TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2023
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Stabilito Martina Romagnolo che agisce di intesa con l'Avv. Paola Bertoncini, ed elettivamente domiciliato in Villadose (RO) alla Via De Gasperi n. 5/B, nonché in indirizzo telematico giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE-
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ( , Fu , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Per_1
(fu , , , Controparte_5 CP_2 CP_7 CP_8
, , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, ,
[...] CP_17 Controparte_18 Controparte_19
, , , , CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, , CP_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
, , , e
[...] Controparte_28 CP_29 Controparte_30
; CP_31
-RESISTENTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: “Ill.mo Tribunale adito voglia:
1. Accogliere la domanda formulata da parte ricorrente;
2. Dichiarare che la stessa ha acquistato per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. la piena proprietà degli immobili da parte del sig. Parte_1
dei fondi siti Rovigo e censiti al catasto terreni al Foglio n. 7, particella 30, 31, 32 e
[...]
390; 3. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliare, Ufficio di Rovigo, per quanto attiene il diritto di proprietà, ed ogni ulteriore adempimento conseguente;
4. Con ogni consequenziale statuizione di legge, incluse spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. depositato il 22.06.2023 ha Parte_1 chiesto a questo Tribunale di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, della piena proprietà dei terreni così catastalmente censiti: Rovigo, fraz. Boara Polesine Foglio n.7, particella 30, area urbana;
Foglio n.7, particella 31, area fab.dm; Foglio n. 7, particella 32, seminativo;
Foglio n. 7, particella 390, seminativo.
A tal fine il ricorrente ha dedotto che:
- gli appezzamenti descritti sono adiacenti e confinanti al proprio fondo ove egli risiede e che i terreni sono stati - da oltre vent'anni – posseduti in modo continuativo da parte dell'odierno ricorrente e della di lui famiglia;
- nel corso degli anni il ha provveduto a mantenere il giardino/orto nelle migliori Pt_1 condizioni possibili mediante l'esecuzione della pulizia, della manutenzione ordinaria del verde, della potatura delle piante e degli arbusti, dello sfalcio dell'erba e dello smaltimento di ramaglie e di fogliame e sono confinanti con l'area esterna e cortiliva di proprietà dello stesso;
- il complesso è recintato e inglobato in un'unica proprietà facente capo al ricorrente, come da documenti fotografici in atti;
- il ha - di fatto - utilizzato e si è occupato della manutenzione dei predetti fondi con il Pt_1
c.d. animus possidendi ovvero con l'intenzione di comportarsi come il proprietario della res, esercitando tutte le facoltà riconducibili al dominus, anche attraverso il pagamento degli oneri derivanti.
2. All'udienza del 17.01.2024 il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e , litisconsorti necessari, assegnando a tal CP_32 CP_33 Controparte_34 fine al ricorrente termine sino al 28.02.2024. Nonostante la ritualità della notifica effettuata, pagina 2 di 7 nei confronti di alcuni resistenti nelle forme ordinarie e nei confronti di altri a mezzo di pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. il Giudice con ordinanza del 29.07.2024 ha dichiarato la contumacia dei convenuti e ha accolto le istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
La causa è stata pertanto istruita mediante produzione documentale e la prova orale espletata all'udienza del 28.11.2024; assunta in decisione in data 15.05.2025, con successiva ordinanza del 13.06.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria, non risultando prodotti in atti la visura storica catastale e il certificato storico ipocatastale relativi al ventennio antecedente l'instaurazione del presente giudizio.
All'udienza del 16.07.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c.
3. La domanda, così come formulata, non è fondata e deve essere rigettata.
Giova preliminarmente evidenziare che è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale atteso che il ricorrente ha ritualmente allegato di aver convocato i convenuti presso l'organismo di mediazione anche mediante notificazione per pubblici proclami quale era stato autorizzato e depositato agli atti il verbale di esito negativo del procedimento di mediazione (doc. depositato in data 11.01.2024).
3.1. Nel merito, è necessario evidenziare che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 12984 del 6.9.2002).
La prova del possesso deve pertanto essere seria ed univoca, concernendo quindi non solo il corpus ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Tale rigore probatorio trova fondamento anche a livello sovranazionale: infatti l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass.
Civ. Sez. II, n. 20539 del 30.8.2017). In buona sostanza è necessario che non residuino pagina 3 di 7 perplessità in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto che, nel caso di specie, trattandosi di bene immobile, è di vent'anni ai sensi dell'art. 1158 c.c..
In una prospettiva applicativa, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della comproprietà o della servitù. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In applicazione di detti principi, giova precisare che la parte che agisce per l'ottenimento della declaratoria di usucapione è onerata:
- di dimostrare il potere di fatto sulla cosa, mediante la enucleazione dei singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo, il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà corrispondente all'esercizio del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica ed ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere. A giudizio della Suprema Corte, infatti, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr. Cass. Civ. n. 1824 del 2000).
Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) , ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà. pagina 4 di 7 3.2. Nel caso di specie va ribadito il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché essa “…non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare , caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su in bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modi in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario” (Cass. ord. 6123/2020; Cass. ord. 18215/2013).
Sul punto, si osserva che come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione non può ritenersi sufficiente la coltivazione del fondo, non esprimendo, questa, di per sé sola e in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere il bene, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus (Cassazione civile sez. 2^, 15.02.2022, n. 4931; Id., 20.01.2022, n.
1796; Id., 09.07.2021, n. 19568).
La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus sicché l'inversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore in maniera che questi sia posti in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (Cass. ord. 17376/2018; Cass. ord. 4404/2006).
4. Nel caso in esame tale rigoroso onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente.
Invero, dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie è emersa soltanto la circostanza per la quale il ha, per un lasso temporale apprezzabile, provveduto alla Pt_1 cura dei terreni di causa occupandosi della coltivazione e della manutenzione ordinaria degli stessi ma non ha fornito la prova su di lui gravante, della riferibilità di tali atti al corrispondente esercizio del diritto di proprietà. Difatti l'attore ha dedotto di aver utilizzato tali immobili come giardino/orto in quanto gli stessi si trovano nelle adiacenze della propria casa e pagina 5 di 7 sono confinanti con la propria area esterna e cortiliva ben potendosi tale fatto riferire ad una mera tolleranza dei proprietari.
Sul punto non può essere condiviso quanto affermato dal ricorrente in ordine alla circostanza per la quale "la mancata contestazione del possesso da parte dei titolari del diritto rafforza la presunzione di esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario". Difatti, come è noto, in ambito processuale, la contumacia del resistente non equivale alla non contestazione dei fatti allegati dalla controparte. Ciò significa che, anche se una parte non si costituisce in giudizio (diventando contumace), l'altra parte, che agisce in causa, deve comunque provare i fatti costitutivi della sua pretesa (v., Cass. Civ. n. 21251 del 2010; Cass. civ., n. 5416 del
2011).
4.1. I testimoni hanno dimostrato di conoscere i luoghi di causa e sono apparsi attendibili, ma si sono limitati principalmente a confermare che il ricorrente si è occupato della coltivazione dei fondi limitrofi alla sua proprietà, ma nulla hanno detto in ordine alla riferibilità di tali atti al corrispondente esercizio del diritto di proprietà. Il teste all'udienza del Tes_1
28.11.2024 ha affermato “sono sicuro che il abita in via Ca Matte in Boara Polesine,
Pt_1 ma non ricordo il civico, preciso che il sig. vive da solo, perché i suoi familiari sono
Pt_1 venuti a mancare;
ho sempre frequentato abitualmente la casa del , anche dieci giorni
Pt_1 fa ci sono andato per restituirgli un rullo per livellare il prato, di sua proprietà, e tempo addietro, circa ventisette anni fa, c'era anche un vigneto dietro l'abitazione del e
Pt_1 facevamo la vendemmia e passavamo la giornata insieme con altri amici;
non ricordo se c'è attualmente un orto, so che un tempo lo aveva e che ha messo recentemente le patate, perché mi ricordo che mentre il era a casa mia ha telefonato un altro amico che stava
Pt_1 cercando le sementi per le patate da piantare”. Il teste ha affermato che “i Testimone_2 terreni sono quelli posti davanti e dietro questa abitazione;
riconosco nella planimetria
l'abitazione del nell'immobile posto tra le particelle 30 e 32 […] ha un Pt_1 Pt_1 trattore di piccole dimensioni che utilizza per tagliare l'erba e coltiva una parte del terreno, coltiva in particolare legumi, pomodori, melanzane e mi chiede dei consigli sulla distanza tra una pianta e l'altra, su come raccogliere […] Si è vero, io ho sempre visto il coltivare Pt_1 questi terreni e tenere pulita l'erba e da quando sono residente in via Ca Matte ho sempre visto usare questi terreni”. Pt_1
4.2. Neppure è stata fornita la piena prova in ordine alla recinzione perimetrale del fondo, requisito cardine del possesso utile ad usucapionem (cfr. Cass. ord. 1796/2022), dacché dai pagina 6 di 7 documenti in atti è possibile verificare solo la recinzione che divide il fondo dalla pubblica via.
Ma vi è di più. A seguito della produzione documentale delle visure storiche e ipocatastali sono emersi diritti reali di godimento di terzi sui fondi oggetto di usucapione (cfr. documenti depositati in data 08.07.2025), circostanza sulla quale l'attore nulla ha dedotto.
Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria svolta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve in definitiva essere rigettata.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa (cfr. Cass. Civ. n.
15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del 18.8.11), in quanto presupposto della condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
- NULLA sulle spese.
Rovigo, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2023
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Stabilito Martina Romagnolo che agisce di intesa con l'Avv. Paola Bertoncini, ed elettivamente domiciliato in Villadose (RO) alla Via De Gasperi n. 5/B, nonché in indirizzo telematico giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE-
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ( , Fu , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Per_1
(fu , , , Controparte_5 CP_2 CP_7 CP_8
, , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, ,
[...] CP_17 Controparte_18 Controparte_19
, , , , CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, , CP_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
, , , e
[...] Controparte_28 CP_29 Controparte_30
; CP_31
-RESISTENTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: “Ill.mo Tribunale adito voglia:
1. Accogliere la domanda formulata da parte ricorrente;
2. Dichiarare che la stessa ha acquistato per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. la piena proprietà degli immobili da parte del sig. Parte_1
dei fondi siti Rovigo e censiti al catasto terreni al Foglio n. 7, particella 30, 31, 32 e
[...]
390; 3. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliare, Ufficio di Rovigo, per quanto attiene il diritto di proprietà, ed ogni ulteriore adempimento conseguente;
4. Con ogni consequenziale statuizione di legge, incluse spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. depositato il 22.06.2023 ha Parte_1 chiesto a questo Tribunale di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, della piena proprietà dei terreni così catastalmente censiti: Rovigo, fraz. Boara Polesine Foglio n.7, particella 30, area urbana;
Foglio n.7, particella 31, area fab.dm; Foglio n. 7, particella 32, seminativo;
Foglio n. 7, particella 390, seminativo.
A tal fine il ricorrente ha dedotto che:
- gli appezzamenti descritti sono adiacenti e confinanti al proprio fondo ove egli risiede e che i terreni sono stati - da oltre vent'anni – posseduti in modo continuativo da parte dell'odierno ricorrente e della di lui famiglia;
- nel corso degli anni il ha provveduto a mantenere il giardino/orto nelle migliori Pt_1 condizioni possibili mediante l'esecuzione della pulizia, della manutenzione ordinaria del verde, della potatura delle piante e degli arbusti, dello sfalcio dell'erba e dello smaltimento di ramaglie e di fogliame e sono confinanti con l'area esterna e cortiliva di proprietà dello stesso;
- il complesso è recintato e inglobato in un'unica proprietà facente capo al ricorrente, come da documenti fotografici in atti;
- il ha - di fatto - utilizzato e si è occupato della manutenzione dei predetti fondi con il Pt_1
c.d. animus possidendi ovvero con l'intenzione di comportarsi come il proprietario della res, esercitando tutte le facoltà riconducibili al dominus, anche attraverso il pagamento degli oneri derivanti.
2. All'udienza del 17.01.2024 il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e , litisconsorti necessari, assegnando a tal CP_32 CP_33 Controparte_34 fine al ricorrente termine sino al 28.02.2024. Nonostante la ritualità della notifica effettuata, pagina 2 di 7 nei confronti di alcuni resistenti nelle forme ordinarie e nei confronti di altri a mezzo di pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. il Giudice con ordinanza del 29.07.2024 ha dichiarato la contumacia dei convenuti e ha accolto le istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
La causa è stata pertanto istruita mediante produzione documentale e la prova orale espletata all'udienza del 28.11.2024; assunta in decisione in data 15.05.2025, con successiva ordinanza del 13.06.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria, non risultando prodotti in atti la visura storica catastale e il certificato storico ipocatastale relativi al ventennio antecedente l'instaurazione del presente giudizio.
All'udienza del 16.07.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c.
3. La domanda, così come formulata, non è fondata e deve essere rigettata.
Giova preliminarmente evidenziare che è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale atteso che il ricorrente ha ritualmente allegato di aver convocato i convenuti presso l'organismo di mediazione anche mediante notificazione per pubblici proclami quale era stato autorizzato e depositato agli atti il verbale di esito negativo del procedimento di mediazione (doc. depositato in data 11.01.2024).
3.1. Nel merito, è necessario evidenziare che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 12984 del 6.9.2002).
La prova del possesso deve pertanto essere seria ed univoca, concernendo quindi non solo il corpus ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Tale rigore probatorio trova fondamento anche a livello sovranazionale: infatti l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass.
Civ. Sez. II, n. 20539 del 30.8.2017). In buona sostanza è necessario che non residuino pagina 3 di 7 perplessità in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto che, nel caso di specie, trattandosi di bene immobile, è di vent'anni ai sensi dell'art. 1158 c.c..
In una prospettiva applicativa, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della comproprietà o della servitù. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In applicazione di detti principi, giova precisare che la parte che agisce per l'ottenimento della declaratoria di usucapione è onerata:
- di dimostrare il potere di fatto sulla cosa, mediante la enucleazione dei singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo, il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà corrispondente all'esercizio del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica ed ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere. A giudizio della Suprema Corte, infatti, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr. Cass. Civ. n. 1824 del 2000).
Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) , ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà. pagina 4 di 7 3.2. Nel caso di specie va ribadito il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché essa “…non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare , caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su in bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modi in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario” (Cass. ord. 6123/2020; Cass. ord. 18215/2013).
Sul punto, si osserva che come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione non può ritenersi sufficiente la coltivazione del fondo, non esprimendo, questa, di per sé sola e in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere il bene, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus (Cassazione civile sez. 2^, 15.02.2022, n. 4931; Id., 20.01.2022, n.
1796; Id., 09.07.2021, n. 19568).
La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus sicché l'inversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore in maniera che questi sia posti in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (Cass. ord. 17376/2018; Cass. ord. 4404/2006).
4. Nel caso in esame tale rigoroso onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente.
Invero, dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie è emersa soltanto la circostanza per la quale il ha, per un lasso temporale apprezzabile, provveduto alla Pt_1 cura dei terreni di causa occupandosi della coltivazione e della manutenzione ordinaria degli stessi ma non ha fornito la prova su di lui gravante, della riferibilità di tali atti al corrispondente esercizio del diritto di proprietà. Difatti l'attore ha dedotto di aver utilizzato tali immobili come giardino/orto in quanto gli stessi si trovano nelle adiacenze della propria casa e pagina 5 di 7 sono confinanti con la propria area esterna e cortiliva ben potendosi tale fatto riferire ad una mera tolleranza dei proprietari.
Sul punto non può essere condiviso quanto affermato dal ricorrente in ordine alla circostanza per la quale "la mancata contestazione del possesso da parte dei titolari del diritto rafforza la presunzione di esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario". Difatti, come è noto, in ambito processuale, la contumacia del resistente non equivale alla non contestazione dei fatti allegati dalla controparte. Ciò significa che, anche se una parte non si costituisce in giudizio (diventando contumace), l'altra parte, che agisce in causa, deve comunque provare i fatti costitutivi della sua pretesa (v., Cass. Civ. n. 21251 del 2010; Cass. civ., n. 5416 del
2011).
4.1. I testimoni hanno dimostrato di conoscere i luoghi di causa e sono apparsi attendibili, ma si sono limitati principalmente a confermare che il ricorrente si è occupato della coltivazione dei fondi limitrofi alla sua proprietà, ma nulla hanno detto in ordine alla riferibilità di tali atti al corrispondente esercizio del diritto di proprietà. Il teste all'udienza del Tes_1
28.11.2024 ha affermato “sono sicuro che il abita in via Ca Matte in Boara Polesine,
Pt_1 ma non ricordo il civico, preciso che il sig. vive da solo, perché i suoi familiari sono
Pt_1 venuti a mancare;
ho sempre frequentato abitualmente la casa del , anche dieci giorni
Pt_1 fa ci sono andato per restituirgli un rullo per livellare il prato, di sua proprietà, e tempo addietro, circa ventisette anni fa, c'era anche un vigneto dietro l'abitazione del e
Pt_1 facevamo la vendemmia e passavamo la giornata insieme con altri amici;
non ricordo se c'è attualmente un orto, so che un tempo lo aveva e che ha messo recentemente le patate, perché mi ricordo che mentre il era a casa mia ha telefonato un altro amico che stava
Pt_1 cercando le sementi per le patate da piantare”. Il teste ha affermato che “i Testimone_2 terreni sono quelli posti davanti e dietro questa abitazione;
riconosco nella planimetria
l'abitazione del nell'immobile posto tra le particelle 30 e 32 […] ha un Pt_1 Pt_1 trattore di piccole dimensioni che utilizza per tagliare l'erba e coltiva una parte del terreno, coltiva in particolare legumi, pomodori, melanzane e mi chiede dei consigli sulla distanza tra una pianta e l'altra, su come raccogliere […] Si è vero, io ho sempre visto il coltivare Pt_1 questi terreni e tenere pulita l'erba e da quando sono residente in via Ca Matte ho sempre visto usare questi terreni”. Pt_1
4.2. Neppure è stata fornita la piena prova in ordine alla recinzione perimetrale del fondo, requisito cardine del possesso utile ad usucapionem (cfr. Cass. ord. 1796/2022), dacché dai pagina 6 di 7 documenti in atti è possibile verificare solo la recinzione che divide il fondo dalla pubblica via.
Ma vi è di più. A seguito della produzione documentale delle visure storiche e ipocatastali sono emersi diritti reali di godimento di terzi sui fondi oggetto di usucapione (cfr. documenti depositati in data 08.07.2025), circostanza sulla quale l'attore nulla ha dedotto.
Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria svolta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve in definitiva essere rigettata.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa (cfr. Cass. Civ. n.
15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del 18.8.11), in quanto presupposto della condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
- NULLA sulle spese.
Rovigo, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 7 di 7