Ordinanza cautelare 3 marzo 2021
Sentenza 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/07/2021, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00873/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Gotzen, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS- Mestre, viale Garibaldi n. 1/i, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in -OMISSIS-, piazza San Marco, 63;
Ministero dell'Interno -OMISSIS-, in persona del Direttore Generale pro tempore;
-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore;
-OMISSIS- di -OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore , -OMISSIS-ge, in persona del dirigente pro tempore ;
per l'annullamento
del provvedimento disciplinare – -OMISSIS-, infliggente all'odierno ricorrente la sanzione disciplinare della “ sospensione dal servizio per la durata di mesi due ”.
nonché della Delibera del -OMISSIS- presso la -OMISSIS-
nonché di ogni altro provvedimento procedimentale, iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- il ricorrente, -OMISSIS- impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due, di cui al decreto del-OMISSIS-in epigrafe descritto;
- la sanzione disciplinare veniva irrogata a seguito dell’accertamento, durante alcuni controlli sanitari preliminari alla selezione per la frequenza di un corso di addestramento, dell’assunzione, benché episodica, di cocaina, circostanza comprovata dall’avvenuta individuazione in un campione d’urina, spontaneamente consegnato dal ricorrente, di benzoilecgonina, metabolita nella fattispecie presente in misura pari a 141,2 ng/ml, superiore al limite tollerato di 10 ng/ml.;
- nel corso del procedimento disciplinare, il ricorrente evidenziava di non aver mai assunto sostanze stupefacenti e che ciò trovava conferma: a) nei successivi accertamenti eseguiti (quattro esami delle urine e due dei capelli) presso differenti strutture che risultavano tutti negativi; b) nel parere medico legale del -OMISSIS- il quale, esaminati gli accertamenti eseguiti, concludeva “ che la spiegazione più plausibile in merito all’esito dell’accertamento del -OMISSIS-sia che si tratti di un falso positivo, ipotizzando come più probabile una contaminazione durante le fasi di allestimento del campione da esaminare ”;
- il ricorrente in data -OMISSIS-presentava istanza per procedere alle analisi di revisione dei controcampioni custoditi presso il -OMISSIS-(istanza del-OMISSIS-– doc. 22);
- l’Amministrazione respingeva tale richiesta, affermando di essere “ nella disponibilità di fornire il controcampione nell’ambito di un eventuale procedimento giurisdizionale con le modalità che saranno disposte dalla competente -OMISSIS- ” (nota -OMISSIS-– doc. 23);
- che in data -OMISSIS-riteneva necessario un supplemento di istruttoria ai sensi dell’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, acquisendo formali pareri scientifici in merito ai seguenti elementi:
“ a) se è compatibile che un esame delle urine effettuato in data -OMISSIS-nel quale si sia rilevata una concentrazione di benzoilecgonina di 141,2 ng/ml, possa essere risultato negativo in data -OMISSIS-;
b) se è compatibile che, a fronte della positività dell’esame delle urine, l’esame tricologico possa essere risultato negativo;
c) a quanta dose di stupefacente corrisponde indicativamente il valore risultato dalle analisi del 20 dicembre ”.
- il -OMISSIS-nominava a tale scopo due esperti: la -OMISSIS-in -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-;
- che la -OMISSIS-riteneva compatibile l’esito positivo dell’esame dell’urina con gli esiti degli ulteriori esami eseguiti e dichiarava di non poter accertare la dose di stupefacente assunta;
- il -OMISSIS-nella sua relazione, invece, affermava “ con criterio di certezza che il signor -OMISSIS- non è un consumatore di cocaina ” e concludeva che “ la positività del campione del -OMISSIS- deve avere altra origine, diversa dal consumo di stupefacenti da parte del sig. -OMISSIS-” (documento n. 30 del ricorrente) ;
- che il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione con cui lamenta: con primo motivo, che il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato adottato in assenza del presupposto della certezza della condotta contestata, stanti le conclusioni del -OMISSIS-; con il secondo motivo, il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato in ragione del mancato assenso allo svolgimento delle controanalisi; con il terzo motivo, la violazione del principio del favor rei;
- la difesa erariale, costituitasi in giudizio per conto dell’Amministrazione intimata, contestava nel merito le censure proposte, evidenziando in particolare che il -OMISSIS- avrebbe ritenuto di accogliere le conclusioni della -OMISSIS-, in quanto “ il -OMISSIS-, mentre cita il risultato del test effettuato ad oltre due mesi di distanza dall’episodio, non commenta invece il risultato del test tricologico eseguito presso il -OMISSIS-, a distanza di una sola settimana dall’esame delle urine, ove, a fronte di un risultato comunque negativo, il valore di presenza di sia avvicina maggiormente al cut-off di riferimento (risultato ‘<0,03’ con valore di riferimento ‘fino a 0,05’ ” (Delibera del -OMISSIS-, pagina 4);
- all’udienza del 26 maggio 2021 le parti davano atto dell’impossibilità allo stato di procedere alle controanalisi in quanto i campioni non sono più disponibili e la causa veniva trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio richiede l’accertamento della condotta contestata;
- alla luce degli esiti degli ulteriori esami compiuti e delle conclusioni del -OMISSIS- – uno dei due esperti nominati dalla stessa Amministrazione procedente - non può dirsi in alcun modo provata con sufficiente grado di certezza la condotta contestata al ricorrente;
- la sintetica motivazione del -OMISSIS-, richiamata dalla difesa erariale e sopra riportata, non risulta idonea a superare le nette affermazioni del -OMISSIS-, essendo incontestato che anche il test tricologico eseguito presso il laboratorio -OMISSIS-ha avuto esito negativo;
Considerato altresì che:
- qualora per l'accertamento della violazione siano state compiute analisi di campioni, al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa, deve essere concessa la possibilità di svolgere le c.d. controanalisi. Ciò a fortiori in presenza – come nel caso di specie – di esiti negativi sia dell’esame tricologico sia dei successivi esami eseguiti;
- che nel caso di specie è stata negata all’interessato la possibilità di procedere alle controanalisi e che oggi tali ulteriori accertamenti non risultano più eseguibili;
Considerato infine che in situazioni di oggettiva incertezza deve essere preferita la soluzione più favorevole all’incolpato;
Ritenuto pertanto che le censure proposte dal ricorrente siano fondate e che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dell’avversato provvedimento disciplinare;
Ritenuto, per la peculiarità della fattispecie, che sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.