del reddito medio tra quelli percepiti nei tre anni precedenti e cioè € 47.719,33.
▪ Il reddito perso sarà calcolato sulla base del reddito imponibile (Cass 11759/2018) che sarà liquidato dal sinistro fino al momento della sentenza;
da quest'ultimo momento invece, i redditi futuri che il non potrà più conseguire a causa della incapacità lavorativa totale, Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, saranno liquidati fino all'età della pensione, che lo stesso attore indica avrebbe percepito all'età di 65 anni e 8 mesi. La liquidaZIne avverrà, come detto, sotto forma di rendita vitalizia;
in questo modo si realizza una perfetta coincidenza tra permanenza del danno e permanenza del risarcimento, nel senso che il finché sarà in Pt_1 vita, conseguirà i redditi che avrebbe guadagnato se avesse potuto continuare a prestare la propria attività lavorativa. Si evidenzia che mediante la liquidaZIne delle retribuZIni perse
(pregresse e future), il potrà evitare il pregiudiZI per danno pensionistico. Ed infatti, Pt_1 sulla base del reddito liquidato, potrà essere calcolata e versata direttamente dall'attore la somma dovuta all'INPS a titolo di contributi. In questo modo, versando quanto dovuto all'ente previdenziale – come peraltro avrebbe fatto ove non si fosse verificato il sinistro e l'attore avesse potuto continuare a lavorare -, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile il avrà diritto a percepire la pensione sulla base dei contributi maturati e versati negli anni, Pt_1 compresi quelli pagati dopo il sinistro. Sicchè egli non subirà alcuna diminuZIne patrimoniale sotto il profilo pensionistico perché conseguirà la pensione nella misura che gli sarebbe spettata ove non fosse rimasto invalido nel sinistro.
▪ Dalle retribuZIni riconosciute a titolo di risarcimento va poi decurtata la somma percepita dal a titolo di pensione di invalidità, erogata dall'INPS perché si tratta di una erogaZIne che Pt_1 mira a ristorare il danno di natura patrimoniale, per cui la medesima non può essere cumulata con il risarcimento per la perdita del reddito o della pensione. Per quanto riguarda la modalità di decurtaZIne della pensione di invalidità, va detto che l'attore non ha indicato il momento esatto
47 a partire dal quale gli è stata erogata la pensione;
l'attore ha sostenuto di non aver più ripreso a lavorare dopo il sinistro e di aver percepito unicamente la pensione di invalidità quale unico reddito;
ha fatto riferimento alla CertificaZIne Unica INPS (doc. 81) e alle dichiaraZIni dei redditi successive al sinistro, tra cui quella del 2020 (doc. 89). In difetto di una indicaZIne puntuale del momento di iniZI della erogaZIne della pensione da parte dell'INPS, si deve ritenere presuntivamente che questa sia stata erogata dal momento in cui è stata accertata l'invalidità totale e cioè da giugno 2016 (verbale INPS doc. 40) o comunque, ove erogata successivamente, che la pensione sia poi stata riconosciuta con gli arretrati. Pertanto, la pensione verrà detratta dal reddito a partire da luglio 2016 (mese successivo al verbale INPS) secondo gli importi di volta in volta risultanti dalla documentaZIne di causa;
ove manchi la documentaZIne fiscale (anno 2016-2017 o dalla stessa non risulti la pensione - anno 2018 -), la pensione è detratta nell'importo risultante per l'anno successivo o per il primo anno disponibile, considerato che l'importo annuale documentato a titolo di pensione è pressoché lo stesso, salve alcune oscillaZIni. Gli importi così determinati sono poi rivalutati secondo il criterio della data intermedia nel periodo cui si riferisce la somma.
▪ Per quanto riguarda i redditi futuri, questi sono calcolati, come detto, sulla base dell'imponibile medio (€ 47.719,33) da cui verrà detratta la pensione INPS risultante dalla CertificaZIne Unica più recente prodotta in atti, cioè quella del 2025 relativa all'anno 2024. L'importo risultante da questa sottraZIne verrà erogato sotto forma di rendita annuale dalla pronuncia e solo fino al raggiungimento dell'età pensionabile (indicata dallo stesso attore in 65 anni e 8 mesi), con rivalutaZIne annuale secondo gli indici ISTAT.
La quantificaZIne del danno è la seguente: redditi anno 2016:
considerato che
il è stato dichiarato invalido a giugno 2016 e che avrebbe potuto fare Pt_1 domanda di pensione di invalidità almeno dal mese successivo (luglio 2016), in assenza di documentaZIne, la pensione di invalidità è calcolata facendo riferimento al primo importo percepito a tale titolo come risultante dalla dichiaraZIne dei redditi (doc. 92) e cioè €
17.430,00. Questo importo va dimezzato in ragione del fatto che il avrebbe percepito la Pt_1 pensione soltanto per metà dell'anno, a partire da luglio, e così per € 8.715,00. L'importo di €
8.715,00 va detratto dal reddito medio di € 47.719,33, con il risultato di € 39.004,33 che è il reddito perso per l'anno 2016. L'importo di € 39.004,33 è rivalutato ad oggi con il medesimo criterio della data intermedia da luglio 2016 con il risultato di € 47.351,26 (di cui € 8.346,93
48 per rivalutaZIne). redditi anno 2017 in assenza di documentaZIne fiscale relativa all'anno di imposta 2017, dal reddito medio imponibile di € 47.719,33 vanno detratti € 17.430,00 (pensione risultante dalla prima documentaZIne utile doc. 92), con il risultato di € 30.289,33 che è rivalutato da luglio 2017 con il risultato di € 36.407,77 (di cui € 6.118,44 per rivalutaZIne). redditi anno 2018 atteso che dalla documentaZIne fiscale (Modello Unico doc. 91) non risulta la pensione di invalidità INPS, questa va detratta dal reddito medio di € 47.719,33, nell'importo di € 17.430,00
(pensione risultante dalla prima documentaZIne utile doc. 92), con il risultato di € 30.289,33 che è rivalutato da luglio 2018 con il risultato di € 35.862,57 (di cui € 5.573,24 per rivalutaZIne). redditi anno 2019
€ 47.719,3 - € 17.430 ,00 (cfr. importo reddito dichiaraZIne dei redditi doc. 92) = € 30.289,33 rivalutato da luglio 2019 fino ad oggi, con il risultato di € 35.801,99 (di cui € 5.512,66 per rivalutaZIne). redditi anno 2020
€ 47.719,33 - € 17.500,00 (importo reddito cfr. CU 2021 doc. 81 e dichiaraZIne 730 doc. 93) =
€ 30.219,33 rivalutato da luglio 2020 fino ad oggi, con il risultato di € 35.870,34 (di cui
€ 5.651,01 per rivalutaZIne). redditi anno 2021
€ 47.719,33 - € 17.517,00 (importo redditi cfr. dichiaraZIne dei redditi doc. b) = € 30.202,33 rivalutato da luglio 2021 fino ad oggi, con il risultato di € 35.185,71 (di cui € 4.983,38 per rivalutaZIne). redditi anno 2022
€ 47.719,33 - € 17.960,00 (importo redditi cfr. dichiaraZIne dei redditi doc. c) = € 29.759,33 rivalutato da luglio 2022 fino ad oggi, con il risultato di € 32.169,84 (di cui € 2.410,51 per rivalutaZIne). redditi anno 2023
In assenza di documentaZIne fiscale relativa all'anno 2023, il conteggio è eseguito facendo riferimento alla pensione di invalidità dell'anno precedente, cioè quella del 2022; pertanto €
47.719,33 - € 17.960,00 (cfr. dichiaraZIne dei redditi doc. c) = € 29.759,33 rivalutato da luglio
2023 fino ad oggi, con il risultato di € 30.443,79 (di cui € 684,46 per rivalutaZIne).
49 redditi anno 2024
€ 47.719,33 - € 20.337,98 (pensione INPS come da CU 2025 doc. allegato alle note di udienza del 14.4.2025) = € 27.381,35 rivalutato da luglio 2024 fino ad oggi, con il risultato di €
27.709,93 (di cui € 328,58 per rivalutaZIne). redditi anno 2025 atteso che non è prodotta in atti documentaZIne fiscale relativa all'anno 2025, il conteggio è eseguito facendo riferimento alla pensione di invalidità risultante dalla ultima certificaZIne unica disponibile, cioè quella relativa all'anno 2024; pertanto € 47.719,33 - € 20.337,98
(pensione INPS come da CU 2025 doc. allegato alle note di udienza del 14.4.2025) = €
27.381,35 già all'attualità.
Il totale del lucro cessante, detratta la pensione di invalidità INPS, dall'anno 2016 fino al deposito della presente sentenza, ammonta quindi ad € 344.185,19 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Redditi futuri fino all'età pensionabile:
❖ Il reddito dell'anno 2026 – considerato che la presente sentenza viene depositata a dicembre
2025 – ammonterà ad € 27.381,35 ottenuto dalla seguente sottraZIne: € 47.719,33 - €
20.337,98 (pensione INPS come da CU 2025 doc. allegato alle note di udienza del 14.4.2025);
❖ L'importo di € 27.381,35 è pari al valore della rendita annuale da erogare in favore del Pt_1 solo fino al raggiungimento dell'età pensionabile, indicata dallo stesso a 65 anni e 8 mesi Pt_1 di età (circostanza non contestata). La somma va rivalutata di anno in anno secondo gli indici
ISTAT.
2.h. Spese per procura notarile
Va risarcita al la spesa di € 1.100,00 come da avviso n. 774/2016 (doc. 63), atteso che si Pt_1
è trattato di una spesa necessaria per la redaZIne di una procura generale notarile (sub doc. 1), finalizzata a garantire la gestione e lo svolgimento di attività relative a impossibilitato Parte_1 ad occuparsene personalmente a causa della sua inabilità permanente.
Non essendo a conoscenza della data dell'effettivo pagamento, la somma è rivalutata dalla data del documento (13.10.2016) fino ad oggi, con il risultato di € 1.335,40 (di cui € 235,40 per rivalutaZIne).
2.i. Spese legali del procedimento penale e spese di consulenza di parte prima del presente
50 giudiZI
È altresì risarcibile la spesa sostenuta per consulenza medico legale ante causam, pari all'importo di € 1.220,00 come da fattura n. 92/2018 doc. 64, pagata il 9.3.2018. La somma va rivalutata dalla data del pagamento ad oggi con il risultato di € 1.456,68 (di cui € 236,68 per rivalutaZIne).
Va risarcita anche la spesa sostenuta per il consulente di parte, ing. , nominato in sede Per_11 penale, per € 4.270,00 (fattura del 28.9.2018 doc. 66); la somma va rivalutata dal 28.9.2018 ad oggi con il risultato di € 5.064,22 (di cui € 794,22 per rivalutaZIne).
Per quanto riguarda le spese legali relative al procedimento penale, il ha chiesto il Pt_1 rimborso di € 36.273,28 per parcelle del difensore in sede penale, dal 2016 al 2019 (doc. 65).
Le convenute hanno contestato la risarcibilità delle suddette spese poiché eccedenti i parametri ex DM 55/2014 e in ogni caso perché si tratta di una duplicaZIne delle spese poiché l'aZIne civile è stata dapprima esercitata in sede penale con la costituZIne di parte civile e poi è stata trasferita in sede civile.
La domanda di risarcimento delle spese di lite nel procedimento penale va accolta poiché era del tutto legittimo per il presentare la querela e costituirsi parte civile, considerato anche il fatto Pt_1 che in sede penale, l'AssicuraZIne ha comunque pagato diversi acconti a titolo risarcitorio e dunque la scelta di costituirsi parte civile non è stata inutile, ma anzi opportuna.
Tuttavia, non si ritiene di poter liquidare le spese nell'importo richiesto da parte attrice, atteso che il procedimento penale si è svolto dinanzi al Giudice di Pace ed è consistito in un unico grado di giudiZI che si è concluso con la sentenza di non luogo a procedere per remissione della querela da parte del querelante;
nella sentenza il Giudice di Pace, pur non liquidando le spese di giudiZI, le ha poste a carico della querelata Tale pronuncia si deve intendere come condanna generica e pertanto CP_1 andrà fatta in questa sede la liquidaZIne degli importi dovuti al difensore del Pt_1
Pertanto, le spese vanno poste a carico della convenuta e sono liquidate come segue, secondo i parametri medi vigenti all'epoca della sentenza penale (8.4.2019) e cioè il D.M. 55/2014:
▪ € 360,00 fase di studio;
▪ € 450,00 fase introduttiva
▪ € 720,00 fase dibattimentale
▪ € 630,00 fase decisionale
▪ Totale € 2.160,00 oltre accessori come per legge.
L'importo va aumentato nel massimo previsto dal tariffario in ragione delL'80%, considerata la complessità della vicenda e la molteplicità dell'attività svolta dal difensore, come indicata nelle sue
51 parcelle, per un importo di € 3.888,00.
A questo importo va aggiunto il compenso per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore elencata nella proposta di parcella, sicuramente corposa e con un'utilità autonoma rispetto al successivo giudiZI penale, che calcolata secondo lo scaglione di riferimento (tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00) ammonta ad € 9.920,30.
Il totale delle spese legali ammonta quindi ad € 13.808,30 cui vanno aggiunti gli accessori come per legge, IVA, CPA e rimborso forfettario, con il risultato di € 20.147,53. Questa somma va rivalutata da una data intermedia dall'iniZI dell'attività difensiva fino alla conclusione del procedimento penale,
e quindi da aprile 2018, con il risultato di € 24.056,15 (di cui € 3.908,62 per rivalutaZIne).
2.l. Spese varie
Va respinta la domanda di risarcimento di
- € 1.037,00 per riparaZIne rolex indossato durante il sinistro (preventivo doc. 6);
- € 700,00 per sostituZIne smartphone danneggiato nel sinistro;
Le convenute e hanno contestato tutte le spese preventivate e/o stimate;
CP_1 CP_2 [...] ha contestato le spese varie indicate dall'attore tra cui rientrano anche lo smartphone e il CP_3 rolex, sia con riguardo alla riferibilità causale delle predette spese all'incidente per cui è causa, sia con riguardo alla loro effettiva necessità e congruità.
Va accolta la difesa delle parti convenute atteso che non è emerso, e sul punto non è stata neppure dedotta prova per testi, che il giorno del sinistro il indossasse il rolex e aveva con sé lo Pt_1 smartphone e che questi siano rimasti danneggiati in quella occasione. Il preventivo del rolex non prova il nesso di causa con il sinistro ed in ogni caso non è sufficiente a giustificare l'esborso o comunque la congruità dello stesso che è stata contestata dalle convenute;
la spesa per sostituZIne del cellulare non
è stata neppure documentata ma soltanto stimata senza alcuna spiegaZIne in merito alla determinaZIne del suo ammontare.
Va altresì respinta la richiesta di € 1.672,00 ed € 1.729,35 (fatture 286/2019 e 284/2017), pari ai costi sostenuti per le dimissioni della badante, nonché di € 12.800,00 per la gestione del contratto della badante a cura del consulente del lavoro sia per il pregresso che per il futuro.
Per quanto riguarda le prime due spese, queste non sono documentate, parte attrice ha indicato in atti le fatture ma non le ha poi prodotte in giudiZI.
Per quanto riguarda invece la spesa per la gestione del contratto, questa va respinta perché si tratta di una spesa non indispensabile, neppure per il pregresso, essendo possibile gestire autonomamente in ambito familiare, il rapporto di lavoro con il collaboratore domestico. Il fatto di
52 essersi avvalso o di volersi avvalere per il futuro di questa assistenza integra quindi una scelta libera e autonoma del danneggiato che non può essere posta a carico delle convenute e che comporterebbe un ingiustificato aggravio dell'onere risarcitorio.
Sui danni non patrimoniali patiti dai congiunti di Parte_1
In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale si osserva quanto segue.
❖ Il danno da grave lesione del rapporto parentale non è un danno in re ipsa ma si tratta comunque di un danno conseguenza, atteso che la sofferenza e lo sconvolgimento dell'esistenza per effetto delle condiZIni in cui versa la vittima primaria, sono gli effetti della lesione dell'interesse protetto ma non coincidono con quest'ultimo.
❖ La liquidaZIne del danno patito dal congiunto di un macroleso richiede, dunque, la qualificaZIne del rapporto di parentela ed altresì la allegaZIne e la prova, anche a mezzo di presunZIni semplici, del pregiudiZI patito dal congiunto a causa delle lesioni permanenti causate alla vittima primaria, sotto forma sia di patimento interiore, sofferenza soggettiva, sia di alteraZIne delle abitudini di vita per la necessità di prestare cura ed assistenza alla vittima primaria. In merito a tale ultimo aspetto, l'esistenza di una convivenza con la vittima assume quindi una portata piuttosto significativa poiché, a differenza di quanto accade in caso di morte del congiunto, in cui il rapporto è definitivamente reciso e la convivenza rileva soltanto per il passato, nel caso di grave lesione parentale, la convivenza dispiega i suoi effetti anche per il futuro perché il congiunto potrebbe dover prestare la propria assistenza con conseguente stravolgimento delle abitudini pregresse di vita e aggravio della propria sofferenza data proprio dal fatto di vivere quotidianamente con il congiunto gravemente lesionato.
Questi i principi affermati dalla recente giurisprudenza:
E' affermaZIne consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relaZIne ad una particolare situaZIne affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunZIni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di
53 danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunZIni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si
è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del
2023).
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condiZIne del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudiZI, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegaZIne o dimostraZIne - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle SeZIni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass.
n. 25541 del 2022) (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).” (CassaZIne civile sez. III, 17/05/2023, (ud. 31/01/2023, dep. 17/05/2023), n.13540);
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudiZI è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello ZI) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo. (CassaZIne civile, sez. VI,
28/02/2020, n. 5452);
Quanto ai criteri di liquidaZIne del danno, si evidenzia che conformemente a quanto indicato dalla S.C. secondo cui in ipotesi di soggetti macrolesi sia “più adeguato” il parametro costituito dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma (cfr. Cass. n.
2564/2024), questo Giudice ritiene di dover fare riferimento alle suddette Tabelle che
54 prevedono, a differenza di quelle milanesi, specifici parametri a punti proprio per il danno da lesione del rapporto parentale. (cfr. Cass. n. 36560/2023 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidaZIne del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificaZIne del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidaZIne dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicaZIni di questa Corte prevedendo una liquidaZIne "a punti " in riferimento alla liquidaZIne del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidaZIne del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustraZIne delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidaZIne al caso concreto, per quanto dedotto e provato").
Nel caso di specie, il danno lamentato dai congiunti non integra una perdita del rapporto parentale – essendo il ancora in vita, seppur in condiZIni molto critiche -, quanto Pt_1 piuttosto una lesione dello stesso, grave o addirittura gravissima per l'entità delle lesioni riportate dal In ragione di ciò si ritiene più adeguato, ai fini della liquidaZIne del Pt_1 danno, fare riferimento ai parametri di cui alle Tabelle di Roma che, a differenza delle
Tabelle milanesi, specificamente prevedono un meccanismo di liquidaZIne del danno in caso di danno da lesione grave del rapporto parentale.
L'ammontare del danno va in concreto commisurato tenendo in consideraZIne le circostanze del caso specifico in modo tale da adeguare il risarcimento all'entità della sofferenza patita da ciascun congiunto e ai riflessi che le macrolesioni permanenti riportate dal danneggiato hanno sulla vita di ciascuno, evitando così che la liquidaZIne segua un criterio astratto e automatico. Le Tabelle del Tribunale di Roma (2023) prevedono due diverse componenti del danno:
a) il danno morale relativo all'aspetto interiore del danno sofferto dal congiunto per il quale
è stato previsto un importo punto quantificato in € 3.474,00;
b) un danno dinamico-relaZInale coincidente con la modificaZIne peggiorativa delle
55 relaZIni di vita esterne del soggetto, in funZIne della presenza o meno del riconoscimento di un diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruiZIne di una assistenza per il futuro;
ed infatti doversi occupare dell'assistenza prestando direttamente la propria attività personale, è fatto diverso da quello di doverla fornire soltanto in parte perché vi è la presenza di personale qualificato a ciò preposto. Con riferimento a tale ultima componente, si evidenzia che la stessa può essere riconosciuta soltanto a coloro che sono titolari dell'obbligo di assistenza - in presenza di coniuge (o convivente more uxorio) l'assistenza deve essere garantita dallo stesso (cfr. punti 73 e 74 delle tabelle di Roma ediZIne 2023 -; il valore di questa seconda componente del danno è stimata in un importo variabile da un minimo del valore punto di € 2.450,00 ad un massimo di € 3.474,00 tenuto conto delle circostanze del singolo caso concreto.
La liquidaZIne è eseguita sulla base di quattro parametri:
1. relaZIne di parentela con il danneggiato;
2. età della vittima primaria;
3. età della persona da risarcire;
4. numero di soggetti presenti nel nucleo familiare;
5. percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato.
Il conteggio è eseguito con la seguente modalità:
- somma dei punti attribuiti sulla base dei parametri di cui ai punti 1-2-3 sopra indicati;
- il totale è moltiplicato per il coefficiente individuato al punto 4;
- il punteggio così ottenuto va moltiplicato per il valore monetario del punto e per la percentuale di invalidità permanente.
Gli importi risultanti dalle predette operaZIni (sotto dettagliate) vanno rivalutati dal
1.1.2024 alla data odierna (trattandosi di tabella del 2023 e quindi con valori risarcitori non più attuali ad oggi).
Sulla scorta di questi principi, nel caso di specie, per quanto riguarda i danni da lesione del rapporto parentale, si osserva quanto segue.
1. È risarcibile il danno non patrimoniale patito da prima convivente e da maggio Parte_5
2025, moglie del poiché è emerso in corso di causa che la e il si Pt_1 Pt_5 Pt_1 conoscono dal 2009 e convivono stabilmente dal 2010; che i due avevano un legame affettivo serio e stabile fondato sull'assistenza morale e materiale reciproca e su un progetto di vita
56 condiviso, tant'è che avevano anche valutato la possibilità di avere un figlio, progetto poi arenato forse per l'età degli stessi attori e, comunque, definitivamente abbandonato dopo il sinistro;
condividevano gli amici e l'affetto delle famiglie, dato che frequentava Parte_5 regolarmente la famiglia di . A seguito del sinistro, ha continuato ad assistere Pt_1 Pt_5 quotidianamente il senza mai abbandonarlo, occupandosi personalmente, insieme ai Pt_1 badanti, della sua cura e assistenza, fatto che certamente ha comportato per non solo una Pt_5 sofferenza nel vedere il proprio attuale marito, ridotto in gravissime condiZIni, ma anche una alteraZIne delle abitudini di vita e della propria quotidianità, oggi dedicata alla cura di . Pt_1
Nel caso di specie va considerato che il coniuge è l'unico titolare dell'obbligo di assistenza nei confronti del danneggiato e che, benché coadiuvata nella la cura e l'assistenza del malato da una badante, i cui costi sono stati contemplati nel risarcimento di cui alla presente sentenza, si tratta non di meno di una situaZIne molto complessa da gestire per l'unico familiare convivente, atteso il grado di compromissione totale del Pt_1
Per questi motivi
si ritiene di liquidare il valore monetario per il danno dinamico-relaZIne nell'importo prossimo al valore massimo e così per 3.100,00 (per il danno dinamico-relaZInale), a cui vanno aggiunti € 3.474,00 per danno morale, per un totale valore monetario del punto di €
6.574,00.
2. È risarcibile il danno patito dai genitori di e Parte_1 Parte_3 Persona_1 deceduta a luglio 2025, poiché lo stretto legame di parentela fa presumere l'esistenza di un rapporto affettivo che comunque è stato allegato e provato in questo giudiZI. I testi hanno riferito che il era solito passare regolarmente del tempo con i genitori, soprattutto con la Pt_1 madre con la quale trascorreva una settimana di vacanza al mare tutte le estati. In ragione del vincolo strettissimo di parentela, è presumibile la sofferenza patita dai genitori nel vedere il proprio figlio gravemente invalido e con la necessità di essere continuamente assistito, circostanza che ha comportato dolore, patimento e profonda preoccupaZIne. È altresì emerso che il padre ha più volte accompagnato il figlio durante i soggiorni presso i luoghi di cura, cosa che dimostra un coinvolgimento diretto del genitore e una alteraZIne delle sue abitudini quotidiane. Per tutti questi motivi, considerata l'età avanzata dei genitori che verosimilmente accresce la loro sofferenza, considerato altresì che l'attività di assistenza è prestata solo dal coniuge del con l'ausilio di un collaboratore domestico, e che i genitori non si occupano Pt_1 della stessa, si ritiene di liquidare il valore monetario del punto in € 3.474,00 (danno solo morale e non dinamico relaZInale).
3. È altresì risarcibile il danno non patrimoniale patito da sorella di , non Parte_2 Pt_1
57 solo in ragione del rapporto stretto di parentela che fa presumere la relaZIne affettiva e la sofferenza patita, ma anche del fatto che la stessa, pur non essendo convivente, ha allegato di essersi personalmente occupata di questioni inerenti al fratello, e della gestione dei suoi interessi, tant'è che risulta essere curatore speciale del fratello. È altresì emerso, dalle testimonianze, che il e la famiglia di erano uniti e si frequentavano spesso. Per Pt_1 Pt_2 questi motivi, considerato anche che l'attività di assistenza è prestata solo dal coniuge del con l'ausilio di un collaboratore domestico, si ritiene di liquidare il valore monetario del Pt_1 punto in € 3.474,00.
4. Non può invece essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale domandato da nipote del atteso che a differenza dei genitori, della sorella e della Parte_4 Pt_1 attuale moglie del con i quali intercorre un rapporto di parentela strettissimo, e Pt_1 Pt_1 sono parenti di 3° grado in linea collaterale. In presenza di legami parentali così Pt_4 distanti non può ritenersi sufficiente, in termini probatori, la mera allegaZIne dell'esistenza di un rapporto di parentela, in assenza di altre prove in merito al rapporto concretamente intrattenuto con lo ZI. Sul punto, non ha allegato nulla, né sul tempo trascorso Parte_4 con lo ZI, né sull'intensità della loro relaZIne o frequentaZIne. L'unica allegaZIne riguarda l'asserito turbamento patito da dopo l'incidente dello ZI, documentato dalla relaZIne
Pt_4 psicologico-clinica sub doc. 79 citaZIne. Dalla relaZIne emerge che presenta o
Pt_4 comunque presentava, delle difficoltà che dipendono, prevalentemente, se non addirittura interamente, da fatti estranei all'incidente dello ZI (episodi di derisione e prese in giro a scuola, con fatica a difendersi, ragione per cui subisce passivamente ingiustizie manifestando questi disagi con sintomi fisici;
non frequenta la scuola volentieri, questo clima scolastico gli genera una sensaZIne di ansia). La dottoressa ha dato atto dell'esistenza di uno stato di angoscia e sofferenza di nei confronti dello ZI , circostanza questa comprensibile poiché
Pt_4 Pt_1 si è trattato di un evento drammatico che può aver colpito in modo particolare
Pt_4 considerata anche la sua verosimile fragilità. Tuttavia, questa reaZIne del minore non implica la prova né di un rapporto pregresso con lo ZI, né tantomeno della sua intensità. Né è stato accertato un nesso causale tra il disagio di a scuola e la vicenda dello ZI, atteso che la
Pt_4 stessa relaZIne della psicologa riporta quanto riferito dai genitori e cioè che il ragazzo non era mai andato a scuola volentieri e che le difficoltà ed i malesseri erano già preesistenti. La domanda di va dunque respinta. Parte_4
Pertanto, considerato quanto sopra, i danni non patrimoniali sono liquidati equitativamente sulla
58 base dei criteri di cui alla Tabella di Roma ed. 2023, come segue.
danno non patrimoniale di Parte_5
➢ relaZIne di parentela con il danneggiato (coniuge) = 20 punti;
➢ età della vittima primaria all'epoca del fatto (47 anni) = 6 punti;
➢ età della persona da risarcire all'epoca del fatto (43 anni) = 5 punti
➢ totale punti 31 da moltiplicare per il valore del punto di 6.574,00, per il coefficiente di 1 pari al numero di soggetti presenti nel nucleo familiare tenuti all'assistenza, e infine per la percentuale di invalidità riportata dal danneggiato (95%) = € 193.604,30 importo rivalutato all'attualità in €
197.089,18 (di cui € 3.484,88 per rivalutaZIne.)
danno non patrimoniale di Parte_3
➢ relaZIne di parentela con il danneggiato (genitore) = 20 punti;
➢ età della vittima primaria all'epoca del fatto (47 anni) = 6 punti;
➢ età della persona da risarcire all'epoca del fatto (78 anni) = 3 punti
➢ totale punti 29 da moltiplicare per il valore del punto di € 3.474,00, per il coefficiente di 1 pari al numero di soggetti presenti nel nucleo familiare tenuti all'assistenza, e infine per la percentuale di invalidità riportata dal danneggiato (95%) = € 95.708,70 importo rivalutato all'attualità in €
97.431,46 (di cui € 1.722,76 per rivalutaZIne)
danno non patrimoniale di Persona_1
➢ relaZIne di parentela con il danneggiato (genitore) = 20 punti;
➢ età della vittima primaria all'epoca del fatto (47 anni) = 6 punti;
➢ età della persona da risarcire all'epoca del fatto (81 anni) = 2 punti
➢ totale punti 28 da moltiplicare per il valore del punto di € 3.474,00, per il coefficiente di 1 pari al numero di soggetti presenti nel nucleo familiare tenuti all'assistenza, e infine per la percentuale di invalidità riportata dal danneggiato (95%) = € 92.408,40 importo rivalutato all'attualità in € 94.071,75 (di cui € 1.663,35 per rivalutaZIne)
danno non patrimoniale di Parte_2
➢ relaZIne di parentela con il danneggiato (sorella) = 15 punti;
➢ età della vittima primaria all'epoca del fatto (47 anni) = 6 punti;
➢ età della persona da risarcire all'epoca del fatto (44 anni) = 5 punti
➢ totale punti 26 da moltiplicare per il valore del punto di € 3.474,00, per il coefficiente di 1 pari
59 al numero di soggetti presenti nel nucleo familiare tenuti all'assistenza, e infine per la percentuale di invalidità riportata dal danneggiato (95%) = € 85.807,80 importo rivalutato all'attualità in € 87.352,34 (di cui € 1.544,54 per rivalutaZIne).
Su tutti gli importi, come sopra determinati e rivalutati, sono poi dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Si evidenzia altresì che
- madre del è deceduta il 26 luglio 2025; Persona_1 Pt_1
- ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità della moglie;
mentre Parte_3
e hanno accettato puramente e semplicemente l'eredità della madre (atto Pt_1 Parte_2 notarile sub. allegato C alla comparsa conclusionale attorea);
- a seguito del decesso della gli eredi si sono costituiti in giudiZI ai sensi dell'art. 330 c.p.c. Per_1 ed hanno chiesto iure ereditatis la corresponsione della somma riconosciuta alla madre;
- Il risarcimento del danno patito dalla per lesione del rapporto parentale andrà corrisposto Per_1 iure successionis in favore di e Pt_1 Parte_2
Sui danni patrimoniali dei congiunti di
[...] padre di ha chiesto il risarcimento delle seguenti spese Persona_12 Parte_1 sostenute per l'assistenza del figlio : Pt_1
- € 16.592,00 (cioè € 13.600,00 oltre IVA) come da preventivo 26/2/18 per abbattimento barriere architettoniche immobile in Solcio in Lesa (NO), Strada Statale del Sempione 159;
- € 560,00 spesa pernottamento a pernottamento b&b KIKI come da ricevuta 9/2017 Per_8
- € 282,00 spesa pernottamento a pernottamento casa albergo Pelascini come da Per_8 ricevuta n. 176/17
- € 6.840,00 spesa viaggi da Torino a EL per 45 weekend: € 76 costo viaggio a/r come da report via michelin
- Per un totale danni patrimoniali di € 24.274,00
ha chiesto il risarcimento delle seguenti spese affrontate per l'assistenza del Parte_5
Pt_1
- € 135,00 per spesa pernottamento a pernottamento b&b KIKI come da ricevuta Per_8
7/2017;
- € 96,00 per spesa pernottamento a pernottamento casa albergo Pelascini come da Per_8
60 ricevuta n. 201/17
- € 6.840,00 spesa viaggi da Torino a EL per 45 weekend: € 76 costo viaggio a/r come da report via michelin
- Per un totale di spese di assistenza pari ad € 7.071,00.
Le convenute e hanno contestato la richiesta delle spese non supportate da CP_1 CP_2 fatture ma solo da preventivi/report, delle spese non direttamente riconducibili ai congiunti del danneggiato e/o al sinistro, e comunque delle spese eccessive e superflue.
ha rilevato l'irrisarcibilità delle spese evidenziando che – ferma le Controparte_3 necessità di una attenta verifica che non si tratti di duplicaZIne delle medesime voci di spesa - Si tratta, infatti, di spese che non sono conseguenza immediata e diretta del sinistro, non essendo in alcun modo necessarie. Parimenti sarebbe infondata la richiesta di € 16.592,00 avanzata da Parte_3
“per i lavori nell'immobile di proprietà del sig. per l'abbattimento delle
[...] Parte_6 barriere architettoniche al fine di permetterne la frequentaZIne al sig. .”, perché si Parte_1 tratta di opera non eseguita e in ogni caso afferente a un immobile che non è neppure di proprietà del diretto danneggiato.
Le spese chieste da e sono risarcibili soltanto in parte sulla Parte_3 Parte_5 base delle seguenti consideraZIni.
➢ Non sono risarcibili i costi di viaggio Torino-EL (andata e ritorno). È condivisibile e normale che un familiare senta la necessità di recarsi a trovare un parente gravemente invalido,
e che la stessa esigenza possa essere sentita dal danneggiato che dalla visita trova conforto.
Questa esigenza, assolutamente comprensibile, avrebbe giustificato il rimborso delle spese di viaggio ove documentate oppure ove, in caso di assenza di documentaZIne, fosse stato comunque provato l'esborso ancorché in assenza di un importo puntualmente determinato. Gli attori avrebbero potuto offrire questa prova o producendo i passaggi autostradali o almeno deducendo capi di prova per testi al fine di dare evidenza delle visite fatte al familiare e del numero delle stesse durante il periodo per cui è richiesto il rimborso. In assenza di alcuna prova, le spese meramente stimate non possono essere riconosciute perché non è dato sapere se e quante volte i familiari abbiano viaggiato verso il luogo di cura, né è indicato in modo preciso il mezzo di trasporto che sarebbe stato utilizzato;
né ancora è dato sapere se i familiari si siano spostati insieme oppure separatamente e quindi utilizzato più mezzi. Il costo stimato da parte attrice per un numero di viaggi da lei stessa meramente stimato non ha trovato quindi alcun riscontro né nella documentaZIne prodotta, né all'esito dell'istruttoria.
La domanda per queste spese va pertanto respinta.
61 ➢ Non è neppure risarcibile la spesa preventivata per l'abbattimento delle barriere architettoniche della casa di sua proprietà poiché, a fronte della contestaZIne della controparte, non è stato provato l'esborso; in ogni caso, si tratta di una spesa che non può ritenersi diretta conseguenza del sinistro per cui è causa. Poiché l'abbattimento delle barriere riguarda un immobile che non è di proprietà di , non è adibito a residenza o dimora abituale né del danneggiato, né del Pt_1 padre che vivono stabilmente a Torino;
si tratta piuttosto di un immobile che si è detto essere stato frequentato negli anni passati dal durante i periodi di vacanza, circostanza questa Pt_1 comunque non sufficiente a giustificare la richiesta di porre l'eventuale spesa, che è stata solo preventivata, a carico delle convenute.
❖ Per quanto riguarda sono risarcibili le spese documentate (doc. 18) di € Parte_3
560,00 per pernottamento a pernottamento b&b KIKI come da ricevuta 9/2017 e di Per_8
€ 282,00 spesa pernottamento a pernottamento casa albergo Pelascini come da Per_8 ricevuta n. 176/17, atteso che con riferimento all'importo di € 560,00, all'udienza del 1.4.2025, il difensore di parte attrice ha esibito pec, con allegata fotocopia della ricevuta di pagamento di
€ 560,00 relativa al soggiorno di e di presso il B&B Kiki, spedita Pt_5 Controparte_7 dall'avvocato della struttura. I convenuti non hanno contestato la ricevuta relativa al soggiorno;
peraltro è pacifico che il sia stato ricoverato presso l'ospedale Moriggia Pelascini di Pt_1
GR (CO); è altresì risarcibile la spesa di € 282,00 sostenuta sempre per il pernottamento a La somma di € 560,00 è rivalutata dalla data della ricevuta (30.4.2017) Per_8 all'attualità con il risultato di € 670,88 (di cui € 110,88 per rivalutaZIne), la spesa di 282,00 è rivalutata dalla data della ricevuta (22.4.2017) all'attualità con il risultato di € 337,84 (di cui €
55,84 per rivalutaZIne). Il totale ammonta quindi ad € 1.008,72.
▪ Per quanto riguarda sono risarcibili le spese documentate (doc. 17) di € 135,00 e Parte_5 di € 96,00 per pernotto presso poiché è pacifico che il fosse lì ricoverato;
la Per_8 Pt_1 spesa, con particolare riguardo a quella presso il B&B Kiki non è stata contestata dalle parti convenute. La spesa di € 135,00 è rivalutata dalla data della ricevuta (25.4.2017) all'attualità con il risultato di € 161,73 (di cui € 26,73 per rivalutaZIne); la spesa di € 96,00 è rivalutata dalla data della ricevuta (2.5.2017) all'attualità con il risultato di € 115,30 (di cui € 19,30). Il totale ammonta ad € 277,03.
In definitiva
- Sono dovuti a € 1.008,72 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_3
- Sono dovuti a € 277,03 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Parte_5
62 Per quanto riguarda invece sorella del questa ha chiesto Parte_2 Pt_1
1. il rimborso di € 2.676,00 per spese per assistenza medica figlio minore (terapia Parte_4 psicologica per difficoltà relaZInale con ZI (anni 2017 e spesa futura 2018) - v. Parte_1 relaZIne;
2. il risarcimento di € 204.660,00 per diminuZIne introiti lavorativi (mancata promoZIne anno
2016: minor incasso annuo pari ad € 15.000 annuo, capitalizzato sulla base del coefficiente capitalizzaZIne r.d.
9.10.1922 n. 1403 anni 45 (15,16) con abbattimento 10% per scarto tra vita fisica e vita lavorativa).
Le convenute hanno contestato la risarcibilità dei suddetti danni poiché non provate e non essendo stata dimostrata la riferibilità causale delle stesse alle lesioni conseguite al nel sinistro Pt_1 per cui è causa.
La domanda di va respinta. Parte_2
❖ non è emerso nell'istruttoria svolta che vi sia un nesso causale tra il sinistro di e Pt_1
l'asserita mancata promoZIne lavorativa di L'allegaZIne sul punto è generica: Pt_2
l'attrice non ha spiegato il lavoro svolto, né il tipo di promoZIne perduta, né la posiZIne lavorativa di partenza, né in che cosa sarebbe consistito l'asserito miglioramento. Inoltre non è emerso che questo asserito pregiudiZI lavorativo sia stato patito per la necessità di prestare assistenza al fratello, poiché pur essendo emerso che si sia occupata di , Parte_2 Pt_1 in qualità di suo curatore speciale, non è stato provato che il mancato conseguimento della promoZIne sia stato motivato da esigenze specifiche di assistenza del fratello, magari anche per un lungo periodo;
né tantomeno l'attrice ha spiegato in che cosa sia consistita l'assistenza da lei prestata ai genitori che sarebbe stata tutta a suo carico e quindi come ciò abbia precluso un avanzamento sul lavoro. In assenza di prova, il risarcimento non può essere riconosciuto.
❖ Per quanto riguarda le spese sostenute per l'assistenza psicologica del figlio, come detto poco più sopra, è emerso chiaramente dalla relaZIne allegata che avesse, a quel tempo, Pt_4 alcuni problemi anche sganciati dalla vicenda dello ZI;
ed infatti nella relaZIne si esaminano soprattutto problemi relativi alla scuola, ai rapporti con i compagni, forse anche legati a fenomeni di bullismo, cosa che rende più probabile che il supporto psicologico sia stato necessario per queste ragioni, piuttosto che per la grave invalidità dello ZI. Questo fatto che pur potrebbe aver toccato la sensibilità di non può dirsi causa esclusiva o perlomeno Pt_4 prevalente del percorso psicologico intrapreso dal minore. Per queste ragioni, la richiesta di rimborso della spesa va respinta.
63 Sulla domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_3
Le convenute e , costituendosi in giudiZI, hanno proposto domanda di manleva CP_1 CP_2 nei confronti dell'AssicuraZIne, chiedendo di essere tenute indenni da quanto le stesse dovranno corrispondere al danneggiato, nonché delle loro spese di giudiZI ex art. 1917 comma 3 c.c..
non ha contestato l'operatività della polizza e quindi che la stessa debba Controparte_3 coprire il danno;
ha tuttavia negato la risarcibilità delle spese di lite sostenute dalle convenute atteso che gli attori hanno esercitato l'aZIne diretta ex art. 144 Cod. Ass. Priv. nei confronti di
[...] che si è fatta carico del contenZIso;
già in sede penale, ragione per cui la costituZIne CP_3 delle altre convenute, seppur legittima, non era necessaria.
La domanda di manleva va accolta anche per quanto riguarda le spese legali delle convenute e poichè non è emerso in corso di causa che l'AssicuraZIne si sia offerta di assumere la CP_1 CP_2 gestione di questa vertenza anche per le convenute, a mezzo di un difensore suo fiduciario. Questo è infatti avvenuto soltanto per il procedimento penale (doc. 10 AssicuraZIne). Per questa ragione è stato del tutto legittimo, opportuno e necessario per la e la , citate in giudiZI dagli attori, CP_1 CP_2 costituirsi e difendersi in modo autonomo, proponendo una specifica domanda di manleva nei confronti dell'AssicuraZIne. In questo modo, infatti, le stesse hanno potuto svolgere una difesa considerata l'ingente domanda risarcitoria ed il fatto che stragiudizialmente l'AssicuraZIne, aveva pagato il danneggiato solo in minima parte.
Per queste ragioni va interamente accolta la domanda di manleva.
Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice
La domanda va respinta atteso che la condotta difensiva tenuta da non Controparte_3 può considerarsi connotata da colpa grave o dolo, perché pur essendo vero che il risarcimento erogato in sede stragiudiziale non era sufficiente a soddisfare la richiesta risarcitoria, è altrettanto vero che la domanda non è stata accolta nell'intero ammontare o, comunque, il contradditorio con l'AssicuraZIne ha consentito di individuare tutti i danni risarcibili e non ancora risarciti, nonché di valutare e quantificare le ulteriori voci di danno, alcune delle quali sono state respinte o sono state liquidate in misura ridotta.
Per quanto riguarda invece il mancato raggiungimento di una conciliaZIne, il rifiuto non giustifica un risarcimento ex art. 96 c.p.c. ma al più un accollo delle spese di lite ove l'assicuraZIne si fosse negata a risarcire l'esatto importo che verrà liquidato in sentenza, cosa che non è accaduta in questo caso.
Infatti la conciliaZIne è stata tentata soltanto in sede di CTU medico legale ed ha avuto ad oggetto le spese mediche passate e future, e il danno non patrimoniale del mentre non sono state intavolate Pt_1
64 trattative per tutte le ulteriori voci di danno comunque richieste dagli attori. Per questa ragione, non si ravvisa un ingiustificato rifiuto da parte della AssicuraZIne a transigere la controversia atteso che in sede di CTU non era stato comunque esaurito l'intero thema decidendum specialmente in punto quantum.
In conclusione
Accertata la responsabilità delle convenute nel sinistro per cui è causa, vanno risarciti in favore degli attori i seguenti danni.
in favore di Parte_1
- € 164.139,70 per residuo danno non patrimoniale (biologico permanente e temporaneo)
- € 31.041,37 per spese mediche pregresse
- € 1.700,00 spese mediche future (escluse dalla rendita)
- € 1.960,70 per trasporto centro Puzzle
- € 36.587,93 per acquisto autovettura ed adattamenti
- € 18.276,39 per spese viaggio/alimenti/trasporto/alloggio/albergo
- € 50.058,06 per spese pregresse di assistenza domiciliare
- € 344.185,19 per lucro cessante fino alla sentenza
- € 1.335,40 per procura notarile data alla sorella
- € 1.456,68 per consulenza medico legale ante causam proc. penale
- € 5.064,22 per consulenza cinematica ante causam proc. penale
- € 24.056,15 spese di lite del procedimento penale
- TOTALE € 679.861,79 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo
A titolo di rendita vanno erogati:
- € 6.070,00, per spese mediche
- € 264,00 per viaggio annuale a EL per visita neurochirurgica
- € 613,55 per assistenza domiciliare futura
- TOTALE RENDITA ANNUALE € 6.947,55 da erogare in favore del beneficiario vita natural durante con rivalutaZIne di anno in anno secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2026.
- € 27.381,35 a titolo di rendita annuale da erogare al solo fino al raggiungimento dell'età Pt_1 pensionabile (65 anni e 8 mesi di età), con rivalutaZIne di anno in anno secondo gli indici
ISTAT a partire da gennaio 2026.
65 in favore di Parte_5
- € 197.089,18 per danno non patrimoniale
- € 277,03 per spese di pernotto
- TOTALE € 197.366,21 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo in favore di Parte_3
- € 97.431,46 per danno non patrimoniale
- € 1.008,72 per spese di pernotto
- TOTALE € 98.440,18 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo in favore di Parte_2
- € 87.352,34 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo in favore di e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
Persona_1
- € 94.071,75 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico delle parti convenute in solido in quanto soccombenti. In ragione della domanda di manleva, è tenuta a manlevare la e la di Controparte_3 CP_1 CP_2 quanto le stesse dovranno corrispondere a parte attrice, nonché al rimborso delle spese di lite delle stesse convenute e . CP_1 CP_2
La liquidaZIne delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudiZI - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisaZIne che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00, tenuto conto della somma liquidata in sentenza;
- il compenso dovuto a parte attrice è aumentato del 10% per ciascun attore, oltre a TI PP, ad ecceZIne del nipote la cui domanda risarcitoria non è stata accolta, ai sensi Parte_4 dell'art. 4 2° comma DM 147/2022 e cioè del 40 % complessivo;
questo aumento, contenuto nel
66 10%, si giustifica per il fatto che le difese svolte dagli attori sono state sostanzialmente uguali, ad ecceZIne della parte relativa al risarcimento del danno, chiesto da ciascuno per differenti motivi.
- Non viene invece applicato l'aumento al compenso dovuto in manleva dalla AssicuraZIne alle convenute e CP_1 CP_2
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 5.989,00 + 40% per la fase di studio
€ 3.951,00 + 40% per la fase introduttiva
€ 17.594,00 + 40% per la fase istruttoria
€ 10.417,00 + 40% per la fase decisionale
Totale € 37.951,00 +40% = Totale € 53.131,40
Esborsi € 1.686,00 per contributo unificato + € 27,00 per marca da bollo;
non sono rimborsate altre spese non documentate.
Spese di entrambe le CTU a carico delle convenute in solido;
è tenuta a Controparte_3 manlevare la e la di quanto queste dovranno corrispondere a titolo di spese di CTU. CP_1 CP_2
Parte attrice non ha documentato le spese di CTP, solo genericamente richieste negli atti conclusivi, senza indicare l'importo, la parcella o le ricevute di pagamento relative
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 personalmente e in qualità di erede di Persona_1 Parte_2 personalmente e in qualità di erede di Persona_1 Parte_3
contro Parte_4 Parte_5 Controparte_1 CP_2
, ogni diversa istanza ed ecceZIne disattesa,
[...] Controparte_3 così provvede: dichiara tenuti e condanna , Controparte_1 Controparte_2
l pagamento in solido delle seguenti somme: Controparte_3 in favore di Parte_1
▪ € 679.861,79 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo
▪ € 6.947,55 a titolo di rendita da erogare annualmente vita natural durante, con rivalutaZIne di anno in anno a partire da gennaio 2026 sulla base degli indici ISTAT;
▪ € 27.381,35 a titolo di rendita annuale da erogare al solo fino al raggiungimento dell'età Pt_1 pensionabile (65 anni e 8 mesi di età), con rivalutaZIne di anno in anno a partire da gennaio
2026, secondo gli indici ISTAT;
67 in favore di Parte_5
▪ € 197.366,21 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
in favore di Parte_3
▪ € 98.440,18 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
in favore di Parte_2
▪ € 87.352,34 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
in favore di e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
[...]
▪ € 94.071,75 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_4 dichiara tenute e condanna , Controparte_1 Controparte_2 all'integrale rimborso delle spese del giudiZI in favore di Controparte_3
personalmente e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 [...] personalmente e in qualità di erede di Parte_2 Persona_1 Parte_3
liquidandole in € 53.131,40 per compensi ed €
[...] Parte_4 Parte_5
1.686,00 ed € 27,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
accoglie la domanda di manleva proposta da Controparte_1 CP_2
nei confronti di
[...] Controparte_3
e per l'effetto, pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimenti del 5.2.2023 e del 19.6.2025, a carico di e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
;
[...] dichiara tenuta e condanna a manlevare Controparte_3 CP_1
di quanto le stesse saranno tenute a pagare agli attori
[...] Controparte_2 in conseguenza della condanna, sia a titolo di risarcimento del danno, spese di lite e di CTU;
dichiara tenuta e condanna ll'integrale rimborso delle spese del Controparte_3 giudiZI in favore di , liquidandole Controparte_1 Controparte_2 in € 37.951,00 per compensi ed € 1.686,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
Torino, 10.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
68 69 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il Collegio sul punto richiama Crönlein etl, 2015; et al, 2024, ed ha evidenziato che in particolare et al Per_6 Per_6 (2024) identificarono soli 40 casi di dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotide interna riportati in letteratura dal 1973 al 2020.
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta SeZIne Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7202/2021 promossa da:
(Cod. Fisc. , personalmente e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc. , (Cod. Fisc. Persona_1 C.F._2 Parte_2
), personalmente e in qualità di erede di (Cod. C.F._3 Persona_1
Fisc. , (Cod. Fisc. ), C.F._2 Parte_3 C.F._4
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Parte_4 C.F._5 Parte_5
), difesi dall'avv. FEZIA MARIO e dall'avv. MONOPOLI ISABELLA, ed C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio in VIA AVOGADRO, 19 10121 TORINO
ATTORI contro
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
(Cod. Fisc. ), difese dall'avv. VIETTI MONICA e dall'avv. GROMIS
[...] C.F._8
DI NA RI, ed elettivamente domiciliate presso lo studio in VIA LAMARMORA, 56
10100 Torino
(Cod. Fisc. e P.I. ), difesa dall'avv. MORELLI Controparte_3 P.IVA_1
ADRIANA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in VIA CURTATONE N. 6 20122 MILANO
CONVENUTE
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, ecceZIne e deduZIne, previe le più opportune declaratorie e provvidenze del caso e di legge
- Previa, se del caso, acquisiZIne nel presente giudiZI del fascicolo relativo al procedimento penale
Giudice di Pace di Torino rubricato con il n. 595/2016 R.G.P.M. e n. 684/2016 R.G. GdP mod. 16 bis intentato nei confronti della signora Controparte_1
- previa, se del caso, disposiZIne di una nuova consulenza tecnica volta ad accertare la dinamica sinistro incorso al sig. e le responsabilità del conducente del veicolo investitore Fiat 500 Parte_1 signora , oltre che ad accertare e quantificare i danni tutti lamentati dalle parti Controparte_1 attrici
NEL MERITO:
- Previo accertamento e declaratoria di responsabilità unica ed esclusiva della signora CP_1
quale conducente e altresì proprietaria del veicolo FIAT 500, targato DM940ZW, nella
[...] causaZIne dei danni per cui è giudiZI, condannarsi la stessa e la comproprietaria dell'autoveicolo signora e la società in persona del legale CP_2 Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, compagnia assicurativa del veicolo della parte convenuta, in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti:
a) dal sig. ing. , per un totale come da narrativa di € 3.927.932,28 (Euro Parte_1 tremilioninovecentoventisettemilanovecentotrentadue/28) (di cui € 3.546.873,28 a titolo di danno patrimoniale ed € 1.111.059,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
b) dal signor , nella propria qualità di padre del sig. , per un totale Parte_3 Parte_1 come da narrativa di € 356.194,00 (Euro trecentocinquanta seimilacentonovantaquattro/00) (di cui
Euro 24.274,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
c) dalla signora nella propria qualità di madre del sig. , per un Persona_1 Parte_1 totale come da narrativa di € 331.920,00 (Euro trecento trentunomilanovecentoventi/00) (di cui Euro
331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
d) dalla signora nella propria qualità di sorella del sig. per un totale Parte_2 Parte_1 come da narrativa di € 351.466,00 (Euro trecentocinquantunomila quattrocentosessantasei/00) (di cui
Euro 207.336,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
2 e) dal minore in persona dell'esercente la potestà genitoriale signora , Parte_4 Parte_2 nella propria qualità di nipote del sig. , per un totale come da narrativa di € 144.130,00 Parte_1
(Euro centoquarantaquattromilacento trenta/00) a titolo di danno non patrimoniale od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
f) dalla signora nella propria qualità di convivente more uxorio del signor Parte_5 Pt_1
, per un totale come da narrativa di € 338.991,00 (Euro
[...] trecentotrentottomilanovecentonovantuno/00) (di cui Euro 7.071,00 a titolo di danno patrimoniale ed
Euro € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale) od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
- il tutto oltre a rivalutaZIne monetaria ove dovuta ex art. 1124 c.c. pari all'indice annuo ISTAT, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno per i titoli di premessa;
- compensi di avvocato, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15% ex art. 13 l. 247/2012 e art. 2 D.M. 55 del 2014, rimborso forfetario ed eventuali anticipaZIni al CTU ed al CTP giuste note, tasse di registraZIne di sentenza interamente rifusi.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Per le convenute e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria deduZIne, istanza ed ecceZIne: in via istruttoria:
-se del caso, disporsi la rinnovaZIne/l'integraZIne della CTU cinematico-ricostruttiva per i motivi espressi in atti dalla convenuta Controparte_3
-richiedere ai sensi dell'art. 213 c.p.c. informaZIni scritte all'INPS relativamente a tutti i sussidi/pensioni/assegni/indennità percepiti e percipiendi dal sig. in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa e in funZIne di ristoro del pregiudiZI sofferto;
-rigettare le istanze istruttorie formulate dagli attori e non ammesse, per i motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. ovvero perché non riproposte;
nel merito:
-accertato e dichiarato sussistente il concorso di colpa nella causaZIne del sinistro per cui è causa tra il sig. e, conducente del motociclo Piaggio FLY targato CM41170 e la sig.ra Parte_1 [...] conducente della autovettura Fiat 500 targata DM940ZW, determinare le percentuali di CP_1 effettiva responsabilità a ciascuno ascrivibili e, per l'effetto, circoscrivere l'eventuale condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno degli attori nella quota di responsabilità accertata in capo alla sig.ra e ai soli danni strettamente dovuti siccome fondati e provati, CP_1
3 detratta la somma già pagata in favore del sig. dalla Parte_1 Controparte_3 detratte le prestaZIni a qualunque titolo riconosciute al danneggiato dall'INPS e dagli altri enti di assistenza e detratto l'importo percepito dall'attore a titolo di indennizzo in forza di Parte_1 polizza infortuni privata;
in via riconvenZInale
-dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a tenere indenne e manlevare le convenute signore e Controparte_1 CP_2
da tutte le somme, quali capitale, interessi e spese, comprese quelle di lite, eventuali CTU
[...]
e CTP, che le convenute siano tenute a corrispondere agli attori in relaZIne al sinistro per cui è causa;
-dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a rifondere alle signore e le spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, comprese quelle di CTP e CTU, sostenute per resistere all'aZIne degli attori;
in ogni caso:
-con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
Per la convenuta Controparte_3
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, ecceZIne e deduZIne reietta, previa declaratoria di concorrente responsabilità di per il verificarsi dell'incidente, di carenza Parte_1 di legittimaZIne attiva del predetto attore per le somme pagate e/o capitalizzate dall'INPS in suo favore e previe le altre declaratorie del caso,
A) dato atto che la convenuta ha già corrisposto a il complessivo Controparte_3 Parte_1 importo di € 780.000,00 - di cui di € 50.000,00 in data 18/05/2017 a titolo di provvisionale, oltre alle somme di € 480.000,00 e di € 250.000,00 indicate in atto di citaZIne - dichiarare la predetta somma congrua ed esaustiva di ogni obbligaZIne delle convenute e, conseguentemente ASSOLVERE la da ogni ulteriore domanda e pretesa dal medesimo avanzata, tenuto conto Controparte_3 altresì dell'indennizzo percepito dall'attore in forza di polizza privata infortuni. Vinte le Parte_1 spese.
B) Respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande proposte da Parte_3
in proprio e quale madre del minore e Persona_1 Parte_2 Parte_4
Vinte le spese. Parte_5
C) In via subordinata, salvo gravame, liquidare i danni degli attori nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto e per quanto in stretto nesso causale con l'incidente per cui è causa,
4 detratte le somme già pagate dalla previa rivalutaZIne ed interessi e detratte in Controparte_3 ogni caso le somme di competenza dell'INPS e degli altri Enti assistenziali, nonché le somme pagate all'attore in forza di polizza infortuni.
Respinta ogni diversa e maggior pretesa attorea.
Vinte o compensate le spese.
D) In ogni caso dichiarare infondata la pretesa delle convenute e Controparte_1 CP_2 di condanna di a rifondere loro le spese processuali e,
[...] Controparte_3 conseguentemente, respingere la relativa domanda.
E) In via istruttoria: si chiede occorrendo, la rinnovaZIne della consulenza cinematica d'ufficio ovvero la sua integraZIne per gli aspetti ancora controversi con affidamento dell'incarico ad altro perito. Si ribadisce la contestaZIne delle conclusioni della c,t.u. medico legale per i motivi tutti illustrati nelle osservaZIni del C.T. di parte Dott. Per_2
Si insiste, nella richiesta di informaZIni scritte ex art. 213 c.p.c. all'INPS in merito alle somme pagate
e/o capitalizzate e comunque riconosciute a favore di in conseguenza dell'incidente per Parte_1 cui è causa.
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citaZIne regolarmente notificata, Parte_1 Persona_1 [...]
e citavano in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudiZI e Controparte_1 Controparte_2 [...] rappresentando i seguenti fatti. Controparte_3
• In data 8.2.2016, alle ore 13.30 circa, era alla guida del proprio scooter Piaggio Parte_1
FLY tg. CM41170 e stava percorrendo Via Nizza a Torino, in direZIne Corso Vittorio
LE II.
• Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il era violentemente urtato da Pt_1 CP_1 che, alla guida del veicolo Fiat 500 tg. DM940ZW, percorreva Via Nizza in senso
[...] opposto a quello dell'attore e cioè in direZIne Corso LL;
la in prossimità CP_1 dell'interseZIne tra Via Nizza e Corso Marconi, girava a sinistra senza concedere al la Pt_1 precedenza.
5 • Sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale di Torino che redigevano apposito verbale di sinistro n. 75/2016 e raccoglievano le dichiaraZIni rese dalla e da CP_1 [...]
che aveva assistito al sinistro. Gli agenti riscontravano la violaZIne dell'art. 41 9° Per_3 comma (mancata concessione di precedenza al veicolo del e dell'146 2° comma Codice Pt_1 della Strada (violaZIne della segnaletica stradale), elevando relativo verbale alla conducente della Fiat 500.
• A seguito dell'impatto, il riportava lesioni gravissime ed era trasportato all'Ospedale Pt_1
TO di Torino, dove i sanitari pronosticavano la guarigione dell'attore entro 180 giorni per politrauma, grave trauma cranico e maxillo facciale, trauma toracico e trauma addominale.
• Dall'8.2.2016 al 14.3.2016, il era ricoverato presso il riparto di Anestesia e RianimaZIne Pt_1 del TO di Torino.
• Dal 14.3.2016 al 19.12.2016 il era trasferito presso il reparto di Pt_1 CP_4 del TO di Torino.
[...]
• In data 19.12.2016 era dimesso dal TO e trasferito presso il centro di riabilitaZIne neurologica CA AR di EL ove rimaneva dal 19.12.2016 al 19.4.2017 e dal
2.5.2017 al 13.10.2017.
• Dal 13.10.2017 a febbraio 2019 il era trasferito presso il Centro Puzzle di Torino, Via Pt_1
Cimabue n. 2, dove era sottoposto a iter riabilitativo specifico consistente in riabilitaZIne neuropsicologica e fisioterapia specifica. Trascorreva altresì un periodo presso il Presidio
Riabilitativo Villa TT in Costamasnaga dal 31.1.2019 al 21.3.2019.
• In data 28.2.2019, il in persona della curatrice (sorella), acquistava un Pt_1 Parte_2 immobile in Corso LL n. 20 al fine di essere più vicino al centro Puzzle dove effettuava le terapie fisioterapiche e riabilitative e presso il quale si recava con un automezzo specificamente attrezzato. Da giugno a settembre 2019, effettuava altresì alcune sedute di fisioterapia/rieducaZIne presso il proprio domicilio.
• Negli anni, si sottoponeva a numerose visite, anche specialistiche, tra cui una a Innsbruck nell'agosto 2019.
• A far data dal 7.6.2016, il era dichiarato dall'INPS “invalido con totale e permanente Pt_1 invalidità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (l. 18/80)”.
• I difensori del anche per conto dei di lui congiunti, provvedevano a inoltrare alla Pt_1 [...]
compagnia assicuratrice del veicolo Fiat 500, la richiesta di apertura del sinistro CP_3
6 e la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non;
la Controparte_3 apriva quindi il sinistro n. 1/755/16/00181 del 08.02.2016.
• In data 3.5.2016, il in persona della procuratrice presentava denuncia Pt_1 Parte_2 querela nei confronti della conducente del veicolo Fiat 500, per le gravissime lesioni CP_1 riportate nel sinistro, con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni.
• La era citata a giudiZI davanti al Giudice di Pace quale imputata del reato di cui all'art. CP_1
590 1°, 2° e 3° comma e art. 583 1° comma n. 1 e 2° comma n. 1 e 3 c.p.
• In data 12.10.2016, il Senati depositava atto di costituZIne di parte civile e la
[...] si costituiva quale responsabile civile, riconoscendo pacificamente la CP_3 responsabilità della nel sinistro, asserendo tuttavia la sussistenza di un concorso CP_1 colposo da parte del sulla base della relaZIne dinamico-cinetica del proprio consulente. Pt_1
• Il produceva in giudiZI la relaZIne tecnico cinetica del proprio consulente, dalla quale Pt_1 emergeva invece l'esclusiva responsabilità della CP_1
• In data 18.10.2017, la provvedeva a liquidare a favore del la Controparte_3 Pt_1 somma di € 480.000,00, trattenuta dal a titolo di acconto. Pt_1
• Il procedimento penale davanti al Giudice di Pace (n. 595/2016 R.G.P.M.) iniziava a novembre
2017 e proseguiva nei mesi successivi;
nelle more, si instauravano tra le parti delle trattative e con quietanza del 27.2.2019, il dava atto di aver ricevuto da un Pt_1 Controparte_3 ulteriore acconto di € 250.000,00, con impegno dello stesso a revocare la costituZIne di parte civile e a rimettere la querela, poi rimessa in data 8.4.2019.
• Con invito datato 30.7.2020, i difensori degli attori invitavano gli odierni convenuti a concludere convenZIne di negoziaZIne assistita, senza esito positivo.
• Assumendo come esclusiva la responsabilità del veicolo Fiat 500 nel sinistro per cui è causa, gli attori chiedevano con l'atto di citaZIne, il risarcimento dei seguenti danni: in favore di Parte_1
- danno biologico permanente al 90% con personalizzaZIne massima al 25%: € 1.050.985,00
- danno biologico temporaneo al 100% per la durata di 613 giorni: € 60.074,00
- danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica: €
849.934,48
- danno patrimoniale pensionistico: € 293.675,05
- spese mediche: € 11.320,80
- spese di viaggio verso i luoghi di cura e spese alberghiere presso i luoghi di cura: € 22.078,98
7 - acquisto nuova casa adatta alle esigenze di cura e fattura notaio per atto di vendita: € 455.000,00
+ € 7.000,00
- acquisto nuova autovettura dedicata con annesse modifiche: € 25.493,34 + € 4.992,00
- spese per procura notarile: € 1.100,00
- spesa per perizia medico legale: € 1.220,00
- spese legali relative al procedimento penale: € 40.543,28
- spese mediche future (aspettativa di vita 82 anni): € 1.159.071,00
- spese per assistenza domiciliare (comprensive di quelle già sostenute e di quelle future con stima aspettativa di vita 82 anni): € 624.587,10 (di cui € 31.048,56 sostenute da novembre
2017 a maggio 2020)
- spese locaZIne di un appartamento presso il centro Puzzle fino a febbraio 2019: € 13.517,00
- spese varie (riparaZIne rolex danneggiato nell'incidente, sostituZIne smartphone, medicinali, gestione contratto badante etc…): € 37.340,25
- E così per complessivi € 4.657.932,28 da cui detrarre gli acconti già ricevuti da
[...]
fatta salva la costituZIne di una rendita ex art. 2057 c.c. per il danno CP_3 patrimoniale futuro.
in favore di (madre del Persona_1 Pt_1
✓ € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di (padre del Parte_3 Pt_1
✓ € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 24.274,00 per danno patrimoniale in favore di (convivente more uxorio del Parte_5 Pt_1
✓ € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 7.071,00 per danno patrimoniale in favore di (sorella del Parte_2 Pt_1
✓ € 144.130,00 per danno non patrimoniale ed € 207.336,00 per danno patrimoniale in favore di (nipote del Parte_4 Pt_1
✓ € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale
Si costituivano conducente del veicolo Fiat 500 al momento del Controparte_1 sinistro dell'8.2.2016, e , proprietaria del veicolo Fiat 500, che Controparte_2 svolgevano le seguenti difese.
• In data 8.2.2016, alle ore 13.27, la era alla guida del veicolo Fiat 500, targato CP_1
DM940ZW, e percorreva in Torino la Via Nizza in direZIne Corso LL;
giunta in prossimità dell'interseZIne con Corso Marconi, regolata con impianto semaforico, la Casacci,
8 dovendo svoltare a sinistra per dirigersi verso Corso Marconi, si portava con luce verde in centro strada ove andava a collidere con lo scooter Piaggio condotto dal e proveniente in Pt_1 senso opposto dalla stessa Via Nizza, in direZIne Corso Vittorio LE II.
• Nell'immediatezza del fatto, la rendeva spontanee dichiaraZIni agli Agenti di P.G. CP_1 giunti sul posto, precisando che si era portata in centro strada per svoltare a sinistra con la luce semaforica verde e che, non appena aveva visto sopraggiungere dalla direZIne opposta il motociclo, aveva frenato nel tentativo di evitare l'urto, ma invano. La era sottoposta ad CP_1 alcoltest, con esito negativo.
• All'incidente assisteva la quale, assunta a SIT dagli agenti intervenuti, confermava Persona_3 che la aveva iniziato la svolta a sinistra con semaforo verde;
nel verbale di sommarie CP_1 informaZIni la dichiarava: “Ero sul marciapiede di Via Nizza davanti al civico 20 e stavo per Per_3 attraversare Via Nizza per andare verso Corso Marconi. …. Al momento del sinistro il semaforo pedonale per l'attraversamento di Via Nizza era rosso”.
• In data 10.2.2016, le attrici denunciavano l'incidente alla che apriva il Controparte_3 sinistro n. 1/755/16/00181.
• In data 3.5.2016 , in persona del curatore speciale Parte_1 Parte_2 presentava presso la Procura della Repubblica di Torino denuncia querela nei confronti della per le lesioni subite a seguito dell'incidente, cui seguiva in data 13.06.2016 la citaZIne CP_1
a giudiZI dell'imputata avanti al Giudice di Pace di Torino per il reato di cui all'art. 590 comma 1, 2 e 3 primo periodo in relaZIne all'art. 583 comma 1 n. 1 e comma 2 n. 1 e n. 3 c.p.
(procedimento rubricato al 595-16 R.G. P.M. mod. 21 bis e al n. 684-16 R.G. GDP mod. 16 bis). In data 12.10.2016 il Senati depositava atto di costituZIne di parte civile.
• Con atto depositato in data 3.10.2017, la compagnia assicuratrice Controparte_3 dell'autovettura Fiat 500, si costituiva regolarmente nel suddetto procedimento penale quale responsabile civile, assumendo sussistere un concorso di colpa del sulla base delle Pt_1 risultanze della relaZIne cinematica del proprio consulente.
• In data 18.10.2017 liquidava in favore del la somma di € Controparte_3 Pt_1
480.000,00 accettata ed incassata dal in acconto sul maggior dovuto. Pt_1
• Nelle more del procedimento penale intervenivano trattative tra i legali del dell'imputata Pt_1
e della in esito alle quali si conveniva che, dietro il versamento CP_1 Controparte_3 da parte di della ulteriore somma di € 250.000,00, il avrebbe Controparte_3 Pt_1 rimesso la querela con riserva di far valere in sede civile le maggiori pretese risarcitorie.
9 All'udienza del 8.4.2019, il Senati, dato atto dell'incasso della somma, rimetteva la querela e il
Giudice di Pace emetteva sentenza di non luogo a procedere.
• Nell'agosto 2020 la e la ricevevano dall'avv. Mario Fezia, per conto degli CP_1 CP_2 odierni attori, l'invito a concludere una convenZIne di negoziaZIne assistita volta ad ottenere il risarcimento di tutti i maggiori pretesi danni. Di ciò le esponenti informavano la
[...] chiedendo di conoscere le determinaZIni della compagnia in proposito. CP_3 [...] comunicava di non partecipare al procedimento di negoziaZIne assistita. CP_3
• Le convenute, citate nel presente giudiZI, eccepivano un concorso colposo del nel Pt_1 sinistro per cui è causa, evidenziando che l'attore non procedeva vicino al margine destro della carreggiata in violaZIne dell'art. 143 Codice della Strada e non era stato in grado di mantenere il controllo del proprio mezzo. Le convenute contestavano poi le voci di danno come quantificate dagli attori.
Le convenute chiedevano quindi di accertare e determinare l'entità concorso colposo del e Pt_1 per l'effetto, di circoscrivere la condanna delle convenute;
chiedevano altresì, in caso di condanna, di essere manlevate dall'AssicuraZIne.
Si costituiva compagnia assicurativa del veicolo Fiat 500, Controparte_3 che contestava l'an ed il quantum della domanda attorea.
Con riferimento alla responsabilità nel sinistro dell'8.2.2016, la eccepiva un Controparte_3 concorso colposo ex art. 1227 c.c. del Senati, nella misura non inferiore al 30%, perché:
• il procedeva a velocità non commisurata allo stato dei luoghi, al centro della strada e non Pt_1 in corrispondenza del margine destro, come previsto dall'art. 143 Codice della Strada;
se il avesse mantenuto la destra, la collisione non si sarebbe verificata in quanto il Pt_1 ciclomotore avrebbe superato l'interseZIne senza interferire con la traiettoria della Fiat 500 che si era fermata in prossimità della linea di mezzeria.
• Il ha perso il controllo del mezzo prima dell'urto, probabilmente a seguito del tentativo Pt_1 di eseguire una manovra di deviaZIne per evitare l'auto; circostanza questa che non si sarebbe verificata se il avesse mantenuto la destra e avesse tenuto una velocità conforme allo Pt_1 stato dei luoghi. Sebbene il non viaggiasse oltre il limite vigente di 50 km/h, teneva Pt_1 comunque una velocità eccessiva e non prudenziale in relaZIne al luogo (interseZIne semaforizzata); e ciò in violaZIne dell'art. 141 Codice della Strada.
Con riferimento alle lesioni, rilevava che le stesse hanno riguardato principalmente il cranio e il volto del cosa che fa supporre un inadeguato utilizzo del casco protettivo, forse non Pt_1
10 correttamente allacciato. Eccepiva quindi un concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attore per i danni che questi avrebbe potuto evitare se avesse correttamente indossato il casco, con conseguente proporZInale riduZIne del risarcimento del danno non patrimoniale.
Contestava le ulteriori richieste risarcitorie, patrimoniali e non, in quanto non provate nell'an e nel quantum.
La causa è stata istruita a mezzo CTU cinematico-ricostruttiva, CTU medico legale e prove testimoniali.
Il Giudice ha assegnato alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 15.7.2025 per la precisaZIne delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in data 16.7.2025, con assegnaZIne alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In data 15.10.2025, il difensore di parte attrice ha depositato comparsa ex art. 300 c.p.c. per la costituZIne volontaria in giudiZI di e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
(madre di , deceduta il 26.7.2025. Persona_1 Parte_1
****
Sulla dinamica del sinistro
La ricostruZIne del sinistro dell'8.2.2016 che ha coinvolto alla guida dello scooter, Parte_1
e la conducente della Fiat 500, è stata effettuata a mezzo CTU cinematica, dalla quale è CP_1 emerso quanto segue.
Luogo del sinistro
➢ L'incidente è avvenuto all'interseZIne fra Via Nizza e Corso Marconi, tratto compreso fra
Corso Vittorio LE II/Via Baretti (situati a nord) e Corso LL/Via Giacosa (situati a sud);
➢ Via Nizza, ad orientamento nord-sud, è formata da una carreggiata unica bidireZInale della larghezza complessiva di circa 16 metri;
è suddivisa in due semicarreggiate larghe circa 8 metri, separate fra loro da una striscia continua di mezzeria;
➢ Corso Marconi si innesta al margine est di Via Nizza con interseZIne a “T”, formando un'ampia area di scambio a forma di mezza luna;
➢ L'interseZIne è regolata da impianto semaforico plurimo e automatico in entrambe le direZIni di marcia;
non sono presenti luci con pittogrammi a freccia specifici per la svolta a sinistra da
Via Nizza direZIne esterno città e cioè nel senso di marcia percorso dalla Fiat 500. Le fasi
11 semaforiche in entrambi i sensi di marcia sono sincrone, e cioè all'attivaZIne di un colore per una direZIne di marcia, corrisponde l'attivaZIne del medesimo colore per il senso di marcia contrario;
➢ La visuale di Via Nizza nel punto in cui è possibile effettuare la svolta su Corso Marconi, è libera da ostacoli ed è ottimale stante la rettilineità della sede stradale;
➢ Il limite di velocità vigente sulla strada è 50 km/h;
PosiZIne dei veicoli post urto
➢ Al momento dell'intervento degli Agenti, la Fiat 500 era stata spostata di poche decine di centimetri per agevolare le operaZIni di soccorso ed era quindi trovata dagli Agenti al centro della mezzeria della corsia di Via Nizza direZIne Corso Vittorio LE II, in linea all'asse della sede stradale delle carreggiate centrali di Corso Marconi, con asse longitudinale deviato di circa 30° verso est rispetto alla originale direZIne di marcia (esterno città) (cfr. pag. 23-24 perizia);
➢ Il motociclo era trovato coricato sul fianco sinistro ad un paio di metri ad ovest rispetto al fianco destro della vettura;
appena ad est rispetto alla mezzeria di Via Nizza, asse longitudinale ruotato di circa una sessantina di gradi a destra rispetto alla originaria direZIne di marcia verso centro città (cfr. pag. 26 perizia);
➢ Dalle fotografie sono visibili tracce sul manto stradale e serie di detriti e spezzoni, in parte riportati nella planimetria, ed in particolare traccia scura sfumata rettilinea, di circa 3.1 metri, situata a circa 2.7 metri dalla mezzeria della carreggiata di Via Nizza;
chiazza ematica entro la corsia in direZIne Corso Vittorio LE II, a circa 3.4 metri dalla mezzeria di Via Nizza e a circa 90 centimetri dalla traccia scura suddetta;
detriti nell'area tra i due veicoli e davanti alle strutture anteriori della Fiat 500.
Danni ai veicoli
➢ La Fiat 500 ha riportato: Rottura dello spigolo DX dello scudo paraurti anteriore, rottura del trasparente e danni al gruppo ottico anteriore DX, ammaccatura sul passaruota anteriore DX, abrasioni (con deposito di tracce marroni) sulla porta DX, abrasione sul passaruota posteriore
DX e traccia di colore marrone nella zona anteriore del medesimo, deformaZIne radiale della balconata esterna del cerchio ruota posteriore DX;
➢ Il motociclo ha riportato: sfondamento della struttura anteriore con distruZIne del lato sinistro dello scudo, frantumaZIne del parafango anteriore, grave ripiegamento del braccio sinistro del manubrio, distruZIne del cupolino e della strumentaZIne, distruZIne del parabrezza e ripiegamento del canotto di sterzo Abrasioni sul lato destro sulla pedana poggiapiedi, sullo
12 spigolo destro dello scudo anteriore e sulla parte estrema della leva del freno destro del manubrio Fuoriuscita di liquidi dal motore.
Zona d'urto
➢ La traccia scura sfumata, praticamente rettilinea all'asse della corsia direZIne C.so Vittorio
LE II, considerata la presenza delle marcate abrasioni sul fianco DX del motociclo
(fianco nel quale sono installati particolari in materiale plastico di colore nero), è da associare ad una fase di strisciamento del motociclo nel momento in cui questo si trovava già coricato sul fianco;
➢ la serie di danni riportati dalla nello spigolo anteriore DX, sono riconducibili ad un CP_5 urto inferto da struttura abbastanza rigida dotata di sagoma tondeggiante situata a modesta elevaZIne dal piano viabile.
➢ Da tali condiZIni si deduce quindi che la collisione è avvenuta nel momento in cui il motociclo era già caduto sul fianco DX, in noto aberrante, a strisciare sul manto stradale, con vettura
FIAT 500 in fase di svolta alla sua SX per immettersi nella carreggiata centrale sud della sede di C.so Marconi (cfr. immagine pag. 36 perizia);
➢ A causa dell'urto, il motociclo subiva ulteriore ribaltamento a terminare sul fianco SX, mentre il corpo del conducente, dopo avere impattato sul manto stradale, andava ad urtare, con aZIne molto modesta, il fianco DX della FIAT 500 lasciando alcune tracce ematiche sulla superficie della carrozzeria. La deformaZIne radiale localizzata alla balconata esterna del cerchio ruota posteriore DX evidenzia, stante la sua tipologia, un sormonto della ruota medesima su una parte di struttura dello scooter particolarmente rigida.
Velocità dei veicoli all'urto
➢ Considerata la letteratura esistente e l'attuale generaZIne di Regolamenti ECE-ONU e Direttive
CE inerenti alle prescriZIni per l'omologaZIne degli autoveicoli al riguardo della proteZIne dei pedoni in caso di investimento, in questo caso, considerato anche che i veicoli erano in movimento e i danni dagli stessi riportati, la velocità relativa (ossia la differenza vettoriale delle velocità dei veicoli all'urto) al momento della collisione, era di 50 km/h circa;
➢ tenuto conto della deviaZIne di circa 30° della vettura al momento della collisione, l'ordine dei valori delle velocità assolute dei veicoli all'urto, secondo la componente parallela all'asse di
Via Nizza, sono i seguenti: ➢ vettura FIAT, componente V parallela a Via Nizza = 30 * cos(30°) = 26 km/h; ➢ scooter PIAGGIO, V = 50 – 26 = 24 km/h; considerato che il motociclo, prima di collidere con la vettura, lasciava una traccia di circa 3.1 metri sul manto stradale, lo
13 scooter, al momento della caduta sul fianco aveva una velocità di circa 30 km/h (come calcolato dal CTU a pag. 44 perizia);
➢ considerata la massa dei veicoli (come visto in rapporto 1 a 5 fra massa scooter e massa FIAT
500) ed il suddetto ordine di velocità all'urto, lo scrivente evidenzia che non può esservi stato significativo spostamento trasversale della vettura a causa dell'urto da parte dello scooter, atteso che anche la vettura si trovava in movimento, e dunque la zona dell'urto deve essere individuata sulla traiettoria della vettura, la quale, come visto, era deviata alla propria SX di circa 30°.
➢ considerata la traccia rettilinea lasciata dallo scooter già coricato sul fianco, la zona del P.U.
è da situare nella corsia direZIne C.so Vittorio LE II (di originaria pertinenza dello scooter) nel momento in cui la vettura aveva il suo spigolo anteriore DX a circa 2.6 metri dalla mezzeria di Via Nizza, in allineamento all'asse globale della sede stradale di C.so Marconi, come riassunto nelle grafiche 3D (cfr. immagine pag. 45-46 perizia);
Traiettorie ante urto dei veicoli
➢ il centro dell'interseZIne fra la sede stradale di Corso Marconi e la sede stradale di Via Nizza si trova nella interseZIne geometrica fra gli assi delle due strade (cfr. immagine pag. 47 perizia);
➢ considerata la posiZIne della carreggiata di ingresso a Corso Marconi e della deviaZIne della vettura alla sua sinistra di circa 30 gradi, la Fiat 500 ha svoltato a sinistra mentre si trovava davanti alla carreggiata di uscita dal corso con invasione della corsia di marcia opposta e trovandosi a percorrerla contromano per un discreto tratto (cfr. immagine pag. 48 perizia);
➢ la fase di svolta è stata quindi anticipata dalla conducente della Fiat 500 che ha eseguito questa manovra senza preventivo assestamento in prossimità della mezzeria della carreggiata di Via
Nizza;
➢ il motociclo invece, negli istanti precedenti la caduta, stava percorrendo la corsia di sua pertinenza nella semicorsia a sinistra, con traiettoria rettilinea posiZInata a 2.7 metri circa dalla mezzeria della carreggiata di Via Nizza;
ciò anche considerato che un'aZIne è preceduta da un tempo psicotecnico di reaZIne che, nelle ore diurne, è di circa 1 secondo, brevissimo arco di tempo in cui il conducente non è in grado di mettere in atto manovre diversive;
pertanto, la traccia di strisciamento rettilinea indicata la traiettoria originale dello scooter;
➢ non ci sono elementi per stabilire se la collisione poteva essere evitata nel caso in cui il motociclo si fosse posiZInato più a destra;
➢ Nella verosimile svolta intrapresa dalla Fiat 500, lo spigolo anteriore sinistro, dal momento della manovra di svolta, all'urto, ha potuto percorrere una traiettoria di circa 13 metri in un
14 lasso di tempo (se considerata la velocità di 30 km/h come ipotizzata, costante) dell'ordine di
1.6 secondi circa. Tenuto conto del suddetto tempo psicotecnico di reaZIne, al conducente del motociclo è rimasto un lasso di tempo veramente esiguo per tentare di mettere in atto una efficace aZIne atta ad evitare l'intersecarsi delle traiettorie. Nel momento dell'iniZI della svolta a sinistra, lo scooter, con velocità costante anch'esso di 30 km/h (8.3 metri al secondo), si trovava ad una distanza dal frontale della Fiat 500 inferiore a 30 metri, quindi, il veicolo era perfettamente visibile alla conducente della vettura.
➢ In sostanza, il CTU ha accertato che
- entrambi i veicoli procedevano a velocità inferiori al limite vigente sulla strada, e cioè al di sotto dei 50 km/h;
- la Fiat 500 ha svoltato a sinistra mentre si trovava davanti alla carreggiata di uscita da Corso
Marconi, così anticipando la svolta e invadendo la corsia opposta di marcia a quella che avrebbe dovuto impegnare, percorrendola contromano per un tratto;
- lo scooter viaggiava nella semicorsia sinistra;
non ci sono elementi per dire se la collisione avrebbe potuto essere evitata ove il avesse viaggiato nella corsia più a destra;
in ogni Pt_1 caso, la Fiat 500 aveva piena visibilità e quindi lo scooter era perfettamente visibile dalla conducente della Fiat 500.
ha svolto nei confronti della consulenza le seguenti osservaZIni, cui si sono Controparte_3 associate anche le altre convenute:
• contrariamente a quanto sostenuto dal CTU, è possibile affermare che l'impatto tra i due veicoli sarebbe stato evitato se lo scooter si fosse posiZInato più a destra: il CTU ha quantificato in 5.3 metri la distanza, tenuta dal dal margine destro della corsia di Via Nizza;
considerato Pt_1 che la semicarreggiata percorsa dallo scooter misura 8 metri, lo spaZI libero per il transito dello scooter era di 2.7 metri, spaZI sufficiente per passare indenne ove il si fosse mantenuto Pt_1 sulla destra, come previsto dall'art. 143 CdS;
• è pacifico che la caduta del ciclomotore e di conseguenza quella del siano avvenute Pt_1 prima della collisione con l'autovettura, a causa della perdita di controllo del mezzo perché il ha dovuto mettere in atto una manovra di deviaZIne;
questa manovra, tuttavia, non Pt_1 sarebbe stata necessaria se il avesse viaggiato sulla destra;
Pt_1
• la velocità tenuta dal al momento del sinistro non era commisurata allo stato dei luoghi. Pt_1
Le contestaZIni sollevate non sono fondate
per questi motivi
.
15 L'art. 143 del Codice della Strada stabilisce: 1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. (…)
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalaZIne, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relaZIne alla direZIne che essi intendono prendere alla successiva interseZIne;
i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
La norma, quindi, non vieta ai conducenti che percorrono le strade urbane di transitare nella corsia più a sinistra, anzi ammette tale condotta nel caso in cui ciò sia necessario per sorpassare altri veicoli, oppure quando la corsia percorsa sia quella più opportuna in relaZIne alla direZIne di marcia del conducente e ciò a prescindere dall'intensità del traffico.
Nel caso di specie, non è quindi rimproverabile al il fatto di aver scelto di percorrere la Pt_1 corsia più a sinistra, considerato che il sinistro è avvenuto in un giorno lavorativo intorno alle 13.30, in una strada a lunga percorrenza che notoriamente, soprattutto a quell'ora, può essere interessata da una intensa circolaZIne di veicoli;
atteso che il sinistro è avvenuto in un punto in cui i veicoli provenienti da Via Nizza, direZIne corso Vittorio LE, possono svoltare in corso Marconi, non si può escludere che la corsia a sinistra fosse, in quel momento, quella più opportuna per il per Pt_1 proseguire dritto verso il centro città, non intralciando la manovra dei veicoli su via Nizza che intendevano svoltare a destra in Corso Marconi;
sembra anzi che trattandosi di motociclo, la scelta di non trovarsi in prossimità della svolta a destra di altre vetture, fosse la più prudenziale.
In ogni caso, non è stato provato in questo giudiZI che, se il avesse viaggiato più in Pt_1 prossimità del margine destro della semicarreggiata, avrebbe evitato la collisione con la Fiat 500.
Il CTU ha riferito che non ci sono elementi tecnici che permettano di stabilire se la collisione tra i due mezzi avrebbe potuto essere evitata qualora lo scooter si fosse posiZInato nella corsia più a destra.
Il consulente ha spiegato che dal momento della manovra di svolta, lo spigolo anteriore sinistro della
Fiat 500 ha percorso circa 13 metri in 1.6 secondi, considerata la velocità di circa 30 km/h. Dalla rappresentaZIne grafica proposta dal CTP dell'AssicuraZIne (pag. 3 delle osservaZIni alla CTU allegate alle note del 15.11.2023), si evince che la Fiat 500, al momento dell'impatto, si trovava ben CP_ oltre la metà della semicarreggiata;
dunque considerata la velocità della ed il tempo di percorrenza delle distanze – misurabile, come detto, in appena 1.6 secondi per percorrere 13 metri -, non si può
16 escludere che quandanche il avesse viaggiato sulla destra e quindi entro lo spaZI di circa 2.7 Pt_1 metri dal margine destro della carreggiata, avrebbe evitato la collisione.
Va oltretutto considerato che è emerso chiaramente dalla CTU e sul punto non c'è stata contestaZIne da parte delle convenute, che lo scooter era perfettamente visibile dalla Fiat 500 sin dal momento di iniZI della svolta a sinistra, cosa che fa ritenere quindi che la Fiat 500, pur potendo vedere e quindi evitare il motociclo, ha comunque iniziato la svolta;
svolta che peraltro ha anticipato rispetto al punto di entrata nella carreggiata di corso Marconi, in sostanza tagliando al curva.
Infine, è condivisibile quanto sostenuto dal CTU in merito al tempo ed al tipo di reaZIne che ci si può attendere dal motociclista, che comprensibilmente ha tentato di evitare l'urto, così cadendo prima dell'impatto. Questa condotta non si può ritenere essere stata causata da una incapacità del motociclista di mantenere il controllo del mezzo – che viaggiava a velocità moderata (circa 30 km/h), ben al di sotto del limite vigente sulla strada, e adeguata allo stato dei luoghi (strada rettilinea con diritto di precedenza) -, ma piuttosto da una reaZIne fisiologica del conducente che si è trovato improvvisamente un veicolo innanzi a sé che ostacolava la sua direZIne di marcia. Sul punto, il CTU ha infatti spiegato che il lasso di tempo per una reaZIne alla deviaZIne di un veicolo è significativamente inferiore rispetto al tempo c.d. psicotecnico per la messa in atto di una frenata di emergenza, a dire circa 0.7 s per il primo caso e circa 1 s per la frenata. Per cui non è così infrequente che un conducente di motociclo (veicolo intrinsecamente instabile a differenza di un veicolo su quattro ruote), a fronte di una improvvisa turbativa generatasi a breve distanza, tentando una istintiva deviaZIne, si destabilizzi e cada sul fianco prima ancora di riuscire ad effettuare una frenata.
Si deve concludere quindi che, la circostanza incontestata che il non viaggiasse nella corsia Pt_1 più a destra, non ha concorso causalmente al sinistro.
La responsabilità del sinistro va imputata quindi esclusivamente alla condotta di guida della che ha anticipato la svolta in Corso Marconi, senza fermarsi per dare la precedenza allo scooter CP_1 che avrebbe potuto e dovuto vedere. In merito alla possibilità di vedere il motociclo, la CP_1 interrogata all'udienza del 5.4.2022, ha dichiarato: Non ricordo esattamente;
ma se ho iniziato ad effettuare la svolta ho l'impressione che la strada era libera ricordo però che avevo il sole contro che mi veniva di fronte abbastanza abbagliante;
il sole era contro di me in via Nizza; circostanza questa che, a maggior ragione, avrebbe dovuto indurre la conducente ad attraversare l'incrocio con più prudenza e solo nel momento in cui fosse stata sicura che non c'erano veicoli dal senso opposto di marcia.
17 Sui danni patiti da Parte_1
1. Danno non patrimoniale biologico permanente e temporaneo
È stata svolta una CTU medico legale per valutare l'entità e la gravità delle lesioni patite dal nel sinistro per cui è causa;
all'esito della perizia medica è emerso che: Pt_1
• nell'incidente del 8.2.2016, ha riportato un severo politrauma caratterizzato da Parte_1 plurime lesioni ovvero da: - severo trauma cranio-encefalico (GCS 8 sul luogo dell'incidente), con evidenza strumentale di lesioni contusive encefaliche post-traumatiche in sede fronto- basale bilaterale, fronto-opercolare, parietale destra e occipitale a destra, nel polo temporale destro ed una localizzata a livello dello splenio del corpo calloso potrebbe indicare anche la concomitante presenza di un danno assonale traumatico;
- dissecaZIne bilaterale delle arterie carotidi interne con evidenza di multiple aree ischemiche in sede insulare anteriore sinistra e frontale bilaterale, sia con coinvolgimento della corteccia cerebrale che della sostanza bianca sottocorticale;
- successivo riscontro di idrocefalo trattato con posiZInamento di DVP
(derivaZIne ventricolo peritoneale) parrebbe nel settembre 2017; - trauma contusivo del massiccio facciale con fratture multiple [frattura delle ossa proprie del naso, frattura del clivus
a destra irradiata al condilo occipitale, frattura del complesso orbito mascellare destro
(frattura del seno mascellare con interessamento dei processi pterigoidei e del pavimento orbitario), frattura della branca ascendente della mandibola destra, frattura del complesso orbito maxillo zigomatico sinistro (frattura del seno mascellare con interessamento dei processi pterigoidei e del pavimento orbitario, frattura della parete laterale dell'orbita, frattura bifocale dell'arco zigomatico), frattura scomposta della branca ascendente della mandibola sinistra] che rendevano necessario un intervento chirurgico di riduZIne e sintesi con placche (eseguito in data 24/02/2016) e parrebbe anche un successivo intervento chirurgico di correZIne della frattura mandibolare sinistra (che sarebbe stato eseguito in data 13/07/2016); - attendibile trauma minore del rachide;
- trauma contusivo toracico con fratture multiple scomposte all'emitorace destro associato ad enfisema sottocutaneo e pneumotorace drenato chirurgicamente;
- trauma contusivo addominale con evidenza di lesione lacerocontusa del lobo epatico destro del fegato e laceraZIne del labbro anteriore e posteriore del rene destro.
• Le lesioni post traumatiche accertate (lesioni contusive encefaliche post traumatiche e lesioni ischemiche cerebrali secondarie a dissecaZIne bilaterale delle arterie carotidi interne) risultano compatibili con l'uso del casco al momento dell'evento traumatico;
• A causa del grave quadro clinico post traumatico, il ha dovuto affrontare un lungo Pt_1 periodo di ospedalizzaZIne, che è durato dal 8.2.2016 fino al 13.10.2017, con necessità di
18 trattamenti medici, interventi chirurgici, trattamenti riabilitativi. È quindi delineabile una invalidità temporanea totale di 613 giorni, nel corso della quale la sofferenza morale è stimabile in grado 5°, che è il valore massimo di sofferenza. Non vi è stata una invalidità temporanea parziale perché il danno si è stabilizzato con postumi permanenti gravissimi.
• Attualmente il presenta postumi permanenti stabilizzati, riconducibili al severo trauma Pt_1 cranico patito associato all'evenienza di multiple lesioni ischemiche cerebrali secondarie a dissecaZIne bilaterale delle arterie carotidi interne con presenza di un quadro di tetraparesi spastica grave e da gravi deficit della comunicaZIne, che giustificano il riconoscimento di una invalidità biologica permanente nella misura del 95%, con un grado di sofferenza pari a 5 che è il valore massimo di sofferenza. Questo comporta la necessità per il paziente di essere assistito da terzi per eseguire passaggi posturali (anche nel letto) e trasferimenti;
il ha perso la Pt_1 propria autonomia nello svolgimento delle attività ordinarie e strumentali della quotidianità, con necessità di assistenza continua da parte di terzi e necessità di costanti controlli clinici, specifici ausili/presidi e trattamenti riabilitativi – a cadenza bisettimanale -, ciò al fine di evitare lo sviluppo di anchilosi e lesioni da pressione. Il necessita, quindi, di assistenza tutti i Pt_1 giorni, 24 ore su 24 (15 ore durante il giorno e 9 ore durante la notte), da parte di un operatore non necessariamente qualificato dal punto di vista sanitario, ma adeguatamente preparato a svolgere le seguenti attività: preparaZIne alimenti e monitoraggio durante l'alimentaZIne; cura e igiene personale;
vestiZIne e svestiZIne, passaggi posturali anche nel letto, somministraZIne di farmaci ed esecuZIne di semplici medicaZIni.
• Il Collegio ha spiegato che il quadro clinico del dominato da tetraparesi spastica e da Pt_1 gravi deficit dell'espressione linguistica, è compatibile con la combinaZIne delle lesioni traumatiche contusive (e di un eventuale danno assonale traumatico) e delle lesioni ischemiche frontali bilaterali e dell'insula sinistra. Queste ultime sono da imputarsi alla dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotidea interna che è un evento raro e solamente nel 4% dei casi è di origine traumatica;
per questa ragione non ci sono dati accurati sulla mortalità a lungo termine nei soggetti portatori di questa condiZIne patologica. La valutaZIne dell'aspettativa di vita del signor deve tener conto del quadro clinico post traumatico accertato che può esser Pt_1 definito secondo et al (1979) e et al (2023) come sindrome locked-in Tes_1 Persona_4 incompleta. Secondo AL et al (2023) sono inquadrati in tale sindrome i soggetti che Per_4 soddisfano quattro criteri: - grave deficit della comunicaZIne;
- plegia o paresi in tutti e 4 gli arti;
- completa dipendenza nella partecipaZIne ad attività della vita quotidiana - e normale o quasi normale status cognitivo (cioè, orientamento temporo-spaziale e orientamento circa la
19 situaZIne contingente preservati).
In questo studio (AL IL et al. 2023), gli autori riportano la stima della percentuale di sopravvivenza delle sindromi locked-in classiche e incomplete a 3, 5 e 10 anni dall'evento lesivo, riportando che a 3 anni dall'evento sopravvive l'87% dei soggetti, a 5 anni il 79% e a 10 anni il 73%. Il Collegio ha chiarito però che questo studio è stato eseguito su pazienti che, a differenza del erano affetti da sindrome ad eZIlogia solamente cerebrovascolare, Pt_1 ragione per cui il Collegio ha ritenuto di non poterli adottare nel caso di specie.
Secondo il Collegio sono invece pertinenti al caso che ci occupa, gli studi di OU et al.
(2003), eseguiti su 29 pazienti che, analogamente al erano affetti da sindrome locked-in Pt_1
a eZIlogia sia traumatiche che cerebrovascolare;
questo studio riporta una percentuale di sopravvivenza dall'evento lesivo a 10 anni dell'83% e a 20 anni del 40%; per cui a 20 anni dall'evento lesivo il 60% dei pazienti è deceduto.
In sostanza, quindi, il Collegio, aderendo alle conclusioni di quest'ultimo studio – poiché come detto è stato eseguito su pazienti in condiZIni analoghe al -, ha spiegato che il dal Pt_1 Pt_1 sinistro del febbraio 2016 fino al momento della perizia (2024) ha vissuto 8 anni e quindi egli certamente rientra nell'83% dei casi che sopravvive a 10 anni dall'evento lesivo;
ha poi stimato che il possa sopravvivere per ulteriori 10 anni decorrenti dalla visita neurologica del Pt_1
10.1.2024, poiché, secondo le stime esaminate dal Collegio, a 20 anni dall'evento lesivo sopravvive solo il 40% dei soggetti, mentre il 60% muore, e cioè è più probabile che non che il deceda prima o comunque entro i 20, piuttosto che egli sopravviva oltre. Il Collegio, Pt_1 quindi, ha stimato un'aspettativa di vita dell'attore di circa 18 anni dall'evento lesivo, comprensiva degli 8 anni vissuti dal sinistro alla valutaZIne neurologica del gennaio 2024, e di ulteriori 10 dalla visita neurologica fino al 10.1.2034 quando il avrà compiuto 65 anni di Pt_1 età.
Tenuto conto delle valutaZIni medico legali espresse dal Collegio in questo giudiZI, nonché di tutto quanto allegato in atti, si osserva quanto segue in merito alla determinaZIne e liquidaZIne del risarcimento del danno biologico:
• Nell'atto di citaZIne parte attrice aveva calcolato la percentuale di invalidità permanente nella misura del 90%, salvo poi aderire alle conclusioni del Collegio che ha accertato un'invalidità permanente nella misura del 95%. Si ritiene quindi di quantificare e liquidare l'invalidità permanente nella misura indicata dal Collegio, atteso che questa è la percentuale di invalidità accertata in giudiZI nel contraddittorio tra tutte le parti e i rispettivi consulenti.
20 • Va respinta la richiesta dell'AssicuraZIne di riduZIne del risarcimento ex art. 1227 c.c. per le conseguenze dannose che il avrebbe evitato se avesse correttamente indossato il casco. Pt_1
All'udienza del 5.12.2023, il dr. (CTU in questo giudiZI - medico specialista Persona_5 in neurologia), chiariva che nel caso in cui un motociclista non porti il casco, arriva in pronto soccorso con ematomi, escoriaZIni o addirittura abrasioni della scatola cranica;
e cioè con lesioni che comunque dimostrano l'impatto diretto della testa sul cemento. Ove questo non accada, significa che l'impatto è avvenuto tra cemento e casco e tutte le ripercussioni sono interne alla scatola cranica.
La valutaZIne in merito alla compatibilità tra le lesioni e l'uso del caso era poi rimessa al
Collegio con uno specifico quesito integrativo, al quale i periti rispondevano – come più sopra già riportato - spiegando che “Le lesioni post traumatiche accertate (lesioni contusive encefaliche post traumatiche e lesioni ischemiche cerebrali secondarie a dissecaZIne bilaterale delle arterie carotidi interne) risultano compatibili con l'uso del casco al momento dell'evento traumatico”.
Pertanto, non è emerso dagli atti di causa che il non indossasse il casco al momento Pt_1 della collisione, circostanza del resto che non è stata riferita né dalla né dalla testimone CP_1 oculare, entrambe presenti il giorno del sinistro;
né tantomeno questa circostanza risulta dalla documentaZIne allegata in atti;
non è neppure emerso che il casco non fosse correttamente indossato dal Al contrario è stato accertato che, dal punto di vista medico, le lesioni Pt_1 patite dal sono compatibili con l'utilizzo del casco al momento del sinistro. Pt_1
• Parte attrice ha chiesto un aumento a titolo di personalizzaZIne del danno biologico permanente e temporaneo, sostenendo che, in conseguenza delle lesioni subite, il ha Pt_1 perso le capacità motorie;
ha subito una grave compromissione delle capacità comunicative;
non è più in grado di svolgere attività della vita quotidiana, relaZInale, familiare e sociale;
è in grado di percepire la propria condiZIne, cosa che ha dato luogo ad una sindrome depressiva;
la sofferenza patita dal sia durante il periodo di invalidità temporanea, sia per quanto Pt_1 riguarda la permanente, è stato quantificato dal Collegio in una scala da 0 a 5, in 5 e cioè nel grado massimo.
In merito alla personalizzaZIne del danno, si evidenzia quanto segue.
"In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivaZIne analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del
21 tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzaZIne" in aumento (Cass., 3 n. 28988 dell'11/11/2019, Cass. 6-3, n. 5865 del 4/3/2021 secondo cui Cass., 3, n. 9007 del 21/3/2022:
"In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicaZIne risarcitoria la congiunta attribuZIne del "danno biologico" e del "danno dinamico- relaZInale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relaZInali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funZInale).
(Cass. 3114/2025).
In sostanza:
- con la liquidaZIne dell'invalidità permanente sono risarcite tutte le conseguenze - anche con riferimento alle attività quotidiane, sociali, e ai profili dinamico-relaZInali - dipendenti dal fatto illecito e che, seppure gravi o gravissime, sono necessariamente comuni a tutti coloro che patiscono quel tipo di lesione, con quella gravità;
- la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato rileva ai fini della liquidaZIne del danno morale;
- è riconoscibile in favore del danneggiamento un aumento a titolo di personalizzaZIne quando le conseguenze lesive patite siano del tutto peculiari e cioè abbiano arrecato alla vittima un danno diverso e maggiore di quello che un'altra persona, nella medesima condiZIne, avrebbe patito.
Nel caso che ci occupa, i testi hanno riferito: Capo 17: era una persona molto attiva e Pt_1 sportiva, andava a correre. Io non andavo con lui ma lo vedevo uscire in tenuta da corsa.
Capo 18: è vero, frequentava la palestra, io all'ora di pranzo lavoro e quindi non lo vedevo direttamente ma lui me lo raccontava. (teste ; Capo 17: è vero, Testimone_2 faceva footing più o meno una volta a settimana. Era molto sportivo. Capo 18: è vero, frequentava la palestra, ricordo che voleva convincermi a lasciare la mia per andare nella sua. (teste . Testimone_3
Alla luce di queste testimonianze, si ritiene di riconoscere in favore del una Pt_1 personalizzaZIne del danno biologico permanente nella misura del 10%. È emerso infatti che il prima del sinistro, praticava attività fisica, a livello dilettantistico e per finalità Pt_1 ludico/salutiste, ma comunque svolta con una certa intensità, circostanza questa non comune alla generalità delle persone considerata anche l'età dell'attore; si tratta quindi di un fatto
22 certamente rilevante ai fini della liquidaZIne del danno a titolo di personalizzaZIne. Ed infatti le lesioni gravissime, patite dal gli impediscono oggi di praticare qualsiasi attività Pt_1 sportiva che, invece, prima del sinistro svolgeva con assiduità e regolarità, e che sicuramente gli procurava un benessere fisico e mentale ed un arricchimento della sua vita personale.
Non possono invece considerarsi ai fini della personalizzaZIne tutte le altre circostanze dedotte dall'attore e più sopra riportate, poiché i riflessi che le lesioni hanno avuto sulla vita quotidiana e sociale del - che non si mette in dubbio che, prima dell'evento per cui è Pt_1 causa, fosse una persona attiva, vivace ed energica – rilevano sotto il profilo del danno biologico di tipo dinamico-relaZInale e quindi sono già state valutate e considerate nella misura percentuale del danno biologico.
La sofferenza soggettiva, quantificata dal Collegio nel massimo grado, verrà invece liquidata a titolo di danno morale, come indicato nelle tabelle di Milano.
• In merito al rilievo della parte convenuta di ridurre il risarcimento del danno non patrimoniale in misura proporZInale alla ridotta aspettativa di vita del si evidenzia quanto segue. Pt_1
È pacifico, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 26118/2021; Cass.
n. 29815/2024) che il fatto di provocare, in conseguenza della propria condotta illecita, una lesione tanto grave da ridurre la speranza di vita del danneggiato, integra una lesione del diritto alla salute e quindi un danno risarcibile;
difatti, con la propria condotta, il danneggiante non solo ha cagionato lesioni gravissime, ma ha altresì privato il danneggiato della sua aspettativa di vita, di fatto riducendola. La riduZIne dell'aspettativa di vita integra, pertanto, un pregiudiZI ulteriore e diverso di cui il Giudice deve tenere conto nella liquidaZIne equitativa del danno non patrimoniale, secondo due modalità proposte dalla giurisprudenza sopra citata:
-Se il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidaZIne del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della
(minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente;
e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta.
-Se invece questo pregiudiZI non sia stato tenuto in conto nel grado percentuale di invalidità permanente (vuoi perché non contemplato dal bareme utilizzato nel caso concreto;
vuoi per maltalento del medico-legale), … dovrà tenerne conto il giudice, maggiorando la liquidaZIne in via equitativa: e nell'ambito di questa liquidaZIne equitativa non gli sarà certo vietato
23 scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media naZInale, invece che alla speranza di vita del caso concreto. A mero titolo di esempio, ciò sarà possibile nei casi più gravi, e cioè quando massimo è il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie, e la concreta speranza di vita residuata all'infortunio.
Nel caso di specie, atteso il fatto che la percentuale di invalidità permanente è stata determinata dal Collegio soltanto sulla base degli attuali postumi riportati dal nulla avendo detto il Pt_1
Collegio in merito alla valutaZIne nel baréme della ridotta aspettativa di vita, pregiudiZI che è stato oggetto di una valutaZIne separata da parte del Collegio, questo Giudice ritiene di dover liquidare equitativamente anche questo danno, quantificandolo sulla base del criterio valutativo proposto dalla CassaZIne e cioè adottando il valore monetario del punto di invalidità, considerata l'età della vittima al momento dell'evento. In questo modo, la liquidaZIne del danno è ancorata alla speranza di vita media e non alla aspettativa di vita concreta.
Diversamente ragionando, e cioè limitando il risarcimento del danno alla aspettativa di vita in concreto, l'esito sarebbe quello di non riconoscere in favore del il risarcimento di un Pt_1 pregiudiZI ulteriore – quello della ridotta aspettativa di vita – che invece è stato effettivamente patito e che è causalmente riconducibile al fatto illecito altrui.
• Nella propria memoria conclusiva, parte attrice ha chiesto la liquidaZIne del danno sulla base della Tabella Unica NaZIne 2025 (o TUN).
Sul punto, si evidenzia che l'art. 5 del D.P.R. 12/2025 (in vigore dal 5.3.2025), con il quale è stata adottata la TUN, espressamente prevede: “
1. Le disposiZIni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.”.
Recentemente, il Tribunale di Milano ha sollevato questione pregiudiziale, oggi al vaglio della
Corte di CassaZIne, in merito alla possibilità per il giudice, in sede di liquidaZIne equitativa del danno, di applicare la TUN anche al di fuori del suo ambito applicativo (ratione temporis o per materia); è stato chiesto alla CassaZIne se il giudice sia tenuto a fare applicaZIne della
Tabella di Milano in ragione della sua efficacia para-normativa, ciò al fine di non incorrere nel viZI di violaZIne di legge;
oppure se il giudice sia tenuto ad applicare la TUN in ragione del fatto che la stessa ha assunto valenza di nuovo parametro di conformità per la liquidaZIne equitativa del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, sebbene non coperta dalla disposiZIne normativa ratione temporis o materia;
oppure, ancora, se il giudice, previa adeguata motivaZIne sulle peculiarità del caso concreto, possa applicare l'una o l'altra, vista la rilevanza della questione poiché l'applicaZIne della Tabella di Milano o della TUN non
24 sempre è indifferente per il danneggiato, poiché talvolta, a parità di lesioni, le tabelle portano a risultati liquidatori sensibilmente diversi.
Poiché la questione è controversa, questo Tribunale, nell'attesa di una definiZIne della stessa da parte della Corte di CassaZIne, ha ritenuto di continuare ad utilizzare la Tabella di Milano come parametro per la liquidaZIne equitativa del danno;
si evidenzia che in questo caso specifico, la liquidaZIne del danno con la Tabella di Milano piuttosto che con la TUN, determina una quantificaZIne del risarcimento in misura inferiore (cfr. tabelle sottostante)1.
Considerato tutto quanto sopra, tenuto conto altresì che al momento dell'evento lesivo il Pt_1 aveva 47 anni di età, si riporta di seguito la quantificaZIne del danno eseguita in base alla Tabella di
Milano 2024.
Danno biologico permanente € 699.415,00 personalizzaZIne del 10 % sul danno biologico
€ 69.941,50 permanente danno morale nella misura prevista in tabella € 349.708,00
Totale danno biologico permanente + danno morale +
€ 1.119.064,50 personalizzaZIne
Totale danno biologico temporaneo (613 giorni al 100%
€ 70.495,00 x valore punto di 115 euro)
Totale generale: € 1.189.559,50
1 Si riporta a conferma di quanto sopra motivato anche il calcolo del danno non patrimoniale eseguito con la Tabella Unica NaZInale (2025):
Danno biologico permanente (€ 10.139,91 x 95 x 0,772) € 743.660,90
Danno morale nel valore massimo (€ 6.002,83 x 95 x 0,772) € 440.247,25
A) Danno permanente complessivo (€ 1.533.559,78 x 0,772): € 1.183.908,15
Invalidità temporanea totale per 613 giorni: € 54.179,39
B) Danno temporaneo totale: € 54.179,39
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 1.238.087,54
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (10% di € 1.183.908,15): € 118.390,82
Totale generale (A + B + C): € 1.356.478,36
25 Il danno è quindi liquidato equitativamente sulla base dei parametri di cui alle Tabelle di Milano
2024 nei seguenti importi:
€ 1.119.064,50 per danno biologico permanente, già considerati l'aumento del 10% a titolo di personalizzaZIne soltanto sul danno biologico permanente, il danno morale e il danno per ridotta aspettativa di vita;
€ 70.495,00 per danno biologico temporaneo.
Totale danno non patrimoniale: € 1.189.559,50.
Dall'importo di € 1.189.559,50 vanno decurtati gli importi versati da al Controparte_3
a seguito del sinistro e cioè: Pt_1
- € 50.000,00 in data 18.5.2017. Si evidenzia che in merito a questo importo parte attrice non ne ha confermato la riceZIne da parte dell'AssicuraZIne; in ogni caso l'erogaZIne della stessa in favore del Senati risulta documentalmente (cfr. doc. 3 memoria n. 1 ; Controparte_3 pertanto l'importo va detratto dall'ammontare del danno.
- € 480.000,00 in data 18.10.2017;
- € 250.000,00 in data 27.02.2019.
Vanno altresì decurtati, € 76.000,00 percepiti in data 16.9.2017 da una assicuraZIne privata del
Senati, come riferito dall'attore.
Si precisa che le somme sopra indicate sono decurtate dall'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale atteso che l'attore non ha assolto all'onere che su lui incombeva di chiarire in modo puntuale a che titolo i suddetti importi era stati percepiti;
si precisa altresì che la decurtaZIne degli acconti è eseguita prendendo come riferimento le date di pagamento indicate dalle parti o che risultano dai documenti allegati in atti.
Va pertanto operata la devalutaZIne e la rivalutaZIne con detraZIne degli acconti di volta in volta versati;
il calcolo è il seguente:
❖ L'importo di € 1.189.559,50 va devalutato da oggi alla data del sinistro (8.2.2016) = €
975.048,77
❖ L'importo di € 975.048,77 va rivalutato dal sinistro alla data di pagamento del primo acconto
(18.5.2017) = € 990.649,55;
❖ Dall'importo di € 990.649,55 va detratto l'acconto di € 50.000,00, con il risultato di €
940.649,55;
❖ La somma di € 940.649,55 va rivalutata dalla data del primo acconto (18.5.2017) fino alla data
26 di pagamento del secondo acconto (16.9.2017), con il risultato di € 940.649,55;
❖ Dall'importo di € 940.649,55 va detratto l'acconto € 76.000,00, con il risultato di € 864.649,55;
❖ La somma di € 864.649,55 va rivalutata dalla data del secondo acconto (16.9.2017) fino alla data di pagamento del terzo acconto (18.10.2017), con il risultato di € 862.920,25;
❖ Dall'importo di € 862.920,25 va detratto l'acconto di €480.000,00, con il risultato di €
382.920,25;
❖ La somma di € 382.920,25 va rivalutata dalla data del terzo acconto (18.10.2017) fino alla data di pagamento dell'ultimo acconto (27.02.2019), con il risultato di € 388.281,13;
❖ Dall'importo di € 388.281,13 va detratto l'acconto € 250.000,00, con il risultato di €
138.281,13;
❖ La somma di € 138.281,13 va rivalutata dalla data dell'ultimo acconto (27.2.2019) fino ad oggi con il risultato di € 164.139,70.
❖ Sulla somma di € 164.139,70 sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
2. Danno patrimoniale
Modalità di liquidaZIne del danno patrimoniale
Parte attrice ha chiesto la liquidaZIne di tutti i danni patrimoniali indicati in citaZIne, chiedendo in via subordinata e limitatamente alle spese future mediche e di assistenza domiciliare, la costituZIne di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 2057 c.c.;
Le parti convenute, considerata la ridotta speranza di vita del hanno chiesto di liquidare Pt_1 il danno patrimoniale nella misura individuata dal Collegio e comunque limitatamente al periodo di aspettativa di vita concreta accertata dal Collegio, periodo in cui effettivamente quelle spese saranno sostenute e il danno sarà sopportato dall'attore.
Sul punto, si osserva quanto segue.
o Nel caso del Senati si è verificato non soltanto un severo trauma cranico, ma anche lesioni ischemiche cerebrali dovute a dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotide interna, che è una evenienza rara2, ragione per cui non si dispone di dati di letteratura relativi alla aspettativa di vita di soggetti portatori di questa specifica condiZIne patologica;
o Per poter esprimere una valutaZIne circostanziata sulla speranza di vita del il Collegio Pt_1 ha ritenuto di basarsi non sull'eZIlogia del quadro clinico, ma sul quadro sindromico ad esso correlato, ossia la locked-in syndrome parziale;
o Gli studi più pertinenti sul punto sono quelli di OU et al. (2003) poiché sono stati eseguiti su
29 pazienti che, analogamente al erano affetti da sindrome locked-in a eZIlogia sia Pt_1 traumatiche che cerebrovascolare;
questo studio riporta una percentuale di sopravvivenza dall'evento lesivo a 10 anni dell'83% e a 20 anni del 40%, per cui a 20 anni dall'evento lesivo il 60% dei pazienti è deceduto.
o Oggi, a quasi 10 anni dall'evento lesivo, il è ancora in vita e quindi egli certamente Pt_1 rientra nell'83% dei soggetti danneggiati che sopravvivono a 10 anni dall'evento lesivo.
Superata la soglia dei 10 anni dall'evento, secondo le valutaZIni scientifiche del Collegio, solo il 40% dei soggetti sopravvive a 20 dall'evento lesivo, mentre il 60% di essi muore entro i 20 anni. Pur essendo vero che applicando in maniera rigorosa il criterio probabilistico, secondo questa valutaZIne, è più probabile che non che il non sopravviva oltre i 20 anni Pt_1 dall'evento lesivo e quindi che, avendone vissuti già 8 fino al gennaio 2024 (e ad oggi quasi
10), egli venga a mancare entro i 10-12 anni dalla visita neurologica del 10.1.2024 e cioè entro il 10.1.2034 o al più tardi entro il 10.1.2036; è altrettanto vero che residua una percentuale
(40%), comunque considerevole e dunque non meno rilevante, di poco inferiore al 50%, di soggetti che sopravvivono oltre i 20 anni dall'evento lesivo;
sicché è impossibile, allo stato, escludere con certezza o ragionevole probabilità che il non possa rientrare nel 40% dei Pt_1 soggetti che sopravvivono oltre i 20 anni dall'evento e che quindi egli in concreto non potrà vivere più di quanto è stato stimato dal Collegio in questo giudiZI. L'attendibilità nel caso concreto di queste percentuali inoltre è ridotta in ragione del fatto che le conseguenze della particolare problematica del Senati – dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotidea – non sono supportate da adeguati dati statistici.
Pertanto,
stante il carattere permanente della menomaZIne patita dal la particolarità e gravità Pt_1 della sua condiZIne fisica e delle lesioni riportate che hanno totalmente compromesso la capacità reddituale del e che implicano la necessità di spese mediche e di un'assistenza Pt_1 domiciliare continua;
considerato il dato statistico offerto dal Collegio che è a cavallo del 50% (40%-60%)
considerata l'impossibilità di stabilire con ragionevole probabilità una durata presumibile della vita dell'attore, soprattutto per l'assenza di dati in merito alla speranza di vita di soggetti che, come il hanno subito una dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotidea;
Pt_1 questo Giudice ritiene, in relaZIne alle spese mediche future, alle spese di assistenza domiciliare future
28 e al danno da lucro cessante, di provvedere ai sensi dell'art. 2057 c.c. mediante la costituZIne di una rendita vitalizia annuale che sarà erogata al Senati vita natural durante con rivalutaZIne di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
La scelta di liquidare il danno sotto forma di rendita vitalizia consente di realizzare una perfetta coincidenza tra permanenza del danno e permanenza del risarcimento, e dunque il risarcimento sarà erogato soltanto e per tutto il tempo in cui il effettivamente avrà necessità di sostenere le spese Pt_1 sopra indicate;
evitando in questo modo, da un lato, di risarcire somme non sufficienti a coprire tutti i costi, ove il Senati dovesse vivere più del tempo indicato dal Collegio;
e dall'altro, di riconoscere un importo superiore a quello di cui egli avrà effettivamente bisogno nel caso di morte prematura rispetto alle statistiche.
Si precisa che la costituZIne della rendita avrà ad oggetto le spese sopra indicate – ad ecceZIne di alcune spese mediche future di cui si dirà – liquidate dal momento della sentenza vita natural durante, con rivalutaZIne anno per anno;
il danno a titolo di spese mediche, assistenza domiciliare e mancato guadagno, fino ad oggi sopportate, sarà invece liquidato per l'intero in un'unica soluZIne, con rivalutaZIne delle somme.
Parimenti per quanto riguarda gli ulteriori danni patrimoniali lamentati dal (acquisto Pt_1 automobile, spese di vitto/alloggio etc…), non avendo questi alcuna proieZIne futura, trattandosi di spese già sostenute in conseguenza del sinistro, i medesimi saranno liquidati per l'intero con rivalutaZIne delle somme.
In merito alla rivalutaZIne monetaria, si precisa sin d'ora che in ragione della enorme mole di spese allegate (ad esempio mediche, di vitto e alloggio, di assistenza….); della loro entità in taluni casi anche esigua;
del fatto che sono state sostenute nell'arco di diversi anni, per semplicità di calcolo si ritiene di non rivalutare ciascuna spesa a partire dal momento in cui è stata sostenuta, e si propone di rivalutare tutte le spese secondo il medesimo criterio, cioè da una data che si trovi a metà del periodo di tempo in cui ciascuna tipologia di spesa è stata sostenuta, fino alla attualità, considerando che questo criterio di calcolo si approssimi in modo senz'altro soddisfacente all'importo dovuto. Questo criterio non sarà, invece, adottato per le spese più consistenti e puntuali (ad esempio acquisto di autovettura), per cui la rivalutaZIne verrà eseguita dal momento esatto in cui la spesa è stata sostenuta o comunque documentalmente dovuta;
sulle somme rivalutate o liquidate all'attualità, sono dovuti gli interessi legali dalla attualità al saldo (Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della
29 prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutaZIne monetaria -Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023-, prova non offerta nel caso di specie);
2.a. Spese mediche già sostenute e da sostenere
A fronte della contestaZIne di in merito alla necessità e congruità delle Controparte_3 spese mediche e di cura e di assistenza, per presidi, farmaci, nonché quelle di fisioterapia e di riabilitaZIne già sostenute e la necessità o meno di eventuali spese future, poiché lo status di invalido civile al 100% e di portatore di handicap comporta che tutti i farmaci e la terapia fisica e riabilitativa devono essere forniti dal serviZI sanitario naZInale, è stata rimessa al Collegio la valutaZIne in ordine alla pertinenza e congruità di tutte le spese mediche già sostenute in conseguenza del sinistro, nonché di quelle future.
Il Collegio ha concluso che sono congrue e pertinenti spese mediche già affrontate per €
25.870,40, per visite specialistiche, presidi/ausili, riabilitaZIne, logopedia, farmaci/dispositivi medici
(cfr. tabella riassuntiva pag. 168 perizia).
Vanno altresì risarcite le somme di € 180,00 per calzature ortopediche (doc. 39), € 35,00 per copia cartella clinica (doc. 35), € 26,70 per prestaZIne specialista ambulatoriale (ticket per densitometria ossea) (doc. 36) e € 17,00 per prestaZIne sanitaria (esame del sangue) doc. 34.
Il totale delle spese mediche già sostenute ammonta quindi ad € 26.129,10. Le spese sono rivalutate dal 31.1.2019 con il risultato di € 31.041,37 (di cui € 4.912,27 per rivalutaZIne).
Per quanto riguarda invece le spese mediche future, parte attrice aveva chiesto il risarcimento di
€ 1.152.000,00, sostenendo che per la cura e i trattamenti del sono necessari circa € 3.000,00 al Pt_1 mese, almeno fino al 2050, quando il avrà compiuto 82 anni (aspettativa di vita media). Pt_1
Sul punto si osserva che
• Il Collegio che ha quantificato le spese mediche future necessarie tenendo conto dell'aspettativa di vita accertata in concreto, cioè 10 anni dalla visita neurologica del 10.1.2024, calcolando €
64.040,00, di cui € 59.100,00 per prestaZIni mediche prevedibili e necessarie (visite neurochirurgiche per valvola, una volta all'anno per 10 anni, al costo orientativo di € 150,00 a vista, e trattamenti riabilitativi a cadenza bisettimanale per 10 anni, al costo orientativo mesile di € 480,00 e annuo di € 5.760,00), ed € 4.940,00 per spese a carico del periziato per presidi/ausili (cfr. tabella riassuntiva pag. 169 perizia). In particolare, l'importo di € 4.940,00 comprende: € 1.500,00 per letto elettrificato (non ancora in dotaZIne); € 240,00 per n. 3 rinnovi di cuscini antidecubito, € 1.000,00 per dispositivi posturali su misura (n. 2 rinnovi in 10
30 anni), € 2.000,00, forfettariamente determinato dal Collegio, per acquisto di calze elastiche ad alta pressione (considerare almeno 3 paia per volta con rinnovo ogni 6 mesi), con congrua richiesta di 6 paia di calze all'anno, per dieci-dodici anni, ovvero 60 – 72 paia di calze, ed €
200,00, forfettariamente quantificati dai CTU, per tavoletta di trasferimento;
• Non sono risarcite le spese per salviette umidificate, cardioaspirina, Medicinale Benerva e scottex per scialorrea perché si tratta di spese non indicate dal Collegio e sulla cui necessità parte attrice nulla ha allegato.
• La quantificaZIne delle spese come indicata dal Collegio non è stata contestata dalle convenute, né dalla parte attrice;
quest'ultima ha soltanto rilevato che il Collegio si è limitato a quantificare le spese di natura strettamente sanitaria – oggetto del quesito peritale - e non anche le altre spese di cui, comunque, parte attrice ha chiesto il risarcimento e di cui si dirà nei paragrafi che seguono.
• Nel caso di specie, si ritiene di liquidare in un'unica soluZIne la somma di € 1.500,00 per letto elettrificato (non ancora in dotaZIne), ed l'importo di € 200,00, forfettariamente quantificati dai CTU, per tavoletta di trasferimento, perché si tratta di spese puntuali e non di esborsi da sostenere continuativamente negli anni;
il totale ammonta quindi ad € 1.700,00.
Il resto delle spese mediche future è invece liquidato sotto forma di rendita annuale dalla data della presente pronuncia e per tutta la durata della vita del beneficiario, come segue:
✓ € 5.760,00 annui per trattamenti riabilitativi (cadenza bisettimanale);
✓ € 150,00 per n. 1 visita neurochirurgica/anno per controllo/taratura della valvola;
✓ € 2.000,00, forfettariamente determinato dal Collegio, per acquisto di calze elastiche ad alta pressione (considerare almeno 3 paia per volta con rinnovo ogni 6 mesi), con congrua richiesta di 6 paia di calze all'anno, per dieci-dodici anni, ovvero 60 – 72 paia di calze, cioè
€ 33,33 all'anno (€ 2.000,00 : 60 paia di calze);
✓ € 240,00 per n. 3 rinnovi di cuscini antidecubito e cioè € 80,00 a rinnovo;
quindi, annualmente il costo ammonta ad € 26,66 (€ 80,00 : 3 rinnovi);
✓ € 1.000,00 per dispositivi posturali su misura (n. 2 rinnovi in 10 anni), cioè € 500,00 a rinnovo;
e dunque annualmente € 100,00 (€ 500,00 : 5 rinnovi);
✓ Il totale della rendita ammonta quindi ad € 6.069,99 arrotondato a € 6.070,00, da erogare annualmente vita natural durante, con rivalutaZIne di anno in anno sulla base degli indici
ISTAT.
Devono poi essere riconosciute in favore del , le spese di vitto e alloggio che Parte_1
31 questi dovrà sostenere per recarsi e soggiornare a EL, dove si trova il Centro CA AR presso il quale egli dovrà svolgere le annuali visite neurochirurgiche per la valvola.
Si precisa che le convenute non hanno mai contestato che sia opportuno e necessario svolgere la visita annuale presso il Centro di EL, come indicato da parte attrice nel suo atto introduttivo, essendosi limitate a contestare genericamente la spesa. Questa spesa, in difetto di argomentaZIni in contrario, sembra condivisibile alla luce del fatto che il centro di EL ha in cura sin dall'iniZI il ed evidentemente si tratta di un centro specializzato. Pt_1
Per quanto riguarda la necessità di tali spese, queste sono giustificate dal fatto che il Centro CA
AR si trova in provincia di Parma, cosa che implica uno spostamento piuttosto lungo (circa 2 ore 30 minuti/3 ore sia all'andata che al ritorno) e gravoso per il in ragione delle particolari condiZIni Pt_1 cliniche in cui egli si trova.
Si ritiene altresì giustificata la richiesta di calcolare le spese per due accompagnatori, atteso il fatto che per lo spostamento sono necessarie almeno due persone: una che si occupi della guida del veicolo, ed un'altra che assista il sia in fase di salita e discesa dal mezzo, che eventualmente durante il Pt_1 viaggio.
In merito alla quantificaZIne di tale spesa, si ritiene di liquidarla come segue:
✓ considerato che il già in precedenza per esigenze di cura, ha frequentato l'albergo di Pt_1
EL, che si trova vicino al Centro CA AR, documentando un costo mensile per la stanza, verosimilmente convenZInato per una lunga permanenza di circa € 650,00 ( e cioè €
21,66) e circa € 12,00 per il pasto (cfr. doc. 14 di parte attrice), importo già molto basso per un pasto;
per una quota giornaliera a testa di 45 euro arrotondati (21,66 +12+12) . Si può quindi stimare un costo giornaliero arrotondato di circa € 150,00 per il e per i due Pt_1 accompagnatori, considerato che dovranno essere affittate due camere o quantomeno una camera con tre posti letto, e che sia il che i suoi due accompagnatori dovranno usufruire Pt_1 dei pasti durante la permanenza, anche se di breve durata;
✓ spese di viaggio, considerato il costo del carburante e i pedaggi autostradali, si possono stimare in € 114,00 per andata e ritorno, come chiesto da parte attrice (importo verosimilmente sottostimato rispetto alle tabelle Michelin).
Pertanto, l'importo complessivo di € 264,00 (per vitto/alloggio/spese di viaggio) è il valore della rendita da erogare annualmente vita natural durante, con rivalutaZIne di anno in anno sulla base degli indici ISTAT.
2.b. Spese di locaZIne appartamento presso Centro Puzzle
32 Il ha chiesto il ristoro di quanto pagato per la locaZIne di un appartamento presso il Pt_1
Centro Puzzle, da ottobre 2017 a febbraio 2019.
Le convenute non hanno contestato la documentaZIne allegata in atti dall'attore, né la durata del soggiorno, né tantomeno la necessità medica del Senati di sottoporsi a riabilitaZIne di tipo cognitivo/motoria e logopedica presso il Centro Puzzle di Torino.
Le convenute hanno invece contestato l'eccessività, nonché la necessità della spesa;
in particolare, ha evidenziato che il Centro si trova a Torino, nello stesso luogo di residenza Controparte_3 dell'attore; ha quindi eccepito l'ingiustificato aggravamento dell'onere risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 2° comma c.c.
In merito a questa spesa si osserva che
✓ al tempo della riabilitaZIne il era residente in [...] a Torino;
Pt_1
✓ l'appartamento presso il Centro Puzzle, situato in Via Cimabue 2 a Torino, è stato locato, al costo di € 850,00 mensili, al fine di svolgere i trattamenti riabilitativi di cui al doc. 24 citaZIne, trattamenti la cui necessità non è contestata dalle parti convenute;
✓ nel periodo compreso tra ottobre 2017 e dicembre 2017 sono state svolte 12 giornate di prestaZIni di riabilitaZIne neuropsicologica nel mese di ottobre 2017, 21 giornate prestaZIni di riabilitaZIne neuropsicologica nel mese di novembre 2017, 18 giornate di prestaZIni di riabilitaZIne neuropsicologica nel mese di dicembre 2017); nel periodo compreso tra febbraio
2018 e febbraio 2019 le terapie sono state eseguite con minore frequenza, avendo il Pt_1 svolto un numero di sedute variabile da una seduta al mese fino a 5 sedute nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2018, e 6 sedute a novembre 2018 e gennaio 2019;
✓ non è emerso che la permanenza fissa nel Centro Puzzle fosse giustificata da un'esigenza medica.
Considerata quindi la cadenza con cui sono stati svolti i trattamenti riabilitativi - che, per un periodo, sono stati eseguiti con maggiore frequenza (anche se mai quotidianamente) e per un altro periodo, da febbraio 2018, con cadenze molto più irregolari-, nonché, considerata l'assenza, dal punto di vista medico, di una giustificaZIne per la permanenza quotidiana nel Centro ed altresì, considerata la vicinanza tra il Centro e la residenza del entrambi situati in Torino, si ritiene di non poter Pt_1 liquidare la somma di € 12.670,00 a titolo di spese per la locaZIne dell'appartamento al Centro Puzzle, poiché trattasi di una spesa non necessaria e non giustificata dalle esigenze di cura;
il infatti Pt_1 avrebbe potuto recarsi, di volta in volta, presso il Centro usufruendo eventualmente di un serviZI di trasporto specializzato che avrebbe avuto costi inferiori al canone di € 850,00.
Ed infatti, in atto di citaZIne, il ha riferito che, a giugno 2019, dopo essersi trasferito in corso Pt_1
33 LL a Torino, si recava presso il Centro Puzzle per svolgere i trattamenti riabilitativi usufruendo di un trasporto con automezzo specificamente attrezzato il cui costo documentato è pari ad € 18,00
(doc. 28). Tale importo, se moltiplicato per tutte le giornate/sedute di terapia eseguite, dà il risultato di
€ 1.656,00 (ossia € 18,00 per 92 giornate/sedute cfr. doc. 24 citaZIne); sicché se il avesse Pt_1 usufruito di questo trasporto sin dall'ottobre 2017 avrebbe sostenuto una spesa inferiore ad € 12.670,00 pagati per la locaZIne dell'appartamento.
Dato atto quindi di non poter riconoscere il risarcimento del canone speso, si evidenzia tuttavia che la domanda dell'attore può essere intesa come richiesta di risarcimento di una spesa comunque connessa alle esigenze di cure e sostenuta in funZIne delle stesse - quali sono appunto anche le spese di locaZIne dell'appartamento -; sicchè pur non potendo riconoscere il rimborso del canone locatiZI, si ritiene comunque di liquidare al danneggiato il minore importo di € 1.656,00 e cioè la spesa minima che egli avrebbe dovuto affrontare per potersi recare al Centro Puzzle dove ha svolto le terapie riabilitative necessarie. L'importo di € 1.656,00 è rivalutato dal 31.7.2018 con il risultato di € 1.960,70
(di cui € 304,70 per rivalutaZIne).
2.c. Spese per acquisto autovettura dedicata e necessarie modifiche
Il ha riferito di aver dovuto acquistare una nuova autovettura, Fiat Doblò, che è stata Pt_1 modificata per adattarla alle sue necessità (sollevatore per la carrozzina), sostenendo un costo di €
30.485,34 per auto ed adattamenti, come da doc. 61 – 62 allegati alla citaZIne.
ha contestato la necessità di questa spesa, considerato anche che il Controparte_3 relativo costo avrebbe potuto essere posto a carico degli enti pubblici preposti, in consideraZIne dello status di invalido civile e di portatore di handicap riconosciuto al Pt_1
La richiesta risarcitoria va accolta.
È facilmente comprensibile che la condiZIne fisica del costretto a spostarsi, a causa Pt_1 della sua immobilità, mediante l'uso di una specifica carrozzina, implichi la necessità per l'attore di disporre di un veicolo adeguato e adattato alle sue esigenze che gli consenta di spostarsi da un luogo ad un altro. Questa necessità è stata confermata nel corso dell'istruttoria dal medico curante del dr. Pt_1
, il quale, sentito come testimone all'udienza del 1.4.2025, ha dichiarato: è vero, il sig. Persona_7 può viaggiare solo con un'autovettura adattata alle sue necessità e quindi dotata di ausili Pt_1 specifici. Il sig. non ha alcuna mobilità autonoma, può muovere solo le braccia a malapena. Pt_1
Non possono inoltre condividersi le contestaZIni del tutto generiche sul punto sollevate dalla
AssicuraZIne che non ha spiegato quali enti pubblici o, comunque, quali benefici di natura assistenziale/fiscale avrebbero potuto coprire, anche parzialmente, suddetta spesa, esonerando in tal
34 modo il dal doverla sostenere personalmente. Pt_1
Atteso ciò e considerato altresì che le convenute non hanno contestato che l'attore abbia sostenuto questa spesa, né tantomeno hanno contestato la sua entità, va risarcita in favore dell'attore la somma pari ad € 30.485,34 di cui € 25.493,34 per acquisto vettura Fiat Doblò + € 4.992,00 per adattamenti.
La somma di € 25.493,34 va rivalutata dalla data del preventivo (29.12.2017), non essendo stata indicata la data esatta del pagamento, fino ad oggi con il risultato di € 30.617,50 (di cui € 5.124,16 per rivalutaZIne). Anche la somma di € 4.992,00 va rivalutata dalla data del preventivo (10.1.2018), con il risultato di € 5.970,43 (di cui € 978,43 per rivalutaZIne). Per un totale di € 36.587,93.
2.d. Spese per acquisto immobile in Corso LL n. 20 Torino
Il ha riferito di aver acquistato un nuovo appartamento in Torino, Corso LL n. 20, Pt_1 al fine di essere più vicino al centro Puzzle ove effettuava le terapie fisioterapiche. L'immobile era acquistato al prezzo di € 455.000,00, oltre € 7.000,00 per spese notarili relative all'atto di compravendita, somme di cui l'attore ha chiesto il risarcimento in questo giudiZI.
Le convenute e hanno contestato la risarcibilità delle spese per l'acquisto della CP_1 CP_2 casa;
medesima contestaZIne è stata sollevata da la quale ha evidenziato che, Controparte_3 quandanche le ragioni dell'acquisto fossero legate ai postumi residuati dopo il sinistro, questo esborso non integra una perdita e dunque non è un danno.
Le difese delle convenute e delle terze chiamate vanno condivise.
L'acquisto di un immobile non può considerarsi un danno. Difatti, il a fronte Pt_1 dell'esborso della somma, ha acquistato la proprietà dell'appartamento e cioè ha acquisito al suo patrimonio un cespite immobiliare del valore di € 455.000,00; in ragione di ciò non può dirsi che egli abbia patito una perdita e cioè un danno perché l'acquisto della proprietà di un bene integra una posta attiva nel patrimonio e non una passività.
La richiesta risarcitoria avrebbe potuto essere in qualche modo considerata limitatamente alle spese notarili e di agenzia o al costo di acquisto superiore a quello di mercato- ove il avesse Pt_1 riferito di aver dovuto comprare l'immobile perché il precedente appartamento, cioè quello dove egli aveva la residenza all'epoca del sinistro, si trovava in luogo troppo lontano dal Centro Puzzle e cioè ad una distanza tale da rendere gli spostamenti eccessivamente gravosi, nonché onerosi, e quindi incompatibili con un normale spostamento in città.
La decisione del di acquistare un immobile vicino al Centro Puzzle è stata frutto di una Pt_1 scelta non necessitata da ragioni mediche che non sono emerse in giudiZI. Inoltre, l'attore dispone di
35 una vettura adattata alle sue esigenze che gli avrebbe consentito di spostarsi senza necessariamente dover acquistare una nuova casa, scelta evidentemente motivata da ragioni personali.
2.e. Spese di viaggio/trasporto verso luoghi di cura e spese alberghiere presso la località
Il ha chiesto il ristoro delle spese di trasporto, di viaggio, di vitto e alloggio (cfr. tabella a Pt_1 pag. 18 e seguenti dell'atto di citaZIne); in particolare ha riferito di aver sostenuto, anche per i propri accompagnatori, le seguenti spese: spese di ambulanza per trasporto TO (31.12.2016) – EL (2.5.2017) – (19.4.2017) Per_8
o € 810,00 spese di trasporto centro Puzzle da giugno 2019
o € 217,00 periodo di ricovero presso il Centro CA AR di EL dal 19.12.2016 al 19.4.2017 e dal
2.5.2017 al 13.10.2017:
❖ spese buoni pasto ospite - CA AR € 189,98
❖ spese foresteria centro CA AR € 100,00
❖ spese albergo DI EL - CA AR € 5.700,00
❖ spese cene albergo DI EL - CA AR € 4.255,00
❖ spese cene altri ristoranti EL - CA AR € 3.400,00 periodi riabilitativo presso il Presidio Villa TT in Costamasnaga (LC) dal 31.01.2019 e il
21.03.2019
o locaZIne appartamento per accompagnatore del € 1.040,00 Pt_1
o spesa viaggi Villa TT per 6 weekend, come da report via michelin (Febbraio-Marzo 2019) €
1.102,00
o spesa viaggi badante per 6 settimane per Villa TT, come da report Trenitalia € 442,00
o spese cibo/detersci/cene Febbraio-Marzo 2019 convivente/badante € 1.500,00 (importo quantificato dalla parte attrice in misura forfettaria)
o spesa viaggio visite periodiche Dott. - - 2 all'anno per tre anni - come Per_9 Persona_10 da report via Michelin € 2.088,00
o spesa albergo per convivente e badante - 2 volte all'anno per tre anni - Persona_10 Pt_1 costo stimato € 1.200,00 viaggio e pernotto a Innsbruck per visita specialistica dell'agosto 2019
o spesa pernotto Innsbruck presso Park Hotel € 762,00
o spesa viaggio Torino - Innsbruck (andata e ritorno), come da report via michelin € 300,00
36 Le convenute e hanno contestato tutte le spese non supportate da fatture ma solo CP_1 CP_2 da preventivi/report o addirittura stimate, tutte le spese non direttamente riconducibili al danneggiato
e/o al sinistro, e comunque tutte le spese eccessive e superflue. (e poi anche le Controparte_3 convenute in comparsa conclusionale) rilevava che le spese sopra indicate comportano un ingiustificato aggravamento degli oneri risarcitori ex art. 1227 2° comma c.c.; chiedeva pertanto di non porle a carico della parte convenuta.
In merito alle spese sopra indicate, si osserva che
▪ vanno risarcite le spese documentate di trasporto, di viaggio e di albergo/alloggio che il
Pt_1 ha riferito di aver sostenuto per se stesso e talune anche in favore dei propri accompagnatori, perché 1) si tratta di costi sostenuti per raggiungere i centri dove pacificamente il
Pt_1 svolgeva trattamenti e riabilitaZIni;
quindi, pur non essendo spese di natura strettamente medica, sono comunque esborsi connessi e funZInali alle necessità di cura del 2) è
Pt_1 verosimile ed anzi comprensibile che la famiglia dell'attore, nella specie che i familiari, si siano recati presso la località al fine di trascorrente del tempo con il necessità questa che si
Pt_1 giustifica tanto per i parenti ma anche per il malato stesso;
ed infatti vista la grave condiZIne del l'intensità delle cure e dei trattamenti, è comprensibile che la famiglia abbia voluto
Pt_1 restargli vicino al fine di confortarlo e accompagnarlo in questo impegnativo e lungo percorso di cura, così come è verosimile che la vicinanza della famiglia possa essere stata per il un
Pt_1 conforto e un aiuto. Si evidenzia peraltro che per le spese di maggiore entità (albergo DI di
EL doc. 13-14-15), ha testimoniato il legale rappresentante della struttura, Tes_4 che ha riferito: è vero, riconosco le ricevute 13, 14 e 15. Ricordo di aver avuto i sig.ri
[...]
e come clienti nell'albergo. Pt_5 Pt_1
• Per quanto riguarda le spese di viaggio/albergo non documentate e che il ha riferito di Pt_1 aver sostenuto per sé e per i propri accompagnatori, queste sono risarcibili soltanto nei casi in cui il pur non avendo a proprie mani i giustificativi delle spese, ha comunque provato in Pt_1 altro modo, eventualmente anche a mezzo testi, che quelle spese, sebbene prive di supporto documentale, sono state sostenute, e per quanto tempo si sono rese necessarie.
Dunque, sono risarcibili le spese del viaggio ad Innsbruck perché il teste (cognato Tes_5 del ha confermato che il e la ad agosto si erano recati a Innsbruck per la Pt_1 Pt_1 Pt_5 visita specialistica, circostanza che trova conferma anche nella fattura dell'albergo (doc. 32) che risale proprio ad agosto 2019.
Non sono invece risarcibili i costi soltanto stimati a Villa TT e le spese di viaggio/albergo a
37 Queste spese ove provate, a mezzo testi in difetto di giustificativo, avrebbero Persona_10 potuto essere risarcite perché si sarebbe trattato di spese connesse e funZInali alla cura del
Senati e quindi in qualche modo motivate dalla esigenza di essere vicino al proprio familiare ricoverato e gravemente invalido o comunque di essere assistito dal badante. In questo caso invece non possono essere risarcite perché non c'è alcuna prova che queste spese siano state effettivamente sostenute, prova che, in assenza di documentaZIne, non può essere presunta per il solo fatto che in quei periodi il fosse ricoverato presso i centri di cura/riabilitaZIne. Pt_1
L'attore avrebbe potuto/dovuto, in assenza di giustificativi, offrire una prova, come si è detto anche per testi, formulando specifici capi in merito a quali e soprattutto quanti viaggi erano stati fatti da ciascun accompagnatore nel periodo per cui è chiesto il risarcimento. In assenza di alcuna prova, le spese meramente stimate non possono essere riconosciute perché non è dato sapere se e quante volte la badante o il familiare abbia viaggiato verso il luogo di cura, né è indicato in modo preciso il mezzo di trasporto che sarebbe stato utilizzato. Il costo stimato da parte attrice per un numero di viaggi da lei stessa autonomamente determinato non ha trovato quindi alcun riscontro né nella documentaZIne né all'esito dell'istruttoria.
La domanda per queste spese va pertanto respinta.
Non possono neppure essere risarcite le spese di viaggio per visite periodiche Dott. - Per_9
- 2 all'anno per tre anni - come da report via Michelin e gli asseriti costi per Persona_10
l'albergo, poiché parte attrice non ha indicato in modo preciso, né documentato le visite periodiche con fatture o versamenti, né ha offerto questa prova a mezzo testi.
• Per quanto riguarda le spese per i pranzi e per le cene, nonché per i buoni pasto, queste possono essere risarcite ove documentate; tuttavia, il risarcimento va riconosciuto in misura ridotta, con accoglimento sul punto dell'ecceZIne sollevata da parte convenuta.
È verosimile che il fatto di doversi recare presso i centri di cura e di soggiornarvi per alcuni periodi di tempo, abbia determinato l'esigenza per il e i suoi accompagnatori, di Pt_1 pranzare e cenare al ristorante o in albergo e quindi di sostenere spese maggiori di quelle che l'attore avrebbe avuto se fosse rimasto a Torino. Tuttavia, a prescindere dal fatto illecito altrui, il nonché i suoi accompagnatori, avrebbero comunque dovuto sostenere spese Pt_1 alimentari. Si ritiene quindi di ridurre equitativamente le spese sostenute per i pasti nella misura del 20% proprio al fine di tenere conto che una parte di queste spese sarebbe stata in ogni caso sostenuta dal ed in consideraZIne che solo una parte dei pasti è stata Pt_1 consumata presso un albergo vicino alla struttura EL, dove il costo del pasto era di soli € 12,00 (evidentemente importo convenZInato per il quale, soltanto, non sarebbe sembrata
38 congrua una decurtaZIne, come si è motivato più sopra). Non saranno invece risarcite le spese non documentate perché, anche con riferimento a queste, in assenza di prova scritta, la parte attrice ben avrebbe potuto capitolare prova per testi al fine di dimostrare che vi era stata una permanenza presso la località che aveva reso necessarie le spese per pranzi e cene.
Pertanto, le spese rimborsabili in favore del sono le seguenti: Pt_1
❖ € 810,00 per spese di ambulanza per trasporto TO (31.12.2016) – EL (2.5.2017)
– (19.4.2017) (doc. 10-16) Per_8
❖ € 217,00 per spese di trasporto centro Puzzle da giugno 2019 (doc. 28)
❖ € 100,00 spese foresteria centro CA AR (doc. 12)
❖ € 5.700,00 spese albergo DI EL - CA AR (doc. 13)
❖ € 189,98 – 20% per spese buoni pasto ospite - CA AR = € 151,98 (doc. 11)
❖ € 4.255,00 – 20% per spese cene albergo DI EL - CA AR = € 3.404,00
(doc. 14)
❖ € 3.400,00 – 20% per spese cene altri ristoranti EL - CA AR = € 2.720,00
(doc. 15)
❖ € 1.040,00 locaZIne appartamento per accompagnatore del per due mesi (esborso Pt_1 sicuramente inferiore a quello che avrebbe comportato il soggiorno in albergo) (doc. 27);
❖ € 762,00 spesa pernotto Innsbruck presso Park Hotel (doc. 32);
❖ € 300,00 spesa viaggio Torino - Innsbruck (andata e ritorno), che appare comunque congrua considerata la distanza Torino-Innsbruck da percorrere per l'andata e per il ritorno.
❖ Totale € 15.204,98; la somma va rivalutata sulla base del criterio di cui sopra, cioè da una data intermedia tra i vari esborsi, che in questo caso è individuata a giugno 2017 anche in ragione del fatto che il maggior numero di spese è stato sostenuto nel corso del 2017, sicché l'importo è rivalutato da giugno 2017 fino all'attualità con il risultato di € 18.276,39
(di cui € 3.071,41 per rivalutaZIne).
2.f. Spese già sostenute e da sostenere per assistenza domiciliare (badanti)
Il Collegio ha accertato la necessità per il periziato di ricevere aiuto da parte di terzi per eseguire i passaggi posturali (anche nel letto) ed trasferimenti, concretizzando altresì una perdita di autonomia nello svolgimento delle attività ordinarie e strumentali della vita quotidiana, con conseguente necessità permanente di assistenza continuativa da parti di terzi nello svolgimento delle stesse e necessità di costanti controlli clinici, trattamenti riabilitativi, in particolare finalizzati ad
39 evitare lo sviluppo di anchilosi e di lesioni da pressione.
Gli esiti del politrauma patito giustificano la necessità di assistenza 24 ore su 24 (ovvero di un'assistenza diurna per n. 15 ore al giorno tutti i giorni e di un'assistenza notturna per 9 ore al giorno tutti i giorni) da parte di un operatore non necessariamente qualificato da un punto di vista sanitario, tuttavia adeguatamente preparato a gestire attività quali: preparaZIne degli alimenti e monitoraggio durante l'alimentaZIne; cura e igiene personale;
vestiZIne e svestiZIne;
passaggi posturali;
variaZIni posturali nel letto per evitare lesioni da pressione;
somministraZIne di farmaci o esecuZIne di semplici medicaZIni.
Il ha provato di ricevere un'assistenza domiciliare sin dal novembre 2017 (cfr. Pt_1 cedolini/buste paga doc. 68 citaZIne) ed ha sostenuto che il costo medio per l'assistenza domiciliare generica è pari ad € 1.634,13 – doc. 68 – (importo pari alla retribuZIne lorda annuale oltre all'importo medio dei contributi previdenziali annuali); ha documentato di aver sostenuto, da novembre 2017 fino a maggio 2020, costi per retribuZIni e contributi dei tre badanti che si sono succeduti, per complessivi €
31.048,56. Nei successivi atti, ha poi documentato ulteriori spese relative al periodo da ottobre 2020 a ottobre 2021 (compensi e contributi badanti cfr. doc. 82 – 83).
non ha contestato che il sia stato assistito da un badante e che egli Controparte_3 Pt_1 necessiti di questa assistenza per il resto della sua vita;
rispetto al quantum non ha contestato l'importo mensile già sostenuto per la retribuZIne del collaboratore, né ha contestato in modo specifico il calcolo proposto per queste spese future;
non ha infatti indicato una diversa quantificaZIne sulla base della documentaZIne allegata. ha invece contestato in modo specifico la sproporZIne e l'eccessiva quantificaZIne della CP_6 somma alla luce del fatto che il Collegio ha stimato una aspettativa di vita del ridotta a 10 anni e Pt_1 che le spese per coloro che prestano assistenza domiciliare devono essere quantificate detraendo i benefici previsti dalle legislaZIne regionale per l'assistenza domiciliare e l'indennità di accompagnamento, quest'ultima destinata proprio a coprire i costi per il personale indispensabile per la cura del soggetto invalido. A questa difesa si sono associate anche le altre convenute.
L'AssicuraZIne ha poi evidenziato che in atti non risultano gli importi percepiti dal a titolo di, Pt_1 indennità di accompagnamento, che nel 2025 ammonta alla somma di € 542,00 mensili.
La richiesta risarcitoria va accolta con le precisaZIni che seguono.
• Vanno risarcite le spese di assistenza domiciliare documentate da novembre 2021 a maggio
2020 (doc. 68) e da ottobre 2020 a ottobre 2021 (doc. 82 e 83) che sono liquidate per l'intero con rivalutaZIne degli importi che, per semplicità di calcolo, è eseguita secondo le modalità di cui si è detto più sopra e cioè partendo da una data intermedia tra i vari esborsi, fino
40 all'attualità.
• L'attore ha chiesto la liquidaZIne di tutte le spese di assistenza anche successive all'instauraZIne del presente giudiZI che tuttavia, ad ecceZIne di un brevissimo periodo, non sono state documentate. Si ritiene di liquidare comunque le spese di assistenza anche per i periodi non documentati, atteso che non è contestato che il abbia avuto bisogno, fin da Pt_1 subito, della cura di un badante e che abbia usufruito della sua assistenza. Questa esigenza peraltro è indicata anche dal Collegio che ha ritenuto necessaria, anche per il futuro, una assistenza continuativa proprio in ragione dei postumi riportati dopo il sinistro. In virtù di ciò, si ritiene di liquidare il pregresso, non documentato ma necessario quale conseguenza immediata e diretta del sinistro, e le spese per l'assistenza futura di cui il avrà bisogno. Pt_1
• Sotto il profilo della quantificaZIne, le spese pregresse non documentate sono liquidate sulla base del costo mensile documentato dall'attore per gli altri periodi;
ovviamente detraendo l'indennità di accompagnamento come si dirà in seguito, e con rivalutaZIne delle somme. Per quanto riguarda le spese di assistenza domiciliare future, cioè dalla pronuncia, queste sono liquidate sulla base del costo mensile documentato dall'attore, detratta l'indennità di accompagnamento, con il metodo della rendita, dalla data della pronuncia per tutta la durata della vita del beneficiario;
in questo modo l'importo è erogato vita natural durante con la certezza che l'attore beneficerà di tutte le spese necessarie per il tempo che avrà da vivere e durante il quale evidentemente avrà esigenza dell'assistenza domiciliare;
• le convenute e hanno prodotto il doc. 7 e cioè la dichiaraZIne ex art. 142 Cod. CP_1 CP_2
Ass. Priv., datata 23.1.2019, sottoscritta da per conto di e inviata a Parte_5 Parte_1
nella quale il ha dichiarato di avere diritto a prestaZIni da parte Controparte_3 Pt_1 di Istituti che gestiscono assicuraZIni sociali obbligatorie e precisamente da: INPS per
l'assegno di invalidità o la pensione d'inabilità ai sensi della legge 222/84; INPS per pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della legge n. 163/2010;
• Il non ha riferito nei propri atti se e da quanto ha iniziato a percepire l'indennità di Pt_1 accompagnamento, né l'importo di tale indennità; la parte si è limitata ad allegare i cedolini
INPS da giugno a ottobre 2024 dai quali risulta un importo a titolo di pensione ed un altro importo di circa € 531,76 a titolo di indennità, tuttavia non meglio definita. In ragione dell'importo di questa indennità e della esiguità dello stesso, comunque di provenienza dell'INPS, si può ritenere che essa sia una indennità di accompagnamento, il cui ammontare è di € 531,76 (doc. d allegato alle note del 18.10.2024). Questa indennità va detratta dalle spese di assistenza poiché si tratta di una prestaZIne economica che l'INPS, su richiesta dell'interessato,
41 riconosce in favore di coloro che sono invalidi civili totali e che necessitano di assistenza continua per gli atti della vita quotidiana e per la deambulaZIne. Tale beneficio non subordinato a limiti di età né di reddito, è riconosciuto per 12 mensilità ed è esente da tassaZIne. Il non ha indicato quando avesse fatto la domanda di accompagnamento Pt_1
(abbiamo in atti soltanto i cedolini Inps nel 2024). Tuttavia considerato che il si è Pt_1 sottoposto alla visita INPS per il riconoscimento dell'invalidità (verbale INPS doc. 40 citaZIne) e che a partire da novembre 2017 ha assunto una badante, deve ritenersi verosimile che già a quella data gli fosse stato riconosciuto un assegno di accompagnamento, eventualmente con il differimento della corresponsione degli emolumenti in arretrato. In ogni caso egli certamente a quella data avrebbe potuto/dovuto fare domanda all'INPS per ottenere l'accompagnamento, cosa che gli avrebbe consentito di coprire, anche se parzialmente, le spese di assistenza così da evitare un aggravamento dell'onere risarcitorio relativo alle spese di assistenza domiciliare.
Per questi motivi
, si ritiene comunque di decurtare l'indennità di accompagnamento almeno dal momento dell'assunZIne della badante (novembre 2017) essendo presumibile che la pratica per l'indennità sia stata fatta tempestivamente e sicuramente prima del novembre 2017 quando il ha iniziato a fruire della badante;
o che, per quanto Pt_1 motivato più sopra, almeno da quella data avrebbe dovuto essere diligente esperita.
• Non può, invece, essere accolta la richiesta delle convenute in verità molto generica, di decurtare ulteriori importi asseritamente percepiti dal danneggiato a titolo di assistenza domiciliare poiché non c'è prova che egli li abbia percepiti;
l'AssicuraZIne peraltro non ha specificato di che prestaZIni economiche si tratterebbe;
in ogni caso, considerato che il Pt_1 necessita di una assistenza domiciliare continuativa, tutti i giorni per tutto il giorno, è inverosimile che gli enti pubblici riconoscano una copertura così ampia e completa per l'assistenza domiciliare, circostanza che infatti nessuno ha riferito in questo giudiZI.
Pertanto, vanno riconosciute a favore di le seguenti somme: Parte_1
❖ spese di assistenza domiciliare da novembre 2017 a maggio 2020 = € 31.048,56 (somma indicata dallo stesso attore e non specificamente contestata dalle convenute); da questa somma vanno detratte gli importi mensili a titolo di indennità di accompagnamento percepiti o che il avrebbe potuto ricevere se ne avesse fatto richiesta all'INPS, stimati in € 531,76 per 31 Pt_1 mesi (da novembre 2017 a maggio 2020) = € 16.484,56 cioè la somma che il avrebbe Pt_1 ricevuto dall'INPS; dunque € 31.048,56 - € 16.484,56= € 14.564,00 che è la somma che sarebbe comunque rimasta a carico del perché non coperta dagli enti previdenziali;
tale somma è Pt_1
42 rivalutata – con il solito criterio della data intermedia - da febbraio 2019 ad oggi, con il risultato di € 17.287,47 (€ 2.723,47 per rivalutaZIne);
❖ spese di assistenza da giugno 2020 a settembre 2020: Dato atto che parte attrice non ha documentato le spese di assistenza domiciliare relative a questo periodo, premesso quanto detto, queste sono liquidate sulla base di quanto documentato dall'attore per il periodo dal novembre
2017 a maggio 2020 che peraltro è il periodo più prossimo a quello di cui si discute e quindi è verosimile che gli importi mensili siano stati pressoché i medesimi;
il calcolo è il seguente: €
31.048,56 : 31 mesi (dal novembre 2017 a maggio 2020) = € 1.001,56 che è il costo mensile omnicomprensivo per retribuZIne badante;
dalla somma di 1.001,56 va detratta l'indennità di accompagnamento (€ 531,76), con il risultato di € 469,80 che è l'importo mensile a carico del per l'assistenza domiciliare;
l'importo di € 469.80 va poi moltiplicato per 4 mensilità, per Pt_1 un totale di = € 1.879,20; ; questa somma va rivalutata da agosto 2020 all'attualità con il risultato di € 2.224,97 (di € 345,77 per rivalutaZIne).
❖ spese di assistenza domiciliare da ottobre 2020 fino a ottobre 2021 = € 12.891,00 (doc. 82 -83 parte attrice); da questa somma vanno detratte gli importi mensili a titolo di indennità di accompagnamento percepiti o che il avrebbe potuto ricevere se ne avesse fatto richiesta Pt_1 all'INPS, stimati in € 531,76 per 13 mesi = € 6.912,88, cioè la somma che il avrebbe Pt_1 ricevuto dall'INPS. Dunque, € 12.891,00 - € 6.912,88 = € 5.978,12 che è la somma che sarebbe comunque rimasta a carico del perché in ogni caso non coperta dagli enti previdenziali;
Pt_1 tale somma è rivalutata da marzo 2021 ad oggi, con il risultato di € 7.024,29 (di cui € 1.046,17 per rivalutaZIne);
❖ spese di assistenza domiciliare da novembre 2021 alla data della sentenza (dicembre 2025): dato atto che, anche in questo caso, parte attrice non ha documentato le spese di assistenza domiciliare relative a questo periodo, premesso quanto detto, le spese sono liquidate sulla base di quanto documentato dall'attore per il periodo da ottobre 2020 a ottobre 2021 che è il periodo più prossimo a quello di cui si discute, essendo verosimile che le spese siano state più o meno le stesse. Il calcolo è quindi il seguente: € 12.891,00 : 13 mensilità (da ottobre 2020 a ottobre
2021) = € 991,61; dalla somma di € 991,61 va detratto l'importo stimato per indennità di accompagnamento (€ 531,76) con il risultato di € 459,85 che è l'importo mensile a carico del per l'assistenza domiciliare;
l'importo di € 459,85 va poi moltiplicato per 50 mensilità Pt_1
(cioè 2 mesi da novembre 2021 a dicembre 2021 + 48 mesi da gennaio 2022 a dicembre 2025 incluso), per un totale di € 22.992,50 rivalutata da novembre 2023 con il risultato di € 23.521,33
(di cui € 528,83 per rivalutaZIne).
43 ❖ Per un totale di € 50.058,06 per spese di assistenza domiciliare già sostenute fino al deposito della sentenza.
❖ per quanto riguarda le spese future di assistenza domiciliare e cioè le spese per badanti che il dovrà sostenere da gennaio 2026, questo danno è liquidato sotto forma di rendita Pt_1 vitalizia, per le ragioni più sopra spiegate, svolgendo il seguente calcolo:
✓ le spese di assistenza mensili sostenute sulla base della più recente documentaZIne in atti (€
12.891,00 da ottobre 2020 a ottobre 2021) per un importo mensile di € 991, 61 (€ 12.891,00
: 13 mesi da ottobre 2020 a ottobre 2021);
✓ l'importo di € 991,61 è rivalutato da ottobre 2021 all'attualità considerato che dal 2021 sono decorsi 4 anni, con il risultato di € 1.145,31. Dall'importo di € 1.145,31 è detratto quanto il percepisce dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento (€ 531,76) per un Pt_1 importo di € 613,55;
✓ € 613,55 è quindi il valore della rendita da erogare annualmente vita natural durante, con rivalutaZIne di anno in anno sulla base degli indici ISTAT, per spese di badante
A titolo di spese di assistenza domiciliare, il ha richiesto le seguenti ulteriori somme: Pt_1
- € 7.320,00 (€ 6.000,00 + iva) pari al costo preventivato per l'istallaZIne di kit base domotica;
- € 1.200,00 per istallaZIne letto motorizzato.
Sul punto, si osserva che
• Non può essere riconosciuta la somma di € 1.200,00 per il letto motorizzato poiché tale spesa è già stata considerata e quantificata dal Collegio nelle spese mediche future per presidi e ausili, spese su cui si è già provveduto riconoscendole integralmente a favore del Pt_1
• In merito alla spesa per il kit domotica, si evidenzia che la stessa non è stata specificamente contestata dalle convenute;
tuttavia ha chiesto di accertare la necessità e Controparte_3 congruità delle spese mediche e di cura e di assistenza, per presidi,…già sostenute e la necessità o meno di eventuali spese future. Dunque, non è contestata la richiesta nel quantum, quanto piuttosto che questa spesa rientri in quelle necessarie di assistenza.
La somma non può essere riconosciuta atteso che, a fronte della contestaZIne di parte convenuta sotto il profilo della necessità della spesa, parte attrice non ha spiegato quale o quali esigenze di tipo medico/assistenziale giustifichino questo esborso e dunque l'utilità nonché la necessità dello stesso, che non è neppure emersa nella CTU;
il Collegio infatti, valutata la condiZIne fisica del ha stimato i costi per le spese future necessarie, includendo, ad Pt_1
44 esempio, il letto elettrificato, ma non il kit domotica, evidentemente non ritenendolo una spesa indispensabile per l'assistenza del In ogni caso si evidenzia che il kit domotica non pare Pt_1 neanche giustificato alla luce del fatto che è stata riconosciuta una assistenza domiciliare 24 ore su 24.
2.g. Lucro cessante
Il ha riferito che prima del sinistro per cui è causa lavorava come ingegnere informatico, Pt_1 consulente direZInale di sistemi informativi, Coordinatore del Master in “IT Governance &
Compliance” presso la SAA – School of Management;
dopo il sinistro ha perso totalmente la capacità lavorativa specifica e generica con conseguente danno patrimoniale da perdita di reddito. Ha chiesto quindi il risarcimento di € 849.394,48, considerato il reddito netto più elevato percepito nei tre anni antecedenti il sinistro e cioè quello risultante dal modello Unico 2015.
Le convenute e hanno contestato la modalità di calcolo proposta dall'attore CP_1 CP_2 poiché egli ha preso come riferimento il reddito più elevato, quello del 2015, che tuttavia se raffrontato a quello degli anni precedenti, non può essere ritenuto stabile e permanente, come richiesto dalla giurisprudenza.
ha rilevato che dai modelli Unico prodotti in causa risulta che il Controparte_3 Pt_1 abbia percepito redditi da lavoro dipendente;
dunque, durante il periodo di malattia ha continuato a percepire la retribuZIne dal datore di lavoro;
per questa ragione nel conteggio del danno da lucro cessante non si deve tenere conto dell'età dell'attore al momento del sinistro, ma della sua età alla fine del periodo di malattia;
va altresì considerata la ridotta aspettativa di vita stimata dal Collegio. Inoltre, il reddito utilizzato dal come base di calcolo è un reddito lordo, mentre occorre fare riferimento Pt_1 al reddito netto, cioè a quello risultante dopo la detraZIne delle imposte e dei contributi previdenziali.
Ancora, dovranno essere detratte le erogaZIni percepite dall'INPS o da altri assicuratori privati.
Non è contestato che a causa della gravità delle lesioni riportate nel sinistro, il abbia Pt_1 perso totalmente la propria capacità lavorativa con la conseguenza che egli, in ragione dei postumi permanenti riportati, non può continuare l'attività lavorativa pregressa, né svolgere alcuna altra attività lavorativa;
con pregiudiZI alla capacità lavorativa specifica, semispecifica e generica pari al 100%
(cfr. verbale di accertamento INPS doc. 40 di parte attrice e CTU). Non è quindi contestato il diritto del al risarcimento del danno per i redditi persi (cd. lucro cessante). Pt_1
È invece contestato l'ammontare del risarcimento quantificato dall'attore ed in particolare il reddito da porre a base del calcolo e l'esistenza di redditi da lavoro dipendente.
Sul punto di osserva quanto segue.
45 ▪ Non risulta documentalmente che il abbia prestato attività lavorativa come lavoratore Pt_1 dipendente subordinato, non essendo stato prodotto in atti un contratto di lavoro;
l'attore ha riferito di aver svolto, in qualità di ingegnere informato, attività come consulente direZInale di sistemi informativi, Coordinatore del Master Universitario in “IT Governance & Compliance” presso la SAA – School of Management di Torino; peraltro in sede penale (cfr. doc. 55 pag. 18 lettera del l'attore espressamente ha scritto che prima dell'incidente lavorava come Pt_1 libero professionista, come Consulente di Sistemi Informativi presso grandi aziende e aveva un incarico come coordinatore presso la SAA. Pertanto, in assenza di ogni diversa indicaZIne, del contratto di lavoro, dei cedolini di stipendio, si deve ritenere che egli abbia lavorato come libero professionista;
indicaZIne diversa non emerge neppure dai Modelli Unico allegati dall'attore dove si legge soltanto redditi di lavoro dipendente e assimilati e cioè, deve ritenersi, anche redditi frutto di attività di collaboraZIne similari senza vincolo di subordinaZIne. Si evidenzia altresì che il a prova di quanto guadagnato negli anni, ha allegato i modelli Unico e non Pt_1 la dichiaraZIne 730, cosa che rende verosimile che egli non abbia percepito redditi da lavoro dipendente subordinato ma redditi da lavoro autonomo. Ed infatti il Modello Unico è predisposto dal contribuente lavoratore autonomo con partita IVA, dalle imprese, da soggetti che devono presentare dichiaraZIni IVA,IRAP,770…; in alcuni casi specifici anche i lavoratori dipendenti presentano il Modello Unico (ad esempio quando c'è stato un cambio di lavoro nel corso degli anni e il lavoratore ha ricevuto due certificaZIni uniche con imposta sul reddito oltre una certa soglia, etc…); circostanze queste che non sono state dedotte o allegate nel caso di specie. Si deve ritenere quindi, in assenza di altra documentaZIne o allegaZIne, che il Pt_1 abbia prestato attività solo come lavoratore autonomo.
▪ È condivisibile quanto sostenuto dalle convenute e e cioè che non debba essere CP_1 CP_2 utilizzato come parametro di calcolo il reddito più alto prodotto nei tre anni precedenti il sinistro.
Si dà atto dell'orientamento della CassaZIne, che ritiene che ai fini della quantificaZIne del danno da lucro cessante, lo stesso è calcolato per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni (Cass. 11759/2018). Questa soluZIne pare senz'altro condivisibile per il lavoratore subordinato atteso che il medesimo percepisce redditi che si caratterizzano per il fatto di essere tendenzialmente stabili nel tempo;
mentre per il lavoratore autonomo pare opportuna una valutaZIne caso per caso, avuto riguardo ad indici di stabilità del guadagno nel corso degli anni;
di tal che quando dalle dichiaraZIni prodotte dal
46 lavoratore autonomo risultano oscillaZIni consistenti del reddito, come nel caso che ci occupa, non si può presumere sic et sempliciter che il reddito annuo più alto sia quello che in futuro il professionista avrebbe percepito.
Dalla documentaZIne di causa risulta che il abbia percepito un reddito imponibile di € Pt_1
44.665,00 (Modello Unico 2013); un reddito imponibile di € 32.761,00 (Modello Unico 2014) ed infine un reddito imponibile di € 65.732,00 (Modello Unico 2015), con una evidente e forte oscillaZIne per i diversi anni verosimilmente in dipendenza della mole degli incarichi affidati, delle tempistiche dei pagamenti o di altri svariati fattori, anche soggettivi... Per questa ragione, si ritiene più congruo calcolare il lucro cessante sulla base del reddito medio tra quelli percepiti nei tre anni precedenti e cioè € 47.719,33.
▪ Il reddito perso sarà calcolato sulla base del reddito imponibile (Cass 11759/2018) che sarà liquidato dal sinistro fino al momento della sentenza;
da quest'ultimo momento invece, i redditi futuri che il non potrà più conseguire a causa della incapacità lavorativa totale, Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, saranno liquidati fino all'età della pensione, che lo stesso attore indica avrebbe percepito all'età di 65 anni e 8 mesi. La liquidaZIne avverrà, come detto, sotto forma di rendita vitalizia;
in questo modo si realizza una perfetta coincidenza tra permanenza del danno e permanenza del risarcimento, nel senso che il finché sarà in Pt_1 vita, conseguirà i redditi che avrebbe guadagnato se avesse potuto continuare a prestare la propria attività lavorativa. Si evidenzia che mediante la liquidaZIne delle retribuZIni perse
(pregresse e future), il potrà evitare il pregiudiZI per danno pensionistico. Ed infatti, Pt_1 sulla base del reddito liquidato, potrà essere calcolata e versata direttamente dall'attore la somma dovuta all'INPS a titolo di contributi. In questo modo, versando quanto dovuto all'ente previdenziale – come peraltro avrebbe fatto ove non si fosse verificato il sinistro e l'attore avesse potuto continuare a lavorare -, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile il avrà diritto a percepire la pensione sulla base dei contributi maturati e versati negli anni, Pt_1 compresi quelli pagati dopo il sinistro. Sicchè egli non subirà alcuna diminuZIne patrimoniale sotto il profilo pensionistico perché conseguirà la pensione nella misura che gli sarebbe spettata ove non fosse rimasto invalido nel sinistro.
▪ Dalle retribuZIni riconosciute a titolo di risarcimento va poi decurtata la somma percepita dal a titolo di pensione di invalidità, erogata dall'INPS perché si tratta di una erogaZIne che Pt_1 mira a ristorare il danno di natura patrimoniale, per cui la medesima non può essere cumulata con il risarcimento per la perdita del reddito o della pensione. Per quanto riguarda la modalità di decurtaZIne della pensione di invalidità, va detto che l'attore non ha indicato il momento esatto
47 a partire dal quale gli è stata erogata la pensione;
l'attore ha sostenuto di non aver più ripreso a lavorare dopo il sinistro e di aver percepito unicamente la pensione di invalidità quale unico reddito;
ha fatto riferimento alla CertificaZIne Unica INPS (doc. 81) e alle dichiaraZIni dei redditi successive al sinistro, tra cui quella del 2020 (doc. 89). In difetto di una indicaZIne puntuale del momento di iniZI della erogaZIne della pensione da parte dell'INPS, si deve ritenere presuntivamente che questa sia stata erogata dal momento in cui è stata accertata l'invalidità totale e cioè da giugno 2016 (verbale INPS doc. 40) o comunque, ove erogata successivamente, che la pensione sia poi stata riconosciuta con gli arretrati. Pertanto, la pensione verrà detratta dal reddito a partire da luglio 2016 (mese successivo al verbale INPS) secondo gli importi di volta in volta risultanti dalla documentaZIne di causa;
ove manchi la documentaZIne fiscale (anno 2016-2017 o dalla stessa non risulti la pensione - anno 2018 -), la pensione è detratta nell'importo risultante per l'anno successivo o per il primo anno disponibile, considerato che l'importo annuale documentato a titolo di pensione è pressoché lo stesso, salve alcune oscillaZIni. Gli importi così determinati sono poi rivalutati secondo il criterio della data intermedia nel periodo cui si riferisce la somma.
▪ Per quanto riguarda i redditi futuri, questi sono calcolati, come detto, sulla base dell'imponibile medio (€ 47.719,33) da cui verrà detratta la pensione INPS risultante dalla CertificaZIne Unica più recente prodotta in atti, cioè quella del 2025 relativa all'anno 2024. L'importo risultante da questa sottraZIne verrà erogato sotto forma di rendita annuale dalla pronuncia e solo fino al raggiungimento dell'età pensionabile (indicata dallo stesso attore in 65 anni e 8 mesi), con rivalutaZIne annuale secondo gli indici ISTAT.
La quantificaZIne del danno è la seguente: redditi anno 2016:
considerato che
il è stato dichiarato invalido a giugno 2016 e che avrebbe potuto fare Pt_1 domanda di pensione di invalidità almeno dal mese successivo (luglio 2016), in assenza di documentaZIne, la pensione di invalidità è calcolata facendo riferimento al primo importo percepito a tale titolo come risultante dalla dichiaraZIne dei redditi (doc. 92) e cioè €
17.430,00. Questo importo va dimezzato in ragione del fatto che il avrebbe percepito la Pt_1 pensione soltanto per metà dell'anno, a partire da luglio, e così per € 8.715,00. L'importo di €
8.715,00 va detratto dal reddito medio di € 47.719,33, con il risultato di € 39.004,33 che è il reddito perso per l'anno 2016. L'importo di € 39.004,33 è rivalutato ad oggi con il medesimo criterio della data intermedia da luglio 2016 con il risultato di € 47.351,26 (di cui € 8.346,93
48 per rivalutaZIne). redditi anno 2017 in assenza di documentaZIne fiscale relativa all'anno di imposta 2017, dal reddito medio imponibile di € 47.719,33 vanno detratti € 17.430,00 (pensione risultante dalla prima documentaZIne utile doc. 92), con il risultato di € 30.289,33 che è rivalutato da luglio 2017 con il risultato di € 36.407,77 (di cui € 6.118,44 per rivalutaZIne). redditi anno 2018 atteso che dalla documentaZIne fiscale (Modello Unico doc. 91) non risulta la pensione di invalidità INPS, questa va detratta dal reddito medio di € 47.719,33, nell'importo di € 17.430,00
(pensione risultante dalla prima documentaZIne utile doc. 92), con il risultato di € 30.289,33 che è rivalutato da luglio 2018 con il risultato di € 35.862,57 (di cui € 5.573,24 per rivalutaZIne). redditi anno 2019
€ 47.719,3 - € 17.430 ,00 (cfr. importo reddito dichiaraZIne dei redditi doc. 92) = € 30.289,33 rivalutato da luglio 2019 fino ad oggi, con il risultato di € 35.801,99 (di cui € 5.512,66 per rivalutaZIne). redditi anno 2020
€ 47.719,33 - € 17.500,00 (importo reddito cfr. CU 2021 doc. 81 e dichiaraZIne 730 doc. 93) =
€ 30.219,33 rivalutato da luglio 2020 fino ad oggi, con il risultato di € 35.870,34 (di cui
€ 5.651,01 per rivalutaZIne). redditi anno 2021
€ 47.719,33 - € 17.517,00 (importo redditi cfr. dichiaraZIne dei redditi doc. b) = € 30.202,33 rivalutato da luglio 2021 fino ad oggi, con il risultato di € 35.185,71 (di cui € 4.983,38 per rivalutaZIne). redditi anno 2022
€ 47.719,33 - € 17.960,00 (importo redditi cfr. dichiaraZIne dei redditi doc. c) = € 29.759,33 rivalutato da luglio 2022 fino ad oggi, con il risultato di € 32.169,84 (di cui € 2.410,51 per rivalutaZIne). redditi anno 2023
In assenza di documentaZIne fiscale relativa all'anno 2023, il conteggio è eseguito facendo riferimento alla pensione di invalidità dell'anno precedente, cioè quella del 2022; pertanto €
47.719,33 - € 17.960,00 (cfr. dichiaraZIne dei redditi doc. c) = € 29.759,33 rivalutato da luglio
2023 fino ad oggi, con il risultato di € 30.443,79 (di cui € 684,46 per rivalutaZIne).
49 redditi anno 2024
€ 47.719,33 - € 20.337,98 (pensione INPS come da CU 2025 doc. allegato alle note di udienza del 14.4.2025) = € 27.381,35 rivalutato da luglio 2024 fino ad oggi, con il risultato di €
27.709,93 (di cui € 328,58 per rivalutaZIne). redditi anno 2025 atteso che non è prodotta in atti documentaZIne fiscale relativa all'anno 2025, il conteggio è eseguito facendo riferimento alla pensione di invalidità risultante dalla ultima certificaZIne unica disponibile, cioè quella relativa all'anno 2024; pertanto € 47.719,33 - € 20.337,98
(pensione INPS come da CU 2025 doc. allegato alle note di udienza del 14.4.2025) = €
27.381,35 già all'attualità.
Il totale del lucro cessante, detratta la pensione di invalidità INPS, dall'anno 2016 fino al deposito della presente sentenza, ammonta quindi ad € 344.185,19 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Redditi futuri fino all'età pensionabile:
❖ Il reddito dell'anno 2026 – considerato che la presente sentenza viene depositata a dicembre
2025 – ammonterà ad € 27.381,35 ottenuto dalla seguente sottraZIne: € 47.719,33 - €
20.337,98 (pensione INPS come da CU 2025 doc. allegato alle note di udienza del 14.4.2025);
❖ L'importo di € 27.381,35 è pari al valore della rendita annuale da erogare in favore del Pt_1 solo fino al raggiungimento dell'età pensionabile, indicata dallo stesso a 65 anni e 8 mesi Pt_1 di età (circostanza non contestata). La somma va rivalutata di anno in anno secondo gli indici
ISTAT.
2.h. Spese per procura notarile
Va risarcita al la spesa di € 1.100,00 come da avviso n. 774/2016 (doc. 63), atteso che si Pt_1
è trattato di una spesa necessaria per la redaZIne di una procura generale notarile (sub doc. 1), finalizzata a garantire la gestione e lo svolgimento di attività relative a impossibilitato Parte_1 ad occuparsene personalmente a causa della sua inabilità permanente.
Non essendo a conoscenza della data dell'effettivo pagamento, la somma è rivalutata dalla data del documento (13.10.2016) fino ad oggi, con il risultato di € 1.335,40 (di cui € 235,40 per rivalutaZIne).
2.i. Spese legali del procedimento penale e spese di consulenza di parte prima del presente
50 giudiZI
È altresì risarcibile la spesa sostenuta per consulenza medico legale ante causam, pari all'importo di € 1.220,00 come da fattura n. 92/2018 doc. 64, pagata il 9.3.2018. La somma va rivalutata dalla data del pagamento ad oggi con il risultato di € 1.456,68 (di cui € 236,68 per rivalutaZIne).
Va risarcita anche la spesa sostenuta per il consulente di parte, ing. , nominato in sede Per_11 penale, per € 4.270,00 (fattura del 28.9.2018 doc. 66); la somma va rivalutata dal 28.9.2018 ad oggi con il risultato di € 5.064,22 (di cui € 794,22 per rivalutaZIne).
Per quanto riguarda le spese legali relative al procedimento penale, il ha chiesto il Pt_1 rimborso di € 36.273,28 per parcelle del difensore in sede penale, dal 2016 al 2019 (doc. 65).
Le convenute hanno contestato la risarcibilità delle suddette spese poiché eccedenti i parametri ex DM 55/2014 e in ogni caso perché si tratta di una duplicaZIne delle spese poiché l'aZIne civile è stata dapprima esercitata in sede penale con la costituZIne di parte civile e poi è stata trasferita in sede civile.
La domanda di risarcimento delle spese di lite nel procedimento penale va accolta poiché era del tutto legittimo per il presentare la querela e costituirsi parte civile, considerato anche il fatto Pt_1 che in sede penale, l'AssicuraZIne ha comunque pagato diversi acconti a titolo risarcitorio e dunque la scelta di costituirsi parte civile non è stata inutile, ma anzi opportuna.
Tuttavia, non si ritiene di poter liquidare le spese nell'importo richiesto da parte attrice, atteso che il procedimento penale si è svolto dinanzi al Giudice di Pace ed è consistito in un unico grado di giudiZI che si è concluso con la sentenza di non luogo a procedere per remissione della querela da parte del querelante;
nella sentenza il Giudice di Pace, pur non liquidando le spese di giudiZI, le ha poste a carico della querelata Tale pronuncia si deve intendere come condanna generica e pertanto CP_1 andrà fatta in questa sede la liquidaZIne degli importi dovuti al difensore del Pt_1
Pertanto, le spese vanno poste a carico della convenuta e sono liquidate come segue, secondo i parametri medi vigenti all'epoca della sentenza penale (8.4.2019) e cioè il D.M. 55/2014:
▪ € 360,00 fase di studio;
▪ € 450,00 fase introduttiva
▪ € 720,00 fase dibattimentale
▪ € 630,00 fase decisionale
▪ Totale € 2.160,00 oltre accessori come per legge.
L'importo va aumentato nel massimo previsto dal tariffario in ragione delL'80%, considerata la complessità della vicenda e la molteplicità dell'attività svolta dal difensore, come indicata nelle sue
51 parcelle, per un importo di € 3.888,00.
A questo importo va aggiunto il compenso per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore elencata nella proposta di parcella, sicuramente corposa e con un'utilità autonoma rispetto al successivo giudiZI penale, che calcolata secondo lo scaglione di riferimento (tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00) ammonta ad € 9.920,30.
Il totale delle spese legali ammonta quindi ad € 13.808,30 cui vanno aggiunti gli accessori come per legge, IVA, CPA e rimborso forfettario, con il risultato di € 20.147,53. Questa somma va rivalutata da una data intermedia dall'iniZI dell'attività difensiva fino alla conclusione del procedimento penale,
e quindi da aprile 2018, con il risultato di € 24.056,15 (di cui € 3.908,62 per rivalutaZIne).
2.l. Spese varie
Va respinta la domanda di risarcimento di
- € 1.037,00 per riparaZIne rolex indossato durante il sinistro (preventivo doc. 6);
- € 700,00 per sostituZIne smartphone danneggiato nel sinistro;
Le convenute e hanno contestato tutte le spese preventivate e/o stimate;
CP_1 CP_2 [...] ha contestato le spese varie indicate dall'attore tra cui rientrano anche lo smartphone e il CP_3 rolex, sia con riguardo alla riferibilità causale delle predette spese all'incidente per cui è causa, sia con riguardo alla loro effettiva necessità e congruità.
Va accolta la difesa delle parti convenute atteso che non è emerso, e sul punto non è stata neppure dedotta prova per testi, che il giorno del sinistro il indossasse il rolex e aveva con sé lo Pt_1 smartphone e che questi siano rimasti danneggiati in quella occasione. Il preventivo del rolex non prova il nesso di causa con il sinistro ed in ogni caso non è sufficiente a giustificare l'esborso o comunque la congruità dello stesso che è stata contestata dalle convenute;
la spesa per sostituZIne del cellulare non
è stata neppure documentata ma soltanto stimata senza alcuna spiegaZIne in merito alla determinaZIne del suo ammontare.
Va altresì respinta la richiesta di € 1.672,00 ed € 1.729,35 (fatture 286/2019 e 284/2017), pari ai costi sostenuti per le dimissioni della badante, nonché di € 12.800,00 per la gestione del contratto della badante a cura del consulente del lavoro sia per il pregresso che per il futuro.
Per quanto riguarda le prime due spese, queste non sono documentate, parte attrice ha indicato in atti le fatture ma non le ha poi prodotte in giudiZI.
Per quanto riguarda invece la spesa per la gestione del contratto, questa va respinta perché si tratta di una spesa non indispensabile, neppure per il pregresso, essendo possibile gestire autonomamente in ambito familiare, il rapporto di lavoro con il collaboratore domestico. Il fatto di
52 essersi avvalso o di volersi avvalere per il futuro di questa assistenza integra quindi una scelta libera e autonoma del danneggiato che non può essere posta a carico delle convenute e che comporterebbe un ingiustificato aggravio dell'onere risarcitorio.
Sui danni non patrimoniali patiti dai congiunti di Parte_1
In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale si osserva quanto segue.
❖ Il danno da grave lesione del rapporto parentale non è un danno in re ipsa ma si tratta comunque di un danno conseguenza, atteso che la sofferenza e lo sconvolgimento dell'esistenza per effetto delle condiZIni in cui versa la vittima primaria, sono gli effetti della lesione dell'interesse protetto ma non coincidono con quest'ultimo.
❖ La liquidaZIne del danno patito dal congiunto di un macroleso richiede, dunque, la qualificaZIne del rapporto di parentela ed altresì la allegaZIne e la prova, anche a mezzo di presunZIni semplici, del pregiudiZI patito dal congiunto a causa delle lesioni permanenti causate alla vittima primaria, sotto forma sia di patimento interiore, sofferenza soggettiva, sia di alteraZIne delle abitudini di vita per la necessità di prestare cura ed assistenza alla vittima primaria. In merito a tale ultimo aspetto, l'esistenza di una convivenza con la vittima assume quindi una portata piuttosto significativa poiché, a differenza di quanto accade in caso di morte del congiunto, in cui il rapporto è definitivamente reciso e la convivenza rileva soltanto per il passato, nel caso di grave lesione parentale, la convivenza dispiega i suoi effetti anche per il futuro perché il congiunto potrebbe dover prestare la propria assistenza con conseguente stravolgimento delle abitudini pregresse di vita e aggravio della propria sofferenza data proprio dal fatto di vivere quotidianamente con il congiunto gravemente lesionato.
Questi i principi affermati dalla recente giurisprudenza:
E' affermaZIne consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relaZIne ad una particolare situaZIne affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunZIni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di
53 danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunZIni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si
è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del
2023).
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condiZIne del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudiZI, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegaZIne o dimostraZIne - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle SeZIni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass.
n. 25541 del 2022) (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).” (CassaZIne civile sez. III, 17/05/2023, (ud. 31/01/2023, dep. 17/05/2023), n.13540);
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudiZI è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello ZI) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo. (CassaZIne civile, sez. VI,
28/02/2020, n. 5452);
Quanto ai criteri di liquidaZIne del danno, si evidenzia che conformemente a quanto indicato dalla S.C. secondo cui in ipotesi di soggetti macrolesi sia “più adeguato” il parametro costituito dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma (cfr. Cass. n.
2564/2024), questo Giudice ritiene di dover fare riferimento alle suddette Tabelle che
54 prevedono, a differenza di quelle milanesi, specifici parametri a punti proprio per il danno da lesione del rapporto parentale. (cfr. Cass. n. 36560/2023 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidaZIne del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificaZIne del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidaZIne dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicaZIni di questa Corte prevedendo una liquidaZIne "a punti " in riferimento alla liquidaZIne del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidaZIne del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustraZIne delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidaZIne al caso concreto, per quanto dedotto e provato").
Nel caso di specie, il danno lamentato dai congiunti non integra una perdita del rapporto parentale – essendo il ancora in vita, seppur in condiZIni molto critiche -, quanto Pt_1 piuttosto una lesione dello stesso, grave o addirittura gravissima per l'entità delle lesioni riportate dal In ragione di ciò si ritiene più adeguato, ai fini della liquidaZIne del Pt_1 danno, fare riferimento ai parametri di cui alle Tabelle di Roma che, a differenza delle
Tabelle milanesi, specificamente prevedono un meccanismo di liquidaZIne del danno in caso di danno da lesione grave del rapporto parentale.
L'ammontare del danno va in concreto commisurato tenendo in consideraZIne le circostanze del caso specifico in modo tale da adeguare il risarcimento all'entità della sofferenza patita da ciascun congiunto e ai riflessi che le macrolesioni permanenti riportate dal danneggiato hanno sulla vita di ciascuno, evitando così che la liquidaZIne segua un criterio astratto e automatico. Le Tabelle del Tribunale di Roma (2023) prevedono due diverse componenti del danno:
a) il danno morale relativo all'aspetto interiore del danno sofferto dal congiunto per il quale
è stato previsto un importo punto quantificato in € 3.474,00;
b) un danno dinamico-relaZInale coincidente con la modificaZIne peggiorativa delle
55 relaZIni di vita esterne del soggetto, in funZIne della presenza o meno del riconoscimento di un diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruiZIne di una assistenza per il futuro;
ed infatti doversi occupare dell'assistenza prestando direttamente la propria attività personale, è fatto diverso da quello di doverla fornire soltanto in parte perché vi è la presenza di personale qualificato a ciò preposto. Con riferimento a tale ultima componente, si evidenzia che la stessa può essere riconosciuta soltanto a coloro che sono titolari dell'obbligo di assistenza - in presenza di coniuge (o convivente more uxorio) l'assistenza deve essere garantita dallo stesso (cfr. punti 73 e 74 delle tabelle di Roma ediZIne 2023 -; il valore di questa seconda componente del danno è stimata in un importo variabile da un minimo del valore punto di € 2.450,00 ad un massimo di € 3.474,00 tenuto conto delle circostanze del singolo caso concreto.
La liquidaZIne è eseguita sulla base di quattro parametri:
1. relaZIne di parentela con il danneggiato;
2. età della vittima primaria;
3. età della persona da risarcire;
4. numero di soggetti presenti nel nucleo familiare;
5. percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato.
Il conteggio è eseguito con la seguente modalità:
- somma dei punti attribuiti sulla base dei parametri di cui ai punti 1-2-3 sopra indicati;
- il totale è moltiplicato per il coefficiente individuato al punto 4;
- il punteggio così ottenuto va moltiplicato per il valore monetario del punto e per la percentuale di invalidità permanente.
Gli importi risultanti dalle predette operaZIni (sotto dettagliate) vanno rivalutati dal
1.1.2024 alla data odierna (trattandosi di tabella del 2023 e quindi con valori risarcitori non più attuali ad oggi).
Sulla scorta di questi principi, nel caso di specie, per quanto riguarda i danni da lesione del rapporto parentale, si osserva quanto segue.
1. È risarcibile il danno non patrimoniale patito da prima convivente e da maggio Parte_5
2025, moglie del poiché è emerso in corso di causa che la e il si Pt_1 Pt_5 Pt_1 conoscono dal 2009 e convivono stabilmente dal 2010; che i due avevano un legame affettivo serio e stabile fondato sull'assistenza morale e materiale reciproca e su un progetto di vita
56 condiviso, tant'è che avevano anche valutato la possibilità di avere un figlio, progetto poi arenato forse per l'età degli stessi attori e, comunque, definitivamente abbandonato dopo il sinistro;
condividevano gli amici e l'affetto delle famiglie, dato che frequentava Parte_5 regolarmente la famiglia di . A seguito del sinistro, ha continuato ad assistere Pt_1 Pt_5 quotidianamente il senza mai abbandonarlo, occupandosi personalmente, insieme ai Pt_1 badanti, della sua cura e assistenza, fatto che certamente ha comportato per non solo una Pt_5 sofferenza nel vedere il proprio attuale marito, ridotto in gravissime condiZIni, ma anche una alteraZIne delle abitudini di vita e della propria quotidianità, oggi dedicata alla cura di . Pt_1
Nel caso di specie va considerato che il coniuge è l'unico titolare dell'obbligo di assistenza nei confronti del danneggiato e che, benché coadiuvata nella la cura e l'assistenza del malato da una badante, i cui costi sono stati contemplati nel risarcimento di cui alla presente sentenza, si tratta non di meno di una situaZIne molto complessa da gestire per l'unico familiare convivente, atteso il grado di compromissione totale del Pt_1
Per questi motivi
si ritiene di liquidare il valore monetario per il danno dinamico-relaZIne nell'importo prossimo al valore massimo e così per 3.100,00 (per il danno dinamico-relaZInale), a cui vanno aggiunti € 3.474,00 per danno morale, per un totale valore monetario del punto di €
6.574,00.
2. È risarcibile il danno patito dai genitori di e Parte_1 Parte_3 Persona_1 deceduta a luglio 2025, poiché lo stretto legame di parentela fa presumere l'esistenza di un rapporto affettivo che comunque è stato allegato e provato in questo giudiZI. I testi hanno riferito che il era solito passare regolarmente del tempo con i genitori, soprattutto con la Pt_1 madre con la quale trascorreva una settimana di vacanza al mare tutte le estati. In ragione del vincolo strettissimo di parentela, è presumibile la sofferenza patita dai genitori nel vedere il proprio figlio gravemente invalido e con la necessità di essere continuamente assistito, circostanza che ha comportato dolore, patimento e profonda preoccupaZIne. È altresì emerso che il padre ha più volte accompagnato il figlio durante i soggiorni presso i luoghi di cura, cosa che dimostra un coinvolgimento diretto del genitore e una alteraZIne delle sue abitudini quotidiane. Per tutti questi motivi, considerata l'età avanzata dei genitori che verosimilmente accresce la loro sofferenza, considerato altresì che l'attività di assistenza è prestata solo dal coniuge del con l'ausilio di un collaboratore domestico, e che i genitori non si occupano Pt_1 della stessa, si ritiene di liquidare il valore monetario del punto in € 3.474,00 (danno solo morale e non dinamico relaZInale).
3. È altresì risarcibile il danno non patrimoniale patito da sorella di , non Parte_2 Pt_1
57 solo in ragione del rapporto stretto di parentela che fa presumere la relaZIne affettiva e la sofferenza patita, ma anche del fatto che la stessa, pur non essendo convivente, ha allegato di essersi personalmente occupata di questioni inerenti al fratello, e della gestione dei suoi interessi, tant'è che risulta essere curatore speciale del fratello. È altresì emerso, dalle testimonianze, che il e la famiglia di erano uniti e si frequentavano spesso. Per Pt_1 Pt_2 questi motivi, considerato anche che l'attività di assistenza è prestata solo dal coniuge del con l'ausilio di un collaboratore domestico, si ritiene di liquidare il valore monetario del Pt_1 punto in € 3.474,00.
4. Non può invece essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale domandato da nipote del atteso che a differenza dei genitori, della sorella e della Parte_4 Pt_1 attuale moglie del con i quali intercorre un rapporto di parentela strettissimo, e Pt_1 Pt_1 sono parenti di 3° grado in linea collaterale. In presenza di legami parentali così Pt_4 distanti non può ritenersi sufficiente, in termini probatori, la mera allegaZIne dell'esistenza di un rapporto di parentela, in assenza di altre prove in merito al rapporto concretamente intrattenuto con lo ZI. Sul punto, non ha allegato nulla, né sul tempo trascorso Parte_4 con lo ZI, né sull'intensità della loro relaZIne o frequentaZIne. L'unica allegaZIne riguarda l'asserito turbamento patito da dopo l'incidente dello ZI, documentato dalla relaZIne
Pt_4 psicologico-clinica sub doc. 79 citaZIne. Dalla relaZIne emerge che presenta o
Pt_4 comunque presentava, delle difficoltà che dipendono, prevalentemente, se non addirittura interamente, da fatti estranei all'incidente dello ZI (episodi di derisione e prese in giro a scuola, con fatica a difendersi, ragione per cui subisce passivamente ingiustizie manifestando questi disagi con sintomi fisici;
non frequenta la scuola volentieri, questo clima scolastico gli genera una sensaZIne di ansia). La dottoressa ha dato atto dell'esistenza di uno stato di angoscia e sofferenza di nei confronti dello ZI , circostanza questa comprensibile poiché
Pt_4 Pt_1 si è trattato di un evento drammatico che può aver colpito in modo particolare
Pt_4 considerata anche la sua verosimile fragilità. Tuttavia, questa reaZIne del minore non implica la prova né di un rapporto pregresso con lo ZI, né tantomeno della sua intensità. Né è stato accertato un nesso causale tra il disagio di a scuola e la vicenda dello ZI, atteso che la
Pt_4 stessa relaZIne della psicologa riporta quanto riferito dai genitori e cioè che il ragazzo non era mai andato a scuola volentieri e che le difficoltà ed i malesseri erano già preesistenti. La domanda di va dunque respinta. Parte_4
Pertanto, considerato quanto sopra, i danni non patrimoniali sono liquidati equitativamente sulla
58 base dei criteri di cui alla Tabella di Roma ed. 2023, come segue.
danno non patrimoniale di Parte_5
➢ relaZIne di parentela con il danneggiato (coniuge) = 20 punti;
➢ età della vittima primaria all'epoca del fatto (47 anni) = 6 punti;
➢ età della persona da risarcire all'epoca del fatto (43 anni) = 5 punti
➢ totale punti 31 da moltiplicare per il valore del punto di 6.574,00, per il coefficiente di 1 pari al numero di soggetti presenti nel nucleo familiare tenuti all'assistenza, e infine per la percentuale di invalidità riportata dal danneggiato (95%) = € 193.604,30 importo rivalutato all'attualità in €
197.089,18 (di cui € 3.484,88 per rivalutaZIne.)
danno non patrimoniale di Parte_3
➢ relaZIne di parentela con il danneggiato (genitore) = 20 punti;
➢ età della vittima primaria all'epoca del fatto (47 anni) = 6 punti;
➢ età della persona da risarcire all'epoca del fatto (78 anni) = 3 punti
➢ totale punti 29 da moltiplicare per il valore del punto di € 3.474,00, per il coefficiente di 1 pari al numero di soggetti presenti nel nucleo familiare tenuti all'assistenza, e infine per la percentuale di invalidità riportata dal danneggiato (95%) = € 95.708,70 importo rivalutato all'attualità in €
97.431,46 (di cui € 1.722,76 per rivalutaZIne)
danno non patrimoniale di Persona_1
➢ relaZIne di parentela con il danneggiato (genitore) = 20 punti;
➢ età della vittima primaria all'epoca del fatto (47 anni) = 6 punti;
➢ età della persona da risarcire all'epoca del fatto (81 anni) = 2 punti
➢ totale punti 28 da moltiplicare per il valore del punto di € 3.474,00, per il coefficiente di 1 pari al numero di soggetti presenti nel nucleo familiare tenuti all'assistenza, e infine per la percentuale di invalidità riportata dal danneggiato (95%) = € 92.408,40 importo rivalutato all'attualità in € 94.071,75 (di cui € 1.663,35 per rivalutaZIne)
danno non patrimoniale di Parte_2
➢ relaZIne di parentela con il danneggiato (sorella) = 15 punti;
➢ età della vittima primaria all'epoca del fatto (47 anni) = 6 punti;
➢ età della persona da risarcire all'epoca del fatto (44 anni) = 5 punti
➢ totale punti 26 da moltiplicare per il valore del punto di € 3.474,00, per il coefficiente di 1 pari
59 al numero di soggetti presenti nel nucleo familiare tenuti all'assistenza, e infine per la percentuale di invalidità riportata dal danneggiato (95%) = € 85.807,80 importo rivalutato all'attualità in € 87.352,34 (di cui € 1.544,54 per rivalutaZIne).
Su tutti gli importi, come sopra determinati e rivalutati, sono poi dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Si evidenzia altresì che
- madre del è deceduta il 26 luglio 2025; Persona_1 Pt_1
- ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità della moglie;
mentre Parte_3
e hanno accettato puramente e semplicemente l'eredità della madre (atto Pt_1 Parte_2 notarile sub. allegato C alla comparsa conclusionale attorea);
- a seguito del decesso della gli eredi si sono costituiti in giudiZI ai sensi dell'art. 330 c.p.c. Per_1 ed hanno chiesto iure ereditatis la corresponsione della somma riconosciuta alla madre;
- Il risarcimento del danno patito dalla per lesione del rapporto parentale andrà corrisposto Per_1 iure successionis in favore di e Pt_1 Parte_2
Sui danni patrimoniali dei congiunti di
[...] padre di ha chiesto il risarcimento delle seguenti spese Persona_12 Parte_1 sostenute per l'assistenza del figlio : Pt_1
- € 16.592,00 (cioè € 13.600,00 oltre IVA) come da preventivo 26/2/18 per abbattimento barriere architettoniche immobile in Solcio in Lesa (NO), Strada Statale del Sempione 159;
- € 560,00 spesa pernottamento a pernottamento b&b KIKI come da ricevuta 9/2017 Per_8
- € 282,00 spesa pernottamento a pernottamento casa albergo Pelascini come da Per_8 ricevuta n. 176/17
- € 6.840,00 spesa viaggi da Torino a EL per 45 weekend: € 76 costo viaggio a/r come da report via michelin
- Per un totale danni patrimoniali di € 24.274,00
ha chiesto il risarcimento delle seguenti spese affrontate per l'assistenza del Parte_5
Pt_1
- € 135,00 per spesa pernottamento a pernottamento b&b KIKI come da ricevuta Per_8
7/2017;
- € 96,00 per spesa pernottamento a pernottamento casa albergo Pelascini come da Per_8
60 ricevuta n. 201/17
- € 6.840,00 spesa viaggi da Torino a EL per 45 weekend: € 76 costo viaggio a/r come da report via michelin
- Per un totale di spese di assistenza pari ad € 7.071,00.
Le convenute e hanno contestato la richiesta delle spese non supportate da CP_1 CP_2 fatture ma solo da preventivi/report, delle spese non direttamente riconducibili ai congiunti del danneggiato e/o al sinistro, e comunque delle spese eccessive e superflue.
ha rilevato l'irrisarcibilità delle spese evidenziando che – ferma le Controparte_3 necessità di una attenta verifica che non si tratti di duplicaZIne delle medesime voci di spesa - Si tratta, infatti, di spese che non sono conseguenza immediata e diretta del sinistro, non essendo in alcun modo necessarie. Parimenti sarebbe infondata la richiesta di € 16.592,00 avanzata da Parte_3
“per i lavori nell'immobile di proprietà del sig. per l'abbattimento delle
[...] Parte_6 barriere architettoniche al fine di permetterne la frequentaZIne al sig. .”, perché si Parte_1 tratta di opera non eseguita e in ogni caso afferente a un immobile che non è neppure di proprietà del diretto danneggiato.
Le spese chieste da e sono risarcibili soltanto in parte sulla Parte_3 Parte_5 base delle seguenti consideraZIni.
➢ Non sono risarcibili i costi di viaggio Torino-EL (andata e ritorno). È condivisibile e normale che un familiare senta la necessità di recarsi a trovare un parente gravemente invalido,
e che la stessa esigenza possa essere sentita dal danneggiato che dalla visita trova conforto.
Questa esigenza, assolutamente comprensibile, avrebbe giustificato il rimborso delle spese di viaggio ove documentate oppure ove, in caso di assenza di documentaZIne, fosse stato comunque provato l'esborso ancorché in assenza di un importo puntualmente determinato. Gli attori avrebbero potuto offrire questa prova o producendo i passaggi autostradali o almeno deducendo capi di prova per testi al fine di dare evidenza delle visite fatte al familiare e del numero delle stesse durante il periodo per cui è richiesto il rimborso. In assenza di alcuna prova, le spese meramente stimate non possono essere riconosciute perché non è dato sapere se e quante volte i familiari abbiano viaggiato verso il luogo di cura, né è indicato in modo preciso il mezzo di trasporto che sarebbe stato utilizzato;
né ancora è dato sapere se i familiari si siano spostati insieme oppure separatamente e quindi utilizzato più mezzi. Il costo stimato da parte attrice per un numero di viaggi da lei stessa meramente stimato non ha trovato quindi alcun riscontro né nella documentaZIne prodotta, né all'esito dell'istruttoria.
La domanda per queste spese va pertanto respinta.
61 ➢ Non è neppure risarcibile la spesa preventivata per l'abbattimento delle barriere architettoniche della casa di sua proprietà poiché, a fronte della contestaZIne della controparte, non è stato provato l'esborso; in ogni caso, si tratta di una spesa che non può ritenersi diretta conseguenza del sinistro per cui è causa. Poiché l'abbattimento delle barriere riguarda un immobile che non è di proprietà di , non è adibito a residenza o dimora abituale né del danneggiato, né del Pt_1 padre che vivono stabilmente a Torino;
si tratta piuttosto di un immobile che si è detto essere stato frequentato negli anni passati dal durante i periodi di vacanza, circostanza questa Pt_1 comunque non sufficiente a giustificare la richiesta di porre l'eventuale spesa, che è stata solo preventivata, a carico delle convenute.
❖ Per quanto riguarda sono risarcibili le spese documentate (doc. 18) di € Parte_3
560,00 per pernottamento a pernottamento b&b KIKI come da ricevuta 9/2017 e di Per_8
€ 282,00 spesa pernottamento a pernottamento casa albergo Pelascini come da Per_8 ricevuta n. 176/17, atteso che con riferimento all'importo di € 560,00, all'udienza del 1.4.2025, il difensore di parte attrice ha esibito pec, con allegata fotocopia della ricevuta di pagamento di
€ 560,00 relativa al soggiorno di e di presso il B&B Kiki, spedita Pt_5 Controparte_7 dall'avvocato della struttura. I convenuti non hanno contestato la ricevuta relativa al soggiorno;
peraltro è pacifico che il sia stato ricoverato presso l'ospedale Moriggia Pelascini di Pt_1
GR (CO); è altresì risarcibile la spesa di € 282,00 sostenuta sempre per il pernottamento a La somma di € 560,00 è rivalutata dalla data della ricevuta (30.4.2017) Per_8 all'attualità con il risultato di € 670,88 (di cui € 110,88 per rivalutaZIne), la spesa di 282,00 è rivalutata dalla data della ricevuta (22.4.2017) all'attualità con il risultato di € 337,84 (di cui €
55,84 per rivalutaZIne). Il totale ammonta quindi ad € 1.008,72.
▪ Per quanto riguarda sono risarcibili le spese documentate (doc. 17) di € 135,00 e Parte_5 di € 96,00 per pernotto presso poiché è pacifico che il fosse lì ricoverato;
la Per_8 Pt_1 spesa, con particolare riguardo a quella presso il B&B Kiki non è stata contestata dalle parti convenute. La spesa di € 135,00 è rivalutata dalla data della ricevuta (25.4.2017) all'attualità con il risultato di € 161,73 (di cui € 26,73 per rivalutaZIne); la spesa di € 96,00 è rivalutata dalla data della ricevuta (2.5.2017) all'attualità con il risultato di € 115,30 (di cui € 19,30). Il totale ammonta ad € 277,03.
In definitiva
- Sono dovuti a € 1.008,72 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_3
- Sono dovuti a € 277,03 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Parte_5
62 Per quanto riguarda invece sorella del questa ha chiesto Parte_2 Pt_1
1. il rimborso di € 2.676,00 per spese per assistenza medica figlio minore (terapia Parte_4 psicologica per difficoltà relaZInale con ZI (anni 2017 e spesa futura 2018) - v. Parte_1 relaZIne;
2. il risarcimento di € 204.660,00 per diminuZIne introiti lavorativi (mancata promoZIne anno
2016: minor incasso annuo pari ad € 15.000 annuo, capitalizzato sulla base del coefficiente capitalizzaZIne r.d.
9.10.1922 n. 1403 anni 45 (15,16) con abbattimento 10% per scarto tra vita fisica e vita lavorativa).
Le convenute hanno contestato la risarcibilità dei suddetti danni poiché non provate e non essendo stata dimostrata la riferibilità causale delle stesse alle lesioni conseguite al nel sinistro Pt_1 per cui è causa.
La domanda di va respinta. Parte_2
❖ non è emerso nell'istruttoria svolta che vi sia un nesso causale tra il sinistro di e Pt_1
l'asserita mancata promoZIne lavorativa di L'allegaZIne sul punto è generica: Pt_2
l'attrice non ha spiegato il lavoro svolto, né il tipo di promoZIne perduta, né la posiZIne lavorativa di partenza, né in che cosa sarebbe consistito l'asserito miglioramento. Inoltre non è emerso che questo asserito pregiudiZI lavorativo sia stato patito per la necessità di prestare assistenza al fratello, poiché pur essendo emerso che si sia occupata di , Parte_2 Pt_1 in qualità di suo curatore speciale, non è stato provato che il mancato conseguimento della promoZIne sia stato motivato da esigenze specifiche di assistenza del fratello, magari anche per un lungo periodo;
né tantomeno l'attrice ha spiegato in che cosa sia consistita l'assistenza da lei prestata ai genitori che sarebbe stata tutta a suo carico e quindi come ciò abbia precluso un avanzamento sul lavoro. In assenza di prova, il risarcimento non può essere riconosciuto.
❖ Per quanto riguarda le spese sostenute per l'assistenza psicologica del figlio, come detto poco più sopra, è emerso chiaramente dalla relaZIne allegata che avesse, a quel tempo, Pt_4 alcuni problemi anche sganciati dalla vicenda dello ZI;
ed infatti nella relaZIne si esaminano soprattutto problemi relativi alla scuola, ai rapporti con i compagni, forse anche legati a fenomeni di bullismo, cosa che rende più probabile che il supporto psicologico sia stato necessario per queste ragioni, piuttosto che per la grave invalidità dello ZI. Questo fatto che pur potrebbe aver toccato la sensibilità di non può dirsi causa esclusiva o perlomeno Pt_4 prevalente del percorso psicologico intrapreso dal minore. Per queste ragioni, la richiesta di rimborso della spesa va respinta.
63 Sulla domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_3
Le convenute e , costituendosi in giudiZI, hanno proposto domanda di manleva CP_1 CP_2 nei confronti dell'AssicuraZIne, chiedendo di essere tenute indenni da quanto le stesse dovranno corrispondere al danneggiato, nonché delle loro spese di giudiZI ex art. 1917 comma 3 c.c..
non ha contestato l'operatività della polizza e quindi che la stessa debba Controparte_3 coprire il danno;
ha tuttavia negato la risarcibilità delle spese di lite sostenute dalle convenute atteso che gli attori hanno esercitato l'aZIne diretta ex art. 144 Cod. Ass. Priv. nei confronti di
[...] che si è fatta carico del contenZIso;
già in sede penale, ragione per cui la costituZIne CP_3 delle altre convenute, seppur legittima, non era necessaria.
La domanda di manleva va accolta anche per quanto riguarda le spese legali delle convenute e poichè non è emerso in corso di causa che l'AssicuraZIne si sia offerta di assumere la CP_1 CP_2 gestione di questa vertenza anche per le convenute, a mezzo di un difensore suo fiduciario. Questo è infatti avvenuto soltanto per il procedimento penale (doc. 10 AssicuraZIne). Per questa ragione è stato del tutto legittimo, opportuno e necessario per la e la , citate in giudiZI dagli attori, CP_1 CP_2 costituirsi e difendersi in modo autonomo, proponendo una specifica domanda di manleva nei confronti dell'AssicuraZIne. In questo modo, infatti, le stesse hanno potuto svolgere una difesa considerata l'ingente domanda risarcitoria ed il fatto che stragiudizialmente l'AssicuraZIne, aveva pagato il danneggiato solo in minima parte.
Per queste ragioni va interamente accolta la domanda di manleva.
Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice
La domanda va respinta atteso che la condotta difensiva tenuta da non Controparte_3 può considerarsi connotata da colpa grave o dolo, perché pur essendo vero che il risarcimento erogato in sede stragiudiziale non era sufficiente a soddisfare la richiesta risarcitoria, è altrettanto vero che la domanda non è stata accolta nell'intero ammontare o, comunque, il contradditorio con l'AssicuraZIne ha consentito di individuare tutti i danni risarcibili e non ancora risarciti, nonché di valutare e quantificare le ulteriori voci di danno, alcune delle quali sono state respinte o sono state liquidate in misura ridotta.
Per quanto riguarda invece il mancato raggiungimento di una conciliaZIne, il rifiuto non giustifica un risarcimento ex art. 96 c.p.c. ma al più un accollo delle spese di lite ove l'assicuraZIne si fosse negata a risarcire l'esatto importo che verrà liquidato in sentenza, cosa che non è accaduta in questo caso.
Infatti la conciliaZIne è stata tentata soltanto in sede di CTU medico legale ed ha avuto ad oggetto le spese mediche passate e future, e il danno non patrimoniale del mentre non sono state intavolate Pt_1
64 trattative per tutte le ulteriori voci di danno comunque richieste dagli attori. Per questa ragione, non si ravvisa un ingiustificato rifiuto da parte della AssicuraZIne a transigere la controversia atteso che in sede di CTU non era stato comunque esaurito l'intero thema decidendum specialmente in punto quantum.
In conclusione
Accertata la responsabilità delle convenute nel sinistro per cui è causa, vanno risarciti in favore degli attori i seguenti danni.
in favore di Parte_1
- € 164.139,70 per residuo danno non patrimoniale (biologico permanente e temporaneo)
- € 31.041,37 per spese mediche pregresse
- € 1.700,00 spese mediche future (escluse dalla rendita)
- € 1.960,70 per trasporto centro Puzzle
- € 36.587,93 per acquisto autovettura ed adattamenti
- € 18.276,39 per spese viaggio/alimenti/trasporto/alloggio/albergo
- € 50.058,06 per spese pregresse di assistenza domiciliare
- € 344.185,19 per lucro cessante fino alla sentenza
- € 1.335,40 per procura notarile data alla sorella
- € 1.456,68 per consulenza medico legale ante causam proc. penale
- € 5.064,22 per consulenza cinematica ante causam proc. penale
- € 24.056,15 spese di lite del procedimento penale
- TOTALE € 679.861,79 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo
A titolo di rendita vanno erogati:
- € 6.070,00, per spese mediche
- € 264,00 per viaggio annuale a EL per visita neurochirurgica
- € 613,55 per assistenza domiciliare futura
- TOTALE RENDITA ANNUALE € 6.947,55 da erogare in favore del beneficiario vita natural durante con rivalutaZIne di anno in anno secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2026.
- € 27.381,35 a titolo di rendita annuale da erogare al solo fino al raggiungimento dell'età Pt_1 pensionabile (65 anni e 8 mesi di età), con rivalutaZIne di anno in anno secondo gli indici
ISTAT a partire da gennaio 2026.
65 in favore di Parte_5
- € 197.089,18 per danno non patrimoniale
- € 277,03 per spese di pernotto
- TOTALE € 197.366,21 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo in favore di Parte_3
- € 97.431,46 per danno non patrimoniale
- € 1.008,72 per spese di pernotto
- TOTALE € 98.440,18 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo in favore di Parte_2
- € 87.352,34 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo in favore di e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
Persona_1
- € 94.071,75 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico delle parti convenute in solido in quanto soccombenti. In ragione della domanda di manleva, è tenuta a manlevare la e la di Controparte_3 CP_1 CP_2 quanto le stesse dovranno corrispondere a parte attrice, nonché al rimborso delle spese di lite delle stesse convenute e . CP_1 CP_2
La liquidaZIne delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudiZI - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisaZIne che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00, tenuto conto della somma liquidata in sentenza;
- il compenso dovuto a parte attrice è aumentato del 10% per ciascun attore, oltre a TI PP, ad ecceZIne del nipote la cui domanda risarcitoria non è stata accolta, ai sensi Parte_4 dell'art. 4 2° comma DM 147/2022 e cioè del 40 % complessivo;
questo aumento, contenuto nel
66 10%, si giustifica per il fatto che le difese svolte dagli attori sono state sostanzialmente uguali, ad ecceZIne della parte relativa al risarcimento del danno, chiesto da ciascuno per differenti motivi.
- Non viene invece applicato l'aumento al compenso dovuto in manleva dalla AssicuraZIne alle convenute e CP_1 CP_2
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 5.989,00 + 40% per la fase di studio
€ 3.951,00 + 40% per la fase introduttiva
€ 17.594,00 + 40% per la fase istruttoria
€ 10.417,00 + 40% per la fase decisionale
Totale € 37.951,00 +40% = Totale € 53.131,40
Esborsi € 1.686,00 per contributo unificato + € 27,00 per marca da bollo;
non sono rimborsate altre spese non documentate.
Spese di entrambe le CTU a carico delle convenute in solido;
è tenuta a Controparte_3 manlevare la e la di quanto queste dovranno corrispondere a titolo di spese di CTU. CP_1 CP_2
Parte attrice non ha documentato le spese di CTP, solo genericamente richieste negli atti conclusivi, senza indicare l'importo, la parcella o le ricevute di pagamento relative
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 personalmente e in qualità di erede di Persona_1 Parte_2 personalmente e in qualità di erede di Persona_1 Parte_3
contro Parte_4 Parte_5 Controparte_1 CP_2
, ogni diversa istanza ed ecceZIne disattesa,
[...] Controparte_3 così provvede: dichiara tenuti e condanna , Controparte_1 Controparte_2
l pagamento in solido delle seguenti somme: Controparte_3 in favore di Parte_1
▪ € 679.861,79 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo
▪ € 6.947,55 a titolo di rendita da erogare annualmente vita natural durante, con rivalutaZIne di anno in anno a partire da gennaio 2026 sulla base degli indici ISTAT;
▪ € 27.381,35 a titolo di rendita annuale da erogare al solo fino al raggiungimento dell'età Pt_1 pensionabile (65 anni e 8 mesi di età), con rivalutaZIne di anno in anno a partire da gennaio
2026, secondo gli indici ISTAT;
67 in favore di Parte_5
▪ € 197.366,21 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
in favore di Parte_3
▪ € 98.440,18 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
in favore di Parte_2
▪ € 87.352,34 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
in favore di e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
[...]
▪ € 94.071,75 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_4 dichiara tenute e condanna , Controparte_1 Controparte_2 all'integrale rimborso delle spese del giudiZI in favore di Controparte_3
personalmente e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 [...] personalmente e in qualità di erede di Parte_2 Persona_1 Parte_3
liquidandole in € 53.131,40 per compensi ed €
[...] Parte_4 Parte_5
1.686,00 ed € 27,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
accoglie la domanda di manleva proposta da Controparte_1 CP_2
nei confronti di
[...] Controparte_3
e per l'effetto, pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimenti del 5.2.2023 e del 19.6.2025, a carico di e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
;
[...] dichiara tenuta e condanna a manlevare Controparte_3 CP_1
di quanto le stesse saranno tenute a pagare agli attori
[...] Controparte_2 in conseguenza della condanna, sia a titolo di risarcimento del danno, spese di lite e di CTU;
dichiara tenuta e condanna ll'integrale rimborso delle spese del Controparte_3 giudiZI in favore di , liquidandole Controparte_1 Controparte_2 in € 37.951,00 per compensi ed € 1.686,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
Torino, 10.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
68 69 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il Collegio sul punto richiama Crönlein etl, 2015; et al, 2024, ed ha evidenziato che in particolare et al Per_6 Per_6 (2024) identificarono soli 40 casi di dissecaZIne bilaterale dell'arteria carotide interna riportati in letteratura dal 1973 al 2020.
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