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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2386/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2386 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MIOTTO GIAMPAOLO
ATTORE
contro
, Controparte_1
C.F. , contumace P.IVA_2
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della quale Parte_2
ente gestore del parcheggio DE di Venezia – Tessera – via Triestina n.
159, per il furto perpetrato nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2018 da ignoti nell'automobile BMW, targata ET626HC, di proprietà del NO
[...]
, ivi parcheggiata e per i danni riportati, accertata e dichiarata Parte_3
altresì la surrogazione ex art. 1916 c.c. di nei Parte_1
diritti del proprio assicurato NO , condannarsi la Parte_3
stessa a pagare ad la somma di € Parte_2 Parte_1
6.082,30 o quella diversa, minore o maggiore, che verrà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno con gli interessi legali ex art. 1284, comma primo c.c. dalla data dell'esborso sino a quella della domanda giudiziale ed ex art. 1284 comma quarto c.c. da tale data fino al saldo, nonché a rimborsarle le spese del procedimento di negoziazione assistita nella misura di € 643,48; con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_4
adiva il Tribunale di Venezia esponendo che il giorno 19.6.2018
[...]
aveva parcheggiato la propria la propria autovettura BMW 320 Parte_3
touring X-drive, targata ET626HC, presso l'DE NG di Venezia
Tessera, sito nei pressi dell'aeroporto di Venezia, in via Triestina n. 159, dopo averla chiusa regolarmente a chiave;
che in data 26 giugno 2018, il aveva appreso che la propria automobile, nella notte tra il 21 ed Parte_3
il 22 giugno, era stata oggetto di furto da parte di ignoti che, infrangendo il finestrino piccolo della portiera posteriore, avevano asportato la plancia dei servizi, il navigatore satellitare, il computer di bordo e scassinato il cruscotto;
che questi aveva regolarmente denunciato il furto;
che la
Pag. 2 di 6 suddetta autovettura era assicurata da con Parte_1
polizza n. 1/10763/30/220799223, che prevedeva, fra le altre, la garanzia assicurativa “furto e rapina”; che i danni riportati dalla vettura, riguardavano in prevalenza la plancia anteriore dei comandi, la componentistica elettrica, l'impianto audio e radio, il display multifunzione con il sistema di navigazione satellitare, parte dei rivestimenti interni, le luci di emergenza ed il finestrino, scassinato per accedere all'abitacolo; che il proprietario aveva provveduto alle riparazioni presso l'Autocarrozzeria
Moderna s.r.l. che aveva emesso la fattura n. 99458/2018 per 7.602,87 euro;
che l'esponente ha quindi pagato l'indennizzo contrattualmente dovuto, in esecuzione del predetto contratto di assicurazione, al netto della franchigia del 20% (pari ad € 1.520,57), corrispondendo all'Autocarrozzeria la somma di € 6.082,30; che ha inoltre Parte_1
sostenuto le spese per la negoziazione assistita, pari ad € 643,48, oltre accessori di legge e compensi;
che l'esponente si è surrogata ai diritti del proprio assicurato, ex art. 1916 c.c., ed ha esercitato il suddetto diritto di rivalsa e richiesto alla società il rimborso degli importi Parte_2
corrisposti senza esito. Ciò premesso conveniva in giudizio CP_2
quale ente gestore del parcheggio DE di Venezia – Tessera per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di 6.082,00 euro o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, e al rimborso delle somme versate per la negoziazione assistita.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Il giudice ammetteva la prova per testimoni dedotta e all'esito tratteneva in decisione la causa.
Pag. 3 di 6 Va osservato che al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. n. 9895/21). Peraltro l'offerta al pubblico di un parcheggio in un'area recintata accessibile mediante ritiro di biglietto ingenera il legittimo affidamento da parte chi vi accede che in essa sia compresa la custodia, cosicché deve ritenersi che nell'oggetto del contratto sia ricompresa la relativa obbligazione, rispetto alla quale risultano irrilevanti eventuali clausole di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio contenute nel biglietto di ingresso o nel regolamento affisso all'interno del parcheggio, in quanto tali indicazioni attengono tutte ad una fase diversa e successiva alla conclusione del contratto, che, invece deve individuarsi esclusivamente nel momento in cui l'utente si presenta all'accesso e fa ingresso nell'area di parcheggio (Cass.
n. 18277/23). Nel caso di specie, il parcheggio, oltre ad essere recintato e l'entrata subordinata al pagamento del biglietto, garantiva nel sito web anche la sicurezza delle autovetture depositate essendovi un sistema di video sorveglianza acceso 24 h. su 24, con ciò ingenerando la convinzione della custodia del mezzo.
Può quindi affermarsi che DE NG avesse assunto con il parcheggio dell'autovettura del un obbligo di custodia, con conseguente Parte_3
obbligo di risarcimento del danno in caso di furto.
Pag. 4 di 6 Deve inoltre ritenersi provato l'intervenuto furto nel periodo di deposito dell'autovettura dalla documentazione dimessa in atti e dal tenore della testimonianza di . Questi infatti ha confermato di aver Parte_3
parcheggiato la propria autovettura, di averla chiusa regolarmente e che, a seguito del furto, l'automobile aveva riportato danni alla plancia anteriore dei comandi, al finestrino anteriore scassinato per accedere all'abitacolo, alla componentistica elettrica, all'impianto audio e radio, al display e alle luci di emergenza, oltre che ai rivestimenti interni, danni confermati anche dal secondo testimone, , perito dell'assicurazione. Peraltro Testimone_1
non ha dimostrato, come suo onere, l'imprevedibilità e Parte_2
l'inevitabilità del furto, o che esso sia stato provocato da una non corretta chiusura dell'automobile.
Risulta del pari provato l'esborso sostenuto per far riparare i danni conseguenti al furto, sulla base della documentazione dimessa in atti. ha provveduto a corrispondere l'importo al carrozziere in virtù Parte_1
della polizza assicurativa dimessa in atti con copertura anche del rischio furto e si è surrogata nei diritti del proprio assicurato, sicchè può trovare accogliento la domanda di condanna svolta dalla compagnia di assicurazione limitatamente alle somme corrisposte, detratta la franchigia, pari a complessivi 6.082.30 euro. Non può viceversa trovare ristoro l'importo corrisposto a titolo di negoziazione assistita, rientrante più propriamente nelle spese prodromiche all'instaurazione del presente giudizio.
Su tale importo andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale (art 1284 I comma c.c.) dalla data dell'esborso al saldo.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate nei limiti del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti di così decide: Parte_1 Parte_2
• In accoglimento della domanda svolta, condanna a Parte_2
corrispondere ad l'importo di Parte_1
6.082,30 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento al saldo;
• Condanna a rifondere all'attrice le spese di lite del grado, Parte_2
che liquida, in 5.077,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2386/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2386 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MIOTTO GIAMPAOLO
ATTORE
contro
, Controparte_1
C.F. , contumace P.IVA_2
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della quale Parte_2
ente gestore del parcheggio DE di Venezia – Tessera – via Triestina n.
159, per il furto perpetrato nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2018 da ignoti nell'automobile BMW, targata ET626HC, di proprietà del NO
[...]
, ivi parcheggiata e per i danni riportati, accertata e dichiarata Parte_3
altresì la surrogazione ex art. 1916 c.c. di nei Parte_1
diritti del proprio assicurato NO , condannarsi la Parte_3
stessa a pagare ad la somma di € Parte_2 Parte_1
6.082,30 o quella diversa, minore o maggiore, che verrà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno con gli interessi legali ex art. 1284, comma primo c.c. dalla data dell'esborso sino a quella della domanda giudiziale ed ex art. 1284 comma quarto c.c. da tale data fino al saldo, nonché a rimborsarle le spese del procedimento di negoziazione assistita nella misura di € 643,48; con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_4
adiva il Tribunale di Venezia esponendo che il giorno 19.6.2018
[...]
aveva parcheggiato la propria la propria autovettura BMW 320 Parte_3
touring X-drive, targata ET626HC, presso l'DE NG di Venezia
Tessera, sito nei pressi dell'aeroporto di Venezia, in via Triestina n. 159, dopo averla chiusa regolarmente a chiave;
che in data 26 giugno 2018, il aveva appreso che la propria automobile, nella notte tra il 21 ed Parte_3
il 22 giugno, era stata oggetto di furto da parte di ignoti che, infrangendo il finestrino piccolo della portiera posteriore, avevano asportato la plancia dei servizi, il navigatore satellitare, il computer di bordo e scassinato il cruscotto;
che questi aveva regolarmente denunciato il furto;
che la
Pag. 2 di 6 suddetta autovettura era assicurata da con Parte_1
polizza n. 1/10763/30/220799223, che prevedeva, fra le altre, la garanzia assicurativa “furto e rapina”; che i danni riportati dalla vettura, riguardavano in prevalenza la plancia anteriore dei comandi, la componentistica elettrica, l'impianto audio e radio, il display multifunzione con il sistema di navigazione satellitare, parte dei rivestimenti interni, le luci di emergenza ed il finestrino, scassinato per accedere all'abitacolo; che il proprietario aveva provveduto alle riparazioni presso l'Autocarrozzeria
Moderna s.r.l. che aveva emesso la fattura n. 99458/2018 per 7.602,87 euro;
che l'esponente ha quindi pagato l'indennizzo contrattualmente dovuto, in esecuzione del predetto contratto di assicurazione, al netto della franchigia del 20% (pari ad € 1.520,57), corrispondendo all'Autocarrozzeria la somma di € 6.082,30; che ha inoltre Parte_1
sostenuto le spese per la negoziazione assistita, pari ad € 643,48, oltre accessori di legge e compensi;
che l'esponente si è surrogata ai diritti del proprio assicurato, ex art. 1916 c.c., ed ha esercitato il suddetto diritto di rivalsa e richiesto alla società il rimborso degli importi Parte_2
corrisposti senza esito. Ciò premesso conveniva in giudizio CP_2
quale ente gestore del parcheggio DE di Venezia – Tessera per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di 6.082,00 euro o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, e al rimborso delle somme versate per la negoziazione assistita.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Il giudice ammetteva la prova per testimoni dedotta e all'esito tratteneva in decisione la causa.
Pag. 3 di 6 Va osservato che al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. n. 9895/21). Peraltro l'offerta al pubblico di un parcheggio in un'area recintata accessibile mediante ritiro di biglietto ingenera il legittimo affidamento da parte chi vi accede che in essa sia compresa la custodia, cosicché deve ritenersi che nell'oggetto del contratto sia ricompresa la relativa obbligazione, rispetto alla quale risultano irrilevanti eventuali clausole di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio contenute nel biglietto di ingresso o nel regolamento affisso all'interno del parcheggio, in quanto tali indicazioni attengono tutte ad una fase diversa e successiva alla conclusione del contratto, che, invece deve individuarsi esclusivamente nel momento in cui l'utente si presenta all'accesso e fa ingresso nell'area di parcheggio (Cass.
n. 18277/23). Nel caso di specie, il parcheggio, oltre ad essere recintato e l'entrata subordinata al pagamento del biglietto, garantiva nel sito web anche la sicurezza delle autovetture depositate essendovi un sistema di video sorveglianza acceso 24 h. su 24, con ciò ingenerando la convinzione della custodia del mezzo.
Può quindi affermarsi che DE NG avesse assunto con il parcheggio dell'autovettura del un obbligo di custodia, con conseguente Parte_3
obbligo di risarcimento del danno in caso di furto.
Pag. 4 di 6 Deve inoltre ritenersi provato l'intervenuto furto nel periodo di deposito dell'autovettura dalla documentazione dimessa in atti e dal tenore della testimonianza di . Questi infatti ha confermato di aver Parte_3
parcheggiato la propria autovettura, di averla chiusa regolarmente e che, a seguito del furto, l'automobile aveva riportato danni alla plancia anteriore dei comandi, al finestrino anteriore scassinato per accedere all'abitacolo, alla componentistica elettrica, all'impianto audio e radio, al display e alle luci di emergenza, oltre che ai rivestimenti interni, danni confermati anche dal secondo testimone, , perito dell'assicurazione. Peraltro Testimone_1
non ha dimostrato, come suo onere, l'imprevedibilità e Parte_2
l'inevitabilità del furto, o che esso sia stato provocato da una non corretta chiusura dell'automobile.
Risulta del pari provato l'esborso sostenuto per far riparare i danni conseguenti al furto, sulla base della documentazione dimessa in atti. ha provveduto a corrispondere l'importo al carrozziere in virtù Parte_1
della polizza assicurativa dimessa in atti con copertura anche del rischio furto e si è surrogata nei diritti del proprio assicurato, sicchè può trovare accogliento la domanda di condanna svolta dalla compagnia di assicurazione limitatamente alle somme corrisposte, detratta la franchigia, pari a complessivi 6.082.30 euro. Non può viceversa trovare ristoro l'importo corrisposto a titolo di negoziazione assistita, rientrante più propriamente nelle spese prodromiche all'instaurazione del presente giudizio.
Su tale importo andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale (art 1284 I comma c.c.) dalla data dell'esborso al saldo.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate nei limiti del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti di così decide: Parte_1 Parte_2
• In accoglimento della domanda svolta, condanna a Parte_2
corrispondere ad l'importo di Parte_1
6.082,30 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento al saldo;
• Condanna a rifondere all'attrice le spese di lite del grado, Parte_2
che liquida, in 5.077,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
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