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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1289/2025 promossa congiuntamente da:
C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 ELENA ROSSI FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, in Secugnago (LO) il 29 luglio 2001 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 4 Parte II Serie A, anno 2001), e che dall'unione coniugale sono nati due figli: (n. il Per_1
29.01.2003), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (n. il 21.11.2006), Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente. Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
1) I coniugi vivranno separati, ognuno libero di scegliersi la propria residenza.
2) La casa familiare e il relativo garage di pertinenza siti in Secugnago (LO), via F. Bonaccorsi n. 25, in comproprietà al 50% tra i coniugi, individuati al NCEU del Catasto Fabbricati del Comune di Secugnago (LO), Foglio 4, Particella 77 sub 1 - 2 rimarranno assegnate al Sig. Il Sig. Parte_2 si impegna a non ospitare stabilmente un'eventuale compagna all'interno della casa coniugale. Pt_2
3) I figli maggiorenni hanno scelto in autonomia i tempi di alloggio /permanenza presso ciascun genitore nelle rispettive abitazioni di questi ultimi.
pagina 1 di 4 4) I coniugi concordano che sarà facoltà della sig.ra di accedere comunque alla casa Parte_1 coniugale per la frequentazione dei figli nei periodi in cui questi ultimi soggiorneranno presso il padre e quest'ultimo sarà assente per motivi di lavoro.
5) I mobili, le masserizie e quant'altro concernente l'arredamento della succitata casa coniugale sita in sita in Secugnago (LO), via F. Bonaccorsi n. 25 resteranno in tale abitazione, stabilendo che, nel termine di 90 giorni dal deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi, la sig.ra Parte_1 preleverà i suoi effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà.
6) Le spese per la manutenzione ordinaria della casa familiare e le spese relative alle utenze saranno sostenute integralmente dal Sig. mentre le spese straordinarie, necessarie e Parte_2 documentate, relative alla casa familiare vengono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
7) In considerazione della permanenza/soggiorno alternati dei figli maggiorenni presso gli alloggi dei genitori, i coniugi concordano di provvedere ad un mantenimento diretto di entrambi i figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
8) Qualora i figli dovessero soggiornare nella casa coniugale insieme al padre per un periodo superiore a 15 giorni al mese, la Sig.ra si impegna a corrispondere al Sig. un Parte_1 Parte_2 contributo spese pari ad Euro 350,00 omnia.
9) I coniugi si impegnano ad accollarsi, a settimane alternate, le spese relative alla benzina per il trasporto dei figli agli allenamenti e/o trasferimenti calcistici.
10) Con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, i coniugi intendono fare esclusivo riferimento alle linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli di cui al protocollo del C.N.F. del 29.11.2017 e nello specifico “- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di non avere alcuna reciproca richiesta per il rispettivo mantenimento.
12) Le parti concordano altresì che, prima della chiusura del conto corrente comune, le residue giacenze dello stesso rimarranno nella disponibilità del Sig. Per contro, le giacenze dei conti Parte_2 correnti personali rimarranno nella integrale disponibilità della parte a cui il conto corrente risulta intestato”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 25.06.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Secugnago (LO), il 29 luglio 2001 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 4 Parte II Serie A, anno 2001);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Secugnago (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina 3 di 4 Così deciso in Lodi, il 22.07.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1289/2025 promossa congiuntamente da:
C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 ELENA ROSSI FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, in Secugnago (LO) il 29 luglio 2001 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 4 Parte II Serie A, anno 2001), e che dall'unione coniugale sono nati due figli: (n. il Per_1
29.01.2003), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (n. il 21.11.2006), Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente. Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
1) I coniugi vivranno separati, ognuno libero di scegliersi la propria residenza.
2) La casa familiare e il relativo garage di pertinenza siti in Secugnago (LO), via F. Bonaccorsi n. 25, in comproprietà al 50% tra i coniugi, individuati al NCEU del Catasto Fabbricati del Comune di Secugnago (LO), Foglio 4, Particella 77 sub 1 - 2 rimarranno assegnate al Sig. Il Sig. Parte_2 si impegna a non ospitare stabilmente un'eventuale compagna all'interno della casa coniugale. Pt_2
3) I figli maggiorenni hanno scelto in autonomia i tempi di alloggio /permanenza presso ciascun genitore nelle rispettive abitazioni di questi ultimi.
pagina 1 di 4 4) I coniugi concordano che sarà facoltà della sig.ra di accedere comunque alla casa Parte_1 coniugale per la frequentazione dei figli nei periodi in cui questi ultimi soggiorneranno presso il padre e quest'ultimo sarà assente per motivi di lavoro.
5) I mobili, le masserizie e quant'altro concernente l'arredamento della succitata casa coniugale sita in sita in Secugnago (LO), via F. Bonaccorsi n. 25 resteranno in tale abitazione, stabilendo che, nel termine di 90 giorni dal deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi, la sig.ra Parte_1 preleverà i suoi effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà.
6) Le spese per la manutenzione ordinaria della casa familiare e le spese relative alle utenze saranno sostenute integralmente dal Sig. mentre le spese straordinarie, necessarie e Parte_2 documentate, relative alla casa familiare vengono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
7) In considerazione della permanenza/soggiorno alternati dei figli maggiorenni presso gli alloggi dei genitori, i coniugi concordano di provvedere ad un mantenimento diretto di entrambi i figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
8) Qualora i figli dovessero soggiornare nella casa coniugale insieme al padre per un periodo superiore a 15 giorni al mese, la Sig.ra si impegna a corrispondere al Sig. un Parte_1 Parte_2 contributo spese pari ad Euro 350,00 omnia.
9) I coniugi si impegnano ad accollarsi, a settimane alternate, le spese relative alla benzina per il trasporto dei figli agli allenamenti e/o trasferimenti calcistici.
10) Con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, i coniugi intendono fare esclusivo riferimento alle linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli di cui al protocollo del C.N.F. del 29.11.2017 e nello specifico “- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di non avere alcuna reciproca richiesta per il rispettivo mantenimento.
12) Le parti concordano altresì che, prima della chiusura del conto corrente comune, le residue giacenze dello stesso rimarranno nella disponibilità del Sig. Per contro, le giacenze dei conti Parte_2 correnti personali rimarranno nella integrale disponibilità della parte a cui il conto corrente risulta intestato”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 25.06.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Secugnago (LO), il 29 luglio 2001 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 4 Parte II Serie A, anno 2001);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Secugnago (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina 3 di 4 Così deciso in Lodi, il 22.07.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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