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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 678/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 678 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pia Perricci
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giacomo Masini
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 443/2023 pubblicata il 22.06.2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per l'appellante: “…contrariis reiectis: In via principale e nel merito, 1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 443/2023, resa inter partes dal Tribunale di
Pesaro, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Storti – R.G. n. 430/23, pubblicata il 22.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: Dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra in forza del titolo azionato, in quanto il vantato credito è CP_1 stato versato, e la restante somma non è dovuta per le precisazioni di cui in narrativa. In via subordinata: Rideterminare l'eventuale credito che dovesse essere riconosciuto in capo all'opposto nella misura di € 1.254,88, e dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento da parte dell'Esposto. Con ogni più ampia riserva in via istruttoria.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto 2. Vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “…contrariis reiectis, rigettare l'appello per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione avanzata da avverso l'atto di precetto notificato il Parte_1
27.1.2023 con cui gli aveva intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €.5.303,66, in parte, per l'omesso versamento dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento del figlio , da maggio 2021 a Per_1 febbraio 2022, ed in parte, per la mancata rivalutazione ISTAT degli assegni versati, da giugno 2017 ad aprile 2021, oltre interessi e spese.
pagina 2 di 11 In particolare il Tribunale - preso atto di un accordo intercorso tra le parti con cui era stata modificata la regolamentazione del collocamento e del mantenimento del figlio, stabilita con un precedente decreto del Tribunale per i
Minorenni del 3.2.2011 - ha ritenuto la validità del predetto accordo, anche in mancanza di una modifica ex art. 710 c.p.c. (successivamente intervenuta con provvedimento del Tribunale di Urbino del 16.11.2022 con cui era stato modificato il decreto del Tribunale per i Minorenni in seguito al trasferimento del minore presso l'abitazione paterna) e che, tuttavia, non fosse emersa la prova del momento in cui il figlio delle parti aveva iniziato a vivere in maniera stabile e prevalente con il padre;
il primo giudice ha inoltre ritenuto generica la contestazione circa l'importo della somma pretesa a titolo di rivalutazione ISTAT
e, in considerazione delle ragioni della decisione, ha compensato tra le parti le spese di lite.
II) ha proposto appello insistendo nella fondatezza della Parte_1 opposizione e chiedendo, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la riforma della sentenza impugnata e di dichiarare che nulla è dovuto alla controparte in forza del titolo azionato o, in via subordinata, di rideterminare l'eventuale credito nella misura di € 1.254,88, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per aver egli già eseguito il pagamento.
III) L'appellata, nel costituirsi, ha integralmente contestato il gravame chiedendone il rigetto.
IV) Con ordinanza del 14-18.12.2023, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, atteso il carattere non condannatorio della pronuncia;
quindi, preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e delle comparse conclusionali e di replica ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione il 3.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 1.) L'appellante, riepilogata la vicenda, anche processuale, censura con un unico ed articolato motivo di gravame la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che non fosse emersa la prova del trasferimento del figlio minore a casa del padre: ad avviso dell'Esposto, infatti, gli elementi desumibili sia dalle dichiarazioni rese all'udienza del 6.7.2022 innanzi al Tribunale di Urbino dal figlio - il quale aveva riferito di essere andato a vivere con il padre Per_1 nel 2021, confermando in tal modo il contenuto delle scritture sottoscritte dalla a maggio del 2021 – sia dalla documentazione prodotta - in CP_1 particolare, dal certificato di residenza, dal quale si evince che il cambio di residenza è avvenuto il 9.7.2021, e dal certificato di stato di famiglia, dal quale emerge che il figlio viveva stabilmente con il padre alla data del 21.11.2021 – evidenzierebbero la prova invece esclusa dal primo giudice.
Sulla base di tali elementi l'appellante ritiene quindi di non dover versare alcuna somma a titolo di mantenimento dalla data di sottoscrizione dell'accordo
(maggio 2021) o, eventualmente, a decorrere dalle date desumibili dai due certificati (6.7.2021 o 21.11.2021) sopra indicati.
2.) Va premesso che, dagli atti di causa, emergono le seguenti circostanze di fatto, non contestate:
- con decreto del 03-11.02.2011 il Tribunale per i Minorenni delle Marche, su ricorso della ha disposto – per quanto qui di interesse - l'affido CP_1 condiviso ad entrambi i genitori del figlio (nato il [...], dalla Per_1 relazione tra e ) con collocamento del medesimo Parte_1 Controparte_1 presso la madre ed obbligo per il padre di versare un contributo a titolo di mantenimento di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT;
-in data 8.5.2021, la ha sottoscritto una dichiarazione del seguente CP_1 tenore “Io dichiaro di non percepire gli assegni familiari per il Controparte_1 periodo di tempo che resterà dal padre”; Per_1
-il 9.5.2021 l'appellata ha sottoscritto un'altra dichiarazione del seguente tenore “ non percepirò il mantenimento di mio figlio Parte_2 Per_1 da parte del padre per tutto il tempo che alloggerà presso di lui”;
pagina 4 di 11 -in seguito al ricorso del padre del ragazzo, il Tribunale di Urbino, in data
16.11.2022, ha disposto il collocamento del minore in via prevalente presso la residenza paterna, ponendo a carico della un contributo al CP_1 mantenimento del figlio di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- con atto di precetto notificato il 27.1.2023, oggetto di opposizione, la ha intimato all'Esposto il pagamento della complessiva somma di € CP_1
5.303,66 oltre interessi legali fino al saldo effettivo, deducendo il mancato rispetto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni da parte dell'Esposto il quale aveva omesso il pagamento del contributo al mantenimento per il figlio - dal mese di maggio 2021 e fino a febbraio 2022 - e delle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT degli assegni versati da giugno 2017 fino al mese di aprile
2021;
- la somma richiesta a titolo di mantenimento riguarda il pagamento delle mensilità dovute in base al citato provvedimento del Tribunale per i Minorenni dal mese di maggio 2021 (compreso) fino alla data di deposito del ricorso innanzi al
Tribunale di Urbino (marzo 2022), diretto ad ottenere la revisione delle condizioni precedentemente stabilite e definito con il provvedimento di modifica del
16.11.2022, sopra citato.
3.) Ciò posto si ritiene che le doglianze dell'appellante – basate sulla errata interpretazione dei fatti di causa in ordine all'effettivo trasferimento del minore presso il padre e dirette ad evidenziare che la somma richiesta a titolo di mantenimento non sarebbe più dovuta dal mese di maggio del 2021 o, eventualmente, da luglio o novembre del 2021 - non sono fondate.
3.1) Invero il titolo in base al quale la ha notificato il precetto CP_1 opposto è rappresentato dal decreto con cui, in data 3-11.2.2011, il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha tra l'altro posto a carico dell'odierno appellante il versamento dell'assegno di €. 300,00 mensili per il mantenimento del figlio: tale provvedimento risulta infatti modificato, ma solo il 16.11.2022, con il decreto del
Tribunale di Urbino che, accogliendo il ricorso depositato dall' il 2 marzo Pt_1
pagina 5 di 11 2022, ha (per quanto rileva in questa sede) collocato il minore presso il padre e stabilito a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio.
3.2) Nella specie va considerato che:
- nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un provvedimento con il quale, all'esito del procedimento di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, si sia provveduto alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, il giudice non è chiamato a decidere in ordine alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'importo dell'assegno, così come rideterminato, ma esclusivamente ad interpretare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva, ovverosia il provvedimento emesso all'esito del predetto procedimento, per accertare quale sia la decorrenza in esso prevista (Cass. civ. n. 23471/2011);
- “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, c.d. “rebus sic stantibus”, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)” (Cass. civ. n. 27602/2020 e giurisprudenza ivi citata).
Da tali principi consegue che soltanto con il decreto del Tribunale di Urbino del
16.11.2022 - con cui, all'esito del procedimento introdotto in data 2.3.2022, sono stati rivalutati gli elementi che avevano già costituito oggetto del pagina 6 di 11 provvedimento del Tribunale per i Minorenni - è venuto meno quest'ultimo decreto che, fino alla pronuncia del Tribunale di Urbino del 2022, costituiva dunque titolo per agire in via esecutiva e che, quindi, è stato legittimamente e ritualmente posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto fino alla data di deposito del ricorso (2 marzo
2022).
D'altra parte, come si evince dalla descrizione della vicenda processuale effettuata dal Tribunale di Urbino nel citato decreto, l' , nel procedimento Pt_1 diretto alla modifica del collocamento, non aveva indicato in modo specifico la data del definitivo trasferimento, avendo prospettato che ciò era avvenuto dall'autunno 2021, mentre la , pur rilevando un avvicinamento tra CP_1 padre e figlio ed una abituale frequentazione della abitazione paterna dal mese di ottobre del 2021, aveva contestato lo stabile trasferimento del figlio presso il padre, rimanendo comunque l'abitazione materna, ove il figlio aveva vissuto per quattordici anni, il suo punto di riferimento principale e insostituibile.
A fronte di tali allegazioni, come si desume dal contenuto del decreto del
Tribunale di Urbino, non è stata accertata quale data dell'avvenuto trasferimento del minore presso il padre quella indicata, in questa sede, dall'odierno appellante
(maggio del 2021 o, in subordine, luglio o novembre 2021) atteso che, con il citato provvedimento, il Tribunale ha preso atto della situazione di fatto emersa nel corso della audizione del minore ed ha evidenziato che “sulla base di quanto riferito dal ragazzo … egli risulta allo stato risiedere stabilmente presso il padre e frequentare liberamente la madre per due giorni a settimana e a fine settimana alternati (con pernotto)”.
3.3) Né appaiono decisivi, al fine di sostenere che la somma richiesta con l'atto di precetto non sia dovuta, gli elementi valorizzati, in questa sede, dall'appellante, basati sulle dichiarazioni del minore, sulle dichiarazioni sottoscritte dalla e sulle risultanze dei certificati prodotti (di residenza CP_1
e stato di famiglia).
In particolare, quanto alle prime, si rileva che – sentito dal Persona_2
Tribunale di Urbino all'udienza del 6.7.2022 – ha fatto solo un vago accenno al pagina 7 di 11 periodo in cui si sarebbe trasferito dal padre, avendo dichiarato, in base a quanto evidenziato dall'appellante: “….vivo vicino a Borgo Massano con mio padre, i miei due fratelli (avuti dalla nuova compagna) e la moglie di mio padre […] fino all'anno scorso che ho iniziato a vivere con mio padre sono stato per più di 13 anni da mia madre […] ho deciso di andare a vivere con PA perché mi trovo meglio…”.
Tali dichiarazioni per la loro genericità non permettono di individuare il momento in cui il minore si è trasferito stabilmente e definitivamente dal padre e possono eventualmente confermare, in mancanza di accertamenti più specifici a tale riguardo, soltanto una maggiore frequentazione tra l' ed il figlio – Pt_1 peraltro ammessa dalla a decorrere dal mese di ottobre del 2021 – CP_1 ma non anche che il minore abbia inteso modificare la propria abituale dimora.
In tale contesto, del resto, si inseriscono le scritture sottoscritte dalla in data 8-9.05.2021, che, ad avviso del Collegio, tenuto conto del CP_1 tenore delle affermazioni, consentono solo di ipotizzare che la avrebbe CP_1 rinunciato agli assegni familiari ed al mantenimento per un periodo limitato e, in particolare, nel lasso di tempo in cui sarebbe stato (provvisoriamente) Per_1 insieme al padre per poi fare ritorno presso l'abitazione della madre.
Del resto, come rilevato dal giudice di primo grado, il trasferimento del minore non è certamente avvenuto dal mese di maggio del 2021 (data delle citate scritture), atteso che lo stesso opponente, nell'atto di citazione, ha affermato che
è andato a vivere con il padre dal mese di ottobre del 2021. Per_1
Quanto ai certificati di stato di famiglia (allegato anche nel giudizio di primo grado) e storico di residenza (allegato all'atto di appello), va anzitutto accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dall'appellata relativamente al secondo documento, perché prodotto solo in questo procedimento di appello e non anche nel giudizio di primo grado.
Infatti, l'art. 345, comma 3, c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n.
83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - in base al quale non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di pagina 8 di 11 primo grado per causa ad essa non imputabile, “pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
"indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. n. 16289/2024): nella specie il certificato di cui si tratta, se ritenuto rilevante, poteva essere prodotto innanzi al Tribunale
(e non è stata del resto allegata alcuna circostanza che avrebbe impedito il rituale deposito), sicché il documento in questione non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Alcuna informazione utile può essere ricavata dal certificato di stato di famiglia dal quale emerge unicamente che, alla data del 21.11.2011, era compreso Per_1 nel nucleo familiare dell'appellante, non essendo emerso che, all'epoca, fosse intervenuto un trasferimento stabile e definito del minore presso il padre tale da escludere l'obbligo di mantenimento a carico del medesimo.
4.1) Va, infine, accolta l'eccezione sollevata dall'appellata relativa all'incontrovertibilità della pronuncia in punto di condanna al versamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT, in assenza di specifico motivo di appello.
Si osserva a tale riguardo che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).
Nel caso di specie, come si è detto, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata lamentando esclusivamente la errata interpretazione dei fatti in ordine all'effettivo trasferimento del minore presso il padre, ma non ha articolato alcuna censura in relazione alla decisione nella parte in cui il Tribunale ha confermato pagina 9 di 11 l'importo dovuto a titolo di rivalutazione, in considerazione delle generiche contestazioni dell'opponente.
4.2) Si ritiene peraltro - e in ogni caso – che la sentenza debba essere sul punto confermata, tenuto conto che l'opponente si è limitato a indicare le somme asseritamente dovute a titolo di rivalutazione, senza specificare i criteri utilizzati per determinare l'importo né indicare eventuali errori che sarebbero stati commessi dalla controparte che, con l'atto di precetto, ha analiticamente evidenziato le singole differenze mensili non corrisposte ed ha precisato i criteri in base ai quali sono state determinate le somme richieste a titolo di rivalutazione
(individuate per ciascun mese, per singoli periodi e complessivamente).
5.) Per le considerazioni svolte l'appello va dunque respinto, confermando la sentenza impugnata.
6.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va disposta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del grado liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta ed esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. Controparte_1
443/2023, pubblicata il 22.06.2023; condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado che si liquidano in €. 567,00 per fase di studio, €. 461,00 per pagina 10 di 11 fase introduttiva, €. 956,00 per fase decisionale, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 678 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pia Perricci
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giacomo Masini
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 443/2023 pubblicata il 22.06.2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per l'appellante: “…contrariis reiectis: In via principale e nel merito, 1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 443/2023, resa inter partes dal Tribunale di
Pesaro, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Storti – R.G. n. 430/23, pubblicata il 22.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: Dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra in forza del titolo azionato, in quanto il vantato credito è CP_1 stato versato, e la restante somma non è dovuta per le precisazioni di cui in narrativa. In via subordinata: Rideterminare l'eventuale credito che dovesse essere riconosciuto in capo all'opposto nella misura di € 1.254,88, e dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento da parte dell'Esposto. Con ogni più ampia riserva in via istruttoria.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto 2. Vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “…contrariis reiectis, rigettare l'appello per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione avanzata da avverso l'atto di precetto notificato il Parte_1
27.1.2023 con cui gli aveva intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €.5.303,66, in parte, per l'omesso versamento dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento del figlio , da maggio 2021 a Per_1 febbraio 2022, ed in parte, per la mancata rivalutazione ISTAT degli assegni versati, da giugno 2017 ad aprile 2021, oltre interessi e spese.
pagina 2 di 11 In particolare il Tribunale - preso atto di un accordo intercorso tra le parti con cui era stata modificata la regolamentazione del collocamento e del mantenimento del figlio, stabilita con un precedente decreto del Tribunale per i
Minorenni del 3.2.2011 - ha ritenuto la validità del predetto accordo, anche in mancanza di una modifica ex art. 710 c.p.c. (successivamente intervenuta con provvedimento del Tribunale di Urbino del 16.11.2022 con cui era stato modificato il decreto del Tribunale per i Minorenni in seguito al trasferimento del minore presso l'abitazione paterna) e che, tuttavia, non fosse emersa la prova del momento in cui il figlio delle parti aveva iniziato a vivere in maniera stabile e prevalente con il padre;
il primo giudice ha inoltre ritenuto generica la contestazione circa l'importo della somma pretesa a titolo di rivalutazione ISTAT
e, in considerazione delle ragioni della decisione, ha compensato tra le parti le spese di lite.
II) ha proposto appello insistendo nella fondatezza della Parte_1 opposizione e chiedendo, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la riforma della sentenza impugnata e di dichiarare che nulla è dovuto alla controparte in forza del titolo azionato o, in via subordinata, di rideterminare l'eventuale credito nella misura di € 1.254,88, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per aver egli già eseguito il pagamento.
III) L'appellata, nel costituirsi, ha integralmente contestato il gravame chiedendone il rigetto.
IV) Con ordinanza del 14-18.12.2023, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, atteso il carattere non condannatorio della pronuncia;
quindi, preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e delle comparse conclusionali e di replica ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione il 3.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 1.) L'appellante, riepilogata la vicenda, anche processuale, censura con un unico ed articolato motivo di gravame la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che non fosse emersa la prova del trasferimento del figlio minore a casa del padre: ad avviso dell'Esposto, infatti, gli elementi desumibili sia dalle dichiarazioni rese all'udienza del 6.7.2022 innanzi al Tribunale di Urbino dal figlio - il quale aveva riferito di essere andato a vivere con il padre Per_1 nel 2021, confermando in tal modo il contenuto delle scritture sottoscritte dalla a maggio del 2021 – sia dalla documentazione prodotta - in CP_1 particolare, dal certificato di residenza, dal quale si evince che il cambio di residenza è avvenuto il 9.7.2021, e dal certificato di stato di famiglia, dal quale emerge che il figlio viveva stabilmente con il padre alla data del 21.11.2021 – evidenzierebbero la prova invece esclusa dal primo giudice.
Sulla base di tali elementi l'appellante ritiene quindi di non dover versare alcuna somma a titolo di mantenimento dalla data di sottoscrizione dell'accordo
(maggio 2021) o, eventualmente, a decorrere dalle date desumibili dai due certificati (6.7.2021 o 21.11.2021) sopra indicati.
2.) Va premesso che, dagli atti di causa, emergono le seguenti circostanze di fatto, non contestate:
- con decreto del 03-11.02.2011 il Tribunale per i Minorenni delle Marche, su ricorso della ha disposto – per quanto qui di interesse - l'affido CP_1 condiviso ad entrambi i genitori del figlio (nato il [...], dalla Per_1 relazione tra e ) con collocamento del medesimo Parte_1 Controparte_1 presso la madre ed obbligo per il padre di versare un contributo a titolo di mantenimento di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT;
-in data 8.5.2021, la ha sottoscritto una dichiarazione del seguente CP_1 tenore “Io dichiaro di non percepire gli assegni familiari per il Controparte_1 periodo di tempo che resterà dal padre”; Per_1
-il 9.5.2021 l'appellata ha sottoscritto un'altra dichiarazione del seguente tenore “ non percepirò il mantenimento di mio figlio Parte_2 Per_1 da parte del padre per tutto il tempo che alloggerà presso di lui”;
pagina 4 di 11 -in seguito al ricorso del padre del ragazzo, il Tribunale di Urbino, in data
16.11.2022, ha disposto il collocamento del minore in via prevalente presso la residenza paterna, ponendo a carico della un contributo al CP_1 mantenimento del figlio di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- con atto di precetto notificato il 27.1.2023, oggetto di opposizione, la ha intimato all'Esposto il pagamento della complessiva somma di € CP_1
5.303,66 oltre interessi legali fino al saldo effettivo, deducendo il mancato rispetto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni da parte dell'Esposto il quale aveva omesso il pagamento del contributo al mantenimento per il figlio - dal mese di maggio 2021 e fino a febbraio 2022 - e delle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT degli assegni versati da giugno 2017 fino al mese di aprile
2021;
- la somma richiesta a titolo di mantenimento riguarda il pagamento delle mensilità dovute in base al citato provvedimento del Tribunale per i Minorenni dal mese di maggio 2021 (compreso) fino alla data di deposito del ricorso innanzi al
Tribunale di Urbino (marzo 2022), diretto ad ottenere la revisione delle condizioni precedentemente stabilite e definito con il provvedimento di modifica del
16.11.2022, sopra citato.
3.) Ciò posto si ritiene che le doglianze dell'appellante – basate sulla errata interpretazione dei fatti di causa in ordine all'effettivo trasferimento del minore presso il padre e dirette ad evidenziare che la somma richiesta a titolo di mantenimento non sarebbe più dovuta dal mese di maggio del 2021 o, eventualmente, da luglio o novembre del 2021 - non sono fondate.
3.1) Invero il titolo in base al quale la ha notificato il precetto CP_1 opposto è rappresentato dal decreto con cui, in data 3-11.2.2011, il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha tra l'altro posto a carico dell'odierno appellante il versamento dell'assegno di €. 300,00 mensili per il mantenimento del figlio: tale provvedimento risulta infatti modificato, ma solo il 16.11.2022, con il decreto del
Tribunale di Urbino che, accogliendo il ricorso depositato dall' il 2 marzo Pt_1
pagina 5 di 11 2022, ha (per quanto rileva in questa sede) collocato il minore presso il padre e stabilito a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio.
3.2) Nella specie va considerato che:
- nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un provvedimento con il quale, all'esito del procedimento di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, si sia provveduto alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, il giudice non è chiamato a decidere in ordine alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'importo dell'assegno, così come rideterminato, ma esclusivamente ad interpretare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva, ovverosia il provvedimento emesso all'esito del predetto procedimento, per accertare quale sia la decorrenza in esso prevista (Cass. civ. n. 23471/2011);
- “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, c.d. “rebus sic stantibus”, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)” (Cass. civ. n. 27602/2020 e giurisprudenza ivi citata).
Da tali principi consegue che soltanto con il decreto del Tribunale di Urbino del
16.11.2022 - con cui, all'esito del procedimento introdotto in data 2.3.2022, sono stati rivalutati gli elementi che avevano già costituito oggetto del pagina 6 di 11 provvedimento del Tribunale per i Minorenni - è venuto meno quest'ultimo decreto che, fino alla pronuncia del Tribunale di Urbino del 2022, costituiva dunque titolo per agire in via esecutiva e che, quindi, è stato legittimamente e ritualmente posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto fino alla data di deposito del ricorso (2 marzo
2022).
D'altra parte, come si evince dalla descrizione della vicenda processuale effettuata dal Tribunale di Urbino nel citato decreto, l' , nel procedimento Pt_1 diretto alla modifica del collocamento, non aveva indicato in modo specifico la data del definitivo trasferimento, avendo prospettato che ciò era avvenuto dall'autunno 2021, mentre la , pur rilevando un avvicinamento tra CP_1 padre e figlio ed una abituale frequentazione della abitazione paterna dal mese di ottobre del 2021, aveva contestato lo stabile trasferimento del figlio presso il padre, rimanendo comunque l'abitazione materna, ove il figlio aveva vissuto per quattordici anni, il suo punto di riferimento principale e insostituibile.
A fronte di tali allegazioni, come si desume dal contenuto del decreto del
Tribunale di Urbino, non è stata accertata quale data dell'avvenuto trasferimento del minore presso il padre quella indicata, in questa sede, dall'odierno appellante
(maggio del 2021 o, in subordine, luglio o novembre 2021) atteso che, con il citato provvedimento, il Tribunale ha preso atto della situazione di fatto emersa nel corso della audizione del minore ed ha evidenziato che “sulla base di quanto riferito dal ragazzo … egli risulta allo stato risiedere stabilmente presso il padre e frequentare liberamente la madre per due giorni a settimana e a fine settimana alternati (con pernotto)”.
3.3) Né appaiono decisivi, al fine di sostenere che la somma richiesta con l'atto di precetto non sia dovuta, gli elementi valorizzati, in questa sede, dall'appellante, basati sulle dichiarazioni del minore, sulle dichiarazioni sottoscritte dalla e sulle risultanze dei certificati prodotti (di residenza CP_1
e stato di famiglia).
In particolare, quanto alle prime, si rileva che – sentito dal Persona_2
Tribunale di Urbino all'udienza del 6.7.2022 – ha fatto solo un vago accenno al pagina 7 di 11 periodo in cui si sarebbe trasferito dal padre, avendo dichiarato, in base a quanto evidenziato dall'appellante: “….vivo vicino a Borgo Massano con mio padre, i miei due fratelli (avuti dalla nuova compagna) e la moglie di mio padre […] fino all'anno scorso che ho iniziato a vivere con mio padre sono stato per più di 13 anni da mia madre […] ho deciso di andare a vivere con PA perché mi trovo meglio…”.
Tali dichiarazioni per la loro genericità non permettono di individuare il momento in cui il minore si è trasferito stabilmente e definitivamente dal padre e possono eventualmente confermare, in mancanza di accertamenti più specifici a tale riguardo, soltanto una maggiore frequentazione tra l' ed il figlio – Pt_1 peraltro ammessa dalla a decorrere dal mese di ottobre del 2021 – CP_1 ma non anche che il minore abbia inteso modificare la propria abituale dimora.
In tale contesto, del resto, si inseriscono le scritture sottoscritte dalla in data 8-9.05.2021, che, ad avviso del Collegio, tenuto conto del CP_1 tenore delle affermazioni, consentono solo di ipotizzare che la avrebbe CP_1 rinunciato agli assegni familiari ed al mantenimento per un periodo limitato e, in particolare, nel lasso di tempo in cui sarebbe stato (provvisoriamente) Per_1 insieme al padre per poi fare ritorno presso l'abitazione della madre.
Del resto, come rilevato dal giudice di primo grado, il trasferimento del minore non è certamente avvenuto dal mese di maggio del 2021 (data delle citate scritture), atteso che lo stesso opponente, nell'atto di citazione, ha affermato che
è andato a vivere con il padre dal mese di ottobre del 2021. Per_1
Quanto ai certificati di stato di famiglia (allegato anche nel giudizio di primo grado) e storico di residenza (allegato all'atto di appello), va anzitutto accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dall'appellata relativamente al secondo documento, perché prodotto solo in questo procedimento di appello e non anche nel giudizio di primo grado.
Infatti, l'art. 345, comma 3, c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n.
83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - in base al quale non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di pagina 8 di 11 primo grado per causa ad essa non imputabile, “pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
"indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. n. 16289/2024): nella specie il certificato di cui si tratta, se ritenuto rilevante, poteva essere prodotto innanzi al Tribunale
(e non è stata del resto allegata alcuna circostanza che avrebbe impedito il rituale deposito), sicché il documento in questione non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Alcuna informazione utile può essere ricavata dal certificato di stato di famiglia dal quale emerge unicamente che, alla data del 21.11.2011, era compreso Per_1 nel nucleo familiare dell'appellante, non essendo emerso che, all'epoca, fosse intervenuto un trasferimento stabile e definito del minore presso il padre tale da escludere l'obbligo di mantenimento a carico del medesimo.
4.1) Va, infine, accolta l'eccezione sollevata dall'appellata relativa all'incontrovertibilità della pronuncia in punto di condanna al versamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT, in assenza di specifico motivo di appello.
Si osserva a tale riguardo che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).
Nel caso di specie, come si è detto, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata lamentando esclusivamente la errata interpretazione dei fatti in ordine all'effettivo trasferimento del minore presso il padre, ma non ha articolato alcuna censura in relazione alla decisione nella parte in cui il Tribunale ha confermato pagina 9 di 11 l'importo dovuto a titolo di rivalutazione, in considerazione delle generiche contestazioni dell'opponente.
4.2) Si ritiene peraltro - e in ogni caso – che la sentenza debba essere sul punto confermata, tenuto conto che l'opponente si è limitato a indicare le somme asseritamente dovute a titolo di rivalutazione, senza specificare i criteri utilizzati per determinare l'importo né indicare eventuali errori che sarebbero stati commessi dalla controparte che, con l'atto di precetto, ha analiticamente evidenziato le singole differenze mensili non corrisposte ed ha precisato i criteri in base ai quali sono state determinate le somme richieste a titolo di rivalutazione
(individuate per ciascun mese, per singoli periodi e complessivamente).
5.) Per le considerazioni svolte l'appello va dunque respinto, confermando la sentenza impugnata.
6.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va disposta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del grado liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta ed esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. Controparte_1
443/2023, pubblicata il 22.06.2023; condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado che si liquidano in €. 567,00 per fase di studio, €. 461,00 per pagina 10 di 11 fase introduttiva, €. 956,00 per fase decisionale, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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