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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 8315 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data
28 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Celi
APPELLATO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Velletri n. 945/2019, che ha rigettato la domanda di accertamento negativo del diritto del di richiedere il pagamento della somma complessiva di 1.360,00 € Controparte_1
a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) per gli anni 2014 e
2015, per il quale il ha emesso l'avviso di accertamento n. 9750 del 28 luglio 2017, CP_1 notificato alla in data 14 settembre 2017. Parte_1
Il tribunale ha rigettato la domanda per carenza di interesse ad agire della società attrice, dal momento che l'azione di accertamento negativo proposta dalla è Parte_1 finalizzata ad accertare la non debenza di somme per cui sono stati emessi pregressi avvisi di pagamento già impugnati dalla in autonomi giudizi promossi davanti Parte_1 al Tribunale di Velletri.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) l'affermazione della carenza di interesse ad agire in capo alla Parte_1
è errata, in quanto:
a) la società si è attivata in precedenza soltanto per ottenere l'accertamento negativo della pretesa del in relazione all'avviso di pagamento n. 8119/2015, mentre il CP_1 presente giudizio ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 9750/2017;
b) la sentenza n. 1231/2018 cui fa riferimento il giudice di primo grado per motivare la carenza di interesse ad agire riguarda il diverso avviso di pagamento n. 10147/2013 relativo all'anno 2013;
2) nel merito, il canone COSAP non è dovuto dalla poiché Parte_1
l'area da cui vengono trasmessi i programmi dell'emittente radiofonica – sita in località
Monte Cavo Vetta del Comune di - non è di proprietà del demanio, ma della CP_1
I.D.A. s.p.a., come risulta dal contratto di locazione allegato.
La ha concluso domandando, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accertamento della non debenza della somma di 1.360,00 € indicata nell'avviso di accertamento n. 9750 del 28 luglio 2017, l'accertamento della “carenza di legittimazione passiva dell'appellante” e della non debenza di alcun canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nel territorio del Comune , con vittoria di spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio.
Si è costituito in giudizio il domandando nel merito il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la Controparte_2
[...
[...] ha chiesto di accertare la non debenza “in relazione al sopra identificato avviso di
[...] accertamento per omesso/parziale versamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 9750, recante data 28 luglio 2017, avente prot. 18226, del Comune di CP_1
finalizzato al pagamento della somma complessiva di € 1.360,00, relativa a canone per
[...] le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” (pag. 4 dell'atto di citazione).
Con l'avviso di accertamento n. 9750 del 2017, il ha chiesto Controparte_1 il pagamento della somma di 1.360,00 € per omesso/parziale versamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo agli anni 2014 e 2015 (oltre accessori), per il quale – come indicato nell'avviso di accertamento – erano già stati emessi l'avviso di pagamento COSAP n. 2014/1131 del 31/3/2015 e l'avviso di pagamento COSAP n.
2015/1585 del 31/3/2015 (documento “A” allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La ha quindi chiesto di accertare la non debenza degli importi Parte_1
COSAP calcolati per gli anni 2014 e 2015 per i quali il aveva già Controparte_1 emesso due avvisi di pagamento notificati alla società il 31 marzo 2015.
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo per carenza di interesse ad agire, sul presupposto che la Parte_1 avesse già autonomamente impugnato gli avvisi di pagamento presupposti e che
[...]
l'avviso di accertamento n. 9750 del 28 luglio 2017 (oggetto del presente giudizio) non fosse altro che un provvedimento meramente ricognitivo della pretesa creditoria fatta valere mediante l'emanazione dei due avvisi di pagamento presupposti.
Benché non sia corretto definire l'avviso di accertamento n. 9750 del 2017 come un atto meramente ricognitivo dei pregressi avvisi di pagamento, le conclusioni cui è giunto il tribunale sono immuni da censure.
Come eccepito dal fin dalla comparsa di costituzione nel Controparte_1 giudizio di primo grado, la aveva già agito davanti al Tribunale di Parte_1
Velletri per far accertare la non debenza delle somme indicate nei due avvisi di pagamento richiamati nell'avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, facendo valere l'insussistenza dei presupposti per il pagamento della COSAP per gli anni 2014 e 2015.
Con la sentenza n. 1359/2020 il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto l'avviso di pagamento COSAP relativo all'anno
2014.
Con la sentenza n. 86/2022 il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto l'avviso di pagamento COSAP relativo all'anno
2015.
Avendo già chiesto di accertare la non debenza della COSAP per gli anni 2014 e 2015, la non aveva dunque alcun interesse ad agire nuovamente per far Parte_1 accertare la non debenza degli importi COSAP indicati nell'avviso di accertamento n. 9750 del 2017, trattandosi del medesimo accertamento negativo già sub iudice.
3 E' irrilevante al riguardo il fatto che la abbia chiesto, nelle Parte_1 conclusioni rassegnate in calce all'atto di appello, di accertare in via generale la non debenza
“di alcun canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nel territorio del di CP_1 [...]
” (all'evidente fine di evitare che il emetta analoghi avvisi CP_1 CP_1 CP_1 di accertamento COSAP anche per il futuro), trattandosi di domanda nuova proposta per la prima volta nel presente giudizio di appello e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. (v. le conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con cui la ha chiesto soltanto di accertare la non debenza Parte_1 della somma di cui all'avviso di accertamento n. 9750 del 28 luglio 2017, cioè degli importi richiesti a titolo di pagamento della COSAP per gli anni 2014 e 2015).
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi 1.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 945/2019;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
liquidandole in complessivi 1.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_1 misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 8315 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data
28 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Celi
APPELLATO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Velletri n. 945/2019, che ha rigettato la domanda di accertamento negativo del diritto del di richiedere il pagamento della somma complessiva di 1.360,00 € Controparte_1
a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) per gli anni 2014 e
2015, per il quale il ha emesso l'avviso di accertamento n. 9750 del 28 luglio 2017, CP_1 notificato alla in data 14 settembre 2017. Parte_1
Il tribunale ha rigettato la domanda per carenza di interesse ad agire della società attrice, dal momento che l'azione di accertamento negativo proposta dalla è Parte_1 finalizzata ad accertare la non debenza di somme per cui sono stati emessi pregressi avvisi di pagamento già impugnati dalla in autonomi giudizi promossi davanti Parte_1 al Tribunale di Velletri.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) l'affermazione della carenza di interesse ad agire in capo alla Parte_1
è errata, in quanto:
a) la società si è attivata in precedenza soltanto per ottenere l'accertamento negativo della pretesa del in relazione all'avviso di pagamento n. 8119/2015, mentre il CP_1 presente giudizio ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 9750/2017;
b) la sentenza n. 1231/2018 cui fa riferimento il giudice di primo grado per motivare la carenza di interesse ad agire riguarda il diverso avviso di pagamento n. 10147/2013 relativo all'anno 2013;
2) nel merito, il canone COSAP non è dovuto dalla poiché Parte_1
l'area da cui vengono trasmessi i programmi dell'emittente radiofonica – sita in località
Monte Cavo Vetta del Comune di - non è di proprietà del demanio, ma della CP_1
I.D.A. s.p.a., come risulta dal contratto di locazione allegato.
La ha concluso domandando, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accertamento della non debenza della somma di 1.360,00 € indicata nell'avviso di accertamento n. 9750 del 28 luglio 2017, l'accertamento della “carenza di legittimazione passiva dell'appellante” e della non debenza di alcun canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nel territorio del Comune , con vittoria di spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio.
Si è costituito in giudizio il domandando nel merito il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la Controparte_2
[...
[...] ha chiesto di accertare la non debenza “in relazione al sopra identificato avviso di
[...] accertamento per omesso/parziale versamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 9750, recante data 28 luglio 2017, avente prot. 18226, del Comune di CP_1
finalizzato al pagamento della somma complessiva di € 1.360,00, relativa a canone per
[...] le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” (pag. 4 dell'atto di citazione).
Con l'avviso di accertamento n. 9750 del 2017, il ha chiesto Controparte_1 il pagamento della somma di 1.360,00 € per omesso/parziale versamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo agli anni 2014 e 2015 (oltre accessori), per il quale – come indicato nell'avviso di accertamento – erano già stati emessi l'avviso di pagamento COSAP n. 2014/1131 del 31/3/2015 e l'avviso di pagamento COSAP n.
2015/1585 del 31/3/2015 (documento “A” allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La ha quindi chiesto di accertare la non debenza degli importi Parte_1
COSAP calcolati per gli anni 2014 e 2015 per i quali il aveva già Controparte_1 emesso due avvisi di pagamento notificati alla società il 31 marzo 2015.
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo per carenza di interesse ad agire, sul presupposto che la Parte_1 avesse già autonomamente impugnato gli avvisi di pagamento presupposti e che
[...]
l'avviso di accertamento n. 9750 del 28 luglio 2017 (oggetto del presente giudizio) non fosse altro che un provvedimento meramente ricognitivo della pretesa creditoria fatta valere mediante l'emanazione dei due avvisi di pagamento presupposti.
Benché non sia corretto definire l'avviso di accertamento n. 9750 del 2017 come un atto meramente ricognitivo dei pregressi avvisi di pagamento, le conclusioni cui è giunto il tribunale sono immuni da censure.
Come eccepito dal fin dalla comparsa di costituzione nel Controparte_1 giudizio di primo grado, la aveva già agito davanti al Tribunale di Parte_1
Velletri per far accertare la non debenza delle somme indicate nei due avvisi di pagamento richiamati nell'avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, facendo valere l'insussistenza dei presupposti per il pagamento della COSAP per gli anni 2014 e 2015.
Con la sentenza n. 1359/2020 il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto l'avviso di pagamento COSAP relativo all'anno
2014.
Con la sentenza n. 86/2022 il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto l'avviso di pagamento COSAP relativo all'anno
2015.
Avendo già chiesto di accertare la non debenza della COSAP per gli anni 2014 e 2015, la non aveva dunque alcun interesse ad agire nuovamente per far Parte_1 accertare la non debenza degli importi COSAP indicati nell'avviso di accertamento n. 9750 del 2017, trattandosi del medesimo accertamento negativo già sub iudice.
3 E' irrilevante al riguardo il fatto che la abbia chiesto, nelle Parte_1 conclusioni rassegnate in calce all'atto di appello, di accertare in via generale la non debenza
“di alcun canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nel territorio del di CP_1 [...]
” (all'evidente fine di evitare che il emetta analoghi avvisi CP_1 CP_1 CP_1 di accertamento COSAP anche per il futuro), trattandosi di domanda nuova proposta per la prima volta nel presente giudizio di appello e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. (v. le conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con cui la ha chiesto soltanto di accertare la non debenza Parte_1 della somma di cui all'avviso di accertamento n. 9750 del 28 luglio 2017, cioè degli importi richiesti a titolo di pagamento della COSAP per gli anni 2014 e 2015).
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi 1.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 945/2019;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
liquidandole in complessivi 1.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_1 misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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