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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2521 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Rizzo, n. 19, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio,
n. 21, presso lo studio dell'avv. DI BELLA CONCETTA (C.F.:
), fax: 090.711583, pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato ad [...] il Parte_2
08/01/1973, C.F.: , residente in [...]
Cecilia, n. 187, elettivamente domiciliato in Messina, via Pippo Romeo, n.
6, presso lo studio dell'avv. CURRO' CARMELA (C.F.:
), fax: 090/716524, pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura in Email_2
atti; RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23/07/2024, i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato Parte_2
ad AR (VENEZUELA) il 08/01/1973, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Messina il 22.10.1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 958, parte 2, serie A, anno 1997; che dall'unione erano nati due figli: nato a Persona_1
Messina il 13.12.2001 e nata a [...] il Persona_2
03.03.2009; che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Messina n. 863/2024 del 09.04.2024; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“A) circa l'affidamento, il diritto di visita e l'esercizio della responsabilità genitoriale. -- Quanto all'affido della figlia minore si Persona_2
statuisce la collocazione della stessa presso il padre, nonché in riferimento alla regolamentazione degli altri punti e dei tempi di permanenza con la madre si conferma sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale del 10/07/2022 (Doc.5 –Ordinanza Presidenziale e art 708 cpc) che qui in punto si riporta: ““ … con riferimento all'affidamento della figlia minore
, va applicato il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter Persona_2
2 c.c. introdotto dal d. lgs. n. 154/2013, che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona della prole minorenne, avendo il Consultorio familiare dato conto di una seppur modesta capacità genitoriale materna (che andrebbe supportata attraverso l'avvio di un percorso di specifica formazione da parte dell'interessata) e di una piena e completa capacità di accudimento e di cura del padre che, pertanto, potrebbe adeguatamente sollecitare la , sostenendola nella condivisione dell'affidamento CP_1
nell'interesse dei figli (cfr. relazione del consultorio familiare depositata in data 10 giugno 2022); che, quanto alla individuazione del genitore presso il quale la minore dovrà essere domiciliata, appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole al padre che ha dato prova di occuparsi effettivamente, da tempo, in via esclusiva dei bisogni dei figli e di essere in grado di farsi carico efficacemente delle loro esigenze materiali e affettive;
la domiciliazione prevalente presso il padre consentirà ai figli della coppia di proseguire la propria convivenza a beneficio di entrambi i ragazzi che hanno mostrato un forte legame;
peraltro la stessa si CP_1
dice consapevole della volontà dei figli di proseguire insieme la convivenza con il padre: tale soluzione è pienamente rispondente all'interesse della minore che, oltre ad avere maturato una relazione non priva di aspetti di criticità rispetto alla genitrice, mostra di volere conseguire stabilità nella propria quotidianità con il padre ed il fratello ai quali è legata da una relazione serena, basata sull'accudimento e sulla stabilità affettiva;
che, conseguentemente, la casa coniugale va assegnata al padre allo scopo di tutelare il riferimento domestico della prole con lo stesso convivente;
che, sulla scorta di quanto si è detto sopra, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre va effettuata con
3 le modalità ed i tempi indicati in dispositivo in modo da tenere conto delle richieste dalla minore, al momento provata dalla palese incapacità materna di fare fronte alle proprie responsabilità; che sulle questioni di ordinaria amministrazione può essere disposto l'esercizio separato della potestà da parte del genitore con il quale la minore anche temporaneamente si trovi;
””
In particolare: la madre potrà portare con sé la figlia due giorni a settimana, lunedì e mercoledì, dalle ore 15:00 sino alle ore 21:00, sempre in accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni di studio e svago della piccola. A week end alterni la madre potrà portare con sé la figlia dalle ore
12:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, con pernotto presso la madre. In occasione delle festività natalizie e di fine anno la figlia trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di Natale o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure la festività di ferragosto sarà trascorsa ad anni alterni con ciascuno dei genitori. In occasione dell'onomastico e compleanno la figlia trascorrerà con un genitore il pranzo e con l'altro la cena previo accordo fra le parti e salvo il caso in cui le stesse faranno una festa, occasione i cui entrambi i genitori potranno partecipare. Nelle vacanze estive la SI.ra porterà con sé la figlia per 5 giorni CP_1
consecutivi ovvero 10 giorni consecutivi a sua scelta, in un periodo/i che verrà/nno previamente concordato/i tra i genitori entro il giorno 30 del mese di giugno d'ogni anno. Nel caso i genitori decidano di trascorre le vacanze o le festività fuori dal Comune di residenza dovranno darne comunicazione l'uno all'altra e viceversa fornendo località di permanenza e recapiti utili per contatti ed ogni evenienza. Entrambi i ricorrenti si impegnano a rispettare i sopra detti accordi (giorni di visita ed orari) modificandoli o rinunciando ad essi solo in casi eccezionali e
4 concordemente, in modo tale ch'ogni genitore possa organizzare i propri impegni senza dipendere dal voler altrui, circa rinuncia alle visite o spostamenti delle stesse intesi come orari o giorni. B) Circa le statuizioni economiche e di mantenimento delle figlie. Le parti concordano di porre a carico della , in ragione delle sue minori possibilità economiche, CP_1
l'obbligo di corrispondere al un assegno mensile di € 200,00 per Pt_2
contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 100,00 per ciascuno dei due figli, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli, considerato il divario esistente fra le situazioni reddituali degli stessi. -- La
SI.ra rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1
nell'interesse delle figlie fintanto che la stesse non saranno economicamente indipendenti. - che I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. C) Assegno divorzile - che i ricorrenti concordano altresì di rinunciare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra e viceversa all'assegno divorzile”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25.10.2024. All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 863/2024 del 09.04.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una
6 eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 22.10.1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 958, parte 2, serie A, anno
1997, tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato ad [...] il Parte_2
08/01/1973, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 23/07/2024 e sopra meglio specificate;
7 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2521 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Rizzo, n. 19, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio,
n. 21, presso lo studio dell'avv. DI BELLA CONCETTA (C.F.:
), fax: 090.711583, pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato ad [...] il Parte_2
08/01/1973, C.F.: , residente in [...]
Cecilia, n. 187, elettivamente domiciliato in Messina, via Pippo Romeo, n.
6, presso lo studio dell'avv. CURRO' CARMELA (C.F.:
), fax: 090/716524, pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura in Email_2
atti; RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23/07/2024, i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato Parte_2
ad AR (VENEZUELA) il 08/01/1973, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Messina il 22.10.1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 958, parte 2, serie A, anno 1997; che dall'unione erano nati due figli: nato a Persona_1
Messina il 13.12.2001 e nata a [...] il Persona_2
03.03.2009; che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Messina n. 863/2024 del 09.04.2024; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“A) circa l'affidamento, il diritto di visita e l'esercizio della responsabilità genitoriale. -- Quanto all'affido della figlia minore si Persona_2
statuisce la collocazione della stessa presso il padre, nonché in riferimento alla regolamentazione degli altri punti e dei tempi di permanenza con la madre si conferma sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale del 10/07/2022 (Doc.5 –Ordinanza Presidenziale e art 708 cpc) che qui in punto si riporta: ““ … con riferimento all'affidamento della figlia minore
, va applicato il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter Persona_2
2 c.c. introdotto dal d. lgs. n. 154/2013, che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona della prole minorenne, avendo il Consultorio familiare dato conto di una seppur modesta capacità genitoriale materna (che andrebbe supportata attraverso l'avvio di un percorso di specifica formazione da parte dell'interessata) e di una piena e completa capacità di accudimento e di cura del padre che, pertanto, potrebbe adeguatamente sollecitare la , sostenendola nella condivisione dell'affidamento CP_1
nell'interesse dei figli (cfr. relazione del consultorio familiare depositata in data 10 giugno 2022); che, quanto alla individuazione del genitore presso il quale la minore dovrà essere domiciliata, appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole al padre che ha dato prova di occuparsi effettivamente, da tempo, in via esclusiva dei bisogni dei figli e di essere in grado di farsi carico efficacemente delle loro esigenze materiali e affettive;
la domiciliazione prevalente presso il padre consentirà ai figli della coppia di proseguire la propria convivenza a beneficio di entrambi i ragazzi che hanno mostrato un forte legame;
peraltro la stessa si CP_1
dice consapevole della volontà dei figli di proseguire insieme la convivenza con il padre: tale soluzione è pienamente rispondente all'interesse della minore che, oltre ad avere maturato una relazione non priva di aspetti di criticità rispetto alla genitrice, mostra di volere conseguire stabilità nella propria quotidianità con il padre ed il fratello ai quali è legata da una relazione serena, basata sull'accudimento e sulla stabilità affettiva;
che, conseguentemente, la casa coniugale va assegnata al padre allo scopo di tutelare il riferimento domestico della prole con lo stesso convivente;
che, sulla scorta di quanto si è detto sopra, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre va effettuata con
3 le modalità ed i tempi indicati in dispositivo in modo da tenere conto delle richieste dalla minore, al momento provata dalla palese incapacità materna di fare fronte alle proprie responsabilità; che sulle questioni di ordinaria amministrazione può essere disposto l'esercizio separato della potestà da parte del genitore con il quale la minore anche temporaneamente si trovi;
””
In particolare: la madre potrà portare con sé la figlia due giorni a settimana, lunedì e mercoledì, dalle ore 15:00 sino alle ore 21:00, sempre in accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni di studio e svago della piccola. A week end alterni la madre potrà portare con sé la figlia dalle ore
12:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, con pernotto presso la madre. In occasione delle festività natalizie e di fine anno la figlia trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di Natale o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure la festività di ferragosto sarà trascorsa ad anni alterni con ciascuno dei genitori. In occasione dell'onomastico e compleanno la figlia trascorrerà con un genitore il pranzo e con l'altro la cena previo accordo fra le parti e salvo il caso in cui le stesse faranno una festa, occasione i cui entrambi i genitori potranno partecipare. Nelle vacanze estive la SI.ra porterà con sé la figlia per 5 giorni CP_1
consecutivi ovvero 10 giorni consecutivi a sua scelta, in un periodo/i che verrà/nno previamente concordato/i tra i genitori entro il giorno 30 del mese di giugno d'ogni anno. Nel caso i genitori decidano di trascorre le vacanze o le festività fuori dal Comune di residenza dovranno darne comunicazione l'uno all'altra e viceversa fornendo località di permanenza e recapiti utili per contatti ed ogni evenienza. Entrambi i ricorrenti si impegnano a rispettare i sopra detti accordi (giorni di visita ed orari) modificandoli o rinunciando ad essi solo in casi eccezionali e
4 concordemente, in modo tale ch'ogni genitore possa organizzare i propri impegni senza dipendere dal voler altrui, circa rinuncia alle visite o spostamenti delle stesse intesi come orari o giorni. B) Circa le statuizioni economiche e di mantenimento delle figlie. Le parti concordano di porre a carico della , in ragione delle sue minori possibilità economiche, CP_1
l'obbligo di corrispondere al un assegno mensile di € 200,00 per Pt_2
contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 100,00 per ciascuno dei due figli, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli, considerato il divario esistente fra le situazioni reddituali degli stessi. -- La
SI.ra rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1
nell'interesse delle figlie fintanto che la stesse non saranno economicamente indipendenti. - che I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. C) Assegno divorzile - che i ricorrenti concordano altresì di rinunciare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra e viceversa all'assegno divorzile”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25.10.2024. All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 863/2024 del 09.04.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una
6 eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 22.10.1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 958, parte 2, serie A, anno
1997, tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato ad [...] il Parte_2
08/01/1973, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 23/07/2024 e sopra meglio specificate;
7 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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