Sentenza breve 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 21/07/2025, n. 14414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14414 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14414/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6624 del 2025, proposto da
Carciofi Romaneschi S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della comunicazione di inefficacia della SCIA prot. n. CA/2025/49324 presentata da Carciofi Romaneschi s.r.l.s., del 18.4.2025, prot. n. CA/2025/70468, nonché, per quanto possa occorrere, degli artt. 14, comma 3°, lett. a), e 16, comma 1°, lett. c) e comma 2°, della D.A.C. 109/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con il ricorso in esame, la ricorrente impugna la comunicazione di inefficacia della SCIA da essa presentata, in data 19 marzo 2025, per l’esercizio dell’attività di laboratorio artigianale per la produzione di prodotti alimentari freschi (carciofi), senza attività di cottura né di vendita sul posto, da svolgersi su di una superficie dichiarata di mq. 21,12 al civico 19 di Vicolo dell’Aquila, in Roma;
Rilevato che il provvedimento impugnato risulta motivato con richiamo al contenuto degli artt. 14 e 16 della D.A.C. 109/23, a norma dei quali, come si legge pure nell’atto impugnato, “ l’apertura di un laboratorio alimentare può avvenire all’interno del sito UNESCO e nell’area di cui all’all. 2 della D.A.C. stessa esclusivamente in locali con una superficie dell’attività non inferiore agli 80 mq ”, previsioni pure in questa sede impugnate;
Rilevato che il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo di doglianza, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di proporzionalità ed irragionevolezza ”, con il quale la ricorrente sostiene, in sintesi, l’illegittimità degli artt. 14, comma 3°, lett. a) della D.A.C. 109/2023 – a norma del quale “ Nell’area del Sito UNESCO è consentita l’apertura di attività di laboratorio artigianale della tipologia alimentare di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), soltanto alle seguenti condizioni: a) il locale in cui viene effettuata l’attività di laboratorio della tipologia alimentare abbia una superficie non inferiore a 80 mq distribuiti su un unico livello ” – e 16, comma 1°, lett. c) e comma 2° della medesima delibera – laddove estende la riportata previsione di superficie minima contenuta nell’articolo 14 ai trasferimenti di locale – per le medesime ragioni per le quale la Sezione, con sentenza n. 1893 del 28 gennaio 2025, ha annullato la similare disposizione di cui all’art. 14, comma 2°, lett. a) (che stabiliva la necessità di una superfice non inferiore a 100 mq, distribuiti su un unico livello, per l’apertura di attività di vendita al dettaglio del settore alimentare) e della correlata disposizione transitoria, di cui all’art. 16 (che poneva il medesimo limite in caso di trasferimento dell’attività);
Rilevato che Roma Capitale si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto adottato in automatica applicazione di una previsione regolamentare estranea al perimetro della invocata sentenza del TAR, peraltro sospesa in sede cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1780/2025;
Ritenuto che il ricorso, posto in decisione per la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 luglio 2025, è suscettibile di definizione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti presenti;
Ritenuto che le doglianze articolate siano fondate e che il ricorso vada accolto, con richiamo alle argomentazioni poste a base dello specifico precedente invocato dalla ricorrente (relativo, come visto, alle similari prescrizioni, contenute nella D.A.C. 109/2023, di una superficie minima di 100,00 mq per l’apertura o il trasferimento, nel sito UNESCO, di esercizi di vicinato alimentare);
Ritenuto che anche le previsioni in questa sede censurate (pur astrattamente espressione del potere dell’Amministrazione capitolina di prevedere limiti all’esercizio delle attività commerciali ad essa attribuito dalla normativa statale e regionale), risultano in concreto affette dai medesimi vizi di difetto di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione regolamentare, già ravvisati con riferimento alla previsione della superficie minima degli eserciti di vicinato nel settore alimentare, atteso che anche la previsione di una superficie minima di 80,00 mq per i laboratori artigianali impone irragionevolmente il reperimento di locali di significative dimensioni per i detti esercizi “ senza operare alcuna distinzione tra le varie, possibili, tipologie di attività ” (si consideri, ad esempio, la situazione della ricorrente, che svolge esclusivamente un’attività di lavaggio e preparazione (“pulitura”) di carciofi e puntarelle, destinati alla vendita agli esercizi di ristorazione, con esclusione di ogni forma di vendita al dettaglio e di consumo sul posto e, più un generale, la significativa differenza tra attività di laboratorio limitate alla mera preparazione rispetto a quelle che hanno ad oggetto anche la vendita);
Ritenuto che dunque ricorrano la concreta irragionevolezza dell’attività regolamentare, per aver l’amministrazione capitolina trattato in misura uguale attività di laboratorio artigianale che possono, in concreto, presentare caratteristiche diverse sotto il profilo della superficie necessaria per lo svolgimento dell’attività medesima, e la violazione del principio di proporzionalità, per avere la delibera inciso le libertà dei cittadini (tra cui la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.) in misura superiore a quella indispensabile per proteggere gli interessi pubblici in tesi tutelati (protezione e fruibilità del sito UNESCO) e, comunque, in assenza di “ un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti per il privato coinvolto il minor sacrificio possibile (in questo senso, fra le più recenti, Consiglio di Stato n. 690/2024) ”;
Ritenuto che del pari ricorra la pure lamentata carenza istruttoria della delibera, già rilevata nella sentenza n. 1893/2025 con riferimento alle previsioni ivi impugnate, non rinvenendosi nel testo della stessa, anche con riferimento alle attività di laboratorio artigianale, “ alcun richiamo ad eventuali studi e ricerche nel settore che, alla luce dello stato dei luoghi di cui si discute e delle diverse tipologie di esercizi ivi insediate, possano aver motivato, anche tenuto conto della esperienza maturata e dell’id quod plerumque accidit rispetto, ad esempio, ai fenomeni di aggregazione o alle attività di consumo sul posto, l’indicazione della superficie anzidetta nelle norme contestate ”;
Ritenuto che all’accoglimento del ricorso non osti la riferita sospensione, in sede di appello cautelare, della sentenza di questo Tar n. 1893/2025, disposta in vista del “ necessario approfondimento della questione di merito ” e senza individuare puntuali criticità della pronuncia;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura, e che la comunicazione di inefficacia della SCIA e le disposizioni regolamentari sulla base delle quali è stata adottata debbano essere annullate;
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che vadano liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la comunicazione di inefficacia della Scia impugnata e, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, gli artt. 14, comma 3°, lett. a), e 16, comma 1°, lett. c) e comma 2°, della D.A.C. 109/2023, con riguardo alla indicazione della metratura di 80 mq per i locali in cui viene effettuata l’attività di laboratorio della tipologia alimentare;
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO