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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - ER
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FERMO n. 12580202400002703000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente : annullamento dell'atto impugnato
Resistente : respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 21.8.2024 , Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo dell'AER n. 12580202400002703000 , notificato il 03.07.2024 per omesso pagamento degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 125201900031816390000 , notificata il 28.11.2023 inerente a mancati pagamenti di bolli auto del 2016. Chiede l'annullamento dell'atto ed eccepisce la nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso impugnato in quanto eseguita con consegna a familiare convivente senza la notifica al destinatario della raccomandata informativa e la prescrizione dei tributi in riscossione.
Si costituiva l'ADR con memorie con le quali ribadisce la legittimità della notificazione degli atti pressuposti per i quali risultano rispettate le formalità previste dalla legge. All'udienza del 27.10.2025 la Corte in composizione monocratica,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti sia l'atto impugnato che quelli presupposti e precedenti sono stati tutti regolarmente comunicati al ricorrente come si evince dalla documentazione depositata da cui risulta che le notifiche sono state eseguite con il rito degli irreperibili stante la reiterata assenza del destinatario. La ricorrente sostiene che le ricerche non siano state tali da giustificarne appunto l'irreperibilità presso la propria residenza. In proposito questo
Giudice si è più volte espresso condividendo la costante giurisprudenza riferita pure dal resistente e che relativamente alla irreperibilità precisa “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste 4 dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).” (Cass. Civ., sez. I, ord. 26.04.2021 n. 10983; conforme ID., ord. 31.07.2017,
n. 19012, e Cass. Civ., sez. VI, sent. 04.06.2014, n. 12526). Pertanto nella fattispecie risulta oltremodo legittima la notificazione effettuata con le modalità di cui all.art. 143 cod. proc. civ., nel caso in cui il destinatario risulti "trasferito, per destinazione ignota, dal luogo indicato nei registri anagrafici, ed altresì -qualora-
l'ignoranza della nuova residenza, dimora o domicilio non sia superabile con le ricerche od informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza " Nella fattispecie parte resistente ha dato prova che in tutte le predenti notificazioni Ricorrente_1 era risultata sconosciuta all'indirizzo di residenza anagrafico;
le fotografie allegate al ricorso,come giustamente contestato dal resistente ,sono "prive di qualsiasi riferimento temporale e/o spaziale, sono del tutto inidonee e insufficienti a superare il valore probatorio della dichiarazione negativa resa dall'agente postale e dal messo notificatore." Quanto sopra conferma il mancato accogliento delle eccezioni sollevate dal ricorrente ed alla soccombenza segue la condanna dello stesso alle spese del processo come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di lite liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - ER
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FERMO n. 12580202400002703000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente : annullamento dell'atto impugnato
Resistente : respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 21.8.2024 , Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo dell'AER n. 12580202400002703000 , notificato il 03.07.2024 per omesso pagamento degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 125201900031816390000 , notificata il 28.11.2023 inerente a mancati pagamenti di bolli auto del 2016. Chiede l'annullamento dell'atto ed eccepisce la nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso impugnato in quanto eseguita con consegna a familiare convivente senza la notifica al destinatario della raccomandata informativa e la prescrizione dei tributi in riscossione.
Si costituiva l'ADR con memorie con le quali ribadisce la legittimità della notificazione degli atti pressuposti per i quali risultano rispettate le formalità previste dalla legge. All'udienza del 27.10.2025 la Corte in composizione monocratica,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti sia l'atto impugnato che quelli presupposti e precedenti sono stati tutti regolarmente comunicati al ricorrente come si evince dalla documentazione depositata da cui risulta che le notifiche sono state eseguite con il rito degli irreperibili stante la reiterata assenza del destinatario. La ricorrente sostiene che le ricerche non siano state tali da giustificarne appunto l'irreperibilità presso la propria residenza. In proposito questo
Giudice si è più volte espresso condividendo la costante giurisprudenza riferita pure dal resistente e che relativamente alla irreperibilità precisa “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste 4 dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).” (Cass. Civ., sez. I, ord. 26.04.2021 n. 10983; conforme ID., ord. 31.07.2017,
n. 19012, e Cass. Civ., sez. VI, sent. 04.06.2014, n. 12526). Pertanto nella fattispecie risulta oltremodo legittima la notificazione effettuata con le modalità di cui all.art. 143 cod. proc. civ., nel caso in cui il destinatario risulti "trasferito, per destinazione ignota, dal luogo indicato nei registri anagrafici, ed altresì -qualora-
l'ignoranza della nuova residenza, dimora o domicilio non sia superabile con le ricerche od informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza " Nella fattispecie parte resistente ha dato prova che in tutte le predenti notificazioni Ricorrente_1 era risultata sconosciuta all'indirizzo di residenza anagrafico;
le fotografie allegate al ricorso,come giustamente contestato dal resistente ,sono "prive di qualsiasi riferimento temporale e/o spaziale, sono del tutto inidonee e insufficienti a superare il valore probatorio della dichiarazione negativa resa dall'agente postale e dal messo notificatore." Quanto sopra conferma il mancato accogliento delle eccezioni sollevate dal ricorrente ed alla soccombenza segue la condanna dello stesso alle spese del processo come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di lite liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti.