Art. 1.
E' prorogata al 31 dicembre 1971 l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 , gia' prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036 , convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3 .
E' prorogata al 31 dicembre 1971 l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 , gia' prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036 , convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3 .