Art. 10.
In sostituzione dell'assegno di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In sostituzione dell'assegno di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni.