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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6298 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4679 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
) con gli Avv. ti LD AL Parte_1 C.F._1
e AN TR ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Enzo Morrico e Valeria Cosentino.
- APPELLATA -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._4
RI LE.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1109/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 21.01.2021
cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 4732 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
), con l'Avv. RI LE che la CP_2 C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Enzo Morrico e Valeria Cosentino.
- APPELLATA -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
) rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1 C.F._1
LD AL e AN TR.
2 - APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 30.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in Controparte_1 giudizio i coniugi e innanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 CP_2 al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto del 1.10.2015, con cui i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale sugli immobili di loro rispettiva proprietà, e dell'atto del 19.04.2016, con cui il signor
, in adempimento dell'accordo di separazione personale dei coniugi ex Pt_1 legge del 10 novembre 2014, n. 162 , aveva successivamente trasferito alla sig.ra la nuda proprietà del cespite sito in Velletri alla via Ariana n. 148, CP_2 già conferito nel suddetto Fondo patrimoniale.
A sostegno delle proprie ragioni, dedusse che tali atti di Controparte_1 spoliazione patrimoniale avrebbero pregiudicato il credito da essa vantato nei confronti di parte convenuta.
Come ha rilevato il giudice di primo grado, infatti, “nel momento in cui i convenuti stipulavano gli atti sopra descritti [...], il era creditore nei confronti della Pt_1 della somma portata dalla sentenza della Corte d'Appello [di Controparte_1
Roma] n. 4272/2015 del 19.05.2015, tuttavia non passata in giudicato. Detta sentenza, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento di destituzione del dipendente ad opera del datore di Pt_1 lavoro aveva condannato la società al reintegro nel posto di Controparte_1 lavoro precedentemente occupato dall'odierno convenuto, nonché a corrispondere allo stesso la retribuzione maturata dalla data di destituzione fino a quella della effettiva riammissione in servizio [...]. La sentenza veniva, poi, impugnata in Cassazione che annullava con rinvio alla Corte d'Appello [...].
Dall'altra parte, la CO.TRA. L. S.p.A., sempre all'epoca in cui venivano stipulati gli atti oggetto di causa, era a sua volta creditrice nei confronti del signor Pt_1
3 della somma di cui alla sentenza n. 1747 della Corte dei conti del 15.9.2010
[...], somma determinata dal Giudice dell'Esecuzione [...], come pari ad euro
164.035,48. [...], Con lettera del 21.10.2015, comunicava al Controparte_1
la volontà di adempiere al suo debito, compensando le somme alla stessa Pt_1 dovute e determinando la somma dovuta al come pari a euro 203.207,47, Pt_1 somma, poi, effettivamente riscossa dal convenuto [...],”.
Posto che la già menzionata sentenza n. 4272/2015 della Corte d'appello di
Roma, a seguito di ricorso di era stata cassata con rinvio dalla Controparte_1 sentenza della Corte di cassazione n. 29240 del 6.12.2017, essendo quindi venuto meno il credito di , la dedusse che Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo sarebbe risultato debitore, nei suoi confronti, di una somma complessiva pari a euro 367.242,95, determinata dalla somma tra:
l'importo già pagato dalla stessa società a in esecuzione, previa Parte_1 compensazione parziale, della sentenza n. 4272/2015 della Corte d'appello di
Roma, successivamente cassata con rinvio, con conseguente obbligo di restituzione da parte dello stesso;
Pt_1
l'importo dovuto da a per effetto della sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 1747/2010 della Corte dei conti, che il debitore non aveva mai adempiuto direttamente e che la società aveva compensato con l'importo versato allo stesso in esecuzione, della sentenza n. 4272/2015 della Corte d'appello di Roma;
Pt_1
oltre interessi legali e rivalutazione fino al definitivo soddisfo, come indicato nell'atto di citazione di primo grado.
Tuttavia, proseguì parte attrice, non aveva provveduto a versare Parte_1
l'importo complessivo da lui dovuto;
in conseguenza di ciò, la Controparte_1 si vide costretta ad effettuare delle indagini sulla consistenza patrimoniale del debitore, per verificare l'eventuale sussistenza di beni mobili e/o immobili aggredibili per ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Da tale indagine emerse che il si era spogliato di tutte le sue proprietà immobiliari tramite Pt_1 la stipulazione degli atti del 1.10.2015 e del 19.04.2016.
Pertanto, domandò, in via principale, la dichiarazione di Controparte_1 inefficacia di tali atti, in quanto posti in essere dal debitore in violazione dell'art. 2740 c.c., al solo fine di sottrarre alla società creditrice i beni oggetto della garanzia patrimoniale.
4 In via subordinata, parte attrice domandò la dichiarazione di simulazione assoluta dei medesimi atti, ex art.1414 c.c.
Si costituirono in giudizio i convenuti e contestando la fondatezza Pt_1 CP_2 in fatto e in diritto delle domande proposte da parte attrice e chiedendo il rigetto delle stesse.
2. Con sentenza n. 1109/2021, pubblicata il 21.01.2021, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda di revocatoria, dichiarò l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti oggetto di causa e, per l'effetto, condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate nella somma di euro 8.710,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò l'inefficacia degli atti del 1.10.2015 e del 19.04.2016 nei confronti dell'attrice, rilevando che l'azione ex art. 2901 c.c. può essere esperita quando sussistono determinate circostanze:
l'esistenza di un credito tutelabile, non necessariamente certo, liquido ed esigibile (Cass. 12678/2001); la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, se l'atto è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dello stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito;
la conoscenza del pregiudizio da parte dei terzi aventi causa in un atto a titolo oneroso.
Il giudice di primae curae ritenne che tutti tali elementi sussistessero nel caso di specie, atteso che il credito della esisteva già all'epoca della Controparte_1 stipulazione dei due atti oggetto di causa;
che questi ultimi avevano arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie, avendo il debitore disposto di tutto il suo patrimonio immobiliare, sottraendolo ad eventuali azioni esecutive;
che, infine, la conoscenza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosse desumibile dal fatto che si trattava della coniuge del debitore, essendo i rapporti di debito-credito tra ed il marito – attinenti Controparte_1 il rapporto di lavoro e la qualità di dipendente di quest'ultimo- risalenti di anni rispetto all'atto di separazione tra i coniugi.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello- che ha assunto il n.r.g.
4679/2021- affidato a due motivi, il sig. . Parte_1
La si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
5 si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo l'accoglimento CP_2 dell'appello.
4. Al relativo giudizio è stato riunito quello avente n.r.g. 4732/2021, instaurato dalla sig.ra e affidato ad un motivo. CP_2
La si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto. si è costituito con comparsa di risposta, chiedendo Parte_1
l'accoglimento dell'appello.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. Con il primo motivo, rubricato “erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle prove documentali (articoli 115-116 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (articolo 132, secondo comma, n. 4) solo apparente, in realtà inesistente”, l'appellante censura innanzitutto la decisione di primo grado Pt_1 perché fondata su un'erronea ricostruzione dei fatti. Ciò in quanto il giudice di primae curae avrebbe ritenuto sussistente, all'epoca della stipulazione degli atti oggetto della presente revocatoria, un credito della nei Controparte_1 confronti dell'odierno appellante. In realtà, non solo gli atti oggetto della domanda della società sarebbero stati stipulati anteriormente al sorgere del credito di quest'ultima (il quale può trovare fondamento, a detta dell'appellante
, solo nella sentenza della Cassazione n. 29240/2017); ma, addirittura, Pt_1 tali atti sarebbero stati posti in essere allorché era l'odierno appellante a vantare un credito di oltre 350.000,00 euro nei confronti della sulla Controparte_1 base della sentenza della Corte d'Appello n. 4272/2015, solo successivamente cassata.
Da tali premesse, prosegue parte appellante, deriva un ulteriore errore della sentenza impugnata, consistente nel fatto che essa avrebbe accolto la domanda di parte attrice senza alcun riscontro probatorio dell'esistenza del dolo specifico in capo al debitore: nell'ipotesi in cui il credito sorga successivamente all'atto di
6 cui si chiede la revoca, infatti, grava sul creditore l'onere di provare la partecipatio fraudis, ovverosia la dolosa preordinazione del debitore, in caso di atto a titolo gratuito, o anche del terzo, per gli atti a titolo oneroso. Tuttavia, nessuna prova in tal senso è stata fornita in primo grado da la Controparte_1 quale avrebbe dovuto dimostrare che il avesse intenzione di contrarre il Pt_1 debito e che, in previsione di ciò, si fosse voluto rendere scientemente insolvente.
5.1. Il motivo è infondato.
Infatti, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita ed esigibilità, di talché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 9440/2004;
Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 2477/2015 e Cass. n. 1893/2012).
Ai fini dell'azione revocatoria è quindi sufficiente una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, atteso che l'accertamento giudiziale dello stesso diritto non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria. Piuttosto, l'accertamento del giudice della revocatoria sul credito dedotto a suo presupposto, quale posizione legittimante dell'attore, assume una configurazione incidentale, al punto che espressamente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19289/2007) qualifica la revocatoria
“lato sensu cautelare, proprio perché esperibile senza un previo accertamento della sussistenza del credito”.
La giurisprudenza di legittimità è quindi pacifica nel ritenere che il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sempre che dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore idonea a rendere impossibile o più difficile la soddisfazione delle sue ragioni. Pertanto, la titolarità (quand'anche eventuale) del diritto di credito resta pur sempre presupposto indefettibile dell'azione spiegata, potendo il giudice accogliere la domanda revocatoria solo ove abbia accertato, quanto meno in 7 termini di verosimiglianza, l'esistenza del credito da garantire (Cass. n.
5081/1994), ma, nell'ambito della causa petendi ivi addotta (art. 2901 c.c.), la cognizione e la pronuncia del Tribunale su tale questione (credito) resterà comunque a carattere meramente incidentale, senza che su di essa scenda giudicato e si producano i conseguenti effetti preclusivi sul giudizio (pendente) avente ad oggetto proprio l'accertamento del diritto di credito de quo (Cass. n.
5246 /2006; Cass. n. 19289/2007);
Trattasi di orientamento costante della Suprema Corte, la quale ha di recente ribadito che il giudizio introdotto non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione sia stata proposta domanda revocatoria, poichéé tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico- giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. n. 3369/2019; Cass. n. 4212/2020; Cass. n. 15275/2023).
Spiega, in particolare, la Corte di legittimità (Cass. n. 4212/2020 citata, in motivazione) che: è sufficiente che non si tratti di credito manifestamento pretestuoso (Cass. n. 11755/2018); non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. n. 16293/2016 e Cass. n. 1084/2011); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440/2004, la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
In sostanza, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata
(Cass. n. 11755/2018; Cass. n. 18291/2020).
In maniera ancor più netta, del resto, la Corte regolatrice ha insegnato (Cass.
n. 3369/2019) che l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende 8 manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima. È sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante
Cass. n. 2673/2016 e Cass. n. 23208/2016), il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (come affermato da
Cass. n. 2673/2016). In particolare, Cass. Sez. U. n. 9440/2004 ha affermato che, risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria". Innanzitutto, una ormai consolidata giurisprudenza della
Cassazione ritiene che “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (...)”(Cass., ordinanza n. 4212/2020; sul punto, si veda anche Cass., ordinanza n. 3369/2019
e sentenza n. 2673/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'esistenza del debito di , per Parte_1 la parte derivante dalla sentenza n. 1747/2010 della Corte dei conti (che peraltro non risulta impugnata), risulta anche accertata in giudizio prima di entrambi gli atti dei quali si chiede la revoca, ed è di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda rispetto a questi ultimi.
Quanto poi al credito relativo alla restituzione dell'importo pagato dalla in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. Controparte_1
4272 del 19.05.2015, deve rilevarsi che, ai fini che qui rilevano, la sua esistenza 9 – intesa come aspettativa non prima facie pretestuosa, sufficiente ai fini di cui all'art. 2901 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità già richiamata- trova fondamento nel contenzioso di lavoro già pendente tra le parti, che aveva visto lo stesso soccombere integralmente in primo grado, ma vincere in Pt_1 appello. In particolare, l'atto del 19.04.2016 è stato concluso nella pendenza del termine per il ricorso per cassazione proposto da avverso la Controparte_1 sentenza della Corte d'appello di Roma favorevole allo stesso . Pertanto, Pt_1
l'eventualità che ottenesse la cassazione della decisione e Controparte_1 pretendesse legittimamente la restituzione di quanto già adempiuto in esecuzione della stessa, integrava già ex ante (ovvero al momento della conclusione dell'atto oggetto della domanda di revocatoria) una probabilità concreta. Del resto, la non pretestuosità delle ragioni dell'impugnazione di legittimità, quindi di quelle creditorie fatte valere da parte appellata, è confermata anche ex post dalla sentenza n. 29240/2017, con cui la Suprema
Corte ha cassato e rinviato alla Corte d'appello in differente composizione la decisione con cui era stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento di destituzione di parte appellante.
A sua volta poi la pendenza del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza d'appello in questione, non è determinante – per la giurisprudenza in premessa ampiamente richiamata- ai fini dell'ipotetica sospensione necessaria di questo giudizio, né ne consiglia la sospensione facoltativa (non ravvisandosi motivi per non conformarsi alla decisione che, allo stato, ha comportato la caducazione del titolo in base al quale Parte_1 ha ricevuto il pagamento che deve restituire); tantomeno tale pendenza incrina il riconoscimento, in capo a della qualità di creditore abilitato Controparte_1 all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (Cass. n. 2673/2016; Cass. n.
3369 /2019).
In conclusione, come accertato dal giudice a quo, al momento della stipulazione degli atti contestati già sussisteva- ai sensi e nei termini in cui è necessario e sufficiente ai sensi dell'art. 2901 c.c.- la posizione creditoria allegata da CO.TRA.
L. S.p.A.
Non vertendosi pertanto nell'ipotesi in cui il credito sia sorto successivamente all'atto di cui si chiede la revoca, resta assorbita l'ulteriore censura
10 dell'appellante , secondo cui nessuna prova sarebbe stata fornita in primo Pt_1 grado da circa la dolosa preordinazione del debitore, in caso Controparte_1 di atto a titolo gratuito, o anche del terzo, per gli atti a titolo oneroso.
6. Con il secondo motivo, rubricato “contrasto con norme di legge di rango primario (articolo 113, i comma, c.p.c.), errata applicazione degli artt. 2697,
2740 e 2901 c.c.”, l'appellante denuncia la falsa applicazione delle norme Pt_1 regolanti l'azione promossa da Controparte_1
Sostiene l'impugnante che l'atto di cessione della nuda proprietà dell'immobile è da considerarsi compiuto a titolo oneroso, dal momento che, tramite tale trasferimento, avrebbe onorato il debito verso tratto la moglie, Parte_1 derivante dal fatto che quest'ultima aveva provveduto interamente da sola al sostentamento della famiglia, a seguito del licenziamento del marito. Stante
l'onerosità dell'atto in questione, parte appellante deduce che la dichiarazione d'inefficacia di quest'ultimo avrebbe richiesto, oltre alla prova del consilium fraudis del debitore, anche la dimostrazione della partecipatio fraudis del terzo acquirente, vale a dire, secondo l'appellante, la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie da parte della moglie;
prove, queste ultime, che non sarebbero state fornite in primo grado da Controparte_1
Parte appellante censura quindi la sentenza impugnata nella parte in cui essa accoglie la domanda dell'attrice poiché, operando per presunzioni, il giudice di primae curae ha desunto la partecipatio fraudis della sulla base del mero CP_2 rapporto di coniugio intercorrente tra quest'ultima ed il . In tal modo, Pt_1 infatti, il giudice di primo grado sarebbe incorso in una inammissibile praesumptio de praesumpto.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, come ha ben argomentato il primo giudice, deve ribadirsi che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata,
è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di
11 fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. n. 10545/2025, ex plurimis).
Tanto premesso, ai fini della qualificazione dell'atto di cessione della nuda proprietà immobiliare in questione, risulta condivisibile la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni personali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e […] rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di
“separazione consensuale” […], il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio […], e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio – compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti […] aventi significati […] patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. n. 5473/2006).
Pertanto, nel caso di atti di esecuzione di accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, non potendo operare gli ordinari criteri di distinzione tra gratuità ed onerosità, risulta necessario esaminare il contenuto che i coniugi hanno inteso dare a tali atti.
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che la cessione della nuda proprietà dell'immobile rappresenti, secondo la volontà dei coniugi e un atto Pt_1 CP_2
a titolo oneroso, pur in assenza di corresponsione del prezzo da parte del terzo acquirente. Infatti, con l'atto stipulato in data 19.04.2016, attuativo dell'accordo di separazione personale dei coniugi (entrambi i documenti sono in atti e non vi
è contestazione sul loro contenuto), parte appellante non solo ha inteso Pt_1 onorare ed estinguere un debito verso la moglie, che, a seguito del licenziamento del marito, aveva assolto interamente il dovere del pregresso
12 mantenimento della famiglia;
ma ha anche assolto, una tantum, al mantenimento spettante alla moglie a seguito della loro separazione.
Alla luce delle considerazioni finora svolte, data la natura onerosa dell'atto oggetto di revocatoria, posteriore al sorgere dei crediti in questione, ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., è dunque richiesto l'elemento soggettivo della scientia damni- ovvero della consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, tanto in capo al debitore (art. 2901, co.1, n.1, c.c.) che del terzo avente causa (art. 2901, co.1, n.2, c.c.).
Infatti, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 16221/2019, ex plurimis).
Nel caso di specie, non era quindi necessario, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, che provasse l'intento fraudolento del Controparte_1
, e cioè la volontà di contrarre il debito e di rendersi insolvente. Pt_1
L'elemento psicologico/soggettivo della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie, si desume, come correttamente dedotto da parte appellata, dalle condotte poste in essere dal , il quale, in pendenza del termine per il Pt_1 ricorso per Cassazione proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
4272/2015, temendo una riforma di tale decisione a lui favorevole, ha provveduto a disfarsi di tutte le sue proprietà immobiliari, consapevole del pregiudizio che da ciò sarebbe derivato alle ragioni creditorie nel caso di accoglimento del ricorso. Pregiudizio (o eventus damni) sussistente non solo nell'estremo caso di incapienza patrimoniale del debitore, ma anche nelle ipotesi di compimento di atti che rendano più incerta o difficile la soddisfazione del credito (al riguardo, si veda Cass. n. 5972/2005), quale, nel caso di specie, la spoliazione di tutta la proprietà immobiliare posta in essere dal , non Pt_1 essendo sufficiente, ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie
13 dell'appellata la limitata possibilità residuale di aggredire la pensione percepita dall'appellante . Pt_1
Quanto poi alla terza acquirente, coniuge del debitore, secondo CP_2 condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria (…), può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extra-matrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 10928/2020).
Tanto più tale principio può valere rispetto alla mera scientia damni .
Nel caso di specie, sussistendo un pregresso rapporto di coniugio tra le parti e non è ipotizzabile un'assenza di conoscenza, da parte di Pt_1 CP_2 quest'ultima, della situazione debitoria gravante sul marito, posto che, come rilevato dalla sentenza impugnata, il rapporto debito – credito intercorrente tra il e era sorto ben prima dell'accordo di separazione Pt_1 Controparte_1 consensuale. Nel quale ultimo, del resto, si dà espressamente atto che la moglie aveva provveduto alle necessità della famiglia dopo il licenziamento del marito,
a conferma, quindi, della piena conoscenza, da parte della stessa del CP_2 contenzioso tra il coniuge ed il datore di lavoro, all'interno del quale trova sostanzialmente titolo il credito in questione.
Il giudice di primae curae, dunque, non è incorso in una praesumptio de praesumpto, dal momento che il rapporto di parentela coniugale può legittimamente fondare una presunzione di scientia damni del terzo acquirente.
In ogni caso, nel nostro ordinamento non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 19993/2025, ex plurimis).
14 In conclusione, non ha quindi errato il giudice a quo, che si è uniformato ai predetti principi ed ha ritenuto la revocabilità del trasferimento, la sussistenza dell' eventus damni e la consapevolezza, tanto da parte del disponente Pt_1 che della terza del pregiudizio CP_2
6.1. Vale appena la pena di precisare che l'appello del non censura Pt_1 in modo specifico l'elemento soggettivo/psicologico relativo all'atto del
1.10.2015, con cui i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale sugli immobili di loro rispettiva proprietà. Per completezza, sul punto pare comunque opportuno rilevare che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria;
ne consegue che, avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito , è sufficiente la mera consapevolezza del debitore (cui va equiparata l'agevole conoscibilità) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo, essendo la costituzione di fondo patrimoniale atto a titolo gratuito ( cfr. Cass. n.966/2007, anche in motivazione, ex plurimis).
Nel caso di specie, per le ragioni già illustrate, comunque risulta dimostrata la piena ed agevole conoscibilità, se non proprio la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con la costituzione del fondo patrimoniale ed il conferimento nello stesso del bene del debitore .
7. Con un unico motivo, l'appellante ensura la sentenza di primo grado CP_2 in quanto, come già ampiamente sostenuto dal , il credito di Pt_1 CP_3
[...]
[...] non sarebbe esistito al momento della stipulazione degli atti da
[...] quest'ultima contestati, ma troverebbe fondamento, piuttosto, nella sentenza n.
29240/2017 della Cassazione. Di conseguenza, prosegue l'appellante CP_2 trattandosi di atti stipulati anteriormente al sorgere del credito, sarebbe stato necessario che in primo grado il creditore fornisse la prova del dolo specifico del debitore, e cioè dell'intento di quest'ultimo di pregiudicare le ragioni creditorie.
Tuttavia, parte attrice non avrebbe assolto tale onere nel giudizio precedente.
Inoltre, deduce l'appellante l'atto di trasferimento della nuda proprietà CP_2 dell'immobile sarebbe da considerarsi a titolo oneroso, in quanto con tale cessione il avrebbe estinto il debito contratto con la moglie, la quale si Pt_1 era occupata da sola del sostentamento economico della famiglia a seguito del licenziamento del marito. Logica conseguenza sarebbe quindi l'onere di di dimostrare in giudizio non solo la scientia damni del debitore, Controparte_1 ma anche la partecipatio fraudis del terzo acquirente. Tuttavia, neppure tale prova sarebbe stata fornita da parte attrice nel giudizio di primae curae, mentre il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ricavato l'elemento soggettivo del dolo del terzo tramite presunzione, basandosi sul mero rapporto di coniugio intercorrente tra i sig.ri e Pt_1 CP_2
Infine, sostiene l'appellante l'azione revocatoria sarebbe stata promossa CP_2 da non solo nei confronti dell'atto traslativo della nuda Controparte_1 proprietà, ma anche (nei confronti) di quello costitutivo del fondo patrimoniale, all'interno del quale erano però confluiti due immobili siti entrambi in Velletri, via
Ariana n. 148 e n. 81, rispettivamente appartenenti a titolo esclusivo al debitore ed alla terza acquirente Posto che la dichiarazione di inefficacia ex Pt_1 CP_2 art. 2901 c.c. può avere ad oggetto esclusivamente atti dispositivi di beni rientranti nel patrimonio del debitore, allora risulterebbe evidente l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primae curae nell'accogliere interamente la domanda revocatoria di parte attrice. In altri termini, essendo l'immobile sito in
Velletri, via Ariana n. 81, sempre stato di esclusiva proprietà della moglie del debitore, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea limitatamente all'immobile sito in Velletri, via Ariana n. 148, in quanto unico, tra quelli conferiti nel fondo patrimoniale, appartenente a , unico Parte_1 debitore di Controparte_1
16 Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto a tutte le ragioni relative alla natura degli atti oggetto della domanda di revocatoria, alla loro collocazione temporale rispetto al sorgere dei crediti in questione ed all'elemento psicologico del debitore e della terza acquirente, valga, ai fini del rigetto del motivo, tutto quanto già argomentato a proposito del rigetto dei motivi dell'appello di , in parte qua contenente censure Parte_1 sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell'appello della coniuge CP_2
L'appello di quest'ultima è invece fondato laddove censura l'accoglimento della domanda di revocatoria indistintamente per tutti i beni compresi nel fondo patrimoniale, senza eccettuare quello conferito dalla coniuge e di CP_2 proprietà esclusiva di quest'ultima, come risulta dallo stesso atto di citazione di primo grado: “ con atto a rogito Notaio Dott. repertorio Persona_1
n. 68141, raccolta n. 2087 del 1 ottobre 2015 […] hanno costituito il fondo patrimoniale sui seguenti immobili:
[…] Immobile di proprietà della sig.ra in Velletri, Via Ariana n. 81, CP_2
(casa di civile abitazione composta da 8 otto vani catastali connesso pertinenziale locale ad uso garage di 34 metri quadrati ed annessi pertinenziale terreno di catastali metri quadrati 3.077 ed annessi e pertinenziali diritti pari a due sesti indivisi del terreno di catastali 137 metri quadrati, tutto confinante con proprietà proprietà proprietà salvo se altri o variati. Dette CP_2 Per_2 Per_3 unità imobiliari sono censite in Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 52,
p.lla 1057, sub. 2, cat. A/2 di classe 3, vani 8….)”.
È invero pacifico che non è debitrice di e che CP_2 Controparte_1
l'immobile da essa conferito nel fondo de quo è di sua proprietà.
Neppure, peraltro, potrebbe ritenersi che dell'immobile in questione sia diventato comproprietario anche il coniuge proprio per effetto della stessa Pt_1 costituzione del fondo e del relativo conferimento da parte della coniuge CP_2
Infatti, nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (prodotto in giudizio), risulta espressamente convenuto che ciascuno dei costituenti mantiene la proprietà esclusiva del bene che conferisce.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 2740, comma 1 c.c., “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Da tale disposizione emerge che i beni rientranti nella garanzia patrimoniale dei
17 creditori sono esclusivamente quelli di proprietà del debitore;
tra questi ultimi, come ha correttamente dedotto l'appellante non figura quindi l'immobile CP_2 sito in Velletri, via Ariana n. 81, in quanto esso appartiene alla moglie nei CP_2 confronti della quale non ha mai vantato ragioni creditorie. Controparte_1
Pertanto, l' accoglimento integrale dell'azione revocatoria esperita da CP_1
effettuato dalla sentenza impugnata, sulla scorta della domanda attrice
[...] in primo grado, con riferimento al fondo patrimoniale ed a tutti gli immobili in esso conferiti (cfr. capo a) delle conclusioni nella citazione) è parzialmente errato, potendo esso sì avere per oggetto, (oltre che l'atto del 19.04.2016) l'atto del
1.10.2015, ma, con riferimento a quest'ultimo, limitatamente all'immobile sito in Velletri, via Ariana n. 148, in quanto unico bene di proprietà del debitore all'interno del fondo patrimoniale. Pt_1
Solo in questi termini va quindi accolto l'appello di parte CP_2
7.1. Quanto ai riflessi di tale accoglimento sulle spese liquidate in primo grado a carico dei convenuti e in solido, va premesso che in tema CP_2 Pt_1 di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 33412/2024, ex plurimis).
Nel caso di specie, nei confronti della parte il rigetto del capo della CP_2 domanda revocatoria relativo al fondo patrimoniale comporta una reciproca soccombenza, configurabile anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale
(Cass., S.U., n. 32061/; Cass. n. 13212/2023).
Peraltro, va considerato che a fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al
18 creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore
(Cass. n. 10089 del 09/05/2014; Cass. n. 3697/2020; art. 5 d.m. 10.03. 2014 ,
n. 55, nella versione vigente ratione temporis).
Tanto premesso, nel caso di specie la liquidazione delle spese di lite di primo grado, a carico della parte conseguono alla soccombenza parziale di CP_2 quest'ultima e si liquidano, in base ai vigenti parametri di cui al decreto del
Ministero della giustizia 10.3.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. Ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass. Ord. 10.12.2018 n.
31884), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi, nell'importo originario complessivo di euro
22.457,00 per compensi (euro 3.544,00 fase studio;
euro 2.338,00 fase introduttiva;
euro 10.411,00 fase istruttoria/trattazione; euro 6.144,00 fase decisionale). Tale importo va poi ridotto della metà, in considerazione della soccombenza solo parziale della stessa riducendosi quindi ad euro CP_2
11.228,50.
Tuttavia, tale finale determinazione delle spese di lite di primo grado conduce ad un importo certamente più gravoso, per la parte di quello di euro CP_2
8.000,00, in solido tra le parti, già oggetto della condanna di primo grado.
Pertanto, in assenza di appello incidentale della sul punto, non Controparte_1 potendosi pervenire ad un risultato complessivo, sulle spese di lite di primo grado, peggiore di quello già statuito in danno della sola appellante la CP_2 relativa condanna in questa sede non può eccedere la liquidazione effettuata in primo grado dal giudice a quo anche nei confronti della stessa ed in solido CP_2 con l'altro convenuto . Pt_1
8. In definitiva, l'appello di parte va respinto;
l'appello di parte Pt_1 CP_2 va solo parzialmente accolto, nei termini già indicati.
9. Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza finale sostanziale e si liquidano, a carico degli appellanti in solido, in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.3.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. Ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass.
Ord. 10.12.2018 n. 31884), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi - fatta salva quella istruttoria e di trattazione, liquidata al minimo per la sua estrema semplificazione
19 nel caso concreto – in euro 17.179,00 per compensi (euro 4.389,00 fase studio;
euro 2.552,00 fase introduttiva;
euro 2.940,00 fase istruttoria/trattazione; euro
7.298,00 fase decisionale).
In ragione del parziale accoglimento dell'appello della parte in relazione CP_2 ad un capo della domanda introduttiva di parte attrice, per le ragioni già esposte a proposito delle spese di primo grado, le spese a carico della predetta vanno tuttavia compensate per la metà, riducendosi pertanto per i compensi ad euro
8.589,00. Entro tale limite va pertanto limitata la condanna in solido della stessa parte per le spese d'appello. CP_2
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
Non risulta in atti nota di trascrizione della citazione che consenta di provvedere in questa sede ai sensi dell'art. 2668 c.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti, respinta ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello di;
Parte_1
2. accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, in parziale CP_2 riforma della sentenza impugnata, per il resto integralmente confermata:
a) rigetta la domanda di revocatoria della limitatamente Controparte_1 all'immobile di proprietà della stessa sito in Velletri, Via CP_2
Ariana n. 81, come meglio descritto in atti;
b) compensa nella misura del 50% le spese di lite di primo grado tra e e condanna quest'ultima a pagare, in Controparte_1 CP_2 solido con , il residuo importo di euro 8.000.00 per Parte_1 compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, ed oltre ad IV e
Cpa, come per legge;
3. compensa nella misura del 50% le spese di lite di questo grado tra e e condanna in solido gli appellanti Controparte_1 CP_2
e (quest'ultima nel limite di euro 8.589,00 Parte_1 CP_2
20 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% ed oltre ad IV
e Cpa, come per legge su tale importo) alla rifusione in favore della delle spese di lite, che liquida in euro 17.179,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, ed oltre ad IV e
Cpa, come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 30.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4679 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
) con gli Avv. ti LD AL Parte_1 C.F._1
e AN TR ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Enzo Morrico e Valeria Cosentino.
- APPELLATA -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._4
RI LE.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1109/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 21.01.2021
cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 4732 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
), con l'Avv. RI LE che la CP_2 C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Enzo Morrico e Valeria Cosentino.
- APPELLATA -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
) rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1 C.F._1
LD AL e AN TR.
2 - APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 30.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in Controparte_1 giudizio i coniugi e innanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 CP_2 al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto del 1.10.2015, con cui i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale sugli immobili di loro rispettiva proprietà, e dell'atto del 19.04.2016, con cui il signor
, in adempimento dell'accordo di separazione personale dei coniugi ex Pt_1 legge del 10 novembre 2014, n. 162 , aveva successivamente trasferito alla sig.ra la nuda proprietà del cespite sito in Velletri alla via Ariana n. 148, CP_2 già conferito nel suddetto Fondo patrimoniale.
A sostegno delle proprie ragioni, dedusse che tali atti di Controparte_1 spoliazione patrimoniale avrebbero pregiudicato il credito da essa vantato nei confronti di parte convenuta.
Come ha rilevato il giudice di primo grado, infatti, “nel momento in cui i convenuti stipulavano gli atti sopra descritti [...], il era creditore nei confronti della Pt_1 della somma portata dalla sentenza della Corte d'Appello [di Controparte_1
Roma] n. 4272/2015 del 19.05.2015, tuttavia non passata in giudicato. Detta sentenza, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento di destituzione del dipendente ad opera del datore di Pt_1 lavoro aveva condannato la società al reintegro nel posto di Controparte_1 lavoro precedentemente occupato dall'odierno convenuto, nonché a corrispondere allo stesso la retribuzione maturata dalla data di destituzione fino a quella della effettiva riammissione in servizio [...]. La sentenza veniva, poi, impugnata in Cassazione che annullava con rinvio alla Corte d'Appello [...].
Dall'altra parte, la CO.TRA. L. S.p.A., sempre all'epoca in cui venivano stipulati gli atti oggetto di causa, era a sua volta creditrice nei confronti del signor Pt_1
3 della somma di cui alla sentenza n. 1747 della Corte dei conti del 15.9.2010
[...], somma determinata dal Giudice dell'Esecuzione [...], come pari ad euro
164.035,48. [...], Con lettera del 21.10.2015, comunicava al Controparte_1
la volontà di adempiere al suo debito, compensando le somme alla stessa Pt_1 dovute e determinando la somma dovuta al come pari a euro 203.207,47, Pt_1 somma, poi, effettivamente riscossa dal convenuto [...],”.
Posto che la già menzionata sentenza n. 4272/2015 della Corte d'appello di
Roma, a seguito di ricorso di era stata cassata con rinvio dalla Controparte_1 sentenza della Corte di cassazione n. 29240 del 6.12.2017, essendo quindi venuto meno il credito di , la dedusse che Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo sarebbe risultato debitore, nei suoi confronti, di una somma complessiva pari a euro 367.242,95, determinata dalla somma tra:
l'importo già pagato dalla stessa società a in esecuzione, previa Parte_1 compensazione parziale, della sentenza n. 4272/2015 della Corte d'appello di
Roma, successivamente cassata con rinvio, con conseguente obbligo di restituzione da parte dello stesso;
Pt_1
l'importo dovuto da a per effetto della sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 1747/2010 della Corte dei conti, che il debitore non aveva mai adempiuto direttamente e che la società aveva compensato con l'importo versato allo stesso in esecuzione, della sentenza n. 4272/2015 della Corte d'appello di Roma;
Pt_1
oltre interessi legali e rivalutazione fino al definitivo soddisfo, come indicato nell'atto di citazione di primo grado.
Tuttavia, proseguì parte attrice, non aveva provveduto a versare Parte_1
l'importo complessivo da lui dovuto;
in conseguenza di ciò, la Controparte_1 si vide costretta ad effettuare delle indagini sulla consistenza patrimoniale del debitore, per verificare l'eventuale sussistenza di beni mobili e/o immobili aggredibili per ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Da tale indagine emerse che il si era spogliato di tutte le sue proprietà immobiliari tramite Pt_1 la stipulazione degli atti del 1.10.2015 e del 19.04.2016.
Pertanto, domandò, in via principale, la dichiarazione di Controparte_1 inefficacia di tali atti, in quanto posti in essere dal debitore in violazione dell'art. 2740 c.c., al solo fine di sottrarre alla società creditrice i beni oggetto della garanzia patrimoniale.
4 In via subordinata, parte attrice domandò la dichiarazione di simulazione assoluta dei medesimi atti, ex art.1414 c.c.
Si costituirono in giudizio i convenuti e contestando la fondatezza Pt_1 CP_2 in fatto e in diritto delle domande proposte da parte attrice e chiedendo il rigetto delle stesse.
2. Con sentenza n. 1109/2021, pubblicata il 21.01.2021, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda di revocatoria, dichiarò l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti oggetto di causa e, per l'effetto, condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate nella somma di euro 8.710,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò l'inefficacia degli atti del 1.10.2015 e del 19.04.2016 nei confronti dell'attrice, rilevando che l'azione ex art. 2901 c.c. può essere esperita quando sussistono determinate circostanze:
l'esistenza di un credito tutelabile, non necessariamente certo, liquido ed esigibile (Cass. 12678/2001); la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, se l'atto è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dello stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito;
la conoscenza del pregiudizio da parte dei terzi aventi causa in un atto a titolo oneroso.
Il giudice di primae curae ritenne che tutti tali elementi sussistessero nel caso di specie, atteso che il credito della esisteva già all'epoca della Controparte_1 stipulazione dei due atti oggetto di causa;
che questi ultimi avevano arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie, avendo il debitore disposto di tutto il suo patrimonio immobiliare, sottraendolo ad eventuali azioni esecutive;
che, infine, la conoscenza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosse desumibile dal fatto che si trattava della coniuge del debitore, essendo i rapporti di debito-credito tra ed il marito – attinenti Controparte_1 il rapporto di lavoro e la qualità di dipendente di quest'ultimo- risalenti di anni rispetto all'atto di separazione tra i coniugi.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello- che ha assunto il n.r.g.
4679/2021- affidato a due motivi, il sig. . Parte_1
La si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
5 si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo l'accoglimento CP_2 dell'appello.
4. Al relativo giudizio è stato riunito quello avente n.r.g. 4732/2021, instaurato dalla sig.ra e affidato ad un motivo. CP_2
La si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto. si è costituito con comparsa di risposta, chiedendo Parte_1
l'accoglimento dell'appello.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. Con il primo motivo, rubricato “erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle prove documentali (articoli 115-116 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (articolo 132, secondo comma, n. 4) solo apparente, in realtà inesistente”, l'appellante censura innanzitutto la decisione di primo grado Pt_1 perché fondata su un'erronea ricostruzione dei fatti. Ciò in quanto il giudice di primae curae avrebbe ritenuto sussistente, all'epoca della stipulazione degli atti oggetto della presente revocatoria, un credito della nei Controparte_1 confronti dell'odierno appellante. In realtà, non solo gli atti oggetto della domanda della società sarebbero stati stipulati anteriormente al sorgere del credito di quest'ultima (il quale può trovare fondamento, a detta dell'appellante
, solo nella sentenza della Cassazione n. 29240/2017); ma, addirittura, Pt_1 tali atti sarebbero stati posti in essere allorché era l'odierno appellante a vantare un credito di oltre 350.000,00 euro nei confronti della sulla Controparte_1 base della sentenza della Corte d'Appello n. 4272/2015, solo successivamente cassata.
Da tali premesse, prosegue parte appellante, deriva un ulteriore errore della sentenza impugnata, consistente nel fatto che essa avrebbe accolto la domanda di parte attrice senza alcun riscontro probatorio dell'esistenza del dolo specifico in capo al debitore: nell'ipotesi in cui il credito sorga successivamente all'atto di
6 cui si chiede la revoca, infatti, grava sul creditore l'onere di provare la partecipatio fraudis, ovverosia la dolosa preordinazione del debitore, in caso di atto a titolo gratuito, o anche del terzo, per gli atti a titolo oneroso. Tuttavia, nessuna prova in tal senso è stata fornita in primo grado da la Controparte_1 quale avrebbe dovuto dimostrare che il avesse intenzione di contrarre il Pt_1 debito e che, in previsione di ciò, si fosse voluto rendere scientemente insolvente.
5.1. Il motivo è infondato.
Infatti, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita ed esigibilità, di talché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 9440/2004;
Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 2477/2015 e Cass. n. 1893/2012).
Ai fini dell'azione revocatoria è quindi sufficiente una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, atteso che l'accertamento giudiziale dello stesso diritto non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria. Piuttosto, l'accertamento del giudice della revocatoria sul credito dedotto a suo presupposto, quale posizione legittimante dell'attore, assume una configurazione incidentale, al punto che espressamente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19289/2007) qualifica la revocatoria
“lato sensu cautelare, proprio perché esperibile senza un previo accertamento della sussistenza del credito”.
La giurisprudenza di legittimità è quindi pacifica nel ritenere che il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sempre che dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore idonea a rendere impossibile o più difficile la soddisfazione delle sue ragioni. Pertanto, la titolarità (quand'anche eventuale) del diritto di credito resta pur sempre presupposto indefettibile dell'azione spiegata, potendo il giudice accogliere la domanda revocatoria solo ove abbia accertato, quanto meno in 7 termini di verosimiglianza, l'esistenza del credito da garantire (Cass. n.
5081/1994), ma, nell'ambito della causa petendi ivi addotta (art. 2901 c.c.), la cognizione e la pronuncia del Tribunale su tale questione (credito) resterà comunque a carattere meramente incidentale, senza che su di essa scenda giudicato e si producano i conseguenti effetti preclusivi sul giudizio (pendente) avente ad oggetto proprio l'accertamento del diritto di credito de quo (Cass. n.
5246 /2006; Cass. n. 19289/2007);
Trattasi di orientamento costante della Suprema Corte, la quale ha di recente ribadito che il giudizio introdotto non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione sia stata proposta domanda revocatoria, poichéé tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico- giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. n. 3369/2019; Cass. n. 4212/2020; Cass. n. 15275/2023).
Spiega, in particolare, la Corte di legittimità (Cass. n. 4212/2020 citata, in motivazione) che: è sufficiente che non si tratti di credito manifestamento pretestuoso (Cass. n. 11755/2018); non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. n. 16293/2016 e Cass. n. 1084/2011); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440/2004, la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
In sostanza, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata
(Cass. n. 11755/2018; Cass. n. 18291/2020).
In maniera ancor più netta, del resto, la Corte regolatrice ha insegnato (Cass.
n. 3369/2019) che l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende 8 manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima. È sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante
Cass. n. 2673/2016 e Cass. n. 23208/2016), il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (come affermato da
Cass. n. 2673/2016). In particolare, Cass. Sez. U. n. 9440/2004 ha affermato che, risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria". Innanzitutto, una ormai consolidata giurisprudenza della
Cassazione ritiene che “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (...)”(Cass., ordinanza n. 4212/2020; sul punto, si veda anche Cass., ordinanza n. 3369/2019
e sentenza n. 2673/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'esistenza del debito di , per Parte_1 la parte derivante dalla sentenza n. 1747/2010 della Corte dei conti (che peraltro non risulta impugnata), risulta anche accertata in giudizio prima di entrambi gli atti dei quali si chiede la revoca, ed è di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda rispetto a questi ultimi.
Quanto poi al credito relativo alla restituzione dell'importo pagato dalla in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. Controparte_1
4272 del 19.05.2015, deve rilevarsi che, ai fini che qui rilevano, la sua esistenza 9 – intesa come aspettativa non prima facie pretestuosa, sufficiente ai fini di cui all'art. 2901 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità già richiamata- trova fondamento nel contenzioso di lavoro già pendente tra le parti, che aveva visto lo stesso soccombere integralmente in primo grado, ma vincere in Pt_1 appello. In particolare, l'atto del 19.04.2016 è stato concluso nella pendenza del termine per il ricorso per cassazione proposto da avverso la Controparte_1 sentenza della Corte d'appello di Roma favorevole allo stesso . Pertanto, Pt_1
l'eventualità che ottenesse la cassazione della decisione e Controparte_1 pretendesse legittimamente la restituzione di quanto già adempiuto in esecuzione della stessa, integrava già ex ante (ovvero al momento della conclusione dell'atto oggetto della domanda di revocatoria) una probabilità concreta. Del resto, la non pretestuosità delle ragioni dell'impugnazione di legittimità, quindi di quelle creditorie fatte valere da parte appellata, è confermata anche ex post dalla sentenza n. 29240/2017, con cui la Suprema
Corte ha cassato e rinviato alla Corte d'appello in differente composizione la decisione con cui era stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento di destituzione di parte appellante.
A sua volta poi la pendenza del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza d'appello in questione, non è determinante – per la giurisprudenza in premessa ampiamente richiamata- ai fini dell'ipotetica sospensione necessaria di questo giudizio, né ne consiglia la sospensione facoltativa (non ravvisandosi motivi per non conformarsi alla decisione che, allo stato, ha comportato la caducazione del titolo in base al quale Parte_1 ha ricevuto il pagamento che deve restituire); tantomeno tale pendenza incrina il riconoscimento, in capo a della qualità di creditore abilitato Controparte_1 all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (Cass. n. 2673/2016; Cass. n.
3369 /2019).
In conclusione, come accertato dal giudice a quo, al momento della stipulazione degli atti contestati già sussisteva- ai sensi e nei termini in cui è necessario e sufficiente ai sensi dell'art. 2901 c.c.- la posizione creditoria allegata da CO.TRA.
L. S.p.A.
Non vertendosi pertanto nell'ipotesi in cui il credito sia sorto successivamente all'atto di cui si chiede la revoca, resta assorbita l'ulteriore censura
10 dell'appellante , secondo cui nessuna prova sarebbe stata fornita in primo Pt_1 grado da circa la dolosa preordinazione del debitore, in caso Controparte_1 di atto a titolo gratuito, o anche del terzo, per gli atti a titolo oneroso.
6. Con il secondo motivo, rubricato “contrasto con norme di legge di rango primario (articolo 113, i comma, c.p.c.), errata applicazione degli artt. 2697,
2740 e 2901 c.c.”, l'appellante denuncia la falsa applicazione delle norme Pt_1 regolanti l'azione promossa da Controparte_1
Sostiene l'impugnante che l'atto di cessione della nuda proprietà dell'immobile è da considerarsi compiuto a titolo oneroso, dal momento che, tramite tale trasferimento, avrebbe onorato il debito verso tratto la moglie, Parte_1 derivante dal fatto che quest'ultima aveva provveduto interamente da sola al sostentamento della famiglia, a seguito del licenziamento del marito. Stante
l'onerosità dell'atto in questione, parte appellante deduce che la dichiarazione d'inefficacia di quest'ultimo avrebbe richiesto, oltre alla prova del consilium fraudis del debitore, anche la dimostrazione della partecipatio fraudis del terzo acquirente, vale a dire, secondo l'appellante, la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie da parte della moglie;
prove, queste ultime, che non sarebbero state fornite in primo grado da Controparte_1
Parte appellante censura quindi la sentenza impugnata nella parte in cui essa accoglie la domanda dell'attrice poiché, operando per presunzioni, il giudice di primae curae ha desunto la partecipatio fraudis della sulla base del mero CP_2 rapporto di coniugio intercorrente tra quest'ultima ed il . In tal modo, Pt_1 infatti, il giudice di primo grado sarebbe incorso in una inammissibile praesumptio de praesumpto.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, come ha ben argomentato il primo giudice, deve ribadirsi che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata,
è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di
11 fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. n. 10545/2025, ex plurimis).
Tanto premesso, ai fini della qualificazione dell'atto di cessione della nuda proprietà immobiliare in questione, risulta condivisibile la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni personali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e […] rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di
“separazione consensuale” […], il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio […], e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio – compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti […] aventi significati […] patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. n. 5473/2006).
Pertanto, nel caso di atti di esecuzione di accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, non potendo operare gli ordinari criteri di distinzione tra gratuità ed onerosità, risulta necessario esaminare il contenuto che i coniugi hanno inteso dare a tali atti.
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che la cessione della nuda proprietà dell'immobile rappresenti, secondo la volontà dei coniugi e un atto Pt_1 CP_2
a titolo oneroso, pur in assenza di corresponsione del prezzo da parte del terzo acquirente. Infatti, con l'atto stipulato in data 19.04.2016, attuativo dell'accordo di separazione personale dei coniugi (entrambi i documenti sono in atti e non vi
è contestazione sul loro contenuto), parte appellante non solo ha inteso Pt_1 onorare ed estinguere un debito verso la moglie, che, a seguito del licenziamento del marito, aveva assolto interamente il dovere del pregresso
12 mantenimento della famiglia;
ma ha anche assolto, una tantum, al mantenimento spettante alla moglie a seguito della loro separazione.
Alla luce delle considerazioni finora svolte, data la natura onerosa dell'atto oggetto di revocatoria, posteriore al sorgere dei crediti in questione, ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., è dunque richiesto l'elemento soggettivo della scientia damni- ovvero della consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, tanto in capo al debitore (art. 2901, co.1, n.1, c.c.) che del terzo avente causa (art. 2901, co.1, n.2, c.c.).
Infatti, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 16221/2019, ex plurimis).
Nel caso di specie, non era quindi necessario, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, che provasse l'intento fraudolento del Controparte_1
, e cioè la volontà di contrarre il debito e di rendersi insolvente. Pt_1
L'elemento psicologico/soggettivo della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie, si desume, come correttamente dedotto da parte appellata, dalle condotte poste in essere dal , il quale, in pendenza del termine per il Pt_1 ricorso per Cassazione proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
4272/2015, temendo una riforma di tale decisione a lui favorevole, ha provveduto a disfarsi di tutte le sue proprietà immobiliari, consapevole del pregiudizio che da ciò sarebbe derivato alle ragioni creditorie nel caso di accoglimento del ricorso. Pregiudizio (o eventus damni) sussistente non solo nell'estremo caso di incapienza patrimoniale del debitore, ma anche nelle ipotesi di compimento di atti che rendano più incerta o difficile la soddisfazione del credito (al riguardo, si veda Cass. n. 5972/2005), quale, nel caso di specie, la spoliazione di tutta la proprietà immobiliare posta in essere dal , non Pt_1 essendo sufficiente, ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie
13 dell'appellata la limitata possibilità residuale di aggredire la pensione percepita dall'appellante . Pt_1
Quanto poi alla terza acquirente, coniuge del debitore, secondo CP_2 condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria (…), può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extra-matrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 10928/2020).
Tanto più tale principio può valere rispetto alla mera scientia damni .
Nel caso di specie, sussistendo un pregresso rapporto di coniugio tra le parti e non è ipotizzabile un'assenza di conoscenza, da parte di Pt_1 CP_2 quest'ultima, della situazione debitoria gravante sul marito, posto che, come rilevato dalla sentenza impugnata, il rapporto debito – credito intercorrente tra il e era sorto ben prima dell'accordo di separazione Pt_1 Controparte_1 consensuale. Nel quale ultimo, del resto, si dà espressamente atto che la moglie aveva provveduto alle necessità della famiglia dopo il licenziamento del marito,
a conferma, quindi, della piena conoscenza, da parte della stessa del CP_2 contenzioso tra il coniuge ed il datore di lavoro, all'interno del quale trova sostanzialmente titolo il credito in questione.
Il giudice di primae curae, dunque, non è incorso in una praesumptio de praesumpto, dal momento che il rapporto di parentela coniugale può legittimamente fondare una presunzione di scientia damni del terzo acquirente.
In ogni caso, nel nostro ordinamento non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 19993/2025, ex plurimis).
14 In conclusione, non ha quindi errato il giudice a quo, che si è uniformato ai predetti principi ed ha ritenuto la revocabilità del trasferimento, la sussistenza dell' eventus damni e la consapevolezza, tanto da parte del disponente Pt_1 che della terza del pregiudizio CP_2
6.1. Vale appena la pena di precisare che l'appello del non censura Pt_1 in modo specifico l'elemento soggettivo/psicologico relativo all'atto del
1.10.2015, con cui i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale sugli immobili di loro rispettiva proprietà. Per completezza, sul punto pare comunque opportuno rilevare che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria;
ne consegue che, avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito , è sufficiente la mera consapevolezza del debitore (cui va equiparata l'agevole conoscibilità) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo, essendo la costituzione di fondo patrimoniale atto a titolo gratuito ( cfr. Cass. n.966/2007, anche in motivazione, ex plurimis).
Nel caso di specie, per le ragioni già illustrate, comunque risulta dimostrata la piena ed agevole conoscibilità, se non proprio la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con la costituzione del fondo patrimoniale ed il conferimento nello stesso del bene del debitore .
7. Con un unico motivo, l'appellante ensura la sentenza di primo grado CP_2 in quanto, come già ampiamente sostenuto dal , il credito di Pt_1 CP_3
[...]
[...] non sarebbe esistito al momento della stipulazione degli atti da
[...] quest'ultima contestati, ma troverebbe fondamento, piuttosto, nella sentenza n.
29240/2017 della Cassazione. Di conseguenza, prosegue l'appellante CP_2 trattandosi di atti stipulati anteriormente al sorgere del credito, sarebbe stato necessario che in primo grado il creditore fornisse la prova del dolo specifico del debitore, e cioè dell'intento di quest'ultimo di pregiudicare le ragioni creditorie.
Tuttavia, parte attrice non avrebbe assolto tale onere nel giudizio precedente.
Inoltre, deduce l'appellante l'atto di trasferimento della nuda proprietà CP_2 dell'immobile sarebbe da considerarsi a titolo oneroso, in quanto con tale cessione il avrebbe estinto il debito contratto con la moglie, la quale si Pt_1 era occupata da sola del sostentamento economico della famiglia a seguito del licenziamento del marito. Logica conseguenza sarebbe quindi l'onere di di dimostrare in giudizio non solo la scientia damni del debitore, Controparte_1 ma anche la partecipatio fraudis del terzo acquirente. Tuttavia, neppure tale prova sarebbe stata fornita da parte attrice nel giudizio di primae curae, mentre il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ricavato l'elemento soggettivo del dolo del terzo tramite presunzione, basandosi sul mero rapporto di coniugio intercorrente tra i sig.ri e Pt_1 CP_2
Infine, sostiene l'appellante l'azione revocatoria sarebbe stata promossa CP_2 da non solo nei confronti dell'atto traslativo della nuda Controparte_1 proprietà, ma anche (nei confronti) di quello costitutivo del fondo patrimoniale, all'interno del quale erano però confluiti due immobili siti entrambi in Velletri, via
Ariana n. 148 e n. 81, rispettivamente appartenenti a titolo esclusivo al debitore ed alla terza acquirente Posto che la dichiarazione di inefficacia ex Pt_1 CP_2 art. 2901 c.c. può avere ad oggetto esclusivamente atti dispositivi di beni rientranti nel patrimonio del debitore, allora risulterebbe evidente l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primae curae nell'accogliere interamente la domanda revocatoria di parte attrice. In altri termini, essendo l'immobile sito in
Velletri, via Ariana n. 81, sempre stato di esclusiva proprietà della moglie del debitore, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea limitatamente all'immobile sito in Velletri, via Ariana n. 148, in quanto unico, tra quelli conferiti nel fondo patrimoniale, appartenente a , unico Parte_1 debitore di Controparte_1
16 Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto a tutte le ragioni relative alla natura degli atti oggetto della domanda di revocatoria, alla loro collocazione temporale rispetto al sorgere dei crediti in questione ed all'elemento psicologico del debitore e della terza acquirente, valga, ai fini del rigetto del motivo, tutto quanto già argomentato a proposito del rigetto dei motivi dell'appello di , in parte qua contenente censure Parte_1 sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell'appello della coniuge CP_2
L'appello di quest'ultima è invece fondato laddove censura l'accoglimento della domanda di revocatoria indistintamente per tutti i beni compresi nel fondo patrimoniale, senza eccettuare quello conferito dalla coniuge e di CP_2 proprietà esclusiva di quest'ultima, come risulta dallo stesso atto di citazione di primo grado: “ con atto a rogito Notaio Dott. repertorio Persona_1
n. 68141, raccolta n. 2087 del 1 ottobre 2015 […] hanno costituito il fondo patrimoniale sui seguenti immobili:
[…] Immobile di proprietà della sig.ra in Velletri, Via Ariana n. 81, CP_2
(casa di civile abitazione composta da 8 otto vani catastali connesso pertinenziale locale ad uso garage di 34 metri quadrati ed annessi pertinenziale terreno di catastali metri quadrati 3.077 ed annessi e pertinenziali diritti pari a due sesti indivisi del terreno di catastali 137 metri quadrati, tutto confinante con proprietà proprietà proprietà salvo se altri o variati. Dette CP_2 Per_2 Per_3 unità imobiliari sono censite in Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 52,
p.lla 1057, sub. 2, cat. A/2 di classe 3, vani 8….)”.
È invero pacifico che non è debitrice di e che CP_2 Controparte_1
l'immobile da essa conferito nel fondo de quo è di sua proprietà.
Neppure, peraltro, potrebbe ritenersi che dell'immobile in questione sia diventato comproprietario anche il coniuge proprio per effetto della stessa Pt_1 costituzione del fondo e del relativo conferimento da parte della coniuge CP_2
Infatti, nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (prodotto in giudizio), risulta espressamente convenuto che ciascuno dei costituenti mantiene la proprietà esclusiva del bene che conferisce.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 2740, comma 1 c.c., “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Da tale disposizione emerge che i beni rientranti nella garanzia patrimoniale dei
17 creditori sono esclusivamente quelli di proprietà del debitore;
tra questi ultimi, come ha correttamente dedotto l'appellante non figura quindi l'immobile CP_2 sito in Velletri, via Ariana n. 81, in quanto esso appartiene alla moglie nei CP_2 confronti della quale non ha mai vantato ragioni creditorie. Controparte_1
Pertanto, l' accoglimento integrale dell'azione revocatoria esperita da CP_1
effettuato dalla sentenza impugnata, sulla scorta della domanda attrice
[...] in primo grado, con riferimento al fondo patrimoniale ed a tutti gli immobili in esso conferiti (cfr. capo a) delle conclusioni nella citazione) è parzialmente errato, potendo esso sì avere per oggetto, (oltre che l'atto del 19.04.2016) l'atto del
1.10.2015, ma, con riferimento a quest'ultimo, limitatamente all'immobile sito in Velletri, via Ariana n. 148, in quanto unico bene di proprietà del debitore all'interno del fondo patrimoniale. Pt_1
Solo in questi termini va quindi accolto l'appello di parte CP_2
7.1. Quanto ai riflessi di tale accoglimento sulle spese liquidate in primo grado a carico dei convenuti e in solido, va premesso che in tema CP_2 Pt_1 di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 33412/2024, ex plurimis).
Nel caso di specie, nei confronti della parte il rigetto del capo della CP_2 domanda revocatoria relativo al fondo patrimoniale comporta una reciproca soccombenza, configurabile anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale
(Cass., S.U., n. 32061/; Cass. n. 13212/2023).
Peraltro, va considerato che a fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al
18 creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore
(Cass. n. 10089 del 09/05/2014; Cass. n. 3697/2020; art. 5 d.m. 10.03. 2014 ,
n. 55, nella versione vigente ratione temporis).
Tanto premesso, nel caso di specie la liquidazione delle spese di lite di primo grado, a carico della parte conseguono alla soccombenza parziale di CP_2 quest'ultima e si liquidano, in base ai vigenti parametri di cui al decreto del
Ministero della giustizia 10.3.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. Ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass. Ord. 10.12.2018 n.
31884), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi, nell'importo originario complessivo di euro
22.457,00 per compensi (euro 3.544,00 fase studio;
euro 2.338,00 fase introduttiva;
euro 10.411,00 fase istruttoria/trattazione; euro 6.144,00 fase decisionale). Tale importo va poi ridotto della metà, in considerazione della soccombenza solo parziale della stessa riducendosi quindi ad euro CP_2
11.228,50.
Tuttavia, tale finale determinazione delle spese di lite di primo grado conduce ad un importo certamente più gravoso, per la parte di quello di euro CP_2
8.000,00, in solido tra le parti, già oggetto della condanna di primo grado.
Pertanto, in assenza di appello incidentale della sul punto, non Controparte_1 potendosi pervenire ad un risultato complessivo, sulle spese di lite di primo grado, peggiore di quello già statuito in danno della sola appellante la CP_2 relativa condanna in questa sede non può eccedere la liquidazione effettuata in primo grado dal giudice a quo anche nei confronti della stessa ed in solido CP_2 con l'altro convenuto . Pt_1
8. In definitiva, l'appello di parte va respinto;
l'appello di parte Pt_1 CP_2 va solo parzialmente accolto, nei termini già indicati.
9. Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza finale sostanziale e si liquidano, a carico degli appellanti in solido, in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.3.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. Ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass.
Ord. 10.12.2018 n. 31884), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi - fatta salva quella istruttoria e di trattazione, liquidata al minimo per la sua estrema semplificazione
19 nel caso concreto – in euro 17.179,00 per compensi (euro 4.389,00 fase studio;
euro 2.552,00 fase introduttiva;
euro 2.940,00 fase istruttoria/trattazione; euro
7.298,00 fase decisionale).
In ragione del parziale accoglimento dell'appello della parte in relazione CP_2 ad un capo della domanda introduttiva di parte attrice, per le ragioni già esposte a proposito delle spese di primo grado, le spese a carico della predetta vanno tuttavia compensate per la metà, riducendosi pertanto per i compensi ad euro
8.589,00. Entro tale limite va pertanto limitata la condanna in solido della stessa parte per le spese d'appello. CP_2
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
Non risulta in atti nota di trascrizione della citazione che consenta di provvedere in questa sede ai sensi dell'art. 2668 c.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti, respinta ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello di;
Parte_1
2. accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, in parziale CP_2 riforma della sentenza impugnata, per il resto integralmente confermata:
a) rigetta la domanda di revocatoria della limitatamente Controparte_1 all'immobile di proprietà della stessa sito in Velletri, Via CP_2
Ariana n. 81, come meglio descritto in atti;
b) compensa nella misura del 50% le spese di lite di primo grado tra e e condanna quest'ultima a pagare, in Controparte_1 CP_2 solido con , il residuo importo di euro 8.000.00 per Parte_1 compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, ed oltre ad IV e
Cpa, come per legge;
3. compensa nella misura del 50% le spese di lite di questo grado tra e e condanna in solido gli appellanti Controparte_1 CP_2
e (quest'ultima nel limite di euro 8.589,00 Parte_1 CP_2
20 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% ed oltre ad IV
e Cpa, come per legge su tale importo) alla rifusione in favore della delle spese di lite, che liquida in euro 17.179,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, ed oltre ad IV e
Cpa, come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 30.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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