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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 01/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20186/2024 R.G. +1 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CASOLLA CP_1 C.F._1 ASSUNTA, con elezione di domicilio in C.SO UMBERTO I , 228 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA CP_2 A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp OI CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati in data 23-9-2024, successivamente riuniti, la ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001652131, per l'importo complessivo di euro 5.008,00, e n. OI -001652129, per l'importo complessivo di euro 516,00, entrambe notificate il 9-9-2024, a titolo di sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni, rispettivamente, 2017 e 2016, ex art. 2, comma 1 bis CP_ della l. 638/1983; all'uopo conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' per chiedere l'annullamento dell'ordinanza, ovvero la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima. A tale fine eccepiva la decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art. 14 della l. 689/1981, la prescrizione e la carenza di motivazione circa la quantificazione della sanzione applicata. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo, con varie argomentazioni, il rigetto delle opposizioni;
precisava che le sanzioni erano state rideterminate ai sensi del d.l. 48 del 2023.
***** Le opposizioni sono tempestive essendo state presentate nel termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze oggetto di impugnazione. Opportuno premettere che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 63/2000 (e da ultimo, Cass. n. 8673/2018), l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è l'"accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della amministrazione". Ciò che invero rileva in questi giudizi è "la reazione all'illecito, che, in quanto tale, si propone con uguale strumentalità al ripristino dell'ordine violato ed alla connessa tutela dell'interesse generale all'effettività della regola dettata dalla norma giuridica della cui osservanza, di volta in volta, si tratta" (Cass. n. 63/2000). Il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, che pur resta il "veicolo di accesso" al giudizio, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice" (Cass. Sez.Un., 28/1/2010, n. 1786; Cass. 16/2/2016, n. 2959; Cass. 21/05/2018, n. 12503; Cass. 10/10/2018, n. 25124) che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri (Cass. 10/5/2010, n. 11280; Cass. 16/2/2016, n. 2959). Da ciò consegue che alla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019). Infondata è l'eccezione che concerne la omessa notifica dell'atto di accertamento. L'art. 2, comma 1-bis. Del d.l. n.463 del 1983, conv. in l. n.638 del 1983, prima della modifica di cui al d.l. 48 del 2023, ha previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. L'art. 14 della l. del 689/1981, di disciplina delle sanzioni amministrative, ha, quindi, previsto che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'obbligazione, si estingue laddove la notificazione non sia avvenuta nel termine prescritto (v. ultimo comma art.14). L'opponente ha sollevato l'eccezione di omessa notifica degli atti di accertamento n. 5100.26/02/2019.0106470 e n. 5100.26/02/2019.0106448 del 26/02/2019. CP_ L' ha documentato di aver proceduto alla notifica degli atti di accertamento n. 5100.26/02/2019.0106470 e 5100.26/02/2019.0106448 del 26/02/2019 a mezzo del servizio postale (v. cartoline AR della notifica avvenuta data 12-3-2019). In proposito occorre ricordare che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111 del 06/06/2012; Cass. n. 15315 del 04/07/2014; Cass. n. 14501 del 15/07/2016; Cass. n. 29642 del 14/11/2019). In altri termini, la notificazione dell'atto impositivo può essere eseguita anche mediante invio, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia
2 probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 4275 del 21/02/2018; Cass. n. 16289 del 31/07/2015; Cass. SS:UU n. 9962 del 27/04/2010). Per completezza va precisato, altresì, che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SS.UU. n. 10012 del 15/04/2021). In via successiva, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. n. 8895 del 18/03/2022). Sotto altro aspetto, va rilevato, che, nell'ipotesi in cui il destinatario dell'atto ne contesti la notifica, è sufficiente la produzione della copia della stesso, senza che vi sia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass. n. 25292 del 11/10/2018; Cass. n. 21533 del 15/09/2017; Cass. n.23902 del 11/10/2017; Cass. n. 23039 del 11/11/2016). Nella specie, la notifica, avvenuta avvalendosi del servizio postale, con invio di raccomandata, risulta essere stata consegnata a persona delegata alla ricezione. Essa, risulta, pertanto, regolare, stante la genericità della contestazione sollevata dalla difesa dell'istante. Risulta, invece, fondata l'eccezione di decadenza, sotto il profilo del mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 14 cit.. Ad avviso dell'Istituto, il d.lgs. n. 8/2016, con cui è stata disposta la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, già qualificato come illecito penale dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, cit. non ha in alcun modo comminato la decadenza per il caso in cui l'amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Il motivo è infondato. Orbene, l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; è indubitabile che la previsione valga pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore per le quali trova, quindi, applicazione l'art. 14, comma 2°, della l. n. 689/1981 (Cass. n. 7641 del 22/03/2025). Il termine previsto dalla citata norma, è stato, poi, costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). La giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che tale termine trovi applicazione anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs del 2016, ha precisato, poi, che
3 trattasi di “una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). Diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Acclarata l'applicabilità della previsione decadenziale ex art. 14 della l. n.689/1981,, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione – occorre valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, senza, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. n. 20977 del 26/07/2024; Cass. n. 8326 del 04/04/2018). Si è, altresì, precisato che il dies a quo del termine non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione» ( Cass. n. 27702 del 29/10/2019). Va, poi, ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 7641 del 22/03/2025 cit.), ovvero, nella specie, grava a carico dell' . Controparte_3 Nella fattispecie in esame, si ritiene che, ai fini dell'individuazione del predetto termine, occorre considerare la data di scadenza del termine previsto per il versamento dei contributi, i quali afferiscono al periodo 2/2016-10/2017. CP_ E' pur vero che il momento in cui l' ha acquisito il fatto materiale del mancato pagamento dei contributi alle scadenze di legge non coincide ex se con la verifica finale dell'esistenza della violazione. Gli è, però che, negli stessi atti di accertamento della violazione, è proprio l' a dare atto CP_3 che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' senza nulla spiegare -né tanto
4 meno allegare in sede processuale- circa la necessità di un tempo maggiore per acquisire e valutare l'irregolarità al fine dello spostamento del dies a quo di decadenza. Ciò conforta il convincimento che tutti i dati erano già in possesso dell'Istituto e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria. Da tanto discende che, alla data della notifica dell'atto di accertamento, avvenuta nel 2019, era, senz'altro, decorso il termine di 90 giorni previsto a pena di decadenza della potestà sanzionatoria. L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001652131 e OI -001652129. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara CP_ l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001652131 e OI -001652129; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'istante che si liquidano in € 1150,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 119,50 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 01/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 01/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20186/2024 R.G. +1 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CASOLLA CP_1 C.F._1 ASSUNTA, con elezione di domicilio in C.SO UMBERTO I , 228 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA CP_2 A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp OI CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati in data 23-9-2024, successivamente riuniti, la ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001652131, per l'importo complessivo di euro 5.008,00, e n. OI -001652129, per l'importo complessivo di euro 516,00, entrambe notificate il 9-9-2024, a titolo di sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni, rispettivamente, 2017 e 2016, ex art. 2, comma 1 bis CP_ della l. 638/1983; all'uopo conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' per chiedere l'annullamento dell'ordinanza, ovvero la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima. A tale fine eccepiva la decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art. 14 della l. 689/1981, la prescrizione e la carenza di motivazione circa la quantificazione della sanzione applicata. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo, con varie argomentazioni, il rigetto delle opposizioni;
precisava che le sanzioni erano state rideterminate ai sensi del d.l. 48 del 2023.
***** Le opposizioni sono tempestive essendo state presentate nel termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze oggetto di impugnazione. Opportuno premettere che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 63/2000 (e da ultimo, Cass. n. 8673/2018), l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è l'"accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della amministrazione". Ciò che invero rileva in questi giudizi è "la reazione all'illecito, che, in quanto tale, si propone con uguale strumentalità al ripristino dell'ordine violato ed alla connessa tutela dell'interesse generale all'effettività della regola dettata dalla norma giuridica della cui osservanza, di volta in volta, si tratta" (Cass. n. 63/2000). Il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, che pur resta il "veicolo di accesso" al giudizio, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice" (Cass. Sez.Un., 28/1/2010, n. 1786; Cass. 16/2/2016, n. 2959; Cass. 21/05/2018, n. 12503; Cass. 10/10/2018, n. 25124) che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri (Cass. 10/5/2010, n. 11280; Cass. 16/2/2016, n. 2959). Da ciò consegue che alla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019). Infondata è l'eccezione che concerne la omessa notifica dell'atto di accertamento. L'art. 2, comma 1-bis. Del d.l. n.463 del 1983, conv. in l. n.638 del 1983, prima della modifica di cui al d.l. 48 del 2023, ha previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. L'art. 14 della l. del 689/1981, di disciplina delle sanzioni amministrative, ha, quindi, previsto che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'obbligazione, si estingue laddove la notificazione non sia avvenuta nel termine prescritto (v. ultimo comma art.14). L'opponente ha sollevato l'eccezione di omessa notifica degli atti di accertamento n. 5100.26/02/2019.0106470 e n. 5100.26/02/2019.0106448 del 26/02/2019. CP_ L' ha documentato di aver proceduto alla notifica degli atti di accertamento n. 5100.26/02/2019.0106470 e 5100.26/02/2019.0106448 del 26/02/2019 a mezzo del servizio postale (v. cartoline AR della notifica avvenuta data 12-3-2019). In proposito occorre ricordare che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111 del 06/06/2012; Cass. n. 15315 del 04/07/2014; Cass. n. 14501 del 15/07/2016; Cass. n. 29642 del 14/11/2019). In altri termini, la notificazione dell'atto impositivo può essere eseguita anche mediante invio, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia
2 probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 4275 del 21/02/2018; Cass. n. 16289 del 31/07/2015; Cass. SS:UU n. 9962 del 27/04/2010). Per completezza va precisato, altresì, che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SS.UU. n. 10012 del 15/04/2021). In via successiva, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. n. 8895 del 18/03/2022). Sotto altro aspetto, va rilevato, che, nell'ipotesi in cui il destinatario dell'atto ne contesti la notifica, è sufficiente la produzione della copia della stesso, senza che vi sia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass. n. 25292 del 11/10/2018; Cass. n. 21533 del 15/09/2017; Cass. n.23902 del 11/10/2017; Cass. n. 23039 del 11/11/2016). Nella specie, la notifica, avvenuta avvalendosi del servizio postale, con invio di raccomandata, risulta essere stata consegnata a persona delegata alla ricezione. Essa, risulta, pertanto, regolare, stante la genericità della contestazione sollevata dalla difesa dell'istante. Risulta, invece, fondata l'eccezione di decadenza, sotto il profilo del mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 14 cit.. Ad avviso dell'Istituto, il d.lgs. n. 8/2016, con cui è stata disposta la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, già qualificato come illecito penale dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, cit. non ha in alcun modo comminato la decadenza per il caso in cui l'amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Il motivo è infondato. Orbene, l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; è indubitabile che la previsione valga pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore per le quali trova, quindi, applicazione l'art. 14, comma 2°, della l. n. 689/1981 (Cass. n. 7641 del 22/03/2025). Il termine previsto dalla citata norma, è stato, poi, costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). La giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che tale termine trovi applicazione anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs del 2016, ha precisato, poi, che
3 trattasi di “una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). Diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Acclarata l'applicabilità della previsione decadenziale ex art. 14 della l. n.689/1981,, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione – occorre valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, senza, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. n. 20977 del 26/07/2024; Cass. n. 8326 del 04/04/2018). Si è, altresì, precisato che il dies a quo del termine non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione» ( Cass. n. 27702 del 29/10/2019). Va, poi, ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 7641 del 22/03/2025 cit.), ovvero, nella specie, grava a carico dell' . Controparte_3 Nella fattispecie in esame, si ritiene che, ai fini dell'individuazione del predetto termine, occorre considerare la data di scadenza del termine previsto per il versamento dei contributi, i quali afferiscono al periodo 2/2016-10/2017. CP_ E' pur vero che il momento in cui l' ha acquisito il fatto materiale del mancato pagamento dei contributi alle scadenze di legge non coincide ex se con la verifica finale dell'esistenza della violazione. Gli è, però che, negli stessi atti di accertamento della violazione, è proprio l' a dare atto CP_3 che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' senza nulla spiegare -né tanto
4 meno allegare in sede processuale- circa la necessità di un tempo maggiore per acquisire e valutare l'irregolarità al fine dello spostamento del dies a quo di decadenza. Ciò conforta il convincimento che tutti i dati erano già in possesso dell'Istituto e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria. Da tanto discende che, alla data della notifica dell'atto di accertamento, avvenuta nel 2019, era, senz'altro, decorso il termine di 90 giorni previsto a pena di decadenza della potestà sanzionatoria. L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001652131 e OI -001652129. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara CP_ l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001652131 e OI -001652129; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'istante che si liquidano in € 1150,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 119,50 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 01/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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