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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16200 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11298/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Luciano Mancini e dell'avv. Giulio Carnevale C.F._2
ATTORI
contro
(C.F. ), con la mandataria a mezzo di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv. Carmine Picone
CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, 1° co. c.p.c. avverso precetti notificati in data 29.02.2024
Conclusioni: Parte opponente (atto di citazione in opposizione a precetto): “Voglia l'On.le
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione ex art. 624 cpc, per le chiare considerazioni di cui in premessa, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare: 1) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato con gli atti di precetto notificati e qui impugnati per tutte le considerazioni enunciate in premessa, anche e specie in considerazione del grave periculum in mora, ovvero un danno grave ed irreparabile subito dagli opponenti, sia in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
sia in relazione al fatto che sui crediti ingiunti con mutuo fondiario risalenti all'anno 2007 è Controparte_1 maturata la prescrizione, oltre al comprovato fumus boni iuris per tutte le eccezioni argomentate in atti;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto dichiarare nullo e privo di Controparte_1 effetti giuridici l'atto di precetto opposto;
In ogni caso, nel merito: 1) accertare e dichiarare la nullità degli atti di precetto notificati ai Sig.ri e Parte_1
, per tutte le ragioni in premessa e per l'effetto accertare e dichiarare che i Sig.ri e Parte_2 Parte_1
non sono debitori della 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione Parte_2 Controparte_1 di tutti i crediti così come ingiunti negli atti di precetto notificati, qui impugnati;
3) accertare e dichiarare che la
[...] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c”;
Parte opposta (comparsa di costituzione e risposta): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) respingere l'opposizione avversaria siccome integralmente infondata in fatto e diritto nonché sfornita di ogni e qualunque supporto probatorio;
c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva – rectius di titolarità dal lato passivo dei rapporti dedotti – di rispetto ad ogni eventuale domanda di natura Controparte_1 risarcitoria e/o restitutoria di parte opponente;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori di cui in epigrafe hanno proposto opposizione ex art. 615, 1° co. e art. 617,1° co. c.p.c. in relazione agli atti di precetto di cui in oggetto, ad essi intimati da a mezzo della mandataria in forza di titolo esecutivo costituito Controparte_1 CP_2 dal contratto del 21 marzo 2007 rep. n. 120.098 racc. n. 23.866 a rogito del notaio dott. Persona_1 di Roma, con cui la (nel prosieguo solo Controparte_3
aveva concesso agli attori medesimi un mutuo fondiario di euro 180.000,00 rimborsabile CP_4 mediante il pagamento di numero 240 rate mensili posticipate.
Gli attori, con l'opposizione, hanno dedotto:
a) l'avvenuto pagamento di rate del mutuo per oltre € 170.000,00 ( motivo da qualificarsi ex art. 615,
1° co. c.p.c.);
b) la prescrizione dei crediti ingiunti per decorso di 18 anni tra la data di conclusione del contratto di mutuo e quelle di notifica dei precetti oggetto di opposizione ( motivo da qualificarsi ex art. 615, 1° co. c.p.c.);
c) la mancanza di prova in merito alle cessioni che hanno interessato il credito in ultimo intimato da e, in subordine, in merito alla inclusione del credito in esse con conseguente Controparte_1 carenza di legittimazione in capo alla società intimante ( motivo da qualificarsi ex art. 615, 1° co.
c.p.c.); d) la inidoneità del contratto di mutuo a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ( motivo da qualificarsi ex art. 615, 1° co. c.p.c.);
Gli attori hanno, inoltre, avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
La società convenuta si è costituita nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Giudice, non ravvisando i presupposti per pronunciarsi sull'istanza di sospensione inaudita altera parte, ha fissato udienza per il medesimo incombente e per le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. in data
26 settembre 2024, in esito alla quale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, preso atto dell'integrità del contraddittorio e dell'assenza di questioni preliminari da trattare o da rilevare d'ufficio, ha differito la prima udienza al 12 giugno 2025.
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Alla prima udienza, ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate da parte attrice e rigettate le relative istanze, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18 settembre 2025.
Alla indicata udienza le parti hanno precisato le conclusioni in epigrafe riportate e discusso oralmente la causa che, quindi, è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si motiva esaminando in ordine di priorità logica i motivi di opposizione proposti:
Sulla contestazione riguardante la idoneità del mutuo a valere come titolo esecutivo.
La contestazione va disattesa poiché nel contratto di mutuo posto alla base del precetto opposto vi è espressa dichiarazione di quietanza da parte dei mutuatari della somma mutuata e il contestuale deposito di detta somma in deposito cauzionale non inficia la idoneità del mutuo a valere come unico titolo esecutivo in capo all'istituto mutuante come chiarito recentemente, con sentenza n. 5968/2025, dalle SS.UU. della Suprema Corte che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha riaffermato la correttezza dell'orientamento tradizionale in materia di mutuo con contestuale costituzione di deposito e/o pegno irregolari enunciando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Sulla contestazione riguardante la legittimazione della società intimante in base al titolo:
Anche tale contestazione non è fondata.
Il mutuo da cui sorge il credito intimato è stato concesso da Controparte_3
e, secondo le allegazioni della società precettante, il relativo credito è stato oggetto
[...] dapprima ( l'11 novembre 2021 ) della cessione tra la NC mutuante alla AL NC - NC di
Credito Cooperativo di Montecatini Terme, IE e S. Pietro in Vincio Società VA ( di seguito solo AL NC), e poi ( il 18 novembre 2021) della cessione tra AL NC e la odierna intimante opposta Controparte_1
In punto di diritto, come noto, la cessione del credito è negozio consensuale a forma libera, la cui prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario. In adesione all'orientamento più volte espresso dalla
Suprema Corte (da ultimo, ordinanze n.ri 17944/2023 e 21279/2025) la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto può, infatti, essere provata anche attraverso elementi probatori indiretti, rimessi al prudente apprezzamento del Giudice. Come chiarito dalla Suprema Corte rilevano a tal fine l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, l'eventuale dichiarazione attestante l'intervenuta cessione proveniente dalla cedente e prodotta in giudizio dalla cessionaria, la disponibilità del titolo esecutivo ( cfr. ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021 in motivazione: “…ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario….in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”).
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso in esame, non vi è dubbio che a comprova della legittimazione della società creditrice opposta militino i seguenti plurimi elementi:
1) le risultanze degli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale curati dalle cessionarie da cui emerge che il credito intimato rientra, per le sue caratteristiche, nella descrizione contenuta nei due avvisi: a) l'avviso di cessione in GU foglio inserzioni 137 del 18 novembre 2021 ( cfr. all. 3 da cui si ricavano le caratteristiche dei debiti che la ha ceduto a Controparte_3
AL NC, caratteristiche che sono così riportate: “…ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dai, ed in relazione ai, tra le altre cose, finanziamenti ipotecari e/o chirografari, che alla Data di Godimento (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio) soddisfi i seguenti criteri cumulativi: (i) con riferimento a
[...] : (a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i Controparte_3 relativi contratti di finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di NC d'Italia da parte di Controparte_3
; (e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea capitale di ciascun finanziamento, alla Data di
[...]
Godimento, non sia superiore a Euro 2.501.975,73; (f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti o amministratori di;
(g) i relativi debitori ceduti non siano Controparte_3 Controparte_3 banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati dai codici cliente indicati nel “perimetro 1” della lista notarizzata in data 11 novembre 2021 dal Notaio , consultabile da ciascun Persona_2 debitore presso la sede del medesimo Notaio in Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la sede legale di
[...]
”); b) l'avviso di cessione in GU foglio inserzioni n. 140 Controparte_3 del 25 novembre 2021 ( cfr. all. 5 da cui si ricavano le caratteristiche dei debiti che la AL NC ha ceduto in blocco all'odierna società opposta, caratteristiche che sono così riportate: “…tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i “Crediti da Finanziamento”));
2) la dichiarazione datata 11.09.2024 con cui Controparte_5
quale società risultante dalla fusione e contestuale scissione totale non
[...] proporzionale con VI BANCA, ha confermato che, nella cessione intercorsa tra VI NC e l'odierna intimante, è compreso anche il credito “intestato a , Parte_2
– ndg 166432 Rapporto di mutuo n. 9060990131031(ex 191563) Parte_1 [...]
”; Controparte_3
3) la piena disponibilità del titolo esecutivo che l'odierna società opposta dimostra di avere ( avendo depositato detto titolo nel presente giudizio) e che non può che esserle derivato dalla effettività delle due cessioni;
4) il comportamento della banca mutuante che, attivatasi negli anni precedenti la cessione con le intimazioni di pagamento e le trattative documentate agli allegati 12, 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta), risulta essersi disinteressata del credito dalla cessione in avanti a fronte dell'attivazione della cessionaria odierna opposta come documentata all'allegato 15 della comparsa di costituzione e risposta).
I plurimi elementi sopra indicati integrano indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova della titolarità del credito precettato in capo all'odierna opposta. Sulla dedotta prescrizione del credito.
La dedotta estinzione per prescrizione non ricorre.
In punto di diritto occorre precisare che nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. ( cfr. tra le più recenti Cass. Civ. n. 4232/2023).
Nel caso di specie, il contratto risulta risolto con la diffida del 27.11.2012 con cui la originaria mutuante intimava ai debitori decadenza dal beneficio del termine ed è, dunque, da detta data che decorre il termine ordinario di prescrizione contrattuale decennale. Tale termine risulta interrotto ed ha quindi ricominciato a decorrere nel medesimo anno in cui - pure a voler prescindere dalle intimazioni di pagamento della mutuante perché prive di prova del loro invio ai debitori – risulta scambio di mails tra il mese di maggio 2018 e il mese di luglio 2018 tra la NC e il mutuatario in cui Parte_2 quest'ultimo, anche a nome della coniuge , si riconosce debitore e chiede indicazioni Parte_1 per poter rientrare della esposizione in via bonaria. Le indicate dichiarazioni –non fatte oggetto di espressa contestazione - integrano atti interruttivi ex art. 2944 c.c. del termine decennale di prescrizione, discendendone l'infondatezza del motivo di opposizione.
Sugli intervenuti pagamenti per oltre € 71.000,00.
La deduzione non risulta provata.
All'atto della sua costituzione in giudizio, la società convenuta ha prodotto il mutuo costituente il titolo esecutivo e documentato che il debito degli odierni opponenti alla data della intimata risoluzione del contratto ( 27.12.2012) era pari a € 172.961,36 così imputato:
- € 10.057,63 per quota capitale delle rate insolute dal 21.05.2011 al 21.11.2012;
- € 13.488,97 per quota interessi delle rate insolute;
- € 1.520,47 per interessi di mora maturati sulle rate insolute;
- € 147.754,85 per capitale residuo all'ultima rata insoluta;
- € 138,44 per interessi maturati dall'ultima rata insoluta;
- € 1,00 per spese su rate non pagate.
Nella intimazione del 21 maggio 2018, la società mutuante, dando atto del mancato rispetto del piano di rientro concordava, precisava il credito in € 192.957,41 di cui € 138.256,56 per capitale ed € 54.700,85 per interessi. Nel precetto opposto la cessionaria odierna convenuta quantificava in complessive € 210.135,48 il credito vantato a titolo di capitale residuo, rate scadute ed insolute ed interessi di mora maturati al tasso pattuito sino a gennaio 2023.
Producendo il titolo in base al quale fonda il diritto di agire esecutivamente, la creditrice ha assolto l'onere sulla stessa incombente.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, infatti, spetta al debitore opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all'opposto creditore soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato ( cfr. Cass. Civ.
12415/2016).
I debitori opponenti non hanno assolto all'onere sugli stessi incombente di dare prova degli eventuali ulteriori pagamenti non considerati dalla banca.
Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri medi per le prime due fasi e i parametri minimi per le ultime due fasi in ragione della natura documentale della causa e della modalità semplificata ex art. 281 sexies c.p.c. utilizzata per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e in solido alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
con la mandataria delle spese di lite che liquida in € 9.142,00 Controparte_1 CP_2 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Pierluigi Tortorella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11298/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Luciano Mancini e dell'avv. Giulio Carnevale C.F._2
ATTORI
contro
(C.F. ), con la mandataria a mezzo di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv. Carmine Picone
CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, 1° co. c.p.c. avverso precetti notificati in data 29.02.2024
Conclusioni: Parte opponente (atto di citazione in opposizione a precetto): “Voglia l'On.le
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione ex art. 624 cpc, per le chiare considerazioni di cui in premessa, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare: 1) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato con gli atti di precetto notificati e qui impugnati per tutte le considerazioni enunciate in premessa, anche e specie in considerazione del grave periculum in mora, ovvero un danno grave ed irreparabile subito dagli opponenti, sia in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
sia in relazione al fatto che sui crediti ingiunti con mutuo fondiario risalenti all'anno 2007 è Controparte_1 maturata la prescrizione, oltre al comprovato fumus boni iuris per tutte le eccezioni argomentate in atti;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto dichiarare nullo e privo di Controparte_1 effetti giuridici l'atto di precetto opposto;
In ogni caso, nel merito: 1) accertare e dichiarare la nullità degli atti di precetto notificati ai Sig.ri e Parte_1
, per tutte le ragioni in premessa e per l'effetto accertare e dichiarare che i Sig.ri e Parte_2 Parte_1
non sono debitori della 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione Parte_2 Controparte_1 di tutti i crediti così come ingiunti negli atti di precetto notificati, qui impugnati;
3) accertare e dichiarare che la
[...] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c”;
Parte opposta (comparsa di costituzione e risposta): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) respingere l'opposizione avversaria siccome integralmente infondata in fatto e diritto nonché sfornita di ogni e qualunque supporto probatorio;
c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva – rectius di titolarità dal lato passivo dei rapporti dedotti – di rispetto ad ogni eventuale domanda di natura Controparte_1 risarcitoria e/o restitutoria di parte opponente;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori di cui in epigrafe hanno proposto opposizione ex art. 615, 1° co. e art. 617,1° co. c.p.c. in relazione agli atti di precetto di cui in oggetto, ad essi intimati da a mezzo della mandataria in forza di titolo esecutivo costituito Controparte_1 CP_2 dal contratto del 21 marzo 2007 rep. n. 120.098 racc. n. 23.866 a rogito del notaio dott. Persona_1 di Roma, con cui la (nel prosieguo solo Controparte_3
aveva concesso agli attori medesimi un mutuo fondiario di euro 180.000,00 rimborsabile CP_4 mediante il pagamento di numero 240 rate mensili posticipate.
Gli attori, con l'opposizione, hanno dedotto:
a) l'avvenuto pagamento di rate del mutuo per oltre € 170.000,00 ( motivo da qualificarsi ex art. 615,
1° co. c.p.c.);
b) la prescrizione dei crediti ingiunti per decorso di 18 anni tra la data di conclusione del contratto di mutuo e quelle di notifica dei precetti oggetto di opposizione ( motivo da qualificarsi ex art. 615, 1° co. c.p.c.);
c) la mancanza di prova in merito alle cessioni che hanno interessato il credito in ultimo intimato da e, in subordine, in merito alla inclusione del credito in esse con conseguente Controparte_1 carenza di legittimazione in capo alla società intimante ( motivo da qualificarsi ex art. 615, 1° co.
c.p.c.); d) la inidoneità del contratto di mutuo a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ( motivo da qualificarsi ex art. 615, 1° co. c.p.c.);
Gli attori hanno, inoltre, avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
La società convenuta si è costituita nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Giudice, non ravvisando i presupposti per pronunciarsi sull'istanza di sospensione inaudita altera parte, ha fissato udienza per il medesimo incombente e per le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. in data
26 settembre 2024, in esito alla quale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, preso atto dell'integrità del contraddittorio e dell'assenza di questioni preliminari da trattare o da rilevare d'ufficio, ha differito la prima udienza al 12 giugno 2025.
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Alla prima udienza, ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate da parte attrice e rigettate le relative istanze, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18 settembre 2025.
Alla indicata udienza le parti hanno precisato le conclusioni in epigrafe riportate e discusso oralmente la causa che, quindi, è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si motiva esaminando in ordine di priorità logica i motivi di opposizione proposti:
Sulla contestazione riguardante la idoneità del mutuo a valere come titolo esecutivo.
La contestazione va disattesa poiché nel contratto di mutuo posto alla base del precetto opposto vi è espressa dichiarazione di quietanza da parte dei mutuatari della somma mutuata e il contestuale deposito di detta somma in deposito cauzionale non inficia la idoneità del mutuo a valere come unico titolo esecutivo in capo all'istituto mutuante come chiarito recentemente, con sentenza n. 5968/2025, dalle SS.UU. della Suprema Corte che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha riaffermato la correttezza dell'orientamento tradizionale in materia di mutuo con contestuale costituzione di deposito e/o pegno irregolari enunciando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Sulla contestazione riguardante la legittimazione della società intimante in base al titolo:
Anche tale contestazione non è fondata.
Il mutuo da cui sorge il credito intimato è stato concesso da Controparte_3
e, secondo le allegazioni della società precettante, il relativo credito è stato oggetto
[...] dapprima ( l'11 novembre 2021 ) della cessione tra la NC mutuante alla AL NC - NC di
Credito Cooperativo di Montecatini Terme, IE e S. Pietro in Vincio Società VA ( di seguito solo AL NC), e poi ( il 18 novembre 2021) della cessione tra AL NC e la odierna intimante opposta Controparte_1
In punto di diritto, come noto, la cessione del credito è negozio consensuale a forma libera, la cui prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario. In adesione all'orientamento più volte espresso dalla
Suprema Corte (da ultimo, ordinanze n.ri 17944/2023 e 21279/2025) la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto può, infatti, essere provata anche attraverso elementi probatori indiretti, rimessi al prudente apprezzamento del Giudice. Come chiarito dalla Suprema Corte rilevano a tal fine l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, l'eventuale dichiarazione attestante l'intervenuta cessione proveniente dalla cedente e prodotta in giudizio dalla cessionaria, la disponibilità del titolo esecutivo ( cfr. ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021 in motivazione: “…ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario….in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”).
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso in esame, non vi è dubbio che a comprova della legittimazione della società creditrice opposta militino i seguenti plurimi elementi:
1) le risultanze degli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale curati dalle cessionarie da cui emerge che il credito intimato rientra, per le sue caratteristiche, nella descrizione contenuta nei due avvisi: a) l'avviso di cessione in GU foglio inserzioni 137 del 18 novembre 2021 ( cfr. all. 3 da cui si ricavano le caratteristiche dei debiti che la ha ceduto a Controparte_3
AL NC, caratteristiche che sono così riportate: “…ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dai, ed in relazione ai, tra le altre cose, finanziamenti ipotecari e/o chirografari, che alla Data di Godimento (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio) soddisfi i seguenti criteri cumulativi: (i) con riferimento a
[...] : (a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i Controparte_3 relativi contratti di finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di NC d'Italia da parte di Controparte_3
; (e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea capitale di ciascun finanziamento, alla Data di
[...]
Godimento, non sia superiore a Euro 2.501.975,73; (f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti o amministratori di;
(g) i relativi debitori ceduti non siano Controparte_3 Controparte_3 banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati dai codici cliente indicati nel “perimetro 1” della lista notarizzata in data 11 novembre 2021 dal Notaio , consultabile da ciascun Persona_2 debitore presso la sede del medesimo Notaio in Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la sede legale di
[...]
”); b) l'avviso di cessione in GU foglio inserzioni n. 140 Controparte_3 del 25 novembre 2021 ( cfr. all. 5 da cui si ricavano le caratteristiche dei debiti che la AL NC ha ceduto in blocco all'odierna società opposta, caratteristiche che sono così riportate: “…tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i “Crediti da Finanziamento”));
2) la dichiarazione datata 11.09.2024 con cui Controparte_5
quale società risultante dalla fusione e contestuale scissione totale non
[...] proporzionale con VI BANCA, ha confermato che, nella cessione intercorsa tra VI NC e l'odierna intimante, è compreso anche il credito “intestato a , Parte_2
– ndg 166432 Rapporto di mutuo n. 9060990131031(ex 191563) Parte_1 [...]
”; Controparte_3
3) la piena disponibilità del titolo esecutivo che l'odierna società opposta dimostra di avere ( avendo depositato detto titolo nel presente giudizio) e che non può che esserle derivato dalla effettività delle due cessioni;
4) il comportamento della banca mutuante che, attivatasi negli anni precedenti la cessione con le intimazioni di pagamento e le trattative documentate agli allegati 12, 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta), risulta essersi disinteressata del credito dalla cessione in avanti a fronte dell'attivazione della cessionaria odierna opposta come documentata all'allegato 15 della comparsa di costituzione e risposta).
I plurimi elementi sopra indicati integrano indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova della titolarità del credito precettato in capo all'odierna opposta. Sulla dedotta prescrizione del credito.
La dedotta estinzione per prescrizione non ricorre.
In punto di diritto occorre precisare che nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. ( cfr. tra le più recenti Cass. Civ. n. 4232/2023).
Nel caso di specie, il contratto risulta risolto con la diffida del 27.11.2012 con cui la originaria mutuante intimava ai debitori decadenza dal beneficio del termine ed è, dunque, da detta data che decorre il termine ordinario di prescrizione contrattuale decennale. Tale termine risulta interrotto ed ha quindi ricominciato a decorrere nel medesimo anno in cui - pure a voler prescindere dalle intimazioni di pagamento della mutuante perché prive di prova del loro invio ai debitori – risulta scambio di mails tra il mese di maggio 2018 e il mese di luglio 2018 tra la NC e il mutuatario in cui Parte_2 quest'ultimo, anche a nome della coniuge , si riconosce debitore e chiede indicazioni Parte_1 per poter rientrare della esposizione in via bonaria. Le indicate dichiarazioni –non fatte oggetto di espressa contestazione - integrano atti interruttivi ex art. 2944 c.c. del termine decennale di prescrizione, discendendone l'infondatezza del motivo di opposizione.
Sugli intervenuti pagamenti per oltre € 71.000,00.
La deduzione non risulta provata.
All'atto della sua costituzione in giudizio, la società convenuta ha prodotto il mutuo costituente il titolo esecutivo e documentato che il debito degli odierni opponenti alla data della intimata risoluzione del contratto ( 27.12.2012) era pari a € 172.961,36 così imputato:
- € 10.057,63 per quota capitale delle rate insolute dal 21.05.2011 al 21.11.2012;
- € 13.488,97 per quota interessi delle rate insolute;
- € 1.520,47 per interessi di mora maturati sulle rate insolute;
- € 147.754,85 per capitale residuo all'ultima rata insoluta;
- € 138,44 per interessi maturati dall'ultima rata insoluta;
- € 1,00 per spese su rate non pagate.
Nella intimazione del 21 maggio 2018, la società mutuante, dando atto del mancato rispetto del piano di rientro concordava, precisava il credito in € 192.957,41 di cui € 138.256,56 per capitale ed € 54.700,85 per interessi. Nel precetto opposto la cessionaria odierna convenuta quantificava in complessive € 210.135,48 il credito vantato a titolo di capitale residuo, rate scadute ed insolute ed interessi di mora maturati al tasso pattuito sino a gennaio 2023.
Producendo il titolo in base al quale fonda il diritto di agire esecutivamente, la creditrice ha assolto l'onere sulla stessa incombente.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, infatti, spetta al debitore opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all'opposto creditore soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato ( cfr. Cass. Civ.
12415/2016).
I debitori opponenti non hanno assolto all'onere sugli stessi incombente di dare prova degli eventuali ulteriori pagamenti non considerati dalla banca.
Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri medi per le prime due fasi e i parametri minimi per le ultime due fasi in ragione della natura documentale della causa e della modalità semplificata ex art. 281 sexies c.p.c. utilizzata per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e in solido alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
con la mandataria delle spese di lite che liquida in € 9.142,00 Controparte_1 CP_2 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Pierluigi Tortorella