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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/03/2024, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11208/2019 R.G. promossa da:
, n. a ROSARNO il 25/02/1962 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] rappr. e dif. dall'avv. LUPPINO
STEFANIA LETTERIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a NAPOLI il 24/02/1964 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...], 131 CATANIA, rappr. E dif. dall'avv. CASSELLA
ELENA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 21.11.2023 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/07/2019 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con dal quale era nata prole Controparte_1
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio. Controparte_1 Il 14 gennaio 2021, questo tribunale adottava sentenza non definitiva di divorzio all'uopo disponendo: “Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.11208/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza: visto l'art. 4, comma 12, legge 898/1970,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 8.6.1996, trascritto nei registri del Comune di Catania
[...] Controparte_1
al n. 232, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1996
All'esito le parti precisavano le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza richiamando l'accordo frattanto concluso, in quella sede il g.i. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Già modificato lo status con la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio non resta che regolare gli aspetti personali ed economici accessori al divorzio.
Ebbene essi vanno disciplinati come da accordo raggiunto dai coniugi che di seguito si trascrive:
1) La sig.ra rinunzia nei confronti del dr. , che accetta, all'assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento pari ad €.1.000,00 mensili disposto in suo favore con Decreto di Omologa n.98/2012 emesso dal Tribunale di Catania. Altresì rinunzia alla domanda di assegno divorzile in proprio favore sì come formulata in seno alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio iscritto al n.11208/2019 R.G. Tribunale di Catania. Per l'effetto, la sig.ra non avrà più nulla a CP_1
pretendere a tal titolo, causale, motivo e ragione essendo economicamente autosufficiente.
2) La sig.ra rinunzia nei confronti del dott. , che accetta, all'assegno mensile CP_1 Pt_1 pari ad €.750,00 disposto con Decreto di Omologa n.98/2012 emesso dal Tribunale di Catania, per il mantenimento della primogenita in quanto maggiorenne e, nelle more del giudizio, Persona_1
divenuta economicamente indipendente. Altresì, rinunzia alla domanda di assegno di mantenimento a favore della suddetta figlia sì come formulata in seno alla comparsa di costituzione e Per_1
risposta nel giudizio iscritto al n.11208/2019 R.G. Tribunale di Catania. Per l'effetto la sig.ra non avrà più nulla a pretendere a tal titolo, causale, motivo e ragione. CP_1
3) Le parti concordano che il dott. versi mensilmente un assegno di mantenimento Pt_1 indiretto per la figlia maggiorenne non ancora autosufficiente dell'importo di A_
€.500,00 oltre rivalutazione Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie da versare entro il giorno
5 di ogni mese. Per l'effetto, si intende rinunciato dalla sig.ra l'assegno mensile pari ad CP_1 €.750,00 disposto con Decreto di Omologa n. 98/2012 per il mantenimento della figlia A_
.
[...]
La sig.ra in conformità al principio di cui alla recente ordinanza della Controparte_1
Corte Suprema di Cassazione 13 aprile 2021 n.9700 per cui “il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento (indiretto) del figlio può indicare quest'ultimo quale adiectus solutionis causa, ai sensi dell'art.1188 c.c.” ai sensi dell'art.1188 c.c., INDICA irrevocabilmente al dott. Pt_1
senza necessità di ulteriori comunicazioni la figlia quale soggetto A_ destinatario del pagamento (adiectus solutionis causa) dell'assegno di mantenimento mensile e delle spese straordinarie, da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del
29 novembre 2017 e che non sono incluse nell'assegno di mantenimento e più precisamente:
3.1) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzi di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese sopra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
3.2) SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell''attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
3.3) IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
3.4. ALTRE SPESE A CARICO DEL DR. Pt_1
Le parti concordano che resteranno, altresì, a carico del dr. le spese di manutenzione Pt_1 nonché la tassa di possesso e della assicurazione per la RCA dell'autovettura di proprietà della figlia a condizione che resti in uso alla stessa. Restano, infine, a totale carico del dr. A_
le tasse di iscrizione di università pubbliche e nella sola ipotesi in cui la figlia Parte_1 Per_2
dovesse decidere di proseguire gli studi universitari nella città di Catania. In caso contrario,
[...]
ogni spesa afferente agli studi universitari saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4) La sig.ra che, sino al mese di gennaio 2023, ha maturato un credito nei confronti CP_1 del dott. pari ad €.124.019,50 (a vario titolo, comprese le spese legali riportati in seno Pt_1 all'atto di precetto notificato al debitore in data 13.1.2023) rinuncia in favore del dott. , che Pt_1
accetta, a tale credito e all'atto di precetto notificato in data 13.01.2023 personalmente al dott.
ex L. n.53 del 1994, così come rinuncia a tutti i diritti e a tutte le azioni anche esecutive in Pt_1
corso e/o scaturenti, dipendenti, collegate e correlate anche al rapporto giuridico sottostante sì come descritto negli atti difensivi e/o non dedotti nel presente accordo;
per l'effetto, i relativi giudizi verranno abbandonati sino a loro estinzione con compensazione delle spese.
Sono compensate tra le parti anche le spese e i compensi per la redazione del presente accordo negoziale con rinunzia dei difensori al vincolo della solidarietà professionale ex art.13, comma 8
N.L.P.F.. 5) Le parti, richiamato il punto “3” della premessa, prospettano la seguente definizione dei reciproci rapporti relativi agli immobili descritti in premessa: il dr. si obbliga a Parte_1
trasferire ad ogni fine ed effetto di legge i propri diritti di nuda proprietà in ragione del 50% del totale sui beni immobili riportati in premessa alle proprie figlie , nata a [...] il 25 Persona_1
luglio 1997 e , nata a [...] il [...], con usufrutto vita natural A_
durante alla sig.ra e precisamente: CP_1
- 1) Fabbricato in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% cadauno, sito in Catania con accesso da viale Tirreno 10 con annesso posto auto. In Catasto Fabbricati di detto Comune a: foglio
5, part. 1242, sub 10, Categoria A/2a), Classe 4, Consistenza 8,0 vani 135 m2,; foglio 5, part. 1242,
sub 2 piano S1 -T; foglio 5, part. 1242, sub 2 piano S2, Categoria C/6c), Classe 6, Consistenza 26
m2
- 2) Terreno seminativo arborato in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% cadauno, sito in
Catania, viale Tirreno 10. In Catasto Terreni: foglio 5, part. 1707, SEMIN ARBOR di classe 3, mq
380.
Il dott. si obbliga a trasferire, con spese notarili interamente a proprio carico, detti Pt_1
immobili entro e non oltre quindici giorni liberi (termine essenziale salvo indisponibilità del notaio rogante) dalla data di deposito della sentenza definitiva di divorzio (ai fini della decorrenza, si avrà riguardo alla data della pec con cui la cancelleria comunicherà ai difensori l'avvenuto deposito della sentenza).
Sul punto le parti evidenziano di essere state edotte dai rispettivi difensori che il trasferimento di quanto innanzi descritto a vantaggio dei figli con usufrutto della sig.ra potrà avvenire, CP_1
ricorrendone i presupposti, anche con ordine diretto del Giudice al Conservatore dei Registri
Immobiliari secondo quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, sent. 29 luglio 2021, n.21761 per la quale è possibile il trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio in favore dei coniugi o dei figli: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art.2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art.2657c.c. La sentenza
Cassazione Sezioni Unite, 29 luglio 2021 n.21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio sottolinea poi che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Nel caso in cui il Tribunale non ritenga di dover procedere con l'ordine diretto di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari, le parti dichiarano di essere edotte dei benefici fiscali concessi sui detti trasferimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L.74/1987 (confermato da Cass., sez. Tributaria, 17 febbraio 2016, n. 3110 e da
Circolare n. 2/2014). Ogni eventuale onere tributario comunque connesso ai Organizzazione_1
detti atti traslativi graverà, coi benefici previsti, in capo al dr. . Parte_1
6) Le parti precisano che le promesse di cessione dei diritti dominicali di cui all'art.5 del presente accordo sono legate da rapporto di reciproca condizionalità (facio ut facias) quale assorbente ed ineludibile punto di equilibrio raggiunto dai Sigg. e in sede di CP_1 Pt_1 formazione delle rispettive volontà. Pertanto, la clausola del predetto punto 5) dell'accordo è condizione necessaria per soddisfare interamente la sig.ra del credito da Controparte_1 essa vantato e menzionato nell'art.4 precedente che deve ritenersi rinunziato solo all'esito del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari indicati;
in caso contrario ovvero decorso inutilmente il termine indicato nel precedente art.5, la sig.ra sarà legittimata ad agire esecutivamente CP_1 nei confronti del dott. per il recupero della somma di €.124.019,50 (a vario titolo, Parte_1 comprese le spese legali riportate in seno all'atto di precetto notificato al debitore in data
13.1.2023).
7) Le parti concordano espressamente che, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 5, gli effetti del presente atto decorreranno dalla sua sottoscrizione.
I rispettivi difensori si impegnano al deposito del presente atto nel fascicolo telematico
R.G.11208/2019 - Tribunale di Catania.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
9) Gli avvocati delle parti rinunciano alla concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11208/2019 R.G.: regola le condizioni del divorzio tra il e Parte_1 CP_1 [...]
come in motivazione. CP_1
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 23.02.2023, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore
(Massimo Escher)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11208/2019 R.G. promossa da:
, n. a ROSARNO il 25/02/1962 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] rappr. e dif. dall'avv. LUPPINO
STEFANIA LETTERIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a NAPOLI il 24/02/1964 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...], 131 CATANIA, rappr. E dif. dall'avv. CASSELLA
ELENA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 21.11.2023 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/07/2019 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con dal quale era nata prole Controparte_1
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio. Controparte_1 Il 14 gennaio 2021, questo tribunale adottava sentenza non definitiva di divorzio all'uopo disponendo: “Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.11208/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza: visto l'art. 4, comma 12, legge 898/1970,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 8.6.1996, trascritto nei registri del Comune di Catania
[...] Controparte_1
al n. 232, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1996
All'esito le parti precisavano le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza richiamando l'accordo frattanto concluso, in quella sede il g.i. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Già modificato lo status con la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio non resta che regolare gli aspetti personali ed economici accessori al divorzio.
Ebbene essi vanno disciplinati come da accordo raggiunto dai coniugi che di seguito si trascrive:
1) La sig.ra rinunzia nei confronti del dr. , che accetta, all'assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento pari ad €.1.000,00 mensili disposto in suo favore con Decreto di Omologa n.98/2012 emesso dal Tribunale di Catania. Altresì rinunzia alla domanda di assegno divorzile in proprio favore sì come formulata in seno alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio iscritto al n.11208/2019 R.G. Tribunale di Catania. Per l'effetto, la sig.ra non avrà più nulla a CP_1
pretendere a tal titolo, causale, motivo e ragione essendo economicamente autosufficiente.
2) La sig.ra rinunzia nei confronti del dott. , che accetta, all'assegno mensile CP_1 Pt_1 pari ad €.750,00 disposto con Decreto di Omologa n.98/2012 emesso dal Tribunale di Catania, per il mantenimento della primogenita in quanto maggiorenne e, nelle more del giudizio, Persona_1
divenuta economicamente indipendente. Altresì, rinunzia alla domanda di assegno di mantenimento a favore della suddetta figlia sì come formulata in seno alla comparsa di costituzione e Per_1
risposta nel giudizio iscritto al n.11208/2019 R.G. Tribunale di Catania. Per l'effetto la sig.ra non avrà più nulla a pretendere a tal titolo, causale, motivo e ragione. CP_1
3) Le parti concordano che il dott. versi mensilmente un assegno di mantenimento Pt_1 indiretto per la figlia maggiorenne non ancora autosufficiente dell'importo di A_
€.500,00 oltre rivalutazione Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie da versare entro il giorno
5 di ogni mese. Per l'effetto, si intende rinunciato dalla sig.ra l'assegno mensile pari ad CP_1 €.750,00 disposto con Decreto di Omologa n. 98/2012 per il mantenimento della figlia A_
.
[...]
La sig.ra in conformità al principio di cui alla recente ordinanza della Controparte_1
Corte Suprema di Cassazione 13 aprile 2021 n.9700 per cui “il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento (indiretto) del figlio può indicare quest'ultimo quale adiectus solutionis causa, ai sensi dell'art.1188 c.c.” ai sensi dell'art.1188 c.c., INDICA irrevocabilmente al dott. Pt_1
senza necessità di ulteriori comunicazioni la figlia quale soggetto A_ destinatario del pagamento (adiectus solutionis causa) dell'assegno di mantenimento mensile e delle spese straordinarie, da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del
29 novembre 2017 e che non sono incluse nell'assegno di mantenimento e più precisamente:
3.1) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzi di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese sopra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
3.2) SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell''attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
3.3) IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
3.4. ALTRE SPESE A CARICO DEL DR. Pt_1
Le parti concordano che resteranno, altresì, a carico del dr. le spese di manutenzione Pt_1 nonché la tassa di possesso e della assicurazione per la RCA dell'autovettura di proprietà della figlia a condizione che resti in uso alla stessa. Restano, infine, a totale carico del dr. A_
le tasse di iscrizione di università pubbliche e nella sola ipotesi in cui la figlia Parte_1 Per_2
dovesse decidere di proseguire gli studi universitari nella città di Catania. In caso contrario,
[...]
ogni spesa afferente agli studi universitari saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4) La sig.ra che, sino al mese di gennaio 2023, ha maturato un credito nei confronti CP_1 del dott. pari ad €.124.019,50 (a vario titolo, comprese le spese legali riportati in seno Pt_1 all'atto di precetto notificato al debitore in data 13.1.2023) rinuncia in favore del dott. , che Pt_1
accetta, a tale credito e all'atto di precetto notificato in data 13.01.2023 personalmente al dott.
ex L. n.53 del 1994, così come rinuncia a tutti i diritti e a tutte le azioni anche esecutive in Pt_1
corso e/o scaturenti, dipendenti, collegate e correlate anche al rapporto giuridico sottostante sì come descritto negli atti difensivi e/o non dedotti nel presente accordo;
per l'effetto, i relativi giudizi verranno abbandonati sino a loro estinzione con compensazione delle spese.
Sono compensate tra le parti anche le spese e i compensi per la redazione del presente accordo negoziale con rinunzia dei difensori al vincolo della solidarietà professionale ex art.13, comma 8
N.L.P.F.. 5) Le parti, richiamato il punto “3” della premessa, prospettano la seguente definizione dei reciproci rapporti relativi agli immobili descritti in premessa: il dr. si obbliga a Parte_1
trasferire ad ogni fine ed effetto di legge i propri diritti di nuda proprietà in ragione del 50% del totale sui beni immobili riportati in premessa alle proprie figlie , nata a [...] il 25 Persona_1
luglio 1997 e , nata a [...] il [...], con usufrutto vita natural A_
durante alla sig.ra e precisamente: CP_1
- 1) Fabbricato in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% cadauno, sito in Catania con accesso da viale Tirreno 10 con annesso posto auto. In Catasto Fabbricati di detto Comune a: foglio
5, part. 1242, sub 10, Categoria A/2a), Classe 4, Consistenza 8,0 vani 135 m2,; foglio 5, part. 1242,
sub 2 piano S1 -T; foglio 5, part. 1242, sub 2 piano S2, Categoria C/6c), Classe 6, Consistenza 26
m2
- 2) Terreno seminativo arborato in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% cadauno, sito in
Catania, viale Tirreno 10. In Catasto Terreni: foglio 5, part. 1707, SEMIN ARBOR di classe 3, mq
380.
Il dott. si obbliga a trasferire, con spese notarili interamente a proprio carico, detti Pt_1
immobili entro e non oltre quindici giorni liberi (termine essenziale salvo indisponibilità del notaio rogante) dalla data di deposito della sentenza definitiva di divorzio (ai fini della decorrenza, si avrà riguardo alla data della pec con cui la cancelleria comunicherà ai difensori l'avvenuto deposito della sentenza).
Sul punto le parti evidenziano di essere state edotte dai rispettivi difensori che il trasferimento di quanto innanzi descritto a vantaggio dei figli con usufrutto della sig.ra potrà avvenire, CP_1
ricorrendone i presupposti, anche con ordine diretto del Giudice al Conservatore dei Registri
Immobiliari secondo quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, sent. 29 luglio 2021, n.21761 per la quale è possibile il trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio in favore dei coniugi o dei figli: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art.2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art.2657c.c. La sentenza
Cassazione Sezioni Unite, 29 luglio 2021 n.21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio sottolinea poi che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Nel caso in cui il Tribunale non ritenga di dover procedere con l'ordine diretto di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari, le parti dichiarano di essere edotte dei benefici fiscali concessi sui detti trasferimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L.74/1987 (confermato da Cass., sez. Tributaria, 17 febbraio 2016, n. 3110 e da
Circolare n. 2/2014). Ogni eventuale onere tributario comunque connesso ai Organizzazione_1
detti atti traslativi graverà, coi benefici previsti, in capo al dr. . Parte_1
6) Le parti precisano che le promesse di cessione dei diritti dominicali di cui all'art.5 del presente accordo sono legate da rapporto di reciproca condizionalità (facio ut facias) quale assorbente ed ineludibile punto di equilibrio raggiunto dai Sigg. e in sede di CP_1 Pt_1 formazione delle rispettive volontà. Pertanto, la clausola del predetto punto 5) dell'accordo è condizione necessaria per soddisfare interamente la sig.ra del credito da Controparte_1 essa vantato e menzionato nell'art.4 precedente che deve ritenersi rinunziato solo all'esito del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari indicati;
in caso contrario ovvero decorso inutilmente il termine indicato nel precedente art.5, la sig.ra sarà legittimata ad agire esecutivamente CP_1 nei confronti del dott. per il recupero della somma di €.124.019,50 (a vario titolo, Parte_1 comprese le spese legali riportate in seno all'atto di precetto notificato al debitore in data
13.1.2023).
7) Le parti concordano espressamente che, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 5, gli effetti del presente atto decorreranno dalla sua sottoscrizione.
I rispettivi difensori si impegnano al deposito del presente atto nel fascicolo telematico
R.G.11208/2019 - Tribunale di Catania.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
9) Gli avvocati delle parti rinunciano alla concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11208/2019 R.G.: regola le condizioni del divorzio tra il e Parte_1 CP_1 [...]
come in motivazione. CP_1
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 23.02.2023, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore
(Massimo Escher)