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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2760/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13529/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9239 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7363/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato il 9.4.2025, Municipia spa, impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NAPOLI, sez. 26, n.13529/2024 del 24/09/2024, depositata il 03/10/2025, che aveva accolto il ricorso promosso da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 9239 elevato dalla Municipia spa, in qualità di concessionaria del servizio riscossione tributi del comune di Giugliano in Campania, per omesso parziale versamento IMU anno 2018, euro 245,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, con compensazione delle spese di giustizia.
In sostanza il giudice di prime cure ha valutato l'intempestività dell'atto impugnato, notificato in data 9 febbraio
2024, in quanto oltre il termine ultimo del 31.12.2023, posto che non si applicherebbe alla fattispecie in esame la proroga di 84 gg del termine disciplinato dalla normativa emergenziale richiamata dalla concessionaria.
Nell'atto di gravame la concessionaria eccepisce l'erroneità della decisione appellata nella parte in cui ritiene che che la proroga di 84 giorni possa trovare applicazione solo in relazione agli accertamenti in scadenza nel periodo emergenziale laddove, invece, come chiarito da autorevoli indicazioni del ministero dell'Economia
e della Finanze e , soprattutto, da recenti decisioni di giudici di legittimità , la normativa emergenziale di cui all'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Parte appellata non si costituiva in giudizio.
In data 5.12.2025, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ed, invero, il tema della efficacia e della ampiezza delle proroghe connesse alla normativa emergenziale da pandemia post covid ha formatyo oggetto di un acceso dibattito interpretativo che, attraversando diverse fasi , è approdato, da ultimo, agli assetti delineati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
In particolare, è stato precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione ( cfr. Cass Ord. 960 del 15.1.2025 ).
Ne cosegue che, all'atto della notifica dell'Avviso di Accertamento n. 9239, elevato per omesso parziale versamento IMU anno 2018, in data 09/02/2024, non poteva dirsi decorso il termine prescrizionale quinquennale.
L'oggettiva iniziale incertezza interpretativa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2760/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13529/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9239 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7363/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato il 9.4.2025, Municipia spa, impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NAPOLI, sez. 26, n.13529/2024 del 24/09/2024, depositata il 03/10/2025, che aveva accolto il ricorso promosso da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 9239 elevato dalla Municipia spa, in qualità di concessionaria del servizio riscossione tributi del comune di Giugliano in Campania, per omesso parziale versamento IMU anno 2018, euro 245,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, con compensazione delle spese di giustizia.
In sostanza il giudice di prime cure ha valutato l'intempestività dell'atto impugnato, notificato in data 9 febbraio
2024, in quanto oltre il termine ultimo del 31.12.2023, posto che non si applicherebbe alla fattispecie in esame la proroga di 84 gg del termine disciplinato dalla normativa emergenziale richiamata dalla concessionaria.
Nell'atto di gravame la concessionaria eccepisce l'erroneità della decisione appellata nella parte in cui ritiene che che la proroga di 84 giorni possa trovare applicazione solo in relazione agli accertamenti in scadenza nel periodo emergenziale laddove, invece, come chiarito da autorevoli indicazioni del ministero dell'Economia
e della Finanze e , soprattutto, da recenti decisioni di giudici di legittimità , la normativa emergenziale di cui all'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Parte appellata non si costituiva in giudizio.
In data 5.12.2025, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ed, invero, il tema della efficacia e della ampiezza delle proroghe connesse alla normativa emergenziale da pandemia post covid ha formatyo oggetto di un acceso dibattito interpretativo che, attraversando diverse fasi , è approdato, da ultimo, agli assetti delineati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
In particolare, è stato precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione ( cfr. Cass Ord. 960 del 15.1.2025 ).
Ne cosegue che, all'atto della notifica dell'Avviso di Accertamento n. 9239, elevato per omesso parziale versamento IMU anno 2018, in data 09/02/2024, non poteva dirsi decorso il termine prescrizionale quinquennale.
L'oggettiva iniziale incertezza interpretativa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.